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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di cinquantadue
sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale delle armi,
dell'Arma Aeronautica, di trentadue sottotenenti in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico e di
nove sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo
di commissario aeronautico.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.8 del 26/1/2001
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:001E0689
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:25/2/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    Visto il regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente
norme sul reclutamento degli ufficiali dell'aeronautica militare e
successive modificazioni;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato
giuridico degli ufficiali dell'esercito, della marina e
dell'aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato
giuridico dei sottufficiali dell'esercito, della marina e
dell'aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il
riordinamento del corpo del genio aeronautico;
Vista la legge 8 marzo 1958, n. 233, concernente il riordinamento
del ruolo servizi dell'aeronautica militare;
Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1303, concernente il
riordinamento del corpo di commissariato aeronautico;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita';
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e
dell'aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, fra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'aeronautica militare;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorsi e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1990, concernente
approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante
norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241,
nell'ambito dell'amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la
definizione delle corrispondenze tra Arma, corpo, ruolo, categorie e
specialita' occorrenti per la partecipazione degli ufficiali di
complemento e del personale appartenente al ruolo dei marescialli ai
concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali dell'aeronautica
militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, fra
l'altro, i titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei
concorsi e delle prove d'esame per la nomina ad ufficiale in servizio
permanente dei ruoli speciali dell'aeronautica militare, emanato in
applicazione dell'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante, tra l'altro,
disposizioni in materia tributaria;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell'aeronautica militare;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita' che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della direzione
generale della sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale serie generale n. 119 del 24 maggio 2000, recante
modificazioni al citato decreto ministeriale 18 aprile 1990,
concernente approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione
aerea, nonche' il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 140 del 17 giugno 2000, relativo alla
sostituzione della tabella prevista dall'art. 4 del decreto medesimo;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, in
particolare l'art. 22, recante modifiche e integrazioni all'art. 58
del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2000, recante
modificazioni al decreto ministeriale 26 maggio 1997, concernente le
categorie e le specialita' in cui e' ripartito il personale
dell'aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2000, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che fissa, tra l'altro, la percentuale massima di
concorrenti di sesso femminile che, trovandosi nelle condizioni di
cui all'art. 5, comma 1, lettera a), n. 3) del succitato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, possono produrre domanda di
partecipazione ai concorsi indetti con il presente decreto;
Vista la pianificazione triennale scorrevole 2000/2002 delle
assunzioni di personale dell'aeronautica militare;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per la
nomina a sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali
dell'aeronautica militare:
a) concorso per la nomina di cinquantadue sottotenenti del
ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica;
b) concorso per la nomina di trentadue sottotenenti del ruolo
speciale del Corpo del genio aeronautico, suddivisi nelle
sottoindicate specialita':
6 posti per la specialita' "aeronautici";
2 posti per la specialita' "armamento";
4 posti per la specialita' "elettronici";
6 posti per la specialita' "infrastrutture ed impianti";
6 posti per la specialita' "geofisici";
4 posti per la specialita' "motorizzazione";
2 posti per la specialita' "chimici";
2 posti per la specialita' "fotografi".
Concorso per la nomina di nove sottotenenti del ruolo speciale
del Corpo di commissariato aeronautico.
Il numero dei posti per ciascuno dei concorsi di cui al
precedente, comma 1, potra' subire modificazioni, fino alla data di
approvazione delle relative graduatorie di merito, qualora fosse
necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza dei ruoli speciali dei predetti Arma/Corpi.

                               Art. 2.
 
Riserve di posti
 
Nei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, sono riservati
posti a favore delle categorie di concorrenti e nel numero appresso
indicati:
a) nel concorso per la nomina a sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica, 20
agli ufficiali in ferma biennale alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso e 26 ai
sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli;
b) nel concorso per la nomina a sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico, 11
agli ufficiali in ferma biennale alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso e 16 ai
sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli, cosi' ripartiti
tra le sottoindicate specialita':
1) specialita' "aeronautici" 2 agli ufficiali in ferma
biennale e 3 ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli;
2) specialita' "armamento" 1 agli ufficiali in ferma biennale
e 1 ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli;
3) specialita' "elettronici" 1 agli ufficiali in ferma
biennale e 2 ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli;
4) specialita' "infrastrutture ed impianti" 2 agli ufficiali
in ferma biennale e 3 ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei
marescialli;
5) specialita' "geofisici" 2 agli ufficiali in ferma biennale
e 3 ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli;
6) specialita' "motorizzazione" 1 agli ufficiali in ferma
biennale e 2 ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli;
7) specialita' "chimici" 1 agli ufficiali in ferma biennale e
1 ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli;
8) specialita' "fotografi" 1 agli ufficiali in ferma biennale
e 1 ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli;
c) nel concorso per la nomina a sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico,
3 agli ufficiali in ferma biennale alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e 5 ai
sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
i posti riservati agli ufficiali in ferma biennale e ai sottufficiali
appartenenti al ruolo dei marescialli eventualmente non ricoperti per
insufficienza di concorrenti idonei saranno devoluti alle altre
categorie di concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria di
merito.

                               Art. 3.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare:
a) per l'Arma, Corpo, specialita' di appartenenza, gli
ufficiali di complemento dell'aeronautica militare vincolati alla
ferma biennale non rinnovabile di cui all'art. 37 della legge 20
settembre 1980, n. 574, ovvero in congedo dopo aver prestato servizio
in detta ferma per tutta o parte della durata prevista. Tali
ufficiali, qualora valutati per l'avanzamento al grado superiore
nell'ultimo anno, non devono aver riportato un giudizio di non
idoneita' e qualifiche non inferiori a "nella media". Sono, pertanto,
esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1
gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e quelli
collocati in congedo al termine di detto servizio;
b) i sottufficiali inquadrati nel ruolo dei marescialli
dell'aeronautica militare appartenenti ad una delle categorie e delle
specialita' previste nella tabella A in allegato "A", che costituisce
parte integrante del presente decreto, che consentono la
partecipazione ai rispettivi concorsi;
c) i sergenti maggiori, di cui all'art. 34 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, appartenenti ad una delle
categorie e delle specialita' previste nella tabella B del gia'
citato allegato "A", al presente decreto, che consentono la
partecipazione ai rispettivi concorsi;
d) per l'Arma o Corpo per il quale abbia conseguito
l'idoneita', il personale di sesso maschile o femminile giudicato
idoneo non vincitore in precedenti concorsi per la nomina a ufficiale
in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dell'aeronautica
militare che, qualora in servizio, non abbia riportato un giudizio di
non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno.
Tuttavia, il personale di sesso femminile potra' conseguire la
nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale
nell'Arma o Corpo per il quale abbia concorso trovandosi nelle
predette condizioni entro i limiti numerici appresso indicati per
ciascun concorso, calcolati ai sensi del decreto ministeriale 12
dicembre 2000, citato nelle premesse:
due nel concorso per le armi dell'Arma aeronautica, di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a.;
due nel concorso per il Corpo del genio aeronautico di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b.;
uno nel concorso per il Corpo di commissarato aeronautico di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c.;
e) per l'Arma o Corpo di appartenenza, i frequentatori dei
corsi normali dell'Accademia aeronautica che non abbiano completato
il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche'
idonei in attitudine militare.
2. I concorrenti che partecipano ai concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, devono:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato il quarantesimo anno di eta', se
appartenenti alla categoria dei marescialli di cui al precedente,
comma 1, lettera b), il trentaduesimo anno di eta', se personale di
sesso maschile appartenente alle altre categorie di cui al
precedente, comma 1, lettere a), c), d) ed e), il trentacinquesimo
anno di eta' se personale di sesso femminile di cui al precedente,
comma 1, lettera d).
c) godere dei diritti civili e politici;
d) non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
e) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) se partecipanti al concorso per la nomina a sottotenente in
servizio permanente del ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero
titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910;
2) (a) se partecipanti al concorso per la nomina a sottotenente
in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del genio
aeronautico e appartenenti alle categorie di concorrenti di cui al
precedente, comma 1, lettere a), d), ed e) del presente articolo:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero
titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della 11
dicembre 1969, n. 910, che, solo per le seguenti specialita', deve
essere compreso tra quelli appresso indicati:
per la specialita' "aeronautici"
diploma di perito industriale indirizzo specializzato per
costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per
meccanica, per meccanica di precisione o diploma di maturita'
professionale ad essi equipollente, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253;
per la specialita' "elettronici"
diploma di perito industriale indirizzo specializzato per
elettronica industriale, per energia nucleare, per telecomunicazioni
o diploma di maturita' professionale ad essi equipollente, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253;
per la specialita' "infrastrutture ed impianti", qualora
provenienti dalla specialita' "edili"
diploma di perito industriale indirizzo specializzato per
edilizia, termotecnica, diploma di geometra o diploma di maturita'
professionale ad essi equipollente, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253;
per la specialita' "chimici " (gia' assistenti di laboratorio)
diploma di perito industriale indirizzo specializzato per
chimica industriale, per chimica nucleare, per materie plastiche, per
metallurgia o diploma di maturita' professionale ad essi
equipollente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1970, n. 253, diploma di maturita' scientifica;
2) (b) se partecipanti al concorso per la nomina a sottotenente
in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del genio
aeronautico e appartenenti alla categoria di concorrenti di cui al
precedente, comma 1, lettere b. e c. del presente articolo:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero
un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso
annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1
della legge 11 dicembre 1969, n. 910.
3) se partecipanti al concorso per la nomina a sottotenente in
servizio permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo di
commissariato aeronautico:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero
titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910.
Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio
previsto in Italia, rilasciata da un Provveditorato agli studi di
loro scelta.
3. I concorrenti dovranno essere essere riconosciuti in possesso
della idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio
incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali dell'aeronautica militare, da accertarsi, ai sensi del
decreto ministeriale 18 aprile 1990, citato nelle premesse e
successive modificazioni con le modalita' prescritte dal successivo
art. 11;
4. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' richiesto ai concorrenti il
requisito della condotta e delle qualita' morali prescritto per
l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio
con le modalita' previste dalla vigente normativa.
5. I requisiti di cui ai precedenti, comma 2, lettere a), c), d),
ed e), comma 3, e, comma 4, dovranno essere inoltre mantenuti
all'atto del conferimento della nomina e per tutta la durata del
corso applicativo.

                               Art. 4.
 
Compilazione ed inoltro delle domande di partecipazione
 
1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in
conformita' all'allegato "B", che costituisce parte integrante del
presente decreto, dovranno essere inviate dai concorrenti che non
siano militari in servizio al Ministero della difesa - direzione
generale per il personale militare - I reparto - 1a divisione
reclutamento ufficiali - 2a sezione casella postale 353 - 00187 Roma
centro, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro i
trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente
decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tal fine fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante. E' fatto obbligo ai
concorrenti che siano ufficiali in congedo dell'aeronautica militare
di far pervenire in relazione alla propria residenza copia della
domanda di partecipazione rispettivamente alle direzioni territoriali
del personale della 1a e 3a regione aerea territorialmente competente
ovvero al comando aeronautica militare di Roma.
2. I concorrenti che siano militari in servizio, invece, dovranno
presentare la domanda di partecipazione al concorso, in originale e
copia, entro lo stesso termine indicato al precedente, comma 1, al
comando dell'ente di appartenenza che ne curera' l'istruttoria e
l'inoltro secondo quanto prescritto al successivo art. 5.
3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali previste
dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di
falsita' in atti e di dichiarazioni mendaci, dovra' indicare nella
domanda:
a) grado, Arma/Corpo/ruolo/categoria/specialita', cognome e
nome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
b) residenza e recapito ai fini della corrispondenza relativa
al concorso (si suggerisce, anche per i militari in servizio, un
recapito con indirizzo civico).
Ogni variazione dei relativi dati dovra' essere segnalata nel
modo piu' celere, possibilmente a mezzo telegramma, al seguente
indirizzo: Ministero della difesa - direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali
- 2a sezione casella postale 353 - 00187 Roma centro, ovvero via fax
al numero 06/194827347. Il Ministero della difesa non assume alcuna
responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore;
c) possesso della cittadinanza italiana;
d) comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso
contrario, dovra' indicare le condanne e i procedimenti a carico ed
ogni eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale. Il
concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero
della difesa - direzione generale per il personale militare - I
reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali - 2a sezione casella
postale 353 - 00187 Roma centro, qualsiasi variazione della posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente;
f) gli eventuali servizi prestati come impiegato nelle
pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti
rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione dovra' essere resa
anche se negativa;
g) l'eventuale posizione, se ufficiale, di vincolato alla ferma
biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n 574, con
indicazione della data di decorrenza della ferma;
h) titolo di studio posseduto con indicazione del relativo
voto;
i) la lingua straniera (non piu' di due a scelta tra inglese,
francese, spagnolo e tedesco) nella quale desidera sostenere la prova
orale facoltativa;
j) l'eventuale possesso di titoli di merito ritenuti utili ai
fini della valutazione di cui al successivo art. 10.
k) l'eventuale possesso di uno piu' dei titoli di preferenza di
cui all'Allegato "G" che costituisce parte integrante del presente
decreto.
l) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per l'Arma, Corpo, ruolo e specialita' di
appartenenza;
m) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 15, comma 3.
4. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
5. Il personale in servizio dovra' far apporre in calce
all'originale ed alla copia della domanda di partecipazione al
concorso il visto del comando/ente di appartenenza.
6. Le domande non redatte in conformita' a quanto indicato dal
presente decreto non saranno prese in considerazione.
7. Il concorrente, qualora lo desideri, potra' allegare alla
domanda la documentazione dei titoli di studio, di merito e/o di
preferenza di cui al precedente, comma 3, lettere g), i) ed l), anche
sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403.
Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.

                               Art. 5.
 
Istruttoria delle domande
 
1. I Comandi interessati dovranno istruire le domande di
partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1 dei militari
alle loro dipendenze, provvedendo a:
a) certificare la data di presentazione della domanda,
apponendo negli appositi spazi in calce all'originale ed alla copia
della medesima il timbro dell'Ente, la data, il numero di protocollo
ed il visto per l'inoltro;
b) controllare in via preliminare che la domanda sia compilata
in tutte le sue parti e in conformita' al modello di cui all'allegato
"B" al presente decreto;
c) custodire agli atti la copia della domanda;
d) far pervenire, possibilmente a mezzo corriere, al Ministero
della difesa - Direzione Generale per il personale militare - I
Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione via XX
Settembre, n. 123/A 00187 Roma., entro il quinto giorno dalla data di
scadenza del termine di presentazione di cui al precedente art. 3,
comma 1, l'originale della domanda con gli eventuali allegati,
corredata, ove possibile, dalla dichiarazione in carta semplice sul
modello conforme all'Allegato "C" al presente decreto resa
dall'ufficiale medico dirigente del Servizio sanitario dell'Ente,
attestante l'idoneita' psico-fisica del concorrente al servizio
militare incondizionato quale ufficiale dell'aeronautica militare.
Tale dichiarazione dovra' essere in data non anteriore a quella di
presentazione della domanda e dovra' essere trasmessa tassativamente
entro i trenta giorni antecedenti la data di svolgimento delle prove
scritte indicata per ciascun concorso dal successivo art. 9, qualora
non gia' allegata alla domanda medesima;
e) informare tempestivamente il Ministero della difesa -
Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione Casella postale 353 -
00187 Roma centro, ovvero via fax al numero 06/4827347 di ogni
variazione successiva riguardante la posizione del concorrente
(promozione, trasferimento, collocamento in congedo e recapito, invio
frequenza corsi, provvedimenti medico-legali, infrazioni di natura
penale e disciplinare, etc.), fino all'eventuale nomina;
f) redigere apposito documento caratteristico relativo al
concorrente militare in servizio, chiuso alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso
per "partecipazione al concorso per la nomina ad ufficiale in s.p.e.
dei ruoli speciali dell'aeronautica";
g) trasmettere al piu' tardi entro il quarantacinquesimo giorno
dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso i seguenti documenti:
1) copia del libretto personale e copia dello stato di
servizio ovvero del foglio matricolare, attestazione e dichiarazione
di completezza;
2) copia del documento matricolare (per i militari
partecipanti in qualita' di idonei non vincitori ai concorsi per la
nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli
normali dell'aeronautica e per i frequentatori dei corsi normali
dell'Accademia aeronautica che non abbiano completato il previsto
ciclo formativo).
2. I competenti comandi della 1a e 3a regione aerea ed il comando
aeronautica militare di Roma, ricevuta copia della domanda di
partecipazione al concorso dagli ufficiali in congedo, saranno tenuti
a trasmettere al Ministero della difesa - direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali
- 2a sezione via XX settembre 123/A Roma, al piu' tardi entro il
quarantacinquesimo giorno dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
possibilmente a mezzo corriere, copia del libretto personale, copia
dello stato di servizio, attestazione e dichiarazione di completezza
relativi agli ufficiali medesimi.
I Comandi di cui sopra dovranno curare di comunicare
tempestivamente al Ministero della difesa - direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali
- 2a sezione casella postale 353 - 00187 Roma centro, ovvero via fax
al numero 06/4827347 ogni notizia in loro possesso riguardante la
situazione penale e disciplinare dei concorrenti ed ogni variazione
che si dovesse verificare sino all'eventuale nomina.

                               Art. 6.
 
Svolgimento dei concorsi
 
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
accertamenti psico-fisici ed attitudinali;
due prove scritte;
valutazione dei titoli;
prova orale;
prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente, comma 1,
i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta di identita' o di
altro documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da
una Amministrazione dello Stato.

                               Art. 7.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione per la valutazione dei titoli, per le prove
d'esame e per la formazione della graduatoria generale di merito,
distinta per ciascun concorso;
b) la commissione per gli accertamenti sanitari, unica per
tutti e tre i concorsi;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari,
unica per tutti e tre i concorsi;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali e per la
prova di efficienza fisica, unica per tutti e tre i concorsi.
2. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera a) sara'
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata o
grado corrispondente dell'aeronautica militare, in servizio
permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente;
b) quattro ufficiali superiori dell'aeronautica militare, in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, ovvero
docenti o funzionari delle amministrazioni pubbliche o estranei alle
medesime, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri;
c) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
d) un ufficiale dell'aeronautica militare di grado non
inferiore a tenente ovvero un dipendente civile dell'amministrazione
della difesa appartenente all'area funzionale "C", posizione non
inferiore a "C/2", segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente, comma 1, lettera b), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del corpo
sanitario aeronautico in servizio permanente, presidente;
b) due ufficiali superiori del corpo sanitario aeronautico in
servizio permanente, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'aeronautica militare o di medici specialisti
esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente, comma 1, lettera c), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Brigadier Generale del
Corpo sanitario aeronautico in servizio permanente, Presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico in
servizio permanente, Membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli previsti nella commissione di cui al
precedente comma 3.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente, comma 1, lettera d), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello
dell'aeronautica militare in servizio permanente, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a maggiore
dell'aeronautica militare in servizio permanente, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori, nonche' di personale in servizio presso il
centro di selezione dell'aeronautica militare per l'effettuazione
della prova di efficienza fisica.

                               Art. 8.
 
Accertamenti psico-fisici e attitudinali
 
1. I concorrenti che alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione siano militari in
servizio dovranno essere sottoposti agli accertamenti psico-fisici a
cura del dirigente del servizio sanitario dell'ente di appartenenza,
che rilascera' la dichiarazione di cui all'allegato "C" al presente
decreto.
2. I concorrenti che alla predetta data non siano militari in
servizio saranno invece sottoposti, con riserva di accertamento dei
requisiti di partecipazione al concorso, ad accertamenti psico-fisici
consistenti in visita medica generale e visite specialistiche - ad
accertamenti attitudinali e ad una prova di efficienza fisica (corsa
piana di 800 metri) presso l'aeroporto militare di Guidonia (RM).
Pertanto, i concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso cui partecipano sono tenuti a presentarsi
alla predetta sede, senza attendere alcun preavviso, il 6 marzo 2001,
entro le ore 9 (durata presunta degli accertamenti giorni 3), muniti
di copia della domanda di partecipazione al concorso e dei documenti
indicati al successivo, comma 3, nonche' di tenuta ginnica e
scarpette da ginnastica per l'effettuazione della prova di efficienza
fisica.
3. All'atto della presentazione i concorrenti di cui al
precedente, comma 2, dovranno produrre i seguenti documenti:
certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero a
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la
non ammissione del concorrente a sostenere la prova di efficienza
fisica;
certificato, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, non
anteriore a tre mesi, attestante l'esito dell'accertamento per tutti
i markers dell'epatite B e C, sia antigenici sia anticorpali. La
mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione del concorrente a sostenere gli accertamenti sanitari.
4. I concorrenti che si presenteranno a detti accertamenti
potranno usufruire, nel previsto periodo, delle infrastrutture
dell'amministrazione militare, compatibilmente con le disponibilita'
logistiche esistenti.
5. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici sara'
comunicato all'interessato seduta stante dalla commissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera b) e sara' sottoposto alla firma
del medesimo il relativo foglio di comunicazione. Il giudizio
riportato negli accertamenti psico-fisici e' definitivo. Pertanto, i
concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.
6. I concorrenti giudicati non idonei negli accertamenti
psico-fisici potranno, tuttavia, far pervenire al Ministero della
difesa - direzione generale per il personale militare - I reparto -
1a divisione reclutamento ufficiali - 2a sezione casella postale 353
- 00187 Roma centro, anticipandola via fax al numero 06/4827347,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della
visita medica specifica istanza, corredata di idonea documentazione
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Tale
documentazione verra' valutata dalla commissione sanitaria d'appello
presso l'istituto medico legale di Roma, la quale, qualora
necessario, potra' sottoporre gli interessati ad ulteriori
accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
7. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
8. In caso di mancato accoglimento dell'istanza il giudizio di
non idoneita' riportato al termine degli accertamenti psico-fisici si
intendera' confermato.
9. In caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno
formale comunicazione da parte della direzione generale per il
personale militare.
10. I concorrenti dichiarati non idonei dalla commissione di cui
al precedente art. 7, comma 1, lettera c), anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente, comma 6, o degli
ulteriori accertamenti sanitari disposti, ovvero che abbiano
rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso.
11. Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali sara'
comunicato seduta stante agli interessati dalla commissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera d) ed e' definitivo. Pertanto, i
concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 9.
 
Prove scritte
 
1. Le prove scritte dei concorsi di cui al precedente art. 1
consisteranno, rispettivamente:
a) per il concorso a 52 posti di sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica in:
una prova scritta di cultura generale;
una prova scritta di matematica.
b) per il concorso a 32 posti di sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico in:
una prova scritta di cultura generale;
una prova scritta di matematica e fisica.
c) per il concorso a 9 posti di sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico
in:
una prova scritta di cultura generale;
una prova scritta di amministrazione e contabilita' generale
dello Stato.
I programmi delle materie oggetto delle prove scritte sono
riportati, rispettivamente, negli allegati "D", "E" ed "F", che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Le prove scritte, ciascuna della durata massima di 6 ore,
avranno luogo presso il centro di selezione dell'aeronautica
militare. Aeroporto "Alfredo Barbieri" di Guidonia secondo il
seguente calendario:
per il concorso a 52 posti di sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica, non
prima delle ore 8 dei giorni 24 e 25 maggio 2001;
per il concorso a 32 posti di sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico, non
prima delle ore 8 dei giorni 30 e 31 maggio 2001;
per il concorso a 9 posti di sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico,
non prima delle ore 8 dei giorni 4 e 5 giugno 2001.
3. Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento
delle prove scritte dei concorsi saranno pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - del 27 aprile 2001.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 27
aprile 2001 tale pubblicazione potra' essere rinviata a una data
successiva. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti.
4. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, presso la
suddetta sede, entro le ore 7,30 dei giorni rispettivamente indicati
al precedente, comma 2, muniti di carta d'identita' o di altro
documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da una
amministrazione dello Stato.
Essi dovranno presentarsi muniti di penna a sfera ad inchiostro
indelebile nero o blu; la carta sara' fornita sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio delle prove saranno
considerati rinunciatari e quindi non ammessi a sostenere le prove
scritte.
I concorrenti militari in servizio dovranno presentarsi a
sostenere le prove scritte indossando l'uniforme di servizio.
5. Per ciascuna prova scritta la commissione preposta formulera'
preventivamente, in adunanza segreta, tre tracce e le chiudera' in
plichi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei concorrenti
sara' invitato a scegliere, mediante sorteggio, la traccia da
svolgere.
6. Per quanto concerne le modalita' inerenti allo svolgimento
delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli
13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, citato nelle premesse.
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30.
8. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal sessantesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle
prove, al Ministero della difesa - direzione generale per il
personale militare - ufficio relazioni con il pubblico - palazzo
esercito - via XX Settembre 123/A - 00187 Roma - tel. 06/4735.5941.

                              Art. 10.
 
Valutazione dei titoli
 
1. In ciascun concorso le commissioni di cui al precedente art.
7, comma 1, lettera a), procederanno alla valutazione dei titoli di
merito dei concorrenti che avranno sostenuto entrambe le prove
scritte di cui al precedente art. 9 e prima della correzione delle
stesse.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai
concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli da valutare nei
predetti concorsi e' pari a 30/30i, cosi' ripartiti:
titoli di servizio: 24 punti, di cui:
22 punti per il complesso delle qualita' militari e
professionali, desumibili dalla documentazione matricolare e
caratteristica;
2 punti per la partecipazioni ad operazioni fuori area,
calcolando punti 0,25 per ogni mese di servizio, o frazione superiore
ai 15 giorni, effettivamente prestato;
titoli di studio: 6 punti, di cui:
1 punto per uno o piu' diplomi di istruzione secondaria di
secondo grado, posseduto in aggiunta a quello prescritto per
l'ammissione al concorso.
1 punto per uno o piu' diplomi universitari;
2 punti per uno o piu' diplomi di laurea;
1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione;
1 punto per il diploma conseguito negli istituti O.N.F.A. o
nelle scuole militari.
2. Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, previsto
come requisito di partecipazione, non dara' luogo ad attribuzione di
punteggio.
3. Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda
di partecipazione al concorso.
4. La valutazione dei titoli di merito sara' compiuta dalle
commissioni esaminatrici dopo le prove scritte e prima di procedere
alla relativa correzione.
5. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto
esclusivamente a coloro che saranno ammessi a sostenere le prove
orali, prima dell'effettuazione delle stesse.

                              Art. 11.
 
Prove orali
 
1. Le prove orali di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, cui saranno ammessi i concorrenti risultati idonei alle prove
scritte, verteranno sulle materie e sui programmi riportati nei gia'
citati allegati "D", "E" ed "F" al presente decreto.
2. Esse avranno luogo nella sede e nei giorni che saranno
indicati nella comunicazione a mezzo lettera raccomandata o
telegramma, inviata ai concorrenti ammessi a sostenerle presso il
recapito indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Per i
concorrenti militari in servizio, tale comunicazione sara' estesa
anche al comando dell'ente di appartenenza.
I concorrenti militari in servizio dovranno presentarsi a
sostenere la prova orale indossando l'uniforme di servizio.
3. I concorrenti che per qualunque causa non dovessero
presentarsi nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
4. La direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento delle prove, la facolta'
di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentate cause
di forza maggiore, non potessero presentarsi alla prova orale nel
giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire
richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 06/4827347)
entro il giorno della prova, inviando documentazione probatoria dei
motivi dell'assenza.
5. Qualora si rendesse necessario modificare il giorno o la sede
della prova orale, la direzione generale per il personale militare
provvedera' a darne tempestiva comunicazione ai concorrenti a mezzo
lettera raccomandata o telegramma.
6. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
riportato una votazione di almeno 21/30.
7. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera della durata massima di
15 minuti.
Detta prova consistera' in una conversazione nella lingua
indicata ed in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto
dall'esaminatore.
La prova potra' essere sostenuta tra le lingue straniere indicate
dal concorrente nella domanda di partecipazione (non piu' di due tra
inglese, francese, spagnolo e tedesco).
8. Ai concorrenti che supereranno detta prova con la votazione di
almeno 21/30 sara' assegnato dalla commissione esaminatrice il
seguente punteggio, in relazione al voto conseguito per ciascuna
delle lingue prescelte:
da 21,000/30 a 23,999/30 pp. 0,50
da 24,000/30 a 26,999/30 pp. 0,75
da 27,000/30 a 30/30 pp. 1,00.

                              Art. 12.
 
Licenza
 
1. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le
esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni. In
particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria,
potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la
preparazione alla prova orale oppure frazionata in due periodi di cui
uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il
concorrente non sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla
sua volonta' la licenza straordinaria sara' computata in licenza
ordinaria dell'anno in corso.

                              Art. 13.
 
Graduatorie
 
Le graduatorie degli idonei in ciascuno dei concorsi di cui al
precedente art. 1 saranno predisposte dalle commissioni esaminatrici
secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti ottenuti
sommando:
la media dei punteggi conseguiti nelle due prove scritte;
il punteggio riportato nella prova orale;
l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
il punteggio assegnato in ciascuna prova orale facoltativa di
lingua straniera, calcolato come indicato nel precedente art. 11,
comma 8.
Nel formare la graduatoria la commissione esaminatrice terra'
conto delle riserve dei posti di cui al precedente art. 2, comma 1, a
favore degli ufficiali in ferma biennale e dei sottufficiali
appartenenti al ruolo dei marescialli e nel concorso di cui all'art.
1, comma 1, lettera b) anche della ripartizione in specialita' di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b).
Le graduatorie di ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, comma
1, saranno approvate con decreto dirigenziale.
I decreti di approvazione delle graduatorie dei concorsi di cui
al precedente art. 1 saranno pubblicati nel giornale ufficiale del
Ministero della difesa e di tale pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Fermo restando, in ogni caso, quanto previsto al precedente,
comma 2, nell'approvazione delle graduatorie si terra' conto, a
parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al gia' citato
allegato "G" al presente decreto.
Qualora alcuni dei posti a concorso per una o piu' delle
specialita' del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), restino scoperti per rinuncia o
esclusioni la direzione generale per il personale militare puo'
procedere alla copertura dei posti resisi vacanti secondo l'ordine
della graduatoria di merito della specialita' in cui tale carenza si
sia verificata.
Ferme restando le riserve dei posti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b), qualora i posti messi a concorso per una o piu' delle
suddette specialita' non dovessero, in tutto o in parte, essere
ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, gli stessi
potranno essere devoluti ai concorrenti idonei in altre specialita',
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.
Analogamente, nei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a)
e c) i posti riservati di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e c)
eventualmente non ricoperti da concorrenti appartenenti a categorie
di riservatari saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo
l'ordine della graduatoria generale di merito.

                              Art. 15.
 
N o m i n a
 
1. Gli idonei in ciascuna delle graduatorie di cui al precedente
art. 14 che saranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno
dichiarati vincitori e nominati, dopo che sara' stata a tal fine
acquisita l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri
eventualmente prescritta dalle norme finanziarie vigenti,
sottotenenti in servizio permanente dei ruoli speciali,
rispettivamente, delle armi dell'Arma aeronautica, del corpo del
genio aeronautico e del corpo di commissariato aeronautico, con
anzianita' assoluta nel grado stabilita nei decreti di nomina che
saranno immediatamente esecutivi.
2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via
provvisoria, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di
cui al successivo comma 3.
3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalita' stabilite dallo stato maggiore
dell'aeronautica militare.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre una ferma di anni cinque decorrente dalla data di inizio
del corso medesimo.
Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca
alla nomina.
4. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo la
riserva cui e' subordinato il conferimento della nomina verra'
sciolta e l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla
media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di
quello conseguito nella graduatoria di fine corso.
5. Gli ufficiali che non supereranno il corso applicativo saranno
prosciolti dalla ferma di anni cinque e:
se provenienti dal ruolo marescialli e dal ruolo sergenti,
rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del
corso in tale caso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita'
di servizio;
se provenienti dal complemento, saranno ricollocati in congedo,
salvo che avessero obbligo di completare la ferma eventualmente
contratta;
se provenienti dai frequentatori dei corsi normali
completeranno la ferma ovvero, qualora ne fossero stati prosciolti,
verranno ricollocati in congedo;
se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo,
a meno che, se di sesso maschile, non debbano assolvere o completare
gli obblighi di leva.
6. Nel caso in cui alcuni degli ufficiali ammessi al corso
rinunciassero ovvero venissero dichiarati decaduti la direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso di altrettanti concorrenti idonei, con i criteri indicati al
precedente art. 14, entro 1/12o della durata del corso stesso.

                              Art. 16.
 
Accertamento dei requisiti
 
I concorrenti risultati vincitori dei concorsi, nominati
ufficiali in servizio permanente ed ammessi alla frequenza del corso
applicativo, entro trenta giorni dalla data di presentazione,
dovranno sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dichiarazione
conforme al modello in allegato "H", che costituisce parte integrante
del presente decreto, sostitutiva dei dati contenuti in:
estratto per riassunto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
stato di famiglia.
Dovranno, inoltre, con ulteriore dichiarazione sostitutiva
rilasciata ai sensi delle succitate disposizioni, compilata secondo
il modello in Allegato "I", che costituisce parte integrante del
presente decreto, confermare il possesso dei titoli di merito e degli
eventuali titoli di preferenza dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso.
Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art.
15, comma 2, l'amministrazione provvedera' a richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto
dichiarato dai vincitori dei concorsi nella domanda di partecipazione
e nelle dichiarazioni sostitutive prodotte.
Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal
controllo di cui al precedente, comma 3, emerga la non veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.

                              Art. 17.
 
Esclusione dal concorso
 
1. La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti.

                              Art. 18.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996,
n 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il direttore della 1a divisione reclutamento ufficiali della
direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 gennaio 2001
Il ten. gen.: Simeone

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