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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, per l'ammissione di cinquantuno giovani ai licei
annessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» per l'anno
scolastico 2010-2011.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.28 del 9/4/2010
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:0E003033
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:20/5/2010

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento
della Marina militare e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956,
n. 950, sull'ordinamento delle Scuole militari e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle amministrazioni pubbliche e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
d'assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art.
1, comma 1, lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre 1995, n.
549;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti
della scuola secondaria;
Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge quadro
in materia di riordino dei cicli di istruzione;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente
il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed
infermita' che sono causa di inidoneita';
Visto il decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302, recante
il regolamento della Scuola navale militare «Francesco Morosini»;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare, integrata con il decreto
dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al
servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il
decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
Visto il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 del
Ministero della pubblica istruzione, recante norme per il recupero
dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;
Vista l'ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007 del
Ministero della pubblica istruzione, recante modalita' di interventi
finalizzati al recupero dei debiti formativi durante l'anno
scolastico ed a seguito di sospensione del giudizio finale;
Visto il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione
generale della sanita' militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 15 del 18 gennaio 2008, con il quale e' stata
emanata la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto
2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale della
sanita' militare, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e
l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in
servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da
deficit di G6PD;
Ravvisata l'esigenza di indire un concorso per l'ammissione di
allievi ai licei annessi alla Scuola navale militare «Francesco
Morosini» per l'anno scolastico 2010-2011;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare,

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. Per l'anno scolastico 2010-2011 e' indetto un concorso, per
esami, per l'ammissione di 51 giovani ai licei annessi alla Scuola
navale militare "Francesco Morosini", con la seguente ripartizione di
posti per ordine di studi:
a) 1° liceo classico: posti 17;
b) 3° liceo scientifico: posti 34.
2. Il 50% dei posti di cui al precedente comma 1 e' riservato ai
candidati idonei al termine delle prove concorsuali che siano orfani
di guerra (o equiparati) o orfani dei dipendenti civili e militari
dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in
servizio e per causa di servizio.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente
non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle
suindicate categorie di riservatari, saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei.
4. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare o annullare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
modificare il numero dei posti di cui al precedente comma 1, di
sospendere l'ammissione alla Scuola dei vincitori, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in
applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso
l'Amministrazione della difesa provvedera' a darne formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale -
4ª Serie speciale.

                               Art. 2 


Requisiti di partecipazione


1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
cittadini italiani di entrambi i sessi che:
a) abbiano, al 31 dicembre 2010, compiuto il 15° anno di eta' e
non superato il 17°, cioe' siano nati tra il 31 dicembre 1993 ed il
31 dicembre 1995, estremi compresi;
b) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
c) non siano incorsi nel divieto di frequenza della stessa
classe per due anni, di cui all'art. 15 del regio decreto 4 maggio
1925, n. 653 e successive modificazioni;
d) siano in grado di conseguire, al termine dell'anno
scolastico 2009-2010, l'idoneita' all'ammissione al 1° liceo classico
(terzo anno) o al 3° liceo scientifico (terzo anno) ovvero, qualora
l'abbiano conseguita nel precedente anno scolastico, non conseguano
al termine dell'anno scolastico 2009-2010 l'idoneita' alla classe
superiore. Non saranno, pertanto, ammessi a concorrere i giovani che
hanno conseguito detta idoneita' al termine di anni scolastici
precedenti.
I requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c) dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.
2. L'ammissione alla frequenza del corso di studi presso la
Scuola e' subordinata al riconoscimento del possesso dell'idoneita'
psicofisica ed attitudinale chiesta all'allievo della Scuola navale
militare con le modalita' indicate nei successivi articoli 8 e 9.
Tale idoneita' dovra' essere mantenuta per l'intero periodo di
permanenza presso la Scuola.
3. Gli allievi provenienti da istituto le cui materie
d'insegnamento non corrispondono a quelle del liceo scientifico a
indirizzo tradizionale, comprensivo dell'insegnamento della lingua
latina, o del liceo classico - ammessi a partecipare al concorso con
riserva - dovranno documentare, tassativamente entro il 3 settembre
2010, l'esito dell'esame sostenuto per ottenere l'idoneita' nelle
materie non svolte. Tale esame, la cui votazione dovra' essere
espressa in decimi, potra' essere sostenuto presso qualsiasi istituto
(rispettivamente: liceo classico o scientifico statale, parificato o
legalmente riconosciuto, secondo le modalita' ed i tempi da
concordare a cura degli interessati con gli istituti scolastici
prescelti). Il mancato superamento di tale esame costituira' motivo
di rigetto della domanda di partecipazione al presente concorso.
4. I candidati provenienti da istituto (italiano o straniero) in
cui le votazioni per ogni singola materia non sono espresse in
decimi, dovranno produrre opportuna certificazione, rilasciata anche
a cura dell'istituto di provenienza, dalla quale si evinca
l'equivalenza delle valutazioni per ogni singola materia alle
votazioni espresse in decimi.
5. I candidati che frequentano istituti all'estero con piani di
studio di durata quadriennale o quinquennale dovranno produrre
opportuna certificazione, rilasciata dall'ambasciata italiana, dalla
quale si evinca l'equipollenza della classe frequentata alla classe
5° ginnasio o 2° liceo scientifico tradizionale.
6. La documentazione probatoria di cui ai punti 4 e 5 dovra'
essere inviata al Comando della Scuola navale militare «Francesco
Morosini» tassativamente entro il 3 settembre 2010, pena l'esclusione
dal concorso.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice in conformita' allo schema riportato in allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, dovra' essere
spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure
presentata a mano, al Comando della Scuola navale militare "Francesco
Morosini" - Isola di S. Elena, Viale Piave n. 30/A - 30132 Venezia,
entro il 20 maggio 2010. A tal fine fara' fede il timbro a data
dell'Ufficio postale accettante, per le domande spedite a mezzo
lettera raccomandata ovvero il timbro a data della Scuola navale
militare, per quelle presentate a mano. Non saranno, pertanto, prese
in considerazione le domande spedite o presentate oltre il termine
sopraindicato.
2. Alla domanda dovra' essere allegata fotocopia di un documento
di riconoscimento in corso di validita' dei/del genitori/genitore
ovvero del tutore e nella stessa i concorrenti dovranno indicare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) la residenza. Ogni variazione dell'indirizzo che si
verifichera' durante l'espletamento del concorso dovra' essere
segnalata direttamente e nel modo piu' celere alla Scuola navale
militare;
d) il corso di studi frequentato (ginnasio o liceo scientifico,
specificando la lingua straniera studiata). I candidati che nell'anno
scolastico in corso frequentano il secondo anno di un corso di studi
diverso (che dovra' essere espressamente indicato, unitamente alla
lingua straniera studiata) saranno ammessi a partecipare al concorso
con riserva e dovranno documentare, entro il 3 settembre 2010, di
aver superato l'esame di cui al precedente art. 2, comma 3;
e) l'eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva
di posti di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto;
f) l'eventuale possesso di titoli che danno luogo a preferenza,
a parita' di merito, nella graduatoria di ammissione. I titoli,
indicati nel successivo art. 10, dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande;
g ) il recapito al quale desiderano ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale, di numero telefonico fisso e, ove possibile, mobile e di un
indirizzo di posta elettronica. I concorrenti dovranno segnalare
tempestivamente al Comando della Scuola navale militare "Francesco
Morosini" a mezzo telegramma o fax (n. 041/5221812) o e-mail
(all'indirizzo di posta elettronica:
mscuolanav.sgrdca@marina.difesa.it) ogni variazione del recapito
indicato nella domanda che verra' a verificarsi durante
l'espletamento del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna
responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3. La domanda dovra' essere firmata dal candidato e la firma
dovra' essere vistata da entrambi i genitori o dal genitore che
esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi,
dal tutore. Qualora l'esercente la potesta' genitoriale sia uno solo
dei genitori, il medesimo dovra' espressamente dichiararlo sotto la
propria responsabilita' in calce alla domanda. Detta firma
comportera', da parte dei soggetti sopraindicati, la responsabilita'
della veridicita' delle dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso e l'esplicita autorizzazione a che il
giovane venga sottoposto agli accertamenti previsti dal successivo
art. 4, comma 1, lettere b) e c) nonche' l'assenso a che egli
contragga l'arruolamento volontario presso la Scuola navale militare
al compimento del 16° anno di eta'. La mancanza di dette
sottoscrizioni determinera' il rigetto della domanda.

                               Art. 4 


Svolgimento del concorso


1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta di selezione culturale;
b) accertamenti psicofisici;
c) accertamenti attitudinali.
Alla prova ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta di identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di
fotografia in corso di validita' rilasciato da una amministrazione
dello Stato.
2. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 4
aprile 2000, n. 114 i candidati, all'atto della formazione delle
graduatorie di cui al successivo art. 11, comma 1, dovranno essere
risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1.
3. Le spese dei viaggi in occasione della prova e degli
accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto e
alloggio, saranno a carico dei concorrenti.
4. L'Amministrazione militare non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso della prova e degli accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo; per contro provvedera' ad
assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero
verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di
svolgimento della prova e degli accertamenti di cui al precedente
comma 1 del presente articolo.

                               Art. 5 


Commissioni


1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le
seguenti commissioni:
a) commissione per la prova scritta di selezione culturale;
b) commissione per gli accertamenti psicofisici;
c) commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
d) commissione per gli accertamenti attitudinali;
e) commissione per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico.
2. La commissione per la prova scritta di selezione culturale
sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello,
presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di vascello,
membri, di cui il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.
3. La commissione per gli accertamenti psicofisici sara' composta
da:
a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
b) due ufficiali superiori medici, membri;
c) un sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza
diritto di voto.
La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici
sara' composta da:
a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
b) due ufficiali superiori medici, membri;
c) un sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza
diritto di voto.
La commissione, i cui componenti dovranno essere diversi da
quelli che hanno fatto parte della commissione di cui al precedente
comma 3, si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti o
di medici specialisti esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali sara'
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello,
presidente;
b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
c) un sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza
diritto di voto.
La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti e di esperti periti selettori.
6. La commissione per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico sara' composta:
a) dal Comandante della Scuola navale militare, presidente;
b) da due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di
vascello, membri, il meno anziano dei quali svolgera' anche le
funzioni di segretario.

                               Art. 6 


Documentazione da consegnare alla prova scritta di selezione
culturale


1. All'atto della presentazione per la prova scritta di selezione
culturale, che si svolgera' presso il Centro di selezione della
Marina militare di Ancona, via delle Palombare n. 3, presumibilmente
nel giugno 2010, i candidati dovranno consegnare:
a) dichiarazione sostitutiva del certificato scolastico,
sottoscritta ai sensi e con le modalita' previste dagli articoli 43,
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, attestante il corso frequentato nell'anno scolastico
2009-2010 e le relative votazioni conseguite in sede di valutazione/i
intermedia/e (1° quadrimestre o trimestre) e finale o fotocopia
autenticata della pagella scolastica. I concorrenti che non
presenteranno la precitata documentazione dovranno inviarla al
Comando della Scuola navale militare "Francesco Morosini" al piu'
presto e comunque entro e non oltre il 14 luglio 2010, pena
l'esclusione dal concorso. I candidati che, al termine dell'anno
scolastico 2009-2010, non avranno conseguito la promozione alla
classe superiore bensi' la "sospensione del giudizio" per il mancato
conseguimento della sufficienza in una o piu' discipline, secondo le
modalita' previste dalla normativa vigente, qualora risulteranno
idonei in tutte le prove, dovranno comunicare tempestivamente - se
possibile entro il 3 settembre 2010 e, comunque, non oltre la data di
inizio delle lezioni dell'anno scolastico prevista per l'istituto di
provenienza - a mezzo fax (n. 041/5221812), l'esito dell'esame per il
recupero dei debiti.
I candidati che saranno considerati idonei alla frequenza della
classe superiore dovranno, altresi', comunicare, con la massima
urgenza, le votazioni conseguite in sede di valutazione intermedia e
finale ovvero trasmettere fotocopia della pagella scolastica. Qualora
risulteranno vincitori del concorso, rientrando nel numero dei posti
per il liceo prescelto, saranno convocati secondo le modalita'
previste dal successivo art. 12, comma 1 ed incorporati presso la
Scuola navale militare. La mancata comunicazione circa l'esito
dell'esame per il recupero dei debiti o circa le valutazioni
intermedie e finali in riferimento all'anno scolastico 2009-2010,
costituira' implicita rinuncia da parte del candidato, con
conseguente esclusione dal concorso. Nel caso di esito negativo
dell'esame per il recupero del debito formativo, il candidato non
verra' incluso nelle graduatorie di merito, in quanto carente del
requisito di partecipazione di cui al precedente art. 2, comma 1,
lettera d). I candidati che avranno ottenuto l'idoneita' al 1° liceo
classico o al 3° liceo scientifico (chiesta per l'ammissione alla
Scuola navale militare) presso scuole o istituti legalmente
riconosciuti in qualita' di privatisti e che sono vincolati
all'obbligo della frequenza di un ulteriore anno presso la stessa
scuola o istituto, dovranno presentare anche il nulla-osta
all'iscrizione presso un istituto statale, rilasciato dal competente
organo scolastico;
b) 4 fotografie recenti, formato tessera (4 x 5), con
l'indicazione leggibile, sul retro, di cognome, nome e data di
nascita. Non e' necessaria alcuna autenticazione;
c) la documentazione sanitaria prevista al successivo art. 8,
commi 2 e 3.
2. E', inoltre, onere dei candidati fornire informazioni
dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti tra quelli indicati
al precedente art. 1, comma 2 (appartenenza a categoria beneficiaria
di riserva di posti) e/o al successivo art. 10 (possesso di titoli di
preferenza) del presente decreto. A tal fine essi dovranno produrre,
all'atto della presentazione alla prova scritta di selezione
culturale, eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu'
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ai
fini della loro corretta valutazione da parte della commissione per
la formazione delle graduatorie di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera e).

                               Art. 7 


Prova scritta di selezione culturale


1. I candidati che non saranno stati esclusi dal concorso
riceveranno apposita convocazione da parte del Comando della Scuola
navale militare «Francesco Morosini» e dovranno presentarsi,
accompagnati dal/i genitore/i ovvero, in mancanza di questi, dal
tutore o da persona dai predetti espressamente delegata, presso il
Centro di selezione della Marina militare di Ancona, all'ora e nel
giorno in essa indicati, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato,
per sostenere detta prova nonche' gli accertamenti psicofisici ed
attitudinali di cui ai successivi articoli 8 e 9 del presente decreto
(durata di permanenza prevista giorni 3). Coloro che risulteranno
assenti al momento dell'inizio della prova scritta di selezione
culturale saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste
riconvocazioni.
2. La prova scritta di selezione culturale consistera' nella
somministrazione, a cura della commissione di cui al precedente art.
5, comma 1, lettera a), di un questionario contenente domande a
risposta multipla concernenti i programmi riportati in allegato B,
che costituisce parte integrante del presente decreto. Per quanto
riguarda le modalita' di svolgimento, saranno osservate le
disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il punteggio conseguito nella prova
scritta di selezione culturale sara' utile ai fini della formazione
delle graduatorie di cui al successivo art. 11.
3. I verbali della prova di cui al presente articolo dovranno
essere inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione per la
prova scritta di selezione culturale, al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento
- 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 1ª Sezione - Viale
dell'Esercito 186, 00143 Roma ed al Comando della Scuola navale
militare «Francesco Morosini» - Viale Piave 30/A, 30132 Venezia,
improrogabilmente entro il terzo giorno dalla conclusione della prova
da parte di tutti i candidati.

                               Art. 8 


Accertamenti psicofisici


1. I candidati, al termine della prova scritta di selezione
culturale, saranno sottoposti agli accertamenti psicofisici, sempre
presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, a cura
della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b).
2. I candidati convocati per gli accertamenti dovranno produrre,
all'atto della presentazione presso il suddetto Centro di selezione,
pena l'esclusione dal concorso, la seguente documentazione:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera e per il nuoto rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico - sportiva italiana ovvero a
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate presso il
Servizio sanitario nazionale e che esercitano in tali ambiti in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. La data del
certificato non dovra' essere anteriore ad un anno dal giorno di
presentazione;
b) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria
pubblica riportante le vaccinazioni effettuate;
c) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata presso il Servizio sanitario
nazionale attestante la recente effettuazione dell'accertamento
strumentale (metodo quantitativo) del G6PD. I concorrenti affetti da
deficit di G6PD dovranno, inoltre, produrre certificato, rilasciato
dal proprio medico di fiducia e controfirmato dai genitori o dal
genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o dal tutore, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di deficit di
G6PD ed eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi a quella di presentazione. Dovra', altresi', essere conforme
all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente
decreto;
d) referto originale degli esami di seguito elencati,
effettuati in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate presso il Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo
caso dovra' altresi' essere prodotto certificato in originale
attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata presso il
Servizio sanitario nazionale):
1) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
2) emocromo completo;
3) VES;
4) glicemia;
5) creatininemia;
6) trigliceridemia;
7) colesterolemia;
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
10) transaminasemia (GOT e GPT);
11) markers virali: anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti HBc e
anti HCV;
12) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o
privata accreditata presso il Servizio sanitario nazionale,
attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per
anticorpi per HIV, determinato con test ELISA di 3ª o 4ª generazione,
in data non antecedente a tre mesi precedenti la visita;
e) qualora il concorrente ne sia gia' in possesso, esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto in
originale, effettuato da non oltre sei mesi presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate presso il
Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso dovra' essere
prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di
struttura sanitaria accreditata presso il Servizio sanitario
nazionale). Solo in caso di dubbio diagnostico da parte della
commissione medica l'esame radiografico verra' effettuato presso il
Centro di selezione.
3. I concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, oltre ai
documenti indicati nel precedente comma 2, pena l'esclusione dal
concorso:
a) ecografia pelvica con relativo referto in originale,
eseguita in data non anteriore ai tre mesi antecedenti la visita,
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate presso il Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo
caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante
che trattasi di struttura sanitaria accreditata presso il Servizio
sanitario nazionale);
b) referto originale di test di gravidanza eseguito non
anteriormente a sette giorni precedenti la visita presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate presso il
Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso dovra' essere
prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di
struttura sanitaria accreditata presso il Servizio sanitario
nazionale).
4. La commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera
b), prima di eseguire la visita medica generale:
a) acquisira' i documenti indicati nei precedenti commi 2 e 3
del presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti
psicofisici ed attitudinali, verificandone la validita';
b) (per i soli concorrenti di sesso femminile) in caso di
positivita' del test di gravidanza non procedera' agli accertamenti
psicofisici e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente
dell'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
c) disporra' quindi per tutti i concorrenti i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
1) visita cardiologica con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
4) visita odontoiatrica;
5) visita psichiatrica;
6) visita ortopedica;
7) analisi delle urine per la ricerca dei cataboliti urinari
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positivita',
disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
8) controllo dell'abuso sistematico di alcool mediante
ricerca della CDT. In caso di positivita', disporra' sul medesimo
campione un test di conferma mediante HPLC;
9) visita medica generale.
La commissione potra', inoltre, procedere ad ogni ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione
clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico
del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico.
5. Saranno giudicati idonei i candidati che risulteranno:
a) esenti da imperfezioni e/o infermita' che, secondo le
vigenti normative, siano causa di inabilita' al servizio militare
incondizionato ovvero possano divenire tali col tempo, ed ai quali
inoltre verra' attribuito coefficiente non superiore a 2 in tutti gli
organi/apparati del profilo somato-funzionale di cui alla direttiva
tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare, emanata dalla Direzione generale della sanita'
militare e vigente all'atto della visita, fatto salvo quanto previsto
nella successiva lettera e);
b) esenti da disturbi della parola tali da rendere l'eloquio
non chiaramente e prontamente intellegibile;
c) esenti da stato di tossicodipendenza o tossicofilia, abuso o
assunzione saltuaria od occasionale di sostanze psicoattive o abuso
di alcool;
d) esenti da malattie o lesioni per le quali siano previsti
tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti
necessari per la frequenza dei corsi quali allievi della Scuola
navale militare;
e) in possesso, altresi', dei seguenti requisiti specifici:
1) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,56;
2) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per
la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie
per astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica,
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale. L'accertamento dello stato refrattivo, ove
occorra, potra' essere eseguito con l'autorefrattometro o in
cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento;
3) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata
con esame audiometrico tonale in camera silente.
6. La commissione, al termine degli accertamenti psicofisici,
formulera' per ciascun concorrente uno dei seguenti giudizi che
verra' comunicato, seduta stante, per iscritto:
a) idoneo all'ammissione alla Scuola navale militare «Francesco
Morosini»;
b) inidoneo all'ammissione alla Scuola navale militare
«Francesco Morosini».
7. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
psicofisici saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risultera' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa,
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti chiesti
in tempi contenuti, la commissione non esprimera' il giudizio, bensi'
fissera' una nuova data di presentazione, entro la seconda decade del
mese di luglio 2010, per verificare l'eventuale recupero
dell'idoneita' psicofisica.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso. Gli stessi, tuttavia, potranno spedire con
lettera raccomandata alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto reclutamento - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali - 1ª Sezione - casella postale n. 15317 - 00143 Roma
Laurentino, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a
quello della visita medica in cui hanno riportato il giudizio di
inidoneita', specifica istanza di riesame del predetto giudizio,
corredata di appropriata documentazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, in originale o in copia autenticata,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di
inidoneita'. L'istanza, firmata dall'interessato, dovra' essere
vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal
tutore. Dette istanze dovranno essere anticipate alla predetta
Direzione generale a mezzo fax (n. 06/517052774). Non saranno prese
in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero
pervenute oltre il termine perentorio sopraindicato. Non saranno
parimenti prese in considerazione istanze che, a giudizio della
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), siano
di contenuto non significativo ai fini dell'accoglimento. In caso di
accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno comunicazione a
mezzo telegramma o fax o e-mail da parte del Comando della Scuola
navale militare «Francesco Morosini». In caso di mancato accoglimento
dell'istanza, invece, il suddetto Comando comunichera' agli
interessati che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli
accertamenti psicofisici rimane confermato. Il giudizio circa
l'idoneita' fisica dei suddetti candidati - in caso di accoglimento
dell'istanza - sara' espresso dalla commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera c) a seguito di valutazione della
documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti ovvero,
solo qualora necessario, a seguito dell'effettuazione di ulteriori
accertamenti psicofisici.
9. L'idoneita' conseguita negli accertamenti psicofisici non
dara' luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione
delle graduatorie di cui al successivo art. 11.
10. Il candidato affetto da deficit di G6PD, se giudicato idoneo
al termine degli accertamenti psicofisici, dovra' sottoscrivere,
unitamente ai genitori o al genitore esercente l'esclusiva potesta'
genitoriale o al tutore in caso di assenza dei genitori, apposita
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione
conforme all'allegato D che costituisce parte integrante del presente
decreto. A tal fine, coloro che, gia' all'atto della presentazione
per sostenere gli accertamenti psicofisici di cui al presente
articolo, avranno portato al seguito il certificato medico conforme
al gia' citato allegato C, dovranno sostenere detti accertamenti
psicofisici in presenza del/dei genitore/i ovvero del tutore, come
sopra indicato.
11. I verbali degli accertamenti di cui al presente articolo
dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione
per gli accertamenti psicofisici al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento
- 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 1ª Sezione - Viale
dell'Esercito 186, 00143 Roma ed al Comando della Scuola navale
militare "Francesco Morosini" - Viale Piave 30/A, 30132 Venezia,
improrogabilmente entro il terzo giorno dalla conclusione degli
accertamenti di cui al presente articolo da parte di tutti i
candidati.

                               Art. 9 


Accertamenti attitudinali


1. L'idoneita' attitudinale dei candidati sara' accertata dalla
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d) secondo
le modalita' indicate nelle «Norme per la selezione attitudinale nel
concorso per l'ammissione alla Scuola navale militare Francesco
Morosini» vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti, ed
in riferimento alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del
personale della Marina militare». Tale accertamento avverra'
attraverso lo svolgimento di una serie di prove intellettive, che
daranno luogo all'attribuzione di un punteggio, e di prove di
personalita' integrate da interviste attitudinali individuali, allo
scopo di valutare le qualita' attitudinali e caratteriologiche dei
medesimi agli effetti del loro efficace e proficuo inserimento nella
vita e nelle attivita' della Scuola navale militare. La valutazione
personologica si articolera' nelle seguenti aree d'indagine:
a) area stile di pensiero;
b) area emozioni e relazioni;
c) area produttivita' e competenze gestionali;
d) area motivazionale.
2. L'esito delle prove intellettive sara' comunicato per iscritto
agli interessati a cura della competente commissione al termine della
prova stessa. I concorrenti che non otterranno il punteggio minimo di
3/10 saranno esclusi dal concorso.
3. Tutti i candidati che avranno superato le prove intellettive,
indipendentemente dall'esito degli accertamenti psicofisici, saranno
sottoposti alle prove di personalita' integrate da interviste
attitudinali individuali, di cui al precedente comma 1. I concorrenti
che non si presenteranno alle interviste attitudinali individuali,
che presumibilmente verranno sostenute dopo le prove psicofisiche,
saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a
causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
4. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita' espresso dalla
commissione competente al termine degli accertamenti attitudinali
dovra' essere comunicato, per iscritto, agli interessati ed e'
definitivo. Al/ai soggetto/i che esercita/esercitano la potesta' sul
minore sara' comunicata, per iscritto, la motivazione del giudizio di
inidoneita' espresso nei confronti dei candidati al termine delle
prove di personalita'. L'idoneita' conseguita negli accertamenti
attitudinali non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio utile
ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo art.
11.
5. I verbali dell'accertamento di cui al presente articolo
dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione
per gli accertamenti attitudinali al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento
- 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 1ª Sezione - Viale
dell'Esercito 186, 00143 Roma e al Comando della Scuola navale
militare «Francesco Morosini» - Viale Piave 30/A, 30132 Venezia,
improrogabilmente entro il terzo giorno dalla conclusione degli
accertamenti di cui al presente articolo da parte di tutti i
candidati.
6. I candidati che al termine delle prove attitudinali saranno
giudicati inidonei, potranno, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni, spedire apposita istanza per
esercitare il diritto di accesso agli atti concorsuali, con lettera
raccomandata da inviare al Centro di selezione della Marina militare
- Ufficio contenzioso - Via delle Palombare n. 3, 60100 Ancona.
7. Durante il periodo di permanenza presso il Centro di selezione
della Marina militare i giovani potranno essere sottoposti a prova
vestiario, indipendentemente dall'esito degli accertamenti.

                               Art. 10 


Titoli di preferenza


1. A parita' di merito, nelle graduatorie di cui al successivo
art. 11, si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza
eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso
tra quelli appresso indicati:
a) figli di decorati dell'Ordine militare d'Italia o di
decorati di medaglia d'oro al valor militare;
b) figli di mutilati e di invalidi di guerra per lesioni o
infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive
modificazioni;
c) figli di ufficiali e di sottufficiali in servizio permanente
delle Forze armate, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di
titolari di pensioni ordinarie militari o civili dello Stato, di
ufficiali e di sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo
servizio che, per il servizio prestato, abbiano acquisito il diritto
al trattamento di quiescenza.
I suddetti titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. In assenza o a parita' di titoli di preferenza, a parita' di
merito, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', in
applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15
maggio 1997, n. 127, integrato dall'art. 2, comma 9 della legge 16
giugno 1998, n. 191.

                               Art. 11 


Graduatorie di merito


1. I candidati risultati idonei nella prova e negli accertamenti
di cui al precedente art. 4, comma 1 (compresi i candidati di cui al
precedente art. 2 comma 3, che dovranno comunicare entro il 3
settembre 2010 l'esito dell'esame sostenuto per ottenere l'idoneita'
nelle materie non svolte e quelli di cui al precedente art. 6, comma
1, lettera a), che dovranno comunicare tempestivamente, ove
possibile, entro il 3 settembre 2010, a mezzo fax al n. 041/5221812,
l'esito dell'esame per il recupero dei debiti formativi e la
conseguita ammissione alla classe superiore) saranno iscritti in due
distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico ed una
per gli aspiranti al liceo scientifico, nell'ordine determinato dalla
somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta di selezione
culturale di cui all'art. 7 e dalla media dei voti conseguiti in sede
di valutazione/i intermedia/e e finale relative all'anno scolastico
in cui hanno ottenuto l'ammissione alla prima classe del liceo
classico o alla terza classe del liceo scientifico (escluso il voto
relativo alla religione). Detto punteggio sara' espresso in
ventesimi. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio
chiesto per l'ammissione alla Scuola navale militare "Francesco
Morosini" al termine dell'anno scolastico 2008-2009 e non hanno gia'
conseguito o conseguiranno al termine dell'anno scolastico 2009-2010
l'idoneita' alla classe superiore, saranno in ogni caso iscritti in
graduatoria dopo coloro che hanno conseguito il predetto titolo
nell'anno in corso.
2. In dette graduatorie, e secondo l'ordine di esse, saranno
dichiarati vincitori del concorso:
a) per il liceo classico: i primi 17 concorrenti idonei;
b) per il liceo scientifico: i primi 34 concorrenti idonei.
3. Se i posti disponibili per il liceo classico o per il liceo
scientifico non saranno ricoperti per insufficienza di concorrenti
idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso di studi
per l'accesso al quale risulta un'eccedenza di idonei rispetto al
numero dei posti a concorso, fermo restando il numero totale degli
ammessi.
4. Qualora, per esigenze organizzative dell'istituto di
provenienza, a taluni candidati di cui al precedente art. 6, comma 1,
lettera a) non sara' comunicato l'esito dell'esame per il recupero
dei debiti formativi e la conseguita ammissione alla classe superiore
entro il termine di cui al precedente comma 1, gli stessi
provvederanno a darne immediata comunicazione non appena tale esito
verra' loro reso noto e, comunque, non oltre la data di inizio delle
lezioni dell'anno scolastico prevista per l'istituto di provenienza.
La commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera e), in
tale eventualita', provvedera' a formare due distinte graduatorie
provvisorie, una per il liceo classico ed una per il liceo
scientifico, ai soli fini dell'ammissione e convocazione presso la
Scuola navale militare «Francesco Morosini» dei candidati che si
saranno collocati in posizione utile. La predetta commissione
provvedera' a formare le graduatorie finali di merito non appena
tutti i concorrenti avranno comunicato l'esito dell'esame per il
recupero dei debiti e la conseguita ammissione alla classe superiore.
5. Le graduatorie finali di merito degli idonei, tenuto conto
della riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, dei
titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, nonche' di quanto
disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 1 del presente decreto saranno
approvate con decreto dirigenziale e saranno pubblicate nel Giornale
ufficiale del Ministero della difesa. Dell'avvenuta pubblicazione
verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale. Il decreto di approvazione della
graduatoria definitiva sara' inoltre pubblicato nel Foglio d'ordini
della Marina e, a puro titolo informativo, nei siti internet
www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it.

                               Art. 12 


Ammissione alla Scuola


1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a
concorso, saranno ammessi alla Scuola navale militare «Francesco
Morosini» secondo le modalita' di cui al precedente art. 11, comma 4.
I posti a concorso verranno, comunque, interamente ricoperti solo a
seguito dell'approvazione delle graduatorie finali di merito.
2. In ogni caso il Comando della Scuola navale militare avra'
facolta' di procedere a convocare i concorrenti idonei in ordine di
graduatoria, a copertura di eventuali posti che si renderanno
disponibili per qualsiasi causa, entro i primi venti giorni dalla
data di inizio dell'anno scolastico presso la Scuola navale militare.
3. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione e, pertanto,
esclusi i concorrenti che, senza giustificato motivo, non si
presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato. I concorrenti,
invece, che comunicheranno al Comando della Scuola navale militare di
non potersi presentare per giustificato motivo, producendo la
relativa documentazione giustificativa, potranno ottenere una
proroga, comunque non oltre il 15° giorno dalla data di convocazione
presso la Scuola.
4. Gli allievi, al compimento del 16° anno di eta', verranno
sottoposti a visita medica d'idoneita' allo speciale arruolamento
volontario di anni tre (in virtu' di quanto disposto dall'art. 9,
comma 9 del decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302), tenendo
conto dei requisiti psicofisici previsti dal precedente art. 8 del
presente decreto. Per coloro che compiranno il 16° anno di eta' entro
il 31 dicembre 2010 gli accertamenti psicofisici di cui all'art. 8
varranno ai fini dell'idoneita' allo speciale arruolamento
volontario.
5. All'atto della presentazione alla Scuola navale militare i
candidati dovranno produrre, a pena di decadenza:
a) atto di impegno firmato da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in
mancanza, dal tutore, redatto conformemente all'allegato E del
presente decreto;
b) pagella scolastica in originale da cui risulti la promozione
alla classe del liceo per il quale hanno concorso, nonche' il
nulla-osta del dirigente scolastico dell'istituto di provenienza,
entrambi necessari per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola
navale militare;
c) certificato comprovante il numero, le date e le dosi
relative alle vaccinazioni antitetaniche, antitifiche ed altre
eventualmente somministrate, nonche' eventuale dichiarazione di
allergie e/o intolleranze a medicinali;
d) tessera sanitaria (o libretto sanitario) emessa dal Servizio
sanitario nazionale;
e) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera e per il nuoto rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico - sportiva italiana ovvero a
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate presso il
Servizio sanitario nazionale e che esercitano in tali ambiti in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport (con data
non anteriore al 1° luglio 2010);
f) certificato o referto attestante il gruppo sanguigno.
6. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e
civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio. Inoltre, ai fini
dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del
presente decreto, il Comando della Scuola navale militare provvedera'
a chiedere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive sottoscritte dai concorrenti (e dagli esercenti la
potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore) risultati vincitori
del concorso medesimo.
7. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al
precedente comma emergera' la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione mendace.
8. All'atto dell'ammissione dell'allievo il genitore (o tutore)
si impegna ad accettare la totalita' delle norme che disciplinano la
frequenza della Scuola. Si impegna, altresi', al pagamento della
retta ed in generale di tutte quelle spese di cui l'allievo potra'
risultare debitore verso l'Amministrazione della Scuola.

                               Art. 13 


Esclusioni


1. L'Amministrazione potra', con provvedimento motivato,
escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato per
difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione alla Scuola navale
militare, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso di
studio, se il difetto dei requisiti verra' accertato durante il corso
stesso.

                               Art. 14 


Ordinamento degli studi


1. La Scuola navale militare «Francesco Morosini» e' un istituto
di formazione parificato ad un istituto di istruzione di secondo
grado, che persegue lo scopo di istruire i giovani e di suscitare in
essi l'interesse alla vita sul mare, orientandoli alle attivita' ad
essa connesse. A tal fine gli allievi seguono corsi di studio ed
effettuano addestramento di tipo militare, praticando attivita'
sportiva e frequentando corsi d'istruzione marinaresca, inclusi
imbarchi sulle unita' aeronavali e subacquee della Marina militare.
2. I corsi di studio della Scuola navale militare sono di ordine
classico e scientifico, con programmi corrispondenti a quelli
previsti per l'intero corso di liceo classico e per gli ultimi tre
anni di liceo scientifico ad indirizzo tradizionale. Inoltre, presso
la Scuola navale militare e' istituita la sola cattedra di inglese.
Gli allievi che nei primi due anni di liceo hanno frequentato corsi
di lingue straniere diverse dall'inglese potranno fare domanda di
proseguire, privatamente ed a proprie spese, lo studio della lingua
gia' iniziata, purche' gli orari delle lezioni private siano
stabiliti nel rispetto degli orari e del regolamento della Scuola
navale militare. Alla fine dell'anno scolastico e comunque prima
dello scrutinio finale, essi dovranno sostenere il previsto esame di
idoneita' presso altra scuola secondaria superiore scelta dal
candidato e produrre la certificazione del superamento dell'esame.
3. Gli allievi incorporati non saranno soggetti al pagamento di
tasse scolastiche limitatamente alla frequenza del 1° liceo classico
o del 3° liceo scientifico, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma
5 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dall'art. 28 comma
1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Durante l'intera
permanenza presso la Scuola navale militare non sara' concesso agli
allievi di ripetere piu' di un anno di corso.
4. Al termine di ogni anno scolastico gli allievi saranno
giudicati anche sotto l'aspetto della disciplina militare, della
condotta, del carattere, delle qualita' morali, delle qualita'
fisiche e della loro idoneita' alla vita militare. Coloro i quali
saranno giudicati inidonei anche per uno solo di tali profili saranno
rinviati d'autorita'.

                               Art. 15 


Arruolamento


1. Gli allievi, appena compiuto il 16° anno di eta', contrarranno
uno speciale arruolamento volontario di tre anni per il compimento
del corso di studi prescelto; a tal fine potranno essere contratte
successive rafferme di un anno.
2. Gli allievi che, all'atto dell'accertamento dell'idoneita'
fisica al servizio militare, non si troveranno nelle condizioni
necessarie per essere arruolati - e sempreche' si presuma che
potranno raggiungere in breve tempo la prescritta idoneita' fisica -
potranno essere tenuti in esperimento, previa autorizzazione della
Direzione generale per il personale militare, su proposta motivata
del Comandante della Scuola navale. In caso contrario, potra' essere
loro consentito di ultimare gli studi nell'anno scolastico in corso,
al termine del quale saranno allontanati dalla Scuola.
3. Durante la permanenza presso la Scuola saranno impartite
apposite istruzioni militari anche ai giovani non ancora arruolati.
4. Ai soli fini del trattamento economico gli allievi, nel corso
dell'intera ferma, saranno equiparati ai comuni di 2ª classe secondo
quanto previsto dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1986,
n. 958 e successive modificazioni.

                               Art. 16 


Passaggio di corso e graduatoria


1. La promozione alla classe superiore ed il conseguimento del
diploma conclusivo degli esami di Stato saranno regolati dalla
normativa vigente per gli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado. L'idoneita' per il passaggio alla frequenza del corso
superiore sara' stabilita dalla promozione scolastica e dalla provata
attitudine alla vita militare.
2. Al completamento di ciascun periodo ed al termine di ciascun
anno scolastico, che prevede l'eventuale campagna navale di
istruzione, il Comandante della Scuola, avvalendosi del Consiglio
degli istruttori, attribuira' a ciascun allievo il voto di
attitudine, determinato sulla base degli elementi di cui alle
seguenti voci, secondo le modalita' stabilite nelle disposizioni di
cui all'art. 10 del decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302:
a) attitudini fisiche alla vita militare e navale;
b) attitudini intellettive;
c) qualita' d'animo e di carattere.
3. Gli allievi promossi, che avranno riportato valutazione
sufficiente in attitudine militare, verranno ammessi al corso
superiore nell'ordine della graduatoria di merito determinata, sulla
base della media dei risultati scolastici e di attitudine, dal
Consiglio degli istruttori al termine di ciascun anno scolastico.
Nella graduatoria, a parita' di punto di merito, sara' data la
precedenza all'allievo che avra' il piu' alto voto in attitudine. A
parita' anche di questo, sara' data precedenza all'allievo con
maggiore anzianita' nella precedente graduatoria di concorso o di
ammissione al corso superiore. Gli allievi ripetenti, all'atto della
riammissione al nuovo corso, saranno collocati in graduatoria secondo
il seguente criterio:
a) se appartenenti al primo corso, saranno posti dopo gli
allievi dello stesso vincitori del concorso, conservando tra loro
l'ordine di anzianita' che avevano in precedenza;
b) se appartenenti al secondo o terzo corso, saranno inseriti
dopo gli allievi promossi, conservando tra loro l'ordine di
anzianita' che avevano in precedenza.
4. La graduatoria di merito verra' formata anche al termine
dell'ultimo anno di corso, al conseguimento del diploma conclusivo
degli esami di Stato. Le modalita' per la formazione delle
graduatorie sono stabilite nelle disposizioni emanate dal Capo di
stato maggiore della Marina. Gli allievi giudicati inidonei per
insufficiente attitudine saranno rinviati d'autorita' dalla Scuola
navale militare.
5. Al termine di ciascun periodo ed al termine dell'anno
scolastico il Comandante della Scuola inviera' ai genitori (o al
tutore) degli allievi minorenni un rapporto informativo sulle
valutazioni scolastiche ed attitudinali dell'allievo, conservando una
copia agli atti dell'istituto.

                               Art. 17 


Spese a carico delle famiglie


1. Saranno a carico delle famiglie:
a) una retta annua che, per l'anno scolastico 2010-2011, fermo
restando il beneficio delle esenzioni o riduzioni delle spese
previste dalle norme vigenti in relazione agli accertati redditi
annui lordi delle famiglie stesse, da documentare con apposita
dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e con le modalita'
previste dalle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' fissata negli importi
appresso indicati:
1) € 309,87 per reddito familiare annuo lordo fino a €
7.746,85;
2) € 619,75 per reddito familiare annuo lordo tra € 7.746,86
e € 15.493,71;
3) € 929,62 per reddito familiare annuo lordo tra € 15.493,72
e € 30.987,41;
4) € 1.342,79 per reddito familiare annuo lordo superiore a €
30.987,41.
La retta potra' essere corrisposta in un'unica soluzione, oppure
in due rate alle seguenti date: inizio anno scolastico e 1° marzo,
con versamento sul conto corrente postale n. 15524309 intestato alla
Scuola navale militare «Francesco Morosini».
Coloro che avranno diritto all'esenzione parziale o totale dalla
retta dovranno comunque effettuare il versamento, fermo restando che
verra' portato a credito o rimborsato l'ammontare versato in piu',
nel caso in cui verranno accordati i benefici di cui al successivo
art. 18;
b) un'assicurazione contro gli infortuni e responsabilita'
civile di € 180,00 circa annui. L'assicurazione sara' obbligatoria
per fornire la piu' ampia copertura contro il rischio di qualsiasi
infortunio, compresi quelli che potranno colpire gli allievi durante
l'attivita' ricreativa, le esercitazioni fuori sede, la libera uscita
e nei viaggi da e per la Scuola. La polizza, il cui premio dovra'
essere corrisposto in due rate (la prima di € 100,00 dovra' essere
versata sul conto corrente che verra' indicato dalla Scuola navale
militare "Francesco Morosini" all'atto dell'iscrizione all'anno
scolastico, mentre la seconda verra' inserita nell'estratto conto del
1° trimestre), prevedera' i seguenti massimali di rimborso:
1) fino a € 180.000,00 per invalidita' permanente;
2) fino a € 180.000,00 per morte;
3) fino a € 516.456,90 per responsabilita' civile verso
terzi;
4) fino a € 6.000,00 per rimborso spese mediche a seguito di
infortunio;
5) fino a € 6.000,00 di rendita vitalizia annua (in caso di
invalidita' permanente);
6) fino a € 5.000,00 per rimborso spese effettuate a seguito
infortunio con danno estetico;
7) fino a € 30,00 giornaliere per diaria di gesso;
8) fino a € 30,00 giornaliere per ricovero da infortunio;
c) una somma di €, 750,00, da versare sul conto corrente che
verra' indicato dalla Scuola navale militare «Francesco Morosini»
all'atto dell'iscrizione all'anno scolastico, quale anticipo per le
sottonotate spese:
1) libri di testo, oggetti di cancelleria, disegno, ecc.;
2) esigenze di carattere personale dell'allievo;
3) manutenzione ordinaria dell'alloggio al termine dell'anno
scolastico;
4) rimborso delle somme anticipate all'allievo per spese
strettamente indispensabili;
5) eventuale deterioramento e/o perdita dei materiali causati
da colpa o negligenza dell'allievo;
6) tasse scolastiche (qualora previste);
7) spese per l'abbonamento al servizio di trasporto pubblico
urbano;
8) spese per il servizio di barberia/lavanderia esterna;
9) spese di vestiario integrativo alla dotazione, relativo a
capi intimi e sportivi;
10) corsi extra-curriculari (su base facoltativa);
11) altre eventuali.
Tale importo sara' accantonato in apposito conto e verra'
rimborsato, salvo il caso di dimissioni o rinvii dalla Scuola navale
militare, al termine dei corsi di studio, previo conguaglio delle
spese relative all'ultimo periodo contabile di permanenza
dell'allievo presso la Scuola medesima.
2. Alla fine di ogni trimestre - dicembre, marzo e giugno - le
famiglie riceveranno l'estratto conto delle spese di cui al
precedente comma 1, lettera c), che dovra' essere saldato in modo da
reintegrare la somma anticipata fino a € 500,00, nel termine di venti
giorni dalla data di ricezione dell'estratto medesimo. In caso di
ritiro dell'allievo, indipendentemente dalla data delle dimissioni,
le somme anticipate dalla famiglia saranno restituite con le medesime
scadenze. L'allievo, la cui famiglia non effettui i versamenti
prescritti nel presente articolo entro venti giorni dalla data di
scadenza o avviso di pagamento, sara' rinviato in famiglia dalla
Scuola navale militare.
3. All'atto dell'ammissione, pertanto, gli allievi, dovranno
versare:
a) la prima rata della retta di cui al comma 1 del presente
articolo (conto corrente postale n. 15524309 intestato alla Scuola
navale militare "Francesco Morosini");
b) € 100,00 quale acconto sul premio di assicurazione (sul
conto corrente che verra' indicato dalla Scuola navale militare
«Francesco Morosini» all'atto dell'iscrizione all'anno scolastico);
c) € 750,00 quale anticipo delle spese per libri, ecc. (sul
conto corrente che verra' indicato dalla Scuola navale militare
«Francesco Morosini» all'atto dell'iscrizione all'anno scolastico).
I giovani che all'atto della presentazione non comproveranno di
aver eseguito tali versamenti non saranno ammessi.
4. Agli allievi che, per qualsiasi ragione (rinvio o ritiro),
lasceranno la Scuola navale militare saranno trattenute aliquote pari
a 1/270 della retta (calcolata in base ad eventuali riduzioni) per
ogni giorno trascorso nella Scuola stessa.

                               Art. 18 


Dispensa totale o parziale dalla retta


1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla intera
retta:
a) agli orfani di guerra (o equiparati);
b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio.
2. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta
per benemerenze di famiglia:
a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare;
b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive
modificazioni;
c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e
sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che,
per il servizio prestato, abbiano acquisito il diritto al trattamento
di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari
di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato.
I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia potranno farsi
valere nei riguardi dei genitori, dei genitori adottivi, del tutore o
di chi esercita la potesta' genitoriale, sempreche' il giovane
risulti a carico.
3. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta
per merito personale:
a) nel 1° liceo classico e nel 3° liceo scientifico, agli
allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei
concorrenti ammessi, purche' abbiano superato gli esami di ammissione
con un punteggio complessivo non inferiore a 16/20, con le modalita'
indicate nel precedente art. 11.
b) in ciascun anno scolastico successivo, agli allievi che al
termine degli scrutini dell'anno scolastico precedente risultano
classificati, nelle due distinte graduatorie di merito (liceo
classico e liceo scientifico), nei primi due decimi dei promossi al
corso superiore, purche' abbiano riportato una media complessiva non
inferiore agli 8/10 (o voto equivalente).
4. Potranno cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense
da mezze rette per benemerenze diverse, l'una per benemerenze di
famiglia e l'altra per merito personale. Il beneficio della dispensa
totale o parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra'
accordato durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno di corso
per insuccesso negli studi.
5. Per ottenere il beneficio della dispensa dalla retta intera o
dalla mezza retta sara' necessario presentare apposita istanza,
secondo lo schema riportato nell'allegato F che costituisce parte
integrante del presente decreto, corredata della dichiarazione
sostitutiva di cui al successivo comma 8 del presente articolo. Le
istanze indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - I Reparto reclutamento - 1ª Divisione
reclutamento ufficiali - 1ª Sezione dovranno essere presentate al
Comando della Scuola entro il 10 ottobre 2010. Ogni variazione delle
condizioni a fondamento della concessione del beneficio dovra' essere
comunicata immediatamente all'Amministrazione.
6. Se il titolo che da' diritto al beneficio maturera'
successivamente all'ammissione dell'allievo alla Scuola, la domanda
per la concessione del predetto beneficio dovra' essere presentata
nel termine massimo di tre mesi dalla data nella quale e' stato
riconosciuto il titolo per la concessione. In tal caso il beneficio
sara' accordato, se spettante, con effetto retroattivo a far tempo
dalla data di insorgenza del titolo.
7. Il Comando della Scuola navale militare, ricevute le domande,
ne curera' l'istruttoria, accertando la regolarita' e la completezza
della documentazione a ciascuna allegata chiedendo, se del caso, la
documentazione mancante o quella integrativa, necessaria
all'accertamento della sussistenza del titolo che da' luogo al
beneficio chiesto. Completata l'istruttoria inviera' le domande alla
Direzione generale per il personale militare per le decisioni.
8. Per ottenere la dispensa totale o parziale dalla retta di cui
ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo alla domanda dovra'
essere allegata dichiarazione sostitutiva, rilasciata con le
modalita' e ai sensi delle disposizioni del gia' citato decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente
tutti gli elementi da cui risulti il titolo che da' diritto alla
concessione del beneficio chiesto, al fine di consentire
all'Amministrazione di esperire i necessari controlli.
9. I concorrenti, in alternativa, hanno facolta' di produrre, in
luogo della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 8, i
relativi documenti a sostegno della richiesta di esenzione.
10. La dispensa dalla mezza retta per merito personale di cui al
precedente comma 3 del presente articolo sara' accordata d'ufficio
dalla Direzione generale per il personale militare, su proposta della
Scuola navale militare.

                               Art. 19 


Rinvio e ritiro


1. Il rinvio in famiglia degli allievi sara' adottato su proposta
motivata del Comandante della Scuola, previo parere del Consiglio
degli istruttori, con provvedimento a carattere definitivo della
Direzione generale per il personale militare. Oltre ai casi previsti
dall'art. 10, commi 5 e 6 del decreto interministeriale 4 agosto
2000, n. 302, tale provvedimento potra' essere adottato nei confronti
degli allievi:
a) per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai
doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382;
b) per perdita dei requisiti previsti dal bando di concorso;
c) per perdita dell'idoneita' psicofisica o per infermita'
incompatibile con la vita in comune;
d) per mancato pagamento della retta o delle spese
complementari a carico della famiglia.
2. Il rinvio in famiglia sara' altresi' disposto, con
provvedimento della Direzione generale per il personale militare, a
seguito di condanna penale per delitti non colposi. Il genitore (o
tutore dell'allievo minorenne o l'allievo maggiorenne) potra'
ottenere in qualunque momento dell'anno scolastico il ritiro dalla
Scuola.
3. All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'allievo arruolato
ai sensi del precedente art. 15 che sara' stato rinviato o al quale
sara' stato concesso il ritiro, sara' prosciolto dalla ferma
contratta. All'allievo che per qualunque motivo cessi di appartenere
alla Scuola verra' consegnato, a cura della Scuola stessa, il
nulla-osta per il trasferimento ad analoga classe in istituto statale
dello stesso ordine.

                               Art. 20 


Partecipazione a concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate


1. Agli allievi della Scuola che concorreranno per l'ammissione
all'Accademia navale e per le altre Accademie militari potra' essere
riservata un'aliquota di posti secondo le modalita' indicate nei
relativi bandi di concorso.
2. Gli allievi che parteciperanno ad altri concorsi per
l'ammissione quali volontari in Marina o in altra Forza armata
potranno fruire dei titoli di preferenza previsti dai relativi
ordinamenti.

                               Art. 21 


Borse di studio


1. Annualmente potranno essere poste a concorso borse di studio a
titolo di rimborso spese, offerte da societa' ed enti/istituti
pubblici o privati che verranno assegnate ad allievi meritevoli ad
insindacabile giudizio del Comando della Scuola navale militare.

                               Art. 22 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso la Scuola navale militare «Francesco Morosini», per
le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata - secondo le modalita' previste dal piu'
volte citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 - anche successivamente all'eventuale ammissione alla
Scuola per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
instaurato con l'Amministrazione militare.
2. Tali dati verranno trattati ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di esito positivo
del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale ai sensi e con
le modalita' previste dall'art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. L'interessato godra' dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore
generale per il personale militare, titolare del trattamento.
Responsabile del trattamento e' il Comandante della Scuola navale
militare «Francesco Morosini».
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
vigente normativa, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° aprile 2010

Il Generale di corpo d'armata: Roggio

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