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COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Selezione pubblica per l'assegnazione di complessive dieci borse di
studio

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.23 del 20/3/2001
Ente:COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Località:Roma  (RM)
Codice atto:001E2237
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:19/4/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               Art. 1.
 
Caratteristiche delle borse
 
1. La Consob indice una selezione pubblica per il conferimento di
dieci borse di studio, che potranno essere fruite presso le proprie
sedi di Roma e di Milano, per la qualificazione nelle discipline
economico-finanziarie, nelle discipline matematico-statistiche e
nelle discipline giuridiche concernenti il mercato mobiliare.
2. Le borse di studio, pur non dando luogo a diritti in ordine
all'assunzione di impiego presso la Consob, favoriscono la formazione
teorica-pratica dei giovani laureati attraverso la partecipazione
diretta ad attivita' di studio dell'Istituto, con permanenza
sovvenzionata presso le sedi dell'Istituto stesso.

                               Art. 2.
 
Durata e importo delle borse di studio
 
1. Ciascuna borsa di studio ha durata annuale ed e' rinnovabile,
nel limite di una ulteriore annualita', nel caso in cui risulti
necessario un approfondimento connesso all'attivita' oggetto della
borsa stessa. La Consob si riserva la facolta' di procedere anche al
rinnovo di una sola borsa di studio.
2. L'importo annuale lordo di ciascuna borsa di studio e' fissato
in L. 29.000.000, che verranno corrisposte in rate mensili
posticipate.
3. Al borsista e' inoltre riconosciuto, in caso di spostamenti
disposti dall'amministrazione per lo svolgimento dell'attivita' di
studio assegnatagli, il rimborso delle spese di vitto e alloggio, nel
limite giornaliero complessivo di L. 387.000, nonche' delle spese
documentate di trasporto.

                               Art. 3.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei
seguenti requisiti:
a) possesso di un diploma di laurea, conseguito con punteggio
non inferiore a punti 110/110 e in data non anteriore a tre anni alla
data di pubblicazione della presente selezione ovvero titolo di
studio conseguito all'estero con votazione corrispondente e
riconosciuto equipollente per legge;
b) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro del
l'Unione europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla
legge;
c) idoneita' fisica alle mansioni da accertarsi tramite enti
pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie;
d) godimento dei diritti politici.
2. I cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea devono
possedere i seguenti ulteriori requisiti:
e) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
f) adeguata conoscenza della lingua italiana.
3. I requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del presente
articolo devono essere posseduti anche alla data di eventuale
assegnazione della borsa di studio; il possesso del requisito di cui
alla lettera f) viene verificato durante le prove per la selezione.
4. La Consob puo' verificare l'effettivo possesso dei requisiti
previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche successivo
allo svolgimento delle prove.
5. La Consob dispone l'esclusione dalla partecipazione alla
selezione ovvero non da' seguito all'attribuzione della borsa di
studio per i soggetti che dovessero risultare sprovvisti di uno o
piu' dei requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformita'
riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli
interessati verranno segnalate all'autorita' giudiziaria.

                               Art. 4.
 
Modalita' e limiti per l'attribuzione delle borse di studio
 
1. Non possono beneficiare delle borse di studio soggetti che
abbiano gia' fruito di altra borsa di studio concessa dalla Consob o
che presso la medesima abbiano prestato, a qualsiasi titolo,
attivita' lavorativa.
2. Non e' considerata attivita' lavorativa lo svolgimento di uno
"stage" presso la Consob.
3. Le borse di studio non possono essere fruite in costanza di
rapporto di lavoro a qualsiasi titolo instaurato, ovvero
contestualmente alla fruizione di altra borsa di studio.

                               Art. 5.
 
Domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere
presentata utilizzando il modulo prestampato, allegato al presente
bando, di cui e' parte integrante (allegato n. 1). In detto modulo il
candidato autocertifica, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, il possesso
dei requisiti e del titoli previsti dal bando, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. La
firma in calce alla domanda deve essere in originale con allegata
fotocopia di uno dei documenti indicati al successivo art. 8, comma
3.
2. L'eventuale redazione della domanda in carta libera deve
essere effettuata riportando fedelmente con scrittura dattiloscritta
o a stampatello l'intero contenuto del predetto modulo.
3. Ai fini di quanto previsto dal successivo art. 8, comma 2,
alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
a) l'attestazione degli esami universitari sostenute con
l'indicazione della votazione conseguita;
b) una copia della tesi di laurea;
c) copia di eventuali lavori o pubblicazioni che il candidato
intende far valutare dalla commissione esaminatrice ai sensi del
successivo art. 8, comma 2;
d) un dettagliato curriculum vitae con l'indicazione di tutti i
requisiti culturali e professionali posseduti (abilitazioni
professionali, corsi di specializzazione post-universitari conoscenza
di lingue straniere, conoscenze informatiche, anche con riferimento a
pacchetti applicativi, videoscrittura, ecc.).
4. La domanda di partecipazione alla selezione, con i relativi
allegati, deve essere indirizzata alla "Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, divisione risorse, ufficio gestione risorse
umane, via Isonzo n. 19/d, 00198 Roma" e puo' essere presentata
presso la predetta sede di Roma ovvero presso la sede secondaria
operativa di Milano - sita in via della Posta n. 8/10 - entro il
termine di decadenza di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie
speciale "Concorsi ed esami". A tal fine fa fede il timbro a data
apposto dagli uffici della Consob.
5. Si considera prodotta in tempo utile la domanda, con i
relativi allegati, spedita alla predetta divisione risorse a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al
precedente comma. Ai fini della determinazione della data di
spedizione fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale
accettante.
6. Il termine di scadenza per la presentazione ovvero per la
spedizione della domanda, ove cada in giorno festivo, e' prorogato al
giorno seguente non festivo.
7. Alla domanda di partecipazione e ai documenti redatti in
lingua straniera deve essere allegata la corrispondente traduzione in
lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare.
8. I candidati devono indicare nel modulo di domanda, in modo
chiaro ed inequivocabile, l'indirizzo al quale la Consob deve inviare
tutte le comunicazioni inerenti alla selezione.
9. Non sono ammesse regolarizzazioni documentali tardive.
10. La Consob non assume alcuna responsabilita' per il mancato o
ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da
imputare a disguidi postali o telegrafici, alla mancanza di chiarezza
nell'indicazione dell'indirizzo da parte del candidato ovvero ad
omessa o tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento
dell'indirizzo stesso.

                               Art. 6.
 
Esclusione dalla selezione
 
1. Non sono prese in considerazione e comportano quindi
l'esclusione dalla selezione:
le domande spedite oltre il termine stabilito dal precedente
art. 5, comma 4;
le domande inoltrate esclusivamente tramite fax, telex o
telegramma;
le domande dalle quali non risulti il possesso dei requisiti
prescritti per l'ammissione alla selezione ovvero le domande prive
degli allegati di cui al precedente art. 5, comma 3;
le domande prive della sottoscrizione in originale e della
fotocopia del documento di cui al precedente art. 5, comma 1.

                               Art. 7.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento della
selezione presieduta dal presidente della Consob o da un commissario,
e' nominata dalla Commissione; di tale nomina viene data notizia sul
sito Internet della Consob "www.consob. it".

                               Art. 8.
 
Svolgimento della selezione
 
1. La selezione consiste nella valutazione dei titoli dichiarati
e prodotti dai candidati e in un colloquio.
2. Valutazione dei titoli. La commissione esaminatrice determina,
per ciascuna delle categorie di titoli indicate al precedente art. 5,
comma 3, i criteri di valutazione e il relativo punteggio, nonche' il
punteggio massimo attribuibile ai titoli.
3. Colloquio. I candidati ammessi al colloquio saranno convocati
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Il colloquio
vertera' su almeno tre delle materie indicate nel programma annesso
al presente bando (allegato n. 2), a scelta del candidato. Il
colloquio si intende superato se il candidato riporta una votazione
non inferiore a 24/30. Per essere ammessi a sostenere il colloquio i
candidati devono essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento in corso di validita' (eventuali inesattezze dei dati
anagrafici devono essere segnalate all'incaricato
dell'identificazione):
a) carta d'identita';
b) patente di guida rilasciata da pubbliche autorita';
c) passaporto;
d) tessera postale;
e) porto d'armi.
4. I cittadini di Stato membro dell'unione Europea diverso
dall'Italia devono essere muniti di un documento equipollente.

                               Art. 9.
 
Graduatoria finale
 
1. Espletata la selezione, la commissione esaminatrice forma la
graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente del punteggio
complessivo riportato dai candidati. Il punteggio complessivo e' dato
dalla somma:
del punteggio attribuito ai titoli;
del voto riportato nel colloquio.
2. La commissione nazionale per le societa' e la borsa approva la
graduatoria finale dei candidati risultati idonei, sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla selezione
nonche' degli eventuali titoli dichiarati e valutati dalla
commissione esaminatrice e conseguentemente assegna le borse di
studio secondo l'ordine della graduatoria finale.
3. Qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo,
viene data preferenza al candidato piu' giovane di eta'.
4. In caso di rinuncia da parte di uno o piu' assegnatari, la
Consob si riserva la facolta' di assegnare la borsa di studio a
candidati idonei, seguendo l'ordine della relativa graduatoria
finale.
5. La graduatoria della selezione e' pubblicata nel bollettino
della Consob; di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami".

                              Art. 10.
 
Documenti per l'aggiudicazione delle borse di studio e l'avvio delle
attivita'
 
1. Con apposita comunicazione i candidati dichiarati assegnatari
delle borse di studio, qualora siano trascorsi sei mesi dalla data di
sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione,
contenente le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei
requisiti di partecipazione alla selezione stessa, sono invitati,
sotto pena di decadenza, a trasmettere a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento alla commissione nazionale per le societa' e la
borsa, entro il termine stabilito in detta comunicazione, idonea
documentazione comprovante il possesso dei soli stati, fatti o
qualita' soggetti a modificazione.
2. I documenti trasmessi oltre il termine stabilito non sono
presi in considerazione e comportano la decadenza dal diritto
all'aggiudicazione della borsa di studio. A tal fine fa fede il
timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
3. Di seguito e' indicato il tipo di documentazione ammessa, in
sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli articoli 2
e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, i
cui prestampati sono inviati agli interessati unitamente alla
comunicazione di cui al comma 1, utilizzabile a comprovare stati,
fatti o qualita' posseduti:
a) cittadinanza: dichiarazione sostitutiva di certificazione
(ai sensi art. 2, legge n. 15/1968);
b) godimento dei diritti politici (per i cittadini di Stato
membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia deve essere attestato
il godimento dei diritti politici anche in tale Stato): dichiarazione
sostitutiva di certificazione (ai sensi art. 2, legge n. 15/1968);
c) idoneita' fisica con accertamento sierologico del sangue, ai
sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, ovvero - per
gli invalidi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 - idoneita'
comprovante che la natura e il grado dell'invalidita' o mutilazione
posseduta non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita'
dei compagni di lavoro, con accertamento sierologico del sangue, ai
sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837: non attestabile
con autocertificazione e quindi documentabile con certificato
dell'azienda sanitaria locale, da un medico militare o da un
ufficiale sanitario (per i cittadini di altro Stato membro
dell'Unione europea diverso dall'Italia, il certificato deve essere
rilasciato da autorita' sanitaria corrispondente).
4. Qualora non siano trascorsi sei mesi dalla data di
sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione,
contenente le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei
citati requisiti di partecipazione alla selezione stessa, il
candidato assegnatario della borsa di studio deve produrre la sola
certificazione indicata alla lettera c).
5. Per quanto concerne i predetti stati, fatti o qualita' -
costituenti i requisiti di partecipazione alla selezione - resi in
regime di autocertificazione, la Consob procede ai controlli previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
relativamente alla documentazione eventualmente prodotta in originale
ovvero in copia conforme all'originale la Consob si riserva la
possibilita' di accertare l'effettivo possesso di detti requisiti.
6. E' facolta' dell'amministrazione sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori della borsa di studio.
7. I documenti attestanti stati, fatti e qualita' personali
soggetti a modificazione debbono essere di data non anteriore a sei
mesi dal ricevimento della comunicazione di invito a produrli.
8. I documenti comprovanti il possesso dei requisiti per
l'ammissione alla selezione ed il possesso degli eventuali titoli
dichiarati e valutati dalla commissione esaminatrice devono attestare
che tali requisiti e titoli erano posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione.
9. I documenti prodotti devono essere in regola con le norme sul
bollo.
10. Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per
partecipare a concorsi o selezioni indetti da altre amministrazioni.
11. L'accettazione dell'assegnazione della borsa deve essere resa
per iscritto, secondo modalita' successivamente comunicate, e non
puo' essere in alcun modo condizionata.
12. In seguito al conferimento della borsa di studio,
l'assegnatario deve presentarsi, entro il termine indicatogli, presso
la sede della Consob cui verra' destinato. Eventuali proroghe di
detto termine sono concesse solo per giustificati motivi.
13. In caso di rinuncia espressa alla borsa di studio o, in
mancanza di giustificati motivi, nel caso in cui l'assegnatario della
borsa di studio non si presenti presso la sede indicatagli entro il
prescritto termine, lo stesso decade dall'assegnazione della borsa di
studio.

                              Art. 11.
 
Modalita' di svolgimento della borsa di studio
 
1. Il borsista e' assegnato ad uno degli uffici della sede di
Roma o di Milano, presso cui svolge l'attivita' connessa alla borsa
di studio assegnata, secondo le indicazioni e gli indirizzi forniti
da un tutor individuato dall'amministrazione. L'attivita' di ricerca
puo' essere sospesa, a richiesta del borsista, per un periodo non
superiore a trenta giorni, per giustificati motivi da sottoporre alla
valutazione del tutor.
2. Il borsista e' assicurato con apposita polizza contro la
responsabilita' civile e gli infortuni che possono occorrere a
seguito dello svolgimento dell'attivita' connessa alla borsa di
studio.

                              Art. 12.
 
Doveri del borsista
 
1. Il borsista e' tenuto:
a) a svolgere proficuamente l'attivita' oggetto della borsa di
studio;
b) a seguire le indicazioni del tutor nello svolgimento della
sua attivita';
c) ad assicurare continuita' di frequenza presso l'istituto per
l'idoneo sviluppo del percorso formativo, nel rispetto di orari
compatibili con quelli di ordinario svolgimento dell'attivita'
lavorativa;
d) a redigere, a conclusione della borsa di studio, una
relazione illustrativa dei risultati conseguiti;
e) a non divulgare a terzi informazioni, dati e notizie di cui
dovesse venire a conoscenza in ragione dell'attivita' svolta o
comunque in conseguenza della sua permanenza in Consob;
f) ad osservare le disposizioni in materia di condotta da
tenere all'interno dell'Istituto, comprese le norme
antinfortunistiche e quelle relative alla sicurezza ed all'igiene sul
lavoro.

                              Art. 13.
 
Revoca della borsa di studio
 
1. Qualora emerga, su segnalazione del tutor, che il borsista
stesso si e' reso responsabile di inosservanza dei doveri previsti
dal precedente art. 12, la Consob puo', sentito il borsista, disporre
la revoca della borsa di studio.

                              Art. 14.
 
Avvertenze
 
1. Tutte le informazioni relative alla selezione, incluse quelle
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie
speciale "Concorsi ed esami", saranno reperibili nel sito internet
"www. consob.it".
2. I candidati, per ogni evenienza o informazione circa le fasi
della selezione, possono altresi' prendere contatto con la divisione
risorse, ufficio gestione risorse umane (tel. 06/84771 dal lunedi' al
venerdi', dalle ore 15,30 alle ore 16,30).
3. Ai sensi della delibera n. 12697 del 2 agosto 2000
"Regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge
7 agosto 1990, n. 241, concernente la detenninazione dei termini di
conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei
procedimenti della Consob", la procedura di selezione si concludera'
entro trecentosessantacinque giorni dalla data di scadenza
dell'avviso di selezione.
4. Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e' la sig.ra Ada Campagna, funzionario di
II, dell'ufficio gestione risorse umane, coordinato nell'ambito della
divisione risorse della Consob.
5. La Consob non assume responsabilita' in ordine alla diffusione
di informazioni inesatte da parte di fonti diverse da quelle indicate
nel presente bando.
6. La Consob non assume inoltre alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o
tardiva comunicazione di cambiamento del recapito indicato nella
domanda di ammissione alla selezione, ne' per eventuali disguidi
postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

                              Art. 15.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso
la Consob, divisione risorse, ufficio gestione risorse umane, per
finalita' connesse all'espletamento della selezione e sono trattati
in una banca dati automatizzata con logiche pienamente rispondenti
alle predette finalita', anche successivamente all'eventuale
aggiudicazione della borsa di studio.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio, pena l'esclusione
dalla selezione, ai fini dell'esame dei requisiti di partecipazione
posseduti dai candidati.
3. Per il trattamento, da parte della Consob, dei dati conferiti
non e' richiesto il consenso degli interessati.
4. I dati conferiti potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche nei confronti delle quali la comunicazione
risulti necessaria per finalita' connesse allo svolgimento della
selezione.
5. Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dall'art. 13
della citata legge n. 675/1996 tra i quali il diritto di accedere ai
dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i
dati erronei o incompleti; di far cancellare i dati trattati in
violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati che lo riguardano.
6. Titolare del trattamento dei dati e' la Consob, commissione
nazionale per le societa' e la borsa, via Isonzo n. 19/d - 00198
Roma, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui
sopra.

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