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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per titoli ed esami a undici posti di funzionario dell'area
della promozione culturale, terza area F1.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.25 del 30/3/2012
Ente:MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Località:Nazionale
Codice atto:2E001759
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:11
Scadenza:14/5/2012

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, concernente la riforma
degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione
della cultura e della lingua italiana all'estero;
Visto il decreto interministeriale 18 ottobre 2006, n. 292, con
il quale e' stato adottato il regolamento recante la disciplina per
il reclutamento del personale dell'area della promozione culturale,
area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di
"addetto/coordinatore linguistico", oggi area funzionale terza,
fascia retributiva 1, profilo professionale di "funzionario dell'area
della promozione culturale";
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui e' tenuto il funzionario dell'area della promozione
culturale, in quanto le funzioni proprie del funzionario della
suddetta area esigono il pieno possesso del requisito della vista,
per prestare servizio sia nella sede centrale che negli istituti
italiani di cultura all'estero;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Considerato che le candidature femminili sono particolarmente
incoraggiate;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso di cittadini degli
Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto
del Presidente del Consiglio n. 174/94, ai sensi del quale non si
puo' prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti
dei ruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui
si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e
successive modifiche;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle
classi delle lauree universitarie;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4/2005, in
particolare laddove si stabilisce che "alle procedure relative a
qualifiche e profili professionali per i quali e' richiesto il solo
diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti
della nuova laurea di primo livello (L)" di cui al succitato decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in
particolare gli articoli 1, 35, 36, 37, 38 e 57, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 34-bis
del sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente
disposizioni in materia di mobilita' del personale delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il DPCM 31 maggio 2011, con cui si e' operata la riduzione
degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 2, comma 8-bis,
del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Tenuto conto dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
Constatata l'effettiva e concreta vacanza dei posti in organico
nel profilo di funzionario dell'area della promozione culturale,
terza area, fascia retributiva 1;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo
2006-2009;
Visto il contratto collettivo integrativo del Ministero degli
affari esteri sottoscritto il 4 novembre 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
ottobre 2011, con il quale il Ministero degli affari esteri e' stato
autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento per la copertura
di undici posti di funzionario dell'area della promozione culturale,
terza area fascia retributiva 1, del Ministero degli affari esteri,

Decreta


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a undici
posti di funzionario per l'Area della promozione culturale, Terza
Area fascia retributiva 1, del Ministero degli affari esteri.
2. Uno dei posti messi a concorso e' riservato agli impiegati di
nazionalita' italiana con contratto a tempo indeterminato presso le
Rappresentanze Diplomatiche, gli Uffici Consolari e gli Istituti
Italiani di Cultura all'estero, ove in possesso dei requisiti
previsti dal presente bando.
3. Tre posti sono riservati ai volontari in ferma breve di durata
di tre o piu' anni o in ferma prefissata di uno o quattro anni delle
tre forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante
le eventuali rafferme contratte nonche' agli ufficiali di complemento
in ferma biennale e in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti
dal bando.
4. Coloro che intendono avvalersi di una delle suddette riserve
devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, secondo quanto specificato nel successivo articolo 3.
5. I posti riservati, se non utilizzati a favore delle
sopraindicate categorie di riservatari, sono conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria.

                               Art. 2 


Requisiti per l'ammissione


1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) diploma di laurea (DL) (conseguito secondo il precedente
ordinamento didattico degli atenei), oppure Laurea (L) o Laurea
Magistrale o Specialistica (conseguita secondo il nuovo ordinamento
universitario), nell'area umanistica, sociale o scientifica.
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso universita'
o altri istituti equiparati della Repubblica.
Il candidato in possesso di un diploma di laurea o altro titolo
accademico di livello superiore che sia stato rilasciato da un Paese
dell'Unione Europea sara' ammesso, purche' il titolo suddetto sia
stato equiparato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Il candidato sara' ammesso con riserva alle
prove di concorso anche qualora tale decreto non sia stato ancora
emanato, purche' sia stata attivata la procedura per tale emanazione;
c) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del
profilo professionale di funzionario per la promozione culturale, sia
presso l'Amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi comprese
quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso,
in base alla normativa vigente;
d) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al
concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico
attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da
un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso (45 giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale).
3. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda
di partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i
requisiti di ammissione specificati nel bando di concorso.
L'Amministrazione verifica la validita' delle domande solo dopo lo
svolgimento del test di preselezione e limitatamente ai candidati che
hanno superato il suddetto test. La mancata esclusione dal test di
preselezione o dalle prove scritte non costituisce, percio', garanzia
della regolarita', ne' sana la irregolarita' della domanda di
partecipazione al concorso.
4. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.

                               Art. 3 


Presentazione delle domande - Termine e modalita'


1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso per
via telematica, compilando il modulo on line all'indirizzo internet
https://web.esteri.it/concorsionline. La compilazione e l'invio on
line della domanda devono essere completati entro le ore 24 del
quarantacinquesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed
esami". La data di presentazione on line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non
permette piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
Il candidato che, dopo aver superato il test di preselezione di
cui all'articolo 6, e' ammesso alle prove scritte stampa la domanda,
la sottoscrive e la consegna a mano durante le prove scritte stesse.
2. Nella domanda il candidato dichiara, sotto la propria
responsabilita' e ai sensi delle norme sull'autocertificazione
(articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445):
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se
nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile
e' stato trascritto l'atto di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune di residenza;
d) il godimento dei diritti politici;
e) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali
oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
f) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate
all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
g) il titolo di studio di cui e' in possesso, specificando
presso quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito e
precisando anche la data del conseguimento e la votazione riportata;
h) i servizi eventualmente prestati come dipendente di
pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione
di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali
procedimenti disciplinari subiti o in corso;
i) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione
della riserva di cui all'articolo 1, comma 2, di questo bando. Gli
impiegati a contratto del Ministero degli affari esteri devono
specificare la sede e il periodo di servizio;
l) la lingua straniera, prescelta tra quelle indicate nel
successivo articolo 9, comma 1, lettera b), in cui intende sostenere
la prova obbligatoria scritta;
m) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra francese,
spagnolo, tedesco, arabo, russo e portoghese) in cui intende
sostenere il colloquio di cui al successivo articolo 10, comma 1,
lettera c);
n) la lingua, o le lingue straniere, prescelte tra quelle
indicate nel successivo articolo 11, comma 1, in cui intende
sostenere prove facoltative orali;
o) i titoli, di cui al successivo articolo 7, dei quali e'
eventualmente in possesso;
p) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio
all'estero alle dipendenze del Ministero affari esteri e di essere
pronto a trasferirsi in qualsiasi sede all'estero ove
l'Amministrazione lo destini a prestare servizio.
3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti
al termine di scadenza per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso. I titoli non espressamente dichiarati nella
domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in
considerazione. L'Amministrazione si riserva di accertarne la
sussistenza.
4. Il candidato specifica i recapiti presso cui chiede che siano
trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con
l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive
variazioni.
5. Il candidato dichiara inoltre di essere a conoscenza che
l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' di funzionario per la
promozione culturale sia presso l'Amministrazione centrale che in
sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio,
costituisce requisito per l'ammissione al concorso.
6. Il candidato presta il proprio consenso al trattamento dei
dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali.
I dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al
concorso sono trattati per le finalita' di gestione del concorso
medesimo, presso una banca dati automatizzata, e anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
Ministero degli affari esteri puo' comunicare i predetti dati
unicamente alle amministrazioni pubbliche o a enti o societa'
specializzate in selezione del personale eventualmente incaricate di
gestire la preselezione e direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. Gli
interessati possono far valere i diritti loro spettanti nei confronti
del Ministero degli affari esteri, Direzione Generale per le Risorse
e l'Innovazione - Ufficio V, Piazzale della Farnesina 1, Roma,
titolare del trattamento dei dati personali. Il responsabile del
trattamento e' il capo del suddetto Ufficio V, il quale garantisce
anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza.
7. Il candidato diversamente abile indica nella domanda la
propria condizione e specifica l'ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. E' fatto
comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica tale da
permettere di svolgere l'attivita' di funzionario per la promozione
culturale sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, e
in particolare in quelle con caratteristiche di disagio.
8. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso
incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di
partecipazione al concorso presentate con modalita' diverse da quelle
di cui al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali non
sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on line. La
mancata esclusione dal test di preselezione (articolo 6) e dalle
prove scritte (articolo 9, comma 1) non costituisce, in ogni caso,
garanzia della regolarita', ne' sana la irregolarita' della domanda
di partecipazione al concorso.
9. Il Ministero degli affari esteri non e' responsabile in caso
di smarrimento delle proprie comunicazioni inviate al candidato
quando tale smarrimento sia dipendente da dichiarazioni inesatte o
incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto
a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o
forza maggiore.

                               Art. 4 


Esclusione dal concorso


1. In attesa della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
candidati partecipano "con riserva" alle prove concorsuali.
2. L'amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.

                               Art. 5 


Commissione esaminatrice


1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
direttore generale per le risorse e l'innovazione ed e' composta da
un consigliere di Stato oppure da un magistrato o avvocato dello
Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale o
equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente, e da due
esperti nelle materie oggetto del concorso.
2. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri
aggiunti per particolari discipline.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
funzionario del Ministero degli affari esteri di qualifica non
inferiore alla Terza Area, fascia retributiva 2.

                               Art. 6 


Preselezione


1. Le prove di esame sono precedute da un test di preselezione
della durata di un'ora, consistente in sessanta domande a risposta
multipla sulle seguenti materie:
patrimonio culturale italiano, in particolare dell'Ottocento e
del Novecento, nei campi letterario, storico, artistico, musicale e
dello spettacolo;
lingua inglese;
elementi di informatica;
elementi di diritto amministrativo;
elementi di contabilita' dello Stato;
elementi di geografia politica ed economica.
La preselezione e' intesa a verificare la cultura generale, la
preparazione di base e le attitudini del candidato alle funzioni
proprie del profilo professionale di funzionario per la promozione
culturale.
2. Per l'espletamento della preselezione l'amministrazione potra'
avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa'
specializzate in selezione del personale.
3. Per la valutazione delle domande a risposta multipla si
adotteranno i seguenti punteggi:
1 punto per ogni risposta esatta;
-0,33 punti per ogni risposta errata;
0 punti per ogni risposta nulla o per la quale siano state
marcate due o piu' opzioni.
4. Sono ammessi alle prove d'esame scritte i primi
duecentocinquanta candidati classificatisi nel test di preselezione,
purche' soddisfino i requisiti di ammissione previsti dal precedente
articolo. I candidati eventualmente classificatisi al
duecentocinquantesimo posto con pari punteggio sono tutti ammessi
alle prove scritte.

                               Art. 7 


Titoli


1. La valutazione degli eventuali titoli dichiarati dai candidati
nella domanda di partecipazione alle prove concorsuali e' effettuata
dopo le prove scritte di cui al successivo articolo 9 e prima che si
proceda alla correzione dei relativi elaborati, sulla base della
documentazione presentata dal candidato.
2. La commissione puo' assegnare complessivamente fino a otto
centesimi per i seguenti titoli:
a) diploma di laurea o laurea specialistica/magistrale
nell'area umanistica, sociale e scientifica - fino a due centesimi;
b) diplomi di specializzazione (DS), dottorati di ricerca (DR),
master universitari di primo e secondo livello, di cui all'articolo 3
del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nell'area umanistica, sociale e
scientifica - fino a due centesimi;
c) comprovate esperienze acquisite nel campo della promozione
culturale - fino a due centesimi;
d) comprovata attivita' lavorativa a livello di funzionario
svolta presso le organizzazioni internazionali - fino a due
centesimi.
3. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo finale conseguito dai candidati risultati idonei alle
prove di esame.

                               Art. 8 


Prove d'esame


1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte e in una
prova orale, come da allegato programma che fa parte integrante del
presente bando (Allegato 1). Esse tendono ad accertare la
preparazione culturale, la maturita' e le attitudini operative del
candidato.
2. I punteggi sono espressi in centesimi.

                               Art. 9 


Prove scritte


1. Le prove d'esame scritte consistono in:
a) una composizione intesa ad accertare la conoscenza da parte
del candidato del patrimonio culturale italiano, in particolare
dell'Ottocento e del Novecento, nei campi letterario, storico,
artistico, musicale e dello spettacolo;
b) un tema su un argomento di attualita' internazionale nella
lingua straniera prescelta dal candidato tra francese, inglese,
spagnola, tedesca, araba, russa e portoghese, inteso ad accertare la
ottima conoscenza da parte del candidato della lingua prescelta. Per
tale prova e' consentito l'uso del dizionario bilingue.
2. I candidati dispongono di cinque ore per svolgere la
composizione sul patrimonio culturale italiano e di tre ore per
svolgere il tema in lingua straniera.
3. Alla prova d'esame orale sono ammessi i candidati che hanno
riportato un punteggio di almeno settanta centesimi in ciascuna delle
prove scritte.
4. L'avviso per la presentazione alla prova d'esame orale e' dato
ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla ed e' loro comunicato il voto riportato in
ciascuna delle prove scritte.

                               Art. 10 


Prova orale


1. La prova d'esame orale verte sulle seguenti discipline:
a) patrimonio culturale italiano, in particolare dell'Ottocento
e del Novecento, nei campi letterario, storico, scientifico,
artistico, musicale e dello spettacolo;
b) lingua inglese: conversazione e traduzione all'impronta di
brani sia dall'italiano nella lingua straniera, sia dalla lingua
straniera in italiano;
c) lingua a scelta tra francese, spagnola, tedesca, araba,
russa e portoghese (la stessa nella quale si e' sostenuta la prova
scritta oppure una a scelta tra queste se si e' svolta la prova
scritta in lingua inglese): conversazione e traduzione all'impronta
di brani sia dall'italiano nella lingua straniera, sia dalla lingua
straniera in italiano;
d) elementi di diritto amministrativo;
e) elementi di contabilita' dello Stato;
f) elementi di geografia politica ed economica.
2. Nel corso della prova d'esame orale ha inoltre luogo una prova
pratica di informatica, con particolare riguardo all'uso della posta
elettronica, di internet, del programma di videoscrittura Word.
3. Per superare la prova d'esame orale e' necessario conseguire
una votazione di almeno settanta centesimi.

                               Art. 11 


Prove facoltative


1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle
prove concorsuali di sostenere prove facoltative orali in una o piu'
delle seguenti lingue: araba, cinese, francese, giapponese, hindi,
persiana, portoghese, spagnola, tedesca, russa, a eccezione delle
lingue prescelte per i colloqui di cui al precedente articolo 10,
comma 1, lettere b) e c).
2. Per ciascuna di tali prove il candidato puo' conseguire fino
ad 1,5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,9
centesimi.
3. Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge
alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che il
candidato sia risultato idoneo secondo le modalita' di cui al
precedente articolo 10, comma 3.

                               Art. 12 


Voto finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di
merito


1. La votazione complessiva delle prove d'esame e' determinata
dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, di
cui al precedente articolo 9, e della votazione ottenuta nella prova
orale, di cui al precedente articolo 10. Al voto della prova d'esame
orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove
facoltative di lingua di cui al precedente articolo 11.
2. Il punteggio ottenuto nel test di preselezione non ha valore
ai fini della votazione complessiva.
3. La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dalla votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato, a cui si aggiungono i
centesimi eventualmente attribuiti per i titoli posseduti.

                               Art. 13 


Modalita' e calendario delle prove d'esame


1. I candidati si presentano alle prove d'esame muniti di
documento di riconoscimento valido e di penna a inchiostro nero o
blu. I candidati non possono portare telefoni cellulari, palmari,
calcolatrici, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie, ne' borse o simili.
2. La sede, il giorno e l'orario in cui avra' luogo il test di
preselezione sono resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - IV serie Speciale "Concorsi ed Esami"
del 29 maggio 2012 sul sito internet del Ministero degli affari
esteri (www.esteri.it). Tali comunicazioni hanno valore di notifica a
tutti gli effetti. Pertanto coloro che non hanno avuto comunicazione
dell'esclusione dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi
nella sede, nel giorno e nell'ora resi noti nella summenzionata
Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet del Ministero degli affari
esteri.
3. Nella medesima Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2012 e'
pubblicato il calendario di svolgimento delle prove scritte ed e'
resa nota la data di pubblicazione sul sito internet del Ministero
degli affari esteri (www.esteri.it) dell'elenco dei candidati ammessi
a sostenerle. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli
effetti.
La data di pubblicazione sul sopraccitato sito internet del
Ministero degli affari esteri dell'elenco dei candidati ammessi a
sostenere le prove scritte e' resa nota altresi' dalla commissione
esaminatrice prima dell'inizio del test di preselezione. Anche in
questo caso tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
4. Qualora per motivi organizzativi alla data suddetta non sia
possibile fissare il calendario degli esami, nella medesima Gazzetta
Ufficiale e' comunicato l'eventuale rinvio ad altra pubblicazione
della data del test di preselezione e/o delle prove scritte.
5. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, di
cui al precedente articolo 10, l'avviso per la presentazione al
colloquio stesso e' dato individualmente almeno venti giorni prima
della data in cui essi debbono sostenerlo. Il suddetto avviso
contiene altresi' l'indicazione del voto riportato dall'interessato
in ciascuna delle prove scritte. Le sedute delle prove orali si
svolgono in un'aula aperta al pubblico.

                               Art. 14 


Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito


1. Il Direttore generale per le risorse e l'innovazione,
riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva
con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per l'immissione nell'area funzionale Terza, fascia retributiva 1,
profilo professionale "Funzionario per la promozione culturale", la
graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nelle prove
d'esame. Con il medesimo provvedimento il Direttore generale per le
risorse e l'innovazione dichiara vincitori del concorso i candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto delle
riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza
previsti dalle vigenti disposizioni (Allegato 2).
2. La graduatoria di merito, nonche' quella dei vincitori del
concorso, sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero
degli affari esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

                               Art. 15 


Costituzione del rapporto di lavoro


1. Il superamento del concorso non costituisce garanzia di
assunzione, essendo la stessa subordinata alla previa autorizzazione
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di assunzione di personale nella
Pubblica Amministrazione.
2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a
stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e
indeterminato, per l'assunzione nell'area funzionale Terza, fascia
retributiva 1 dell'area della promozione culturale del Ministero
degli affari esteri.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti, il vincitore presenta all'Ufficio V della Direzione
generale per le risorse e l'innovazione, entro trenta giorni dalla
data di assunzione, una dichiarazione sottoscritta sotto la propria
responsabilita' attestante che gli stati, fatti e qualita' personali,
suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione
al concorso, non hanno subito variazioni. L'Amministrazione procede a
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.
3. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica i
vincitori del concorso per accertarne l'idoneita' fisica all'impiego
o di richiedere loro la presentazione di un certificato medico dal
quale risulti tale idoneita'.
4. Al momento dell'assunzione, il vincitore presenta inoltre una
dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilita'
richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione.

                               Art. 16 


Norma di salvaguardia


1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano le
disposizioni del decreto interministeriale 18 ottobre 2006, n. 292 e,
in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei
concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e loro successive modifiche e integrazioni,
nonche' le disposizioni sul reclutamento del personale contenute
nell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
Roma, 27 marzo 2012

Il Direttore Generale per le Risorse e l'Innovazione: Verderame

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