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UNIVERSITA' DELL' INSUBRIA, IN VARESE

Provvedimento di rettifica al concorso pubblico, per esami, ad un
posto di collaboratore contabile - settima qualifica funzionale, area
amministrativo-contabile e riapertura dei termini per la
presentazione delle domande di ammissione.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.32 del 21/4/2000
Ente:UNIVERSITA' DELL' INSUBRIA, IN VARESE
Località:Varese  (VA)
Codice atto:000E3953
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:21/5/2000
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
 
Visto il decreto direttoriale n. 1003 del 13 dicembre 1999
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 1 del
4 gennaio 2000 con cui e' stato indetto un bando di concorso
pubblico, per esami, ad un posto collaboratore contabile (settima
qualifica funzionale, area amministrativo-contabile) presso
l'Universita' degli studi dell'Insubria, sede di Varese;
Visto l'art. 1 lett. d), del regolamento dei procedimenti di
selezione per l'accesso al lavoro negli impieghi amministrativi e
tecnici delle qualifiche tunzionali comprese tra la terza e la
seconda del ruolo speciale, nell'Universita' degli studi
dell'Insubria (decreti direttoriali n. 480 del 22 giugno 1999 e
n. 747 del 23 settembre 1999) che prevede, per l'accesso alla settima
qualifica funzionale, la procedura del concorso "per titoli ed
esami";
Considerato che, per mero errore, il suddetto bando e' stato
emesso solo "per esami";
Ritenuto di dover provvedere alla rettifica, alla ripubblicazione
del bando modificato ed alla riapertura dei termini per la
presentazione delle nuove domande e relativi titoli, nonche' alla
presentazione dei soli titoli limitatamente ai candidati che hanno
gia' provveduto a presentare l'istanza entro i termini;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 1 del bando di concorso pubblico, per
esami, ad un posto collaboratore contabile (settima qualifica
funzionale, area amministrativo-contabile) presso l'Universita' degli
studi dell'Insubria - sede di Varese, bandito con decreto
direttoriale n. 1003 del 13 dicembre 1999 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 1 del 4 gennaio 2000, e' cosi'
sostituito: "E' indetto un concorso ubblico, per titoli ed esami, ad
un posto di collaboratore contabile (settima qualifica funzionale,
area amministrativo-contablle) presso l'Universita' degli studi
dell'Insubria - sede di Varese".
L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.
Il primo comma dell'art. 2 del succitato bando, e' cosi'
sostituito: "Per l'ammissione al concorso pubblico, per titoli ed
esami, e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti":
1) Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei
linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturita'
professionale ai sensi della legge n. 754/1969, i diplomi degli
istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali
previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910, piu' esperienza
lavorativa di almeno quattro anni, anche non continuativi, in
mansioni corrispondenti o diploma di laurea in Economia e commercio,
Scienze bancarie e assicurative, Scienze economiche e bancarie,
Economia politica, Economia aziendale, Scienze economiche.
Si prescinde dal possesso del titolo di studio nei confronti dei
candidati appartenenti ai ruolo del personale universitario (area
amministrativo-contabile) in servizio senza demerito nella sesta
qualifica con almeno tre anni di anzianita' e nella quinta qualifica
con almeno sei anni di anzianita'.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ai sensi delle vigenti disposizioni;
2) Cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea.
Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica;
3) Eta' non inferiore agli anni 18;
4) Idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente;
5) Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati
destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
6) Avere ottemperato alle norme sul reclutamento militare.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equipollenza
dell'eventuale titolo di studio conseguito all'estero, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

                               Art. 3.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di
ammissione al suddetto concorso, redatte in carta semplice, in
conformita' allo schema allegato al presente bando ed indirizzate al
magnifico Rettore dell'Universita' degli studi dell'Insubria, via
Ravasi n. 2 - Varese - che dovranno essere presentate direttamente o
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'universita' stessa
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tal fine, fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La domanda di ammissione al concorso dovra' contenere il cognome,
il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del
concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare, oltre il cognome
da nubile anche quello da coniugata.
Il candidato dovra' inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita' e a pena di esclusione dal concorso:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai
cittadini dello Stato italiano gli appartenenti alla Repubblica o di
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) (se cittadino italiano): il comune ove e' iscritto nelle
liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste elettorali;
d) (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione
europea): di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato
di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha
emessa, da indicare anche se e' stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla
risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono
essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
f) il titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente
bando;
g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
l) (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione
europea): di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
m) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
n) i candidati portatori di handicap possono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi allo svolgimento
delle prove d'esame, da documentare a messo di idoneo certificato
rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli artt. 4 e 20 legge n. 104/1992;
o) la lingua straniera, tra quelle previste nel successivo
art. 5, di cui intende dar prova di conoscenza durante lo svolgimento
della prova orale.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L'amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con decreto
motivato dal direttore, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di
presentazione della domanda.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Restano valide a tutti gli effetti le istanze prodotte in esito
al decreto direttoriale n. 1003 del 13 dicembre 1999 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 1 del 4 gennaio 2000. A
tal fine gli interessati potranno produrre i titoli entro la scadenza
prevista dal primo comma del presente articolo.

                               Art. 4.
La commissione giudicatrice e' nominata e composta ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia. Per le modalita' di espletamento del
concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 settembre 1981, nel decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, modificato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e nel regolamento dei procedimenti
di selezione per l'accesso al lavoro negli impieghi amministrativi e
tecnici delle qualifiche funzionali comprese tra la terza e la
seconda del ruolo speciale, nell'Universita' degli studi
dell'Insubria.

                               Art. 5.
Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una vertente
sulla ragioneria generale dello Stato e/o la contabilita' di Stato e
l'altra sul diritto costituzionale e/o amministrativo ed una prova
orale sulle materie delle prove scritte piu' ordinamento
dell'universita'. Il colloquio comprendera' anche una prova di
conoscenza di una delle sottoindicate lingue straniere, adeguata al
livello culturale richiesto per il citato profilo professionale di
collaboratore contabile: inglese o francese, nonche' della capacita'
d'utilizzo dei sistemi informatici.
Questa universita' dara' comunicazione mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno della sede e della data dello svolgimento delle
prove scritte non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle
prove.
Per avere accesso all'aula degli esami, i candidati ammessi a
sostenere le prove scritte ed orali dovranno esibire uno dei
documenti di riconoscimento di cui all'art. 7 del presente bando.
I candidati possono consultare soltanto i testi di legge non
commentati ed autorizzati dalla commissione ed i dizionari.

                               Art. 6.
 
Ammissione al colloquio
 
L'art. 6 del bando di concorso decreto direttoriale n. 1003 del
13 dicembre 1999, e' cosi' sostituito: "Conseguono l'ammissione al
colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta
una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente".
I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti
giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai
medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle
singole prove scritte.
Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra'
ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.
Ai titoli sara' attribuito un punteggio complessivo pari a 30. l
titoli valutabili e il relativo punteggio sono i seguenti:
a) titolo di studio, tenuto conto della valutazione o del
giudizio finale riportato: fino ad un massimo di punti 5;
b) anzianita' di servizio prestata presso universita' e
pubbliche amministrazioni: fino ad un massimo di punti 10; per anno o
frazione di anno superiore a 6 mesi: punti 1.
A tale anzianita' di servizio va equiparato il periodo di
servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria
e di rafferma prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei
Carabinieri, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Ai fini
della valutazione dovra' essere prodotta copia del foglio
matricolare, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, della legge
n. 958/1986;
c) incarichi svolti nell'ambito di rapporti di servizio presso
universita' pubbliche amministrazioni: punteggio massimo complessivo
attribuibile punti 7;
d) pubblicazioni scientifiche: punteggio massimo complessivo
attribuibile punti 3; per ciascun lavoro in qualita' di autore,
secondo l'attinenza con il posto messo a concorso massimo punti 1;
per ciascun lavoro in qualita' di coautore o partecipante e per
ciascuna comunicazione a convegni o congressi, secondo l'attinenza
con il posto messo a concorso massimo punti 0,50.
Per quanto riguarda le pubblicazioni: per i lavori stampati
all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i
lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi
previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicazioni a stampa
(consegna da parte dello stampatore di quattro esemplari di ogni suo
stampato o pubblicazione alla prefettura della Provincia nella quale
ha sede l'officina grafica e di un esemplare alla Procura della
Repubblica). L'assolvimento di tali obblighi (in sostanza il fatto
che la pubblicazione e' regolarmente editata) e' automaticamente
certificato dalla produzione a cura del candidato dell'originale
della pubblicazione oppure puo' essere certificato mediante una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal candidato
sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'art. 4 legge
4 gennaio 1968, n. 15.
Delle pubblicazioni redatte in collaborazione con altri saranno
valutate soltanto le parti attribuibili al candidato se
effettivamente evidenziate;
e) attestati di qualificazione: punteggio massimo complessivo
attribuibile punti 5:
attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza
a corsi di formazione professionale, organizzati da pubbliche
amministrazioni, in materia attinente al posto messo a concorso, con
superamento di esame finale, per ciascun corso massimo punti 0,50;
attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza
a corsi di formazione professionale, organizzati da pubbliche
amministrazioni, in materia attinente al posto messo a concorso,
senza esame finale, per ciascun corso massimo punti 0,25.
Il candidato puo' produrre i titoli di cui richiede la
valutazione:
a) in originale;
oppure
b) in copia conforme;
oppure
c) in fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' di essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli
e' conforme all'originale;
oppure, rendendo la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
relativa ai titoli posseduti, con l'esatta indicazione di data, luogo
di conseguimento, svolgimento o partecipazione e votazione riportata
degli stessi.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Non verranno prese in considerazione le domande e relativi titoli
che non perverranno nel termine stabilito dal bando.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o
diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.
La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e verra'
resa nota agli interessati prima dell'effettuazione delle prove
orali.

                               Art. 7.
 
Documenti di riconoscimento
 
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identita';
f) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti.

                               Art. 8.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che
abbiano e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti
disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza a parita' di
merito, saranno tenuti a presentare o far pervenire, al magnifico
Rettore dell'Universita' degli studi dell'Insubria entro e non oltre
il termine di giorni quindici che decorre dal giorno successivo a
quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, i
documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di
precedenza e preferenze, dai quali risulti, altresi' il possesso del
requisito alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche
amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo
richiesta ad altre pubbliche aamministrazioni. A tal fine il
candidato dovra' espressamente indicare entro il termine di quindici
giorni sopracitato la documentazione di cui intende avvalersi.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno
preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso
elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' anagrafica del candidato.

                               Art. 9.
L'art. 9 del bando citato in premessa e' cosi' sostituito: "La
graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei
punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con
l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste
dall'art. 8. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti
complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nelle graduatorie di merito, formate sulla base del punteggio
riportato nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli".
La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte di cui a precedente art. 5, del
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e della votazione
conseguita nel colloquio.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' approvata dalla Direttore amministrativo ed e'
pubblicata all'Albo dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede
di Varese.
Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.
L'amministrazione si riserva la possibilita' di utilizzare le
graduatorie di merito, per un periodo non superiore a ventiquattro
mesi dalla data di approvazione delle stesse, al fine di costituire
ulteriori rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

                              Art. 10.
L'art. 10 del decreto direttoriale n. 1003 del 13 dicembre 1999,
e' cosi' sostituito: "Il vincitore sara' invitato, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, a stipulare, entro dieci giorni
dal ricevimento della suddetta ed in conformita' a quanto previsto
dal C.C.N.L. dei dipendenti del comparto dell'universita' del
21 maggio 1996, il contratto di lavoro individuale a tempo
indeterminato per l'assunzione in prova.
Il vincitore dovra' inoltre assumere servizio entro dieci giorni
dalla sottoscrizione del contratto.
Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto il
vincitore del concorso pubblico dovra' produrre la seguente
documentazione:
1) dichiarazione resa ai sensi degli artt.2 e 4 della legge
4 gennaio 1968, 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) titolo di studio;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private e se
fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso
affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio,
l'industria, ne' alcuna professione e di non coprire cariche in
societa' costituite a fine di lucro. Detta dichiarazione deve
contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 1, lett. g) del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve
essere rilasciata anche se negativa.
A termine dell'ultimo comma del gia' citato art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli
appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare nel
termine sopra indicato una copia integrale dello stato matricolare,
la dichiarazione di cui al punto 1, lett. h), per quanto riguarda il
titolo di studio e sono esonerati dalla presentazione degli altri
documenti di rito. In sostituzione della copia integrale dello stato
matricolare, i vincitori potranno presentare la dichiarazione
sostitutiva di certificazione, cosi' come previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, lo scrivente decade dai benefici
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo
restando quanto previsto dall'art. 26, della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, in materia di sanzioni penali. Qualora l'interessato non
intenda o non sia in grado di ricorrere alla dichiarazione
sostitutiva di certificazione, i certificati relativi a stati, fatti
o qualita' personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti
o conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti d'ufficio
da questo Ateneo su indicazione da parte dell'interessato della
specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni
dalla stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva
la possibilita' di una proroga dello stesso termine a richiesta del
vincitore nel caso di comprovato impedimento, da rappresentare per
iscritto e prima della scadenza, si provvedera' all'immediata
risoluzione del contratto di lavoro.

                              Art. 11.
Il vincitore del concorso pubblico, per esami, sara' assunto in
prova con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo
indeterminato nella settima qualifica funzionale, area
amministrativo-contabile, profilo di collaboratore contabile - con
diritto al trattamento economico iniziale di cui al contratto
collettivo nazionale dei dipendenti del comparto universita'
stipulato il 5 settembre 1996.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la meta' del periodo suddetto, nel restante periodo di
prova ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del
preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte.
Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
Il dipendente, fatte salve le possibilita' di trasferimento
d'ufficio nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio
presso l'Universita' degli studi dell'Insubria per un periodo non
inferiore a sette anni.

                              Art. 12.
A sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personale
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' degli
studi dell'Insubria e trattati per le finalita' di gestione della
procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di
assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, lo scrivente decade dai benefici
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo
restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, in materia di sanzioni penali. Qualora l'interessato non
intenda o non sia in grado di ricorrere alla dichiarazione
sostitutiva di certificazione, i certificati relativi a stati, fatti
o qualita' personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti
o conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti d'ufficio
da questo Ateneo su indicazione da parte dell'interessato della
specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.

                              Art. 13.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente
bando e' la dott.ssa Gussoni Monica, Universita' degli studi
dell'Insubria - via Ravasi, 2 - tel. 0332/250279, fax 0332/250297.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono - sempreche'
applicabili - le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi
contenute nel Testo unico del 10 gennaio 1957 n. 3, nel decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693,
nella legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e nel
regolamento dei procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro
negli impieghi amministrativi e tecnici delle qualifiche funzionali
comprese tra la terza e la seconda del ruolo speciale,
dell'Universita' degli studi dell'Insubria.
Varese, 29 marzo 2000
Il direttore amministrativo: Balzani

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