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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, per l'ammissione di centosessanta giovani ai
licei annessi alle Scuole militari dell'esercito per l'anno
scolastico 2009-2010.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.22 del 20/3/2009
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:9E002240
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:20/4/2009

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956,
n. 950, sull'ordinamento delle Scuole militari e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1995, concernente
adeguamento della retta a carico delle famiglie degli allievi delle
Scuole militari dell'Esercito;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente
riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1,
comma 1, lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti
della scuola secondaria;
Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge quadro
in materia di riordino dei cicli di istruzione;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente
il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed
infermita' che sono causa di inidoneita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare, integrata con il decreto
dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare tesa a delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il
decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
Visto il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 del
Ministero della pubblica istruzione, recante norme per il recupero
dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;
Vista l'ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007 del
Ministero della pubblica istruzione, recante modalita' di interventi
finalizzati al recupero dei debiti formativi durante l'anno
scolastico ed a seguito di sospensione del giudizio finale;
Visto il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione
generale della sanita' militare, con il quale e' stata emanata la
direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20
settembre 2007 della medesima Direzione generale della sanita'
militare, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e
l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in
servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da
«deficit di G6PD»;
Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per esami, per
l'ammissione di allievi ai licei classico, scientifico e scientifico
europeo annessi alle Scuole militari dell'Esercito «Nunziatella» in
Napoli (soltanto per il liceo classico e scientifico) e «Teulie'» in
Milano, per l'anno scolastico 2009-2010;
Considerato che alla Scuola militare «Teulie'» di Milano e'
possibile ammettere allievi, oltre che al liceo classico ed al liceo
scientifico, anche al liceo scientifico europeo;
Ravvisata l'opportunita' di consentire la partecipazione anche di
concorrenti di sesso femminile, a modifica delle limitazioni dei
precedenti concorsi;
Considerato, altresi', che per problematiche di carattere
infrastrutturale, le concorrenti potranno risultare vincitrici di un
massimo di 15 (quindici) posti a concorso per ciascuna delle due sedi
di Milano e di Napoli;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere che i posti eventualmente
non ricoperti dagli aspiranti al liceo scientifico europeo per
insufficienza di idonei possano essere ricoperti dai concorrenti
idonei compresi nella graduatoria per il liceo scientifico, secondo
l'ordine della stessa, e viceversa;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere l'effettuazione di una prova
preliminare di cultura generale cui sottoporre tutti i partecipanti
al concorso indetto con il presente decreto, con riserva di disporre
che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicita' e di
speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle
domande presentate per uno o piu' degli ordini di studi previsti
(liceo classico, liceo scientifico e liceo scientifico europeo) sia
ritenuto compatibile con le esigenze di selezione;
Ritenuto che, qualora abbia luogo detta prova, l'ammissione alle
successive prove concorsuali di concorrenti in misura pari a quattro
volte quello dei posti a concorso per ciascun ordine di studi
offrira' adeguata garanzia di selezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare;
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. Per l'anno scolastico 2009-2010 e' indetto un concorso, per
esami, per l'ammissione di 160 (centosessanta) giovani ai licei
annessi alle Scuole militari dell'Esercito, con la seguente
ripartizione di posti per sede ed ordine di studi:
a) Scuola militare «Nunziatella» di Napoli:
1) 1° liceo classico: posti 32 (trentadue);
2) 3° liceo scientifico: posti 48 (quarantotto).
Potranno essere ammessi alla Scuola militare «Nunziatella» non
piu' di 15 (quindici) concorrenti di sesso femminile, di cui 6 (sei)
al liceo classico e 9 (nove) al liceo scientifico:
b) Scuola militare «Teulie'» di Milano:
1) 1° liceo classico: posti 20 (venti);
2) 3° liceo scientifico: posti 40 (quaranta);
3) 3° liceo scientifico europeo: posti 20 (venti).
Potranno essere ammessi alla Scuola militare «Teulie'» non piu' di
15 (quindici) concorrenti di sesso femminile, di cui 3 (tre) al liceo
classico, 8 (otto) al liceo scientifico e 4 (quattro) al liceo
scientifico europeo.
2. Qualora i posti per uno dei licei, disponibili per vincitori di
sesso femminile, non fossero ricoperti per insufficienza di
concorrenti idonei nella relativa graduatoria di merito, si potra'
procedere, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, ad ammettere un
numero superiore di candidati idonei di sesso femminile nelle
rimanenti graduatorie senza che venga comunque superato il numero
complessivo di 15 (quindici) unita' per sede. Inoltre, i posti
disponibili per il liceo scientifico europeo eventualmente non
ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei potranno essere
ricoperti dai concorrenti idonei iscritti nella graduatoria per il
liceo scientifico, sempreche' lo gradiscano, secondo l'ordine della
graduatoria medesima, e viceversa.
3. Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il 50%
e' riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali
che siano orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei
dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni
o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.
4. I posti riservati di cui al precedente comma 3 eventualmente
non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle
suindicate categorie di riservatari saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei.
5. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale
militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei posti di cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione
dei vincitori alla frequenza dei corsi, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili. Qualora l'Amministrazione
si avvalesse di tale facolta', provvedera' a darne formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale -
4ª Serie speciale.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 

1. Al concorso di cui al precedente articolo 1 possono partecipare
i cittadini italiani di sesso maschile e femminile che:
a) abbiano, al 31 dicembre 2009, compiuto il 15° anno di eta' e
non superato il 17°, cioe' siano nati tra il 31 dicembre 1992 ed il
31 dicembre 1994, estremi compresi;
b) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale quali allievi delle Scuole militari
dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' indicate nei successivi
articoli 7, 8 e 9;
c) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
d) non siano incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe
per due anni, di cui all'articolo 15 del regio decreto 4 maggio 1925,
n. 653 e successive modificazioni;
e) siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico
2008-2009 l'idoneita' alla ammissione al 1° liceo classico (terzo
anno) ovvero al 3° liceo scientifico o liceo scientifico europeo
(terzo anno). Non saranno, pertanto, ammessi a concorrere i giovani
che avessero conseguito detta idoneita' al termine di anni scolastici
precedenti.
2. I requisiti per l'ammissione al concorso, ad eccezione di
quelli indicati nel precedente comma 1, lettere a), b) ed e),
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di cui al successivo articolo 3.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 

1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice in conformita' allo schema riportato in allegato A che
costituisce parte integrante del presente decreto, dovra' essere
indirizzata al Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito - Segreteria concorsi Accademia militare e Scuole
militari - viale Mezzetti 2 - 06034 Foligno e spedita a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno oppure presentata a mano al
medesimo indirizzo, a pena di decadenza, entro il termine di 30
(trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. A tal fine fara' fede il
timbro a data dell'Ufficio postale accettante per le domande spedite
a mezzo lettera raccomandata ovvero il timbro a data del Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito per quelle
presentate a mano. Non saranno, pertanto, prese in considerazione le
domande spedite o presentate oltre il termine sopraindicato.
2. Nella domanda i concorrenti dovranno indicare:
a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) la residenza. Ogni variazione dell'indirizzo che dovesse
verificarsi durante l'espletamento del concorso dovra' essere
segnalata direttamente e nel modo piu' celere al Centro di selezione
e reclutamento nazionale dell'Esercito;
d) il corso di studi prescelto (liceo classico, liceo scientifico
o liceo scientifico europeo);
e) il corso di studi frequentato (ginnasio o liceo scientifico o
liceo scientifico europeo) specificando, se frequentatori del 2°
liceo scientifico o liceo scientifico europeo, la lingua straniera -
francese o inglese - studiata. I concorrenti, che nell'anno
scolastico in corso frequentino il 2° anno di un corso di studi
diverso (che dovra' essere espressamente indicato, unitamente alla
lingua straniera studiata) ovvero un liceo sperimentale, saranno
ammessi a partecipare al concorso con riserva, a condizione che
documentino, prima dell'inizio dei corsi (che avverra'
presumibilmente nella prima decade di settembre 2009), di aver
superato presso un istituto scolastico statale o parificato gli esami
integrativi conseguendo l'idoneita' all'iscrizione alla classe per la
quale intendono partecipare. Detti concorrenti dovranno inoltre
allegare alla domanda di partecipazione al concorso, anche sotto
forma di dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, certificazione che attesti l'avvenuta presentazione
della domanda finalizzata a sostenere l'esame integrativo nelle
materie che non hanno formato oggetto di studio durante il biennio
frequentato. La mancata presentazione di detta certificazione con le
modalita' sopraindicate determinera' il rigetto della domanda;
f) la Scuola militare prescelta (salvo che venga chiesta la
partecipazione per i posti per il liceo scientifico europeo).
Dovranno essere indicate, in ordine di priorita' (1 e 2), entrambe le
Scuole. Qualora venisse omessa l'indicazione della seconda Scuola,
questa verra' considerata d'ufficio con priorita' 2;
g) l'eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva
di posti di cui all'articolo 1, comma 3 del presente decreto;
h) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza, a
parita' di merito, nella graduatoria di ammissione. Detti titoli,
indicati nel successivo articolo 11, dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
i) il recapito al quale desiderano ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, se possibile, di numero telefonico. L'Amministrazione non
assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
l) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
m) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
3. Le domande dovranno essere firmate dai concorrenti e la firma
dovra' essere vistata da entrambi i genitori o dal genitore che
esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi,
dal tutore. Qualora l'esercente la potesta' genitoriale sia uno solo
dei genitori, il medesimo dovra' espressamente dichiararlo sotto la
propria responsabilita' in calce alla domanda. Detta firma
comportera', da parte dei soggetti sopraindicati, la responsabilita'
della veridicita' delle dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso e l'esplicita autorizzazione a sottoporre
il giovane alla prova ed agli accertamenti previsti dal successivo
articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d). La mancanza di dette
sottoscrizioni determinera' il rigetto della domanda.

                               Art. 4.
 
Svolgimento del concorso
 

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova preliminare di cultura generale;
b) prova di educazione fisica;
c) accertamenti sanitari;
d) accertamento attitudinale;
e) prova orale di cultura generale.
Alle prove ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta di identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di
fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato.
2. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4
aprile 2000, n. 114 i concorrenti, all'atto della formazione della
graduatoria di cui al successivo articolo 12, comma 1, dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1.
3. Le spese dei viaggi in occasione delle prove e degli
accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto e
alloggio, sono a carico dei concorrenti.
4. L'Amministrazione militare non risponde di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
abbiano lasciati incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo.

                               Art. 5.
 
Commissioni
 

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le
seguenti commissioni:
a) commissione per la prova preliminare di cultura generale, per
la prova orale e per la formazione della graduatoria degli aspiranti
al liceo classico;
b) commissione per la prova preliminare di cultura generale, per
la prova orale e per la formazione delle graduatorie degli aspiranti
al liceo scientifico ed al liceo scientifico europeo;
c) commissione per la prova di educazione fisica;
d) commissione per gli accertamenti sanitari;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
f) commissione per l'accertamento attitudinale.
2. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b)
saranno composte, ciascuna, da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello
dell'Esercito, presidente;
b) due ufficiali superiori dell'Esercito, membri;
c) cinque docenti di scuola media superiore abilitati
all'insegnamento nei licei classici o scientifici, membri;
d) un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per la prova di educazione fisica sara' composta
da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio
permanente dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente;
b) due ufficiali dell'Esercito, qualificati istruttori militari
di educazione fisica, membri;
c) un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento della prova, di
personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale del Corpo sanitario
dell'Esercito.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari sara' composta da:
a) un ufficiale medico dell'Esercito di grado non inferiore a
Colonnello, presidente;
b) due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.
La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Forza armata o di medici specialisti esterni.
5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari sara'
composta da:
a) un Brigadier Generale medico dell'Esercito, presidente;
b) due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.
I componenti della commissione di cui al presente comma dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di
cui al precedente comma 4.
6. La commissione per l'accertamento attitudinale sara' composta
da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio
permanente dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente;
b) un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
c) un ufficiale psicologo dell'Esercito, membro;
d) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio
permanente, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di
ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati in psicologia,
nonche' di psicologi civili convenzionati presso il Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.

                               Art. 6.
 
Prova preliminare di cultura generale
 

1. La prova preliminare di cultura generale, della durata di 75
minuti, consistera' nella somministrazione di un questionario
contenente test volti ad accertare le abilita' ortogrammaticali e
sintattiche, nonche' la conoscenza di argomenti di attualita', di
educazione civica, di cultura generale, di storia e geografia, di
matematica, logica e comprensione di brani. Tale prova preliminare
avra' luogo, a cura delle commissioni di cui al precedente articolo
5, comma 1, lettere a) e b), il 27 aprile 2009, in sede unica, presso
il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - viale
Mezzetti 2 - Foligno, con inizio non prima delle 14,00. Per quanto
riguarda le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate,
per quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Eventuali modifiche della sede o della data di svolgimento di
detta prova saranno rese note mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale del 14 aprile 2009, che avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale del 14 aprile
2009 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
3. Qualora in relazione al numero dei concorrenti venisse ritenuto
non opportuno effettuare la prova preliminare di cultura generale per
uno o piu' degli ordini di studi previsti nell'articolo 1 del
presente decreto, nella medesima Gazzetta ufficiale - 4ª Serie
speciale del 14 aprile 2009, ovvero in quella alla quale la stessa
avesse fatto eventualmente rinvio, verra' pubblicato il relativo
avviso. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti. Per informazione in merito i
concorrenti potranno consultare, inoltre, i siti web
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it.> 4. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso, qualora la prova avesse luogo, sono tenuti a
presentarsi senza alcun preavviso presso il predetto Centro, per
sostenere la prova medesima, entro le 13,00 del giorno previsto,
muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento in
corso di validita', provvisto di fotografia, rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato. Saranno esclusi dal concorso i
concorrenti che, qualunque sia la causa, non saranno presenti al
momento dell'inizio della prova.
5. In base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti
verranno formate, dalle rispettive commissioni di cui al precedente
articolo 5, comma 1, lettere a) e b), distinte graduatorie
provvisorie, una per il liceo classico, una per il liceo scientifico
ed una per il liceo scientifico europeo (ovvero solo quella o quelle
per il corso di studi per cui fosse stata svolta la prova), in virtu'
del punteggio conseguito, al solo scopo di individuare i concorrenti
da ammettere alle successive prove concorsuali.
6. Saranno convocati a sostenere le ulteriori prove del concorso i
concorrenti classificatisi nelle predette graduatorie entro i
seguenti limiti numerici:
a) i primi 208 per il liceo classico, di cui non piu' di 36
aspiranti di sesso femminile;
b) i primi 352 per il liceo scientifico, di cui non piu' di 68
aspiranti di sesso femminile;
c) i primi 80 per il liceo scientifico europeo, di cui non piu'
di 16 aspiranti di sesso femminile.
A tali prove saranno, altresi', ammessi i concorrenti che nella
rispettiva graduatoria abbiano riportato lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi all'ultimo posto utile per l'ammissione
alle successive prove.
7. I concorrenti classificatisi oltre i limiti numerici
sopraindicati non riceveranno alcuna comunicazione. Essi, tuttavia,
potranno chiedere informazioni sull'esito della prova preliminare al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Ufficio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143
Roma (tel. 06/517051012 - 06/50231012) ovvero consultare i siti web
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it, a partire dal
quindicesimo giorno successivo alla data di svolgimento di detta
prova.

                               Art. 7.
 
Prova di educazione fisica
 

1. La prova di educazione fisica, gli accertamenti sanitari e
l'accertamento attitudinale avranno luogo presso il Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2 -
Foligno, presumibilmente nel periodo intercorrente tra il 20 maggio e
l'8 giugno 2009 ed avranno la durata complessiva di 4/5 giorni per
ciascun concorrente.
2. I concorrenti dovranno presentarsi al predetto Centro, nel
giorno indicato nella lettera o telegramma di convocazione, muniti di
tenuta ginnica e dovranno esibire il certificato di idoneita' ad
attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, rilasciato da
medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale
sanitario delle strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate
che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in
medicina dello sport. La mancata presentazione di tale certificato
comportera' l'esclusione dalla prova di educazione fisica e, quindi,
dal concorso. I concorrenti che, entro il quindicesimo giorno
successivo all'effettuazione della prova preliminare di cultura
generale, non avessero ricevuto l'invito a presentarsi a detti
accertamenti - avendo in precedenza acquisito, attraverso la
consultazione dei siti www.persomil.difesa.it e
www.esercito.difesa.it, notizia dell'avvenuta ammissione alle
successive prove concorsuali - potranno chiedere informazioni al
predetto Centro telefonando al numero 0742/353466. Il concorrente,
regolarmente convocato, che non si presenti nel giorno e nell'ora
stabiliti per la prova di educazione fisica, sara' considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, salva valida e
documentata giustificazione, da trasmettere a mezzo fax (n.
0742/342208) al predetto Centro entro il giorno di presentazione,
unitamente ad apposita istanza di riconvocazione. Tuttavia la
riconvocazione potra' essere disposta purche' ricadente nel periodo
previsto di svolgimento delle prove di cui al precedente comma 1.
3. I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, esibire il
referto del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine)
effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla presentazione
alla prova presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata convenzionata. In caso di positivita' al test di gravidanza
non si potra' procedere all'effettuazione della prova di educazione
fisica, a mente dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 4
aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce un temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita'
al servizio militare.
4. La prova di educazione fisica, valutata dalla commissione di
cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c), consistera'
nell'esecuzione in sequenza dei seguenti esercizi:
a) corsa veloce di 100 metri piani;
b) piegamenti sulle braccia;
c) salto in alto;
d) flessioni del busto dalla posizione supina.
Nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente
decreto, sono riportati i tempi/numero/misura dei predetti esercizi
con l'indicazione dei relativi punteggi. Al fine di rendere piu'
omogeneo l'andamento della prova, ridurre le cause di incidente
nell'esecuzione della stessa e consentire una preparazione mirata da
parte dei concorrenti, tale allegato contiene anche le modalita' di
svolgimento degli esercizi indicati nelle lettere b), c) e d) del
presente comma.
6. La prova, una volta iniziata, non dovra' subire interruzioni. I
concorrenti che lamentassero postumi di infortuni precedentemente
subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio
della prova, idonea certificazione medica che sara' valutata dalla
competente commissione ai fini dell'eventuale differimento
dell'effettuazione della prova ad altra data. Allo stesso modo, i
concorrenti che, prima dell'inizio della prova, accusassero
un'indisposizione o che dovessero infortunarsi durante l'esecuzione
di uno degli esercizi, dovranno farlo immediatamente presente alla
commissione la quale, sentito l'ufficiale medico presente, adottera'
le conseguenti determinazioni. L'eventuale riconvocazione potra'
essere disposta solo se compatibile con l'inizio della prova orale di
cultura generale di cui al successivo articolo 10. In ogni caso, non
saranno prese in considerazione istanze di differimento o di
ripetizione della prova che pervenissero da parte di concorrenti che
abbiano portato comunque a compimento, anche se con esito negativo,
la prova di educazione fisica. I concorrenti, invece, che nel corso
della prova intendano ritirarsi dovranno rilasciare apposita
dichiarazione scritta e verranno esclusi dal prosieguo delle prove
concorsuali.
7. Per la valutazione della prova ogni componente della
commissione disporra' di 10 punti. Nel citato allegato B sono
indicati i punteggi corrispondenti alle prestazioni fornite dai
concorrenti in ciascun esercizio. La commissione, prima dell'inizio
della prova, provvedera' a fissare in apposito verbale le modalita'
di effettuazione di ciascun esercizio.
8. La prova di educazione fisica si riterra' superata se il
concorrente avra' riportato la votazione minima complessiva di almeno
6/10, risultante dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi.
Il punteggio conseguito da ciascun concorrente nella prova di
educazione fisica sara' utile alla formazione delle graduatorie di
merito di cui al successivo articolo 12.

                               Art. 8.
 
Accertamenti sanitari
 

1. I concorrenti che avranno superato la prova di educazione
fisica secondo quanto indicato nel precedente articolo 7 saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera d) ad accertamenti sanitari volti al riconoscimento del
possesso dell'idoneita' psico-fisica quali allievi delle Scuole
militari.
2. Detti concorrenti dovranno essere muniti della seguente
documentazione prodotta in originale o in copia conforme:
a) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata attestante la recente effettuazione
(da non oltre tre mesi) dell'accertamento per i markers dell'epatite
B e C, sia antigenici sia anticorpali. La mancata presentazione di
detto certificato comportera' l'esclusione dal concorso;
b) referto attestante esame radiografico del torace in due
proiezioni, per coloro che siano stati sottoposti a tale esame
strumentale entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti
sanitari presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata convenzionata. I concorrenti che non esibiranno tale referto
saranno sottoposti, a cura della citata commissione, all'accertamento
di cui al successivo comma 3, lettera a). I concorrenti di sesso
femminile che non esibiranno la documentazione di cui alla presente
lettera, ai fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, dovranno produrre il referto del test di gravidanza
(mediante analisi su sangue o urine) effettuato entro i cinque giorni
precedenti gli accertamenti presso struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata convenzionata, che escluda lo stato di
gravidanza. In assenza di entrambi i citati referti, dovranno essere
sottoposti, ai fini sopra indicati, al test di gravidanza;
c) dichiarazione di consenso all'effettuazione degli esami
radiologici, conforme all'allegato C che costituisce parte integrante
del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta', o in
mancanza di essi, dal tutore (solo se non forniti del relativo
referto di cui alla precedente lettera b) del presente comma). La
mancata presentazione di detta dichiarazione determinera'
l'impossibilita' di sottoporre il concorrente minorenne agli esami
radiologici;
d) copia conforme di eventuali cartelle cliniche relative ad
interventi chirurgici subiti o a ricoveri in strutture sanitarie;
e) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata attestante la recente effettuazione
(da non oltre sei mesi) dell'accertamento strumentale del G6PD
(metodo quantitativo). I concorrenti affetti da deficit di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) dovranno, inoltre, produrre
certificato, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato
dai genitori o dal genitore esercente l'esclusiva potesta'
genitoriale o dal tutore, che attesti lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di deficit di G6PD ed eventuali pregresse
manifestazioni emolitiche. Tale certificato dovra' avere una data di
rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. Dovra',
altresi', essere conforme all'allegato D, che costituisce parte
integrante del presente decreto;
f) per i soli concorrenti di sesso femminile, referto di
ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata, entro i tre mesi precedenti la
presentazione per gli accertamenti sanitari.
3. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
a) esame radiografico del torace in due proiezioni - al fine di
escludere la sussistenza di patologie misconosciute che possono
essere di pregiudizio per la salute dell'interessato e della
comunita' militare nella quale sara' inserito - solo qualora il
concorrente non produca il relativo referto, come indicato nel
precedente comma 2, lettera b). Il concorrente che dovesse essere
sottoposto a detto esame dovra' portare al seguito la dichiarazione
di consenso compilata e sottoscritta in conformita' al gia' citato
allegato C;
b) cardiologico con ECG;
c) oculistico;
d) otorinolaringoiatrico, comprensivo di esame audiometrico;
e) psicologico/psichiatrico;
f) analisi delle urine;
g) accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
h) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatininemia;
4) transaminasemia (ALT-AST);
5) bilirubinemia totale e frazionata;
6) eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo).
4. La commissione potra', comunque, disporre l'effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi
meritevoli di approfondimento diagnostico. Inoltre, al termine degli
accertamenti sanitari, formulera' per ciascun concorrente uno dei
seguenti giudizi che verra' comunicato, seduta stante, per iscritto:
a) «idoneo» all'ammissione quale allievo alle Scuole militari
dell'Esercito;
b) «non idoneo» all'ammissione quale allievo alle Scuole militari
dell'Esercito.
In caso di giudizio di inidoneita', la commissione provvedera' a
comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio, mentre la
relativa motivazione dovra' essere comunicata per iscritto al
genitore esercente la potesta' genitoriale ovvero al tutore, secondo
i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso.
5. Saranno giudicati «idonei» i concorrenti che risulteranno:
a) esenti da imperfezioni e/o infermita' previste dalla vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare;
b) esenti da imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare stabiliscono l'attribuzione del
coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali (ad
eccezione dei deficit/eccessi ponderali per i quali e' prevista
l'attribuzione di coefficienti 3-4 nella caratteristica
somato-funzionale CO del profilo sanitario e delle «note di
introversione, di insicurezza, di iperemotivita' del carattere ecc. e
tali da non pregiudicare l'adattamento a normale situazione di vita»,
purche' ritenute utilmente migliorabili tenuto conto dell'eta' dei
soggetti);
c) esenti da malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti previsti dal
presente comma;
d) esenti da disturbi della parola anche in forma lieve
(dislalia, disartria);
e) in possesso, inoltre, dei seguenti specifici requisiti:
1) acutezza visiva uguale o superiore a 16/10 complessivi e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore alle 3 diottrie anche in un solo occhio;
2) campo visivo e motilita' oculare normali;
3) senso cromatico normale accertato alle matassine colorate;
4) integrita' dei mezzi diottrici (ad eccezione degli esiti di
fotocheratoablazione non complicata, compatibili con il giudizio di
idoneita');
5) udito normale, valutato con esame audiometrico.
Saranno giudicati «non idonei» ed esclusi dal concorso i
concorrenti risultati affetti dalle imperfezioni e/o infermita'
previste dal presente comma.
6. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Questi
ultimi potranno, tuttavia, spedire con lettera raccomandata al Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Segreteria
concorsi Accademia militare e Scuole militari - viale Mezzetti 2 -
06034 Foligno, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo
alla data degli accertamenti sanitari, specifica istanza, corredata
di appropriata documentazione rilasciata da struttura sanitaria
pubblica o privata convenzionata, relativamente alle cause che hanno
determinato il giudizio di inidoneita'. Dette istanze dovranno essere
anticipate al predetto Centro a mezzo fax (n. 0742/342208). Non
saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno dal medesimo Centro la relativa comunicazione. In caso di
mancato accoglimento dell'istanza, invece, essi riceveranno
comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al termine
degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
7. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al
precedente comma 6 - in caso di accoglimento dell'istanza - sara'
espresso dalla commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e)
a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di
ulteriori accertamenti ovvero, qualora necessario, a seguito di
ulteriori accertamenti sanitari disposti. Il giudizio espresso da
detta commissione e' definitivo e sara' comunicato ai concorrenti
seduta stante (l'eventuale giudizio di inidoneita' sara' comunicato
con le modalita' gia' indicate nel precedente comma 4). Pertanto, i
concorrenti dichiarati «non idonei» anche a seguito della valutazione
sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche'
quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal
concorso.
8. Il concorrente affetto da deficit di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi, se giudicato idoneo al termine degli
accertamenti sanitari, dovra' sottoscrivere, unitamente ai genitori o
al genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o al tutore in
caso di assenza dei genitori, apposita dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione conforme all'allegato E che
costituisce parte integrante del presente decreto. A tal fine, coloro
che, gia' all'atto della presentazione per sostenere gli accertamenti
sanitari di cui al presente articolo, abbiano portato al seguito il
certificato medico conforme al gia' citato allegato D, dovranno
sostenere detti accertamenti sanitari in presenza del/dei genitore/i
ovvero del tutore, come sopra indicato.

                               Art. 9.
 
Accertamento attitudinale
 

1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti
sanitari saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al
precedente articolo 5, comma 1, lettera f), all'accertamento
attitudinale, inteso a valutarne le qualita' attitudinali e
caratterologiche. Detto accertamento consistera' in una serie di
prove attitudinali ed in un'intervista di selezione. In particolare,
saranno valutate le potenzialita' adattive, le aspettative
professionali e gli aspetti motivazionali dei concorrenti agli
effetti del loro efficace e proficuo inserimento nella vita e nelle
attivita' della Scuola militare, secondo le direttive tecniche dello
Stato maggiore dell'Esercito.
2. Al termine dell'accertamento attitudinale la commissione
esprimera' nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di
idoneita' o di inidoneita', che e' definitivo e sara' comunicato
seduta stante. In caso di giudizio di inidoneita', la commissione
provvedera' a comunicare all'interessato esclusivamente detto
giudizio, mentre la relativa motivazione dovra' essere comunicata per
iscritto al genitore esercente la potesta' genitoriale ovvero al
tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al
concorso.
3. I concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal
concorso, mentre quelli idonei saranno ammessi a sostenere la prova
orale di cultura generale.

                              Art. 10.
 
Prova orale di cultura generale
 

1. I concorrenti, che saranno stati giudicati idonei al termine
della prova di educazione fisica, degli accertamenti sanitari e
dell'accertamento attitudinale, saranno convocati presso il Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito per sostenere la
prova orale di cultura generale che avra' luogo, presumibilmente, a
partire dall'ultima decade di giugno 2009.
2. I concorrenti risultati idonei in tutte le prove e che avranno
conseguito la promozione alla classe superiore al termine dell'anno
scolastico, dovranno inviare, anche a mezzo fax 0742/342208, apposita
dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi delle disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, unitamente ai genitori o al genitore esercente l'esclusiva
potesta' genitoriale o al tutore in caso di assenza dei genitori, da
cui risulti la conseguita promozione al termine dell'anno scolastico
2008-2009 alla classe superiore per la quale concorrono. Detti
concorrenti saranno ammessi a sostenere la prova orale del concorso.
3. I concorrenti risultati idonei in tutte le prove e che, al
termine dell'anno scolastico, non avranno conseguito la promozione
alla classe superiore bensi' la «sospensione di giudizio» per il
mancato conseguimento della sufficienza in una o piu' discipline,
dovranno inviare, anche a mezzo fax 0742/342208, apposita
dichiarazione sostitutiva, rilasciata con le modalita' e dai soggetti
indicati nel precedente comma 2, da cui risulti la sospensione del
giudizio al termine dell'anno scolastico 2008-2009. Detti concorrenti
saranno ammessi con riserva a sostenere la prova orale del concorso
in attesa dell'accertamento per il recupero dei debiti per cui e'
stato sospeso il giudizio, ai sensi della normativa vigente
richiamata nelle premesse.
4. I concorrenti che siano stati ammessi a partecipare al concorso
con riserva, quali frequentatori nell'anno scolastico in corso del 2°
anno di un corso di studi diverso da quello per il quale hanno
chiesto di concorrere ovvero di un liceo sperimentale, dovranno
documentare, a scioglimento della riserva, con dichiarazione
sostitutiva rilasciata con le modalita' e dai soggetti indicati nei
precedenti commi 2 e 3 - anticipandola a mezzo fax (n. 0742/342208) -
di aver superato, presso un istituto scolastico statale o parificato,
qualora gia' sostenuti, gli esami integrativi nelle materie che non
hanno formato oggetto di studio durante il biennio frequentato
conseguendo l'idoneita' all'iscrizione alla classe per la quale hanno
chiesto di partecipare. I concorrenti che non abbiano ancora
sostenuto tali esami integrativi saranno ammessi con riserva alla
prova orale del concorso e la dichiarazione sostitutiva di cui al
precedente periodo dovra' essere presentata entro il 4 settembre
2009. La mancata comunicazione di quanto chiesto entro tale data
costituira' implicita rinuncia da parte del concorrente al concorso,
con la conseguente esclusione del medesimo.
5. La prova orale di cultura generale vertera':
a) per gli aspiranti al liceo classico, sulle materie del
ginnasio (con esclusione della lingua straniera), secondo i programmi
ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano, greco, latino,
matematica e storia. I principali argomenti d'esame sono riportati
nell'allegato F che costituisce parte integrante del presente
decreto;
b) per gli aspiranti al liceo scientifico e al liceo scientifico
europeo, sulle materie del 1° e del 2° anno di detto liceo (con
esclusione del disegno), secondo i programmi ministeriali ed
essenzialmente sulle materie italiano, latino, matematica, storia e
lingua straniera (solo inglese o francese). I principali argomenti
d'esame sono riportati nell'allegato G che costituisce parte
integrante del presente decreto.
6. Ciascun concorrente, sia del liceo classico che del liceo
scientifico, potra' portare al seguito i testi degli autori studiati
(greci, italiani, latini e stranieri), riferiti alle materie oggetto
d'esame ed ai programmi ministeriali di cui sopra. In mancanza verra'
interrogato sugli argomenti contenuti nei programmi riportati,
rispettivamente, nei gia' citati allegati F e G.
7. La prova orale si riterra' superata se il concorrente avra'
riportato la votazione minima di 6/10.

                              Art. 11.
 
Titoli di preferenza
 

1. A parita' di merito, nelle graduatorie di cui al successivo
articolo 12, si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza
eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso
tra quelli appresso indicati:
a) i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare;
b) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o
infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive
modificazioni;
c) i figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali
di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio
prestato, abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza,
di dipendenti civili di ruolo dello Stato e di titolari di pensioni
ordinarie civili e militari dello Stato.
I suddetti titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. In assenza di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara'
preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2°
periodo dell'articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
integrato dall'articolo 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n.
191.

                              Art. 12.
 
Graduatorie di merito
 

1. I concorrenti idonei in tutte le prove ed in tutti gli
accertamenti di cui al precedente articolo 4, comma 1 (compresi
quelli di cui al precedente articolo 10, commi 3 e 4 che dovranno
documentare tempestivamente, se possibile entro il 4 settembre 2009 e
comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno
scolastico prevista per l'istituto di provenienza, la conseguita
ammissione alla classe superiore, mediante dichiarazione sostitutiva
da presentare anche a mezzo fax 0742/342208) saranno iscritti in tre
distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico, una
per gli aspiranti al liceo scientifico ed una per gli aspiranti al
liceo scientifico europeo, secondo l'ordine determinato dalla media
ponderale del voto riportato da ciascuno nella prova di educazione
fisica e di quello riportato nella prova orale di cultura generale.
Tale media ponderale verra' calcolata moltiplicando il voto riportato
nella prova di educazione fisica per il coefficiente 0,2 al quale
verra' aggiunto il voto riportato nella prova orale moltiplicato per
il coefficiente 1, tutto diviso per il coefficiente 1,2. I
concorrenti che abbiano riportato la «sospensione del giudizio» e
che, sebbene collocati in posizione utile nella graduatoria di
merito, non abbiano ancora conseguito l'idoneita' alla classe
successiva, saranno ammessi con riserva e convocati alla frequenza
dei corsi presso le Scuole militari soltanto dopo che sia stato
conseguito ed immediatamente comunicato il giudizio definitivo di
ammissione alla frequenza della classe successiva. Qualora, invece,
gli stessi riportino esito negativo alla valutazione scolastica
finale, saranno esclusi dal concorso per difetto del requisito di
partecipazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).
2. In dette graduatorie, e secondo l'ordine delle stesse, saranno
dichiarati vincitori del concorso:
a) per il liceo classico: i primi 52 (cinquantadue) concorrenti
idonei di cui 9 (nove) aspiranti di sesso femminile;
b) per il liceo scientifico: i primi 88 (ottantotto) concorrenti
idonei di cui 17 (diciassette) aspiranti di sesso femminile;
c) per il liceo scientifico europeo: i primi 20 (venti)
concorrenti idonei di cui 4 (quattro) aspiranti di sesso femminile.
3. Per i posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di
concorrenti idonei in una delle graduatorie di cui al precedente
comma, si applicheranno le procedure disposte dall'articolo 1, comma
2 del presente decreto.
4. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
trasmettera' alla Direzione generale per il personale militare, per
l'approvazione, le graduatorie fornite dai presidenti delle
commissioni di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettere a) e b)
con l'indicazione, per ogni concorrente, di tutti gli elementi che
hanno influito sulla loro formazione.
5. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della
riserva di posti di cui al precedente articolo 1, comma 3, nonche'
dei titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno
approvate con decreto dirigenziale e pubblicate nel Giornale
ufficiale del Ministero della difesa. Dell'avvenuta pubblicazione
verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta ufficiale - 4ª
Serie speciale e, a puro titolo informativo, nei siti web
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it.>

                              Art. 13.
 
Ammissione alle Scuole
 

1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a
concorso e tenuto conto delle gia' citate limitazioni numeriche
previste per i concorrenti di sesso femminile, saranno assegnati alla
sede indicata nella domanda con priorita' 1 (Scuola militare
«Nunziatella» ovvero Scuola militare «Teulie'») secondo l'ordine
della rispettiva graduatoria, fino a copertura dei posti disponibili,
mentre i concorrenti idonei, iscritti nella graduatoria per il liceo
scientifico europeo, compresi nel numero dei posti messi a concorso,
saranno assegnati alla Scuola militare «Teulie'». Una volta ricoperti
interamente i posti disponibili in una sede i concorrenti che seguono
in posizione utile in graduatoria saranno provvisoriamente assegnati
alla sede indicata nella domanda con priorita' 2. Le rinunce e la
mancata presentazione di vincitori del concorso alla Scuola di
assegnazione verificatesi entro i primi ventuno giorni dalla data di
presentazione consentiranno alla Direzione generale per il personale
militare, tramite il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, di disporre l'ammissione di altrettanti concorrenti
idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, con possibile
modifica della sede (solo liceo classico e liceo scientifico) e del
corso di studi (solo tra liceo scientifico e liceo scientifico
europeo) provvisoriamente assegnati, nel rispetto dei limiti numerici
previsti per i concorrenti di sesso femminile. Qualora non fossero
ricoperti interamente i posti messi a concorso per il liceo
scientifico europeo, sara' possibile colmare le vacanze con gli
idonei non vincitori per il liceo scientifico, secondo la relativa
graduatoria e tenuto conto delle piu' volte citate limitazioni
numeriche per i concorrenti di sesso femminile. Per tale eventualita'
il concorrente sara' chiamato ad esprimere il suo gradimento.
2. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione, e pertanto
esclusi, i concorrenti che, senza giustificato motivo, non si
presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato. I concorrenti,
invece, che comunicheranno al Comando della Scuola militare di
assegnazione di non potersi presentare per giustificato motivo,
producendo la relativa documentazione giustificativa, potranno
ottenere una proroga, comunque non superiore a sette giorni.
3. All'atto della presentazione alla Scuola cui saranno stati
assegnati i concorrenti dovranno esibire, a pena di decadenza:
a) fotografia recente, formato tessera (4 x 5), con l'indicazione
leggibile di cognome, nome e data di nascita. Non e' necessaria
alcuna autenticazione;
b) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe
del liceo per il quale hanno concorso, nonche' il nulla-osta del
dirigente scolastico dell'istituto di provenienza, entrambi necessari
per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola militare. Le firme
dei dirigenti delle Scuole parificate o legalmente riconosciute
apposte sulle pagelle dovranno essere autenticate dal Provveditore
agli studi;
c) certificato comprovante il numero, le date e le dosi relative
alle vaccinazioni antitetaniche e antitifiche eventualmente
praticate, nonche' eventuale dichiarazione di allergie e/o
intolleranze a medicinali;
d) atto di impegno, firmato da entrambi i genitori o dal genitore
che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di
essi, dal tutore, redatto conformemente all'allegato H del presente
decreto;
e) atto di assenso all'arruolamento (solo per i concorrenti che
alla data di presentazione alla Scuola abbiano compiuto il 16° anno
di eta'), secondo lo schema riportato nell'allegato I che costituisce
parte integrante del presente decreto.
4. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e civile
dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio.
5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2 del presente decreto, il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito provvedera' a chiedere, ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, alle Amministrazioni pubbliche ed enti
competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso
medesimo. Fermo restando quanto previsto in materia di
responsabilita' penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora da tale controllo
emergesse che il contenuto delle dichiarazioni non e' veritiero, il
dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti in virtu'
del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.

                              Art. 14.
 
Esclusioni
 

1. L'Amministrazione puo', con provvedimento motivato, escludere
in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non venisse
ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle
Scuole militari dell'Esercito, nonche' escludere il medesimo dalla
frequenza del corso di studio, qualora il difetto dei requisiti
venisse accertato durante il corso stesso.

                              Art. 15.
 
Ordinamento degli studi
 

1. La Scuola militare «Nunziatella» e la Scuola militare «Teulie'»
sono istituti d'istruzione che perseguono lo scopo di preparare i
futuri allievi delle Accademie militari. I corsi di studio seguiti
presso i licei annessi a tali Scuole militari sono di ordine:
a) classico e scientifico, con programmi corrispondenti a quelli
previsti per il 1°, 2° e 3° liceo classico e per il 3°, 4° e 5° liceo
scientifico;
b) scientifico europeo, con materie ed orario settimanale come da
scheda in allegato L, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
In tali licei sono istituite, per l'insegnamento delle lingue e
delle letterature straniere, le cattedre di francese, inglese e
spagnolo, quest'ultima limitatamente al corso del liceo scientifico
europeo.
2. Le classi che si formeranno nelle due predette Scuole militari
saranno:
a) per la Scuola militare «Nunziatella» una per il liceo classico
e quattro per il liceo scientifico;
b) per la Scuola militare «Teulie'» una per il liceo classico,
due per il liceo scientifico e una per il liceo scientifico europeo.
Durante l'intera permanenza presso la Scuola non sara' consentito
agli allievi ripetere piu' di un anno. In caso diverso, essi
cesseranno di appartenere alla Scuola.
3. Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse
scolastiche, limitatamente alla frequenza del 1° liceo classico o del
3° liceo scientifico o liceo scientifico europeo, secondo quanto
disposto dall'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 76 e dall'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226.
4. Al termine di ogni anno scolastico gli allievi saranno
giudicati anche sotto l'aspetto della disciplina militare, della
condotta, del carattere, delle qualita' morali, delle qualita'
fisiche e della loro idoneita' alla vita militare. Pertanto, gli
allievi non giudicati idonei anche per uno solo dei predetti aspetti
saranno rinviati d'autorita'.

                              Art. 16.
 
Arruolamento e obblighi di servizio
 

1. Gli allievi, appena compiuto il 16° anno di eta', dovranno
contrarre uno speciale arruolamento volontario di tre anni per la
frequenza del corso di studi prescelto; a tal fine potranno essere
contratte successive rafferme di un anno. Gli allievi che al
compimento del 16° anno non vorranno assoggettarsi al prescritto
arruolamento saranno dimessi dalla Scuola militare.
2. Gli allievi che, all'atto dell'accertamento dell'idoneita'
fisica di cui al comma 5 dell'articolo 8 del presente decreto, non si
troveranno nelle condizioni volute per essere arruolati - e
sempreche' possano acquisire in breve tempo la prescritta idoneita'
fisica - potranno essere tenuti in esperimento, previa autorizzazione
della Direzione generale per il personale militare, su proposta
motivata del Comandante della Scuola militare. In caso contrario,
potra' essere loro consentito di ultimare gli studi nell'anno
scolastico in corso, al termine del quale saranno allontanati dalla
Scuola.
3. Durante la permanenza presso la Scuola saranno impartite
apposite istruzioni militari anche ai giovani non ancora arruolati.
Gli allievi che non avranno tratto profitto da tali istruzioni
potranno essere rinviati in famiglia d'autorita', anche durante il
corso dell'anno scolastico.
4. Il rinvio in famiglia degli allievi sara' disposto, su proposta
motivata del Comandante della Scuola, con provvedimento a carattere
definitivo della Direzione generale per il personale militare e
potra' essere adottato per:
a) votazione insufficiente in attitudine militare;
b) reiterate gravi mancanze disciplinari ovvero manifesta
insofferenza alla vita militare;
c) perdita dei requisiti o dell'idoneita' psico-fisica previsti
dal bando di concorso;
d) mancato pagamento della retta o delle spese complementari a
carico della famiglia.
Il rinvio in famiglia sara' altresi' disposto, con provvedimento
della Direzione generale per il personale militare, a seguito di
condanna penale per delitti non colposi anche in seguito a
patteggiamento.
5. Il genitore o tutore dell'allievo minorenne o l'allievo stesso,
qualora maggiorenne, potranno ottenere, in qualunque momento
dell'anno scolastico, il ritiro dalla Scuola.
6. All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'allievo arruolato
ai sensi del precedente comma 1 che sia stato rinviato in famiglia o
al quale sia stato concesso il ritiro, sara' prosciolto dalla ferma
contratta.
7. All'allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere alla
Scuola, sara' consegnato, a cura della Scuola stessa, il nulla-osta
per il trasferimento ad un'analoga classe di un istituto statale
dello stesso ordine.

                              Art. 17.
 
Spese a carico delle famiglie
 

1. Saranno a carico delle famiglie:
a) una retta annua;
b) il premio di assicurazione infortuni;
c) le spese per libri di testo, oggetti di cancelleria e disegno.
2. La retta annua a carico delle famiglie per l'anno scolastico
2009-2010 e' fissata - fermo restando il beneficio delle esenzioni o
riduzioni delle spese previste dalle norme vigenti in relazione agli
accertati redditi annui lordi delle famiglie stesse, da documentare
con esibizione dell'ultima denuncia dei redditi, ovvero con apposita
dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e con le modalita'
previste dalle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - negli importi appresso
indicati:
a) € 309,87 per reddito familiare annuo lordo di €
7.746,85;
b) € 619,75 per reddito familiare annuo lordo tra €
7.746,86 e € 15.493,71;
c) € 929,62 per reddito familiare annuo lordo tra €
15.493,72 e € 30.987,41;
d) € 1.342,79 per reddito familiare annuo lordo superiore a
€ 30.987,41.
Detta retta dovra' essere corrisposta tassativamente in tre rate
anticipate, coincidenti con la data di presentazione, il 1° febbraio
2010 ed il 1° giugno 2010, con le modalita' indicate al successivo
comma 7.
3. L'ammontare del premio di assicurazione contro gli infortuni e
la responsabilita' civile (obbligatorio per gli allievi che non
abbiano ancora contratto l'arruolamento volontario triennale, cioe'
che, alla data di presentazione alla Scuola, non abbiano compiuto il
16° anno di eta') e' pari a:
a) € 90,00 per coloro che hanno compiuto il 16° anno di eta'
entro il 31 dicembre 2008;
b) € 135,00 per coloro che compiranno il 16° anno di eta'
entro il 31 marzo 2009;
c) € 180,00 per coloro che compiranno il 16° anno di eta'
dopo il 31 marzo 2009.
L'assicurazione e' obbligatoria per fornire la piu' ampia
copertura contro il rischio di qualsiasi infortunio, compresi quelli
che possano colpire gli allievi durante l'attivita' ricreativa, le
esercitazioni fuori sede, la libera uscita e nei viaggi da e per la
Scuola. Il premio della polizza dovra' essere corrisposto in un'unica
soluzione all'atto della presentazione dell'allievo alla Scuola
militare con versamento sul conto corrente postale dell'istituto,
indicando come causale il numero di corso frequentato, il cognome e
nome dell'allievo e la dicitura «assicurazione infortuni». La polizza
prevede i seguenti massimali di rimborso:
a) fino a € 25,00 diaria di gesso;
b) fino a € 25,00 diaria di ricovero;
c) fino a € 5.000,00 per rimborso spese infortuni;
d) fino a € 150.000,00 per invalidita' permanente;
e) fino a € 150.000,00 per morte.
4. All'atto dell'ammissione, pertanto, gli allievi, salvo le
esenzioni appresso indicate, dovranno versare:
a) l'importo della retta annua o la prima rata della retta
stessa;
b) l'importo spettante del premio di assicurazione;
c) la somma di € 650,00 per le spese per libri di testo,
oggetti di cancelleria e disegno.
I giovani che, all'atto della presentazione, non comprovino di
aver eseguito tali versamenti, non saranno ammessi all'istituto. Il
Comandante della Scuola, tuttavia, qualora dai documenti di cui al
successivo articolo 18, presentati dalle famiglie, possa ricavare
sufficienti elementi per ritenere che un giovane abbia titolo alla
concessione della dispensa totale o parziale dalla retta, potra'
ammettere l'allievo in attesa della decisione ministeriale circa il
riconoscimento del titolo ai benefici.
5. La Scuola, all'atto dell'ammissione, inviera' alla famiglia un
avviso con l'indicazione dei pagamenti da effettuare. Le famiglie
sono tenute, inoltre, al rimborso di somme che venissero
eventualmente anticipate all'allievo per spese di carattere generale
straordinario strettamente indispensabili o per far fronte ad
eventuali danni.
6. Tutti i pagamenti, a qualunque titolo dovuti, dovranno essere
effettuati mediante versamenti sui seguenti conti correnti postali,
indicando, nella causale, il cognome e nome dell'allievo:
a) per gli ammessi alla Scuola militare di Napoli: c/c n.
G.A.16134801, intestato alla Scuola militare «Nunziatella»;
b) per gli ammessi alla Scuola militare di Milano: c/c n.
37199205, intestato alla Scuola militare «Teulie'».

                              Art. 18.
 
Dispensa totale o parziale dalla retta
 

1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dall'intera retta:
a) agli orfani di guerra (o equiparati);
b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio.
2. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta
per benemerenze di famiglia:
a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare;
b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o
infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive
modificazioni;
c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali
di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio
prestato, abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza,
di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni
ordinarie civili e militari dello Stato.
I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia possono farsi
valere nei riguardi dei genitori, dei genitori adottivi, del tutore o
di chi esercita la potesta' genitoriale, sempreche' il giovane
risulti a carico.
3. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta
per merito personale:
a) nel 1° liceo classico, nel 3° liceo scientifico e nel 3° liceo
scientifico europeo, agli allievi compresi nei primi due decimi delle
graduatorie di merito dei concorrenti ammessi, purche' abbiano
superato gli esami di ammissione con una media complessiva non
inferiore agli 8/10;
b) negli anni scolastici successivi, agli allievi che negli
scrutini dell'anno scolastico precedente risultino classificati nei
primi due decimi dei promossi al corso superiore, purche' abbiano
riportato una media complessiva non inferiore agli 8/10.
4. Potranno cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense
di mezze rette, l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per
merito personale. Inoltre, il beneficio della dispensa totale o
parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra' accordato
durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno di corso per
insuccesso negli studi. Per ottenere il beneficio della dispensa
dalla retta intera o dalla mezza retta, e' necessario, altresi', che
venga prodotta apposita istanza contenente le dichiarazioni di cui ai
successivi commi 7 e 8, secondo lo schema riportato nell'allegato M
che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. Qualora il titolo che dia diritto al beneficio dovesse maturare
successivamente all'ammissione dell'allievo alla Scuola, la domanda
per la concessione del predetto beneficio dovra' essere presentata
nel termine massimo di tre mesi dalla data nella quale sia stato
accertato il fatto che costituisce titolo per la concessione. In tal
caso il beneficio sara' accordato, se spettante, con effetto
retroattivo a far tempo dalla data di insorgenza del titolo.
6. Il Comando della Scuola militare interessata, ricevute le
domande, ne curera' l'istruttoria, accertando la regolarita' e la
completezza della documentazione a ciascuna allegata chiedendo, se
del caso, la documentazione mancante o quella integrativa, necessaria
all'accertamento della sussistenza del titolo che dia luogo al
beneficio chiesto. Completata l'istruttoria inviera' le domande alla
Direzione generale per il personale militare per le decisioni.
7. Per ottenere la dispensa dall'intera retta di cui al comma 1
del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le
dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le modalita' e ai sensi
delle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dello stato di famiglia
dell'allievo e dei seguenti documenti:
a) per gli orfani di guerra o equiparati:
1) copia dello stato di servizio o foglio matricolare del
genitore;
2) certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale degli orfani
di guerra;
b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio:
1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria.
8. Per ottenere la dispensa dalla mezza retta di cui al comma 2
del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le
dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le modalita' e ai sensi
delle disposizioni del piu' volte citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dello stato di famiglia
dell'allievo e dei seguenti documenti:
a) per i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia e dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare: brevetto di concessione
o stato di servizio militare da cui risultino le concessioni;
b) per i figli di mutilati ed invalidi di guerra: stato di
servizio militare del genitore o decreto concessivo di pensione
privilegiata di guerra;
c) per i figli di ufficiali e sottufficiali in servizio
permanente: stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
d) per i figli di ufficiali di complemento, richiamati in
temporaneo servizio, che per il servizio prestato abbiano acquisito
il diritto al trattamento di quiescenza: stato di servizio o foglio
matricolare del genitore;
e) per i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato:
estratto matricolare del genitore;
f) per i figli di titolari di pensioni ordinarie civili e
militari dello Stato: decreto di pensione del genitore.
9. I concorrenti, in alternativa, hanno facolta' di produrre, in
luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 7 e
8, i relativi documenti a sostegno dell'istanza di esenzione. La
dispensa dalla mezza retta per merito personale di cui al precedente
comma 3 del presente articolo sara' accordata d'ufficio dalla
Direzione generale per il personale militare, su proposta dei Comandi
delle Scuole militari.

                              Art. 19.
 
Trattamento dei dati personali
 

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13, comma 1 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
concorrenti saranno raccolti dal Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito, per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche
successivamente all'eventuale ammissione alle Scuole, per le
finalita' concernenti la gestione del rapporto instaurato con
l'Amministrazione militare.
2. Tali dati verranno trattati ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico
- economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del
concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti del Direttore generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Comandante del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
vigente normativa, sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2009
 
Il Generale di Corpo d'Armata: Mario Roggio

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