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UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca relativi al XIX ciclo, anno accademico 2003/2004

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.64 del 19/8/2003
Ente:UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Località:-
Codice atto:03E04647
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:22/9/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme
in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 in
materia di dottorato di ricerca;
Visto il regolamento d'Ateneo per l'attivazione dei corsi di
dottorato e relativi adempimenti emanato con decreto rettorale n. 591
del 26 agosto 1999 e successive modificazioni e integrazioni;
Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione, assunte rispettivamente in data 8 luglio 2003 e
15 luglio 2003, con cui sono stati approvati i corsi di dottorato e
determinato il numero delle borse di studio relative al XIX ciclo,
anno accademico 2003/2004;
Considerato il parere espresso dal nucleo di valutazione, in data
14 luglio 2003, in merito alle proposte di istituzione dei corsi di
dottorato XIX ciclo;
Quant'altro visto e considerato;
 
Decreta:
 

Istituzione
 
Art. 1.
 
Sono indetti, presso l'Alma Mater Studiorum - Universita' di
Bologna, concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca relativi al XIX ciclo, anno accademico
2003/2004.

                               Art. 2.
 
Per tutti i corsi di dottorato, suddivisi per aree disciplinari,
vengono indicati:
a) titolo;
b) sedi consorziate;
c) durata legale;
d) posti;
e) numero borse, con indicazione della fonte del finanziamento;
f) diario delle prove concorsuali.
Le borse di studio finanziate da enti esterni vengono assegnate,
fatto salvo il buon fine della convenzione tra l'Ateneo e l'ente
finanziatore.
Le borse sopracitate che prevedano lo svolgimento di specifiche
attivita' di ricerca, vincolano gli assegnatari allo svolgimento di
tali attivita'.
Il numero delle borse di studio puo' aumentare a seguito di
finanziamenti di soggetti pubblici o privati acquisiti
successivamente alla pubblicazione del presente bando, ma non oltre
la data di pubblicazione delle graduatorie di merito.
L'aumento delle borse di studio puo' determinare, previa
richiesta del collegio dei docenti, l'incremento dei posti ordinari.
Per contro, il mancato perfezionamento delle convenzioni per il
finanziamento di borse di studio, puo' ridurre il numero complessivo
dei posti.
I dottorati di ricerca che prevedano una sola borsa di studio
finanziata dall'Universita' di Bologna, saranno attivati solo previo
perfezionamento della convenzione relativa alla seconda borsa di
studio finanziata da «Ente esterno».
Saranno attivati i soli corsi di dottorato che, espletati i
relativi concorsi, abbiano prodotto un numero minimo di tre iscritti.
Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel
presente bando saranno rese note mediante:
1) affissione all'albo ufficiale dell'Ateneo;
2) affissione all'albo dell'ufficio dottorato di ricerca;
3) pubblicazione al sito Internet dell'Universita' di Bologna:
http://www.unibo.it seguire il percorso: post laurea - dottorati di
ricerca.
 
ELENCO CORSI DI DOTTORATO XIX CICLO
ANNO ACCADEMICO 2003/2004
 
----> Vedere elenco da pag. 34 a pag. 74 della G.U. <----
 

Requisiti di ammissione

                               Art. 3.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza
limiti di eta' o cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di
diploma di laurea - vecchio ordinamento - o laurea specialistica -
nuovo ordinamento - conseguito in Italia, oppure di analogo titolo
accademico conseguito all'estero, riconosciuto equipollente ad un
titolo italiano dalle competenti autorita' accademiche.
Il titolo accademico estero puo' essere dichiarato equipollente
anche dal collegio dei docenti competente, ai soli fini
dell'ammissione al concorso. In tal caso il candidato dovra' allegare
alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire la
dichiarazione di equipollenza, tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese
di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione
di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.

                               Art. 4.
Si accede ai corsi di dottorato previo superamento di un concorso
per esami consistente in una prova scritta e un colloquio, tendenti a
verificare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla
ricerca scientifica e la conoscenza di una o piu' lingue straniere.

                               Art. 5.
Possono presentare domanda di ammissione al concorso anche coloro
che conseguiranno la laurea - vecchio ordinamento - o laurea
specialistica - nuovo ordinamento - entro il 31 ottobre 2003.
In tal caso l'ammissione al concorso verra' disposta con riserva
ed il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di decadenza, il
relativo certificato di laurea, o autocertificazione, entro e non
oltre il 7 novembre 2003.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento dei requisiti previsti a bando, che l'Alma Mater
Studiorum - Universita' di Bologna e' tenuta ad effettuare ai sensi
dell'art. 43 del testo unico n. 445/2000. Puo' essere disposta
l'esclusione, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato.
 
Domande di ammissione

                               Art. 6.
La domanda di ammissione, in bollo da Euro 10,33, redatta secondo
lo schema che fa parte integrante del presente bando (all. 1), deve
pervenire all'ufficio dottorato di ricerca entro il 22 settembre
2003, ore 12, secondo una delle modalita' di seguito indicate:
a) consegna all'ufficio dottorato di ricerca, via delle Belle
Arti n. 42 - 40126 Bologna, nei seguenti orari: lunedi', martedi',
mercoledi', venerdi' dalle ore 9 alle ore 12; martedi' e giovedi',
dalle ore 14,30 alle ore 15,30;
b) spedizione al seguente indirizzo: «Al magnifico rettore, via
Zamboni n. 33 - 40126 Bologna»; la busta dovra' obbligatoriamente
riportare: «domanda partecipazione concorso dottorato di ricerca».
In caso di spedizione fa fede il timbro di ricevimento degli
uffici amministrativi competenti e non la data di spedizione della
domanda.
Non verranno accolte domande di ammissione al concorso inviate
via fax;
c) i candidati sono tenuti al versamento del contributo di
Euro 42 da effettuarsi su bollettino di c/c postale, con la precisa
indicazione dei seguenti dati: c/c n. 734400 intestato a Alma Mater
Studiorum - Universita' di Bologna - tasse studenti - causale del
versamento: cap. 0124 - contributo prestazioni amministrative
dottorato di ricerca - cod. 83.00 - XIX ciclo, anno accademico
2003/2004;
La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione, a pena di esclusione dal concorso;
d) i moduli relativi alla domanda di partecipazione al concorso
ed alla eventuale richiesta di equipollenza, sono reperibili
all'indirizzo Internet: http://www.unibo.it - seguire il percorso:
post laurea - dottorati di ricerca;
e) i candidati portatori di handicap, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, possono avanzare esplicita richiesta
dell'ausilio necessario, e della eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame;
f) l'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
 
Esami di ammissione

                               Art. 7.
L'esame di ammissione consiste in una prova scritta ed in un
colloquio, nel corso del quale si procedera' anche alla verifica
della conoscenza di una o piu' lingue straniere.
Entrambe le prove si intendono superate se in ciascuna di esse il
candidato ottenga una valutazione non inferiore a 40/60 (quaranta
sessantesimi).
Le date relative alle prove scritteaed orale non indicate a bando
o le eventuali modifiche di date gia' inserite, verranno pubblicate
all'indirizzo internet: http://www.unibo.it seguendo il percorso:
post laurea - dottorati di ricerca.
I candidati non riceveranno alcuna comunicazione scritta relativa
alle date concorsuali.
I candidati saranno ammessi a sostenere le prove d'esame previa
presentazione di un valido documento d'identita'.

                               Art. 8.
Le prove possono essere espletate in una lingua diversa
dall'italiano, previa espressa e motivata determinazione assunta
dalla commissione giudicatrice e comunicata a tutti i candidati prima
dell'inizio della prova stessa.
 
Commissioni giudicatrici per l'ammissione ai corsi

                               Art. 9.
La commissione giudicatrice, nominata dal magnifico rettore,
sentito il collegio dei docenti, e' composta da tre membri scelti tra
professori e ricercatori universitari di ruolo e puo' essere
integrata da non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti
nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di
ricerca.
La nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni
con soggetti pubblici o privati, finalizzate al finanziamento di
borse di studio.
Nel caso di dottorati istituiti in seguito ad accordi
internazionali, la commissione e' integrata secondo le modalita'
previste negli accordi stessi.
Risultati della prova scritta ed elenco degli ammessi alla prova
orale verranno esposti a cura della commissione giudicatrice con i
tempi e le modalita' che la stessa commissione comunichera' ai
candidati prima dell'inizio della prova scritta.
La commissione giudicatrice, a conclusione della prova orale,
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato, e lo espone all'albo del dipartimento presso cui
la prova si e' svolta.
La commissione giudicatrice, da ultimo, redige la graduatoria
generale di merito sulla base della valutazione comparativa dei
candidati e trasmette tutti gli atti del concorso all'ufficio
dottorato di ricerca.
Le graduatorie generali di merito verranno rese pubbliche con:
1) affissione all'albo ufficiale dell'Ateneo;
2) affissione all'albo dell'ufficio dottorato di ricerca;
3) pubblicazione al sito Internet dell'Universita' di Bologna:
http://www.unibo.it seguendo il percorso: post laurea - dottorati di
ricerca.
 
Ammissione ai corsi

                              Art. 10.
I candidati saranno ammessi, con decreto del rettore, accertata
la regolarita' degli atti, secondo l'ordine di graduatoria e fino
alla concorrenza dei posti a bando per singolo corso di dottorato.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
 
Ammissione in soprannumero

                              Art. 11.
Possono essere ammessi in soprannumero, che non puo' superare il
100% dei posti ordinari:
a) candidati, idonei nella graduatoria generale di merito, che
fruiscano di assegni di ricerca, qualora non figurino tra i
vincitori;
b) candidati stranieri, idonei nella graduatoria generale di
merito, che risultino assegnatari di borsa di studio finanziata dal
Governo italiano o dal Governo del Paese di provenienza;
c) candidati appartenenti a Paesi con i quali esista specifico
accordo intergovernativo, seguito da apposita convenzione con
l'Ateneo (senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' di
Bologna).
La convenzione, in tal caso, determina le modalita' di iscrizione
al dottorato e la possibilita' che un anno del dottorato stesso possa
essere compiuto presso universita' del Paese con il quale e'
stipulata la specifica convenzione; nel caso in cui la convenzione
intervenga con un Paese della Unione europea il dottorato assume la
qualifica di «dottorato europeo».
 
Iscrizione

                              Art. 12.
I candidati, risultati vincitori, saranno chiamati a ricoprire i
posti disponibili per ciascun dottorato e dovranno provvedere
all'iscrizione, presentando all'ufficio dottorato di ricerca, entro
sette giorni dalla notifica, i seguenti documenti:
a) domanda di iscrizione al primo anno;
b) fotocopia fronte-retro di un valido documento di identita';
c) ricevuta del versamento di cui al successivo art. 14;
d) tre foto tessera;
e) una marca da bollo da Euro 10,33.
Non si terra' conto delle domande di iscrizione pervenute o
presentate oltre il termine suddetto.
Nella domanda di iscrizione il candidato dichiara:
1) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma, laurea, master universitario, scuole di
specializzazione e dottorato di ricerca, per l'intera durata legale
del corso;
2) in caso di iscrizione a scuole di specializzazione non
mediche o seconda laurea, di impegnarsi a sospendere o interrompere
la frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato;
3) di non aver fruito in precedenza di altra borsa di studio
assegnata allo stesso titolo;
4) di essere/non essere dipendente di pubbliche
amministrazioni;
5) di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti del
proprio corso di dottorato l'autorizzazione allo svolgimento di
attivita' lavorative e/o di studio (non contemplate ai precedenti
punti 1 e 2).
I moduli relativi all'iscrizione saranno reperibili anche
all'indirizzo Internet: http://www.unibo.it seguendo il percorso:
post laurea - dottorati di ricerca.

                              Art. 13.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro i termini indicati all'art. 12 saranno considerati
rinunciatari.
Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno
dichiarati decaduti.
Tutti i posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati
idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.
 
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi

                              Art. 14.
Sono esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai
corsi, i dottorandi titolari di borse di studio conferite da:
Universita' di Bologna;
universita' consorziate;
strutture di questo Ateneo;
enti di ricerca;
cittadini internazionali titolari di borse di studio M.A.E.
italiano.
Sono tenuti al pagamento del contributo fissato in Euro 569
annui:
a) dottorandi che non fruiscano di borsa di studio;
b) dottorandi che fruiscano di borse di studio finanziate da
enti esterni non inclusi nelle sopraindicate categorie.
Tutti i dottorandi sono tenuti al pagamento di Euro 1,37 relativi
al premio di assicurazione e di Euro 9,00 relativi alla indennita'
rilascio libretto e tesserino.
L'ammontare delle tasse e dei contributi e' in corso di
definizione da parte del consiglio di amministrazione, pertanto
eventuali modifiche agli importi indicati verranno comunicate
direttamente agli interessati, oltre che pubblicate al sito:
http://www.unibo.it seguendo il percorso: post laurea - dottorati di
ricerca.
 
Borse di studio

                              Art. 15.
Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di dottorato, vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle
graduatorie generali di merito formulate dalle commissioni
giudicatrici.
In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da enti
esterni, i candidati possono scegliere di quale borsa fruire in
relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito.
Le borse di studio vengono erogate, di norma, con cadenza
bimestrale posticipata.
Le borse di studio di dottorato non possono essere cumulate con
altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con
soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio e' aumentato del 50% per
soggiorni all'estero, di durata non inferiore al mese; tali periodi
non dovranno eccedere la meta' dell'intera durata del dottorato.
Non puo' fruire di borsa di studio di dottorato chi ne abbia
fruito in precedenza.

                              Art. 16.
La borsa di studio e' confermata per l'anno accademico
successivo, previo il mantenimento dei requisiti di merito, che deve
essere verificato e deliberato dal collegio dei docenti.
La rinuncia al proseguimento degli studi o alla sola borsa di
studio, comporta l'obbligo di restituzione degli importi pecepiti
nell'anno al quale la rinuncia stessa si riferisce.
 
Obblighi e diritti dei dottorandi

                              Art. 17.
Tutti i dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di
dottorato e compiere continuativamente le attivita' di studio e di
ricerca programmate annualmente dal collegio dei docenti.
La frequenza del corso di dottorato puo' essere sospesa nei
seguenti casi, previa deliberazione del collegio dei docenti:
a) maternita';
b) servizio militare ovvero servizio civile;
c) grave e documentata malattia.
E' prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione
motivata del collegio dei docenti, nei seguenti casi:
1) giudizio negativo del collegio dei docenti relativamente al
conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato;
2) attivita' lavorativa del dottorando svolta senza preventiva
autorizzazione del collegio dei docenti;
3) assenze prolungate ed ingiustificate.
Nei casi suddetti la borsa di studio viene interrotta ed e' fatto
obbligo al borsista della restituzione dei ratei percepiti, relativi
all'anno per il quale e' stato emesso il provvedimento.
Non e' consentita l'iscrizione contemporanea ad altro corso di
diploma universitario, laurea, master universitario, scuola di
specializzazione e dottorato di ricerca, per l'intera durata legale
del corso.
 
Compatibilita'

                              Art. 18.
I dottorandi di ricerca possono svolgere limitata attivita'
didattica sussidiaria od integrativa dell'attivita' istituzionale,
previa presentazione di delibera favorevole del collegio dei docenti
e della struttura interessata.
Tale attivita' non deve, in ogni caso, compromettere l'attivita'
di formazione alla ricerca e deve essere limitata al numero di ore
annualmente stabilito dal collegio dei docenti, in sede di
programmazione dell'attivita' del dottorato.
La collaborazione didattica in ambito universitario e'
facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo
a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.

                              Art. 19.
I dottorandi di area medica possono, a richiesta, svolgere
attivita' assistenziale sotto la guida di un tutor, secondo le
disposizioni dell'«Accordo sull'impiego nell'attivita' assistenziale
dei dottorandi e dei titolari di assegno di ricerca», approvato dal
senato accademico in data 13 maggio 2003.
I dottorandi godono di copertura assicurativa per i rischi
professionali, previo versamento della quota annualmente stabilita.

                              Art. 20.
Il dottorando puo' svolgere il tirocinio pratico previa
dichiarazione di compatibilita' del collegio dei docenti.
 
Conseguimento del titolo

                              Art. 21.
Il titolo di dottore di ricerca viene conferito dal magnifico
rettore, a conclusione del corso, a chi abbia conseguito risultati di
rilevante valore scientifico, documentati da una dissertazione finale
scritta, previo superamento di un esame finale, che puo' essere
ripetuto una sola volta.

                              Art. 22.
La commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca e' nominata dal magnifico rettore, sentito il
collegio dei docenti ed e', di norma, composta da tre membri
effettivi e tre supplenti, secondo le modalita' stabilite all'art. 14
del regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca.
 
Trattamento dei dati personali

                              Art. 23.
L'amministrazione universitaria, in attuazione della legge
n. 675/1996, e successive integrazioni e modificazioni, si impegna a
utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l'espletamento
delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla succitata legge, espressione di tacito consenso a che i
dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali
vengano pubblicati sul sito Internet dell'Alma Mater Studiorum -
Universita' di Bologna.
 
Norme di riferimento
 
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al
«Regolamento d'Ateneo per l'istituzione dei corsi di dottorato e
relativi adempimenti» emanato con decreto rettorale n. 591 del
26 agosto 1999 e successive integrazioni e modificazioni.
Responsabile del procedimento: Beatrice Passerini, responsabile
dell'ufficio dottorato di ricerca - e-mail: udotricerca@ammc.unibo.it
Bologna, 5 agosto 2003
Il rettore: Calzolari

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