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UNIVERSITA' DI CAMERINO

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in
biologia - I ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.21 del 14/3/2000
Ente:UNIVERSITA' DI CAMERINO
Località:Camerino  (MC)
Codice atto:000E2359
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:13/4/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, in particolare gli articoli 68 e seguenti;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224;
Visto il regolamento di ateneo in materia di dottorati di ricerca
emanato con decreto rettorale n. 787 del 15 ottobre 1999;
Vista la proposta di istituzione del corso di dottorato di
ricerca in biologia - I ciclo - nuova serie - presentato
unitariamente dai Dipartimenti di biologia molecolare, cellulare e
animale e scienze morfologiche e biochimiche comparate;
Vista la delibera del senato accademico n. 261 del 12 gennaio
2000;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 418 del
26 gennaio 2000;
Visto il parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione di
ateneo;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto presso l'Universita' di Camerino il concorso per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in:
Biologia - I ciclo - nuova serie;
settori scientifico-disciplinari: Bio 06-09-10-11-12-17-18-19 -
Chim 1 - Vet 01 - Med 07;
posti: n. 12;
borse di studio: n. 6;
durata del corso: 3 anni (estendibile a quattro);
sedi consorziate: sede unica;
curricula: 1) Microbiologia molecolare e biotecnologie
microbiche; 2) Programmi molecolari in prevenzione e in terapia; 3)
Biosintesi e biodegradabilita' di xenobiotici.

                               Art. 2.
Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di
eta' e di cittadinanza, coloro che sono in possesso del diploma di
laurea o analogo titolo accademico conseguito presso universita'
straniera, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche,
anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e
mobilita'; qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, sara'
il collegio dei docenti del dottorato di ricerca a dichiarare
l'equipollenza del titolo accademico conseguito all'estero, ai soli
fini dell'ammissione ai corsi.
La domanda di ammissione, indirizzata al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Camerino, redatta secondo lo schema
allegato al presente bando, dovra' essere inviata a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni a partire
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - fara' fede il timbro postale di
accettazione.
Nella domanda il candidato dovra' dichiarare sotto la propria
responsabilita':
le proprie generalita', la data e il luogo di nascita;
la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso;
l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta con la data e l'universita' presso cui e'
stata conseguita, ovvero il titolo accademico conseguito presso una
universita' straniera;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' stabilite dal collegio dei docenti;
la lingua/e straniera/e conosciuta/e;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
nel caso di doppia cittadinanza, di cui una sia quella
italiana, di optare per la cittadinanza italiana.
I candidati dovranno effettuare un versamento in c.c.p. di
L. 20.000 non rimborsabili a favore dell'Universita', quale
partecipazione alle spese concorsuali.
La ricevuta del versamento, effettuato sul c.c.p. 14566624 a
favore dell'Universita' di Camerino - Servizio tesoreria, con
l'indicazione nella causale del concorso per il quale il candidato
presenta domanda, deve essere allegata, pena l'esclusione, alla
domanda di partecipione al concorso.
I candidati in possesso di titolo conseguito all'estero non
ancora riconosciuto equipollente, devono esplicitamente richiederne
l'equipollenza, allegando alla domanda di partecipazione al concorso
i documenti (certificato di laurea con esami e votazioni e
dichiarazione di valore) utili a consentire al collegio dei docenti
la dichiarazione di equipollenza unicamente ai soli fini
dell'ammissione al dottorato. I documenti di cui sopra dovranno
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane all'estero, secondo la normativa vigente in materia di
ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle
Universita' italiane.
L'amministrazione universitaria non si assume alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 3.
L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un
colloquio tendenti a verificare la preparazione del candidato, la sua
attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o piu'
lingue straniere.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio, che prevede anche la dimostrazione della conoscenza
di una o piu' lingue straniere, si intende superato se il candidato
ottiene una votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma
l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa.
La commissione e' tenuta a graduare tutti i candidati con
punteggio differenziato, cosi' da evitare situazione di merito ex
equo.
L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, viene affisso presso la facolta' o il dipartimento
presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, ogni commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

                               Art. 4.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' di Camerino
nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui ai commi
successivi.
Il diario delle prove, con l'indicazione del luogo, del giorno,
del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sara'
comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di
ricevimento inviata quindici giorni prima della data fissata per la
prova.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento (passaporto o carta di identita' o
patente di guida).

                               Art. 5.
La commissione giudicatrice del concorso per l'esame di
ammissione al corso di dottorato e' nominata dal rettore su proposta
del collegio dei docenti.
Essa e' composta da tre docenti di ruolo dei settori
scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso, a cui possono
essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti
nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche o private di
ricerca. (La nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di
dottorati istituiti in convenzione con enti pubblici o privati).
La commissione deve concludere i lavori entro novanta giorni
dalla nomina.

                               Art. 6.
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso. In caso di rinunce degli aventi diritto, purche' non sia
trascorso un mese dall'avvio effettivo dei corsi, subentra altro
candidato secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, i candidati
dovranno esercitare opzione per un solo corso di dottorato entro il
termine di sette giorni.

                               Art. 7.
I concorrenti risultati vincitori dovranno far pervenire, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Camerino, entro il termine perentorio
di quindici giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in
cui avranno ricevuto il relativo invito, la domanda di iscrizione al
corso di dottorato, in carta legale, da compilarsi su apposito
modello predisposto dall'amministrazione universitaria corredata dei
seguenti documenti:
fotocopia del documento di identita', debitamente firmata;
due fotografie formato tessera.

                               Art. 8.
Si procedera' all'attivazione del corso di dottorato solo in
presenza di almeno tre dottorandi (art. 1, punto 5, del regolamento
di ateneo in materia di dottorato di ricerca).

                               Art. 9.
L'importo delle borse di studio non deve essere inferiore a
quello stabilito dal decreto del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 11 settembre 1998, assoggettato al
contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
Le borse di studio verranno assegnate secondo l'ordine della
graduatoria di merito.
Per la fruizione delle borse di studio il limite di reddito
personale complessivo annuo lordo e' fissato in L. 15.000.000. Alla
determinazione del reddito concorrono redditi di origine patrimoniale
nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura avente carattere
ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale o
derivanti da servizio militare di leva.
In caso di parita' di merito, prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 132
del 3 giugno 1997).
La durata dell'erogazione delle borse e' pari all'intera durata
del corso.
L'importo della borsa di studio puo' essere aumentato per
eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%.
Lo stage presso un qualificato laboratorio di ricerca, pubblico o
privato, italiano o estero, scelto di comune accordo con il collegio
dei docenti e con l'eventuale committente della ricerca, puo' essere
pari al massimo ad un terzo della durata totale del corso.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali
posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal
coordinatore del corso, da far pervenire all'amministrazione
universitaria entro il giorno 10 del mese di scadenza della rata.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca dei dottorandi.

                              Art. 10.
L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
realtiva frequenza e' di L. 1.500.000.
I dottorandi titolari di borse di studio sono esonerati dai
contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi.

                              Art. 11.
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono
essere iscritti a condizione che siano collocati in aspettativa senza
assegni, per il periodo della durata del corso.
E' consentito l'esercizio di attivita' compatibili, previa
autorizzazione del collegio dei docenti. Tali attivita' esterne,
occasionali e di breve durata, non devono in alcun modo porsi in
conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando.
Per tutta la durata del corso ai borsisti e' vietato lo
svolgimento di prestazioni di lavoro a tempo indeterminato.
Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni
verranno consentiti ai dottorandi che dimostrino di dover soddisfare
gli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste
dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, oppure che si trovino nella
condizione di malattia grave o prolungata.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli
obblighi, il collegio dei docenti proporra' con propria delibera
l'esclusione del dottorando dal corso e l'interruzione della borsa,
se fruita.

                              Art. 12.
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' di Camerino, si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Per l'esame finale verra' nominata dal rettore, su proposta del
collegio dei docenti, una apposita commissione, composta da tre
docenti di ruolo, qualificati nelle discipline attinenti alle aree
scientifico-disciplinari a cui si riferisce il dottorato.
Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore ne autorizza la proroga ed
ammette il candidato agli esami previsti per il ciclo successivo,
anche in altra sede universitaria in caso di mancata attivazione del
corso.

                              Art. 13.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento
all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto
ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 e al regolamento di ateneo in
materia di dottorato di ricerca emanato con decreto rettorale n. 787
del 15 ottobre 1999.
Camerino, 21 febbraio 2000
Il rettore: Buti

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