Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A. Procedura selettiva, per titoli ...
 
 
 

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UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.

Procedura selettiva, per titoli ed esami, per la costituzione di un
rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di due
anni, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del C.C.N.L., con una unita' di
personale da inquadrare nella categoria EP, posizione economica EP1,
area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell'ufficio per le
relazioni internazionali.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.33 del 27/4/2004
Ente:UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.
Località:-
Codice atto:04E02024
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:27/5/2004
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme
sull'autonomia dell'Universita';
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare
l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante
norme sull'attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dal CES;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4
gennaio 1995 e successive modificazioni;
Visto il Contratto collettivo nazionale del comparto Universita'
in vigore dal 9 agosto 2000, ed in particolare l'art. 19, nonche' il
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto «Universita» per il biennio economico 2000 2001;
Visto il decreto rettorale n. 625 del 18 dicembre 2001 con il
quale e' stato emanato il «Regolamento di assunzione del personale
tecnico amministrativo» in seguito denominato «Regolamento»;
Considerato l'interesse dell'Universita' degli studi di Genova ad
ampliare gli interventi nel settore internazionale con l'obiettivo di
formare risorse umane aperte al confronto culturale e al rapporto con
ambienti diversi, dotate di conoscenze e competenze allineate ai
migliori standard internazionali;
Visto il decreto direttoriale n. 283 del 30 settembre 2003 con il
quale e' stato costituito, in via sperimentale, l'ufficio per le
relazioni internazionali, allocato nello staff della direzione
amministrativa;
Considerata la necessita' di acquisire le risorse umane
necessarie alla durata sperimentale del progetto;
Verificata la disponibilita' finanziaria;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 
1. E' indetta una procedura selettiva, per titoli ed esami, per
la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno,
per la durata di due anni, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del
C.C.N.L., con un'unita' di personale da inquadrare nella categoria
EP, posizione economica EP1, area amministrativa gestionale, per le
esigenze dell'ufficio per le relazioni internazionali di questo
Ateneo;
2. L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.
 
Requisiti generali di ammissione
 
1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea;
b) titolo di studio previsto dall'art. 4 del Regolamento (vedi
successivo art. 3);
c) idoneita' fisica. L'amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori, in base alla
normativa vigente;
d) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di
leva;
e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo (se
cittadino italiano);
f) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati membri
dell'Unione europea);
g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
h) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea).
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione.
3. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura;
l'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti
prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

                               Art. 3.
 
Domanda e termine di presentazione
 
1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere
presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - della Repubblica italiana.
2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno
festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile, sottoscritta e indirizzata al direttore amministrativo
dell'Universita' degli studi di Genova - Dipartimento gestione
risorse umane e organizzazione - servizio organico, reclutamento e
mobilita' - via Balbi, 5. La sottoscrizione della domanda non e'
soggetta ad autenticazione. La domanda stessa deve essere redatta, in
carta semplice, su apposito modello - Allegato A che fa parte
integrante del presente avviso di selezione, disponibile presso la
sede dell'amministrazione centrale, via Balbi, 5, ovvero al seguente
indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi> 4. E' consentito redigere la domanda anche utilizzando la
fotocopia della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato
l'allegato A, fac simile della domanda purche' sia chiara ed
integrale.
5. La domanda puo' essere presentata direttamente al predetto
servizio dal lunedi' al giovedi' dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14
alle 15, il venerdi' dalle ore 10 alle 13. Il servizio rilascera'
apposita ricevuta.
6. La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
7. Non saranno prese in considerazione le domande non
sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre
il termine sopra indicato.
8. Tutte le comunicazioni riguardanti le procedure selettive
verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento.
9. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome
e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonche':
a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
b) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste
elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea di godere dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
c) di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e
gli eventuali procedimenti penali pendenti;
d) il possesso del diploma di laurea (ovvero del titolo di
studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente a quelli
previsti in base ad accordi internazionali, ovvero alla normativa
vigente) e di particolare qualificazione professionale nell'ambito
delle relazioni internazionali;
e) se cittadino italiano: la posizione relativa all'adempimento
degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
g) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea:
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
i) la lingua straniera della quale intende dare prova di
conoscenza a scelta tra francese, spagnolo e tedesco.
10. La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma 9,
lettere b), d), e g), comportera' l'esclusione dalla procedura.
11. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001;
12. Il candidato e' tenuto ad allegare alla domanda, una
fotocopia non autenticata di un documento di identita' e, tutti i
titoli che ritiene utili ai fini della valutazione da parte della
commissione esaminatrice.
13. I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti
in carta semplice e possono essere in originale o in copia
autenticata. Le copie delle pubblicazioni, degli atti o documenti
conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione nonche' le
copie di titoli di studio o di servizio da allegare alla domanda
possono altresi' essere dichiarate conformi all'originale, mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (modulo B
allegato). Il candidato dovra' utilizzare un modulo per ciascun
titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di cui intende
dichiarare la conformita' all'originale, allegandolo al titolo
stesso. Potra', in alternativa, produrre dichiarazione cumulativa di
conformita' all'originale dei titoli presentati, comprese le
pubblicazioni. In tal caso la dichiarazione dovra' contenere precise
indicazioni atte a identificare i titoli stessi.
14. Il candidato puo' altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante le dichiarazioni di cui agli
articoli 46 e seguenti del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 che consentono di sostituire sia le normali
certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni sia l'atto di
notorieta' per tutti gli stati, qualita' personali e fatti che sono a
diretta conoscenza dell'interessato (modulo B allegato).
15. Le stesse modalita' previste ai commi precedenti per i
cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea.
16. Qualora gli stati, le qualita' personali e i fatti siano
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorita' dello Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
17. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti
autorita' estere debbono essere conformi alle disposizioni vigenti
nello Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
18. Ai titoli di cui al comma precedente redatti in lingua
straniera, deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana,
certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.
19. Nell'ambito dei titoli, le pubblicazioni, debbono essere
allegate alla domanda e corredate da elenco, e possono essere
prodotte in originale, in copia autenticata ovvero in copia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta'. Per i lavori stampati all'estero deve
risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati
in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1,
del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 di
seguito riportato: «Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per
ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari
alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina
grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica».
20. Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di
origine e tradotte in lingua italiana solo se redatte in lingua
diversa da quella/e prevista/e nelle prove della procedura selettiva
cui si riferiscono; tale traduzione deve essere certificata conforme
al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
21. Le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere
considerate come titoli utili solo ove sia possibile scindere ed
individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano
valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda.
22. Non e' consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altra procedura.
23. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e di atto di notorieta'. Qualora dal
controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in merito alle
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia.
24. L'Universita' non assume alcuna responsabilita' per il
mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipende
dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero
dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito,
o a forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Titoli valutabili
 
1. Ai sensi dell'art. 8 del regolamento, alla valutazione dei
titoli e' riservato un punteggio pari a 30 punti. Sono valutabili,
purche' attinenti all'attivita' lavorativa da svolgere, i seguenti
titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno:
 
=====================================================================
|Fino a un massimo di punti
=====================================================================
a) attivita' lavorativa comunque |
prestata presso l'Universita' o altre |
pubbliche amministrazioni (punti 0,5 ogni |
bimestre fino ad un massimo di punti 9), |
ulteriore punteggio per attivita' svolte |
presso l'Universita' (punti 1 per anno |
fino ad un massimo di punti 3) |12
---------------------------------------------------------------------
b) idoneita' a precedenti procedure |
selettive della categoria di riferimento o|
superiori |6
---------------------------------------------------------------------
c) altri titoli a giudizio della |
commissione: specializzazioni post laurea,|
compresi master, dottorato ecc., attestati|
di qualificazione, specializzazione con |
esame finale, pubblicazioni, borse di |
studio |12
2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le
prove scritte, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo
le prove stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
3. Il risultato della valutazione dei titoli e' immediatamente
affisso all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.

                               Art. 5.
 
Prove d'esame
 
1. Le prove d'esame avranno luogo a Genova e si articoleranno in
due prove scritte ed una prova orale. Le prove verteranno sui
seguenti argomenti:
prima prova scritta: la prova e' volta a valutare le capacita'
del candidato ad elaborare le proprie conoscenze nell'ambito
dell'internazionalizzazione del sistema universitario con riferimento
al contesto programmatico e normativo nazionale ed europeo (sito
internet: www.studenti.unige.it/coopint, www.europa.eu.int,
www.socleoyouth.be
, www.miur.it, www.crui.it, www.cimea.it);
seconda prova scritta: redazione in lingua inglese o francese a
scelta del candidato, con l'uso dei mezzi informatici, di un progetto
volto a formalizzare rapporti di cooperazione fra l'Universita' degli
studi di Genova e un'istituzione straniera;
orale: argomenti oggetto del programma delle prime due prove;
comprendera', altresi', l'accertamento della conoscenza (lettura e
traduzione) della lingua straniera che non e' stata scelta dal
candidato per la redazione della seconda prova scritta.
2. I candidati possono consultare soltanto i testi autorizzati
dalla commissione e i dizionari.
3. Il calendario delle prove e' comunicato ai singoli candidati
tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni
prima dell'inizio delle medesime.
4. L'elenco dei candidati ammessi alle prove orali, i punteggi da
essi riportati, nonche' l'elenco dei candidati non ammessi vengono
affissi all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.
5. La convocazione alla prova orale e' comunicata ai candidati
almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.
6. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico.
7. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione esaminatrice affigge all'albo dell'Ateneo e presso la
sede degli esami l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
del punteggio riportato da ciascuno.
8. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
devono essere muniti di documento di identita' o di riconoscimento
valido. In caso di esibizione di documenti non in corso di validita'
l'interessato, ai fini dell'ammissione, deve dichiarare in calce alla
fotocopia del documento che i dati ivi contenuti non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio.

                               Art. 6.
 
Nomina della commissione esaminatrice, formazione ed approvazione
della graduatoria
 
1. La commissione esaminatrice della procedura selettiva e'
nominata con decreto del direttore amministrativo, ed e' composta da
esperti delle materie d'esame, ai sensi dell'art. 10 del regolamento.
2. Espletate le prove della procedura selettiva la commissione
forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio
complessivo tenuto conto che lo stesso e' pari a 90 punti cosi'
suddivisi:
60 punti per le prove d'esame;
30 punti per i titoli.
3. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato nelle prove scritte un punteggio di almeno 21/30.
La prova orale si intende superata con un punteggio di almeno 21/30.
4. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei seguenti addendi:
a) media dei punti conseguiti nelle prime due prove;
b) punti conseguiti nella prova orale;
c) punti attribuiti ai titoli.
5. La graduatoria definitiva dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28
del 4 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. La procedura deve concludersi entro sei mesi dalla data della
riunione preliminare della commissione, salvo che il ritardo dipenda
da giustificati impedimenti che devono essere collegialmente
motivati.
7. Il direttore amministrativo, con proprio decreto, previo
accertamento della regolarita' formale degli atti relativi alla
procedura selettiva, approva la graduatoria definitiva e dichiara
vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria stessa
nei limiti dei posti previsti dalla procedura.
8. Il decreto di approvazione degli atti e' pubblicato mediante
affissione all'Albo dell'Ateneo. Di tale pubblicazione viene data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per l'eventuale impugnazione. La
graduatoria definitiva rimane efficace per un termine di 24 mesi
dalla data di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.
9. Qualora, nel corso di validita' della graduatoria, si
verificasse la necessita' di procedere ad ulteriori assunzioni a
tempo determinato, anche per esigenze diverse rispetto a quelle da
cui ha avuto origine il presente bando, l'amministrazione si riserva
la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito, con articolazione
dell'orario sia a tempo pieno che a tempo parziale, nel rispetto
dell'ordine della graduatoria.

                               Art. 7.
 
Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
 
1. L'assunzione in servizio e' condizionata alla verifica della
copertura finanziaria nel bilancio dell'Ateneo nonche' subordinata
alle disposizioni legislative in materia di reclutamento di personale
presso le Universita'. Stante le suddette condizioni
l'amministrazione non garantisce l'assunzione in servizio.
2. Il candidato dichiarato vincitore, stipula con l'Universita'
degli studi di Genova un contratto individuale di lavoro a tempo
determinato.
3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
4. In caso di mancata assunzione del servizio nella data
stabilita l'Universita' provvede a depennare il nominativo dalla
graduatoria. Il contratto eventualmente gia' stipulato e' risolto di
diritto.
5. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 26 del regolamento.
6. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato, puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
7. Ai lavoratori assunti si applica il trattamento economico
previsto per la categoria EP, posizione economica EP1, nonche' quello
normativo previsto dal C.C.N.L. dei dipendenti del comparto
Universita' per il personale assunto a tempo indeterminato,
compatibilmente con la durata del contratto a termine e le specifiche
statuizioni ivi previste.

                               Art. 8.
 
Presentazione dei documenti
 
1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti
previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni aventi
validita' illimitata gia' risultanti nella domanda di partecipazione
alla procedura, sara' invitato a presentare a questa Universita',
entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto, pena la
risoluzione del contratto stesso, le seguenti dichiarazioni
sostitutive, nonche' i documenti sotto specificati:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il
possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda:
cittadinanza;
godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali)
con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande;
mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne
penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui all'art 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Le dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti punti a) e b)
sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Universita';
c) certificato in bollo rilasciato da una Azienda sanitaria
locale ovvero da un medico militare attestante l'idoneita' fisica.
Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il
certificato deve farne menzione con la dichiarazione che essa non e'
tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso e al normale e
regolare rendimento di lavoro. Tale documento deve essere in data non
anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in
servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare il
documento stesso.
2. Qualora gli stati, le qualita' personali e i fatti siano
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorita' dello Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
3. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello
Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso Le firme sugli stessi debbono
essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane all'estero.
4. Agli atti e documenti di cui al precedente comma redatti in
lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua
italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un
traduttore ufficiale.
5. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
6. Il lavoratore assunto sara' invitato a regolarizzare entro 30
giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la
risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.

                               Art. 9.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati sono gestiti dall'Universita' degli studi di
Genova e trattati ai sensi del regolamento in materia approvato con
decreto rettorale 194 del 1° luglio 2001.

                              Art. 10.
 
Restituzione della documentazione presentata
 
1. I candidati possono richiedere, entro due mesi dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso concernente
l'affissione all'albo dell'Ateneo del decreto di approvazione degli
atti, la restituzione della documentazione presentata. L'Universita'
accede alla richiesta salvo che vi sia un contenzioso in atto.
2. L'interessato, previo accordo telefonico, deve presentarsi
personalmente per ritirare la documentazione suddetta; puo' delegare
per il ritiro, a sue spese, un corriere o altra persona. E' esclusa
qualsiasi forma di restituzione a carico dell'Ateneo.
3. Trascorso il termine di cui al precedente comma l'Universita'
dispone del materiale in relazione alle proprie esigenze, senza
alcuna responsabilita'.

                              Art. 11.
 
Rinvio circa le modalita' di espletamento delle procedure
 
1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le
disposizioni contenute nel regolamento, nonche' le disposizioni
previste dal contratto collettivo nazionale dei dipendenti del
comparto Universita' e dalle norme vigente in materia di reclutamento
del personale nella pubblica amministrazione.
Genova, 6 aprile 2004
Il direttore amministrativo

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