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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso a trecentosessanta posti di uditore giudiziario

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.82 del 20/10/2000
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:000E9744
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:360
Scadenza:19/11/2000
Tags:IN EVIDENZA

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche,
concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1958, n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di
attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento
giudiziario, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato
con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio di leva e sulla ferma di leva prolungata, e successive
modifiche;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente
norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modifiche,
concernente azioni positive per la realizzazione della parita'
uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto l'art. 1, lettera c), del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, regolamento recante
norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, concernente la
soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di
esercizio della professione forense;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche,
recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
concernente la modifica della disciplina del concorso per uditore
giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le
professioni legali;
Visto il decreto ministeriale 1o giugno 1998, n. 228, regolamento
recante modalita' per l'espletamento della prova preliminare
informatica ai fini della ammissione alla prova scritta del concorso
per uditore giudiziario;
Visto l'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191,
recante modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e
15 maggio 1997, n. 127;
Visto l'art. 6, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230,
concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998,
recante il regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1998, n. 399,
recante modifica al decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 391 del 28 luglio
2000 che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale parziale
dell'art. 124, settimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12 (ordinamento giudiziario), con riferimento ai requisiti di
ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 261, regolamento
recante modifiche al decreto ministeriale 1o giugno 1998, n. 228, in
tema di modalita' per l'espletamento della prova preliminare
informatica ai fini della ammissione alla prova scritta del concorso
per uditore giudiziario, ai sensi dell'art. 123-quinquies del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2000, con il quale sono
stabilite le modalita' tecniche per lo svolgimento della prova
preliminare del concorso per uditore giudiziario;
Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2000, con il quale, ai
sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre
1997, n. 398, e' disposto che l'archivio delle domande formato dalla
Commissione permanente prevista all'art. 123-quater del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e' utilizzabile per il concorso per uditore
giudiziario;
Vista la delibera 9 febbraio 2000 del Consiglio superiore della
magistratura;
 
Decreta:
 

Art. 1.
 
E' indetto un concorso, per esami, a trecentosessanta posti di
uditore giudiziario.

                               Art. 2.
 

Requisiti per l'ammissione al concorso
 
Per essere ammesso al concorso e' necessario che l'aspirante:
a) sia cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);
b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) sia di condotta incensurabile;
d) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza;
e) abbia compiuto l'eta' di ventuno anni e non superato quella
di quaranta salvo i casi di elevazione di cui al successivo articolo.
Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi
speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare,
anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di eta';
f) sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira;
h) sia in regola con le norme relative agli obblighi militari.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
pubblicazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 124, primo
comma, dell'ordinamento giudiziario, cosi' come sostituito
dall'art. 6, n. 1, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

                               Art. 3.
 

Elevazione del limite di eta'
 
Il limite di eta' di quaranta anni, previsto dall'art. 124, primo
comma, dell'ordinamento giudiziario, e' elevato:
a) di un anno per gli aspiranti che siano coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di cinque anni in favore dei candidati che abbiano
conseguito l'abilitazione alla professione di procuratore legale
entro il quarantesimo anno di eta' (legge 9 agosto 1993, n. 295), o
di avvocato (legge 24 febbraio 1997, n. 27). Detta elevazione del
limite di eta' non si cumula con quelle previste da altre
disposizioni vigenti;
d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato
servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, ai sensi
della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
Si prescinde dal limite di eta' per i candidati che siano
dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli
ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o
dell'Aeronautica cessati di autorita' o a domanda; per gli ufficiali,
ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
Guardia di finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli
altri Corpi di polizia.

                               Art. 4.
 

Domanda di ammissione e termine per la presentazione
 
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
compilando esclusivamente l'apposito modulo predisposto
dall'Amministrazione, reperibile presso tutte le procure della
Repubblica.
Copia del modulo e' allegata al presente decreto.
La domanda di partecipazione deve essere presentata o spedita,
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della
Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato e'
residente.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande sono state presentate o spedite oltre il termine indicato nel
comma che precede.
I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato
possono presentare la domanda all'autorita' consolare competente o al
procuratore della Repubblica di Roma.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
trasmissione della domanda a mezzo posta per eventuali dispersioni,
ritardi o disguidi non imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
1) il proprio cognome e nome (le donne coniugate devono
indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, e quindi
il cognome del coniuge);
2) la data e il luogo di nascita;
3) il numero di codice fiscale, allegando fotocopia della
tessera rilasciata dal ministero delle finanze;
4) lo stato civile, la data di matrimonio, il numero di figli e
la loro data di nascita;
5) l'universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea
in giurisprudenza e la data del conseguimento;
6) il possesso della cittadinanza italiana;
7) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
8) le condanne riportate ed i procedimenti penali od
amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di
prevenzione pendenti a loro carico, nonche' l'esistenza di qualsiasi
precedente giudiziario iscrivibile nel casellario giudiziario a norma
dell'art. 686 c.p.p. (tale dichiarazione va resa anche se negativa);
9) i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di risoluzione degli stessi (tale dichiarazione va
resa anche se negativa);
10) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso e'
stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' non sanabile;
11) il titolo o i titoli in base ai quali coloro che hanno
superato i quaranta anni di eta' hanno diritto all'elevazione del
predetto limite di eta';
12) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
13) l'idoneita' fisica ad esercitare l'impiego cui aspirano;
14) l'eventuale diritto, ai sensi del quinto comma
dell'art. 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
ordinamento giudiziario, all'esonero dalla prova preliminare ed
all'ammissione alle prove scritte in quanto:
a) magistrato militare, amministrativo o contabile;
b) procuratore o avvocato dello Stato;
c) idoneo in uno degli ultimi tre concorsi espletati in
precedenza;
15) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante la prova preliminare e le
prove scritte, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi.
Tali richieste sono da documentare con apposita certificazione
rilasciata da competente struttura sanitaria;
16) il luogo di residenza (indirizzo, comune, c.a.p., telefono
e procura della Repubblica di competenza);
17) il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza.
In assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate
al luogo di residenza.
Al termine delle dichiarazioni l'aspirante deve apporre sul
modulo la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 26 della legge
4 gennaio 1968, n. 15.
Tale sottoscrizione non richiede l'autenticazione.
Alla domanda debbono essere allegate due fotografie recenti e
identiche del candidato (su fondo bianco, a mezzo busto, e con
formato di centimetri quattro per quattro), di cui una deve essere, a
cura del candidato, applicata su apposito cartoncino, da ritirare
presso la competente procura della Repubblica.
Sul lato anteriore di tale cartoncino deve essere apposta la foto
e la firma del candidato, sul lato posteriore deve essere apposta
l'autenticazione.
Il candidato che presenti personalmente la domanda puo' far
autenticare il cartoncino con generalita', firma e fotografia, a cura
dell'ufficio ricevente ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
Per coloro che inoltrano la domanda a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, l'autentica posta a tergo del cartoncino,
relativa alle generalita', alla firma ed alla fotografia, deve essere
apposta da un notaio.
Tale autentica non deve essere anteriore a tre mesi dalla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda.
L'altra identica fotografia del candidato deve riportare, sul
retro, il nome e cognome del candidato e il timbro dell'ufficio, o
sigillo del notaio, e la sigla di colui che ha provveduto
all'autentica della foto sul cartoncino.
Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero
della giustizia, direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e
degli affari generali - Ufficio VII - Via Arenula n. 70 - 00186 Roma.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
mancata ricezione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali
o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 5.
 

Cause di esclusione dal concorso
 
Non sono ammessi al concorso:
a) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui
all'art. 2 del presente bando;
b) coloro le cui domande di partecipazione sono state
presentate o spedite oltre il termine indicato nell'art. 4, primo
comma;
c) coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto,
sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in
magistratura; l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema,
durante le prove scritte, equivale ad inidoneita'.
Produce inoltre gli stessi effetti dell'inidoneita'
l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa
abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte
copiato da quello di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero
quando l'elaborato sia stato reso riconoscibile;
d) coloro che per le informazioni raccolte, non risultino,
secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, di
condotta incensurabile;
e) coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo,
nonche' coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero sono stati dichiarati decaduti da un impiego
statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso e' stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile.
Non si terra' conto delle domande di partecipazione prive della
sottoscrizione dell'aspirante.
Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato,
puo' escludere da uno o piu' concorsi successivi chi, durante lo
svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per
comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare
informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che
comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.
L'ammissione al concorso per ciascun candidato e' deliberata dal
Consiglio superiore della magistratura, sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione in
magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando di
concorso.

                               Art. 6.
 

Prova preliminare
 
La prova preliminare verte su diritto civile, diritto penale e
diritto amministrativo e prevede l'assegnazione ai candidati di
novanta quesiti, di cui trentacinque per la materia civile,
trentacinque per la materia penale, e venti per la materia
amministrativa.
Il candidato dispone di centoventi minuti per l'espletamento
della prova.

                               Art. 7.
 

Prove concorsuali
 
La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:
diritto civile;
diritto penale;
diritto amministrativo.
Per ogni materia i candidati hanno a disposizione otto ore, dalla
dettatura della traccia, per lo svolgimento del tema.
La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi
di materie:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
g) diritto comunitario;
h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica.

                               Art. 8.
 

Commissione esaminatrice e comitati di vigilanza
 
La commissione esaminatrice, composta secondo quanto previsto
dall'art. 125-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e'
nominata con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera
del Consiglio superiore della magistratura.
Per l'espletamento della prova preliminare, nel caso in cui la
stessa si svolga in piu' sedi, si costituisce in ciascuna di esse,
con decreto del Ministro, su delibera del Consiglio superiore della
magistratura, un comitato di vigilanza, ai sensi dell'art. 5-bis del
decreto ministeriale 1o giugno 1998, n. 228, introdotto dall'art. 4
del decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 261.

                               Art. 9.
 

Disposizioni generali sulla prova preliminare
 
La prova preliminare e' realizzata con l'ausilio di un sistema
informatizzato.
Per lo svolgimento della prova preliminare non e' richiesta
alcuna conoscenza informatica da parte dei candidati. L'interazione
con il sistema e' limitata, infatti, alla sola azione di toccare lo
schermo su cui e' visualizzata la maschera di presentazione dei
quesiti e non vi e' necessita' di utilizzare tastiera o mouse.
La prova e' espletata attraverso l'uso di videoterminali dedicati
ed e' svolta per gruppi di candidati secondo quanto disposto dal
decreto ministeriale, di cui al successivo art. 13, che stabilisce il
diario della prova stessa.
Essa e' basata su un sistema che presenta, su videoterminale,
novanta domande a risposta multipla che sono estratte dall'archivio
dei quesiti appositamente predisposto dalla competente commissione
permanente per la creazione e l'aggiornamento dell'archivio
informatico delle domande per la prova preliminare.
Tali domande sono assegnate ai candidati mediante la procedura
automatizzata che opera secondo i criteri e le modalita' stabilite
dal decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e dal decreto
ministeriale 1o giugno 1998, n. 228 - regolamento per l'espletamento
della prova preliminare informatica del concorso per uditore
giudiziario - cosi' come modificato dal decreto ministeriale 4 agosto
2000, n. 261, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del
21 settembre 2000.
A ciascun candidato sono assegnati quesiti aventi lo stesso grado
di difficolta', raggruppati per materia ed in pari numero.
Ciascuno dei quesiti e' presentato facendo seguire alla parola
"QUESITO" il testo di un'unica domanda con quattro risposte, numerate
da 1 a 4, delle quali solo una e' esatta; la posizione della risposta
esatta e' determinata dal sistema automatizzato.
Tra le quattro risposte visualizzate il candidato puo' scegliere
quella ritenuta esatta oppure puo' omettere di rispondere.
Il candidato selezionera' la risposta ritenuta esatta toccando lo
schermo in corrispondenza del numero della risposta prescelta. Il
candidato potra' passare da un quesito ad un altro mediante il tocco
su indici o frecce di scorrimento che sono evidenziati sullo schermo.
Potra' in modo analogo procedere alla correzione delle risposte.
I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia sono
assistiti, nella lettura dei quesiti e nella indicazione delle
risposte, da personale della amministrazione designato dal Ministero
della giustizia.
Qualora si verifichi il malfunzionamento di una postazione di
lavoro, il candidato interessato puo' usufruire di altra postazione,
da attivare con la stessa smart card personale di cui e' in possesso,
sulla quale il sistema consente, conservando i dati acquisiti, la
prosecuzione della prova dal punto in cui e' stata interrotta,
tenendo conto del tempo gia' utilizzato.
Nel corso della prova, e fino alla scadenza del termine di cui al
secondo comma dell'art. 6, e' ammessa la correzione delle risposte.
Il grado di difficolta' di ciascun quesito e il relativo
punteggio di penalizzazione previsto per ciascuna delle risposte
errate od omesse non sono palesi ai candidati nel corso della prova.
Dopo ogni sessione il punteggio conseguito da ciascun candidato
e' memorizzato dal sistema informatico.
E' vietata la formazione di graduatorie parziali.
Al presente decreto e' allegata una scheda esplicativa in ordine
allo svolgimento della prova, relativamente alla presentazione dei
quesiti ed alla indicazione delle risposte scelte dal candidato.
Lo svolgimento di ogni sessione della prova preliminare e'
preceduto da una dimostrazione esplicativa.

                              Art. 10.
 

Archivio informatico dei quesiti
 
L'archivio dei quesiti oggetto della prova preliminare del
concorso e' formato dalla competente commissione permanente di cui
all'art. 123-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Le domande inserite nell'archivio sono predisposte con esclusivo
riguardo ai testi normativi, escluso ogni riferimento ad argomenti ed
orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.
La normativa di cui si tiene conto ai fini dell'esattezza delle
risposte e' quella vigente alla data di pubblicazione del presente
bando.
Ogni quesito e' classificato con un grado di difficolta': facile,
media e difficile.
La pubblicita' dei quesiti contenuti nell'archivio informatico,
nonche' del grado di difficolta' di ciascuno di essi, e' assicurata
mediante la loro pubblicazione nel supplemento straordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami" - del 15 dicembre 2000.

                              Art. 11.
 

Modalita' della prova preliminare
 
Per l'esecuzione della prova ogni candidato ha a disposizione una
singola postazione, separata dalle altre, che viene attivata
inserendo nell'apposito lettore la tessera magnetica personale (smart
card), contenente i dati di riconoscimento dello stesso.
Il cognome, il nome, la data di nascita e la foto a colori del
candidato sono anche riportati in stampa sulla parte esterna della
tessera. La smart card personale, una volta inserita, non dovra'
essere estratta dal lettore se non a conclusione della prova, poiche'
l'eventuale estrazione comporta il blocco della postazione.
Dopo l'ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la prova
la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, dispone
l'attivazione della procedura di assortimento dei quesiti,
selezionati automaticamente tra quelli contenuti nell'archivio
informatico, da assegnare a ciascun candidato.
Al candidato sono sottoposti novanta quesiti ai quali dovra'
rispondere nel tempo massimo di centoventi minuti. Per i portatori di
handicap che ne abbiano fatto richiesta, il tempo puo' essere
aumentato fino ad un massimo di trenta minuti.
Per le materie civile e penale, sono proposte domande facili in
numero di undici, domande di media difficolta' in numero di
diciassette e domande difficili in numero di sette; per la materia
amministrativa, sono proposte domande facili in numero di sei,
domande di media difficolta' in numero di dieci e domande difficili
in numero di quattro.
Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande
comprese nel questionario e' attribuito il punteggio formale di
810.990.
Ad ogni domanda omessa od errata e' attribuito il seguente
punteggio di penalizzazione: 9.001 per la domanda difficile; 9.007
per la domanda di media difficolta'; 9.011 per la domanda facile.
Il punteggio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio
di 810.990: 9.001 punti per ogni risposta omessa od errata a domanda
difficile; 9.007 punti per ogni risposta omessa od errata a domanda
di media difficolta'; 9.011 punti per ogni risposta omessa od errata
a domanda facile.
Sulla base del punteggio cosi' conseguito si forma la graduatoria
di merito.
Al termine della sessione sara' consegnata ad ogni candidato la
stampa del promemoria della propria prova recante l'indicazione del
numero identificativo del quesito nell'archivio delle domande oggetto
della prova preliminare, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta
Ufficiale di cui al precedente art. 10, nonche' il testo integrale
della risposta selezionata o l'eventuale indicazione della risposta
omessa.
Tale promemoria e' siglato da uno dei segretari della commissione
di esame.

                              Art. 12.
 

Disciplina della prova preliminare
 
I candidati non possono introdurre alcun oggetto nell'aula in cui
si svolgera' la prova.
In particolare gli stessi non possono avvalersi, durante la
prova, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi
natura, ne' di qualsiasi supporto cartaceo e di strumenti idonei alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
E' fatto divieto ai candidati, durante la prova preliminare, di
comunicare, in qualunque modo, tra loro.
Nel caso di violazione di qualsiasi norma stabilita per lo
svolgimento della prova preliminare, la commissione di esame o il
comitato di vigilanza delibera l'immediata esclusione dal concorso.
E', inoltre, causa di esclusione dalla prova ogni tentativo
verificato dal sistema di alterare fisicamente la postazione di
lavoro.

                              Art. 13.
 

Diario della prova preliminare
 
La indicazione delle sedi, la ripartizione dei candidati, la
previsione dei giorni e dell'ora di svolgimento della prova
preliminare, e le ulteriori indicazioni per l'espletamento della
stessa, sono stabilite con successivo decreto ministeriale che sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie
speciale "Concorsi ed esami" - del 16 febbraio 2001.
In detta Gazzetta si dara' comunicazione della nuova data di
pubblicazione, in caso di eventuale rinvio.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati tenuti a sostenere la prova preliminare che non si
presenteranno nella sede d'esame nel giorno e nell'ora indicati nel
decreto di cui sopra, dovranno ritenersi esclusi dal concorso.
Qualora sia impossibilitato l'espletamento di una o piu' sessioni
nella giornata programmata, il presidente della commissione
esaminatrice o del comitato di vigilanza, stabilisce la data di
rinvio, dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati
presenti.
I candidati dovranno esibire idonei documenti di identita' per
accedere ai locali ove si svolge la sessione della prova preliminare.
Nel medesimo provvedimento che stabilisce il predetto diario
saranno indicate le date della Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami" - riguardanti le pubblicazioni dell'avviso
dell'affissione dei risultati della prova preliminare, dell'elenco
dei candidati ammessi alle prove scritte e del diario delle prove
scritte di cui ai successivi articoli 14 e 15.

                              Art. 14.
 

Graduatoria della prova preliminare ed ammissione alle prove scritte
 
Acquisite le risposte di tutti i candidati, la graduatoria e'
formata dal sistema informatico sulla base del punteggio assegnato
alle risposte ed e' resa pubblica mediante affissione nei locali del
Ministero della giustizia.
Di tale adempimento sara' data notizia nella Gazzetta Ufficiale -
4a serie speciale "Concorsi ed esami" - che sara' indicata nel
medesimo decreto con cui e' stabilito il diario della prova
preliminare di cui all'art. 13 che precede.
Qualora sia stata disposta l'ammissione con riserva di tutti i
candidati, coloro che, in sede di verifica delle domande di
partecipazione, saranno esclusi dal concorso, verranno espunti dalla
predetta graduatoria.
All'esito delle predette operazioni, sono ammessi alle prove
scritte 1800 candidati, numero pari a cinque volte i posti messi a
concorso.
Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno
riportato lo stesso punteggio del candidato che occupa l'ultimo posto
utile della graduatoria.
Ai candidati utilmente collocati in graduatoria l'ammissione alle
prove scritte e' comunicata mediante pubblicazione del relativo
elenco, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove
scritte, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie
speciale "Concorsi ed esami" - che sara' indicata nel decreto con cui
e' stabilito il diario della prova preliminare di cui all'art. 13 che
precede.
Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alle prove
scritte, oltre il previsto limite numerico dei candidati:
a) i magistrati militari, amministrativi o contabili;
b) i procuratori e gli avvocati dello Stato;
c) coloro che hanno conseguito l'idoneita' in uno degli ultimi
tre concorsi espletati in precedenza.
Il mancato superamento della prova preliminare non da' luogo ad
inidoneita' ai fini di cui all'art. 126, primo comma,
dell'ordinamento giudiziario.

                              Art. 15.
 

Diario delle prove scritte
 
Le prove scritte avranno luogo in Roma.
Nel medesimo provvedimento con cui e' stabilito il diario della
prova preliminare, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - del
16 febbraio 2001, sara' inoltre indicata la Gazzetta Ufficiale in cui
sara' pubblicato il diario delle prove scritte.
In detta Gazzetta si dara' comunicazione della nuova data di
pubblicazione, in caso di eventuale rinvio.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
sia per i candidati che hanno diritto all'esonero dalla prova
preliminare sia per quelli utilmente collocati nella graduatoria
della stessa.
I concorrenti ammessi alle prove dovranno presentarsi, senza
alcun preavviso, nella sede d'esame, nei giorni e nelle ore stabilite
per le operazioni preliminari e lo svolgimento delle prove scritte.

                              Art. 16.
 

Ammissione alle prove orali
 
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno
di 12/20 di punti in ciascuna delle materie delle prove scritte.
Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale
sara' data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in
cui dovranno sostenere detta prova.
Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono non meno di 6/10
in ciascuna materia della prova orale e comunque una votazione
complessiva nelle due prove non inferiore a novantotto punti.
Non sono ammesse frazioni di punto.

                              Art. 17.
 

Termini per la produzione dei titoli di preferenza e per comprovare
il diritto all'elevazione del limite di eta'
 
I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 18, devono
essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso e i
relativi certificati in carta semplice, ovvero le dichiarazioni
sostitutive nei casi previsti dalla legge, devono essere presentati,
a pena di decadenza, da parte di ciascun candidato al Ministero della
giustizia, direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli
affari generali - Ufficio VII - Via Arenula n. 70 - 00186 Roma, entro
il giorno in cui si e' sostenuta la prova orale.
Dovranno altresi' essere presentati in carta semplice, entro il
suddetto termine ed al medesimo ufficio, i documenti, ovvero le
dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il diritto, sussistente alla data di pubblicazione del presente
decreto, all'elevazione del limite di eta' di cui al precedente
art. 3.
Quanto prodotto, ai sensi dei commi precedenti, in carta semplice
dovra' essere regolarizzato ai fini fiscali in caso di assunzione.

                              Art. 18.
 

Preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e titoli
 
Ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, a
parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione della
giustizia;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.

                              Art. 19.
 

Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei
 
I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il
numero totale dei punti riportati, con l'osservanza, in caso di
parita', delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 18.
La commissione esaminatrice, terminati i lavori, forma la
graduatoria che e' immediatamente trasmessa per l'approvazione al
Consiglio superiore della magistratura, con le eventuali osservazioni
del Ministro della giustizia.
Il Consiglio superiore della magistratura approva la graduatoria
e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla
ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di
nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della giustizia entro
dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria e'
pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero della
giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli
eventuali provvedimenti direttifica della graduatoria sono adottati
entro il successivo termine di trenta giorni, previa delibera del
Consiglio superiore della magistratura.
Se il numero degli idonei e' superiore a quello dei posti messi a
concorso, eventualmente aumentati di un decimo, la graduatoria
formata dalla commissione esaminatrice e' pubblicata nel Bollettino
ufficiale del Ministero della giustizia prima della trasmissione al
Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.
Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il
quale gli interessati possono proporre reclamo. Entro lo stesso
termine il Ministro della giustizia puo' formulare le proprie
osservazioni. Nei successivi trenta giorni il Consiglio superiore
della magistratura provvede su reclami e sulle osservazioni ed
approva la graduatoria, anche modificandola.

                              Art. 20.
 

Nomina dei concorrenti vincitori
 
Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il
limite dei posti messi a concorso e di quelli eventualmente aumentati
ai sensi dell'art. 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva
la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita'
da parte dell'organo di controllo.

                              Art. 21.
 

Termini per la presentazione dei documenti
 
Entro il primo mese di servizio, i vincitori, nominati sotto
condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di
legge, dovranno presentare in bollo i documenti richiesti con
l'invito ad assumere servizio e regolarizzare, in bollo, tutti i
documenti gia' presentati.
Sono dichiarati decaduti dalla nomina coloro che abbiano
presentato i documenti oltre i termini indicati dal precedente comma.
La documentazione eventualmente incompleta o affetta da vizio
sanabile dovra' essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro
trenta giorni dal ricevimento di apposito invito
dall'amministrazione.

                              Art. 22.
 

Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della giustizia - Direzione generale
dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VII
(concorsi in magistratura) - per le finalita' di gestione del
concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero della giustizia, Direzione generale dell'organizzazione
giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VII, titolare del
trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il
direttore del suddetto ufficio VII.
Roma, 17 ottobre 2000
Il Ministro: Fassino

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