Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA Concorso, per titoli ed esame co...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA

Concorso, per titoli ed esame colloquio, per l'attribuzione di una
borsa di studio per l'attivita' di ricerca post-dottorato

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.86 del 3/11/2000
Ente:UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA
Località:Modena  (MO)
Codice atto:00E10116
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:3/12/2000
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, concernente norme in
materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle universita';
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, concernente norme in
materia di borse di studio;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 15 maggio 1990, che da' avviso del
decreto con il quale il Ministero dell'universita' della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il consiglio universitario nazionale, ha determinato la
misura minima delle borse di cui alla legge n. 398/1989, nonche' i
limiti e la natura del reddito personale complessivo per poterne
usufruire;
Visto il regolamento per l'assegnazione di borse di studio per
attivita' di ricerca post-dottorato, approvato dal senato accademico
nella seduta del 22 settembre 1992;
Vista la deliberazione del senato accademico dell'8 aprile 1998,
con la quale veniva fissato in L. 18.000.000 annui l'importo delle
borse di studio per attivita' di ricerca post-dottorato e venivano
ripartiti tra le facolta' i fondi da destinare a detti benefici per
l'anno accademico 1997/1998;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto un concorso, per titoli ed esame colloquio, per
l'attribuzione di una borsa di studio di durata biennale, non
rinnovabile, a laureati in possesso del titolo di studio di dottore
di ricerca conseguito da non piu' di due anni, in Italia o
all'estero, per attivita' di ricerca post-dottorato, dell'importo di
L. 18.000.000 annui.
Il conferimento avviene per programmi correlati alle esigenze
delle attivita' di ricerca svolte nelle strutture dell'Ateneo.
La borsa e' destinata alla seguente area:
facolta' di farmacia: Farmaceutica-tecnologica-alimentare -
fondi 1997-1998.

                               Art. 2.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena
l'esclusione, i seguenti requisiti:
a) possesso di un diploma di laurea conseguito presso una
universita' italiana o un titolo di studio conseguito all'estero
riconosciuto equipollente alla laurea italiana, in base agli accordi
internazionali, ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo
unico 31 agosto 1933, n. 1529;
b) possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito da non
oltre due anni, presso una universita' italiana o una istituzione
universitaria straniera;
c) il cittadino italiano che ha conseguito il titolo di dottore
di ricerca all'estero puo' partecipare ai concorsi per il
conferimento delle borse di studio post-dottorato, previo
riconoscimento del titolo conseguito all'estero, da parte del
Ministro, sentito il consiglio universitario nazionale, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
d) godimento di un reddito personale complessivo lordo non
superiore a L. 15.000.000, riferito all'anno solare di fruizione
della borsa di studio.

                               Art. 3.
La domanda di partecipazione al concorso, diretta al rettore di
questa Universita' e redatta in carta semplice secondo lo schema
allegato al presente bando, deve essere presentata all'ufficio
competente, sito in Modena, C.so Canalgrande n. 64 o fatta pervenire
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, al servizio
II - Segreterie studenti - Ufficio dottorato di ricerca - Esami di
Stato - Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia - via
Universita' n. 4 - 41100 Modena, entro trenta giorni dalla
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Per il rispetto del termine predetto, nei casi di invio delle
domande tramite raccomandata, fara' fede la data del timbro
dell'ufficio postale accettante la raccomandata stessa.
Nella domanda il candidato deve indicare con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita':
le proprie generalita', la data e luogo di nascita, residenza
ed il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando sempre
il codice di avviamento postale e il numero telefonico);
il settore scientifico-disciplinare o l'area di ricerca per il
quale intende partecipare; l'attivita' di ricerca che intende
svolgere;
la struttura di questa Universita' presso la quale intende
svolgere la predetta attivita' di ricerca;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta, il relativo voto, nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata conseguita;
il titolo di dottore di ricerca posseduto nonche' la data di
conseguimento, l'universita' sede amministrativa del corso, nonche'
l'universita' presso la quale e' stato sostenuto l'esame finale;
di non avere usufruito di altra borsa di studio per attivita'
di ricerca post-dottorato di cui all'art. 4 della legge n. 398 del 30
novembre 1989.
Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:
a) originale, o copia vistata dal coordinatore del corso, della
tesi di dottorato;
b) dichiarazione scritta di un docente dell'Universita' di
Modena che presenti la ricerca e che attesti che la stessa verra'
svolta in una struttura dell'Ateneo modenese;
c) le pubblicazioni che si ritengono utili ai fini del
concorso, numerate e con relativo elenco redatto in carta semplice;
d) eventuali altri titoli che si ritengono utili ai fini del
concorso, in originale, in copia autenticata o in copia conforme
all'originale ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998;
e) fotocopia integrale (fronte/retro) di un documento di
identita' valido.
A norma della legge 23 agosto 1988, n. 370, art. 1 la domanda di
partecipazione al concorso, nonche' i relativi documenti non sono
soggetti all'imposta di bollo.
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia'
presentati per la partecipazione ad altri concorsi.
Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al
testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento
dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto
della legge n. 675/1996. La banca-dati e' di proprieta'
dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia.
L'amministrazione non si assume alcuna responsabilita' nel caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amniinistrazione stessa.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese ed entro un mese
dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle
eventuali pubblicazioni inviate all'Universita'. Trascorso il periodo
indicato l'amministrazione non sara' responsabile in alcun modo delle
suddette pubblicazioni e titoli.

                               Art. 4.
La prova di concorso consistera' in un colloquio vertente sui
titoli e sul programma di ricerca proposto dal candidato, anche al
fine di accertare l'attinenza dello stesso con le attivita' di
ricerca svolte nelle strutture dell'Ateneo.
Per ogni settore scientifico-disciplinare od area di ricerca per
il quale verranno istituite le borse sara' costituita con decreto del
rettore, su proposta del senato accademico, una commissione
giudicatrice, composta da due professori di ruolo di prima fascia e
da un professore di ruolo di seconda fascia.
La commissione sara' presieduta dal professore di prima fascia
piu' anziano in ruolo ed in subordine dal piu' anziano in eta'. Nelle
votazioni, in caso di parita', prevale il voto del presidente.
Ai fini della valutazione globale, la commissione puo' assegnare
per ciascuna delle voci di seguito indicate il seguente punteggio
massimo:
a) esame colloquio: 50 punti;
b) tesi di dottorato: 20 punti;
c) pubblicazioni: 10 punti;
d) altri titoli: 10 punti;
e) voto di laurea: 10 punti;
L'esame colloquio si intende superato solo se il candidato
ottiene un punteggio di almeno 35/50.
La valutazione dei titoli precedera' l'esame colloquio.
La convocazione alla prova d'esame avverra' per mezzo di
raccomandata con tassa a carico del destinatario con ricevuta di
ritorno non meno di quindici giorni prima dello svolgimento della
prova stessa.
Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento :
a) fotografia, con firma autenticata, dal sindaco o suo
delegato ovvero da un notaio;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente di guida;
e) passaporto;
f) carta d'identita'.
Al termine dei lavori le commissioni formulano apposite
graduatorie sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni
candidato per ciascuna delle voci indicate al comma 4 del presente
articolo.
Le commissioni sono tenute a graduare tutti i candidati con
punteggio differenziato, cosi' da evitare situazioni di merito
ex-aequo.

                               Art. 5.
Le borse vengono attribuite secondo l'ordine delle graduatorie
fino alla concorrenza del numero delle borse disponibili per ciascuna
area disciplinare.
Ai candidati utilmente collocati in graduatoria verra' data
comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa di studio e, ai
fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti, essi
dovranno presentare, entro il termine perentorio di quindici giorni
che decorrono dal giorno successivo a quello della predetta notifica,
i seguenti documenti in carta libera:
a) dichiarazione di accettazione da parte del direttore della
struttura presso la quale verra' svolta l'attivita' di ricerca
post-dottorato;
b) dichiarazione di accettazione della borsa di studio;
c) dichiarazione resa ai sensi dell'art 6 della legge n.
398/1989;
d) autocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n.
15, e successive modificazioni ed integrazioni, attestante il reddito
personale complessivo lordo, riferito al periodo di imposta
coincidente con l'anno solare nel quale e' effettivamente erogata la
borsa di studio;
e) ricevuta del versamento relativo all'assicurazione
infortuni;
f) fotocopia del tesserino fiscale;
g) fotocopia integrale di un documento di identita' valido.
L'amministrazione accertera' d'ufficio la veridicita' delle
autocertificazioni di cui alla lettera d) presso i competenti uffici
delle imposte dirette.
In caso di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi
diritto, subentreranno altrettanti idonei in possesso dei requisiti
richiesti, secondo l'ordine della graduatoria.
L'attivita' di studio non potra' essere iniziata prima
dell'emanazione del provvedimento di assegnazione della borsa
predisposta dall'amministrazione a conclusione delle procedure
concorsuali.

                               Art. 6.
Al termine del primo anno, i borsisti presenteranno una
particolareggiata relazione sulla attivita' e le ricerche svolte ai
consigli di dipartimento e degli istituti presso i quali usufruiscono
della borsa. Tali consigli, previa valutazione della assiduita' e
della operosita', proporranno al rettore la conferma per l'anno
successivo.
Ai fini della conferma l'interessato dovra' mantenere, per la
durata dell'attivita' di ricerca, il possesso del requisito di cui al
precedente art. 2, lettera d), in base al quale ha ottenuto il
conferimento della borsa di studio.
Il venir meno del predetto requisito comporta la decadenza dal
diritto di fruizione della borsa e l'obbligo per l'interessato di
darne tempestiva comunicazione all'Universita' degli studi di Modena,
incorrendo nelle penalita' previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia, in caso di mancato adempimento.

                               Art. 7.
Le borse di studio vengono erogate su base annuale di norma in
tre rate posticipate di uguale importo non prima delle seguenti
scadenze: 31 gennaio - 30 giugno - 31 ottobre.
A tal fine, il direttore della struttura ove il borsista
prevalentemente svolge attivita' di ricerca post-dottorato dovra'
fare pervenire all'amministrazione universitaria (Ufficio dottorati
di ricerca - Esami di Stato) entro e non oltre il primo giorno del
mese di maturazione di ciascuna rata, un'attestazione di regolare
svolgimento dell'attivita' programmata.
Si precisa che il venir meno dei requisiti prescritti per la
fruizione delle borse, comporta l'obbligo di notifica da parte degli
assegnatari all'amministrazione, nonche' di restituzione delle somme
percepite, per la stessa annualita'.

                               Art. 8.
I borsisti non possono essere impegnati in attivita' didattiche e
sono tenuti a frequentare in modo continuativo la struttura ove
svolgono l'attivita' di ricerca post-dottorato e ad assolvere gli
impegni stabiliti dal decreto di concessione della borsa, pena la
decadenza della stessa.
Ai dipendenti pubblici, che fruiscono delle borse di studio di
cui al presente bando, e' estesa la possibilita' di chiedere il
collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza
assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca
dall'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo
straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a
trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriere
giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini
previdenziali.
Per le borse di studio previste dal presente bando si applicano
le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4
della legge 13 agosto 1984, n. 476.
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento
alle norme contenute nella legge 28 febbraio 1980, n. 28, nel decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella legge
30 novembre 1989, n. 398, nonche' alle disposizioni ministeriali
impartite in materia dalla normativa vigente.
Modena, 14 settembre 2000
Il rettore: Pellacani

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!