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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI GEOSCIENZE E GEORISORSE (I.G.G.)

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per
laureati per ricerche nel campo dell'area scientifica «Scienze della
Terra», da usufruirsi presso l'Istituto di geoscienze e georisorse
del CNR di Pisa.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.98 del 11/12/2007
Ente:CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI GEOSCIENZE E GEORISORSE (I.G.G.)
Località:-
Codice atto:07E08686
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:21/1/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

(Bando n. IGG/BS/46/07).
IL DIRETTORE
Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante
«Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche»;
Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza del CNR n. 225
in data 30 aprile 1998, con la quale e' stata emanata la «direttiva
generale per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a
livello centrale e decentrato dell'ente», per le parti compatibili
con il decreto legislativo di «Riordino»;
Vista la delibera del consiglio direttivo n. 191 in data
13 settembre 2001, concernente, tra l'altro, la determinazione degli
importi mensili lordi delle borse;
Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR
D.P. CNR del 4 maggio 2005 pubblicato nel supplemento ordinario
n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del
30 maggio 2005 ed in particolare l'art. 47;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Presidente del CNR n. 48, prot. Presidente
n. 9877 del 6 giugno 2006 ed in particolare l'art. 3, commi 6 e 7;
Accertata la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione
della borsa sui fondi delle disponibilita' finanziarie provenienti
dalle ricerche finanziante dal Programma nazionale di ricerche in
Antartide provvedimento n. 9722 in data 8 settembre 2006;
Dispone:
Art. 1.
E' indetta una pubblica selezione per titoli e colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati, per ricerche
inerenti l'area scientifica «Scienze della Terra» da usufruirsi
presso l'Istituto di geoscienze e georisorse del CNR - sede di Pisa,
sotto la responsabilita' scientifica del dott. Gianfranco Di
Vincenzo, nell'ambito delle ricerche finanziate dal Programma
nazionale di ricerche in Antartide per la seguente tematica:
«Geocronologia e Geochimica Isotopica del Basamento pre-Mesozoico
della Terra Vittoria settentrionale (Antartide)» titolo di studio
(vecchio ordinamento): laurea in scienze geologiche, equiparazione
decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 86/S.
Sara' considerato titolo preferenziale la conoscenza delle
metodologie analitiche connesse alla spettrometria di massa e
geocronologia (in particolare metodo 40Ar - 39Ar).
La borsa di studio dell'importo di euro 1084,56 lordi mensili, ha
durata annuale e puo' essere o meno rinnovata (fino ad un massimo di
tre anni art. 47 del «Regolamento»(1)
(1) Il costo della borsa di studio e' pari a
complessivi euro 14.150,00 (comprensivo di IRAP e quota di
assicurazione contro gli infortuni del borsista);
fiscalmente disciplinate dall'art.50, comma 1, lettera c),
del TUIR (circolare CNR n. 6/2007.

                               Art. 2.
La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni o sovvenzioni di analoga natura.
La borsa non puo' essere cumulata neppure con stipendi o
retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego
pubblico o privato, tranne i casi previsti dal successivo art. 3,
ultimo comma.
A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a
contributi od assegnazioni del CNR.
La fruizione della borsa e' compatibile con la frequenza di corsi
di dottorato di ricerca universitari italiani senza assegni nonche'
con la frequenza di scuole di specializzazione post-laurea senza
assegni, previo assenso scritto del responsabile della sede di
fruizione della borsa medesima.
All'assegnatario di borsa, comandato in missione per motivi
inerenti all'attivita' della borsa stessa, e' corrisposto il
trattamento di missione pari a quello spettante ai dipendenti del
CNR, VII livello, esclusivamente a carico dei fondi dell'Istituzione
(sia essa del CNR o diversa dal CNR) presso la quale e' fruita la
borsa.
Il borsista e' assicurato, a cura del CNR, per gli infortuni in
cui possa incorrere nell'espletamento dell'attivita' connessa con la
fruizione della borsa stessa.

                               Art. 3.
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli
Stati membri dell'Unione europea che alla data di scadenza del
presente bando:
a) abbiano conseguito la laurea secondo la normativa in vigore
anteriormente al decreto ministeriale n. 509/1999, equiparato ai
sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2004 (Gazzetta Ufficiale
21 agosto 2004, n. 196) oppure la laurea specialistica, oppure la
laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004. Sono
altresi' ammessi i candidati che abbiano conseguito presso
un'Universita' straniera una laurea dichiarata «equivalente» dalle
competenti Universita' italiane o dal Ministero dell'universita' e
della ricerca, comunque che abbiano ottenuto detto riconoscimento
secondo la vigente normativa in materia (art. 38 decreto legislativo
n. 165/2001, art. 1 - decreto legislativo n. 115/1992 - art. 332
regio decreto n. 1592/1933). E' cura del candidato, pena
l'esclusione, dimostrare l'«equivalenza» mediante la produzione del
provvedimento che la riconosca. (2)
b) che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'.
E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'.
I cittadini dell'Unione europea devono stabilirsi per l'intero
periodo di assegnazione della borsa nella sede di fruizione della
stessa.
Non possono partecipare alla selezione i professori universitari
di prima e seconda fascia e categorie equiparate ne' i ricercatori
universitari e del CNR ed altri pubblici dipendenti.
Puo' partecipare il personale insegnante della scuola media
secondaria di ruolo, che puo' usufruire della borsa previa
autorizzazione del competente Provveditorato agli studi, secondo la
specifica normativa.
(2) Informazioni sul sito del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica (www.miur.it)

                               Art. 4.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
libera, secondo lo schema, «allegato A» del presente bando, deve
essere indirizzata ed inviata, con la relativa documentazione,
all'Istituto di geoscienze e georisorse del CNR - via G. Moruzzi, 1 -
56124 Pisa, entro e non oltre il quarantesimo giorno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - della
Repubblica italiana dell'avviso del presente bando.
Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare
sull'involucro esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo
del candidato e il numero del bando al quale intende partecipare.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere
in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
La domanda di partecipazione alla selezione si considera prodotta
in tempo utile, anche se spedita a mezzo lettera raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine stabilito. A tal fine fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Per le domande di partecipazione alla selezione, presentate a
mano all'Istituto di geoscienze e georisorse - via Moruzzi, 1 - 56124
Pisa, durante l'orario di lavoro, sara' rilasciata ricevuta.
Saranno esclusi i candidati che non hanno sottoscritto la
domanda.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1) certificato di laurea in carta semplice nel quale siano
indicate le votazioni riportate nei singoli esami, la votazione
dell'esame di laurea e la data di quest'ultimo;
2) dichiarazione di accettazione del candidato da parte del
direttore dell'Istituto di geoscienze e georisorse rilasciata su
carta intestata dello stesso, (come da fac simile allegato B); (3)
3) tesi di laurea;
4) i lavori che il candidato presenta, con relativo elenco,
precisando se trattasi di pubblicazione o dattiloscritto e il nome di
eventuali collaboratori;
5) programma particolareggiato di studio e di ricerca che il
candidato intende svolgere durante il periodo di fruizione della
borsa;
6) curriculum vitae et studiorum;
7) elenco di tutti i documenti e titoli presentati.
I documenti di cui ai punti 5), 6) e 7) e l'elenco dei lavori
presentati devono essere sottoscritti dal candidato e presentati in
duplice copia.
I documenti da allegare alla domanda possono essere prodotti:
in originale;
in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000;
in copia dichiarata conforme all'originale con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica citato;
ovvero con le modalita' di cui agli articoli 46 e 47 del
predetto decreto e successive modifiche (allegato C, C1 e C2).
Costituisce motivo di non ammissione alla selezione la mancata
presentazione di uno dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 5) del
presente articolo.
Non si tiene conto dei titoli e dei documenti presentati o
spediti al CNR dopo il termine di cui al primo comma del presente
articolo, ne' delle domande che, alla data di scadenza di tale
termine, risultino sfornite della prescritta documentazione; ne' e'
infine consentito, scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli
e i documenti gia' presentati, anche se trattasi di sostituire
dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori
stampati.
I candidati per i quali non sussistono motivi di esclusione
d'ufficio sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il
direttore dell'Istituto puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei
requisiti. L'esclusione verra' comunicata all'interessato.
(3) Delibera del Consiglio di Presidenza n. 225 del 30
aprile 1998 che disciplina il «Regolamento per il
conferimento delle borse di studio»

                               Art. 5.
I candidati sono giudicati da una commissione nominata dal
direttore dell'Istituto di geoscienze e georisorse.
Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti
per la valutazione di ciascun candidato.
La commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il
punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga
di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.
La commissione stabilisce altresi', in via preliminare, il
punteggio da riservare al colloquio, nonche' il punteggio minimo che
i candidati debbono conseguire nella valutazione dei titoli per
essere ammessi a sostenere la prova stessa.
La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
La commissione provvede a convocare i candidati che abbiano
ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione dei titoli,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno
venti giorni di preavviso. Nessun rimborso e' dovuto dall'ente ai
candidati che sostengono il colloquio, anche se in sede diversa da
quella di residenza.
Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della valutazione dei titoli e del risultato dell'eventuale
colloquio, del programma di studio e di ricerca presentato dal
candidato, valutando sia la sua attitudine a svolgere, in genere,
compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo
specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
Al termine dei lavori, la commissione forma la graduatoria di
merito.
Il direttore dell'Istituto approva la graduatoria e nomina il
vincitore/i previa verifica della regolarita' del procedimento.
Sono compresi nella graduatoria di merito, secondo l'ordine del
voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano
raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei
punti di cui la commissione dispone.
Le operazioni compiute dalla commissione sono verbalizzate, con
sottoscrizione in ogni pagina, del Presidente, dei componenti e del
segretario.

                               Art. 6.
Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli
idonei si trovano collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi.
A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata:
a) dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di
studio;
b) in caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del
candidato.
Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o
decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi
idonei, secondo l'ordine della graduatoria, entro un mese dalla
rinuncia o decadenza del vincitore e, in ogni modo, non oltre i sei
mesi dalla data d'approvazione della graduatoria.
Qualora il vincitore, entro tre mesi dalla data d'inizio
dell'attivita' di ricerca, rinunci alla borsa o decada dalla stessa
per incompatibilita' di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa
puo' essere conferita, per il restante periodo, al successivo idoneo,
in base alla disponibilita' finanziaria residua e alla valutazione
scientifica da parte del responsabile dell'istituzione scientifica
interessata circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore
a quello inizialmente previsto.

                               Art. 7.
L'Istituto provvede a comunicare a ciascun concorrente l'esito
della selezione.
I candidati, non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla
data di pubblicazione - sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it -
del provvedimento di approvazione della graduatoria possono chiedere
la restituzione, all'Istituto del CNR, con spese a proprio carico,
dei titoli e documenti presentati ad eccezione in ogni caso di:
1) certificato di laurea;
2) dichiarazione di accettazione del responsabile
dell'istituzione scientifica;
3) programma di ricerca (una copia);
4) curriculum «vitae et studiorum» (una copia);
5) elenco di tutti i titoli e documenti presentati (una copia);
6) elenco delle pubblicazioni e lavori presentati (una copia).
L'Istituto provvedera' a detta restituzione mediante posta
ordinaria in contrassegno, modalita' diverse devono essere richieste
espressamente dal candidato.
Trascorso il suddetto termine l'Istituto di geoscienze e
georisorse del CNR non e' piu' responsabile della conservazione e
restituzione della documentazione.
Il CNR non assume alcuna responsabilita' sia in caso di eventuale
dispersione di comunicazioni da parte dell'ente, dipendente da
inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito
da parte dei candidati, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, sia per eventuali
disguidi postali.

                               Art. 8.
La data di decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente
dal direttore dell'Istituto di geoscienze e georisorse del CNR dal
primo o dal quindicesimo giorno del mese.
Coloro che risultino vincitori della borsa e non diano inizio
agli studi e alle ricerche in programma entro il termine stabilito
dal direttore dell'Istituto di geoscienze e georisorse del CNR
decadono dalla borsa.
La data di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso
che il titolare debba assentarsi per gravidanza e puerperio o per
malattia.
La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo
nel caso che il titolare debba assentarsi per gravidanza e puerperio
o per malattia di durata superiore ad un mese.
I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque
debitamente comprovati e presentati al direttore dell'Istituto di
geoscienze e georisorse del CNR.
L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca
programmata non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo,
regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine,
dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, per
proposta del responsabile della ricerca, e' dichiarato decaduto con
motivato provvedimento del direttore dell'Istituto di geoscienze e
georisorse del CNR dall'ulteriore utilizzazione della borsa.
Dell'avvio del relativo procedimento e' data comunicazione
all'interessato, il quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito, mediante comunicazione scritta.
Della conclusione del procedimento, che potra' consistere o in
un'archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di
decadenza, sara' data motivata comunicazione all'interessato.

                               Art. 9.
Il pagamento della borsa e' effettuato in rate mensili.
La prima rata e' erogata dopo che il responsabile della ricerca
ha comunicato che il titolare della borsa ha iniziato l'attivita'
presso la sede prescelta.
Le rate successive sono erogate anticipatamente, a meno che il
responsabile della ricerca non comunichi che si siano verificate le
condizioni di cui all'art. 8 del presente bando.
Coloro che una volta iniziata la ricerca siano incorsi nella
dichiarazione di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della
borsa sono tenuti a restituire l'importo anticipato e non maturato.
La richiesta di restituzione della rata, dovra' essere effettuata
dal direttore, come parimenti, a cura dello stesso, dovra' essere
emesso il decreto di accertamento della somma da restituire.

                              Art. 10.
Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza della borsa,
l'assegnatario deve trasmettere al direttore competente una
particolareggiata relazione sulle ricerche compiute.
(La relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del CNR).

                              Art. 11.
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le
finalita' di gestione del presente bando e per la successiva gestione
del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini con conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
direttore dell'Istituto di geoscienze e georisorse del CNR che e'
anche il responsabile del procedimento e titolare del trattamento dei
dati stessi.
Il direttore: Gianelli

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