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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, per l'ammissione di duecentonovantaquattro
allievi al primo anno del 182o corso dell'Accademia militare di
Modena - anno accademico 2000-2001 - ulteriori disposizioni
integrative del decreto dirigenziale 29 dicembre 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 1 del 4 gennaio
2000, gia' integrato con decreto dirigenziale 28 febbraio 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 18 del
3 marzo 2000 e con decreto dirigenziale 29 marzo 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 27 del 4 aprile
2000.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.33 del 28/4/2000
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:000E4177
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto dirigenziale 29 dicembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 1 del 4 gennaio 2000, con
il quale e' stato indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di
duecentonovantaquattro allievi ufficiali al 182o corso dell'Accademia
militare di Modena - anno accademico 2000/2001 - e successive
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, recante modificazioni al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della direzione
generale della Sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della direzione
generale della Sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Considerato che, a scioglimento della riserva di cui all'art. 3,
comma 2, del sopracitato decreto dirigenziale 29 dicembre 1999,
occorre emanare disposizioni integrative del bando di concorso,
concernenti il personale femminile che abbia prodotto domanda di
partecipazione al concorso, per gli aspetti disciplinati dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, dal decreto
ministeriale 4 aprile 2000 e dalle direttive della direzione generale
della Sanita' militare, sopracitati;
Ritenuta l'opportunita' di precisare il numero massimo delle
concorrenti che, a mente dell'art. 15, comma 4, ultimo periodo, del
bando di concorso, potra' conseguire l'ammissione al tirocinio
secondo l'ordine delle graduatorie distinte per Arma/Corpo formate
dalla commissione esaminatrice al termine delle prove orali;
Visto il decreto dirigenziale 1o marzo 2000, concernente
attribuzione di competenze all'Ufficiale generale dell'Aeronautica
militare con funzioni di vice direttore generale della direzione
generale per il personale militare all'adozione, tra l'altro, di
taluni atti di gestione amministrativa in materia di personale
militare, in particolare l'art. 2;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Generalita'
 
1. Le concorrenti che siano rientrate nel numero massimo dei
posti indicato per ciascun Arma/Corpo nell'art. 3 del decreto
dirigenziale 28 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4a serie speciale - n. 18 del 3 marzo 2000, con il quale sono state
emanate disposizioni integrative del decreto dirigenziale 29 dicembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 1
del 4 gennaio 2000, con cui e' stato indetto il concorso, per esami,
per l'ammissione di duecentonovantaquattro allievi ufficiali al primo
anno del 182o corso dell'Accademia militare di Modena - anno
accademico 2000-2001 - saranno sottoposte presso il centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno alle
prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed
all'accertamento psico-attitudinale di cui agli articoli 7, 8 e 9 del
bando di concorso con le modalita' indicate negli articoli successivi
del presente decreto.

                               Art. 2.
 
Prove di efficienza fisica
 
1. Alle prove di efficienza fisica le concorrenti convocate
dovranno presentarsi munite di tenuta ginnica e dovranno produrre i
documenti indicati nall'art. 12, comma 1, del bando.
2. La mancata presentazione del certificato di idoneita' ad
attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di
validita' determinera' la non ammissione della concorrente a
sostenere dette prove.
3. Le prove di efficienza fisica consisteranno nell'esecuzione,
in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di
ciascuno indicate:
piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2' senza
interruzioni );
salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi);
salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 30 , massimo due
tentativi);
corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 30 ).
L'esecuzione degli esercizi successivi al primo e' in ogni caso
subordinata al superamento di quello precedente. La concorrente che
non superi anche uno solo dei predetti esercizi sara' dichiarata non
idonea e pertanto esclusa dal concorso.
4. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica, di
cui all'art. 14, comma 1, lettera b) del bando, attribuira' a
ciascuna concorrente che abbia superato tutti gli esercizi il
punteggio calcolato secondo i criteri indicati nell'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto. Tale punteggio,
che in ogni caso non potra' superare i 4 punti, sara' comunicato
seduta stante e concorrera' alla formazione delle graduatorie di cui
agli articoli 11, 15 e 16 del bando di concorso.

                               Art. 3.
 
Accertamenti sanitari
 
1. Le concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposte, a cura della
commissione di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), del bando ad
accertamenti sanitari volti al riconoscimento del possesso
dell'idoneita' psico-fisica al servizio permanente quali ufficiali
nell'Arma/Corpo prescelto.
2. L'idoneita' psico-fisica delle concorrenti sara' accertata con
le modalita' previste dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, citato
nelle premesse.
3. Le concorrenti dovranno, inoltre, essere riconosciute in
possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
statura non inferiore a m. 1,65, se aspiranti all'ammissione al
corso dell'Arma dei carabinieri, a m. 1,61, se aspiranti
all'ammissione a tutti gli altri corsi;
visus corretto non inferiore a 18/10 complessivi con lenti
frontali ben tollerate (da portare al seguito), raggiungibile con
correzione non superiore alle due diottrie anche in un solo occhio.
Senso cromatico normale accertato con tavole pseudocromatiche. Per
l'ammissione ai corsi dei Corpi dell'esercito (degli ingegneri,
sanitario, di amministrazione e di commissariato) la predetta
correzione puo' raggiungere le tre diottrie anche in un solo occhio.
4. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutte le concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni solo qualora le
concorrenti non producano il relativo referto da cui risulti che tale
accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti presso
organi sanitari militari o strutture pubbliche, come indicato
all'art. 12, comma 1, del bando.
Qualora la concorrente non esibisca detto referto, al solo fine
dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame radiografico, dovra'
produrre un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni
dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto
stato. In assenza di detto referto, la concorrente dovra' essere
sottoposta, al fine sopraindicato, al test di gravidanza;
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
psichiatrico;
ecografia pelvica;
analisi delle urine con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
La commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico legale.
5. In caso di positivita' del test di gravidanza la commissione
non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3,
comma 2, del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, secondo
il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
6. La commissione provvedera' a definire per ciascuna
concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle
direttive indicate nelle premesse, il profilo sanitario che terra'
conto delle caratteristiche somato-funzionali possedute, nonche' dei
requisiti fisici indicati nel precedente comma 3.
7. La commissione medica, seduta stante, comunichera' alla
concorrente l'esito della visita medica sottoponendole il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
"idonea all'ammissione all'Accademia militare", con indicazione
del profilo sanitario di cui al successivo comma 8 e del punteggio
calcolato secondo i criteri indicati nel successivo comma 9;
"non idonea all'ammissione all'Accademia militare", con
l'indicazione del motivo.
Saranno giudicate idonee le concorrenti in possesso dei requisiti
sopra precisati cui sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2 (fermo restando il
requisito del perimetro toracico non inferiore a cm. 80); apparato
cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV
2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato
osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; vista VS 2 (fermi restando i
particolari requisiti sopra indicati per tale caratteristica
somato-funzionale); udito AU 2.
9. Alle concorrenti giudicate idonee la commissione attribuira'
un punteggio inteso a tener conto delle caratteristiche
somatofunzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni
coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali
sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1
del profilo stesso sara' attribuito un incremento di 0,5 punti.
10. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile negli
accertamenti sanitari non potra' essere superiore a punti 4,5 e sara'
utile alla formazione delle graduatorie di cui ai gia' citati
articoli 11, 15 e 16 del bando di concorso.
11. Saranno giudicate non idonee le concorrenti risultate affette
da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente 3 nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario stabilito dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare di leva (fermi restando i requisiti
prescritti dal presente decreto);
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
stato di tossicodipedenza o tossicofilia da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso.
12. Nei confronti delle concorrenti che all'atto degli
accertamenti sanitari venissero riconosciute affette da malattie o
lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata,
per le quali risultasse scientificamente probabile un'evoluzione
migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei
requisiti richiesti in tempi contenuti e comunque entro i successivi
quarantacinque giorni, la commissione medica non esprimera' giudizio,
ne' definira' il profilo sanitario, ne' attribuira' il relativo
punteggio. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporre dette
concorrenti ad ulteriori accertamenti sanitari per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
13. Dette concorrenti saranno ammesse con riserva a sostenere
l'accertamento psico-attitudinale di cui all'art. 9 del bando,
nonche', qualora idonee, anche la prova scritta di cultura generale
di cui all'art. 10 del bando medesimo.
14. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, le concorrenti giudicate non idonee non saranno
ammesse a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
15. Le concorrenti giudicate non idonee potranno, tuttavia,
inviare con lettera raccomandata al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I reparto - Prima
divisione reclutamento ufficiali presso il Comando del Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli
accertamenti sanitari (entro il 26 maggio 2000 quelle visitate nelle
ultime quattro sedute), specifica istanza, corredata di idonea
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'. Dette istanze potranno essere anticipate al predetto
Centro a mezzo fax (n. 0742/342339).
16. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati.
17. In caso di accoglimento dell'istanza, le concorrenti
riceveranno dal Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I reparto - Prima divisione reclutamento
ufficiali, tramite il Comando del Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito di Foligno, comunicazione telegrafica di
ammissione con riserva alla prova scritta di cultura generale di cui
all'art. 10 del bando di concorso.
18. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I reparto - Prima divisione reclutamento ufficiali, tramite il
Comando del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, comunichera' alle interessate che il giudizio di non
idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari rimane
confermato.
19. Il giudizio circa l'idoneita' fisica delle concorrenti di cui
al precedente comma 15 - in caso di accoglimento dell'istanza e di
idoneita' alla prova scritta di cultura generale, sostenuta con
riserva - sara' espresso dalla commissione di cui all'art. 14, comma
1, lettera d), del bando a seguito di valutazione della
documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti,
ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti
sanitari disposti.
20. Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo e
sara' comunicato alle concorrenti seduta stante. Pertanto, per le
concorrenti giudicate idonee la commissione provvedera' a definire il
profilo sanitario e ad attribuire il relativo punteggio di cui ai
precedenti commi 8 e 9. Le concorrenti dichiarate non idonee anche a
seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti
sanitari disposti, nonche' quelle che abbiano rinunciato ai medesimi
saranno escluse dal concorso.

                               Art. 4.
 
Accertamento psico-attitudinale
 
1. Al termine degli accertamenti sanitari le concorrenti
giudicate idonee saranno sottoposte, a cura della commissione di cui
all'art. 14, comma 1, lettera e) del bando ad un accertamento
psicoattitudinale, consistente nello svolgimento di prove intese a
valutare il livello intellettuale e le qualita' attitudinali e
caratterologiche della loro personalita'.
2. A detto accertamento saranno sottoposte, con riserva, anche le
concorrenti di cui al precedente art. 3, comma 12.
3. Le concorrenti di cui al precedente art. 3, comma 15, invece,
saranno sottoposte a detto accertamento solo se supereranno la prova
scritta di cultura generale, sostenuta con riserva, e qualora vengano
giudicate idonee in sede di valutazione della documentazione allegata
a corredo dell'istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti.
4. Al termine dell'accertamento psico-attitudinale la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascuna concorrente, un giudizio di
idoneita' o non idoneita', che e' definitivo e sara' comunicato
seduta stante.
5. Alle concorrenti giudicate idonee sara' attribuito, in base ai
risultati dell'accertamento effettuato, un punteggio da 0 (zero) fino
ad un massimo di 4 (quattro) punti, che sara' utile ai fini della
formazione delle graduatorie di cui agli articoli 11, 15 e 16 del
bando di concorso.
6. Le concorrenti giudicate non idonee non saranno ammesse a
sostenere le ulteriori prove concorsuali. Pertanto, le concorrenti di
cui al precedente comma 2 - ammesse a sostenere tale accertamento con
riserva - qualora giudicate non idonee, non saranno ammesse a
sostenere la prova scritta e non saranno sottoposte agli ulteriori
accertamenti sanitari previsti dal precedente art. 3, comma 19.
7. Le concorrenti nel periodo di effettuazione delle prove di
efficienza fisica e degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di
caserma e saranno fornite di vitto e di alloggio a carico della
Amministrazione militare.

                               Art. 5.
 
Tirocinio
 
1. Tenuto conto del numero massimo di concorrenti idonei iscritti
nelle graduatorie di ammissione al tirocinio di cui all'art. 15,
comma 1, del bando di concorso, le concorrenti saranno ammesse,
secondo l'ordine delle graduatorie medesime, entro i seguenti limiti
massimi:
54 (cinquantaquattro) per i corsi delle Armi e dell'Arma dei
trasporti e dei materiali;
16 (sedici) per il corso dell'Arma dei carabinieri;
5 (cinque) per il corso del Corpo degli ingegneri
dell'esercito;
11 (undici) per il corso del Corpo sanitario dell'esercito;
7 (sette) per il corso del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito.

                               Art. 6.
 
Idoneita' per l'ammissione al tirocinio
 
1. Ai fini dell'ammissione al tirocinio di cui all'art. 15, comma
1, del bando di concorso tutti i concorrenti sia di sesso maschile
che di sesso femminile dovranno essere stati giudicati idonei
tassativamente entro la data di formazione delle relative graduatorie
di ammissione.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - del 28 aprile 2000. Detta pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Roma, 26 aprile 2000
Il direttore: Zoldan
 
vedere allegato a pag. 11 del supporto cartaceo

 

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