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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Selezione del personale docente ed Ata da destinare all'estero.
(Decreto n. 2021).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.2 del 8/1/2019
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:18E13315
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:28/1/2019

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per il sistema educativo di istruzione e formazione

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante
«Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e in
particolare gli articoli 18, 19 e 21;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari», e successive modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate», e successive modificazioni;
Vista la legge 6 marzo 1996, n. 151, recante «Ratifica ed
esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee,
con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»;
Visto lo Statuto del personale distaccato presso le scuole
europee, adottato dal Consiglio superiore delle scuole europee con
documento Ref.: 2011-04-D-14-en-6;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo», e successive modificazioni;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, di revisione e
aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016 n. 19;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, regolamento recante
«Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo
grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 e successive modificazioni»;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento
dei titoli di specializzazione in italiano lingua 2»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
2016, n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante
«Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante
«Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia di processo civile, ed in particolare l'art. 32;
Vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013», e in particolare l'art. 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», ed in
particolare l'art. 38;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7
dicembre 2006, n. 305, «Regolamento recante identificazione dei dati
sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni
effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione
degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, «Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone
a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca del 21 giugno 2017, n. 3994, con il
quale, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 64 del 2017,
e' stato determinato per il triennio 2018-2021 il contingente di
personale docente ed amministrativo da assegnare alle iniziative ed
istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole europee ed
alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il D.I. del 2 ottobre 2018, n. 634, concernente i requisiti
di ordine culturale e professionale dei dirigenti scolastici, dei
docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare
all'estero;
Visto il decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto
2013, n. 4055, recante approvazione delle graduatorie definitive
delle prove di accertamento linguistico, di cui al D.I. MAE/MIUR n.
4377/11 e all'ordinanza MAE n. 5300/12, e successive rettifiche
relative alle scuole europee;
Visto il decreto del Ministero degli affari esteri del 25
novembre 2013, n. 4497, recante approvazione delle graduatorie
definitive delle prove di accertamento linguistico, di cui al D.I.
MAE/MIUR n. 4377/11 e all'ordinanza MAE n. 5300/12, e successive
rettifiche relative alle iniziative ed alle istituzioni scolastiche
italiane all'estero, alle istituzioni scolastiche ed universitarie
estere;
Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale del 1° agosto 2017, n. 4944, recante la
proroga della validita' delle graduatorie esistenti di cui ai
succitati decreti MAE per assicurare l'avvio dell'anno scolastico
2017/2018;
Visto il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, art. 6, comma 3
«All'art. 37, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64,
le parole «dall'anno scolastico 2018/19» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'anno scolastico 2019/2020. La validita' delle
graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/18 e' prorogata per
l'anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui
all'art. 24 e per le destinazioni all'estero sui posti che si rendono
disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli articoli 18,
comma 1, e 35, comma 2».
Vista la direttiva del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 170 del 21 marzo 2016 relativa
all'accreditamento degli enti di formazione.
Sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;

Decreta:


Art. 1


Definizioni


1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) MIUR: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
b) MAECI: Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale (gia' MAE Ministero degli affari esteri);
c) Decreto legislativo: decreto legislativo del 13 aprile 2017,
n. 64;
d) Colloquio: colloquio obbligatorio comprensivo
dell'accertamento linguistico ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo;
e) Commissioni: commissioni giudicatrici di cui all'art. 15 del
presente decreto;
f) SCI: scuole e iniziative di cui all'art. 10 del decreto
legislativo;
g) LET: lettorati di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto
legislativo;
h) SEU: Scuole europee.

                               Art. 2 


Posti da coprire


1. Il MAECI comunica annualmente al MIUR i posti - nell'ambito
del contingente di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo
- che si rendono disponibili nell'anno scolastico di riferimento.
Sono consentiti aggiornamenti nel corso dell'anno scolastico per
esigenze sopravvenute. I posti disponibili sono pubblicati nel sito
istituzionale del MIUR e del MAECI.

                               Art. 3 


Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione


1. Alla selezione e' ammesso a partecipare, a domanda, il
personale docente e il personale ATA, limitatamente ai direttori dei
servizi generali e amministrativi e agli assistenti amministrativi
della scuola, con contratto di lavoro a tempo indeterminato che
all'atto della domanda abbiano maturato un servizio effettivo, dopo
il periodo di prova, di almeno tre anni in territorio metropolitano,
nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto
(infanzia-primaria) per i docenti e profilo per il personale ATA.
Non si valuta l'anno scolastico in corso. I codici funzione sono
indicati nell'Allegato n. l, che e' parte integrante del presente
bando.
2. Hanno titolo a partecipare alla selezione, relativamente
all'insegnamento della lingua e della cultura italiana nelle
iniziative scolastiche di cui all'art. 10 del decreto legislativo, i
candidati appartenenti ad una delle seguenti categorie:
a) i docenti di scuola primaria;
b) i docenti di materie letterarie delle scuole secondarie di
primo e secondo grado, classi di concorso A022, A012, A011 e A013;
c) i docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di
primo e secondo grado (classi di concorso AA25 - AB25 - AC25 - AD25 -
AA24 - AB24 - AC24 - AD24) che, ai sensi dell'art. 5 del D.I. 634 del
02 ottobre 2018, siano in possesso di uno dei requisiti di cui al
comma 3 del presente articolo, lettere b1) e b2).
3. Hanno titolo a partecipare alla selezione per lettori, di cui
all'art. 12 del decreto legislativo, i candidati appartenenti ad una
delle seguenti categorie:
a) i docenti di materie letterarie delle scuole secondarie di
primo e di secondo grado, classi di concorso A022, A012, A011 e A013;
b) i docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di
primo e di secondo grado (classi di concorso AA25 - AB25 - AC25 -
AD25 - AA24 - AB24 - AC24 - AD24) che, ai sensi dell'art. 4 del D.I.
634 del 2 ottobre 2018:
b1) abbiano superato almeno due esami di lingua e/o di
letteratura italiana secondo la tabella A/1 di omogeneita' del MIUR,
allegata al decreo del Presidente della Repubblica n. 19 del 14
febbraio 2016 (Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ovvero;
b2) abbiano conseguito 12 crediti nel settore scientifico
disciplinare L FIL LET 10 - Letteratura italiana» (denominazione
dell'esame di letteratura italiana) e 12 crediti nel settore
scientifico disciplinare «L FIL LET 12 - Linguistica italiana»
(denominazione dell'esame: didattica italiana o grammatica italiana o
linguistica italiana o storia della lingua italiana).
4. Sia per il personale docente sia per il personale ATA, non
sono ammessi alla selezione coloro che:
a. Nell'arco dell'intera carriera abbiano gia' svolto due
periodi all'estero ciascuno dei quali di sei anni scolastici
consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione
in servizio, e i due periodi non siano separati da almeno sei anni
scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.
b. Non possano assicurare alla data di pubblicazione del bando
a normativa vigente la permanenza in servizio all'estero per sei anni
scolastici a decorrere dal 2019/2020. Di anno in anno, in occasione
dell'individuazione dei candidati per la destinazione all'estero,
saranno successivamente depennati dalle relative graduatorie coloro
che non potranno assicurare la permanenza all'estero per i successivi
sei anni.

                               Art. 4 


Requisiti culturali e professionali del personale docente e ATA


1. I requisiti culturali richiesti al personale docente da
destinare all'estero sono:
a) avere una certificazione della conoscenza della lingua
straniera per la quale si partecipa non inferiore al livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle
aree linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 5 del presente bando,
rilasciata da uno degli Enti certificatori di cui al decreto del
direttore generale per gli affari internazionali del MIUR del 12
luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni, o da un Ente
certificatore riconosciuto nel Paese estero in cui e' gia' stato
prestato servizio, in corso di validita'.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 3889 del 7 Marzo
2012 «e' valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il
possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera».
b) aver partecipato ad almeno un'attivita' formativa della durata
non inferiore a 25 ore, organizzata da soggetti accreditati dal MIUR
ai sensi della direttiva 170 del 21 marzo 2016, su tematiche
afferenti all'intercultura o all'internazionalizzazione.
2. I requisiti professionali richiesti al personale docente da
inviare all'estero sono:
a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver
prestato, dopo il periodo di prova, almeno 3 anni di effettivo
servizio in Italia nel ruolo di appartenenza: classe di
concorso/posto (infanzia-primaria)/profilo;
b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita' di permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;
c) non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.
3. I docenti assegnati alle attivita' di sostegno, oltre ai
requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, devono
possedere la relativa specializzazione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si
applicano anche al personale in servizio presso le scuole europee, in
quanto compatibili con le specifiche disposizioni relative a tali
scuole.
5. In aggiunta ai requisiti culturali e professionali di cui
all'art. 3 del D.I. 634 del 2 ottobre 2018, per il personale da
destinare alle iniziative di cui all'art. 10 del decreto legislativo,
si rimanda all'art. 3 comma 2 del presente bando.
6. In aggiunta ai requisiti culturali e professionali di cui
all'art. 3 del D.I. 634 del 2 ottobre 2018, per il personale di cui
all'art. 12 commi 1 e 2 del decreto legislativo da destinare
all'estero come lettore, si rimanda all'art. 3 comma 3 del presente
bando.
7. Il personale amministrativo della scuola da destinare
all'estero deve avere una certificazione della conoscenza della
lingua straniera per la quale si partecipa non inferiore al livello
B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle
relative alle aree linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 5 del
presente bando, rilasciata da uno degli Enti certificatori di cui al
decreto del direttore generale per gli affari internazionali del MIUR
del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni, o da un Ente
certificatore riconosciuto nel Paese estero in cui e' gia' stato
prestato servizio, in corso di validita'.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 3889 del 7 marzo
2012 «e' valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il
possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera».
8. I requisiti professionali richiesti al personale
amministrativo della scuola da inviare all'estero sono:
a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver
prestato, dopo il periodo di prova, almeno 3 anni di effettivo
servizio in Italia nel ruolo di appartenenza;
b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita' di permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;
c) non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.

                               Art. 5 


Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione


1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente per
via telematica, attraverso il sistema POLIS «Istanze on line» a
partire dalle ore 9,00 del giorno 12 gennaio 2019 e fino alle ore
23,59 del giorno 28 gennaio 2019. La data di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione,
non consentira' piu' l'accesso. Il sistema informatico rilascia il
numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione alla
procedura selettiva.
2. Il personale docente puo' presentare domanda per una o piu'
tipologie di istituzioni scolastiche tra quelle sotto riportate e
contrassegnate dalle relative sigle indicate nell'Allegato 1:
SCI Scuole e iniziative scolastiche.
Il settore SCI comprende:
scuole italiane statali e non statali;
sezioni di italiano inserite nelle scuole straniere;
sezioni di italiano inserite in scuole internazionali;
scuole straniere in cui e' presente l'insegnamento
dell'italiano;
iniziative scolastiche ex art. 10 del decreto legislativo.
SEU scuole europee: trattasi di istituzioni intergovernative
scolastiche, di cui alla legge 6 marzo 1996, n. 151, dipendenti dal
segretariato delle scuole europee. Dette scuole sono attualmente
presenti in Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e
Spagna.
LET Lettorati di Italiano presso Universita' estere: trattasi
di incarichi a sostegno dell'insegnamento della lingua e della
cultura italiana presso le Universita' straniere. Il MAECI puo',
inoltre, incaricare i lettori di svolgere attivita' extra-accademiche
di promozione della lingua e della cultura italiana, sulla base di
direttive della competente ambasciata e/o ufficio consolare ed in
collaborazione con gli Istituti italiani di cultura, ove presenti.
3. Il personale docente in possesso dei requisiti prescritti, che
intende partecipare alla procedura selettiva per piu' tipologie di
istituzioni, deve inoltrare un'unica domanda, comprensiva delle
tipologie richieste tra quelle previste, indicate con le sigle: SCI,
SEU, LET.
4. Il personale ATA, in possesso dei requisiti previsti, presenta
domanda unicamente per la tipologia ATA indicata nell'Allegato 1.
5. Al personale docente ed ATA e' consentito partecipare alle
prove per una o piu' lingue straniere.
Le lingue straniere sono le seguenti: francese, inglese, spagnolo
e tedesco.
6. Relativamente a ciascuna tipologia di istituzioni ed al codice
funzione per il quale si concorre - che corrisponde alla classe di
concorso, al posto o alla qualifica di attuale appartenenza - il
candidato deve indicare negli spazi predisposti della domanda la
lingua o le lingue per le quali chiede la partecipazione.
7. Ai sensi del testo unico in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445 i requisiti per la partecipazione alla
procedura selettiva risultano autocertificati tramite le
dichiarazioni contenute nella domanda stessa. Tali requisiti e
condizioni devono essere posseduti entro il termine di scadenza per
la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura
selettiva. In qualsiasi momento l'Amministrazione puo' procedere a
controlli, anche a campione, sulla veridicita' della documentazione
esibita nonche' sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai
partecipanti.
I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore
di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui
all'art. 76 del succitato decreto del Presidente della Repubblica che
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il
candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita'.
8. Il candidato e' tenuto ad indicare il numero telefonico,
nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata
presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla
selezione. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente,
entro i termini di presentazione della domanda, le variazioni tramite
il sistema POLIS. Eventuali variazioni di residenza o posta
elettronica certificata intervenute oltre la scadenza dei termini di
presentazione della domanda, dopo essere state modificate sul sistema
POLIS, dovranno essere comunicate con posta elettronica ordinaria o
certificata, al seguente indirizzo selezione.estero@istruzione.it
L'Amministrazione scolastica non assume responsabilita' per lo
smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate,
inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il
proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso
di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
9. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del regolamento
UE 679/2016 come armonizzato con il decreto legislativo n. 101/2018,
il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei
dati personali forniti nella domanda. Il trattamento dei dati
avverra' esclusivamente ai fini della gestione della selezione e
della stesura delle graduatorie, nonche', in caso di destinazione
all'estero, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di
lavoro. Il titolare del trattamento dei dati personali e' il MIUR.
10. Il candidato diversamente abile indica nella domanda la
propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto per
lo svolgimento del Colloquio e/o se necessita di tempi aggiuntivi,
allegando alla domanda certificato medico attestante la necessita' di
ausili e/o tempi aggiuntivi.
Qualora il candidato si trovi in uno stato di invalidita'
temporanea, che renda necessario l'utilizzo di ausili e/o tempi
aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini
di presentazione della domanda, ne inviera' richiesta e certificato
medico attestante la necessita' di ausili e/o tempi aggiuntivi
all'indirizzo selezione.estero@istruzione.it
E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica
tale da permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in
particolare in quelle con caratteristiche di disagio.
11. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione
presentate con modalita' diverse da quelle previste nel presente
articolo. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, il MIUR si riserva di effettuare idonei
controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora dal
controllo emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
12. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto. Il MIUR
puo' disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto
dei requisiti richiesti. L'esclusione e' disposta con decreto del
direttore generale per il personale scolastico del MIUR, notificato
all'interessato con lettera raccomandata o, se dichiarata nella
domanda, posta elettronica certificata.

                               Art. 6 


Selezione


La procedura si articola in una selezione per titoli e colloquio.

                               Art. 7 


Selezione per titoli


1. La selezione per titoli e' volta ad individuare i candidati
che hanno accesso al colloquio.
2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di
servizio previsti dagli Allegati 3, 4 e 5 al presente bando e devono
essere conseguiti, o, laddove previsto, riconosciuti entro la
scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di
ammissione.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. Il
punteggio finale dei candidati si valuta in sessantesimi secondo le
modalita' indicate negli Allegati 3, 4 e 5.
4. All'esito della valutazione dei titoli, per il personale
docente la commissione comunica la non ammissione al colloquio ai
candidati in difetto dei requisiti o che non abbiano raggiunto almeno
25 punti nella valutazione di titoli. Per il personale ATA la
commissione comunica la non ammissione al colloquio ai candidati in
difetto dei requisiti o che non abbiano raggiunto almeno 15 punti
nella valutazione di titoli.

                               Art. 8 


Colloquio


1. Hanno accesso alla fase successiva del colloquio i candidati
che abbiano, per ciascuna area linguistica e tipologia, un punteggio
minimo di almeno 25 punti nella valutazione dei titoli per il
personale docente e 15 punti nella valutazione dei titoli per il
personale ATA. Il colloquio accertera' l'idoneita' relazionale
richiesta per il servizio all'estero, con particolare riferimento
alle competenze linguistico-comunicative nella lingua/e indicata/e
nella domanda, alla conoscenza del funzionamento del sistema
scolastico italiano all'estero, degli strumenti di promozione
culturale, della normativa sul servizio all'estero del personale
della scuola e delle caratteristiche generali delle realta' educative
e dei sistemi scolastici dei principali Paesi delle aree linguistiche
di destinazione.
2. Al colloquio la commissione attribuisce un punteggio massimo
di 40 punti per ciascuna delle aree linguistiche indicate dal
candidato nella domanda di partecipazione.
3. L'avviso relativo al calendario, all'indicazione della sede e
all'orario di inizio dei colloqui verra' pubblicato sul sito
istituzionale del MIUR.
La pubblicazione sul sito Internet del MIUR ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
4. Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico degli
interessati ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto legislativo.
5. I candidati devono presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento e sono ammessi al colloquio con riserva di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto.
La mancata presentazione al colloquio, non supportata da idonea
documentazione giustificativa, comporta l'esclusione dalla procedura
selettiva. L'eventuale assenza giustificata al colloquio permette, su
richiesta, una ri-calendarizzazione dello stesso entro il termine
della fase dei colloqui stessi .

                               Art. 9 


Graduatorie


1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene dalla somma
del punteggio conseguito per i titoli di cui all'art. 7 e per il
colloquio di cui all'art. 8. A parita' di punteggio complessivo si
applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate con
decreto del direttore generale per il personale scolastico e sono
pubblicate sul sito istituzionale del MIUR.
La pubblicazione sul sito internet del MIUR ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
2. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validita' di
sei anni e, in ogni caso, fino all'approvazione delle graduatorie
successive. Per le aree linguistiche le cui graduatorie sono esaurite
o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima
della scadenza sessennale.

                               Art. 10 


Destinazione all'estero


1. Previo collocamento fuori ruolo presso il MAECI, il MIUR sulla
base delle graduatorie di cui all'art. 9 del presente bando destina i
candidati sui posti comunicati dal MAECI ai sensi dell'art. 20, comma
1 del decreto legislativo, trasmettendo al MAECI il provvedimento di
nomina con relativa destinazione. Il MAECI procede all'acquisizione
della documentazione di rito necessaria per la partenza verso la sede
di destinazione assegnata ed alla definizione del trattamento
economico gravante sugli specifici capitoli di bilancio ai sensi
dell'art. 29 del decreto legislativo.
2. Gli idonei non individuati come assegnatari di posto potranno
essere destinati sulla prima sede utile, anche in un anno scolastico
successivo secondo le modalita' di cui al comma 1 del presente
articolo.

                               Art. 11 


Presentazione dei documenti di rito


1. I candidati assegnatari di sede sono tenuti a presentare i
documenti di rito richiesti dall'amministrazione per la destinazione
all'estero. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n.
183, i certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle
pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni
previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.

                               Art. 12 


Decadenza


1. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la
destinazione, non assume servizio, e' depennato dalla relativa
graduatoria di cui all'art. 9, comma 1 del presente decreto.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati
assegnatari di sede, il MIUR procede, mediante scorrimento della
relativa graduatoria, all'individuazione di ulteriori candidati in
posizione utile, fatto salvo il disposto dell'art. 9, comma 2 del
presente decreto.

                               Art. 13 


Ricorsi


Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura e'
ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso
giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o di notifica
all'interessato.

                               Art. 14 


Informativa sul trattamento dei dati personali


1. Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e del regolamento UE
679/2016 come armonizzato con il decreto legislativo n. 101/2018, si
informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi
forniti in sede di partecipazione alla procedura selettiva o comunque
acquisiti a tale scopo dal MIUR e' finalizzato unicamente
all'espletamento della procedura medesima ed avverra' con l'utilizzo
anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalita', anche in caso di comunicazione
a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai
fini di elaborazioni statistiche.
2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche' di
opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendo le
richieste al MIUR, titolare del trattamento dei dati. L'eventuale
rifiuto al trattamento dei dati comporta l'automatica esclusione
dalla selezione.

                               Art. 15 

Composizione e compiti delle Commissioni. Condizioni ostative
all'incarico di presidente e componente di Commissione.

1. Con decreto del direttore generale per il personale scolastico
del MIUR saranno costituite le commissioni necessarie, ciascuna
presieduta da un dirigente scolastico in servizio o in quiescenza da
non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del presente bando e
formate da due componenti, scelti tra docenti e DSGA, esperti nelle
tematiche oggetto del colloquio di cui all'art. 8 comma 1, in
servizio presso il MIUR o le istituzioni scolastiche, ovvero in
quiescenza da non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del
presente bando. Della commissione fa parte anche un segretario,
nominato tra il personale in servizio presso il MIUR o le istituzioni
scolastiche. Le Commissioni potranno essere eventualmente integrate
con membri aggregati ai fini dell'accertamento dell'idoneita'
linguistica dei candidati.
2. Ai membri della commissione non spettano compensi, gettoni o
indennita' di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati ai
sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto legislativo.
3. Qualora il numero di candidati sia superiore alle 500 unita',
la commissione iniziale e' integrata in modo da costituire una
sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di 500 candidati,
inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione e' composta da un
Presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario
aggiunto. Il Presidente della commissione iniziale coordina i lavori
delle sottocommissioni.
4. Le commissioni hanno il compito specifico di assicurare la
regolarita' delle procedure e di redigere la graduatoria di cui
all'art. 9.
5. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e
componente di commissione:
avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti
penali per cui sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
avere in corso procedimenti disciplinari;
essere incorsi in sanzioni disciplinari e non avere ottenuto la
riabilitazione;
essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data
di pubblicazione del presente decreto e, se in quiescenza, aver
superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data.
Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione:
non possono essere componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere
rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali, ne' esserlo stati
nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;
non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di un
concorrente;
non devono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza
dall'impiego comunque determinata;
non devono essere in servizio all'estero alla data di
svolgimento dei colloqui.

                               Art. 16 


Pubblicazione


Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche'
sul sito istituzionale del MIUR.
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della
Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al
tribunale amministrativo regionale Lazio).

Roma, 20 dicembre 2018

Il Capo Dipartimento: Palumbo

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