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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso pubblico per esami a sei posti di dirigente di seconda
fascia dell'area della promozione culturale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.25 del 30/3/2012
Ente:MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Località:Nazionale
Codice atto:2E001758
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:6
Scadenza:14/5/2012

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, concernente l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari
esteri, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed
integrazioni, e in particolare l'articolo 28 concernente l'accesso
alla qualifica di dirigente di seconda fascia;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, concernente la riforma
degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione
della cultura e della lingua italiana all'estero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, concernente il Regolamento di disciplina in materia di
accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma
5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, contenente norme in favore
dei privi di vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui sono tenuti i dirigenti di seconda fascia dell'area
della promozione culturale, in quanto le funzioni proprie dei
suddetti dirigenti esigono il pieno possesso del requisito della
vista, per prestare servizio sia nella sede centrale che nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari all'estero;
Vista la legge 12 marzo 1998, n. 68, contenente norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Considerato che le candidature femminili sono particolarmente
incoraggiate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto
del Presidente del Consiglio n. 174/94, ai sensi del quale non si
puo' prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti
nei ruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui
si accede in applicazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle
classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7,
e in particolare il terzo comma, che stabilisce i titoli di studio
previsti quali requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato", e in particolare
l'articolo 3, comma 5;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente norme
generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, e in particolare l'articolo 39 come
successivamente modificato e integrato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000,
n. 368, recante norme regolamentari relative all'individuazione dei
posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero affari esteri
non attribuibili alla carriera diplomatica;
Considerata la specialita' dell'impiego presso il Ministero degli
affari esteri in quanto Amministrazione caratterizzata da peculiari
specificita' quali i prolungati soggiorni all'estero e i continui
contatti con interlocutori stranieri;
Visto il contratto collettivo integrativo 2006-2009 del personale
del Ministero degli affari esteri che, in considerazione della
suddetta specialita' dell'impiego, richiede ai dipendenti
appartenenti alla seconda e terza area la conoscenza della lingua
inglese e di un'altra lingua straniera veicolare;
Atteso che il dirigente dell'area della promozione culturale del
Ministero degli affari esteri, nei compiti connessi alle sue funzioni
istituzionali, sia nelle sedi estere che nella sede centrale, e'
tenuto a intrattenere frequenti contatti con interlocutori stranieri
e che pertanto la conoscenza della lingua inglese e di almeno
un'altra lingua straniera rappresenta requisito tecnico essenziale
inerente all'esercizio dei suddetti compiti;
Ravvisata la necessita', per le motivazioni sopra esposte e ai
sensi dell'articolo 5, comma 1 del sopracitato regolamento, di
introdurre una prova in lingua inglese quale terza prova scritta
obbligatoria e un colloquio in una seconda lingua straniera alla
prova orale volte alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli
specifici compiti tecnici connessi al posto da ricoprire;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108, recante norme regolamentari che disciplinano l'istituzione,
l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
ottobre 2011, con il quale il Ministero degli affari esteri e' stato
autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento per la copertura
di sei posti di dirigente di seconda fascia dell'area della
promozione culturale;
Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 34-bis
del sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente
disposizioni in materia di mobilita' del personale delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31
maggio 2011, con cui si e' operata la riduzione degli assetti
organizzativi prevista dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto
legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Tenuto conto dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
Constatata l'effettiva e concreta vacanza di posti in organico
nella posizione di dirigente di seconda fascia nell'area della
promozione culturale;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso pubblico per esami
a sei posti di dirigente di seconda fascia dell'area della promozione
culturale del Ministero degli affari esteri,

Decreta


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso pubblico per esami a sei posti di
dirigente di seconda fascia dell'area della promozione culturale del
Ministero degli affari esteri.
2. Uno dei sei posti messi a concorso e' riservato al personale
dipendente del Ministero degli affari esteri, purche' in possesso dei
requisiti di cui al successivo articolo 3.
3. Coloro che intendono avvalersi della suddetta riserva devono
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, secondo quanto specificato nel successivo articolo 4.
4. Il posto riservato, se non utilizzato a favore della
sopraindicata categoria di riservatari, e' conferito al primo degli
idonei.

                               Art. 2 


Candidati ammessi a partecipare


1. Al concorso sono ammessi a partecipare i candidati in possesso
di laurea che si trovano nelle seguenti posizioni:
posizione a)
- i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del
diploma di laurea;
- i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in
possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione
conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che
abbiano compiuto almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del
diploma di laurea;
- i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito
di corso-concorso, che abbiano compiuto almeno quattro anni di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'
richiesto il possesso del diploma di laurea.
posizione b)
- i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e
strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali.
posizione c)
- coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati
in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque
anni;
- coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati
in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni,
purche' muniti del dottorato triennale di ricerca;
posizione d)
- i cittadini italiani che abbiano maturato, con servizio
continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi
internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali
per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di
laurea.

                               Art. 3 


Requisiti


1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) o diploma di
laurea (DL) di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n.
341 (vecchio ordinamento).
I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un
Paese dell'Unione europea possono essere ammessi alle prove
concorsuali purche' i titoli suddetti siano stati equiparati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso
qualora tale decreto non sia stato ancora emanato ma sussistano i
presupposti per l'attivazione della procedura medesima;
c) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del
dirigente sia presso l'amministrazione centrale che nelle sedi
estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio.
L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso;
d) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al
concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo,
nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero
siano stati licenziati ai sensi delle disposizioni dei contratti
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
e) aver pagato i diritti di segreteria previsti dal successivo
articolo 4.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal successivo articolo 4 per la
presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali.
4. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda
di partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i
requisiti di ammissione specificati nel bando di concorso.
5. Se le prove d'esame sono precedute dal test di preselezione,
di cui al successivo articolo 7, l'Amministrazione verifica la
validita' delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e
limitatamente ai candidati che lo hanno superato. La mancata
esclusione dall'eventuale test di preselezione non costituisce
garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al
concorso, ne' sana la irregolarita' della domanda stessa.

                               Art. 4 


Presentazione della domanda di ammissione al concorso - Termine e
modalita'


1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso per
via telematica, compilando il modulo on line all'indirizzo internet
https://web.esteri.it/concorsionline. La compilazione e l'invio on
line della domanda devono essere completati entro le ore 24 del
quarantacinquesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed
esami". La data di presentazione on line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non
permette piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
2. Nella domanda il candidato dichiara sotto la propria
responsabilita' e ai sensi delle norme sull'autocertificazione
(articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445):
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se
nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile
e' stato trascritto l'atto di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune di residenza;
d) il godimento dei diritti politici;
e) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali
oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
f) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate
all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
g) il titolo di studio di cui e' in possesso, specificando
presso quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito,
la data del conseguimento e la votazione riportata;
h) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra francese,
spagnolo, tedesco, russo, portoghese e arabo) in cui intende
sostenere il colloquio di cui al successivo articolo 10;
i) l'ufficio e l'amministrazione di appartenenza, la qualifica
attualmente rivestita e la sua decorrenza, l'attuale sede di
servizio;
l) l'eventuale possesso del diploma di specializzazione;
m) se e' stato reclutato in un'amministrazione statale a
seguito di corso-concorso;
n) gli estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di
periodi di aspettativa per motivi di famiglia autorizzati, la durata
dei periodi stessi nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del
computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa;
o) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione
della riserva di cui all'articolo 1, comma 2, di questo bando;
p) gli eventuali titoli, di cui all'Allegato 2, che danno
diritto, a parita' di punteggio, a preferenza.
3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti
al termine di scadenza per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso. I titoli non espressamente dichiarati nella
domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in
considerazione. L'Amministrazione si riserva di accertarne la
sussistenza.
4. Il candidato specifica i recapiti presso cui chiede che siano
trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con
l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive
variazioni.
5. Il candidato dichiara di essere a conoscenza che l'idoneita'
psico-fisica a svolgere l'attivita' di dirigente di seconda fascia
dell'area della promozione culturale sia presso l'Amministrazione
centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche
di disagio, costituisce requisito per l'ammissione al concorso.
6. Il candidato dichiara di essere a conoscenza delle norme che
regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di essere pronto a
trasferirsi in qualsiasi sede all'estero ove l'Amministrazione lo
destini a prestare servizio.
7. Il candidato presta il proprio consenso al trattamento dei
dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali.
I dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al
concorso sono trattati per le finalita' di gestione del concorso
medesimo, presso una banca dati automatizzata, e anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
Ministero degli affari esteri puo' comunicare i predetti dati
unicamente alle amministrazioni pubbliche o a enti o societa'
specializzate in selezione del personale eventualmente incaricate di
gestire la preselezione e direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. Gli
interessati possono far valere i diritti loro spettanti nei confronti
del Ministero degli affari esteri, Direzione Generale per le Risorse
e l'Innovazione - Ufficio V, Piazzale della Farnesina 1, Roma,
titolare del trattamento dei dati personali. Il responsabile del
trattamento e' il capo del suddetto Ufficio V, il quale garantisce
anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza.
8. Il candidato diversamente abile indica nella domanda la
propria condizione e specifica l'ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. E' fatto
comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica tale da
permettere di svolgere l'attivita' di dirigente sia presso
l'Amministrazione centrale che in sedi estere, e in particolare in
quelle con caratteristiche di disagio.
9. Per la partecipazione al concorso e' dovuto un diritto di
segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della
procedura. L'importo e' fissato in 15 euro da versarsi con le
modalita' specificate all'indirizzo
https://web.esteri.it/concorsionline. Il candidato dichiara nella
domanda di aver provveduto al pagamento.
10. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso
incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di
partecipazione al concorso presentate con modalita' diverse da quelle
di cui al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali non
sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on line o
il pagamento dei diritti di segreteria. La mancata esclusione
dall'eventuale test di preselezione (articolo 7) e dalle prove
scritte (articolo 9) non costituisce, in ogni caso, garanzia della
regolarita', ne' sana la irregolarita' della domanda di
partecipazione al concorso.
11. Il Ministero degli affari esteri non e' responsabile in caso
di smarrimento delle proprie comunicazioni inviate al candidato
quando tale smarrimento sia dipendente da dichiarazioni inesatte o
incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto
a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o
forza maggiore.

                               Art. 5 


Esclusione dal concorso


1. In attesa della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
candidati partecipano "con riserva" alle prove concorsuali.
2. L'Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando tra cui, in particolare, il mancato
pagamento dei diritti di segreteria entro la scadenza.

                               Art. 6 


Commissione esaminatrice


1. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con
decreto del Direttore generale per le risorse e l'innovazione ed e'
composta da un numero dispari di membri.
2. Il Presidente della commissione e' scelto tra magistrati
amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti
di prima fascia o equiparati, professori ordinari di universita'
pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi
ordinamenti di settore.
3. I componenti sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle
amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di universita'
pubbliche o private, nonche' tra esperti di comprovata qualificazione
nelle materie oggetto del concorso.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale
appartenente alla terza area.
5. La commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno o
piu' componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e
da uno o piu' componenti esperti di informatica.
6. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici
indicano un supplente per ciascun componente secondo le modalita' di
nomina indicate nel presente articolo.

                               Art. 7 


Preselezione


1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario e'
facolta' dell'Amministrazione effettuare una preselezione, della
durata di un'ora, consistente in 60 quesiti a risposta multipla e a
correzione informatizzata, vertenti sulle materie oggetto delle prove
scritte e orali.
2. In tale eventualita', sono ammessi alle prove scritte i
candidati che, effettuata la preselezione, risultino collocati nella
relativa graduatoria entro i primi sessanta posti, purche' soddisfino
i requisiti di ammissione previsti dai precedenti articoli 2 e 3. I
candidati eventualmente classificatisi al sessantesimo posto con pari
punteggio sono tutti ammessi alle prove scritte.
3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
4. Per l'espletamento della preselezione l'Amministrazione puo'
avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa'
specializzate in selezione del personale.

                               Art. 8 


Prove d'esame


1. Le prove d'esame consistono in tre prove scritte e una prova
orale, come da allegato programma (Allegato 1) che fa parte
integrante del presente bando. I punteggi sono espressi in centesimi.

                               Art. 9 


Prove scritte


1. La prima prova scritta, a contenuto teorico, consiste in una
composizione intesa ad accertare la conoscenza da parte del candidato
del patrimonio culturale italiano, in particolare dell'Ottocento e
del Novecento, nei campi letterario, storico, artistico, musicale e
dello spettacolo.
2. La seconda prova scritta, a contenuto pratico, e' diretta ad
accertare l'attitudine del candidato alla soluzione corretta - sotto
i profili della legittimita', convenienza, efficienza, ed
economicita' organizzativa e con particolare attenzione agli aspetti
di contabilita' di Stato e diritto amministrativo - di questioni
riguardanti gli aspetti gestionali connessi alla programmazione della
promozione culturale all'estero degli istituti italiani di cultura e
delle attivita' istituzionali del Ministero degli affari esteri.
3. La terza prova scritta consiste in una composizione in lingua
inglese su tematiche di attualita' internazionale. E' consentito
l'uso del vocabolario bilingue.
4. Per le prove d'esame scritte i candidati dispongono di cinque
ore ciascuna per le prove a contenuto teorico e pratico e di tre ore
per la prova di lingua.
5. Per superare le prove scritte ed essere ammessi al colloquio i
candidati devono riportare in ciascuna prova scritta una votazione di
almeno settanta centesimi.

                               Art. 10 


Prova orale


1. La prova orale consiste in un colloquio, che mira ad accertare
la preparazione e la professionalita' del candidato, la sua
attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali, nonche' la
sua conoscenza delle problematiche degli istituti italiani di cultura
e, in genere, del Ministero degli affari esteri e delle pubbliche
amministrazioni.
2. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte
(patrimonio culturale italiano, contabilita' di Stato, diritto
amministrativo e lingua inglese) e inoltre sulle seguenti materie:
ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, politiche
dell'Unione Europea in materia di programmi culturali, legislazione
di riferimento dell'area della promozione culturale, gestione delle
risorse umane. Detto colloquio comprende una prova di conoscenza, a
un livello avanzato, della seconda lingua obbligatoria scelta dal
candidato tra le seguenti: francese, spagnolo, tedesco, russo,
portoghese e arabo. In particolare il candidato deve effettuare:
a) una conversazione nella lingua prescelta;
b) la lettura di un brano nella lingua prescelta;
c) una traduzione orale dalla lingua prescelta all'italiano.
3. Nel corso della prova orale e' accertata la conoscenza a
livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software
applicativi piu' diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica
pratica nonche' la conoscenza da parte del candidato delle
problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti
informatici in relazione ai processi comunicativi in rete,
all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
4. Per superare il colloquio e' necessario conseguire una
votazione di almeno settanta centesimi.
5. Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno
riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e'
affisso all'albo della sede d'esame.

                               Art. 11 


Voto finale delle prove d'esame e graduatoria di merito


1. Il punteggio complessivo e' determinato sommando i voti
riportati in ciascuna prova scritta e il voto riportato nella prova
orale. Il punteggio ottenuto nell'eventuale test di preselezione di
cui al precedente articolo 7 non ha valore ai fini della votazione
complessiva.
2. La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale
conseguito da ciascun candidato.

                               Art. 12 


Svolgimento delle prove d'esame


1. I candidati devono presentarsi muniti di documento di
riconoscimento valido e di penna a inchiostro nero o blu. I candidati
non possono portare telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, carta
da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali,
quotidiani e altre pubblicazioni o strumenti di alcun tipo, ad
eccezione del vocabolario bilingue per la prova in lingua inglese,
ne' borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni o strumenti del
genere.
2. Le prove iniziali del concorso (prove scritte o eventuale test
di preselezione) si tengono nei giorni, ora e luogo indicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie Speciale "Concorsi ed
Esami" del 29 maggio 2012 e sul sito internet del Ministero degli
affari esteri (www.esteri.it). Tali pubblicazioni hanno valore di
notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non hanno ricevuto
comunicazione dell'esclusione dalle prove concorsuali sono tenuti a
presentarsi nei giorni, nel luogo e nell'ora prestabiliti. Tutte le
successive comunicazioni generali rivolte ai candidati sono
pubblicate sul sito internet del Ministero degli affari esteri.
3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, di
cui al precedente articolo 10, l'avviso per la presentazione alla
prova stessa e' dato individualmente almeno venti giorni prima della
data in cui essi devono sostenerlo. Il suddetto avviso contiene
inoltre l'indicazione del voto riportato dall'interessato in ciascuna
delle prove scritte. Le sedute delle prove orali si svolgono in
un'aula aperta al pubblico.

                               Art. 13 


Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito


1. Il Direttore generale per le risorse e l'innovazione,
riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva
con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
prescritti per l'assunzione, la graduatoria di merito dei candidati
risultati idonei nelle prove concorsuali. Con il medesimo
provvedimento il Direttore generale per le risorse e l'innovazione
dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito tenuto conto delle riserve di posti e, a
parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui all'Allegato 2.
2. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso e' pubblicata nel Foglio di comunicazioni e sul sito
internet del Ministero degli affari esteri.

                               Art. 14 


Costituzione del rapporto di lavoro


1. Il superamento del concorso non costituisce garanzia
dell'assunzione. La costituzione del rapporto di lavoro e'
subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a
stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e
indeterminato, per l'assunzione nel ruolo dei dirigenti dell'area
della promozione culturale del Ministero degli affari esteri, ai
sensi della normativa vigente.
3. Al momento dell'assunzione, il vincitore presenta una
dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni.
4. Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione.

                               Art. 15 


Norma di salvaguardia


1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto
applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed
integrazioni nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero per il visto di competenza e sara'
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie speciale.
Roma, 27 marzo 2012

Il Direttore Generale per le risorse e l'innovazione: Verderame

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