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MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, a centosettantatre posti di vigile del fuoco
nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservato ai vigili iscritti
nei quadri del personale volontario.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.92 del 20/11/2001
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO
Località:Nazionale
Codice atto:01E11051
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:173
Scadenza:20/12/2001
Tags:IN EVIDENZA

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    Vista  la  legge  13 maggio  1961,  n. 469,  sull'ordinamento dei
servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto l'art. 14, comma 9, della legge 5 dicembre 1988, n. 521,
riguardante le misure di potenziamento e ammodernamento delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di pari
opportunita' uomo-donna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 aprile 1993, n. 233, concernente il requisito minimo di statura
richiesto per l'ammissione al profilo di vigile del fuoco nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale del 17 luglio 1993, n. 166;
Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228, riguardante
il regolamento sui requisiti psico-fisici ed attitudinali per
l'accesso nei profili professionali dell'area operativa tecnica del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale del 16 luglio 1993, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, riguardante il regolamento
relativo all'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e
le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni, recante la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, relativo alla semplificazione della documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 1 della legge 10 agosto 2000, n. 246, recante il
potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che prevede
che alla copertura del 25% dei posti portati in aumento nel profilo
di vigile del fuoco si provveda con concorso, per titoli, riservato
ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 ottobre 2001 concernente la distribuzione per qualifiche
dirigenziali, aree funzionali e profili professionali dell'incremento
delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
del Ministero dell'interno in attuazione della legge 10 agosto 2000,
n. 246, e 21 marzo 2001, n. 75;
Visto il contratto collettivo nazionale del comparto del
personale delle "Aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo 1998-2001", pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, serie generale;
Considerato che, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 246,
risultano disponibili centosettantatre posti nel profilo di vigile
del fuoco, settore operativo, area funzionale B, posizione
economica B1, da coprire mediante concorso, per titoli, riservato ai
vigili iscritti nei quadri del personale volontario;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso.
 
E' indetto un concorso, per titoli, per la copertura di
centosettantatre posti nel profilo di vigile del fuoco, settore
operativo, area funzionale B, posizione economica B1 nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, riservato ai vigili di entrambi i
sessi iscritti nei quadri del personale volontario.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 
1) Aver prestato servizio per un periodo non inferiore a ottanta
giorni;
2) eta' non superiore agli anni trentasette, con esclusione di
qualsiasi beneficio di elevazione;
3) cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1, lettera d) del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994,
n. 174; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica;
4) godimento dei diritti politici;
5) statura non inferiore a m 1,65, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, n. 233;
6) possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al
decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228;
7) possesso delle qualita' morali e di condotta in conformita'
all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ne' essere
stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
Il requisito di cui al punto 1 deve essere posseduto alla data di
pubblicazione del presente bando;
I requisiti dell'idoneita' psicofisica ed attitudinale e
dell'altezza devono essere posseduti alla data della visita medica;
Tutti gli altri requisiti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione delle domande di partecipazione.

                               Art. 3.
 
Titoli e punteggi
 
a) Al servizio prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
per ogni ulteriore periodo di venti giorni, oltre agli ottanta giorni
richiesti per l'ammissione, sono attribuiti punti 0,30.
b) Al possesso di una delle seguenti specializzazioni
professionali: padrone di barca, motorista navale, specialista di
elicottero, pilota di elicotteri, sommozzatore, radioriparatore e'
attribuito il punteggio di 0,50.
Le predette specializzazioni dovranno essere state conseguite
mediante uno dei seguenti titoli:
padrone di barca:
diploma di perito nautico con indirizzo: capitani;
titolo di padrone marittimo di II classe;
titolo di capo barca;
patente di abilitazione per imbarcazioni da diporto legge
n. 50/1971, art. 20, lett. d);
certificazioni, con la normativa prevista dal decreto
5 ottobre 2000 del Ministero dei trasporti e della navigazione,
abilitanti una delle seguenti figure riportate dall'art. 1 all'art. 9
del predetto decreto:
ufficiale di navigazione;
ufficiale di navigazione di seconda classe;
ufficiale di navigazione di terza classe;
capitano;
capitano di seconda classe;
comandante;
comandante di seconda classe;
comandante di terza classe;
comandante di quarta classe.
motorista navale:
diploma di perito industriale con specializzazione in:
industria naval-meccanica;
diploma di perito nautico con indirizzo di:
aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili;
aspirante al comando di navi mercantili (rilasciato
dall'istituto professionale per l'artigianato e l'industria);
diploma di qualifica per meccanico navale (rilasciato
dall'istituto professionale per l'artigianato e l'industria);
certificato di idoneita' alla condotta dei motori a
combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a
1000 cavalli asse, rilasciato dalla Marina militare;
certificazioni, con la normativa prevista dal decreto
5 ottobre 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione,
abilitanti una delle seguenti figure riportate dall'art. 11
all'art. 15 del predetto decreto:
ufficiale di macchina;
capitano di macchina;
capitano di macchina di seconda classe;
direttore di macchina;
direttore di macchina di seconda classe.
specialista di elicottero:
certificato di idoneita' tecnica categoria operatori o
controllori rilasciato dall'ENAC-RAI ai sensi del proprio regolamento
tecnico;
certificato di approvazione Certifyng Staff di Linea
rilasciato dal JAA/ENAC-RAI ai sensi della normativa JAR66 e JAR145;
attestato di specialista di elicottero rilasciato da scuola
militare;
pilota di elicottero:
licenza di pilota di elicottero con abilitazione per almeno
uno degli aeromobili in dotazione al C.N.VV.F. (AB204, AB206, AB412);
brevetto militare in corso di validita' con abilitazione per
almeno uno degli aeromobili in dotazione al C.N.VV.F. (AB204, AB206,
AB412);
sommozzatori:
diploma di perito addetto ai lavori subacquei (conseguito
presso un istituto statale o presso scuole o centri di formazione
professionale legalmente riconosciuti);
diploma o attestato di qualificazione professionale con il
brevetto di sommozzatore professionista;
brevetto di sommozzatore rilasciato dalla Marina militare,
dall'Arma dei carabinieri, dalla Polizia di Stato;
brevetto sportivo di sommozzatore rilasciato dal CONI-FIPSAS;
radioriparatore:
attestato di radioriparatore rilasciato da un istituto
professionale (corso della durata di almeno tre anni);
diploma di perito in elettronica;
diploma di perito industriale in elettrotecnica;
diploma di perito industriale in telecomunicazioni.
I titoli di cui alla lettera a) devono essere posseduti alla data
di pubblicazione del presente bando.
I predetti titoli non vanno comprovati ma soltanto dichiarati,
provvedendo l'amministrazione alle successive necessarie verifiche.
I titoli comprovanti le specializzazioni professionali di cui
alla lettera b) non vanno allegati ma soltanto dichiarati
nell'apposito spazio della domanda di partecipazione e devono essere
posseduti entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio non sono valutabili i
titoli relativi a specializzazioni professionali diverse da quelle
sopraindicate.

                               Art. 4.
 
Esclusione dal concorso
 
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti partecipano "con riserva" al concorso.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.

                               Art. 5.
 
Domanda di partecipazione
 
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere compilate
esclusivamente secondo lo schema allegato (allegato A) fotocopiando
la Gazzetta Ufficiale o ritirando fotocopia dello schema presso i
comandi provinciali dei vigili del fuoco; le domande dovranno essere
presentate o essere inviate con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento esclusivamente al comando dei vigili del fuoco nei cui
quadri del personale volontario il candidato risulta iscritto, entro
il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora il candidato abbia
prestato servizio in piu' comandi, la domanda di partecipazione
dovra' essere presentata presso l'ultimo comando provinciale, in
ordine di tempo, nei quadri del quale risulta iscritto.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata a.r. fara' fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il candidato avra' cura di conservare la ricevuta attestante il
ricevimento da parte del comando provinciale della domanda di
partecipazione.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni
penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare tempestivamente
al Ministero dell'interno, direzione generale della protezione civile
e dei servizi antincendi - Servizio reclutamento, formazione
professionale e interventi assistenziali - divisione III, via Cavour,
5, Roma a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, le successive
variazioni di indirizzo e/o recapito.

                               Art. 6.
 
Trasmissione domanda e comunicazione dati
 
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande inviate tramite posta ne' per la
mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda dovuta
a disguidi postali. Non assume inoltre alcuna responsabilita' nel
caso di irreperebilita' del destinatario e per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, ne' piu' in generale, per eventuali disguidi
postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa, o comunque dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

                               Art. 7.
 
Commissioni
 
La commissione sanitaria e la commissione esaminatrice del
concorso, saranno nominate, con successivo decreto del direttore
generale, ai sensi dell'art. 3 della legge 10 agosto 2000, n. 246, ed
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.

                               Art. 8.
 
Formazione graduatoria di merito
 
La graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine del
punteggio finale che e' dato dalla somma dei punteggi attribuiti ad
ogni ulteriore periodo di servizio prestato di venti giorni (p. 0,30)
oltre gli ottanta giorni richiesti quale requisito e ad una delle
seguenti specializzazioni professionali: padrone di barca, motorista
navale, specialista di elicottero, pilota di elicottero,
sommozzatore, radioriparatore (p. 0,50).
Verranno quindi applicate, a parita' di punteggio, le norme
vigenti in materia di preferenza previste dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994 e dall'art. 2, comma 9, della
legge n. 191/1998, modificativo dell'art. 3, comma 7 della legge
n. 127/1997 (allegato B).
A tal fine il candidato dovra' dichiarare nell'apposito spazio
della domanda di partecipazione i titoli di preferenza posseduti.
Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i
medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di
formazione della graduatoria concorsuale.

                               Art. 9.
 
Approvazione e pubblicazione della graduatoria
 
La graduatoria del concorso, approvata con decreto ministeriale,
sara' trasmessa all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
dell'interno per l'apposizione del visto e pubblicata nel bollettino
ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine per le eventuali impugnative.

                              Art. 10.
 
Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali ai fini
dell'assunzione
 
Con successiva comunicazione i vincitori del concorso saranno
invitati a sottoporsi agli accertamenti psicofisici attitudinali di
cui al decreto ministeriale n. 228/1993 e decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 233/1993.

                              Art. 11.
 
Stipula del contratto di lavoro
 
L'amministrazione provvedera' a stipulare con i vincitori
risultati idonei agli accertamenti psico-fisici di cui al precedente
art. 10 un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in
base al contratto collettivo nazionale del comparto del personale
delle aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
vigente all'atto dell'assunzione.

                              Art. 12.
 
Trattamento dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero dell'interno - direzione generale della
protezione civile e dei servizi antincendi - servizio reclutamento,
formazione professionale e interventi assistenziali - Divisione III,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
L'indicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'interno - direzione generale della protezione civile e
servizi antincendi - servizio reclutamento, formazione professionale
e interventi assistenziali - Divisione III.
Il responsabile del trattamento dei dati e' il direttore della
suddetta Divisione III.

                              Art. 13.
 
Adempimenti formali
 
Il presente decreto sara' trasmesso all'ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero dell'interno per l'apposizione del visto
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il funzionario dirigente la Divisione III del servizio
reclutamento, formazione professionale e interventi assistenziali
della direzione generale della protezione civile e dei servizi
antincendi e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Roma, 5 novembre 2001
Il direttore generale: Berardino

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