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MINISTERO DELLA DIFESA

Sesto concorso, per titoli di servizio ed esami, per l'avanzamento al
grado di primo maresciallo della Marina militare.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.30 del 16/4/2002
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:02E03114
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:16/5/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 

di concerto con
 

IL COMANDANTE GENERALE
del corpo delle Capitanerie di porto
 
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive
modificazioni;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 255;
Vista la legge 28 gennaio 1984, n. 84, con particolare
riferimento all'art. 3;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 aprile 1996
che stabilisce, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 196/1995 le modalita' e le procedure di valutazione
per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami al
grado di 1o maresciallo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili;
Vista la determinazione dirigenziale datata 22 ottobre 2001, e
successive modifiche ed integrazioni, con cui e' stato fissato, per
l'anno 2001, il numero delle promozioni da conferire nel grado di 1o
maresciallo della Marina militare mediante concorso;
Accertato che nel periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2000 nel
grado di 1o maresciallo del personale del C.E.M.M. si sono verificate
229 vacanze e per il ruolo dei Nocchieri di Porto 96 vacanze e,
pertanto, sono disponibili, rispettivamente, per l'avanzamento per
concorso per titoli di servizio ed esami 68 e 29 posti;
Tenuto conto del riordino delle categorie, specialita' ed
abilitazioni del personale del C.E.M.M. e del ruolo nocchieri di
porto (allegato al F.O.M. n. 16 del 22 febbraio 1997);
Considerato che occorre procedere all'avanzamento per concorso
per titoli di servizio ed esami al grado di 1o maresciallo come
disposto dall'art. 14, comma 1, e 2 e dall'art. 20 del citato decreto
legislativo n. 196/1995;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Requisiti
 
1. E' indetto un concorso, per titoli di servizio ed esami, per
l'avanzamento al grado di 1o maresciallo in servizio permanente
riservato ai capi di 1a classe, del personale del C.E.M.M. e del
ruolo nocchieri di porto, con anzianita' di grado antecedente al 1
gennaio 2001 e che alla data di scadenza del termine di cui al
successivo articolo 3:
a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, conseguito presso Istituti legalmente riconosciuti;
b) non abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
riferita all'ultimo quinquennio, qualifiche inferiori a "superiore
alla media" o giudizi equivalenti e, nell'ultimo biennio, non siano
incorsi in sanzioni disciplinari piu' gravi della "consegna";
c) non siano incorsi, nell'ultimo triennio, in condanna penale
per delitto non colposo;
d) non risultino rinviati a giudizio o ammessi a riti
alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimenti
disciplinari di stato o sospesi dall'impiego;
e) non risultino in aspettativa per qualsiasi motivo, per una
durata non inferiore a sessanta giorni.
2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di scadenza dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. Inoltre i requisiti previsti alle lettere
c), d) ed e), che accertati secondo le modalita' stabilite
dall'amministrazione, dovranno essere mantenuti fino alla chiusura
dei lavori della commissione giudicatrice.
3. La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due
volte.

                               Art. 2.
 
Posti a concorso
 
1. Ai sensi dell'art. 20, comma 4, e dell'art. 38, comma 3, del
decreto legislativo n. 196/1995, il numero delle promozioni da
conferire per l'anno 2001 (riferite alle vacanze organiche al
31 dicembre 2000 e determinati secondo i criteri forniti da
Maristat-1o reparto, con il foglio n. 10066051 del 23 agosto 2001) e'
di n. 68 unita' per il C.E.M.M. e di n. 29 unita' per il ruolo
nocchieri di porto, come di seguito riportato:
 
----> Vedere Posti <----
 
2. Le promozioni da conferire, nell'ordine della graduatoria di
merito, avranno decorrenza 1 gennaio 2001.
3. I capi di 1a classe promossi a 1o maresciallo tramite il
concorso per titoli di servizio ed esami seguiranno, nel ruolo,
suddivisi per categoria/specialita', i capi di 1a classe promossi, al
precitato grado apicale, con l'avanzamento a scelta.

                               Art. 3.
 
Compilazione e presentazione delle domande di partecipazione al
concorso
 
1. Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice
secondo lo schema riportato nell'allegato A, devono essere
indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare IIo reparto - 5a divisione e presentate al
comando/ente dal quale gli interessati dipendono, entro il termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
2. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di regolarizzare quelle domande che dovessero risultare
irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello
prescritto.

                               Art. 4.
 
Istruttoria della domanda
 
1. I comandi/enti interessati devono istruire le domande
provvedendo a:
a) controllarne, in via preliminare, la validita' verificando
che il documento sia completo in tutte le sue parti e conforme al
modello prescritto di cui all'allegato A) del presente decreto;
b) certificare la data di presentazione apponendo, negli spazi
riservati all'ente/comando di appartenenza, il proprio timbro, la
data ed il numero di protocollo e sottoporre tutte le domande alla
firma del comandante/comandante in IIa che rilascia una dichiarazione
sul possesso o meno dei requisiti, previsti all'art. 1 del presente
decreto, da parte del candidato. Le domande presentate fuori termine
dovranno essere inviate ugualmente alla Direzione generale per il
personale militare che provvedera' con provvedimento motivato
all'esclusione dei militari dalla partecipazione al concorso. In tale
ipotesi, il comandante/comandante in IIa dell'ente/comando dovra'
menzionare in calce alle domande che le stesse sono state presentate
fuori termine. Contestualmente dovra' essere, di seguito, apposta a
cura del comandante/comandante in IIa dell'ente/comando la
dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione, previsti
dall'art. 1 del bando di concorso (fac-simile in annesso 1
all'allegato A;
c) far redigere, dalle competenti autorita' gerarchiche,
l'appropriato documento caratteristico recante nel frontespizio, come
data di chiusura, quella di scadenza dei termini di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso e, come motivo, la
seguente dicitura. "Partecipazione al sesto concorso per
l'avanzamento al grado di 1o maresciallo";
d) inviare alla Direzione generale per il personale militare Vo
reparto - 15a divisione, entro dieci giorni successivi alla data di
scadenza del concorso, l'appropriato documento caratteristico,
unitamente alla dichiarazione di completezza, all'indice aggiornato
dei documenti acquisiti alla parte 1a della R.D.P.V. (mod. 1 M.M.) ed
un prospetto riepilogativo delle qualifiche riportate
dall'interessato negli ultimi cinque anni;
e) far pervenire alla Direzione generale per il personale
militare IIo reparto - 5a divisione, entro il termine perentorio di
dieci giorni successivi alla data di scadenza del concorso,
l'originale di tutte le domande registrate a protocollo;
f) custodire la 2a copia della domanda nella raccolta documenti
personali valutativi dell'interessato;
g) informare telegraficamente la Direzione generale per il
personale militare, IIo reparto - 5a divisione di ogni fatto che
dovesse intervenire nei confronti dei candidati durante il concorso
relativamente a quanto indicato al precedente art. 1, lettera d), e),
f) ed altre eventuali variazioni rilevanti ai fini concorsuali.
2. La Direzione generale per il personale militare - 15a
divisione provvedera' a mettere a disposizione della commissione la
documentazione caratteristica di cui al punto "d" e il foglio
matricolare, completa ed aggiornata di tutte le variazioni
intervenute nei vari quadri, alla data di scadenza dei termini di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Detta
copia dovra' essere firmata dall'interessato per presa visione.

                               Art. 5.
 
Prove d'esame
 
Gli esami del concorso consistono nell'esecuzione di un test su
argomenti di cultura generale, il cui programma e' elencato
nell'allegato B, e in una prova su materie professionali, il cui
programma e' riportato nell'allegato C per il C.E.M.M. e
nell'allegato D per i nocchieri di porto.
1. Prova di cultura generale: detta prova e' costituita da 60
domande complessive, a risposta multipla suggerita, divise in n. 12
per ciascuna delle sotto elencate materie:
a) italiano;
b) educazione civica;
c) storia;
d) geografia;
e) matematica.
2. Prova di cultura tecnico-militare: detta prova e' costituita
da n. 30 domande, a risposta libera.
3. Gli esami si svolgeranno il giorno 4 giugno 2002 alle ore 8:30
presso Mariscuola Taranto. Eventuali variazioni della sede d'esame e
della data di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 14 maggio 2002 e
sul foglio d'ordini Marina. La pubblicazione di cui sopra avra'
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati.
I candidati ai quali sara' notificata l'esclusione o la non
ammissione al concorso non potranno partecipare agli esami previsti
al punto 1 e 2 del presente articolo.
Tutti gli altri concorrenti sono tenuti a presentarsi alle prove
senza attendere alcuna comunicazione in proposito, indossando
l'uniforme S. E. B. muniti di valido documento di riconoscimento. La
mancata presentazione o la presentazione in ritardo, ancorche' dovuta
a causa di forza maggiore, comportera' l'irrevocabile esclusione dal
concorso.
A tal fine non sara' inviata alcuna comunicazione in proposito.
5. Durante lo svolgimento delle prove, ai concorrenti non e'
permesso comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice, ne'
consultare appunti, scritti o documenti di qualsiasi natura. Durante
le prove non e' consentito l'uso di telefoni cellulari, agende
elettroniche, calcolatrici o qualsiasi tipo di ausilio elettronico
informatico.
Gli elaborati dovranno essere scritti, a pena di nullita',
esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma di un
membro della commissione esaminatrice. Tali elaborati dovranno essere
posti in appositi plichi secondo le modalita' prescritte dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n 487, e successive
modificazioni. Il candidato che contravvenga alle disposizioni dei
commi precedenti o che risulti abbia copiato in tutto o in parte le
prove d'esame, e' escluso dal concorso. La commissione esaminatrice e
il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni
stesse ed hanno la facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A
tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella
sala degli esami.
La mancata esclusione all'atto delle prove non preclude la
possibilita' che la stessa sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime.

                               Art. 6.
 
Commissione d'esame
 
La commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto
interdirigenziale, sara' composta come di seguito riportato:
presidente: un contrammiraglio o capitano di vascello;
membri: tre ufficiali superiori in servizio permanente di cui
uno del corpo delle capitanerie di porto;
membro: il 1o maresciallo piu' anziano in ruolo, non facente
parte come titolare o sostituto della commissione di avanzamento;
segretario: un ufficiale inferiore in servizio permanente,
senza diritto di voto.
La commissione di cui sopra avra' altresi' il compito di:
a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di
valutazione delle prove concorsuali e dei titoli nonche' la durata
delle prove stesse;
b) definire i questionari delle prove d'esame;
c) curare lo svolgimento delle prove d'esame;
d) valutare i titoli, attribuendo i punteggi come indicato al
successivo articolo 7;
e) redigere apposito elenco dei candidati giudicati "Non
Idonei" alle prove scritte con relativa votazione;
f) formare la graduatoria finale di merito degli idonei di cui
al successivo art. 8.

                               Art. 7.
 
Valutazione dei titoli e delle prove scritte
 
1. Per la valutazione dei titoli di servizio la commissione
giudicatrice di cui al precedente art. 6, dispone di sessanta punti,
espressi in sessantesimi, da ripartire nel seguente modo:
a) fino ad un massimo di trentasei punti per le valutazioni
caratteristiche e per le qualifiche conseguite;
b) fino ad un massimo di dodici punti per le benemerenze di
guerra e di pace e per le qualita' professionali dimostrate durante
la carriera, con particolare riguardo al servizio prestato presso
reparti o in imbarco nonche' alle eventuali attivita' svolte al
comando di minori unita' ed agli incarichi ricoperti;
c) fino ad un massimo di dodici punti per i corsi di
istruzione, di specializzazione e di abilitazione e per i titoli di
studio posseduti.
Dal punteggio conseguito per i titoli di servizio la commissione
detrarra' fino ad un massimo di dieci punti per le sanzioni di stato
e di corpo riportate nel quinquennio antecedente la data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, graduando la detrazione in relazione al tipo ed alla
gravita' della sanzione.
2. Al fine di snellire e rendere piu' funzionali le procedure
concorsuali, riducendo conseguentemente i tempi di espletamento del
concorso stesso, i titoli di cui al punto precedente saranno valutati
solo per i candidati risultati idonei ad entrambe le prove scritte.
Per la valutazione delle prove scritte la commissione di cui
sopra dispone di:
trenta punti espressi in trentesimi per la prova di cultura
generale, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle 60 previste un
punteggio di 0,50/30;
trenta punti espressi in trentesimi per la prova di cultura
tecnico-militare, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle 30
previste un punteggio di 1/30.
4. Le prove si intendono superate qualora i candidati abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna di esse, in
aderenza a quanto stabilito dall'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n 487, e successive modificazioni.
I candidati che non abbiano conseguito il punteggio minimo
previsto saranno dichiarati non idonei.

                               Art. 8.
 
Graduatoria
 
1. La commissione di cui al precedente art. 6 procedera' alla
formazione della graduatoria finale di merito dei candidati giudicati
idonei.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato. A parita' di punti opera l'ordine di iscrizione in ruolo.
2. La graduatoria finale di merito del concorso sara' approvata
con decreto dirigenziale.

                               Art. 9.
 
Nomina e qualificazione
 
I vincitori saranno promossi al grado di 1o maresciallo
subordinatamente alla verifica, anche successiva, del possesso dei
requisiti richiesti.
I primi marescialli, nominati ai sensi del precedente comma,
dovranno frequentare un corso di qualificazione della durata di
cinquantacinque giorni, che si terra' presumibilmente nel periodo
compreso tra il giorno 11 maggio ed il giorno 10 luglio 2003.

                              Art. 10.
 
Esclusione dal concorso e dalla nomina
 
La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso o
dichiarare decaduto dalla nomina qualsiasi candidato non in possesso
dei requisiti previsti all'articolo 1 del presente decreto.

                              Art. 11.
 
V a r i e
 
Ai candidati, per la preparazione agli esami del concorso
previsti al precedente art. 5, dovra' essere concessa,
compatibilmente con le esigenze di servizio, dall'ente/comando di
appartenenza la licenza straordinaria per esami della durata di
quindici giorni da fruire in un'unica soluzione. Qualora i predetti
candidati non si dovessero presentare a sostenere le prove scritte
per motivi dipendenti dalla propria volonta', detta licenza dovra'
essere computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento di
missione dal giorno che precede l'esame fino al giorno successivo al
suo espletamento.
La missione sara' a carico del capitolo 3073 quota Maristat UGP.
L'importo liquidato a cura dei componenti organi amministrativi,
dovra' essere comunicato a Maristat U.G.P. - IV reparto - 1o ufficio.
I candidati che non si dovessero presentare a sostenere la prova,
senza giustificato motivo, o che ne siano stati espulsi, perdono il
diritto al trattamento di missione.
L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Roma, 11 aprile 2002
Ten. gen.: Simeone
Amm. isp. capo (CP): Sicurezza
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al T.A.R.
competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, e successive modifiche di cui all'articolo 1 della legge
21 luglio 2000, n. 205, o in alternativa ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica ai sensi degli articoli 8 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da
presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente di sessanta
o centoventi giorni dalla data di notifica.

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