Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un po...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

UNIVERSITA' DI PADOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore
di elaborazione dati - settima qualifica funzionale

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.47 del 16/6/2000
Ente:UNIVERSITA' DI PADOVA
Località:Padova  (PD)
Codice atto:000E5533
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:16/7/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive
modificazioni;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534, che integra
e modifica il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il divieto di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge
n. 421 del 23 ottobre 1992;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ed un
particolare l'art. 39, comma 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693, recante modificazioni al decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1998,
n. 403;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto rettorale n. 1220 del 17 giugno 1999, con il
quale e' stato adottato il regolamento di Ateneo disciplinante i
procedimenti di selezione e assunzione del personale tecnico
amministrativo dell'Universita' degli studi di Padova;
Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione
nell'adunanza del 7 settembre 1999, con la quale e' stata autorizzata
l'emissione del presente bando di concorso;
Viste le note dei direttori dei dipartimenti;
Accertata l'inesistenza di graduatorie utili ai sensi
dell'art. 23, quarto comma, della legge n. 23/1986 di concorsi gia'
espletati per il profilo e la struttura di cui al presente bando;
Considerato che, con separato provvedimento si procedera'
all'indizione di corso-concorso riservato al personale in servizio
presso l'Universita' degli studi di Padova;
Verificata la disponibilita' finanziaria;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Indizione
 
L'Universita' degli studi di Padova indice il seguente concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore di
elaborazione dati, settima qualifica, area funzionale delle strutture
di elaborazione dati, presso la struttura di seguito indicata:
Dipartimento di scienze statistiche, concorso numero 36/2000,
numero dei posti: uno.
Sono garantite pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.
 
Ammissione
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso, alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei seguenti
requisiti:
a) titolo di studio: diploma di laurea, diploma universitario
ovvero diploma di istruzione secondaria di secondo grado piu'
esperienza lavorativa specifica attinente la professionalita'
richiesta, prestata per almeno tre anni presso amministrazioni
statali, enti pubblici o aziende private.
Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e'
richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente. Tale
equipollenza dovra' risultare da idonea certificazione rilasciata
dalle competenti autorita'.
Ai sensi dell'art. 84, comma terzo, della legge n. 312/1980 si
prescinde dal possesso del titolo di studio suddetto per il personale
universitario della qualifica immediatamente inferiore in servizio da
almeno cinque anni senza demerito;
b) eta' non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati al cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
Stato membro dell'Unione europea;
d) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
e) idoneita' fisica all'impiego;
f) essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono avere
un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati
destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale al sensi
dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti,
puo' essere disposta in qualsiasi momento, con decreto motivato del
direttore amministrativo.

                               Art. 3.
 
Presentazione della domanda - Termini e modalita'
 
Coloro che intendono partecipare ai concorsi di cui al precedente
art. 1 devono presentare la domanda al direttore amministrativo
dell'Universita' degli studi di Padova entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il modulo della domanda allegato al presente bando di concorso
(allegato A), e' disponibile anche in via telematica al sito
http://www.unipd.it (alla voce concorsi).
Una copia debitamente firmata di detto modulo deve essere
consegnata (entro le ore 13 del giorno di scadenza) ovvero inviata
tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Universita' degli studi di Padova - Ufficio concorsi - Riviera Tito
Livio, 6 - 35123 Padova, entro il termine perentorio indicato al
primo comma del presente articolo. A tal fine fara' fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
La domanda deve essere presentata in carta semplice.
Il candidato che intenda partecipare a piu' concorsi e' tenuto a
presentare distinte domande.

                               Art. 4.
 
Contenuto delle domande
 
La domanda di partecipazione deve contenere l'univoca indicazione
di:
1) cognome e nome;
2) il codice di identificazione personale che per i cittadini
italiani coincide con il codice fiscale;
3) la data ed il luogo di nascita,
4) la residenza con l'indicazione della via, del numero civico,
della citta', della provincia, del codice di avviamento postale;
5) il numero del concorso al quale intendono partecipare;
6) il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato
membro della Comunita' economica europea;
7) se cittadino italiano, iscrizione nelle liste elettorali con
l'indicazione del comune, ovvero i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime; se cittadino non italiano,
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello Stato
di appartenenza o di provenienza;
8) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i
procedimenti penali eventualmente pendenti;
9) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del
bando di concorso, con l'indicazione dell'anno scolastico in cui e'
stato conseguito e dell'Istituto che lo ha rilasciato.
I candidati che partecipano ai sensi dell'art. 84, terzo comma
della legge n. 312/1980, debbono dichiarare, in mancanza del predetto
titolo di studio, di essere in servizio da almeno cinque anni, senza
demerito, nella qualifica immediatamente inferiore presso
l'Universita';
10) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari;
11) non essere stato destituito o dispensato, ne' di essere
stato dichiarato decaduto da un impiego presso una pubblica
amministrazione;
12) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
13) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
nell'impiego al quale il concorso si riferisce.
Ogni candidato puo' eleggere nella domanda un domicilio speciale
al fini delle comunicazioni da parte dell'amministrazione
Universitaria.
I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della
legge n. 104/1992, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al
proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di
recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione
dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.

                               Art. 5.
 
Allegati alle domande
 
La domanda deve essere corredata da:
1) fotocopia di un documento di riconoscimento;
2) qualsiasi titolo e pubblicazione ritenuti utili al fini del
concorso;
3) eventuali titoli di preferenza;
4) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentati;
5) un elenco dei titoli di preferenza presentati.
Tutta la documentazione deve essere presentata, in carta
semplice.
Saranno valutate solo le pubblicazioni regolarmente edite (sono
esclusi quindi i lavori in corso di pubblicazione) ovvero quelle per
le quali risultino adempiute le formalita' di deposito della copia a
stampa, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto
1945, n. 660 (tali obblighi si riferiscono alla consegna, da parte di
ogni stampatore, di quattro esemplari di qualsivoglia suo stampato o
pubblicazione alla prefettura della provincia nella quale ha sede
l'officina grafica ed alla locale Procura della Repubblica).
Tutta la documentazione deve essere presentata in carta semplice.
I documenti, i titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in
originale, copia autenticata, ovvero in copia semplice accompagnata
dalla dichiarazione di conformita' all'originale resa dal concorrente
stesso (allegato B).
I cittadini italiani e della Comunita' europea possono ricorrere
alla dichiarazione sostitutiva di certificazione per comprovare:
titolo di studio o qualifica professionale, esami sostenuti; titolo
di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento
e di qualificazione tecnica (allegato B).
Non e' consentito il riferimento a documenti e titoli gia'
presentati all'Universita'.

                               Art. 6.
 
Domande dei concorrenti cittadini della Comunita' europea
 
I concorrenti di cittadinanza non italiana sono tenuti a
presentare la domanda in lingua italiana con le modalita' ed entro il
termine stabilito negli articoli precedenti. Gli atti e documenti
redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una
traduzione in lingua italiana dichiarata conforme al testo originale
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un
traduttore ufficiale.

                               Art. 7.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice sara' nominata con successivo
provvedimento del direttore amministrativo e composta secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni.

                               Art. 8.
 
Titoli valutabili
 
A seconda del profilo professionale e delle caratteristiche
proprie del posto messo a concorso, le categorie dei titoli
valutabili, sono i seguenti:
1) titoli di studio:
a) votazione conseguita nel titolo di studio previsto per
l'ammissione al concorso;
b) altri titoli di studio e accademici attinenti al posto
messo a concorso (lauree, specializzazioni, dottorati, borse di
studio, master, ecc.);
c) attestati di qualificazione o di specializzazione,
rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale
organizzati dall'Ateneo, da pubbliche amministrazioni, da enti
pubblici o da organismi privati, attinenti il posto messo a concorso;
2) titoli professionali:
a) incarichi o servizi speciali o svolgimento di particolari
funzioni professionali attestate presso pubbliche amministrazioni o
enti pubblici attinenti alle attivita' istituzionali relative al
posto messo a concorso;
b) attivita' didattiche, partecipazione in qualita' di
relatore a corsi, seminari, ecc.;
c) partecipazione a commissione in qualita' di componente;
3) titoli scientifici:
a) pubblicazioni scientifiche, lavori originali e contributi
innovativi nell'interesse del servizio attinenti al posto messo a
concorso;
b) menzione in articoli scientifici, comunicazioni, ecc.
(come non relatore) attinenti alle attivita' istituzionali relative a
posto messo a concorso;
c) partecipazione, in qualita' di relatore, a convegni,
congressi, ecc.;
4) titoli di anzianita':
a) anzianita' di servizio effettivo prestato, presso
l'Universita', nella qualifica ricoperta alla data di scadenza del
bando;
b) anzianita' di servizio effettivo prestato precedentemente,
presso l'Universita', in qualifiche inferiori;
c) anzianita' di servizio effettivo prestato presso altre
amministrazioni statali, enti pubblici o aziende specializzate di
settore;
5) altri titoli:
a) idoneita' in concorsi pubblici per esami (valutazione
dell'esito conseguito) attinenti alle attivita' istituzionali
relative al posto messo a concorso;
b) abilitazioni professionali;
c) altri titoli attinenti al posto messo a concorso.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri
determinati sulla base del profilo e delle caratteristiche
professionali del posto messo a concorso e di quanto previsto
all'allegato C del presente bando, e' effettuata dalla commissione
dopo le prove scritte e/o pratiche e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 10/30 o equivalente.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione delle prove orali, mediante
affissione presso la struttura dove viene svolto il concorso.

                               Art. 9.
 
Preselezione
 
Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia
superiore a cento, l'amministrazione si riserva la facolta' di
procedere a preselezione anche mediante ricorso a test
psico-attitudinali.
L'assenza dalla prova di preselezione comporta l'esclusione dal
concorso, quale ne sia la causa.
A parita' di punteggio la preferenza sara' determinata dai titoli
previsti per la preferenza a parita' di merito.
L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facolta' di
sottoporre i candidati a una prova psico-attitudinale di personalita'
e nel campo dell'area relazionale, che non sara' di pregiudizio
alcuno alle altre prove concorsuali.

                              Art. 10.
 
Prove di esame - Diario
 
Gli esami si svolgeranno nei giorni e con le modalita' di cui
all'allegato programma che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente decreto.
I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso, sono tenuti a presentarsi nei locali, nei giorni e nell'ora
indicati in ciascun allegato, di cui al primo comma del presente
articolo.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna delle prove scritte o pratiche il punteggio
minimo di 21/30.
La prova orale non si intendera' superata se i candidati non
otterranno una votazione di almeno 21/30.
L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al
concorso, quale ne sia la causa. La durata delle singole prove sara'
determinata dalla commissione. L'elenco dei candidati che conseguono
l'ammissione alla prova orale sara' affisso presso la sede dove si
svolge il concorso.
Le sedute della commissione giudicatrice durante lo svolgimento
della prova orale sono pubbliche: al termine di ogni seduta la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto
dal presidente e dal segretario, e' affisso all'Albo della sede di
esame.

                              Art. 11.
 
Documenti di riconoscimento
 
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) tessera personale di riconoscimento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, rilasciata da una
pubblica amministrazione;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identita'.
I suddetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi.
Saranno esclusi dalle prove i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti o che presentino documenti scaduti.

                              Art. 12.
 
Titoli di preferenza
 
Le categorie di cittadini che hanno preferenza, a parita' di
merito, sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' anagrafica del candidato.

                              Art. 13.
 
Formulazione ed approvazione della graduatoria
 
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi,
determinato dalla media dei punteggi delle prove scritte/pratiche
sommata al voto conseguito nella prova orale e al voto riportato
nella valutazione dei titoli, con l'osservanza, a parita' di merito,
delle norme sulle preferenze previste nel precedente articolo.
Con decreto del direttore amministrativo sara' approvata la
graduatoria di merito e dichiarato il vincitore e sara' affissa
all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Padova entro
sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti. Di tale
pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4a serie speciale - e dal giorno successivo a quello
della pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre
il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito e' immediatamente efficace e rimane
efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.

                              Art. 14.
 
Restituzione dei titoli
 
I candidati potranno provvedere al ritiro dei titoli e delle
pubblicazioni inviati non prima di quattro mesi decorrenti dalla data
di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo; trascorsi
sessanta giorni dal periodo suindicato l'Universita' provvedera' allo
smaltimento senza alcun avviso.

                              Art. 15.
 
Costituzione rapporto di lavoro
 
L'amministrazione procedera' all'assunzione del concorrente
dichiarato vincitore, subordinatamente alla disponibilita'
finanziaria di questo Ateneo per le spese del personale approvata dal
consiglio di amministrazione.
Il candidato dichiarato vincitore del concorso sara' invitato a
presentare i documenti necessari al fine dell'assunzione e a
sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. In tale contratto
sono indicati: la data di inizio del rapporto di lavoro, la qualifica
funzionale ed il livello retributivo iniziale, le mansioni, la durata
del periodo di prova e la sede di destinazione.

                              Art. 16.
 
Assunzione in servizio
 
Il candidato dichiarato vincitore del concorso sara' assunto in
prova.
La mancata assunzione del servizio senza giustificato motivo
comportera' l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
Qualora il candidato dichiarato vincitore assuma servizio, per
giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli
effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

                              Art. 17.
 
Periodo di prova
 
Il periodo di prova ha la durata di mesi tre e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti,
il dipendente si intende confermato in servizio.

                              Art. 18.
 
Comunicazioni
 
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempre se
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nelle norme citate in premessa, nonche' quelle contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Universita',
attualmente vigente.
Il presente decreto sara' inserito nella raccolta ufficiale
appositamente istituita presso questo Ateneo e sara' trasmesso al
Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Padova, 25 maggio 2000
Il direttore amministrativo

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!