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UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA

Concorso pubblico, per titoli esami, ad un posto di collaboratore
tecnico - settima qualifica, area funzionale tecnico-scientifica e
socio-sanitaria.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.23 del 21/3/2000
Ente:UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA
Località:-
Codice atto:000E2584
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:20/4/2000
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981 relativo alle declaratorie delle qualifiche
funzionali e dei profili professionali del personale non docente
delle universita';
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567, ed in particolare l'art. 33;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 ottobre 1993, n. 413, ed in particolare
l'art. 3 primo comma;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174 "Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche";
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995 "Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto
alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236 - conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, ed in
particolare l'art. 2, terzo comma;
Visto il decreto rettorale n. 886 del 28 luglio 1995;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", ed in particolare
l'art. 1, commi 4 e 31;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
universita' sottoscritto in data 21 maggio 1996;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Vista la legge 28 novembre 1996, n. 608, conversione in legge,
con modificazioni del decreto-legge 1o ottobre 1999, n. 510, recante
"Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di
interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale";
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto rettorale del 28 febbraio 1997 con il quale e'
stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi della Calabria
modificato con decreto rettorale del 27 novembre 1998;
Vista la legge 17 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto rettorale n. 947 del 4 giugno 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 15 del 1o agosto 1997, con il quale e' stato emanato il
regolamento di ateneo di attuazione della legge 7 agosto 1990,
n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare
l'art. 39, commi 25, 26 e 27 e l'art. 51, commi 4 e 5;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 998,
n. 403;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;
Visto il decreto direttoriale n. 44 del 23 novembre 1998;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in particolare
l'art. 29, comma 12 (legge finanziaria 1999);
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare
l'art. 19;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione adottata nella
seduta del 27 luglio 1999;
Visto il decreto rettorale n. 1369 del 5 ottobre 1999 con il
quale e' stato emanato il regolamento di ateneo per l'accesso a posti
di personale tecnico e amministrativo;
Vista la legge del 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria
2000);
Visto il proprio decreto n. 418 del 1o aprile 1999 con il quale
il sig. Franco Amedeo, collaboratore tecnico (qualifica settima)
presso il dipartimento farmaco-biologico di questo Ateneo, e' stato
collocato a riposo;
Vista la richiesta prot. n. 583 dell'8 novembre 1999 con la quale
il direttore del dipartimento farmaco-biologico chiede la indizione
di un apposito bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura del suddetto posto;
Ritenuto di dover provvedere alla copertura di tale posto secondo
le modalita' richieste;
Accertata l'inesistenza di graduatorie utili;
Preso atto che il suddetto posto gode della relativa copertura
finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Esaminato ogni opportuno elemento;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero posti
 
E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di un posto a tempo indeterminato, di settima qualifica
dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria, profilo
professionale di collaboratore tecnico per le esigenze del
dipartimento farmaco-biologico afferente alla facolta' di farmacia di
questa Universita'.
Ai sensi della legge 1o aprile 1991, n. 125, l'amministrazione
garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.
 
Requisiti generali
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) titolo di studio: laurea in medicina, farmacia, chimica e
tecnologia farmaceutiche, scienze biologiche.
I cittadini stranieri appartenenti ad altri Stati dell'Unione
europea dovranno essere in possesso, entro la data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli
di cui al precedente comma in base ad accordi internazionali, ovvero
con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592;
b) eta' non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica o cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea);
d) godimento dei diritti politici (i candidati cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ed avere
adeguata conoscenza della lingua italiana);
e) idoneita' fisica all'impiego.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
f) i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono
comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale
obbligo.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo nonche' coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e coloro che siano stati licenziati per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e
comunque con mezzi fraudolenti.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termne ultimo per la presentazione delle domande di
ammissione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'amministrazione puo disporre in qualunque momento, con decreto
motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti. L'esclusione e' notificata all'interessato.

                               Art. 3.
 
Domanda e termine
 
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
indirizzata al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi
della Calabria - Ufficio concorsi - Via P. Bucci - Edificio
amministrazione - 87030 Arcavacata di Rende (Cosenza), deve essere
presentata, direttamente o con ogni altro mezzo probatorio, ovvero a
mezzo singola raccomandata con a.r., con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza
slitta al primo giorno feriale utile.
La data di spedizione e' stabilita e comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda, redatta secondo lo schema che viene allegato al bando
di concorso, deve riportare tutte le indicazioni che, secondo le
norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire (allegato A).
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5 della legge
n. 127/1997, la sottoscrizione della domanda di partecipazione non e'
soggetta ad autenticazione.
Non verranno prese in considerazione le domande prive di
sottoscrizione.
La domanda dovra' contenere il cognome e il nome preciso ed
indicare il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.
I candidati devono dichiarare sotto la propria personale
responsabilita' e a pena di esclusione:
a) la data e il luogo di nascita;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
c) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o
cancellazione dalle liste elettorali medesime.
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
debbono dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza, nonche' di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali
eventualmente pendenti a loro carico;
e) di essere in possesso del titolo di studio richiesto
dall'art. 2 del presente bando, indicando lo stesso, nonche' la data
ed il luogo del conseguimento. Nel caso di titolo di studio
conseguito all'estero, dovra' essere allegata la certificazione
relativa all'equipollenza;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e di
non essere stati licenziati per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
i) di essere fisicamente idonei allo svolgimento delle mansioni
relative al posto messo a concorso;
l) il possesso di eventuali titoli di preferenza o precedenza,
di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, cosi' come indicati nel successivo art. 7 del presente
bando.
I candidati riconosciuti handicappati, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap, riguardo all'ausilio necessario,
nonche' all'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove, ai sensi della legge suddetta.
Gli interessati dovranno inoltre segnalare tramite fax al
0984/493712, la propria situazione di handicap entro e non oltre
dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera di convocazione
alle prove scritte.
La mancanza delle dichiarazioni di cui ai punti a), b), c), d),
e), f), h), i) comportera' l'esclusione dal concorso.

                               Art. 4.
 
Commissione esaminatrice
 
Con successivo provvedimento amministrativo sara' nominata la
commissione giudicatrice ai sensi del regolamento di ateneo
sull'accesso all'impiego.

                               Art. 5.
 
Prove di esame
 
Le prove d'esame tenderanno a verificare le capacita'
professionali dei candidati allo svolgimento delle mansioni proprie
del profilo professionale.
Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a
contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale comprendente anche
l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, come
specificato nel programma d'esame allegato al presente bando
(allegato B).
Questa Universita' dara' notizia del luogo, del giorno e dell'ora
in cui si terranno le prove scritte mediante comunicazione a tutti i
concorrenti a mezzo raccomandata a.r. o telegramma, non meno di
quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
raccomandata a.r. o telegramma non meno di venti giorni prima dello
svolgimento della prova stessa.
Per esigenze connesse all'organizzazione del lavoro ed in
ossequio ai principi di tempestivita', efficacia, efficienza ed
economicita' dell'azione amministrativa, questa amministrazione si
riserva la facolta' di controllare solo le istanze di partecipazione
al concorso di coloro che avranno sostenuto e superato le prime due
prove, ai fini delle eventuali esclusioni.
Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno
essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
Durante le prove scritte i concorrenti potranno portare con se' e
consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati
dalla commissione, ed i dizionari.
Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno aver
conseguito una votazione di almeno 7/10 o equivalente in ciascuna
delle precedenti prove.
La commissione, immediatamente prima dell'inizio della prova
orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna
delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato previa estrazione a sorte.
La prova orale s'intende superata con una votazione di almeno
7/10 o equivalente.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella
sede degli esami.
La prova orale si svolgera' in un'aula aperta al pubblico.
Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla
data di effettuazione delle prove scritte. L'inosservanza di tale
termine dovra' essere giustificata collegialmente dalla commissione
esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al direttore
amministrativo di questa Universita'.
L'amministrazione si riserva di rivalersi per eventuali danni
causati da ritardi non giustificati.

                               Art. 6.
 
Titoli valutabili
 
Il concorso e' per titoli ed esami.
La commissione, previa individuazione dei criteri, procede alla
valutazione dei titoli dopo le prove scritte e prima che si proceda
alla correzione delle stesse.
Il risultato della valutazione dei titoli e' reso noto agli
interessati prima della effettuazione della prova orale, attraverso
l'affissione del relativo elenco all'albo ufficiale e presso la sede
dove avra' luogo la prova orale.
Ai titoli sara' attribuito un punteggio complessivo non superiore
a 10/30 o equivalente.
I titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi
attribuibile sono i seguenti:
a) titolo di studio: fino ad un massimo di punti 3;
b) pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 3;
c) diplomi od attestati di specializzazione e qualificazione
professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile
dedurre attitudini professionali in relazione alle mansioni da
svolgere: fino ad un massimo di punti 1;
d) dottorato di ricerca: fino ad un massimo di punti 3.
I suddetti titoli dovranno essere prodotti in originale o copia
autenticata e dovranno pervenire, in allegato alla domanda, entro il
termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
In luogo della copia autenticata dei titoli potra' essere
presentata fotocopia degli stessi accompagnata da una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio nella quale si attesti che i documenti
medesimi sono conformi agli originali.
In quest'ultimo caso, all'intera documentazione dovra' essere
allegata copia, anche non autenticata, di un documento di
riconoscimento in corso di validita'.
L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto di tale dichiarazione sostitutiva.
I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati
come titoli utili, solo ove sia possibile scindere ed individuare
l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore
del candidato, per la parte che lo riguarda. Possono essere,
pertanto, allegate ai lavori di cui sopra dichiarazioni congiunte con
gli altri coautori che attestino il contributo individuale di ogni
singolo coautore.
Non e' consentito il riferimento a titoli presentati a questa o
ad altra amministrazione o a documenti allegati ad altra domanda di
partecipazione ad altro concorso.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo originale redatta dalla competente rappresentanza consolare o
diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.

                               Art. 7.
 
Preferenze a parita' di merito
 
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi
della Calabria - Ufficio concorsi - Via P. Bucci - Edificio
amministrazione - 87030 Arcavacata di Rende (Cosenza), entro il
termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i
documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di
preferenza, a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda,
dai quali risulti altresi', il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti
dalla legge, da dichiarazione sostitutiva di certificazione o
dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
temine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno
preferenza a parita' di merito sono appresso elencate.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata
dalla piu' giovane eta' (legge 16 giugno 1998, n. 191).

                               Art. 8.
 
Approvazione della graduatoria
 
La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita' di punteggio, delle preferenze
previste dall'art. 7 del presente bando.
La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte, della votazione conseguita nella
prova orale e del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito formata
secondo i criteri sopra specificati.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' approvata con provvedimento amministrativo ed e'
immediatamente efficace.
La graduatoria sara' resa pubblica mediante affissione all'albo
ufficiale di questa Universita'.
Di tale affissione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro
mesi dalla data della pubblicazione sopracitata per la eventuale
copertura di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria generale di merito sara' valida, a termine di
legge, anche per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo
determinato (ai sensi dell'art. 2 del regolamento di ateneo per
assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo
determinato).
I lavoratori ancorche' assunti con rapporti di lavoro a tempo
determinato permangono, comunque, in graduatoria per eventuali
assunzioni in ruolo, per lo stesso periodo di ventiquattro mesi di
vigenza della graduatoria.
Non si da' luogo a dichiarizioni di idoneita'.
I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso
agli atti del procedimento concorsuale ai sensi del regolamento di
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato da questo
Ateneo con decreto rettorale 4 giugno 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il
1o agosto 1997, n. 15.

                               Art. 9.
 
Assunzione in servizio
 
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare, ai
sensi del vigente contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico e amministrativo del comparto Universita', un contratto
individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato nella settima qualifica funzionale, area
funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria, profilo
professionale di collaboratore tecnico presso l'Universita' degli
studi della Calabria.
Ai nuovi assunti sara' corrisposto il trattamento economico
spettante a norma delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso il periodo
di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una
delle parti, il dipendente s'intende confermato in servizio.

                              Art. 10.
 
Presentazione dei documenti
per la costituzione del rapporto di lavoro
 
I vincitori, ai fini dell'accertamento dei requisiti per
l'assunzione, saranno invitati, a mezzo raccomandata a.r. o nota
telegrafica, a presentare entro trenta giorni dall'effettiva
assunzione in servizio, i seguenti documenti, attestanti il possesso
dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando:
1) autocertificazione relativa a:
data e luogo di nascita;
possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato
dell'Unione europea;
godimento dei diritti politici. I cittadini di uno degli
Stati membri dell'Unione europea devono autocertificare il godimento
dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza;
posizione riguardante gli obblighi di leva;
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al
concorso;
assenza di eventuali procedimenti penali pendenti;
oppure: certificati rilasciati dalle autorita' competenti in
conformita' alla normativa vigente.
E' comunque fatta salva la facolta' di questa amministrazione di
verificare la veridicita' e l'autenticita' delle attestazioni
prodotte. In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le
disposizioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
2) certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale
competente per territorio da cui risulti che l'interessato e'
fisicamente idoneo all'impiego per il quale e' preposto ed e' esente
da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato
deve contenere l'espressa dichiarazione che l'interessato e' esente
da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;
qualora sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato
deve altresi' farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa
menomi l'attitudine al servizio.
Per quanto riguarda gli invalidi (di guerra, civili di guerra,
per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico, rilasciato
dalla A.S.L. competente per territorio, deve contenere, oltre ad una
esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti
da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha
perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per la natura ed il
grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di danno
alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro ed alla
sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e' compatibile con
l'esercizio delle mansioni relative all'impiego cui aspira.
Il certificato medico deve essere prodotto in conformita' alle
leggi sul bollo ed ha validita' di sei mesi dalla data del rilascio.
L'amministrazione si riserva, comunque, la facolta' di sottoporre
i candidati a visita medica da parte del medico del lavoro competente
ai sensi della legge n. 626/1994.
All'atto dell'assunzione i vincitori dovranno, altresi',
dichiarare presso il competente ufficio di questa Universita', che
non ricoprano altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle
province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati. In caso
affermativo dovranno dichiarare di optare per il nuovo impiego
(art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).
I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta
giorni, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.
Ai soggetti riconosciuti handicappati ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, saranno applicate le disposizioni di cui
all'art. 22 della legge stessa.

                              Art. 11.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'area risorse umane
dell'Universita' degli studi della Calabria e trattati per le
finalita' di gestione della procedura dei concorsi e dell'eventuale
procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica dei candidati risultati vincitori.
Il responsabile del trattamento e' il direttore amministrativo.

                              Art. 12.
 
Responsabile del procedimento
 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento concorsuale di cui al presente bando e' il personale
dell'ufficio concorsi - Universita' degli studi della Calabria -
L'ufficio concorsi e' aperto al pubblico nei seguenti orari:
lunedi'/mercoledi'/venerdi': dalle 11 alle 13.

                              Art. 13.
 
Norme di rinvio
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle
disposizioni contenute nel regolamento di questo Ateneo per l'accesso
a posti di personale tecnico e amministrativo, emanato con decreto
rettorale n. 1369 del 5 ottobre 1999 ed alle norme vigenti in materia
di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione, in quanto
compatibili.
Il presente bando di concorso sara' inoltrato al Ministero di
grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale "Concorsi ed esami".
Rende, 28 febbraio 2000
Il direttore amministrativo: Princi

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