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UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA

Procedure di valutazione comparativa per la copertura di tre posti
riservati di ricercatore universitario di ruolo presso la facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.75 del 21/9/1999
Ente:UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA
Località:Potenza  (PZ)
Codice atto:099E7434
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:3
Scadenza:21/10/1999
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n.
116;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 14 maggio 1993, n. 138;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1994
e del 23 giugno 1997, relativi all'individuazione dei settori
scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi
dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge
21 giugno 1995, n. 236, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio1997, n. 127, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle
universita' le competenze ad espletare le procedure per la copertura
dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari,
associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale
personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403 recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione
amministrativa;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante disposizioni
riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica,
nonche' il servizio di mensa nelle scuole, in particolare l'art. 1,
comma 10;
Vista la legge n. 28 del 18 febbraio 1999 ed in particolare l'art.
19;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 marzo 1999 - supplemento ordinario n.
55, con cui sono rideterminati i settori scientifico-disciplinari;
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il decreto rettorale n. 335 del 29 giugno 1999 emanazione del
regolamento di Ateneo recante modalita' di espletamento delle
procedure per il reclutamento di professori universitari e dei
ricercatori, in pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la delibera del senato accademico dell'8 giugno 1999;
Vista la delibera del 23 giugno 1999 con la quale il consiglio di
amministrazione ha istituito il budget di facolta' a partire
dall'anno finanziario 2000; non considerando incluse nel predetto
budget le somme necessarie all'applicazione della legge n. 4/1999
riguardante i concorsi riservati a ricercatore e impegnandosi a
reperire tali somme su altre disponibilita' di bilancio;
Vista la nota del Ministero dell'universita', della ricerca
scientifica e tecnologica, prot. 1879/SG del 15 luglio 1999;
Vista la nota del Ministero dell'universita', della ricerca
scientifica e tecnologica, prot. 3926 del 22 luglio 1999;
Vista la delibera del senato accademico del 28 luglio 1999;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali n. 6 del 21 luglio 1999
(aggiornamento del 22 luglio 1999);
Vista la nota prot. n. 1108 del 1 settembre 1999 del preside della
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Accertato che nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
1999 e' stata prevista la copertura finanziaria per i posti richiesti
e che sono rispettati i limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Decreta:
Art. 1.
Procedura di valutazione comparativa
Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di tre posti di ricercatore universitario di ruolo,
riservati, ai sensi del comma 10 dell'art. 1 della legge 14 gennaio
1999, n. 4, al personale di questa Universita' in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2 del presente bando cosi' suddivisi:
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali: tre posti
Settore scientifico-disciplinare: C05X - Chimica organica: posti 1;
Settore scientifico-disciplinare: E05A - Biochimica: posti 1;
Settore scientifico-disciplinare: D02A - Geografia fisica e
geomorfologia: posti 1.
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali: tre posti
Settore scientifico-disciplinare: C05X - Chimica organica: posti 1;
Tipologia dell'impegno scientifico: supporto scientifico a ricerche
nel settore della chimica organica.
Tipologia dell'impegno didattico: supporto didattico ai corsi del
settore di chimica organica.
Settore scientifico-disciplinare: E05A - Biochimica: posti 1.
Tipologia dell'impegno scientifico: supporto scientifico a ricerche
nel settore della biochimica.
Tipologia dell'impegno didattico: supporto didattico ai corsi del
settore di biochimica.
Settore scientifico-disciplinare: D02A - Geografia fisica e
geomorfologia: posti 1.
Tipologia dell'impegno scientifico: supporto scientifico a ricerche
nel settore della geografia fisica e della geomorfologia.
Tipologia dell'impegno didattico: supporto didattico ai corsi del
settore della geografia fisica e della geomorfologia.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 e'
riservata al personale di questo Ateneo, assunto in ruolo per lo
svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di
pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il
diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della
legge 14 gennaio 1999, n. 4, che abbia svolto alla predetta data
almeno tre anni di attivita' di ricerca.
L'attivita' di ricerca viene attestata dal preside della facolta',
sentiti i direttori dei dipartimenti interessati, ed e' comprovata da
pubblicazioni, lavori originali e da atti della facolta' risalenti al
periodo di svolgimento delle attivita' medesime.
Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
1) coloro che alla data di pubblicazione del presente bando
risultino esclusi dall'elettorato politico attivo;
2) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno,
decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta, cinque domande di partecipazione a valutazioni
comparative, presso questa o altre sedi universitarie. Il candidato
e' inoltre escluso dalla procedura, successiva alla giunta, per la
quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno solare
di riferimento. Ai fini dell'esclusione fa fede la data e l'ora della
consegna della domanda all'ufficio competente.

                               Art. 3.
Domande di ammissione dei candidati
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato compila
in carta semplice e sottoscrive in calce il modulo della domanda
(allegato A), fornito anche per via telematica
(http//www.unibas.it/), indicando obbligatoriamente il codice di
identificazione personale (codice fiscale) e lo consegna a mano
presso l'ufficio protocollo - Universita' degli studi della
Basilicata, via N. Sauro n. 85 - 85100 Potenza, nei giorni dal
lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 13, entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale. A tal fine non fara'
fede la data di compilazione per via telematica.
La domanda, invece che consegnata, potra' essere inviata a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al rettore di questo Ateneo,
via N. Sauro n. 85 - 85100 Potenza. In tal caso dovra' pervenire, a
pena di esclusione, entro le ore 13 del trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo e'
prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione dalla
valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in
modo univoco la facolta' ed il settore scientifico-disciplinare per
il quale il candidato intende essere ammesso.
I candidati che intendano partecipare alla valutazione comparativa
per piu' settori scientifico-disciplinari, devono presentare distinte
domande ed eventuali allegati per ogni settore.
Nella domanda il candidato deve chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita, qualifica ricoperta, sede di
servizio ed il possesso dei requisiti richiesti.
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita' di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4,
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di
esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di
valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sedi
universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla
prima valutazione comparativa prescelta".
La mancanza di tale dichiarazione comportera' l'esclusione dalla
valutazione comparativa.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso
deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata
indirizzata l'istanza di partecipazione.
I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
nel caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione
universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilita' per
eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni
relative al concorso per cause non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il candidato dovra' inoltre allegare alla domanda:
1) curriculum firmato, in duplice copia, della propria attivita' di
ricerca;
2) documenti e titoli, in unica copia, che si ritengano utili ai
fini della valutazione comparativa;
3) un elenco firmato in duplice copia, dei documenti e titoli
allegati alla domanda;
4) un elenco firmato, in duplice copia, delle pubblicazioni
presentate.
Non e' consentito il riferimento a documenti presentati presso
questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra
domanda di partecipazione ad altro concorso o valutazioni
comparative.
I documenti e i titoli possono essere prodotti in carta semplice,
in originale, in copia autenticata, ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, compilando l'allegato B.
I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli
sopra indicati mediante la forma di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentita dalla legge n. 15/1968 e dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, compilando
l'allegato B.
L'amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla
veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno
nel termine stabilito dal bando.

                               Art. 4.
Pubblicazioni
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa con l'elenco delle stesse firmato ed identico
a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno recapitate
con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano all'ufficio
protocollo di questo Ateneo nello stesso termine della presentazione
delle domande.
Le pubblicazioni che non risultino pervenute, in plico raccomandato
o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo comma
non potranno essere prese in considerazione dalla commissione
giudicatrice.
E' facolta' del candidato inviare copia delle medesime
pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per
posti - riservati - di ricercatore universitario di ruolo" e devono
essere indicati chiaramente la sigla e il titolo del settore
scientifico disciplinare e la facolta' cui l'interessato intende
partecipare, nonche' il cognome, nome e l'indirizzo del candidato.
Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia
conforme, oppure puo' rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che le copie delle
pubblicazioni sono conformi all'originale.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e luogo di
pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.
L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito,
oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria
responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Le pubblicazioni in lingua italiana, inglese, francese, tedesca o
spagnola possono essere prodotte nella lingua di origine; le
pubblicazioni redatte in altra lingua devono essere presentate in
quella di origine e tradotte in italiano, o inglese o francese o
tedesco o spagnolo.

                               Art. 5.
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L'esclusione per difetto dei requisiti e' disposta con decreto
motivato del rettore.

                               Art. 6.
Costituzione delle commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici sono costituite con le modalita'
indicate nell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, nell'art. 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390
e nella legge 30 luglio 1999, n. 256.
Le commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di
decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nelle
commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia
riportato maggior numero di voti.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.

                               Art. 7.
Ricusazione
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine
perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

                               Art. 8.
Adempimenti della commissione giudicatrice e prove d'esame
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento di cui
all'art. 14, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del
rettorato e della facolta' che ha richiesto il bando. l criteri sono
pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori
della commissione.
Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il curriculum,
i titoli e le pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun
candidato.
Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli e
le pubblicazioni scientifiche dei candidati, prendono in
considerazione i seguenti criteri:
a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei
lavori in collaborazione;
c) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline
comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita
la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
disciplinare.
A tal fine le commissioni faranno ricorso, ove possibile, a
parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolto in ambito nazionale ed internazionale. Dopo la valutazione dei
titoli e delle pubblicazioni scientifiche, i candidati sostengono due
prove scritte, una delle quali sostituibile con un prova pratica, ed
una prova orale.
La prova orale e' pubblica.
La prima prova scritta consiste nella trattazione sotto forma di
elaborato scritto di aspetti generali del settore disciplinare.
La seconda prova scritta (sostituibile con un prova pratica)
consiste nella trattazione scritta avente ad oggetto uno o piu'
specifici aspetti del settore disciplinare con particolare
riferimento alla tipologia di impegno scientifico e didattico
indicata all'art. 1 del presente bando.
La prova orale verte sulla discussione di aspetti generali e
specifici del settore disciplinare, sulla discussione delle prove
scritte e degli eventuali titoli.
Il diario delle prove scritte con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo e' notificato agli
interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non
meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
La convocazione per la prova orale avviene ugualmente a mezzo
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni
prima dello svolgimento della prova stessa.
Per sostenere le prove suddette, i candidati devono essere muniti
esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica:
f) passaporto;
g) carta d'identita'.
Non sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo
l'espletamento della prova orale.
Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle
singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
Al termine dei lavori, ogni commissario esprime il proprio giudizio
sui titoli, sui lavori scientifici e sulle prove (scritte e orali) di
ciascun candidato, quindi la commissione esprime il giudizio
collegiale. Sulla base dei giudizi espressi sulla valutazione dei
titoli e sulle prove, previa deliberazione assunta dalla maggioranza
dei componenti, la commissione dichiara inequivocabilmente i
vincitori.
A tal riguardo, i commissari, con voto palese, attribuiscono un
giudizio positivo o negativo su ciascun candidato. Al termine, sono
dichiarati vincitori i candidati che abbiano ricevuto il maggior
numero di voti.
E' priva di effetti, al fine della conclusione della procedura, la
deliberazione che individui un numero di vincitori superiore a quello
dei posti messi a concorso. In tal caso, la deliberazione deve esser
ripetuta fino alla dichiarazione inequivocabile dei nominativi dei
vincitori previsti per quella procedura.
Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi
individuali e collegiali e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.
Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di
valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione
del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una
sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la
conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi
segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori
non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento
motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui
siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.

                               Art. 9.
Accertamento della regolarita' degli atti
Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati e li trasmette ai competenti organi accademici per i
successivi adempimenti. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il
rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato
gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il
termine.

                              Art. 10.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
Espletate le procedure di valutazione comparativa, i candidati
potranno chiedere il ritiro dei documenti e delle pubblicazioni
inviati, dandone preavviso di almeno dieci giorni.
La richiesta potra' essere avanzata trascorsi due mesi dal decreto
rettorale di accertamento della regolarita' formale degli atti, e non
oltre i successivi sei mesi.
Decorso tale ultimo termine, l'Universita' disporra' della
documentazione secondo le proprie esigenze, senza che da cio' derivi
alcuna responsabilita' in merito alla conservazione del materiale.

                              Art. 11.
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
I candidati risultati vincitori della procedura di valutazione
comparativa riceveranno comunicazione diretta dal rettore.
Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di tale
comunicazione i vincitori, pena la decadenza dal diritto alla nomina,
devono far pervenire una dichiarazione, da produrre in carta
semplice, di opzione per il nuovo status giuridico.

                              Art. 12.
Nomina dei vincitori
La nomina in ruolo dei vincitori e disposta con decreto rettorale e
decorre dal 1 novembre successivo all'approvazione degli atti della
valutazione comparativa.
Ai vincitori spetta il trattamento economico previsto dalle
disposizioni di legge in vigore.
Gli stessi verranno inquadrati nel ruolo di ricercatori confermati
mantenendo, come assegno ad personam, l'eventuale migliore
trattamento economico in godimento.
L'assegno ad personam e' progressivamente assorbito in relazione
alla progressione economica ed agli aumenti stipendiali nel ruolo dei
ricercatori.

                              Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'ufficio personale
docente e ricercatori dell'Universita' degli studi della Basilicata,
via N. Sauro n. 85 - 85100 Potenza, e trattati esclusivamente per le
finalita' di gestione della procedura di valutazione comparativa e
dell'eventuale procedimento d'assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

                              Art. 14.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e' la sig.ra Giovanna Brienza - Ufficio personale
docente e ricercatori - Universita' degli studi della Basilicata, via
N. Sauro n. 85 - 85100 Potenza.

                              Art. 15.
Pubblicita'
Il presente decreto verra' inviato per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - e
sara' pubblicato per via telematica nel sito dell'Universita' degli
studi della Basilicata (http//www.unibas.it).

                              Art. 16.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, e per quanto compatibili, la
vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli
impieghi nella pubblica amministrazione.
Potenza, 2 settembre 1999
Il rettore: Boari
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