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UNIVERSITA' DI URBINO "CARLO BO"

Istituzione del XIX ciclo del corso di dottorato di ricerca in
diritto civile «Persona e Mercato»

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.2 del 9/1/2004
Ente:UNIVERSITA' DI URBINO "CARLO BO"
Località:Urbino  (PU)
Codice atto:04E00015
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:9/2/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, emanato
con decreto rettorale n. 628/99 del 20 luglio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1999, n. 180 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, contenente norme in
materia di borse di studio e di dottorato di ricerca nelle
universita';
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6,
in base al quale le universita' sono dotate di autonomia
regolamentare;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, artt. 6 e 7, norme in
materia di borse di studio universitarie;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca;
Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi di Urbino «Carlo Bo», approvato con
delibera del senato accademico in data 30 marzo 2000 e
successivamente modificato nelle riunioni del 16 novembre 2000, del
19 febbraio 2003 e del 12 novembre 2003;
Vista la delibera del senato accademico n. 105 del 9 aprile 2003
che assegnava alle facolta' le borse per l'istituzione del XIX ciclo
dei corsi di dottorato;
Vista la relazione del nucleo di valutazione interna del 6 giugno
2003;
Visto lo schema con cui si confrontano i posti richiesti ed il
numero di borse disponibili;
Vista la delibera n. 220 in argomento adottata il 25 giugno 2003
dal senato accademico;
Vista la delibera n. 321 del 27 giugno 2003 adottata dal
consiglio di amministrazione con cui si approva l'istituzione del XIX
ciclo dei dottorati di ricerca per l'A.A. 2003/2004;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Nell'ambito del XIX ciclo dei corsi di dottorato di ricerca
aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Urbino
«Carlo Bo», e' indetto presso l'Universita' degli studi di Urbino
«Carlo Bo» un pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al corso
di dottorato di ricerca di seguito elencato:
dottorato di ricerca in diritto civile «Persona e Mercato», sei
posti, tre borse di studio, durata tre anni.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente
articolo coloro che sono in possesso di diploma di laurea italiana
specialistica quinquennale, di laurea quadriennale (vecchio
ordinamento) o di equipollente titolo accademico conseguito presso
universita' straniere, previamente riconosciuto dal collegio dei
docenti.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente a una laurea italiana, dovranno - unicamente ai fini
della ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda medesima dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiana
secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti
stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.

                               Art. 3.
Gli esami di ammissione al corso consistono in due prove, una
scritta ed una orale, intese ad accertare la preparazione, le
capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, nel
settore scientifico o nei settori scientifici disciplinari di
riferimento del dottorato.
La prova orale comprende anche la verifica della conoscenza di
una o piu' lingue straniere mediante apposito colloquio.

                               Art. 4.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo il
modello allegato al presente bando con indicato il domicilio eletto
agli effetti del concorso, deve essere indirizzata al magnifico
rettore dell'Universita' degli studi di Urbino «Carlo Bo» e
presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al seguente
indirizzo: Universita' degli studi di Urbino, ufficio dottorati di
ricerca, via Puccinotti n. 25 - Palazzo Benedetti - 61029 Urbino
(PU).
La domanda di ammissione deve pervenire entro il termine
perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomadata.
Nella domanda, l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammisione al dottorato di ricerca dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avvamento postale ed i numeri telefonici.
Per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri, un
recapito italiano o l'indicazione della propria ambasciata in Italia,
eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una Universita' straniera, nonche' la data del decreto
rettorale con cui e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
f) di indicare le lingue straniere conosciute;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli
stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'amministrazione medesima.

                               Art. 5.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Uuniversita' degli
studi di Urbino «Carlo Bo» con le modalita' di cui ai commi
successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata
quindici giorni prima della data fissata per la prova. La
convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo di
lettera raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato
la prova scritta almeno venti giorni prima della data fissata per la
prova, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte
della commissione esaminatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
tessera postale;
porto d'armi;
passaporto;
carta d'identita';
patente di guida.

                               Art. 6.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' alla normativa vigente.

                               Art. 7.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso alla
prova orale il candidato che abbia superato la prova scritta con una
votazione non inferiore a 42\60. La prova orale si intende superata
se il candidato ottiene una votazione di almeno 42\60. Alla fine di
ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo
dell'Universita'. Espletate le prove di concorso, la commissione
compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei
voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

                               Art. 8.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. I candidati ammessi al corso
decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro quindici
giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. In corrispondenza
di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del
corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 9.
I candidati ammessi, dovranno presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria entro il termine perentorio di
giorni quindici, a decorrere dal giorno successivo a quello del
ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti
documenti in cartalegale:
a) una fotocopia del documento di identita' (in carta libera)
debitamente firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria
superiore ovvero, per i cittadini comunitari ed extracomunitari, il
diploma che ha consentito la loro ammissione all'Universita',
debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze
italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti
stranieri a corsi di laurea nelle Uuniversita' italiane;
d) autocertificazione del diploma di laurea con la relativa
votazione;
e) in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di
specializzazione ovvero di perfezionamento, l'impegno scritto a
sospendere la frequenza;
f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
g) i cittadini comunitari ed extracomunitari devono essere in
possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
h) i dottorandi che intendono fruire della borsa di studio di
cui al successivo art. 10 devono inoltre produrre, previa richiesta
da parte dell'amministrazione universitaria, autocertificazione sul
reddito personale complessivo annuo. Potranno fruire della borsa di
studio solamente i dottorandi con reddito annuo personale complessivo
non superiore ad euro 7.746,85.

                              Art. 10.
Le borse di studio il cui numero e' indicato al precedente
art. 1, vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito
e secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito
formulate dalle commissioni giudicatrici, per un importo pari a
quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della
legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni.
A parita' di merito, prevale la valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, e successive modificazioni.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il
passaggio all'anno successivo. L'importo della borsa di studio e'
aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella
misura del 50 per cento subordinatamente alla sussistenza della
relativa copertura finanziaria. Tali periodi non possono
complessivamente superare la meta' della durata del corso, salvo i
corsi soggetti a diversa disciplina legale o convenzionale.
Per periodi di formazione di durata superiore a sei mesi e'
necessario il parere favorevole del collegio docenti, per periodi di
durata inferiore il consenso del coordinatore.

                              Art. 11.
L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
relativa frequenza e' di euro 516,46.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite
dall'universita', su fondi ripartiti dai decreti del ministro di cui
all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono
esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza
dei corsi.

                              Art. 12.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
puo' essere collocato, ai sensi della legge 18 giugno 1984, n. 476, a
domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegno ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni di reddito richieste.

                              Art. 13.
I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduita' l'attivita' di
ricerca relativa al piano approvato dal collegio dei docenti ed a
presentare al collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione
sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche' alla fine del corso una
tesi di ricerca con contributi originali.
Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita'
didattica sussidiaria o integrativa, previo parere favorevole del
collegio docenti; tale attivita' non deve in ogni caso compromettere
l'attivita' di formazione della ricerca, e' facoltativa, senza oneri
per il bilancio dell'ateneo e non da' luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli delle universita'.
A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di
dottorato.
Il servizio militare, la maternita' e le assenze per grave e
documentata malattia possono comportare la sospensione dal corso,
previa autorizzazione del collegio dei docenti. In caso di
sospensione di durata superiore a trenta giorni, verra' sospesa
l'erogazione della borsa di studio.
E' vietata la contemporanea iscrizione ad un altro corso di
dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea.
E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio,
tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei dottorandi.

                              Art. 14.
Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del
ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale,che e'
subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi di
doitorato) che dia conto di una ricerca originale, condotta con
sicurezza di metodo e dalla quale emergano risultati di adeguata
rilevanza scientifica.

                              Art. 15.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizionilegislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Urbino, 23 dicembre 2003
Il rettore: Bogliolo

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