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UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca -
XX ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.65 del 17/8/2004
Ente:UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA
Località:Chieti  (CH)
Codice atto:04E04951
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:2/10/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi «G. D'Annunzio»
Chieti-Pescara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
generale - n. 66 del 19 marzo 1996 e successive modificazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.162 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto rettorale n. 795 del 28 luglio 1999; con cui e'
stato emanato il regolamento sul dottorato di ricerca in attuazione
dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive
modificazioni;
Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' «G. D'Annunzio»
Chieti-Pescara avanzate dalle strutture preposte all'attivita' di
ricerca;
Vista il parere del nucleo di valutazione in data 15 luglio 2004;
Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione espresse, rispettivamente, in data 16 luglio 2004 e
26 luglio 2004 relative all'approvazione delle proposte di
attivazione dei corsi di dottorato di ricerca 20° Ciclo per l'anno
accademico 2004/2005,
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
Presso l'Universita' degli Studi «G. D'Annunzio» Chieti-Pescara
e' istituito il 20° Ciclo dei dottorati di ricerca.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca, di seguito elencati.
Per ciascun dottorato vengono indicati la denominazione, il
dipartimento sede amministrativa del dottorato, il coordinatore, le
eventuali sedi consorziate, la durata del corso, i posti messi a
concorso, il numero delle borse di studio disponibili, le
caratteristiche della prova concorsuale nonche' data e luogo di
svolgimento.
 
----> Vedere elenco da pag. 178 a pag. 185 <----
 
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti assicurati da strutture dell'Ateneo, ovvero
dall'esterno purche' i necessari atti vengano formalizzati entro il
termine di scadenza del presente bando concorsuale.

                               Art. 2.
Convocazione esame di ammissione
Il presente Bando ha valore di notifica a tutti gli effetti:
pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun
preavviso, presso la sede, nel giorno e nell'ora indicati, per
ciascun corso di dottorato, nel precedente art. 1.
L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al
concorso, quale ne sia la causa.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il
rispetto del calendario della rispettiva prova indicata nel presente
bando, sara' cura di questa amministrazione comunicare ad ogni
singolo candidato, mediante notifica personale a mezzo raccomandata
a.r., eventuali variazioni al predetto calendario.

                               Art. 3.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di ammissione al dottorato di ricerca,
senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che siano in
possesso di:
diploma di laurea conseguito in Italia secondo l'ordinamento
precedente il riordinamento didattico di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data
3 novembre 1999, n. 509 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale n. 2 del 4 gennaio 2000;
ovvero: diploma di laurea specialistica conseguito in Italia
secondo il suddetto riordinamento;
ovvero: analogo titolo accademico conseguito presso Universita'
estere, riconosciuto equipollente ad un titolo accademico italiano
dalle competenti autorita' accademiche.
Possono presentare domanda di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea o saranno in possesso della
dichiarazione di equipollenza entro e non oltre la data della prova
concorsuale fissata per ciascun corso di dottorato nel precedente
art. 1.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente a una laurea italiana, dovranno - unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere, farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane
secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti
stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane. Nel caso di
richiesta di equipollenza, il titolo straniero dovra' essere stato
conseguito entro la data di scadenza per la presentazione delle
domande fissata nel successivo art. 4, comma 1.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.

                               Art. 4.
Domande di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al rettore
dell'Universita' degli studi «G. D'Annunzio» Chieti-Pescara, e
redatte, in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente
bando, dovranno essere inviate a mezzo raccomandata a.r., con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, alla medesima Universita' - via
dei Vestini, 31 - 66013 Chieti Scalo - entro il 2 ottobre 2004. Per
il rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro
dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera' con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini
comunitari e stranieri, un recapito italiano eletto quale proprio
domicilio;
l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta o che si conseguira' entro i termini
previsti dall'art. 3, secondo l'ordinamento precedente il
riordinamento didattico ovvero laurea specialistica, la data e
l'Universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Universita'
straniera, nonche' la data del provvedimento con il quale e' stata
dichiarata l'equipollenza stessa ovvero quella in cui si prevede
venga dichiarata, sempre comunque entro i termini previsti dal
precedente art. 3;
di impegnarsi a seguire con regolarita' le attivita' previste
per il proprio programma formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai
programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle
attivita' di ricerca assegnate;
di indicare le lingue straniere conosciute;
di indicare di voler eventualmente sostenere la prova
concorsuale in lingua inglese (solo per i cittadini comunitari e
stranieri);
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini comunitari e stranieri).
I candidati sono tenuti a versare un contributo di Euro 36,15 sul
c/c postale n. 202663 intestato all'Universita' degli studi «G.
D'Annunzio» Chieti-Pescara - via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo -
indicando nella causale di versamento: «Contributo per l'ammissione
al concorso di dottorato di ricerca in (indicare il titolo del
dottorato) XX Ciclo». L'attestato del versamento del contributo
dovra' essere allegato alla domanda.
L'aniministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi
momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda priva
di firma del candidato o per domanda spedita oltre il termine
stabilito.

                               Art. 5.
Esame di ammissione
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) porto d'armi;
b) passaporto
c) carta d'identita',
d) patente di guida.
L'esame di ammissione, le cui caratteristiche sono indicate
dettagliatamente, per ciascun corso, nel precedente art. 1, consiste
in una prova attitudinale (anche scritta) finalizzata a valutare le
capacita', le conoscenze scientifiche, l'attitudine alla ricerca, la
cultura e la motivazione dei candidati. Tale prova potra' essere
svolta, per gli studenti stranieri e su richiesta dei medesimi, in
lingua inglese.
Alla fine della prova, al candidato sara' assegnato un voto in
cinquantesimi. La prova si intende superata se il candidato ha
conseguito una votazione di almeno 30/50.
Il candidato dovra' dimostrare la buona conoscenza di almeno una
lingua straniera.
L'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa, sottoscritto dal presidente e
dal segretario della commissione, e' affisso nell'albo della facolta'
o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
In caso di parita' di voti prevale il candidato piu' giovane
d'eta', ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998,
n. 191.

                               Art. 6.
Commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca saranno composte e nominate in conformita'
alla normativa vigente.

                               Art. 7.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria concorsuale fino alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso per ogni corso di dottorato.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la
loro accettazione entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della
raccomandata a/r con cui si da' comunicazione dell'esito del
concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della
graduatoria.
Nel caso in cui si registri ritiro dagli studi, nel primo anno di
corso del dottorato, successivamente alla data di inizio dei corsi,
cosi' come comunicata da ciascun coordinatore, non si dara' luogo a
scorrimento della graduatoria concorsuale.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 8.
Borse di studio
Le borse di studio, messe a concorso per ciascuno dei corsi di
dottorato di cui al precedente art. 1, nonche' quelle eventualmente
in aggiunta ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo, vengono
assegnate secondo l'ordine di graduatoria concorsuale. In caso di
parita' di posizione concorsuale, tra due o piu' candidati ed ai soli
fini del conferimento della borsa di studio, prevale la valutazione
della situazione economica, determinata ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive
modificazioni.
E' consentito che l'avente titolo, all'atto dell'iscrizione al I
anno del corso di dottorato, rinunzi alla borsa per l'intera durata
del corso medesimo perdendone quindi la titolarita'; in tal caso la
borsa e' assegnata al candidato secondo l'ordine di graduatoria,
purche' cio' non comporti l'aumento del numero degli iscritti al
suddetto corso di studi, rispetto ai posti messi a concorso.
Le predette borse verranno pero' erogate esclusivamente a coloro
che non possiedono un reddito complessivo annuo lordo superiore a
Euro 7.746,85, riferito all'anno solare di maggiore erogazione delle
medesime. Il superamento del limite di reddito determina la perdita
del diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato e
comporta l'obbligo di restituire le mensilita' eventualmente gia'
percepite.
L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54,
assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione separata
che, per l'anno 2005, e' pari al 18% di cui il 6% a carico del
percettore della borsa.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%.
Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate
mensili posticipate.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
I candidati extracomunitari residenti all'estero che abbiano
superato le prove d'esame ed in possesso di una borsa di studio
M.A.E., sono ammessi al dottorato senza borsa di studio.

                               Art. 9.
Iscrizione
I concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria
di merito devono presentare o far pervenire all'amministrazione
universitaria, pena la decadenza, entro il termine perentorio di
giorni dieci a decorrere dal ricevimento della raccomandata a/r con
cui si da' comunicazione dell'esito del concorso, domanda di
iscrizione al corso di dottorato, da compilarsi su apposito modello
predisposto dall'amministrazione universitaria, contenente le
seguenti autocertificazioni relative al possesso:
a) della cittadinanza;
b) del diploma di scuola secondaria superiore ovvero, per i
cittadini extracomunitari, del diploma che ha consentito la loro
ammissione all'universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle
competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in
materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea
nelle Universita' italiane;
c) del diploma di laurea - conseguito secondo l'ordinamento
precedente il riordinamento didattico ovvero laurea specialistica -
con la relativa votazione.
Sul suddetto modulo dovranno, altresi', essere rese, ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
le seguenti dichiarazioni:
1) di non essere iscritto ad una scuola di specializzazione e,
in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza;
2) di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma, di laurea, di dottorato o master per tutta la
durata del corso suindicato;
3) di impegnarsi, qualora intenda intraprendere attivita'
esterne, anche occasionali e di breve durata, a non iniziarle senza
aver prima acquisito la prescritta autorizzazione del collegio dei
docenti.
Coloro che risultino vincitori delle borsa di studio ed intendano
fruirne sono tenuti, altresi' a dichiarare:
di non aver gia' usufruito (anche per un solo anno) di altre
borse di studio per corsi di dottorati di ricerca;
di non fruire presumibilmente di un reddito personale
complessivo annuo lordo superiore a Euro 7.746,85, ovvero di
rinunciare alla borsa di studio per superamento del suddetto limite
di reddito (alla determinazione del reddito in oggetto concorrono
redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra
natura; aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi
natura occasionale o derivanti da servizio militare);
di non cumulare la borsa di studio con altre borse a qualsiasi
titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerea del dottorando.
I cittadini comunitari e stranieri devono inoltre dichiarare, ai
sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000:
1) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarita'
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Alla domanda di iscrizione gli ammessi al corso di dottorato
dovranno allegare i seguenti documenti:
fotocopia di un documento di identita', debitamente firmata;
copia della polizza assicurativa contro infortuni di cui al
successivo art. 10;
ricevuta del versamento del contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi (ad eccezione degli esonerati ai sensi del
successivo art. 11 del presente bando);
ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto
allo studio universitario (ad eccezione di degli esonerati ai sensi
del successivo art. 12 del presente bando);
per i portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al
66%, documento che attesti il loro status.
L'esclusione dalla partecipazione al corso puo' essere disposta,
per difetto dei requisiti, in qualunque momento, con provvedimento
motivato del rettore.

                              Art. 10.
Copertura assicurativa
L'onere di provvedere alla copertura assicurativa per infortuni
per l'intera durata del corso e' a carico dei dottorandi. I medesimi
provvederanno alla stipula della relativa polizza, della quale
presenteranno copia all'amministrazione universitaria.
L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi
per responsabilita' civile per il medesimo periodo per le sole
attivita' che si riferiscono al corso di dottorato, provvedendo alla
stipula della relativa polizza.

                              Art. 11.
Contributo per l'accesso e la frequenza
Il contributo per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca
ammonta a Euro 774,68 per ciascun anno di corso che dovra' essere
versato in unica soluzione all'atto dell'iscrizione.
Sono esonerati dal pagamento del suddetto contributo:
a) i titolari delle borse di studio di cui al precedente
art. 8;
b) i portatori di handicap con grado di invalidita' pari o
superiore al 66%, previa acquisizione di certificazione idonea;
c) i beneficiari di borsa di studio concesse dall'azienda
regionale per il diritto agli studi universitari.

                              Art. 12.
Tassa regionale per il diritto allo studio
Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, ad eccezione
di quelli di cui alla lettera b) del precedente art. 11 sono tenuti
al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio,
ammontante ad annui Euro 77,47, da versarsi in unica soluzione
all'atto dell'iscrizione.

                              Art. 13.
Pubblico dipendente
Ai sensi della legge n. 476/1984, cosi' come integrata
dall'art. 52, comma 57, della legge n. 448/2001, il pubblico
dipendente ammesso ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra
un posto senza borsa di studio o che rinunci alla borsa medesima,
puo' chiedere l'aspettativa conservando il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica
presso il quale e' instaurato il rapporto di lavoro.

                              Art. 14.
Obblighi dei dottorandi
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.

                              Art. 15.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' degli studi «G. D'Annunzio» Chieti-Pescara, si
consegue alla conclusione del ciclo di dottorato, all'atto del
superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola
volta.
Per l'esame finale verra' nominata dal rettore, sentito il
collegio dei docenti, una apposita commissione, composta da tre
membri effetti e tre supplenti scelti tra i professori e ricercatori
universitari di ruolo esperti nelle discipline afferenti alle aree
scientifiche cui si riferisce il corso.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai
termini fissati ed, in caso di mancata attivazione del corso, anche
in altra sede.

                              Art. 16.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge n. 675/1996 e successive modificazioni ed
integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno gestiti
presso l'Universita' degli studi «G. D'Annunzio» Chieti-Pescara e
trattati in conformita' alle previsioni normative per le finalita'
connesse al conferimento e alla successiva gestione delle attivita'
procedurali correlate.

                              Art. 17.
Norme finali
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla
normativa vigente in materia ed al regolamento dell'Universita' degli
studi «G. D'Annunzio» Chieti-Pescara - concernente i dottorati di
ricerca.
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di
ammissione e' disponibile sul sito web dell'Universita' degli studi
di «G. D'Annunzio» Chieti-Pescara (http://www.unich.it). Ulteriori
informazioni possono essere richieste direttamente all'ufficio
dottorato - via dei Vestini 31 - 66013 Chieti Scalo, tel.
0871/3556075 - 6077.
Chieti, 30 luglio 2004
Il rettore: Cuccurullo

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