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UNIVERSITA' DI BARI

Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca,
sedicesimo ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.64 del 18/8/2000
Ente:UNIVERSITA' DI BARI
Località:-
Codice atto:000E7416
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:17/9/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 che
regolamenta la materia del dottorato di ricerca;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari;
Visto il regolamento del dottorato di ricerca dell'Universita'
degli studi di Bari, emanato con decreto rettorale n. 12333 del
9 dicembre 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997, uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione del senato accademico, seduta del 13-16
dicembre 1999;
Viste le proposte di rinnovo e di nuova istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi di Bari avanzate dalle strutture preposte all'attivita'
di ricerca;
Vista la relazione del nucleo di valutazione interna riunitosi in
data 20 luglio 2000;
Vista le delibere adottate dal senato accademico e dal consiglio
di amministrazione nelle rispettive sedute del 25 luglio 2000 e
31 luglio 2000;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' istituito il XVI ciclo relativo ai dottorati di ricerca aventi
sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Bari.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, che si elencano
di seguito con l'indicazione della struttura di afferenza, delle sedi
consorziate, del numero dei posti messi a concorso e del numero delle
borse di studio disponibili.
Il numero minimo degli ammessi a ciascun corso di dottorato non
puo' essere inferiore a tre.
Le borse assegnate potranno essere aumentate a seguito di
finanziamenti ottenuti da enti pubblici di ricerca o da qualificate
strutture produttive private, fermi restando in ogni caso i termini
di scadenza previsti dal presente bando per la presentazione delle
domande di ammissione.
----> Vedere Corsi <----

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e
cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea
ovvero di titolo equipollente conseguito presso universita'
straniere.
I cittadini italiani, comunitari e stranieri in possesso di
titolo accademico straniero che non sia gia' stato dichiarato
equipollente alla laurea, dovranno - unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione d'equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.

                               Art. 3.
La domanda d'ammissione al concorso, redatta secondo lo schema
allegato al presente bando, deve essere inoltrata al rettore
dell'Universita' degli studi di Bari, Piazza Umberto I, n. 1 - 70121
Bari, direttamente o spedita a mezzo di raccomandata postale con
avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro
il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale "Concorsi ed esami".
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Ai sensi della legge 5 febbraio 1 992, n. 104, i portatori di
handicap, in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esame,
dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo
svolgimento delle prove stesse e l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o a stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e il numero
telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini
comunitari e stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della
propria ambasciata in Italia eletta quale proprio domicilio;
d) l'esatta denominazione del dottorato al cui concorso intende
partecipare;
e) la propria cittadinanza;
f) la laurea posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una Universita' straniera, nonche' la data del decreto
rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
g) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
h) la conoscenza di almeno una lingua straniera;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
j) i portatori di handicap ai sensi della legge 5 dicembre
1992, n. 104, devono indicare gli ausili necessari in relazione al
proprio handicap ed eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento
della prova;
k) di non aver usufruito, in precedenza, di altra borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le
dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse determina
l'invalidita' della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante
dal concorso.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta
e una orale, volte a garantire un'idonea valutazione comparativa dei
candidati.
Le prove d'esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di Bari nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui ai
commi successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata
qundici giorni prima della data fissata per la prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato
la prova scritta venti giorni prima della data fissata per la prova,
ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione giudicatrice.
Il termine dei venti giorni potra' essere ridotto in caso di
rinuncia scritta ai termini di preavviso, espressa da tutti i
candidati presenti alla prova scritta.
E' compresa nella prova orale una verifica della conoscenza di
almeno una lingua straniera indicata dal candidato.
I candidati stranieri dovranno dimostrare di possedere
un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta d'identita';
e) patente di guida.

                               Art. 5.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' alla normativa vigente. Ogni commissione, per
la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per
ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottiene un
punteggio non inferiore a 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta'
o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova. Espletate le
prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di
merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun
candidato nelle singole prove. In caso di parita di merito prevale la
valutazione della condizione economica determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e
successive modificazioni.

                               Art. 6.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove d'esame
sono ammessi al dottorato in soprannumero nel limite della meta' dei
posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso, senza
fruizione della borsa di studio.

                               Art. 7.
I candidati ammessi al corso dovranno presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il
termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i
seguenti documenti, in carta libera:
a) domanda di iscrizione al corso di dottorato da compilarsi su
apposito modello predisposto da questa amministrazione, corredata dei
seguenti documenti:
b) una fotocopia del documento di identita' debitamente
firmata;
c) una fotocopia del codice fiscale;
d) due fotografie debitamente firmate a tergo;
e) autocertificazione di cittadinanza;
f) autocertificazione relativa al possesso del diploma di
scuola secondaria superiore (allegando possibilmente fotocopia del
diploma stesso);
g) autocertificazione relativa alla laurea posseduta;
h) dichiarazione di non iscrizione ad una scuola di
specializzazione o ad un corso di laurea e nell'affermativa,
l'impegno scritto a sospenderne la frequenza prima dell'inizio del
corso;
i) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
j) i cittadini italiani e comunitari che intendono fruire della
borsa di studio di cui al successivo art. 10 del presente bando
dovranno inoltre produrre previa richiesta da parte
dell'amministrazione universitaria, autocertificazione sul reddito
personale complessivo annuo.
I cittadini comunitari devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

                               Art. 8.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane presso la Stato estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                               Art. 9.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del
corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno
ed" usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di
reddito richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
 
Art. 10.
 
Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa
del merito in base alle prove effettuate dalle commissioni
giudicatrici e secondo l'ordine delle graduatorie. A parita' di
merito prevale la valutazione della situazione economica determinata
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1967 e successive modificazioni.
L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' pari a L. 20.450.000
assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso. La cadenza di pagamento della borsa di
studio e' bimestrale.
La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che
possiedono un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore
a 15 milioni di lire.
Il superamento del limite di reddito determina la perdita del
diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato e
comporta l'obbligo di restituire le mensilita' eventualmente gia'
percepite.
L'importo e' aumentato per eventuali periodi di permanenza
all'estero nella misura del 50%. Le borse di studio non sono
cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorno all'estero, l'attivita' di ricerca
del dottorato.

                              Art. 11.
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato,
che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di
studio, ammonta a L. 1.220.000, cosi suddiviso:
prima rata L. 520.000 (all'atto di iscrizione). Detto importo
e' comprensivo dell'imposta di bollo virtuale - autorizzazione
intendenza di fianza n. 21674 del 16 dicembre 1992.
seconda rata L. 700.000 (se dovuta va versata entro il mese
di luglio). L'importo della seconda rata e' dovuto da quei dottorandi
la cui condizione economica normalizzata (CEN) non rientri nella
soglia superiore stabilita (L. 65.000.000).
I dottorandi portatori di handicap, con invalidita' non inferiore
al 66%, sono totalmente esonerati dalla tassa di iscrizione e dai
contributi.
In ogni caso e' dovuto l'importo di L. 100.000 quale costo
diploma.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle
Universita' sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3, della legge n. 210/1998 sono esonerati
preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.

                              Art. 12.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Durante il corso il dottorando puo' essere autorizzato, per
esigenze relative alla ricerca, dal collegio dei docenti a svolgere
eventuali periodi di studio all'estero o di stage presso soggetti
pubblici o privati.

                              Art. 13.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' di studio e di ricerche svolte al collegio dei
docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione
della assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso,
proporra' al rettore l'esclusione, fatti salvi i casi di maternita'
di grave e documentata malattia e di servizio militare, o il
proseguimento del dottorato di ricerca.

                              Art. 14.
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' alla normativa
vigente.

                              Art. 15.
Ai fini della legge n. 675/1996 l'Universita' si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal
candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalita' connesse e strumentali al concorso di che trattasi.

                              Art. 16.
Il presente bando sara' inoltrato al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a serie speciale - "Concorsi ed esami" e reso pubblico
anche per via telematica al sito Internet http://www.uniba.it>

                              Art. 17.
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Bari, 2 agosto 2000
Il rettore: Cossu

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