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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
libera professione di perito industriale e perito industriale
laureato.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.25 del 31/3/2015
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:15E01286
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/4/2015

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957 di approvazione
del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle professioni;
Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, contenente modifiche
all'ordinamento professionale dei periti industriali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti;
Visto in particolare l'art. 7 comma 2 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 328/2001, che stabilisce che: «I
decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea
e di laurea specialistica definiscono anche, in conformita' alla
normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti
dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di
Stato»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2013, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
istituti tecnici superiori;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, di
approvazione del regolamento per gli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
industriale, per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in
un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione (art. 1, comma 1);
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447, con il
quale e' stato integrato l'allegato B al predetto decreto con gli
argomenti oggetto della seconda prova scritta o scritto-grafica per
gli indirizzi di nuovo ordinamento;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
disposizioni in materia di dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
Vista la legge del 24 marzo 2012, n. 27, recante: «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'.», di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma
6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, ed in particolare l'art. 6;
Visto il decreto del Direttore Generale per gli Ordinamenti
scolastici, n. 5213 del 27 luglio 2011, di delega ai Direttori degli
Uffici Scolastici Regionali ed ai Sovrintendenti delle province di
Trento e Bolzano;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante
«Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei», cosi' come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 che dispone, facendo salvo quanto
previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, la
possibilita' per coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il
diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti
emanati in applicazione dell'art. 17, comma 95, legge 15 maggio 1997,
n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la
sezione A che per le sezioni B degli albi relativi alle professioni
di cui al titolo II;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, cosi' come
modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Disciplina delle classi di laurea» (in Gazzetta Ufficiale S.O. n.
155 del 6 luglio 2007);
Considerato che la giurisprudenza di legittimita' afferma che ai
fini dell'ammissione all'esame di abilitazione l'onere di
documentazione del titolo di studio e' assolto anche con la
produzione di un titolo superiore che assorba integralmente quello
esplicitamente richiesto, posto che il diploma di laurea, conseguito
al termine di un corso quadriennale, rappresenta un quid pluris
rispetto alla laurea triennale avente analogo contenuto formativo;
Tenuto conto del decreto Interministeriale 5 maggio 2004 (pubbl.
nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004 n. 196, recante
«Equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio
ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici»;
Visto l'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Vista la legge 26.2.1999, n. 42, pubbl. in Gazzetta Ufficiale n.
50 del 2 marzo 1999, recante «Disposizioni in materia di professioni
sanitarie», in particolare l'art. 4, il quale dispone che, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla
precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi
albi professionali o l'attivita' professionale in regime di lavoro
dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa
concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli
altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi
universitari di cui al citato art. 6, comma 3, del decreto
legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed
integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso
alla formazione post-base, nonche', al comma 2, ad ulteriori titoli
conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente
all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili
professionali;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58 che
istituisce la figura professionale del tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000 che riferisce
l'equipollenza direttamente alla qualifica di «operatore di vigilanza
e ispezione», per il cui esercizio la normativa previgente, di cui
all'art. 81 del decreto ministeriale della Sanita' 30 gennaio 1982,
prevedeva il possesso di una serie di diplomi di maturita' tecnica,
tra i quali quello di perito industriale;
Considerata la giurisprudenza amministrativa che riconosce
equipollenti il diploma di perito industriale al diploma
universitario di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi
di lavoro ai fini dell'esercizio dell'attivita' professionale e
dell'accesso ai pubblici concorsi, a norma dell'art. 6, comma 3,
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'art. 4, comma 2,
della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
Considerato, in particolare, i piani di studio delle lauree
quadriennali (DL) in Fisica (Tabella XXI del regio decreto 30
settembre 1938 n. 1652 come modificata dal decreto ministeriale 23
febbraio 1994 in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1994),
Informatica (Tab. XXVI-bis del regio decreto 30 settembre 1938 n.
1652, come modificata dal decreto ministeriale 30 ottobre 1992 in
Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1993), Scienze Geologiche
(Tabella XXVI del regio decreto 30 settembre 1938 n. 1652 come
modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989
in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 1989) e Tecnico della
Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (D.M. 17 gennaio
1997, n. 58, l'art. 4, comma 1, legge 26 febbraio 1999, n. 42, ed il
decreto ministeriale 27 luglio 2000).

Ordina:


Art. 1


1. E' indetta, per l'anno 2015, la sessione degli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito
Industriale e Perito Industriale laureato.

                               Art. 2 


Requisiti di ammissione


1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale
capotecnico e diploma di maturita' tecnica di Perito Industriale, ai
sensi dell'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1969 convertito in
legge n. 119/1969, conseguito presso un istituto statale, paritario o
legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello
di inizio delle prove d'esame, abbiano:
A - completato un periodo di attivita' tecnica subordinata, anche
al di fuori di uno studio tecnico professionale, conformemente a
quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
B - completato un periodo biennale di frequenza di apposita
scuola superiore diretta a fini speciali finalizzata al settore della
specializzazione relativa al diploma (art. 2, comma 3, legge n.
17/1990);
C - completato il periodo, previsto dalla norma, di formazione e
lavoro con contratto a norma di legge e con mansioni proprie della
specializzazione relativa al diploma;
D - completato il periodo, previsto dalla norma, di pratica
durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato
all'espletamento di pratiche rientranti nelle competenze
professionali della specializzazione relativa al diploma.
Il periodo di formazione e lavoro ed il periodo di pratica devono
essere stati svolti presso un perito industriale, un ingegnere o
altro professionista con attivita' nel settore della specializzazione
relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti
nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio.
E - frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e
formazione tecnica superiore o istruzione tecnica superiore, della
durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a
sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste
dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere in relazione al
diploma posseduto (specializzazione) (art. 55, comma 3, decreto del
Presidente della Repubblica n. 328/2001). I Collegi provinciali dei
periti industriali accertano la sussistenza della detta coerenza, da
valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale.
Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli
esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, decreto del
Presidente della Repubblica n. 137/2012, l'iscrizione nel registro
dei praticanti e' condizione per lo svolgimento del tirocinio.
Pertanto, a norma del secondo periodo del predetto comma 2, ai fini
dell'iscrizione nel registro dei praticanti e' necessario aver
conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla
legge per l'accesso alla professione regolamentata, ferme restando le
altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario.
3. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in
possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le corrispondenti
sezioni:
F - diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C
allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n.
328/2001 e relativa tabella A);
G - lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla
tabella D allegata (art. 55, commi 1 e 2, decreto del Presidente
della Repubblica n. 328/2001).
H - lauree quadriennali del vecchio ordinamento, lauree
specialistiche e/o magistrali di cui alla tabella E allegata.
4. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in
convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Universita', gli
istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita'
di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).
5. Ai fini dell'ammissione, restano validi i periodi di
tirocinio, previsti dal regolamento professionale, maturati in epoca
precedente l'entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica n. 137/2012.

                               Art. 3 


Sedi di esame


1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici industriali statali,
elencati nella tabella A allegata, ubicati nelle citta' sedi dei
Collegi dei periti industriali, ad eccezione delle sedi di esame di
Verres, Verbania, Imperia, Urbino, Ancona e Caltanissetta,
individuate, rispettivamente, per i Collegi ubicati nei comuni di
Aosta, Gravellona Toce, Ventimiglia, Pesaro, Osimo ed Agrigento che
non sono sedi di istituti tecnici industriali (l'intera provincia di
Agrigento ne e' priva).
2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art. 9 del regolamento, possono essere costituite
commissioni per candidati provenienti da diverse sedi di Collegi,
ubicate, ove necessario, anche in regione diversa, o piu' commissioni
operanti nella medesima localita'.
3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame dovessero
risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive dell'istituto,
possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche
presso istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati
nella detta tabella A.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il
tramite dei Collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal
successivo art. 4, sono presentate le domande.

                               Art. 4 


Domande di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine -
Esclusioni


1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale - 4A serie speciale - presentare, come indicato al comma
successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo art.
5, soltanto all'istituto, indicato nella predetta tabella A, ubicato
nella provincia (ad eccezione di Agrigento per la quale l'istituto
sede d'esame e' quello di Caltanissetta ) sede del Collegio
competente ad attestare il possesso del requisito di ammissione (art.
1, comma 4, regolamento).
2. Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell'istituto
tecnico sede d'esame, devono, pero', essere inviate al Collegio
provinciale di appartenenza che provvedera' agli adempimenti previsti
dall'art. 7 della presente O.M.
Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalita':
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, (fa fede il
timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione);
b) a mano direttamente al Collegio competente, entro il termine
sopra indicato; (fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata
agli interessati dai Collegi, redatta su carta intestata, recante la
firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di
presentazione ed il numero di protocollo);
c) tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al Collegio
competente, ove il Collegio stesso sia abilitato al ricevimento, (fa
fede la stampa che documenta l'inoltro, in data utile, della PEC).
3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti
prescritti dal precedente art. 2.
4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

                               Art. 5 


Domande di ammissione - Contenuto


1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta,
con marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione
indicata nel successivo art. 6, i candidati, consapevoli sia delle
responsabilita' penali per dichiarazioni mendaci e per formazione o
uso di atti falsi (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000), sia del fatto che la non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti (art. 75 citato decreto del Presidente della Repubblica),
devono dichiarare (articoli 46 e 47 citato decreto del Presidente
della Repubblica):
il cognome ed il nome;
il luogo e la data di nascita;
la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;
Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale
capotecnico e diploma di maturita' tecnica di Perito Industriale, con
precisa indicazione: della esatta denominazione della
specializzazione (precisare se di nuovo o precedente ordinamento);
dell'istituto sede d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento;
del voto riportato; dell'istituto che ha rilasciato il diploma se
diverso da quello sede d'esame; della data del diploma; del numero ed
anno di stampa, se esistenti, dello stesso (apposti in calce a
destra); della data di consegna e del numero del registro dei diplomi
(apposti sul retro). Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora
rilasciato ovvero non sia, comunque, in possesso dell'interessato,
precisare tali circostanze ed indicare l'istituto che ha rilasciato
il relativo certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso
(data e numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e'
richiesta a coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui
al precedente art. 2, comma 2, lettere F, G e H (diplomi universitari
e lauree);
di essere iscritti nel registro dei praticanti, con indicazione
del Collegio provinciale e della sezione;
la pratica professionale svolta ovvero la scuola superiore
diretta a fini speciali presso la quale e' stato conseguito il
relativo diploma, con indicazione della specializzazione e della data
del conseguimento. La dichiarazione in argomento non e' richiesta a
coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente
art. 2, commi 1 e 2, lettere E, F, G e H (corsi IFTS, ITS e diplomi
universitari e lauree);
di essere in possesso (come certificato, per i titoli di cui al
precedente art. 2, comma 1, dal Presidente del competente collegio)
di uno dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare in modo
specifico come indicato al precedente art. 2. In relazione ai
requisiti di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2, lettere B, E, F,
G e H (diplomi di scuola superiore diretta a fini speciali, corsi
IFTS, ITS, diplomi universitari e lauree) e comma 3, occorre
dichiarare, con fedele e completa trascrizione, il contenuto del
diploma e/o della certificazione posseduta (per i corsi IFTS, ITS e
le lauree occorre, in particolare, dichiarare l'avvenuto compimento
del prescritto tirocinio non inferiore a sei mesi);
di indicare la specializzazione per la quale intendono conseguire
l'abilitazione, nei casi di cui alle lettere dalla A alla H del
precedente art. 2. I possessori di diplomi universitari e lauree
indicano unicamente le specializzazioni di nuovo ordinamento;
di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di
esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di
ammissione ad una diversa sede di esame.
2. Coloro i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare il
requisito di tirocinio previsto sono tenuti successivamente, ad
avvenuta maturazione di questo, a dichiararne, sotto la propria
responsabilita', il possesso con apposito atto integrativo dei
contenuti della domanda gia' presentata indirizzato al Dirigente
Scolastico dell'istituto sede d'esame e da inviare al Collegio
competente.
3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per
lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi
aggiuntivi, quali certificati da una competente struttura sanitaria
in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame
da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione
ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni
personali richieste.

                               Art. 6 


Domande di ammissione - Documentazione


1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali
ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento:
della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella
misura di 49,58 euro (art. 2 - capoverso 3 - del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il
versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate,
deve essere effettuato presso una banca o un ufficio postale
utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice ufficio:
quello dell'Agenzia delle Entrate «locale» in relazione alla
residenza anagrafica del candidato);
del contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto sede di esame a
norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni
(chiedere all'istituto gli estremi del conto corrente postale da
utilizzare);
fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art. 38,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.

                               Art. 7 


Adempimenti dei collegi


1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i Collegi verificata la regolarita' delle istanze ricevute
ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno accertamento di
competenza, comunicano al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita'
e della Ricerca, tramite posta elettronica
giancarlo.rosci@istruzione.it e al Consiglio Nazionale, il numero dei
candidati, in possesso dei requisiti, ai fini della determinazione
del numero delle commissioni da nominare. La comunicazione deve
essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna
domanda, entro la data del 25 maggio 2015, contestualmente all'invio
a mezzo postale, (MIUR Direzione generale per gli Ordinamenti
Scolastici e per l'Autonomia Scolastica - Ufficio V - Viale
Trastevere, 76/A - 00153 Roma) degli elenchi, distinti per
specializzazione, con l'indicazione dei nominativi dei candidati in
possesso dei requisiti, in stretto ordine alfabetico e numerico,
specificando quelle di nuovo e precedente ordinamento nei casi di cui
al successivo art. 9, comma 3, per consentire al Ministero di
provvedere alla loro assegnazione nelle commissioni. I Collegi
provvedono a formare i detti elenchi previo puntuale controllo
(articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle
domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel
registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui
al precedente art. 2.
Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato, il
cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonche' il requisito
di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, da indicare con
la lettera corrispondente (A o B o C o D o E o F o G). Accanto al
nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare
comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la
dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la data prevista di
acquisizione che non puo' essere posteriore al giorno precedente a
quello di inizio delle prove d'esame.
2. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal
Presidente del Collegio, questi deve apporre la seguente
attestazione:
«Il Presidente del Collegio provinciale attesta, ai sensi degli
articoli 5 e 6 del regolamento degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione (decreto
ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445), relativamente ai candidati,
in numero di, di cui all'elenco nominativo che precede;
l'iscrizione al registro dei praticanti e l'avvenuto assolvimento
delle condizioni stabilite (art. 2, comma 3, legge n. 17/1990; art.
8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2 e 3, decreto del Presidente della
Repubblica n. 328/2001);
di aver verificato la regolarita' delle relative domande ricevute
e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza;
di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni
sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita'».
3. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere
tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di
competenza.
4. Entro la data del 20 ottobre 2015, i Collegi provvedono alla
consegna delle domande ai Dirigenti Scolastici degli istituti tecnici
ai quali sono indirizzate, o ai Dirigenti Scolastici di quegli
istituti indicati dal Ministero in caso di diversa assegnazione
disposta a norma del precedente art. 3, trattenendo ai propri atti
una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun
candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione,
devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di
cui sopra gia' trasmesso al Ministero. Detto elenco e' integrato con
apposita nota recante indicazione: di eventuali altre variazioni gia'
comunicate al Ministero; dell'avvenuta maturazione del requisito di
ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente comma
2 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5,
comma 2). Nel caso in cui i candidati di un Collegio siano stati
assegnati a piu' commissioni, con sede nello stesso istituto o in
istituti diversi, il medesimo Collegio allega, per ciascuna
commissione, oltre al detto elenco generale, specifica distinta
recante indicazione dei candidati assegnati dal Ministero alla
singola commissione.
5. Successivamente, il Collegio avra' cura di far pervenire,
entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove d'esame,
soltanto alla commissione esaminatrice, la comunicazione della
compiuta o mancata acquisizione dei requisiti di ammissione per i
restanti candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2
(allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5,
comma 2).

                               Art. 8 


Calendario degli esami


1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
3 novembre 2015 - ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle
commissioni medesime;
4 novembre 2015 - ore 8,30: prosecuzione della detta riunione
preliminare;
5 novembre 2015 - ore 8,30: svolgimento della prima prova scritta
o scritto-grafica;
6 novembre 2015 - ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritta o scritto-grafica;
2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono
notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione
degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede
degli esami ed a quello della sede del competente Collegio, al quale
spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali
comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, regolamento).

                               Art. 9 


Prove di esame


1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute
dal Collegio (art. 3, comma 4), alle rispettive sedi di esame nei
giorni e nell'ora indicati per lo svolgimento delle prove scritte o
scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.
2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto
delle prove d'esame sono indicati nella tabella B allegata,
comprensiva dei programmi relativi alla seconda prova scritta o
scritto-grafica degli indirizzi di nuovo ordinamento (decreto
ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447).
3. I candidati in possesso dei seguenti diplomi di precedente e
nuovo ordinamento devono individuare esattamente, in relazione sia
alla denominazione del diploma posseduto e sia all'anno scolastico di
conseguimento, il programma d'esame loro proprio come da indicazioni
riportate nella detta tabella B:
diplomi di nuovo ordinamento: Elettronica e telecomunicazioni;
Elettrotecnica ed automazione; Meccanica; Chimico; Tessile con
specializzazione nella produzione dei tessili; Tessile con
specializzazione nella confezione industriale;
diplomi di precedente ordinamento: Elettronica industriale;
Telecomunicazioni; Elettrotecnica; Meccanica; Meccanica di
precisione; Industrie metalmeccaniche; Chimica industriale; Industria
tessile; Maglieria; Confezione industriale.
4. I possessori di diplomi universitari e lauree sostengono le
prove relative alle specializzazioni di nuovo ordinamento.
5. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova
viene indicato in calce al rispettivo tema (art. 11, comma 1,
regolamento).
6. Durante le prove sono consentiti l'uso di strumenti di calcolo
non programmabili e non stampanti e la consultazione di manuali
tecnici e di raccolte di leggi non commentate (allegati A e B
regolamento).
7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla sessione di
esami. I candidati che, per comprovati e documentati motivi
sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e
definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di
sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla
commissione stessa essere riconvocati in altra data, fissata con
riferimento alle esigenze prospettate dagli interessati ed alla
necessita' della sollecita conclusione della sessione d'esami (art.
11, comma 7, regolamento).

                               Art. 10 


Rinvio


1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
MIURAOODGOSV Prot. n. 0002549/R.U./U.
Roma, 26 marzo 2015

Il direttore generale: Palumbo
_____
Trattamento dei dati personali: Si informa, ai sensi dell'art.
13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali forniti
dai candidati, raccolti dal Ministero dell'Istruzione, dell'
Universita' e della Ricerca - Roma (viale Trastevere, n. 76/A), sono
utilizzati per le necessarie finalita' di gestione delle procedure
inerenti gli esami di abilitazione di cui trattasi. Gli interessati
hanno i correlati diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo
citato.

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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