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MINISTERO DELLA SALUTE

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di sei posti di
dirigente di seconda fascia in prova del settore giuridico-economico
e della comunicazione, presso gli uffici centrali del Ministero della
salute.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.103 del 30/12/2005
Ente:MINISTERO DELLA SALUTE
Località:Nazionale
Codice atto:05E08603
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:6
Scadenza:30/1/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                    Dipartimento dell'innovazione
 
IL DIRETTORE GENERALE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed
il relativo regolamento di esecuzione;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate e la circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri 24 luglio 1999, n. 6, sull'applicazione dell'art. 20 ai
portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante la disciplina d'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni
e integrazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti;
Visti il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ed il
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38, nonche' la circolare n. 69 del 6 agosto
1998, diramata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica - Dipartimento della ragioneria dello Stato,
concernente l'individuazione degli atti soggetti alla verifica di
legalita' degli Uffici centrali del bilancio e della ragioneria
provinciali dello Stato;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 31 luglio 1997,
n. 353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 243
del 17 ottobre 1997, concernente il regolamento per l'individuazione
degli atti e dei documenti di competenza di questo Ministero
sottratti al diritto di accesso;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente norme
generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, ed in particolare l'art. 39, come
successivamente modificato ed integrato;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare
l'art. 19 sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di
concorso e di assunzione presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000, recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, recante
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
2001, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2005;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro della funzione pubblica
5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del
21 agosto 2004, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea
(DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree
specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, contenente norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale dirigente dell'Area I;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio
d'esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, ed in
particolare l'art. 3, comma 5;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica del 31 luglio 2002, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2002, concernente le
modalita' applicative della legge sul riordino della dirigenza;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in
materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e
codificazione, legge di semplificazione 2001, ed in particolare
l'art. 14;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108, concernente il regolamento per la disciplina delle modalita'
di istituzione, organizzazione e funzionamento nelle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, del ruolo dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del
13 novembre 2004, che in attuazione dell'art. 28 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni, disciplina le modalita' di accesso alla qualifica di
dirigente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio 18 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2005, con il
quale la Scuola superiore della pubblica amministrazione e' stata
autorizzata ad indire un corso-concorso di formazione dirigenziale ai
sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 165/2001, per un totale
di centoventi posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia
delle amministrazioni pubbliche, di cui tre resi disponibili dal
Ministero della salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003,
n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero
della salute ed il conseguente decreto ministeriale 12 settembre 2003
pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - serie generale - n. 129 del 6 giugno 2003 e
n. 256 del 4 novembre 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare
l'art. 1, comma 93 ove e' previsto che, entro il 30 aprile 2005 le
amministrazioni dello Stato rideterminano le proprie dotazioni
organiche;
Vista la nota n. GAB/3355-P/F.5.a.d. del 15 aprile 2005 e
successive integrazioni con la quale, ai fini dell'emanazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dalla
disposizione da ultimo citata, il Ministero della salute ha trasmesso
ai Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze la
proposta di determinazione delle proprie dotazioni organiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
4 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del
26 settembre 2005, con il quale, tra l'altro, questo Ministero e'
stato autorizzato all'avvio della procedura per il reclutamento di
sei dirigenti di seconda fascia del settore giuridico-economico e
della comunicazione;
Accertato che i suddetti posti dirigenziali di seconda fascia
sono tuttora disponibili;
Considerato che, sulla base del combinato disposto dell'art. 3,
comma 2, e dell'art. 22, comma 2, del predetto regolamento
n. 272/2004, in sede di prima applicazione il trenta per cento dei
posti messi a concorso e' riservato al personale appartenente da
almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata,
della carriera direttiva nel Ministero della salute, e nel caso in
cui detta quota non venga interamente coperta da personale avente le
caratteristiche sopra citate, la parte rimanente, fino alla
concorrenza del trenta per cento dei posti messi a concorso, e'
riservata al personale del Ministero della salute;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
e integrazioni;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'attribuzione
di sei posti di dirigente di seconda fascia in prova del settore
giuridico-economico e della comunicazione del Ministero della salute.

                               Art. 2.
 
Riserva di posti
 
1. Il 30% dei posti messi a concorso e' riservato al personale
del Ministero della salute appartenente da almeno quindici anni alla
qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva,
purche' in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.
2. Nel caso in cui la quota di cui al comma precedente non venga
interamente ricoperta, la parte rimanente, fino alla concorrenza del
30% dei posti messi a concorso, e' riservata al personale dipendente
del Ministero della salute purche' in possesso dei requisiti di cui
al successivo art. 3.
3. Coloro che intendono avvalersi della riserva devono farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso,
nonche' dichiarare il possesso del relativo titolo, secondo quanto
specificato nel successivo art. 4, pena l'esclusione dal beneficio
della riserva medesima.
4. I posti riservati non coperti dalle sopra indicate categorie
di soggetti sono conferiti agli idonei secondo l'ordine della
graduatoria finale.

                               Art. 3.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) iscrizione nelle liste elettorali;
3) possesso di una delle lauree specialistiche (LS) afferenti
alle classi di laurea di seguito specificate, di cui al decreto
ministeriale 28 novembre 2000:
classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S);
classe delle lauree specialistiche in comunicazione
internazionale (43/S);
classe delle lauree specialistiche in economia e commercio
(64/S, o 84/S);
classe delle lauree specialistiche in scienze della
comunicazione (67/S);
classe delle lauree specialistiche in scienze politiche
(60/S, o 70/S, o 71/S, o 88/S, o 99/S);
classe delle lauree specialistiche in scienze
dell'amministrazione (71/S);
classe delle lauree specialistiche in filosofia (17/S, o
18/S, o 96/S);
classe delle lauree specialistiche in lettere (1/S, 2/S, o
5/S, o 10/S, o 12/S, o 15/S, o 16/S, o 24/S, o 40/S, o 44/S, o 51/S,
o 72/S, o 73/S, o 93/S, o 94/S, o 95/S, o 97/S, o 98/S);
classe delle lauree specialistiche in relazioni pubbliche
(13/S, o 59/S, o 67/S, o 101/S);
classe delle lauree specialistiche in scienze dell'educazione
(65/S, o 87/S);
classe delle lauree specialistiche in scienze economiche,
statistiche e sociali (91/S, o 64/S);
classe delle lauree specialistiche in scienze internazionali
e diplomatiche (60/S, o 88/S, o 99/S);
classe delle lauree specialistiche in sociologia (89/S);
ovvero del diploma di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento
equiparato - ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2004 citato
nelle premesse - alle predette lauree specialistiche (LS) ai fini
della partecipazione ai concorsi pubblici, o delle lauree
riconosciute equipollenti dalla normativa vigente;
ovvero del titolo di studio di primo livello denominato laurea
(L), previsto dall'art. 3 del regolamento n. 509/1999, e successive
modifiche, riconosciuto idoneo per l'ammissione ai suddetti corsi di
laurea specialistica.
I diplomi di laurea conseguiti all'estero saranno considerati
utili purche' riconosciuti equipollenti ad uno dei diplomi di laurea
italiani: a tal fine nella domanda di concorso devono essere
indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di
riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio
italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono
sussistere alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande;
4) trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) essere dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, muniti di uno dei suddetti titoli di studio, ed aver
compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del
diploma di laurea;
b) essere dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, muniti di uno dei suddetti titoli di studio ed in
possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole
di specializzazione individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ed aver compiuto almeno tre anni di
servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'
richiesto il possesso del diploma di laurea;
c) essere dipendenti delle amministrazioni statali reclutati
a seguito di corso-concorso, muniti di uno dei suddetti titoli di
studio ed aver compiuto almeno quattro anni di servizio svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso di uno dei suddetti titoli di studio;
d) essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e
strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
muniti di uno dei suddetti titoli di studio ed aver svolto per almeno
due anni le funzioni dirigenziali;
e) aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purche' muniti di uno dei suddetti titoli di studio;
f) aver maturato, con servizio continuativo per almeno
quattro anni presso enti o organismi internazionali, esperienze
lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali
e' richiesto il possesso di uno dei suddetti titoli di studio;
5) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del
dirigente. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa
vigente.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego
statale, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' non sanabile ai sensi dell'art. 127,
primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
Con provvedimento motivato l'amministrazione potra' disporre, in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento del
concorso - cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva -
l'esclusione dal concorso medesimo per difetto dei prescritti
requisiti.

                               Art. 4.
 
Presentazione delle domande - Termini e modalita'
 
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta
semplice e debitamente firmata, dovra' essere presentata direttamente
o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata al Ministero della
salute, Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del
bilancio ufficio III - piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma Eur,
entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - della Repubblica. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intendera'
prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
2. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede la data apposta su di essa dal servizio postale
accettante. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di
spedizione per poterla esibire a richiesta dell'amministrazione. Il
ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa,
anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilita'
del candidato stesso al concorso.
3. Per le domande presentate a mano, la data di arrivo e'
stabilita dal timbro apposto su di esse dall'ufficio III della
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione. La ricezione delle
istanze di ammissione avverra' nel giorno e negli orari di seguito
indicati: dal lunedi' al giovedi' dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 15 alle ore 16, il venerdi' dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
4. Non si terra' conto delle domande di partecipazione spedite o
presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalita' diverse da
quelle indicate nel primo comma del presente articolo.
5. I candidati devono indicare in alto a sinistra sulla domanda,
nonche' sul frontespizio della busta contenente la domanda stessa,
nel caso in cui questa sia spedita a mezzo raccomandata, il codice
del concorso: DIR - 765.
6. Nella domanda di partecipazione al concorso, preferibilmente
dattiloscritta secondo il modello riportato nell'unito fac-simile, i
candidati devono dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le
eventuali comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento
postale ed un recapito preferibilmente di telefonia fissa. Il
candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio III
- Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del
bilancio del Ministero della salute - le eventuali variazioni del
proprio recapito;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti;
f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data
e dell'universita' in cui e' stato conseguito. Coloro che abbiano
conseguito all'estero detto titolo devono indicare gli estremi del
provvedimento di equipollenza al titolo di studio richiesto;
g) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;
h) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in
corso. In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di
sentenza dell'autorita' giudiziaria (da indicare anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non
menzione, ecc.) nonche' i procedimenti penali eventualmente pendenti;
i) i servizi eventualmente prestati presso le pubbliche
amministrazioni;
l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, anche a seguito di sanzioni disciplinari, con
esplicita dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato o
licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato
decaduto o licenziato da un impiego statale ai sensi dell'art. 127,
primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
m) la lingua straniera prescelta fra inglese, francese, tedesco
e spagnolo la cui conoscenza sara' accertata nel corso della prova
orale prevista dal presente bando;
n) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, a parita' di
merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazione e
integrazioni (allegato E), specificando eventualmente l'ufficio e
l'amministrazione presso cui e' depositata la relativa
documentazione. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati
nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in
sede di formazione della graduatoria finale.
7. La domanda di partecipazione dovra' essere integrata, pena
l'esclusione dal concorso, con le dichiarazioni previste negli
allegati al presente bando (A, B, C, D, E o F) a seconda delle
condizioni descritte nel precedente art. 3, comma 4, rispettivamente
alle lettere a), b), c), d), e) ed f).
In particolare il candidato:
se si trova nella condizione a) dovra' dichiarare di essere
dipendente di ruolo di pubblica amministrazione, la qualifica
attualmente rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio e
l'amministrazione di appartenenza e l'attuale sede di servizio, gli
estremi di eventuali provvedimenti relativi alla concessione di
periodi di aspettativa per motivi di famiglia, la durata dei periodi
stessi, nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del computo
dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa;
se si trova nella condizione b) dovra' dichiarare di essere
dipendente di ruolo di pubblica amministrazione, il diploma di
specializzazione posseduto, gli estremi di eventuali provvedimenti
relativi alla concessione di periodi di aspettativa per motivi di
famiglia, la durata dei periodi stessi, nonche' ogni altro
provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
se si trova nella condizione c) dovra' dichiarare di essere
dipendente statale reclutato a seguito di corso-concorso, gli estremi
di eventuali provvedimenti relativi alla concessione di periodi di
aspettativa per motivi di famiglia, la durata dei periodi stessi,
nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del computo
dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa;
se si trova nella posizione d) dovra' dichiarare la qualifica
attualmente rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio e l'ente o
struttura pubblica di appartenenza e l'attuale sede di servizio e di
aver svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali, gli estremi
di eventuali provvedimenti relativi alla concessione di periodi di
aspettativa per motivi di famiglia, la durata dei periodi stessi,
nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del computo
dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa;
se si trova nella posizione e) dovra' dichiarare l'ufficio e
l'amministrazione pubblica presso cui ha ricoperto incarichi
dirigenziali o equiparati, il periodo di servizio prestato con le
suddette funzioni, gli estremi di eventuali provvedimenti relativi
alla concessione di periodi di aspettativa per motivi di famiglia, la
durata dei periodi stessi, nonche' ogni altro provvedimento
interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa;
se si trova nella posizione f) dovra' dichiarare di aver
maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso
enti o organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni
funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso
di uno dei titoli di studio previsti nel precedente art. 3.
8. Il candidato portatore di handicap, fermo restando, comunque,
il requisito dell'idoneita' fisica tale da permettere lo svolgimento
delle funzioni proprie del dirigente di seconda fascia, deve indicare
nella domanda la propria condizione e specificare l'ausilio ed i
tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle
prove. Il candidato dovra', altresi', allegare una certificazione
rilasciata da apposita struttura sanitaria che in relazione allo
specifico handicap ed al tipo di prova da sostenere, indichi gli
elementi essenziali occorrenti per la fruizione dei benefici
richiesti al fine di consentire all'amministrazione di predisporre
per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire agli interessati
una regolare partecipazione al concorso. Il candidato che si trovi
nella sopra indicata condizione e' tenuto a contattare,
successivamente alla pubblicazione del diario delle prove d'esame, i
seguenti numeri telefonici: 06.59942633 06.59942696 06.59942875 -
06.59942502.
9. La domanda di partecipazione al concorso ed il relativo
allegato che e' parte integrante della domanda dovranno entrambi
essere firmati in calce dal candidato. Non saranno presi in
considerazione domande ed allegati privi di firma.
10. I candidati le cui domande di partecipazione, integrate dai
relativi allegati, non contengano tutte le dichiarazioni previste dal
presente articolo, relativamente al possesso dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, saranno esclusi dallo stesso con
decreto motivato.
11. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso
di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta
indicazione dell'indirizzo indicato nella domanda da parte del
candidato ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dello stesso indirizzo, ne' per disguidi postali o
telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di
ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata.
12. I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L'amministrazione potra' disporre, con provvedimento motivato, anche
a procedimento concorsuale ultimato, l'esclusione dei concorrenti in
difetto dei prescritti requisiti.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con
successivo provvedimento, e' costituita ai sensi dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 24 settembre 2004
citato nelle premesse.

                               Art. 6.
 
Preselezione e calendario delle prove
 
1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario e'
facolta' dell'Amministrazione effettuare una prova preselettiva,
consistente in una serie di domande a risposta multipla sulle materie
oggetto delle prove scritte di cui al seguente art. 7, per
determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove d'esame.
L'amministrazione potra' affidare la predisposizione dei test
preselettivi a qualificati istituti pubblici e privati. La prova
preselettiva potra' essere gestita con l'ausilio di societa'
specializzate.
2. In caso di effettuazione della prova preselettiva, il
calendario e le modalita' di espletamento della stessa saranno resi
noti ai concorrenti con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - del 3 marzo 2006.
3. I candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova
senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute
nella predetta Gazzetta Ufficiale.
4. L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia
la causa, comportera' l'esclusione dal concorso. L'esito della prova
preselettiva non concorrera' alla formazione del voto finale di
merito.
5. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata
la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi
sessanta posti. Saranno ammessi, altresi', tutti i candidati aventi
il medesimo punteggio del candidato collocatosi al sessantesimo
posto.
6. Nel caso in cui, invece, non sia necessario effettuare la
preselezione, con lo stesso avviso, i candidati saranno informati dei
giorni, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte
stabilite nel successivo art. 7. Qualora, infine, per motivi
organizzativi non sia possibile fissare il calendario d'esame, nella
medesima Gazzetta Ufficiale sara' comunicato l'eventuale rinvio a
successiva Gazzetta Ufficiale della pubblicazione del calendario
delle prove scritte.
7. I candidati si presenteranno a sostenere le prove scritte,
sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, senza altro preavviso o invito, secondo
le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale.
8. Ai candidati ammessi alla prova orale sara' data
comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, della data
fissata per l'effettuazione della prova stessa. In detta
comunicazione saranno riportati i voti conseguiti nelle prove
scritte.
9. La prova orale si svolgera' presso il Ministero della salute o
altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni
seduta della prova orale la commissione esaminatrice formera'
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal
segretario, sara' affisso nella sede in cui la prova stessa avra'
luogo.
10. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno
presentarsi muniti di un documento di identita' o di riconoscimento.
Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identita' o
di riconoscimento non in corso di validita', gli stati, le qualita'
personali ed i fatti in esso contenuti possono essere comprovati
mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in
calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel
documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
11. I candidati sono ammessi al concorso con ampia riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione.
Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione di disporre con
provvedimento motivato, in qualsiasi momento - anche successivamente
all'espletamento del concorso - l'esclusione dei candidati dal
concorso medesimo per difetto del possesso dei requisiti per
l'ammissione prescritti dal presente bando.

                               Art. 7.
 
Prove d'esame
 
1. Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova
orale.
2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, consistera' nello
svolgimento di un elaborato su tematiche riguardanti le seguenti
materie: diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto
civile, limitatamente alle disposizioni del codice civile contenute
nei libri III (Della proprieta), IV (Delle obbligazioni), V (Del
lavoro).
3. La seconda prova scritta, a contenuto pratico, consistera'
nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo,
mirato a verificare l'attitudine dei candidati alla soluzione
corretta sotto il profilo della legittimita', della convenienza e
dell'efficienza ed economicita' organizzativa, di questioni connesse
con l'attivita' istituzionale del Ministero della salute.
4. La durata di ciascuna delle due prove e' stabilita dalla
commissione esaminatrice e, comunque, non sara' superiore a otto ore.
5. La prova orale consistera' in un colloquio che vertera' su: le
materie previste per le prove scritte; diritto sanitario con
particolare riguardo a leggi e regolamenti concernenti le materie di
competenza del Ministero della salute; elementi di diritto
internazionale e dell'Unione Europea; diritto penale limitatamente ai
delitti contro la pubblica amministrazione; storia
dell'amministrazione italiana; contabilita' di stato; tecniche della
comunicazione; scienza dell'amministrazione. Il colloquio e' mirato
ad accertare la preparazione e la professionalita' del candidato
nonche' l'attitudine del medesimo, all'espletamento delle funzioni
dirigenziali.
6. Nell'ambito della prova orale sara' accertata la conoscenza ad
un livello avanzato della lingua straniera prescelta fra inglese,
francese, tedesco e spagnolo, tramite la lettura, la traduzione di
testi e la conversazione in tale lingua. Sara' accertata, altresi',
la conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer
e dei software applicativi piu' diffusi da realizzarsi anche mediante
una verifica pratica, nonche' la conoscenza da parte del candidato
delle problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli
strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete,
all'organizzazione e gestione delle risorse ed al miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
7. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da
attribuire alle singole prove, che saranno espressi in centesimi.
8. Per superare le prove scritte ed essere ammessi al colloquio i
candidati dovranno riportare in ciascuna di esse un voto non
inferiore a settanta centesimi.
9. Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra'
riportato un voto non inferiore a settanta centesimi.
10. Il punteggio complessivo sara' determinato sommando i voti
riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova
orale.

                               Art. 8.
 
Presentazione dei titoli di preferenza
 
1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che
intendano far valere eventuali titoli di preferenza, previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e
successive modificazioni, dovranno far pervenire all'Amministrazione,
entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui gli stessi abbiano sostenuto la suddetta
prova, la documentazione, in carta semplice, attestante il possesso
dei suddetti titoli di preferenza, a parita' di merito, previsti
dalla citata normativa, purche' gia' dichiarati nella domanda di
partecipazione, dai quali risulti, altresi', il possesso del titolo
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
2. Il diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere
dimostrato anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui agli
articoli rispettivamente 46 e 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, mediante l'unito schema (Allegato «H»). La
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa con le
modalita' di cui all'art. 38 dello stesso testo unico.
3. Ove risulti piu' agevole, e' facolta' degli interessati
trasmettere, entro lo stesso termine di cui al primo comma del
presente articolo, i certificati originali, o in copia autenticata,
in esenzione di bollo. L'autenticazione di copia puo' essere fatta
anche presso l'ufficio competente a ricevere le domande di concorso
su esibizione dell'originale e senza l'obbligo di deposito dello
stesso. In tal caso la copia autenticata puo' essere utilizzata solo
nel procedimento in corso.
4. Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui questa
amministrazione ne sia gia' in possesso o ne possa disporre
richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purche' nella
domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con esattezza,
sotto la propria responsabilita', anche l'ufficio e l'amministrazione
presso cui questa e' depositata.
6. A norma dell'art. 71 del citato testo unico, l'Amministrazione
effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita'
delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai
successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazione rispettivamente
non veritiere o mendaci.
7. Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.
8. I documenti di cui al presente articolo dovranno essere
presentati direttamente o tramite raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato nel primo comma al Ministero
della salute - Direzione generale del personale, dell'organizzazione
e del bilancio - piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma Eur. Nel
caso di invio tramite raccomandata si rinvia a quanto previsto dal
precedente art. 4, comma 11, del presente bando.

                               Art. 9.
 
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale
 
1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo
ottenuto da ciascun candidato sommando i voti riportati in ciascuna
prova scritta ed il voto riportato nella prova orale. In caso di
parita' di punteggio si applicano le disposizioni previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
Riconosciuta la regolarita' del procedimento concorsuale e tenuti
presenti gli eventuali titoli di riserva e di preferenza, con decreto
del direttore della Direzione generale del personale,
dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della salute, sara'
approvata la graduatoria finale e saranno dichiarati i vincitori del
concorso.
2. La graduatoria finale del concorso sara' pubblicata nel
Bollettino ufficiale del Ministero della salute. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di
tale avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
3. I posti messi a concorso che si renderanno disponibili a
qualunque titolo potranno essere conferiti ai candidati utilmente
collocati in graduatoria entro i termini di validita' della stessa.

                              Art. 10.
 
Accertamento del possesso dei requisiti per la costituzione del
rapporto d'impiego
 
1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare
o a far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
entro il termine che verra' loro comunicato, certificato medico,
rilasciato da un medico dell'Azienda unita' sanitaria locale
competente per territorio o da un medico militare in servizio
permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce.
2. Per i vincitori che siano invalidi di guerra, invalidi civili
per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi
civili, mutilati ed invalidi del lavoro e per quelli riconosciuti
portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
il certificato medico deve essere rilasciato dalla A.U.S.L. di
appartenenza dei medesimi. Esso deve contenere, oltre ad una esatta
descrizione della natura e del grado di invalidita', nonche' delle
condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione
che gli stessi non possano arrecare pregiudizio alla salute ed
all'incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli
impianti e che le loro condizioni fisiche li rendano idonei al
disimpegno delle funzioni relative all'impiego per il quale hanno
concorso.
3. Il certificato medico ha validita' di sei mesi dalla data del
rilascio. L'Amministrazione, comunque, ha facolta' di sottoporre a
visita medica di controllo i vincitori del concorso.
4. Nello stesso termine fissato dall'Amministrazione, i vincitori
devono altresi' comprovare, mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione, il possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza
italiana, iscrizione nelle liste elettorali, titolo di studio
posseduto (tra quelli richiesti dal precedente art. 3), con
l'indicazione della data di conseguimento e dell'universita' presso
la quale e' stato conseguito, assenza o presenza di condanne penali.
A tale scopo puo' essere utilizzato l'allegato «H» al presente
decreto. Si osservano le disposizioni in materia di
autocertificazione e controllo di cui al precedente art. 9.
5. E' facolta' dell'interessato comprovare il possesso dei
requisiti di ammissione mediante la presentazione dei relativi
certificati, di cui sia eventualmente in possesso. Ove i termini di
validita' di tali certificati fossero scaduti l'interessato deve
dichiarare in calce al documento che le informazioni contenute nel
certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data del
rilascio. Tale ultima possibilita' non e' estensibile ai certificati
medici.
6. Scaduto inutilmente il termine fissato dall'amministrazione
non si dara' luogo alla stipula del contratto, ovvero, ove stipulato
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti, lo
stesso sara' risolto.

                              Art. 11.
 
Assunzione dei vincitori
 
1. I vincitori del concorso, nel rispetto della normativa in
materia di assunzione nel pubblico impiego, saranno invitati a
stipulare un contratto individuale di lavoro a norma delle
disposizioni contrattuali vigenti al momento dell'assunzione e
saranno soggetti al periodo di prova previsto dalle stesse
disposizioni.
2. Il vincitore del concorso che non si presenti, senza
giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio sara'
considerato rinunciatario.
3. I vincitori del concorso dovranno dichiarare, inoltre, sotto
la propria responsabilita', di non avere altro rapporto di lavoro a
tempo determinato o indeterminato con altra amministrazione, pubblica
o privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. In
caso contrario, deve essere espressamente presentata dichiarazione di
opzione per l'impiego presso il Ministero della salute.
4. I vincitori del concorso saranno assegnati agli uffici
centrali del Ministero della salute in base alle esigenze di servizio
esistenti al momento dell'assunzione.
5. L'amministrazione, antecedentemente al conferimento del primo
incarico, si riserva la facolta' di far frequentare ai vincitori del
concorso un ciclo di attivita' formative in Italia o all'estero; ai
medesimi, durante tale periodo, spetta la retribuzione di cui
all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del CCNL per il secondo biennio
economico 2000-2001 del personale dirigente dell'area I.

                              Art. 12.
 
Accesso agli atti del concorso
 
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva
la garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, e successive modificazioni, i dati personali forniti dai
candidati ai fini del concorso saranno raccolti e trattati presso il
Ministero della salute - Ufficio III della Direzione generale del
personale, dell'organizzazione e del bilancio - per le finalita' di
gestione del procedimento concorsuale e per la formazione di
eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, anche con l'uso di
procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire
tali finalita'.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7
del decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti potranno essere
fatti valere rivolgendosi al Ministero della salute, Direzione
generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio - ufficio
III - Piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma Eur. Il titolare del
trattamento dei dati e' il Ministero della salute. Il responsabile
del trattamento dei dati e' il Direttore generale pro-tempore della
sopra indicata Direzione generale.

                              Art. 14.
 
Norme di salvaguardia
 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento
dei pubblici concorsi.
2. Il presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del
Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - della Repubblica italiana.
3. Avverso il presente bando di concorso e' proponibile, in via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede
giurisdizionale, impugnazione al tribunale amministrativo del Lazio
entro sessanta giorni dalla stessa data.
Roma, 27 dicembre 2005
Il direttore generale: Celotto
 
Informazioni sulla procedura concorsuale saranno disponibili sul
sito internet del Ministero della salute:
www.ministerosalute.it./professioni/concorsi.jsp>

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