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UNIVERSITA' DI UDINE POLICLINICO UNIVERSITARIO

Concorso per l'ammissione al XVI ciclo dei corsi di dottorato di
ricerca

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.64 del 18/8/2000
Ente:UNIVERSITA' DI UDINE POLICLINICO UNIVERSITARIO
Località:-
Codice atto:000E7465
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:18/9/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visti gli articoli 68 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativi all'istituzione del
dottorato di ricerca;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica n. 224 del 30 aprile 1999 "Regolamento in
materia di dottorato di ricerca" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il regolamento interno in materia di dottorati di ricerca
dell'Universita' di Udine emanato con decreto rettorale n. 574 del
15 luglio 1999;
Viste le delibere del senato accademico del 28 giugno 2000 e del
consiglio di amministrazione del 29 giugno 2000 relative
all'approvazione delle proposte dei dottorati di ricerca per l'anno
accademico 2000/2001;
Vista la relazione del nucleo di valutazione interna del
10 luglio 2000 relativa alla verifica dei requisiti di idoneita'
previsti dal decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 e dal
regolamento interno in materia di dottorato di ricerca;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' istituito il XVI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con
sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Udine, i
posti messi a concorso pubblico vengono specificati di seguito, con
l'indicazione del numero delle borse disponibili, che sono
finanziate:
con fondi finalizzati del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica;
con fondi dell'ateneo;
con fondi stanziati dalla legge regionale n. 11/1969
"Contributi per lo sviluppo dell'istruzione universitaria e per la
ricerca scientifica" come modificata dall'art. 5 della legge
regionale 12 luglio 1999, n. 22, che ha previsto il sostegno ai corsi
di dottorato di ricerca e di corrispondenti borse di studio destinate
a laureati residenti nel Friuli-Venezia Giulia;
con fondi di soggetti esterni;
----> Vedere corsi <----
 
L'elenco dei settori scientifico-disciplinari e' disponibile
presso la ripartizione ricerca dell'Universita' di Udine, via
Palladio, 8 e sul sito internet:
http://www.amm.uniud.it/rice/dottass/dottareescient.htm> Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato, a
seguito di finanziamenti di soggetti estranei all'amministrazione
universitaria; in tal caso l'assegnazione verra' effettuata seguendo
la graduatoria di merito. L'eventuale aumento del numero delle borse
di studio sara' reso noto anche utilizzando i consueti supporti
informatici.
Gli assegnisti di ricerca possono essere ammessi ai corsi di
dottorato anche in sovrannumero, a condizione che il dottorato cui
partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della
ricerca per la quale sono destinatari di assegni.
L'aumento delle borse di studio determina l'incremento dei posti
globalmente messi a concorso.
Tutti i corsi hanno durata triennale.

                               Art. 2.
Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di
eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso del diploma di
laurea previsto per ogni singolo corso di dottorato o di analogo
titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto
dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita'; qualora il titolo non
sia gia' stato riconosciuto, sara' il collegio dei docenti del
dottorato di ricerca a deliberare sull'equipollenza del titolo
accademico conseguito all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai
corsi.
I candidati che conseguiranno il diploma di laurea entro la data
fissata per la prima prova di ammissione saranno ammessi con riserva.
La domanda di ammissione, indirizzata al rettore dell'Universita'
degli studi di Udine, redatta secondo lo schema allegato al presente
bando, dovra' pervenire (non sara' quindi considerata valida la data
del timbro postale) all'Universita' di Udine, ripartizione ricerca -
via Palladio, 8, entro e non oltre il 18 settembre 2000 (compreso)
con una delle seguenti modalita':
consegna all'ufficio protocollo dell'Ateneo, via Palladio, 8 -
Udine;
spedizione tramite servizio postale con raccomandata a/r.
Non si terra' conto delle domande pervenute dopo tale data e
pertanto i candidati non saranno ammessi.
Nella domanda l'aspirante dovra' dichiarare con precisione sotto
la propria responsabilita':
le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso.
Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria
ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta - o che si conseguira' entro la data
fissata per la prima prova di ammissione - con la data e
l'universita' presso cui e' stata o verra' conseguita con relativa
votazione, ovvero il titolo accademico conseguito presso una
universita' straniera;
di essere o non essere titolare di assegno per la
collaborazione ad attivita' di ricerca;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti;
le lingue straniere conosciute;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, non
ancora dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla
domanda i documenti utili a consentire al collegio dei docenti la
dichiarazione di equipollenza (certificato di laurea con esami e
votazioni e dichiarazione di valore). I documenti di cui sopra
dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa vigente in
materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea
delle universita' italiane.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 3.
L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un
colloquio.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di una
lingua straniera.
Le prove sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica.
Il calendario delle prove e' quello specificato al successivo
art. 5, non seguira' pertanto alcuna comunicazione diretta ai
candidati con le sole eccezioni specificate nella tabella contenuta
nel predetto art. 5. Eventuali provvedimenti di esclusione per
carenza dei requisiti di ammissibilita' o per mancato rispetto dei
termini saranno comunicati agli interessati mediante telegramma
all'indirizzo indicato sulla domanda di ammissione prima della data
fissata per le prove.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento.

                               Art. 4.
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, sentito il
collegio dei docenti. Essa sara' composta da tre docenti di ruolo,
cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri,
scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private
di ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di
convenzioni od intese con piccole e medie imprese.

                               Art. 5.
Il calendario delle prove per l'esame di ammissione al XVI ciclo
dei corsi di dottorato di ricerca e' il seguente:
----> Vedere calendario <----

                               Art. 6.
Il candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 7.
I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire alla ripartizione ricerca dell'Universita' degli studi di
Udine - via Palladio, 8 - Udine, entro il termine perentorio di
giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito, la sotto elencata documentazione
in carta libera ove non diversamente specificato:
richiesta di ammissione al primo anno dei corsi del dottorato
(in carta bollata);
autocertificazione di cittadinanza;
autocertificazione relativa al diploma di scuola secondaria
superiore posseduto ovvero, per i cittadini non italiani, diploma
(documento originale) che ha consentito la loro ammissione
all'universita';
autocertificazione relativa alla laurea posseduta;
dichiarazione di eventuale iscrizione ad una scuola di
specializzazione ovvero di perfezionamento e, nell'affermativa,
l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
fotocopia del documento di identita' debitamente firmata.

                               Art. 8.
L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000 (e
10.561,54), assoggettabile al contributo previdenziale INPS a
gestione separata e all'assicurazione antinfortunistica INAIL.
Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione
comparativa del merito.
In caso di parita' di merito, prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 132
del 3 giugno 1997).
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e' mensile.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50 per
cento.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate
allo stesso titolo, di pari o superiore importo.

                               Art. 9.
Gli atti ed i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 10.
I dottorandi devono frequentare la struttura di ricerca sede del
dottorato, con regime d'impegno a tempo pieno ancorche' non
esclusivo. Eventuali deroghe possono essere concesse, su richiesta
motivata dell'interessato, dal collegio dei docenti.
Al termine di ogni anno di corso i dottorandi sono tenuti a
presentare una relazione sull'attivita' svolta, compresa l'eventuale
attivita' didattica e sulla produzione scientifica che verra'
valutata dal collegio dei docenti ai fini dell'ammissione all'anno
successivo.
I dottorandi hanno l'obbligo della riservatezza in relazione alle
attivita' di ricerca cui partecipano. Deroghe possono essere
concesse, su richiesta dell'interessato, dal collegio dei docenti
sentito il tutor.
Ai dottorandi di ricerca puo' essere affidata dall'Ateneo,
secondo quanto proposto dal collegio dei docenti, una limitata
attivita' didattica sussidiaria o integrativa secondo le modalita'
previste all'art. 5, comma 1, lettera g) del regolamento interno per
il dottorato di ricerca.
E' consentita la sospensione della frequenza dei corsi e
dell'erogazione della borsa ai dottorandi nei casi di maternita',
grave e documentata malattia e prestazione del servizio militare.

                              Art. 11.
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' degli studi di Udine, si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola
volta.
Per l'esame finale verra' nominata dal rettore, sentito il
collegio dei docenti, una apposita commissione, composta da tre
docenti di ruolo, qualificati nelle discipline attinenti alle aree
scientifiche a cui si riferisce il corso.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai
termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in
altra sede.

                              Art. 12.
L'ufficio di riferimento presso l'Universita' degli studi di
Udine e' la ripartizione ricerca, sezione ricerca pubblica, via
Palladio, 8 - 33100 Udine - Tel. 0432/556370-1, pagine web di
riferimento: http://www.amm.uniud.it/rice/dottass/dottorati.htm> Funzionario responsabile del procedimento e' la dott.ssa Manuela
Croatto, vice dirigente, capo della ripartizione ricerca.
Il rettore: Strassoldo

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