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UNIVERSITA' DI CATANIA

Pubbliche selezioni, per titoli e colloquio per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.18 del 3/3/2000
Ente:UNIVERSITA' DI CATANIA
Località:Catania  (CT)
Codice atto:000E2034
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:23/3/2000
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, emanato
con decreto rettorale 6 maggio 1996;
Visto il regolamento generale di Ateneo, emanato con decreto
rettorale del 24 ottobre 1996, n. 4455;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica", ed in particolare il punto 6
dell'art. 51;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Visto il decreto ministeriale dell'11 febbraio 1998, registrato
alla Corte dei conti il 17 marzo 1998, registro n. 1, foglio n. 26,
con il quale sono stati determinati gli importi degli assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca previsti dalla predetta legge
27 dicembre 1997, n. 449, e vengono dettati, altresi', criteri sulla
valutazione comparativa per il conferimento degli stessi;
Vista la nota esplicativa del Ministero dell'Universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 12 marzo 1998, prot. n. 523,
sui rapporti contrattuali per attivita' di ricerca;
Vista la deliberazione del senato accademico del 25 maggio 1998,
relativa alla distribuzione fra le varie facolta' del fondo per il
conferimento di assegni per collaborazione alla ricerca;
Vista la deliberazione del senato accademico del 22 giugno 1998,
relativa all'approvazione del regolamento per il conferimento di
assegni di ricerca;
Viste le deliberazioni dei consigli delle facolta' di economia,
di scienze matematiche, fisiche e naturali, di farmacia e di scienze
della formazione, con le quali sulla base delle risorse finanziarie
disponibili, viene chiesto il conferimento di assegni di ricerca;
Vista la deliberazione del senato accademico del 5 novembre 1999,
relativa ai requisiti soggettivi sostanziali dell'assegnista e
all'impossibilta' di svolgere attivita' didattica;
Sentito il senato accademico nelle adunanze del 17 dicembre 1999
e del 31 gennaio 2000;
Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione
rispettivamente del 21 dicembre 1999 e del 2 febbraio 2000, con le
quali sono state approvate per le facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali, di economia, di farmacia e di scienze della
formazione, i conferimenti di assegni per la collaborazione ad
attivita' di ricerca con il seguente bando;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, degli
aspiranti al conferimento dei sottoelencati assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca:
 
Facolta' di economia
 
Un assegno per il settore scientifico disciplinare N13X "Diritto
tributario".
Programma di ricerca: "Il regime tributario degli immobili";
durata: 2 anni, riservato a laureati in giurisprudenza o in economia
e commercio.
 
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
 
Un assegno per il settore scientifico disciplinare B03X
"Struttura della materia".
Programma di ricerca: "Formazione ed interazione di difetti in
sistemi fuori dall'equilibrio"; durata: 1 anno, riservato a laureati
in fisica.
 
Facolta' di farmacia
 
Un assegno per il settore scientifico disciplinare C07X "Chimica
farmaceutica".
Programma di ricerca: "Progettazione e sintesi di leganti
selettivi per recettori oppioidi"; durata: 1 anno, riservato a
laureati in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche.
 
Facolta' di scienze della formazione
 
Un assegno per il settore scientifico disciplinare M09A
"Pedagogia generale" e M09F "Pedagogia sperimentale".
Programma di ricerca: "Modelli della ricerca educativa con
specifico riferimento ai modelli qualitativi e ideografici"; durata:
2 anni, riservato a laureati in pedagogia o in lettere o in filosofia
o in scienze dell'educazione.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Per l'ammissione alle selezioni di cui all'art. 1, e' richiesto
il possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio: dottore di ricerca o diploma di laurea
conseguito da almeno tre anni ed in possesso di curriculum
scientifico comprovato da pubblicazioni e/o da documentata attivita'
di ricerca svolta dopo la laurea presso istituzioni italiane o
straniere di livello universitario (da allegare alla domanda di
ammissione), come indicato all'art. 1 di ogni singola selezione.
I titoli di studio, qualora conseguiti all'estero, dovranno
essere debitamente regolarizzati dalla rappresentanza diplomatica
italiana competente per territorio, equipollenti a quelli richiesti,
in base ad accordi internazionali ovvero alla normativa vigente;
b) inesistenza di cause ostative ad instaurare contratti con la
pubblica amministrazione;
c) non possono partecipare in alcun caso alla presente
selezione i seguenti soggetti di cui al comma 6, dell'art. 51 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449: personale di ruolo presso le
universita', gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano,
gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993,
n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'Enea e L'asi.
Il personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle
specificate nel sopra citato punto c) ha la possibilita' di
partecipare alla selezione ma puo' essere titolare dell'assegno di
ricerca solamente ricorrendo all'istituto dell'aspettativa senza
assegni.
I candidati stranieri devono avere, altresi', una adeguata
conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione.
I candidati sono ammessi con riserva alle selezioni.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dalle pubbliche selezioni per
difetto dei requisiti prescritti.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' fra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 3.
 
Domande e termini di presentazione
 
Le domande di ammissione, separate per ciascuna selezione alla
quale si intende partecipare, redatte in carta semplice, devono
essere indirizzate al magnifico rettore dell'Universita' presso la
Presidenza della facolta' interessata ed inviate esclusivamente a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il
termine perentorio di giorni venti dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi
ed esami" - della Repubblica italiana. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
Le domande di ammissione dovranno essere redatte secondo lo
schema (allegato A del presente bando) e compilate in ogni sua parte,
pena l'esclusione.
Nella domanda di ammissione i candidati, oltre che indicare la
precisa denominazione del settore scientifico disciplinare, del
programma di ricerca e della facolta' inerente, dovranno dichiarare,
ai sensi della legge n. 15/1968 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, e sotto la propria responsabilita':
1) il proprio cognome e nome (le donne coniugate dovranno
indicare nell'ordine, il cognome da nubile, il nome proprio ed il
cognome del coniuge);
2) la data ed il luogo di nascita;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
4) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2,
punto a) del presente bando, indicando l'istituzione che lo ha
rilasciato, la data del conseguimento, nonche' la votazione
riportata.
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, si
dovra' specificare la rappresentanza diplomatica italiana competente
per territorio che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo
italiano richiesto;
5) l'inesistenza di cause ostative ad instaurare contratti con
la pubblica amministrazione;
6) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari;
7) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale
dichiarazione deve essere sottoscritta solo dai cittadini stranieri);
8) di essere consapevole che il conferimento dell'assegno per
la collaborazione alla ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro
e che gli assegni non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi
titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca.
Dalle domande deve risultare, altresi', il recapito
dell'aspirante ai fini di ogni eventuale comunicazione relativa alla
selezione che gli verra' trasmessa mediante raccomandata a.r.. E'
opportuno indicare un recapito telefonico. Il candidato, altresi', si
impegna a segnalare tempestivamente le variazioni di recapito che
dovessero intervenire successivamente.
La firma del candidato, apposta in calce alla domanda di
ammissione, non va autenticata.
Non sono ammesse domande cumulative per piu' selezioni.
Verranno esclusi dalle selezioni gli aspiranti le cui domande non
contengono tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di
ammissione.
Unitamente alla domanda di partecipazione alla singola selezione,
i candidati dovranno presentare i documenti comprovanti il possesso
dei titoli di cui chiedono la valutazione ai sensi del successivo
art. 5, in carta semplice o in originale, ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, in caso contrario non saranno oggetto di
valutazione. Inoltre dovra' essere allegata copia fotostatica fronte
e retro di un documento di identita' valido della persona che ha
firmato la domanda.
Saranno ritenuti validi solamente i documenti di identita'
provvisti di fotografia e rilasciati da un'amministrazione dello
Stato.
Sul plico contenente i titoli e le pubblicazioni deve essere
riportata la dicitura: "Presidenza della facolta' di , titoli e
pubblicazioni - selezione per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca - programma di ricerca e
l'area scientifica per la quale l'interessato intende partecipare".
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni a
qualsiasi titolo gia' presentati a questa Universita'.
Non saranno prese in considerazione le domande ed i titoli
inviati oltre il termine sopra indicato.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
I dati personali forniti dal candidato saranno trattati per le
finalita' previste dal Regolamento interno di attuazione della legge
n. 675/1996.

                               Art. 4.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice di ciascuna selezione sara' nominata
con decreto del rettore su designazione del consiglio della facolta'
interessata. Essa e' composta da un professore di uno dei settori
scientifico-disciplinari cui si riferisce il bando e da altri due
docenti degli stessi settori o di settori affini, di cui almeno uno
esterno alla facolta' e/o all'Ateneo.

                               Art. 5.
 
Valutazione dei titoli e colloquio
 
La selezione avviene per titoli e per colloquio sulla base dei
seguenti criteri, dando ragione della valutazione comparativa
compiuta tra gli aspiranti:
Valutazione dei titoli:
 
Dottorato di ricerca o titolo riconosciuto
equipollente,conseguito in Italia o all'estero punti 12
 
Frequenza a corsi di dottorato, corsi di specializzazione,
corsi di perfezionamento post-laurea, seguiti in Italia o
all'estero; svolgimento di una documentata attività di ricerca
presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio
o incarichi, sia in Italia che all'estero, fino a punti 6 per
ogni anno sino ad un massimo di " 18
 
Altri titoli compresa la tesi di dottorato, se non
pubblicata sino ad un massimo di " 5
 
Pubblicazioni, sino ad un massimo di " 25
 
Colloquio:
 
Il colloquio è inteso ad accertare le capacità del
candidato in relazione ai settori scientifico-disciplinari
ed al programma di ricerca di cui all'art. 1, nonché alla
conoscenza della lingua straniera indicata nella domanda
di ammissione, punteggio sino ad un massimo di punti 40
I giudizi espressi dalla commissione su ciascun candidato sono
pubblici.
Per essere ammessi al colloquio i candidati dovranno conseguire
una valutazione dei titoli non inferiore a 30 punti.
La valutazione dei titoli precede il colloquio e sara' resa nota
mediante l'affissione all'albo della facolta' interessata.
La presidenza della competente facolta' comunichera' ai candidati
ammessi al colloquio, con raccomandata a.r., non meno di venti giorni
prima dell'inizio dello stesso, il giorno, l'ora ed il luogo in cui
si svolgera'.
Al termine della seduta dedicata al colloquio, la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
Tale elenco verra' affisso all'albo della sede di esami.
Per essere ammessi a sostenere il suddetto colloquio, i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido a
norma di legge:
a) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione
dello Stato se il candidato e' dipendente statale;
b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica, o
passaporto o carta d'identita'.
La mancata presentazione al colloquio sara' considerata come
rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
Il colloquio si intendera' superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 24 punti.

                               Art. 6.
 
Formulazione e approvazione della graduatoria di merito
 
La votazione complessiva, per ciascun candidato, e' determinata
sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, di cui
all'art. 5, al voto riportato nel colloquio.
La commissione provvede a formulare la graduatoria dei candidati
che abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno 70 punti,
di cui almeno 24 conseguiti al colloquio.
La graduatoria di merito e' formata secondo l'ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parita'
di punteggio si procedera' a sorteggio.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita', conseguenti ai
risultati delle graduatorie.
Sono dichiarati vincitori di ogni singola selezione i candidati
utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito sotto
condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per
l'ammissione alle selezioni.
Con provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati
gli atti concorsuali nonche' le graduatorie di merito unitamente a
quella del vincitore di ogni singola selezione.
Le graduatorie di merito sono immediatamente efficaci.
La graduatoria del vincitore di ogni selezione, sara' pubblicata
all'albo del palazzo centrale dell'Universita' degli studi di
Catania. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie
speciale "Concorsi ed esami" - e dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Il candidato che abbia superato la valutazione comparativa
stipula con l'amministrazione universitaria apposito contratto, che
ne regola l'attivita' di collaborazione alla ricerca. L'assegnista
vincitore inizia a svolgere l'attivita' di collaborazione alla
ricerca dalla data di stipula del contratto sopra citato.
Qualora il candidato che precede in graduatoria, non stipuli,
entro trenta giorni dalla comunicazione, il contratto di cui al
precedente comma, l'amministrazione stipula lo stesso contratto con
il candidato in posizione immediatamente successiva in graduatoria
entro i trenta giorni successivi.
L'assegnista puo' recedere dal contratto dando un preavviso di
almeno trenta giorni. In caso di mancato preavviso l'amministrazione
ha il diritto di trattenere all'assegnista un importo corrispondente
alla retribuzione per il periodo non dato.

                               Art. 7.
 
Incompatibilita'
 
Non e' ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo
conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca dei titolari di assegni.
L'assegno e' individuale. I beneficiari non possono cumularlo con
i proventi derivanti dall'esercizio del commercio, dell'industria o
comunque da attivita' imprenditoriali, da altri rapporti di impiego
pubblici e privati, dallo svolgimento di attivita' libere
professionali connesse con l'iscrizione ad albi professionali (con
l'eccezione delle attivita' proprie convenzionate dalle strutture di
appartenenza).
I titolari di assegni di ricerca non possono svolgere incarichi
di docenza universitaria, ufficiale o integrativa, conferiti mediante
contratto.
Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i
titolari di assegni possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere
incarichi esterni, previa autorizzazione della facolta' che ha
bandito l'assegno, a condizione che siano prestati in quanto esperti
nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento
dei compiti inerenti l'assegno di ricerca.
Puo' consentirsi, compatibilmente con le attivita' di ricerca
loro assegnate e previo parere favorevole del responsabile del
progetto di ricerca e autorizzazione della facolta' richiedente, la
partecipazione ad attivita' relative a consulenze o ricerche affidate
all'Universita' compatibilmente con le specifiche esigenze del
committente e della natura stessa della commessa.

                               Art. 8.
 
Norme comuni
 
Gli assegni possono essere rinnovati nel limite massimo di otto
anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha
usufruito della borsa per il dottorato di ricerca, ai sensi
dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Al termine del periodo, l'assegnista e' tenuto a depositare una
relazione sull'attivita' svolta presso la struttura di afferenza
dandone comunicazione agli uffici amministrativi. Il consiglio della
facolta' interessata, compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili, su proposta delle strutture scientifiche di afferenza,
previo parere sull'attivita' svolta, puo' deliberare il rinnovo fino
al limite massimo consentito.
La misura degli assegni, sulla base dei decreti ministeriali di
cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
stabilita in L. 25.000.000 annue lorde per i primi quattro anni dal
conferimento dell'assegno, ed in L. 30.000.000 annue lorde per le
annualita' successive.
Per i vincitori, in possesso del titolo di dottore di ricerca, la
misura degli assegni sara' pari a L. 30.000.000 annue lorde. Lo
stesso importo sara' attribuito anche a coloro che avranno conseguito
il suddetto titolo dopo la stipula del contratto, con decorrenza dal
mese successivo dell'avvenuta comunicazione scritta da parte
dell'interessato.
I suddetti importi - comprensivi di tutti gli oneri a carico
dell'amministrazione - saranno erogati al beneficiario in rate
mensili posticipate e dietro attestazione dell'attivita' svolta,
firmata dal responsabile della struttura interessata e dal
responsabile del progetto di ricerca.
Come disposto dalla citata legge n. 449/1997, gli assegni in
questione sono esenti da Irpef, applicandosi ad essi le disposizioni
di cui all'art. 4 della legge n. 476/1984. Sono invece gravati della
ritenuta previdenziale, a norma dell'art. 2, commi 26 e seguenti,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 59, comma 16, della
legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
A favore dei titolari degli assegni sara' stipulata, per tutto il
periodo di durata degli stessi, una polizza assicurativa per la
copertura del rischio di infortuni e dei rischi professionali in cui
i medesimi potrebbero incorrere nell'espletamento dell'attivita'
inerente gli assegni. La stipula delle polizze assicurative sara'
effettuata dal competente ufficio dell'amministrazione centrale, con
oneri a carico della facolta' interessata.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni contenute nelle norme citate in
premessa.
Il presente bando sara' pubblicato all'albo del palazzo centrale
universitario e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Catania, 22 febbraio 2000
Il rettore: Rizzarelli

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