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ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE INDUSTRIALI DI BOLOGNA

Bando per l'attribuzione di una borsa di studio per laureati

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.18 del 5/3/2004
Ente:ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE INDUSTRIALI DI BOLOGNA
Località:-
Codice atto:04E00913
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:4/4/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    Il  Commissario  straordinario  dell'Istituto sperimentale per le
colture industriali, nominato con decreto ministeriale n. 781 del
9 agosto 2002;
Visto il decreto legislativo n. 454/1999 di istituzione del
Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura ed in
particolare l'art. 7, comma 4 secondo il quale, fino all'approvazione
dello statuto e dei regolamenti, continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 del
23 novembre 1967 di istituzione degli Istituti di ricerca e
sperimentazione agraria e le norme disciplinanti l'organizzazione, il
funzionamento e gli scopi, in esso contenuti;
Viste le disposizioni concernenti, tra l'altro, gli indirizzi per
la definizione dei criteri e delle procedure per l'assegnazione di
strumenti di formazione post-lauream, di cui alla circolare n. 43647
del 2 dicembre 2003;
Visto il decreto ministeriale n. 365/7303/01 del 30 ottobre 2001
di concessione da parte del Ministero delle politiche agricole e
forestali di un contributo per lo svolgimento del programma triennale
di ricerca «Tecniche innovative sostenibili di produzione e
trasformazione delle colture energetiche e non food (TISEN)»;
Dispone:
Art. 1.
Numero delle borse di studio
E' indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio,
per l'attivazione di una borsa di studio per laureati:
 
=====================================================================
Tematica della ricerca | Lauree ammesse
=====================================================================
Studio di nuove tecnologie |
estrattive di Brassicaceae |
oleaginose per l'isolamento |
simultaneo di olio e di molecole |
quali glucosinolati di diverso |Chimica Chimica industriale
peso molecolare |Chimica e tecnologie farmaceutiche

                               Art. 2.
Durata, trattamento economico e normativo
La durata della borsa di studio sara' di dodici mesi,
eventualmente prorogabile, in relazione alle risorse disponibili.
L'importo della borsa, corrisposto in rate mensili posticipate, sara'
di Euro 15.000,00 annui al lordo delle ritenute fiscali dovute per
legge.
Sono escluse le spese per la copertura assicurativa contro gli
infortuni e la R.C. che rimangono a carico dell'amministrazione.
Le spese riferite all'attivita' del borsista (spese di
laboratorio, spese di viaggio, ecc.) potranno gravare sul programma
di ricerca cui la borsa di studio si riferisce o sul bilancio
ordinario dell'Istituto.
Le spese per gli spostamenti, comprese quelle di viaggio, saranno
rimborsate esclusivamente previa presentazione di idonea
documentazione.
Per le spese relative ai pasti dovra' essere rispettato il limite
di Euro 30,50 per un solo pasto e di Euro 61,00 giornalieri
complessivi per due pasti.
Verranno altresi' rimborsate le spese di pernottamento in
alberghi di categoria non superiore alla seconda.

                               Art. 3.
Requisiti generali di ammissione e incompatibilita'
Possono partecipare alla selezione pubblica i cittadini italiani
e stranieri in possesso del titolo di studio richiesto (Art. 1) o di
titolo equipollente, riconosciuto anche in Italia dall'autorita'
competente.
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese parlata e
scritta.
La borsa di studio e' incompatibile con qualunque altro reddito
da lavoro con altre borse di studio, sovvenzioni o assegni di ricerca
a qualsiasi titolo conferiti presso altri Enti e Istituzioni di
ricerca ne' con assegni e sovvenzioni di analoga natura, ad eccezione
di quelli concessi per stages all'estero da effettuarsi dal titolare
della borsa, nell'ambito dell'attivita' prevista.

                               Art. 4.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di partecipazione al bando di selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema pubblicato sul sito internet
dell'Istituto (www.isci.it) debitamente sottoscritta, a pena di
esclusione, deve essere presentata in plico chiuso, direttamente o a
mezzo raccomandata a.r. all'Istituto sperimentale per le colture
industriali, via di Corticella n. 133 - c.a.p. 40128 Bologna, entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell'estratto
nella Gazzetta Ufficiale.
Della data di inoltro fara' fede il timbro postale; per quelle
consegnate a mano fara' fede il timbro del protocollo dell'Istituto.
Sulla busta, contenente la domanda di partecipazione e tutta la
documentazione, dovranno essere indicati chiaramente: nome, cognome e
indirizzo del candidato, nonche' il titolo della borsa per la quale
si concorre ed il numero del bando.
L'Istituto non assume alcuna responsabilita' per casi di
dispersione di comunicazioni dovuta a inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o a mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la
mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, nel caso di
spedizione per mezzo di raccomandata.
Saranno dichiarate inammissibili le domande spedite oltre i
termini fissati, e quelle pervenute, per qualsiasi causa, anche di
forza maggiore, oltre il decimo giorno dal termine finale per la
presentazione delle stesse.
Nella domanda di ammissione il candidato dovra' dichiarare
l'indirizzo presso il quale inoltrare le comunicazioni inerenti la
selezione pubblica.

                               Art. 5.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato dovra' dichiarare, sotto la propria
responsabilita' a pena di esclusione:
a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza, il
recapito eletto ai fini della selezione (specificando il codice di
avviamento postale e, se possibile, un recapito telefonico);
b) il possesso della cittadinanza italiana o straniera;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se
cittadino straniero);
d) il possesso del titolo di studio richiesto all'art. 1
indicando la data di conseguimento, il voto dell'esame di laurea, e
l'Universita' dove e' stato conseguito.
I candidati in possesso del titolo di studio conseguito
all'estero dovra' altresi' specificare se lo stesso sia stato
riconosciuto equipollente a quello previsto in base ad accordi
internazionali ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo
unico 31 agosto 1993, n. 1592, come richiamato dal decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
e) di avere conoscenza della lingua inglese;
f) eventuale conoscenza di una seconda lingua da scegliere tra
francese, spagnolo e tedesco, per la quale il candidato intende
sostenere la relativa prova di esame aggiuntiva;
g) di non avere riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare quali);
h) la posizione rispetto agli obblighi di leva (solo per i
candidati di sesso maschile);
i) di avere l'idoneita' fisica per lo svolgimento della borsa
di studio;
l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o recapito indicato nella
domanda;
m) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi
della legge n. 675/1996, e successive modifiche ed integrazioni.
Il candidato deve sottoscrivere di essere a conoscenza che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge.

                               Art. 6.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda dovranno essere allegati, i seguenti documenti:
1) fotocopia completa di un documento di identita' in corso di
validita';
2) certificato di laurea con le votazioni riportate nei singoli
esami e in quello di laurea;
3) titoli ed attestati relativi all'esperienza scientifica
professionale maturata nell'attivita' di ricerca in Italia o
all'estero;
4) curriculum scientifico professionale (redatto in carta
libera, datato e firmato);
5) pubblicazioni o elaborati in corso di stampa con
certificazione dell'accettazione;
6) elenco di tutti i documenti, titoli, attestati e
pubblicazioni presentati (redatto in carta libera, datato e firmato).
I documenti, i titoli e gli attestati possono essere prodotti in
originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
di notorieta' (allegato B)) ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000; l'Istituto si riserva la
facolta' di verificarne la veridicita' o di richiederne gli originali
preliminarmente al conferimento della borsa.
Per quanto concerne documenti, titoli ed attestati non prodotti
ne' in originale ne' in copia, dovra' essere compilata la
dichiarazione sostitutiva di certificazioni (allegato A)) ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Non sara' consentito, una volta scaduto il termine, sostituire
titoli o documenti gia' presentati.

                               Art. 7.
Commissione esaminatrice, valutazione
dei titoli e prova d'esame
La selezione sara' operata da un'apposita commissione
giudicatrice, nominata con provvedimento del Commissario
straordinario, su proposta del direttore dell'Istituto, nei termini
previsti dalla circolare ministeriale citata in premessa. Della
stessa fara' parte di diritto il responsabile della linea di ricerca,
oggetto della borsa, avente funzioni di tutore.
La commissione giudicatrice dopo aver preliminarmente adottato i
criteri ed i parametri ai quali intende attenersi, con specifico
riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca, procede
alla valutazione comparativa mediante l'esame dei titoli dei
candidati, l'esito del quale verra' pubblicato nell'albo
dell'Istituto. Si procedera' quindi all'espletamento
dell'esame-colloquio inteso ad accertare l'attitudine del candidato
alla ricerca secondo i seguenti criteri:
accertamento della conoscenza della lingua inglese, che e'
condizione necessaria per il prosieguo del colloquio;
discussione dei titoli e delle pubblicazioni inerenti alle
attivita' in oggetto;
esperienza nei campi citati;
valutazione della competenza in relazione alle tematiche del
programma di ricerca.
Le prove d'esame avranno luogo a Bologna, nella sede
dell'Istituto, e si svolgeranno in un locale aperto al pubblico.
I candidati saranno convocati per l'esame-colloquio a mezzo di
telegramma almeno dieci giorni prima di quello in cui dovranno
sostenerlo.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati
dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
La commissione dispone per la valutazione dei candidati di trenta
punti cosi' ripartiti:
 
=====================================================================
Tipo di valutazione | Punteggio da assegnare
=====================================================================
|Max. 8 punti cosi' ripartiti: 110
|= 8 punti 109-106 = 7 punti
|105-102 = 6 punti 101-98 = 5 punti
|97-94 = 4 punti 93-90 = 3 punti
a) Voto di laurea |89-86 2 punti < o = a 85 = 1 punto
---------------------------------------------------------------------
b) Pubblicazioni - Pubblicazioni |
con referee - Poster articolo |Max. 3 punti di cui: max 1 punto
divulgativo |max 0,5 punti
---------------------------------------------------------------------
c) Titoli ed attestati, attinenti |
al settore di ricerca |
- specializzazione post-laurea di |
durata superiore a 6 mesi (con |
esame di ingresso e/o esame |
finale) - borse di studio, |
dottorato - incarichi attivita' di|Max. 3 punti di cui: max 1/anno
ricerca o professionate di durata |max 1 punto/anno max 1
almeno semestrale |punto/anno
---------------------------------------------------------------------
|Max. 15 (compresa la valutazione
|della prova obbligatoria di lingua
d) Esame colloquio * |inglese)
---------------------------------------------------------------------
e) Prova seconda lingua |
facoltativa |Max. 1 punto
---------------------------------------------------------------------
Totale . . . |30 punti
 
Espletate le prove, la commissione formulera' la graduatoria
secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dai
candidati. In caso di parita' di punteggio la preferenza sara'
accordata al candidato piu' giovane di eta'. La graduatoria di merito
con l'indicazione del vincitore sara' pubblicata mediante
l'affissione all'albo dell'ISCI.
In caso di rinuncia del vincitore la graduatoria finale sara'
utilizzata per il conferimento della borsa ai candidati utilmente
collocati e rimane valida per tutta la durata della borsa conferita.

                               Art. 8.
Conferimento dell'assegno e risoluzione del rapporto
Al vincitore sara' data formale comunicazione del conferimento
della borsa di studio a mezzo lettera raccomandata con a.r. Entro il
termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento della
comunicazione, il borsista dovra' far pervenire all'Istituto la
dichiarazione di accettazione della borsa, senza riserve, alle
condizioni previste dal presente bando. Dovra' altresi' attestare,
sotto la propria personale responsabilita', che non usufruira'
durante tutto il periodo di durata della borsa, di altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite da altri Enti e istituzione di
ricerca, ne' di assegni o sovvenzioni di analoga natura ad eccezione
di quelli concessi da istituzioni nazionali o straniere, utili ad
integrare con soggiorno all'estero, l'attivita' di ricerca.
Il vincitore presentera' altresi' all'ISCI autocertificazione
concernente:
a) possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato;
b) il titolo di studio con le votazioni riportate nei singoli
esami di profitto e in quello di laurea;
* L'esame colloquio si intende superato se si raggiunge il
punteggio minimo di 9.
c) numero del codice fiscale;
d) eventuali carichi pendenti;
e) eventuali condanne penali.
Nel caso in cui il contraente non abbia riportato condanne penali
ne' abbia carichi pendenti, deve dichiararlo esplicitamente.
I documenti rilasciati dalle competenti autorita' dello stato in
cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.
Si considerano presentate in tempo utile le dichiarazioni e le
certificazioni spedite a mezzo raccomandata a.r. (per cui fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale) entro il termine predetto. Il
contraente sara' invitato a regolare entro dieci giorni dalla data di
ricezione dell'invito, pena la risoluzione del rapporto,
l'autocertificazione incompleta o affetta da vizio sanabile.
Decadono dal diritto alla borsa di studio coloro che, entro il
termine fissato, non dichiarano di accettarla. Decadono altresi'
coloro che non iniziano l'attivita' nei termini fissati.
Eventuali differimenti della data di inizio o interruzione del
periodo di godimento della borsa sono consentiti, previa esibizione
di idonea documentazione.
Nei casi di gravi inadempienze, su proposta motivata del
responsabile della ricerca e con parere favorevole del direttore
dell'Istituto, l'assegnazione della borsa potra' essere revocata.
Il conferimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro
subordinato e non da luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
dell'Istituto.
Il vincitore iniziera' l'attivita' successivamente
all'approvazione da parte del MiPAF degli atti del presente concorso.

                               Art. 9.
Attivita' svolta e valutazione
Le attivita' previste per il titolare della borsa devono essere
definite in un programma concordato tra il responsabile della linea
di ricerca ed il titolare della borsa, vistato dal direttore
dell'Istituto.
Il responsabile della ricerca svolge nei confronti del titolare
della borsa la funzione di tutore con i compiti di garantirne la
formazione seguendolo nello svolgimento dell'attivita' di ricerca,
promuovendo la collaborazione con altri centri di ricerca
qualificati, anche stranieri, nei settori attinenti l'attivita'
progettuale concordata; e' tenuto inoltre a valutarne l'attivita'
scientifica.
Il titolare della borsa dovra' presentare al termine della stessa
una relazione completa e documentata sull'attivita' svolta.

                              Art. 10.
Interruzione e decadenza
Potranno prevedersi sospensioni superiori a trenta giorni
lavorativi (decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999) dell'attivita' del borsista per
comprovati gravi motivi di salute, gravidanza, servizio militare, che
non comporteranno decadimento del diritto di completare l'attivita'
di ricerca, ma l'interruzione dell'erogazione degli emolumenti. In
caso di interruzione il termine dell'attivita' del borsista verra'
protratto in relazione alla durata dell'interruzione stessa. Il
limite massimo del periodo di assenza per comprovati gravi motivi di
salute e gravidanza non potra' essere superiore comunque a cinque
mesi/anno da sommarsi ai trenta giorni lavorativi ammessi per
qualunque altro motivo.
Le interruzioni per gravidanza, motivi di salute e cause di forza
maggiore comportano la sospensione dell'erogazione degli emolumenti e
provocano il rinvio della scadenza della borsa di studio e
dell'erogazione degli emolumenti.

                              Art. 11.
Stages all'estero
Durante l'espletamento della borsa il titolare potra' effettuare
stages all'estero volti a migliorare la formazione scientifica nelle
discipline inerenti l'attivita' di ricerca che il borsista deve
svolgere. Il responsabile della ricerca dovra' concordare un
programma di attivita' con la struttura ospitante. La durata
complessiva della permanenza all'estero non potra' comunque essere
superiore a cinque mesi/anno. Il periodo di permanenza all'estero si
considera parte integrante dell'attivita' che dovra' essere
documentata opportunamente dal borsista in una relazione vistata
dall'Istituzione ospitante e controfirmata dal direttore
dell'Istituto. L'onere dello stage non sara' a carico dell'Istituto.

                              Art. 12.
Restituzione della documentazione
I candidati potranno richiedere, entro sei mesi a decorrere dalla
pubblicazione della graduatoria di merito della selezione, la
restituzione, con spese a loro carico, della documentazione
presentata. Tale restituzione sara' effettuata salvo eventuali
gravami in corso. Trascorso tale termine quest'Istituto disporra' del
materiale secondo le proprie esigenze.

                              Art. 13.
Trattamento dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione alla selezione sono trattati, ai sensi della legge
n. 675/1996, e successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente
per le finalita' della presente selezione e degli eventuali
procedimenti per l'attribuzione della borsa.
Bologna, 26 febbraio 2004
Il Commissario straordinario: Malossini

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