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UNIVERSITA' DI MESSINA

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione alle scuole di
dottorato di ricerca e ai corsi di dottorato ad esse afferenti -
XXV ciclo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.63 del 18/8/2009
Ente:UNIVERSITA' DI MESSINA
Località:Messina  (ME)
Codice atto:9E005392
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:17/9/2009

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Visto la legge n. 476 del 13 agosto1984, come integrata dall'art.
52 comma 57 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio1998;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, che
regolamenta la materia del dottorato di ricerca;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, emanato
con D.R. del 10 aprile 2007 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il regolamento per la istituzione delle scuole di dottorato
e dei corsi di dottorato di ricerca, n. 1 del 21 febbraio 2007, e
successive modifiche;
Vista la nota prot. n. 715 del 2 aprile 2009 con la quale il MIUR
comunicava, fra l'altro, il finanziamento - ai sensi del decreto
ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198 articoli 3 e 6, del decreto
ministeriale 9 agosto 2004, n. 263 e del decreto ministeriale 3
novembre 2005, n. 492 - di sette borse di studio aggiuntive in
determinati ambiti disciplinari e per i dottorati attivati nel XXIV
ciclo;
Viste le deliberazioni in merito assunte dagli organi accademici
rispettivamente nelle sedute dell'11 e del 12 maggio 2009, con le
quali due delle borse di cui sopra, relative agli ambiti n. 2 e 5 non
sono state attribuite e sono state congelate per il ciclo XXV, con il
vincolo di attribuzione nei sopra citati ambiti;
Visto il parere espresso del nucleo di valutazione
dell'Universita' degli studi di Messina in data 21-22 luglio 2009;
Viste le delibere del 1 e del 3 agosto 2009, rispettivamente del
senato accademico e del consiglio di amministrazione di questo
Ateneo, con le quali sono state approvate le scuole e i corsi di
dottorato di ricerca del XXV ciclo e attribuite le relative borse di
studio;
Fatta riserva di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni
al bando che verranno pubblicizzate sul sito internet
dell'Universita' degli studi di Messina all'indirizzo
http://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/dottorati.html> Decreta:
Art. 1.
Istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
E' istituito il XXV ciclo relativo ai corsi di dottorato afferenti
alle Scuole di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso
l'Universita' degli studi di Messina.
Sono indetti i pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione alle
scuole di dottorato di ricerca ed ai corsi di dottorato ad esse
afferenti, rappresentate nell'allegato al presente decreto (all. A1 e
A2) che costituisce parte integrante del presente bando. Per ciascuna
scuola e per ciascun corso di dottorato vengono indicati i posti
messi a concorso ed il numero degli stessi ricoperti da borsa di
studio ed il docente coordinatore del corso.
I corsi di dottorato di ricerca hanno la durata di tre anni
solari.
Per ogni corso di dottorato, le borse di studio indicate negli
allegati A1 e A2 potranno essere aumentate prima dell'inizio dei
corsi, a seguito di finanziamenti che si siano resi disponibili da
altre Universita' e da enti pubblici e privati. L'eventuale aumento
delle borse potra' determinare l'incremento dei posti messi a
concorso su richiesta del collegio dei docenti del corso interessato.
Di tali incrementi sara' data comunicazione sul sito internet
dell'Ateneo, all'indirizzo
http://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/dottorati.html.> Le borse di studio finanziate da enti esterni vengono assegnate,
fatto salvo il buon fine della convenzione tra l'Ateneo e l'ente
finanziatore.

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione alla selezione
Sono ammessi alle selezioni, senza limitazioni di eta' e di
cittadinanza, coloro i quali siano in possesso del diploma di laurea
(vecchio ordinamento) o di laurea specialistica o magistrale (nuovo
ordinamento) conseguito in Italia o di analogo titolo accademico
conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge.
Sono ammessi ai concorsi, con riserva, coloro i quali siano in
possesso di analogo titolo accademico conseguito all'estero e non
gia' dichiarato equipollente alla laurea italiana. In tal caso e'
necessario richiederne l'equipollenza unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato ed, al fine di consentire opportunamente
al collegio dei docenti la valutazione del titolo di studio, di esso
dovra' essere prodotta anche una traduzione in una delle lingue
ufficiali dell'Unione europea. Il titolo sara' valutato dal collegio
dei docenti del corso di dottorato per il quale si intende
concorrere.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le disposizioni precedenti.
Sono ammessi ai concorsi, con riserva, anche coloro che, pur non
essendo in possesso del diploma di laurea o specialistica o
magistrale (nuovo ordinamento) al momento della presentazione della
domanda, lo conseguiranno entro il giorno precedente la data della
prova scritta.

                               Art. 3.
Domande di ammissione alla selezione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice, secondo l'allegato schema, (allegato B) con indicato il
domicilio eletto agli effetti del concorso e indirizzata al Magnifico
rettore dell'Universita' degli studi di Messina - Settore alta
formazione, Piazza Pugliatti, 1 - 98100 Messina, dovra' essere
inoltrata, pena esclusione dal concorso, entro e non oltre trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale, con la seguente modalita':
spedizione postale (posta celere, corriere espresso, raccomandata
a. r. o altro mezzo equivalente).
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro
dell'ufficio postale o del vettore accettante.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente al
Settore alta formazione telefonicamente al numero 090/6764716.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al corso di dottorato di ricerca, dovra' dichiarare con
chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000:
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico); per quanto riguarda i cittadini stranieri,
comunitari ed extracomunitari, si richiede l'indicazione di un
recapito italiano o dell'Ambasciata in Italia, eletta quale proprio
domicilio;
b) l'esatta denominazione del corso di dottorato cui si intende
partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) nel caso di doppia cittadinanza di cui una sia quella
italiana, di optare (ai soli fini della procedura selettiva di cui al
bando indicato nella presente domanda) per la cittadinanza italiana;
e) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per
i cittadini stranieri);
f) la laurea posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso
cui e' stata conseguita; ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una Universita' straniera, ovvero titolo conseguito presso
Universita' straniera e non gia' dichiarato equipollente, con
relativa richiesta di riconoscimento ai sensi dell'art. 2 del
presente bando; ovvero l'iscrizione al corso di laurea (vecchio
ordinamento, specialistica o magistrale)con l'indicazione
dell'Universita' e con la previsione temporale del conseguimento del
titolo ai sensi del sopra citato art. 2;
g) di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti, assolvendo
agli eventuali oneri finanziari fissati dagli organi di governo
dell'Universita';
h) di indicare le lingue straniere conosciute;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
I candidati diversamente abili dovranno, inoltre, specificare
nella domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa,
l'ausilio necessario nonche' l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o
incomplete indicazioni della residenza o del recapito da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dagli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
Commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' alle norme regolamentari vigenti
nell'Universita' di Messina, come da regolamento delle scuole di
dottorato e dei corsi di dottorato di ricerca, n. 1 del 21 febbraio
2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

                               Art. 5.
Prove di ammissione
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
una prova orale; gli argomenti, oggetto delle prove, sono relativi ai
settori scientifico-disciplinari di riferimento delle scuole di
dottorato o di ciascun corso di dottorato.
Le prove sono intese ad accertare i prerequisiti culturali nonche'
l'attitudine alla ricerca dei candidati.
Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di
almeno una lingua straniera.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' di Messina,
sede amministrativa del dottorato, nei locali che verranno indicati
con le modalita' di cui ai commi successivi.
Il diario delle prove, scritte ed orali, con l'indicazione del
luogo, del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno
luogo, sara' pubblicato dopo la scadenza del bando nel sito internet
dell'Universita' di Messina, all'indirizzo:
http://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/dottorati.html, unitamente
all'affissione all'albo dell'Ateneo (Piazza Pugliatti, 1) e varra' a
tutti gli effetti come convocazione ufficiale dei candidati.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ciascuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
L'elenco dei candidati con l'indicazione del voto da ciascuno
riportato, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso all'albo della facolta' o del Dipartimento
presso cui si sono svolte le prove, per quanto riguarda la prova
scritta, entro il giorno successivo la correzione degli elaborati,
per la prova orale, nel medesimo giorno in cui la stessa si svolge.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
La graduatoria verra' pubblicata nel sito web dell'Ateneo,
all'indirizzo:
http://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/dottorati.html e tale
pubblicazione varra' a tutti gli effetti di legge come notificazione
personale.

                               Art. 6.
Ammissione ai corsi
La graduatoria finale per ciascun dottorato e' unica. In caso di
utile collocamento in piu' graduatorie relative all'accesso a diversi
corsi di dottorato, il candidato dovra' esercitare l'opzione per un
solo corso tra quelli a cui risulta gia' iscritto con riserva, entro
e non oltre sette giorni dall'avvenuta pubblicazione delle
graduatorie di tutti i corsi. I candidati saranno ammessi ai corsi
secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza
di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del
corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati, ai soli
fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in
graduatoria sara' stabilita mediante la valutazione della situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per il pagamento delle tasse e contributi degli studenti di questo
Ateneo.
I candidati che siano gia' in possesso di un titolo di dottore di
ricerca o abbiano gia' frequentato e abbandonato per documentate
cause di forza maggiore lo stesso o altro corso di dottorato, in caso
di utile collocamento in graduatoria sono ammessi a posto di
dottorato senza borsa di studio.
I candidati gia' ammessi con riserva alle prove selettive ai sensi
dell'art. 2 del presente bando, in caso di utile collocamento in
graduatoria possono accedere al corso rispettivamente:
a) previo parere favorevole del collegio dei docenti in merito al
riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero;
b) previo effettivo conseguimento del titolo necessario entro il
giorno antecedente la data fissata per la prova scritta.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476 del 13 agosto 1984, il
pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca ha la
possibilita' di chiedere il collocamento in congedo straordinario per
motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed
usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni
richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza. Il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di
ricerca senza borsa di studio posto in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro.
Inoltre, la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, senza
borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione del collegio
dei docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che privato e
con lo svolgimento di attivita' libero professionale.

                               Art. 7.
Iscrizione ai corsi
E' vietata la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, scuole
di specializzazione o altro corso universitario post-laurea e a
master di primo e secondo livello. Il candidato che ha prodotto piu'
domande di partecipazione nell'ambito del presente ciclo (XXV) di
dottorato, ove collocatosi in posizione utile in diverse graduatorie,
deve procedere all'iscrizione nei termini e con le modalita'
stabiliti nei commi successivi, dichiarando di riservarsi il diritto
di opzione per uno dei corsi di dottorato entro giorni sette
decorrenti dall'avvenuta pubblicazione delle graduatorie finali di
tutti i corsi di dottorato. In caso di mancato esercizio del diritto
di opzione nei termini stabiliti, verra' confermata l'ultima
iscrizione inoltrata in ordine cronologico.
Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a
frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica, secondo le
disposizioni vigenti, la sospensione del corso degli studi di
specializzazione sino alla cessazione della frequenza del corso di
dottorato. Tale disposizione non si applica ai laureati in medicina e
chirurgia iscritti alle scuole di specializzazione di area medica di
tipologia conforme alla normativa dell'Unione europea.
I candidati ammessi ai corsi di dottorato, con o senza borsa,
dovranno iscriversi entro il termine perentorio di giorni dieci che
decorrono dalla data di pubblicazione delle relative graduatorie
finali nel sito web dell'Ateneo.
La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sara' considerata
come rinuncia al posto, con o senza borsa, che verra' assegnato al
candidato successivo, secondo l'ordine della graduatoria.
La domanda di iscrizione dovra' essere inoltrata, compilando il
modulo predisposto dall'amministrazione e reso disponibile sul sito
insieme alla graduatoria, al Magnifico rettore dell'Universita' di
Messina alta formazione, Piazza Pugliatti, 1 - 98100 Messina,
corredata della sotto elencata documentazione:
1) dichiarazione dalla quale risulti:
a) la cittadinanza (se cittadino straniero il godimento dei
diritti civili e politici nel Paese di appartenenza o provenienza);
b) il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento, la
durata del corso degli studi, la votazione ottenuta e l'Universita'
italiana presso la quale e' stato conseguito; ovvero il titolo
equipollente conseguito presso una Universita' straniera, nonche' la
data del decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata
l'equipollenza stessa; ovvero il titolo di studio conseguito presso
una Universita' straniera per il quale e' stata gia' richiesta
l'equipollenza, al fine di cui all'art. 2 del bando, con indicazione
della data della deliberazione in merito da parte del competente
collegio dei docenti; ovvero, per coloro gia' iscritti a corsi di
laurea, ai sensi dell'art. 2 del presente bando, di aver conseguito
il titolo necessario con l'indicazione dell'Universita' e la data del
conseguimento e la votazione riportata;
c) di non essere iscritto ad altro corso di laurea, ad altri
corsi di dottorato, a scuole di specializzazione, a corsi di master
di primo e secondo livello. Se iscritto, di impegnarsi a sospenderne
la frequenza prima dell'inizio e per l'intera durata del corso di
dottorato, fatte salve le disposizioni, indicate all'art. 7 del
presente del bando, in ordine agli iscritti a corsi di
specializzazioni ed al diritto di opzione in caso di ammissione a
piu' corsi di dottorato;
d) di essere in servizio presso una pubblica amministrazione o
altro ente pubblico, indicando l'amministrazione e specificando,
altresi', il regime di aspettativa di cui intende godere; ovvero di
non essere in servizio presso pubblica amministrazione e altro ente
pubblico;
e) di aver gia' conseguito un titolo di dottore di ricerca
(specificare: denominazione, Universita' e data di conseguimento),
ovvero di non aver conseguito alcun titolo di dottore di ricerca;
f) di non aver gia' frequentato lo stesso o altro corso di
dottorato, abbandonato per documentate cause forza maggiore; ovvero
di aver frequentato lo stesso o altro corso di dottorato
(specificare: titolo e Universita') abbandonato per documentate cause
di forza maggiore (allegare documentazione).
Qualora il dichiarante risulti assegnatario di borsa di studio
dovra' inoltre specificare:
di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
di essere a conoscenza che la borsa di studio viene erogata
esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo superiore
all'importo indicato nel successivo art. 8.
Gli atti e i documenti, attestanti le dichiarazioni di cui sopra o
eventualmente allegati, redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane presso lo stato estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato.
I titolari di assegni di ricerca e i dipendenti di enti pubblici e
privati, che non siano risultati vincitori di posti di dottorato
senza borsa di studio, ma che risultino utilmente collocati in
graduatoria, in quanto idonei ai sensi della valutazione di cui
all'art. 5 del presente bando, nell'ambito di uno dei concorsi di
dottorato di ricerca possono essere iscritti, entro la data di inizio
del corso, in soprannumero al corso medesimo nel limite della meta'
dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso, previo
parere favorevole del collegio dei docenti del corso di dottorato.
 
2) fotocopia debitamente firmata del documento di identita' in
corso di validita';
3) fotocopia del codice fiscale ovvero di documento equivalente
se cittadini stranieri.

                               Art. 8.
Borse di studio e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
Ai vincitori verra' erogata la borsa di studio dell'importo annuo
di € 13.638,47, al lordo degli oneri previdenziali a carico
dello studente, in rate posticipate bimestrali.
L'importo della borsa di studio e' elevabile del 50%, nel caso di
soggiorni all'estero, per un periodo non superiore alla meta' del
corso di dottorato.
Le richieste di soggiorno di studio all'estero, regolarmente
autorizzate e con l'indicazione della localita', periodo e
motivazione, dovranno essere trasmesse dal coordinatore del corso di
dottorato all'ufficio competente almeno trenta giorni prima
dell'inizio del soggiorno. Tale periodo non puo' essere inferiore a
quindici giorni.
Per usufruire della borsa di studio il dottorando non deve avere
un reddito personale annuo superiore a € 15.000,00 lordi, giusta
delibera del senato accademico del 3 luglio 2002.
Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, che non fruiscono
della borsa di studio, sono tenuti al versamento, per ciascun anno di
corso, di tasse e contributi pari a quelle versate dagli studenti di
questa Universita' iscritti a corsi di laurea, giuste deliberazioni
degli organi accademici in merito, usufruendo dell'equiparazione
della relativa disciplina inerente gli esoneri. All'atto
dell'iscrizione dovranno essere versate:
a) la prima rata della tassa relativa alla citata iscrizione;
b) l'importo relativo alla tassa regionale di diritto allo
studio.
La seconda rata di tassa di iscrizione (conguaglio) dovra' essere
pagata entro il mese di settembre 2010.

                               Art. 9.
Frequenza e obblighi dei dottorandi
I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita'
previste per il loro curriculum formativo e a dedicarsi con pieno
impegno e per il periodo richiesto dal collegio dei docenti ai
programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle
attivita' di ricerca assegnate.
Entro la data stabilita dal collegio dei docenti, ai fini
dell'organizzazione delle prove annuali di verifica, i dottorandi
sono tenuti a presentare al collegio una relazione scritta
riguardante l'attivita' di ricerca svolta e i risultati conseguiti,
nonche' le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre
iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni
prodotte.
Alla fine di ciascun anno il collegio dei docenti, con proprio
deliberato, valutata l'attivita' di ricerca svolta dai dottorandi,
certificata la frequenza, ne proporra' l'ammissione all'anno
successivo ovvero l'esclusione. La sospensione o l'esclusione dal
corso e' disposta su motivata decisione del collegio dei docenti,
previa verifica dei risultati conseguiti, fatti salvi i casi di
maternita' e di grave e documentata malattia, ai sensi della vigente
normativa. In caso di sospensione di durata superiore a trenta
giorni, ovvero di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la
borsa di studio.

                              Art. 10.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, da sostenersi innanzi ad una apposita
commissione costituita in conformita' all'art. 8 del «regolamento per
la istituzione delle scuole di dottorato e dei corsi di dottorato di
ricerca» dell'Ateneo di Messina del 21 febbraio 2007 e successive
modifiche.
L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta.
Il titolo e' conferito dal rettore che, a richiesta
dell'interessato, ne certifica il conseguimento.
I corsi di dottorato di ricerca o i loro indirizzi che rientrino
in accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale seguono
i dettami stabiliti dalle singole convenzioni, stipulate ai sensi
della normativa vigente. In quest'ambito, il corso di dottorato di
ricerca in «Storia e comparazione delle istituzioni politiche e
giuridiche europee» rilascia titoli congiunti di dottorato (validi in
Italia e in Spagna), ai sensi delle convenzioni stipulate
dall'Universita' degli studi di Messina e dall'Universita' di Milano
con le Universita' spagnole di Cordoba e di Murcia.

                              Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, l'Universita' si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per
le finalita' connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale
gestione della carriera del dottorando, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.

                              Art. 12.
Norme finali
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si fa
riferimento alle norme contenute nella legge n. 210/1998, nel decreto
ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, nel regolamento
dell'Universita' di Messina disciplinante la materia, nonche' alle
altre disposizioni vigenti in materia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il rettore: Tomasello

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