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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bando di concorso per una borsa di studio per l'Italia (Bando
n. 126.105.BO.2)

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.69 del 5/9/2000
Ente:CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Località:Nazionale
Codice atto:000E8194
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:16/10/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    Pubblica  selezione  ad  una  borsa  di  studio  per laureati per
ricerche nel campo delle scienze giuridiche e politiche da usufruirsi
presso l'Istituto per la Documentazione giuridica nell'ambito della
seguente tematica "Diritto all'informazione: diritti dell'utente e
diritti di proprieta' intellettuale sulle pubblicazioni
elettroniche".
 
IL DIRETTORE
dell'Istituto per la documentazione giuridica di Firenze
 
Vista la delibera n. 225 del Consiglio di Presidenza del 30
aprile 1998, con la quale e' stata emanata la "Direttiva generale per
la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale
e decentrato dell'Ente";
Vista la delibera del consiglio direttivo n. 366/99 del
14 ottobre 1999;
 
Dispone:
 
Art. 1.
E' indetta una pubblica selezione, per titoli, eventualmente
integrata da colloquio, a una borsa di studio per laureati, per studi
e ricerche nel campo delle scienze giuridiche da usufruirsi presso
l'Istituto per la documentazione giuridica nell'ambito della seguente
tematica "Diritto all'informazione: diritti dell'utente e diritti di
proprieta' intellettuale sulle pubblicazioni elettroniche".
Il titolo di studio richiesto: diploma di laurea in
giurisprudenza.
Sono richieste inoltre competenze documentate del diritto di
accesso all'informazione e/o del diritto d'autore anche con
riferimento alla regolamentazione comunitaria. Costituiranno altresi'
titolo di preferenza eventuali conoscenze in materia di
organizzazione e gestione delle risorse elettroniche con particolare
riferimento agli aspetti economico-giuridici, nonche' la conoscenza
della lingua inglese scritta e parlata.
La borsa di studio dell'importo di L 1.700.000 lorde mensili ha
una durata massima di 12 mesi e non e' rinnovabile.

                               Art. 2.
La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni o sovvenzioni di analoga natura e la sua fruizione e'
incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca
universitari con o senza assegni nonche' con la frequenza di scuole
di specializzazione post-laurea con o senza assegni.
La borsa non puo' essere cumulata neppure con lo stipendio o
retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego
pubblico o privato tranne i casi previsti dal successivo art. 3,
ultimo comma.
A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a
contributi od assegnazioni del CNR.
All'assegnatario di borsa, comandato in missione per missioni
inerenti l'attivita' della borsa stessa, e' corrisposto il
trattamento di missione pari a quello spettante ai dipendenti del
CNR, settimo livello, esclusivamente a carico dei fondi dell'organo
CNR presso il quale viene fruita la borsa.
Gli assegnatari delle borse non soggetti all'assicurazione
obbligatoria godono di assicurazione a carico del CNR per gli
infortuni in cui possono incorrere nell'espletamento delle attivita'
connesse con la fruizione delle borse stesse.

                               Art. 3.
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli
Stati membri dell'Unione europea che alla data di scadenza del
presente bando:
a) abbiano conseguito la laurea presso universita' o istituti
superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso universita'
o istituti superiori stranieri dichiarata equivalente da una
universita' o istituto superiore italiano o dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST);
b) che abbiano una anzianita' di laurea non superiore ad 8 anni
alla data di scadenza del bando;
c) che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'.
E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'.
I cittadini dell'Unione europea devono stabilirsi per l'intero
periodo di assegnazione della borsa nella sede di fruizione della
stessa.
Non possono partecipare alla selezione i professori universitari
di prima e seconda fascia e categorie equiparate ne' i ricercatori
universitari e del CNR ed altri pubblici dipendenti.
Puo' partecipare il personale insegnante di ruolo della scuola,
che puo' usufruire della borsa previa autorizzazione del competente
provveditorato agli studi, secondo la specifica normativa.

                               Art. 4.
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta libera,
secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere indirizzata
e inviata, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
all'Istituto per la documentazione giuridica, via Panciatichi 56/16 -
50127 Firenze, entro e non oltre il quarantesimo giorno dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando stesso.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere
in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
Per le domande di ammissione al concorso presentate a mano
all'Istituto per la documentazione giuridica di Firenze durante
l'orario di lavoro, sara' rilasciata ricevuta.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) certificato di laurea in carta semplice nel quale siano
indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto, la
votazione dell'esame di laurea e la data di quest'ultimo; (ai sensi
della legge n. 127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998 il candidato puo' presentare dichiarazione sostitutiva di
certificazione);
2) tesi di laurea;
3) dichiarazione di accettazione del candidato da parte del
responsabile dell'organo CNR presso il quale lo stesso candidato
intende svolgere la ricerca (come da fac simile allegato) con la
relativa assegnazione del responsabile della ricerca in qualita' di
"tutor";
4) i lavori che il candidato intende presentare, con relativo
elenco, precisando se trattasi di pubblicazione o dattiloscritto e il
nome di eventuali collaboratori;
5) programma particolareggiato di studio e di ricerca che il
candidato intende svolgere durante il periodo di fruizione della
borsa;
6) curriculum vitae et studiorum;
7) l'elenco di tutti i documenti e titoli presentati.
I documenti di cui ai punti 5), 6) e 7) e l'elenco dei lavori
presentati devono essere sottoscritti dal candidato e presentati in
duplice copia.
Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare
sull'involucro esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo
del candidato e il numero del bando al quale il candidato intende
partecipare.
Non si terra' conto dei documenti e delle domande inviate o
consegnate dopo il termine dei quaranta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, anche se trattasi di lavori stampati
presentati in sostituzione di bozze di stampa.
Costituisce motivo di non ammissione alla selezione la mancata
presentazione dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) del
presente articolo.

                               Art. 5.
I candidati sono giudicati da una commissione, o piu'
commissioni, nominate dal direttore dell'Istituto per la
documentazione giuridica del CNR.
Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti
per la valutazione di ciascun candidato.
La commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il
punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga
di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.
La commissione stabilisce altresi', in via preliminare, se i
candidati vadano sottoposti a colloquio e, in caso positivo, il
punteggio da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che
i candidati debbono conseguire nella valutazione dei titoli per
essere ammessi a sostenere la prova stessa.
La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
Nel caso in cui sia stato, in via preliminare, previsto dalla
commissione l'esame colloquio, la stessa provvede a convocare a
colloquio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
con almeno quindici giorni di preavviso, i candidati che abbiano
ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione dei titoli.
Nessun rimborso e' dovuto dall'Ente ai candidati che sostengano il
colloquio, anche se in sede diversa da quella di residenza.
Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della valutazione dei titoli e del risultato dell'eventuale
colloquio, del programma di studio e di ricerca presentato dal
candidato, valutando sia la sua attitudine a svolgere, in genere,
compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo
specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
Al termine dei lavori, la commissione redige la graduatoria dei
candidati.
(In alternativa solo nel caso in cui esistano piu'
raggruppamenti, la commissione presentera' graduatorie distinte per
ogni raggruppamento).
Sono compresi nella graduatoria di merito secondo l'ordine del
voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano
raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei
punti di cui la commissione dispone.
Le operazioni compiute dalla commissione vengono verbalizzate con
sottoscrizione in ogni pagina del presidente, dei componenti e del
segretario.

                               Art. 6.
E' considerato vincitore colui che nella graduatoria degli idonei
si trovi collocato al primo posto.
A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata:
a) dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di
studio;
b) in caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del
candidato.
Qualora la borsa resti interamente disponibile per rinuncia o
decadenza del vincitore puo' essere assegnata al successivo idoneo
secondo l'ordine della graduatoria entro un mese dalla rinuncia o
decadenza del vincitore e, comunque non oltre i 6 mesi dalla data di
approvazione della graduatoria.
Qualora il vincitore, entro tre mesi dalla data di inizio
dell'attivita' di ricerca, rinunci alla borsa o decada dalla stessa
per incompatibilita' di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa
puo' essere conferita per il restante periodo al successivo idoneo in
base alla disponibilita' finanziaria residua e alla valutazione
scientifica da parte del responsabile dell'istituzione scientifica
interessata circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore
a quello inizialmente previsto.

                               Art. 7.
Il direttore dell'Istituto per la documentazione giuridica
provvede a comunicare a ciascun concorrente l'esito della selezione
restituendogli, nel contempo, parte della documentazione presentata
per l'ammissione alla stessa ad eccezione della seguente
documentazione:
1. certificato di laurea;
2. dichiarazione di accettazione del responsabile
dell'istituzione scientifica;
3. programma di ricerca;
4. elenco dei titoli presentati;
5. elenco delle pubblicazioni e lavori presentati;
6. curriculum vitae et studiorum.
Colui che risulti vincitore della borsa e non diano inizio agli
studi e alle ricerche in programma entro il termine stabilito dal
Consiglio nazionale delle ricerche decade dalla borsa.
Il CNR non assume alcuna responsabilita' sia in caso di eventuale
dispersione di comunicazioni da parte dell'Ente, dipendente da
inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito
da parte degli aspiranti, oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, sia per
eventuali disguidi postali.

                               Art. 8.
La data di decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente
dal direttore dell'Istituto per la documentazione giuridica, dal 1o o
dal 15 del mese.
La data di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso
che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva,
assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo
nel caso che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di
leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata
superiore ad un mese.
I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque
debitamente comprovati.
L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca
programmata non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo,
regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine,
dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su
proposta del responsabile della ricerca o tutore che gli e' stato
assegnato, e' dichiarato decaduto con motivato provvedimento del
direttore dell'Istituto per la documentazione giuridica
dall'ulteriore utilizzazione della borsa.
Dell'avvio del relativo procedimento viene data comunicazione
all'interessato il quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito mediante comunicazione scritta.
Della conclusione del procedimento, che potra' consistere o in
una archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di
decadenza, verra' data motivata comunicazione all'interessato.

                               Art. 9.
Il pagamento della borsa e' effettuato in rate mensili.
La prima rata e' erogata dopo che il responsabile della ricerca o
tutore ha comunicato che il titolare della borsa ha iniziato
l'attivita' presso la sede prescelta.
Le rate successive sono erogate anticipatamente a meno che il
responsabile della ricerca o tutore non comunichi che si siano
verificate le condizioni di cui all'art. 8 del presente bando.
Coloro che una volta iniziata la ricerca siano incorsi nella
dichiarazione di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della
borsa sono tenuti a restituire la rata anticipata e non maturata.
La richiesta di restituzione della rata, dovra' essere effettuata
dal direttore dell'Istituto per la documentazione giuridica, come
parimenti, a cura dello stesso, dovra' essere emesso il decreto di
accertamento della somma da restituire.

                              Art. 10.
Entro sessanta giorni dalla scadenza della borsa, l'assegnatario
dovra' trasmettere al direttore dell'Istituto per la documentazione
giuridica una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute.
La relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del CNR.

                              Art. 11.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche,
per le finalita' di gestione della selezione e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata per le finalita' inerenti la
selezione e la gestione del rapporto conseguente alla stessa.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge.
Il responsabile del trattamento e' il direttore dell'Istituto per
la documentazione giuridica.
Firenze, 4 agosto 2000
Il direttore: Palazzolo

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