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BANCA D'ITALIA

Assunzioni nel grado di vice assistente di centralinisti telefonici
non vedenti presso le filiali di Piacenza e di Salerno

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.55 del 13/7/2001
Ente:BANCA D'ITALIA
Località:Nazionale
Codice atto:01E12270
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:27/8/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               Art. 1.
 
Requisiti di partecipazione
 
La Banca d'Italia indice due concorsi pubblici per l'assunzione
in esperimento di due centralinisti telefonici non vedenti riservati
a elementi che non hanno tenuto comportamenti incompatibili con le
funzioni da svolgere nell'Istituto.
A. Assunzione di un centralinista telefonico non vedente presso
la filiale di Piacenza.
B. Assunzione di un centralinista telefonico non vedente presso
la filiale di Salerno.
Sono richiesti i requisiti che si indicano di seguito:
1) iscrizione nell'albo professionale dei centralinisti
telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e
29 marzo 1985, n. 113;
2) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
europea;
3) idoneita' fisica alle mansioni ai sensi della citata legge
n. 594/1957 e successive modificazioni;
4) godimento dei diritti politici;
5) eta' non inferiore agli anni 18.
I cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea devono
possedere gli ulteriori requisiti che si riportano di seguito:
6) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
7) adeguata conoscenza della lingua italiana.
Il requisito di partecipazione di cui al punto 1 del presente
articolo deve essere posseduto sia alla data di scadenza stabilita
per la presentazione della domanda sia al momento dell'assunzione; il
requisito di cui al punto 5 deve essere posseduto alla data di
scadenza stabilita per la presentazione della domanda; il possesso
del requisito di cui al punto 7 viene verificato durante le prove del
concorso; gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di
assunzione.
La Banca d'Italia puo' verificare l'effettivo possesso dei
requisiti previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche
successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale
instaurazione del rapporto d'impiego.
La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da'
seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d'impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di uno o piu' dei
requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformita' riscontrate
rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono
segnalate all'Autorita' giudiziaria.

                               Art. 2.
 
Domanda di partecipazione Termine
per la presentazione della domanda
 
Per esigenze di carattere organizzativo si raccomanda di
compilare la domanda di partecipazione utilizzando i moduli
prestampati in distribuzione, unitamente al bando di cui sono parte
integrante, presso tutte le filiali della Banca d'Italia nonche'
presso gli uffici dell'Amministrazione centrale in via Nazionale
n. 91 - Roma e del Centro "Donato Menichella" in largo Guido Carli
n. 1 - Frascati. L'eventuale redazione della domanda in carta libera
dovra' essere effettuata riportando - con scrittura dattilografica o
a stampatello - l'intero contenuto dei predetti moduli.
Il bando e' disponibile anche sul sito Internet della Banca
d'Italia www.bancaditalia.it> La domanda deve recare la firma autografa del candidato.
La domanda deve essere spedita per posta a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine perentorio del 16 agosto
2001 all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, Servizio
Personale Gestione Risorse, via Nazionale n. 91 - 00184 Roma. La data
di spedizione e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale
accettante. Per ragioni di certezza documentale la domanda deve
comunque pervenire entro il termine del 27 agosto 2001. A tal fine fa
fede il timbro apposto dall'ufficio postale ricevente.
La domanda puo' anche essere presentata, entro il termine
perentorio del 16 agosto 2001, direttamente allo sportello di via
Nazionale n. 91 - Roma. Dell'avvenuta consegna a mani della domanda
viene rilasciata ricevuta. Non e' consentita la spedizione o la
presentazione della domanda presso le filiali della Banca d'Italia.
La domanda puo' anche essere trasmessa entro il termine
perentorio del 16 agosto 2001 per fax esclusivamente al numero
0647923947. La trasmissione deve avvenire dal lunedi' al venerdi',
purche' non festivi, esclusivamente dalle ore 9 alle ore 17. A tal
fine fanno fede l'ora e il giorno che vengono automaticamente
registrati al momento della ricezione dei fax dall'apparato collegato
al numero sopra indicato.
Non sono tenute in considerazione, e comportano quindi
l'esclusione dal concorso, le domande:
a) prive della firma autografa;
b) spedite o presentate allo sportello oltre il termine
perentorio del 16 agosto 2001; nonche' quelle che, anche se inoltrate
in tempo utile, pervengono all'ufficio postale ricevente oltre il
termine del 27 agosto 2001, non assumendo la Banca alcuna
responsabilita' per eventuali ritardi o disguidi postali;
c) inoltrate tramite telegramma, telex o con qualsiasi altro
mezzo non idoneo ad accertarne la fonte di provenienza;
d) inoltrate per fax oltre il termine perentorio del 16 agosto
2001 ovvero trasmesse a un numero di fax che, anche se appartenente
alla Banca d'Italia, sia diverso da quello sopra indicato. Sono
parimenti escluse le domande inoltrate in giorni e orari diversi da
quelli sopra specificati. L'utilizzo del fax costituisce una
modalita' aggiuntiva di presentazione delle domande. Poiche' il
sistema si fonda su reti di trasmissione e strumenti che possono
essere suscettibili di inconvenienti tecnici, la Banca non assume
alcuna responsabilita' nel caso di domande trasmesse con tale mezzo
non pervenute ovvero pervenute incomplete di parti essenziali;
e) dalle quali risulti il mancato possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d'Italia comunica per iscritto agli interessati il
provvedimento di esclusione all'indirizzo indicato nella domanda.
L'ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia riserva in
ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal
bando.
I candidati che intendono far valere eventuali titoli di riserva,
precedenza o preferenza nelle assunzioni, stabiliti da disposizioni
di legge vincolanti per la Banca d'Italia ovvero da norme
regolamentari della stessa, devono farne espressa menzione nella
domanda; nel caso in cui l'indicazione sia omessa, il titolo non
viene preso in considerazione.
La Banca non promuove regolarizzazioni documentali ne' consente
regolarizzazioni documentali tardive.
Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge n. 104/1992 nonche' dall'art. 16, comma 1, della legge
n. 68/1999 i candidati non vedenti che siano affetti da ulteriori
disabilita' devono indicare, mediante compilazione del quadro A
dell'accluso modulo di domanda, la necessita' di ausili per lo
svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di
disabilita'. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati
riconosciuti disabili mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla
legge, secondo lo schema del quadro A, ovvero allegare idonea
certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente.
Il quadro A, se utilizzato, deve recare la firma autografa del
candidato pena la perdita dei benefici previsti nel riquadro stesso.
Sulla base della documentazione ricevuta le strutture sanitarie
della Banca d'Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per
la concessione dei richiesti ausili, con riguardo alla specifica
condizione di disabilita'.
Qualora la Banca d'Italia riscontri la non veridicita' di quanto
autocertificato dal candidato, procedera' all'annullamento delle
prove dallo stesso sostenute. I candidati disabili possono, per ogni
evenienza, prendere contatto con il servizio personale gestione
risorse - Divisione assunzioni (tel. 0647921).
I candidati devono indicare nel modulo di domanda, in modo chiaro
e inequivocabile, anche l'indirizzo al quale la Banca d'Italia deve
inviare tutte le comunicazioni inerenti al concorso, con l'eccezione
di quella relativa alla convocazione alla prova pratica, che viene
effettuata con le modalita' di cui al successivo art. 3.
La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per il
mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati
che sia da imputare a disguidi postali o telegrafici, alla mancanza
di chiarezza nell'indicazione dell'indirizzo ovvero a omessa o
tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento
dell'indirizzo medesimo.

                               Art. 3.
 
Convocazione alla prova pratica
 
Ai candidati viene data notizia del calendario e del luogo di
effettuazione della prova pratica, di cui al successivo art. 4,
tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4a serie speciale "Concorsi ed esami" - di uno dei martedi' o
venerdi' del mese di settembre 2001.
Con le stesse modalita' e gli stessi tempi, qualora per motivi
organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di
svolgimento della prova, viene indicata la Gazzetta Ufficiale nella
quale tale avviso sara' successivamente pubblicato.
Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili,
si renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario, rinviare
lo svolgimento della prova, la notizia del rinvio e del nuovo
calendario viene prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami".
Con lo stesso avviso di convocazione alla prova pratica, la Banca
d'Italia si riserva la facolta' di fornire indicazioni circa la data
e il luogo di svolgimento della prova orale, che puo' comunque
tenersi nella stessa giornata prevista per la prova pratica.
Tali informazioni sono disponibili anche sul sito Internet della
Banca d'Italia www.bancaditalia.it nonche' tramite un servizio di
call center attivabile componendo il numero 0647929351.
La Banca d'Italia non assume responsabilita' in ordine alla
diffusione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte
di fonti non autorizzate.

                               Art. 4.
 
Prove d'esame
 
Le prove d'esame, che consistono in una prova pratica e una
orale, si svolgono a Piacenza per il concorso di cui alla lettera A
dell'art. 1 del bando e a Salerno per il concorso di cui alla lettera
B dell'art. 1 del bando.
Il Governatore della Banca d'Italia nomina due distinte
commissioni con l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame. Un
membro effettivo e un membro supplente per ciascuna commissione
vengono designati dall'Unione italiana ciechi, scelti tra elementi
non dipendenti della Banca d'Italia.
I candidati sono chiamati a sostenere una prova pratica al
centralino volta ad accertare la capacita' di svolgere i compiti
propri delle mansioni di centralinista telefonico. Ai candidati puo'
essere richiesto di gestire telefonate in entrata e in uscita, anche
simultanee, di consultare elenchi telefonici (a scelta del candidato,
in nero o in braille) di trascrivere fonogrammi e di leggerne
successivamente il contenuto.
La prova pratica e' valutata fino a un massimo di 50 punti; essa
e' superata da coloro che conseguono una votazione di almeno 30
punti.
I concorrenti che superano la prova pratica vengono ammessi a
sostenere una prova orale.
La prova orale ha per oggetto argomenti di cultura generale ed e'
volta ad accertare anche la capacita' di esprimersi dei candidati.
Anche la prova orale viene valutata fino a un massimo di 50 punti
ed e' superata da coloro che conseguono una votazione di almeno 30
punti.
I candidati che ne fanno espressa richiesta nella domanda,
possono sostenere una prova facoltativa consistente in un colloquio
in una lingua straniera scelta tra inglese, tedesco e francese. Tale
colloquio facoltativo viene valutato con l'attribuzione di un
punteggio fino a un massimo di 3 punti, non computabile per il
superamento della prova orale, ma utile a determinare il punteggio
complessivo di cui al successivo art. 6.
Ai candidati viene data comunicazione per iscritto delle
votazioni riportate nelle singole prove di concorso.

                               Art. 5.
 
Adempimenti per la partecipazione alle prove d'esame
 
Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identita' ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa).
I cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea devono
essere muniti di documento equipollente.
Il documento deve essere in corso di validita' secondo le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.

                               Art. 6.
 
Graduatorie
 
Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato
dalla somma delle votazioni riportate alla prova pratica, alla prova
orale e all'eventuale colloquio facoltativo in lingua straniera.
Le commissioni di cui all'art. 4 compilano le rispettive
graduatorie di merito seguendo l'ordine decrescente del punteggio
complessivo.
La Banca d'Italia forma le graduatorie finali in base alle
graduatorie di merito e ai titoli di riserva, precedenza o preferenza
dichiarati nella domanda e documentati secondo le modalita' che
saranno specificamente indicate.
Fermo restando quanto precede, qualora piu' candidati risultino
in posizione di ex aequo, viene data la preferenza al candidato piu'
giovane di eta'.
Per ciascun concorso, la Banca d'Italia, nel caso di mancata
assunzione del servizio da parte del vincitore, si riserva la
facolta' di coprire il posto rimasto vacante con altro elemento
idoneo, seguendo l'ordine della graduatoria finale.
La Banca d'Italia si riserva altresi' la facolta' di utilizzare
le graduatorie finali per la copertura di eventuali ulteriori
esigenze che si dovessero manifestare presso le filiali di Piacenza e
Salerno entro cinque anni dalla data di approvazione delle stesse.

                               Art. 7.
 
Adempimenti per i concorrenti utilmente classificati
 
Gli elementi utilmente classificati nelle graduatorie finali ai
fini dell'assunzione devono documentare il possesso dei requisiti di
partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalita'
previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa).
Nell'ambito della documentazione che dovra' essere fornita, sono
comprese anche le dichiarazioni relative all'esistenza o meno di
condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta
o di sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero di carichi
pendenti.

                               Art. 8.
 
Visita medica pre-assuntiva
 
La Banca d'Italia fa sottoporre gli elementi utilmente
classificati nelle graduatorie finali ai fini dell'assunzione a
visita medica presso la A.S.L. competente per territorio al fine di
accertare l'idoneita' fisica alle mansioni, nei limiti della ripetuta
legge n. 594/1957 e successive modificazioni, e la permanenza dello
stato invalidante.

                               Art. 9.
 
Nomina e assegnazione
 
La Banca d'Italia procede all'assunzione dei candidati
classificati utilmente nelle graduatorie finali e in possesso dei
requisiti di cui all'art. 1 del bando. Essi sono nominati, in
esperimento, vice assistenti con mansioni di centralinista telefonico
e, se riconosciuti idonei a giudizio insindacabile della Banca
d'Italia, conseguono al termine dell'esperimento, che ha la durata di
sei mesi, la conferma della nomina con la medesima decorrenza del
provvedimento confermato. Nell'ipotesi di esito sfavorevole
dell'esperimento, esso e' prorogato, una sola volta, di altri sei
mesi.
L'accettazione della nomina a vice assistente non puo' essere in
alcun modo condizionata.
Il rapporto di impiego dei cittadini di un altro Stato
dell'Unione europea e' regolato tenendo conto delle limitazioni di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme "sull'accesso dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea ai posti di lavoro" presso gli enti
pubblici.
In seguito alla nomina gli interessati devono assumere servizio
presso le sedi di lavoro assegnate entro il termine che sara'
stabilito dalla Banca d'Italia. Eventuali proroghe di detto termine
sono concesse solo per giustificati motivi.
Chi rinuncia espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati motivi, non prende servizio presso la sede di lavoro
assegnata entro il termine prescritto, decade dalla nomina, come
previsto dalle vigenti disposizioni del regolamento del personale
della Banca d'Italia.
Ai neo-assunti compete il rimborso del prezzo del biglietto
pagato per il viaggio con qualunque mezzo pubblico di linea per il
raggiungimento della sede di lavoro assegnata dalla residenza
anagrafica o dall'ultima residenza anagrafica italiana in caso di
attuale residenza all'estero.

                              Art. 10.
 
Trattamento dei dati personali
 
Con riferimento alle disposizioni di cui alla legge n. 675/1996,
concernente la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle
disposizioni di cui all'art. 10, i dati personali forniti dai
candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia, servizio personale
gestione risorse, divisione assunzioni, per le finalita' di gestione
del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il
trattamento degli stessi, per gli assunti, prosegue anche
successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro per le
finalita' inerenti alla gestione del medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso
di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca procede all'esclusione
dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi
n. 104/1992, n. 68/1999 e n. 594/1957 e successive modificazioni. I
dati di cui all'art. 7, comma 2, del bando sono trattati, per le
finalita' previste dall'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 135/1999, allo scopo di accertare il possesso del
requisito della compatibilita' dei comportamenti tenuti dagli
interessati con le funzioni da espletare nell'Istituto, in base a
quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica dei candidati o allo svolgimento del concorso.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all'art. 13
della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che li riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
Banca d'Italia, via Nazionale n. 91 - Roma, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento e' il capo del servizio personale
gestione risorse.

                              Art. 11.
 
Norme richiamate
 
Il presente bando di concorso tiene conto della legge n. 125/1991
che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro.
Roma, 28 giugno 2001
Il Governatore: Fazio

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