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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Bando relativo alla procedura di selezione per la nomina a vice
procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli Nord.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.31 del 18/4/2014
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Località:Nazionale
Codice atto:14E01712
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:28/5/2014

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto che con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155,
recante «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici
del pubblico Ministero, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14
settembre 2011, n. 148», sono stati istituiti il Tribunale di Napoli
Nord e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Nord;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
adottata nella seduta del 15 gennaio 2014 con la quale sono stati
approvati i bandi relativi alle procedure per la nomina dei giudici
onorari da assegnare al Tribunale di Napoli Nord e dei vice
procuratori onorari da destinare alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Napoli Nord;
Visti gli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento
Giudiziario», relativi ai giudici onorari di tribunale ed applicabili
anche ai vice-procuratori onorari in forza del richiamo contenuto nel
comma 2 dell'art. 71 del medesimo regio decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto
1990, n. 241, secondo cui, per stabilire maggiore efficienza nella
loro attivita', le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della
telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e
tra queste e i privati;
Vista la circolare del Consiglio superiore della magistratura n.
Prot. P-10370/2003 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni,
relativa ai criteri per la nomina e conferma dei vice-procuratori
onorari, le cui linee ispiratrici vanno confermate se non
espressamente in contrasto con il presente decreto;
Ritenuta l'opportunita', sussistendo ragioni di urgenza, di
derogare alle previsioni delle predette circolari, nelle parti
relative ai procedimenti per la nomina ed alle modalita' di
presentazione e di acquisizione dei documenti attestanti il possesso
dei requisiti e dei titoli di preferenza ai fini della formazione
delle graduatorie.

Decreta:


Art. 1


Apertura dei termini


1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per
la partecipazione alla procedura di selezione per la nomina a vice
procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli Nord.

                               Art. 2 


Requisiti per la nomina


1. Possono partecipare alla procedura di selezione per la nomina
a vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) idoneita' fisica e psichica;
d) eta' non inferiore ai venticinque anni e non superiore a
sessantanove anni con riferimento alla data della deliberazione di
nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura;
e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede
la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord alla
data della deliberazione di nomina da parte del Consiglio superiore
della magistratura, fatta eccezione per coloro che esercitano la
professione di avvocato o le funzioni notarili;
f) laurea in giurisprudenza, conseguita in una delle Universita'
della Repubblica o presso una Universita' estera di un Paese con il
quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
g) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure
di prevenzione o di sicurezza;
h) condotta incensurabile, cosi' come previsto dall'art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
2. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda, salvo quanto previsto
al comma 1, lettere d) ed e), e devono permanere al momento della
nomina.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione, modalita' e termine per la presentazione


1. La presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di selezione deve avvenire compilando e inviando per via
telematica al Consiglio superiore della magistratura l'apposito
modulo (Mod. NV), reperibile sul sito internet del Consiglio
superiore della magistratura «www.csm.it», alla voce «Magistratura
onoraria → Vice procuratore onorario Napoli Nord», e altresi'
consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto per
esteso, unitamente ai moduli «Mod. NV.1», «Mod. NV.2» e «Mod. NV.3»
reperibili sul medesimo sito internet «www.csm.it», al Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli entro
e non oltre il termine di quaranta giorni a decorrere dalla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
decreto del Ministero della Giustizia che recepisce il presente
bando.
2. L'omissione anche di una soltanto delle modalita' di
presentazione sopraindicate determina l'inammissibilita' della
domanda.
3. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto
dall'ufficio postale accettante.
4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione della domanda cartacea, ne' per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore.
5. L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o
modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di
cui al comma 1.
6. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni;
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni
relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello
di residenza;
f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilita';
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
i) di avere l'idoneita' fisica e psichica;
l) l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea in
giurisprudenza e la data del conseguimento;
m) di avere la residenza in un comune compreso nel distretto
della Corte di appello di Napoli, in cui ha sede la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, ovvero di avere
richiesto il cambio di residenza in un comune compreso nel distretto
della Corte di appello di Napoli, fatta eccezione per coloro che
esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
n) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a
pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza;
o) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
p) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento
penale;
q) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle
funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovra' indicare, ai
sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
r) di non versare in nessuna delle cause di incompatibilita'
previste dall'art. 42-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12;
s) di non versare in nessuna causa di incompatibilita' ai sensi
dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
t) di non esercitare l'attivita' di mediazione, nelle forme di
cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive
modificazioni, nel circondario del Tribunale presso il quale intende
svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar
luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale.
7. L'aspirante nella domanda deve indicare altresi' i titoli di
preferenza per la formazione della graduatoria di cui e' in possesso
fra quelli elencati al successivo art. 5, che dovranno essere
documentati secondo le modalita' previste dall'art. 6.
8. In calce alle dichiarazioni rese (Mod. NV), l'aspirante deve
apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 4 


Presentazione dei documenti


1. Alla domanda di nomina (Mod. NV), consegnata o fatta pervenire
alla Procura Generale presso la Corte di appello di Napoli nei
termini di cui all'art. 3, comma 1, dovranno essere allegati
dall'interessato, a pena d'inammissibilita' della domanda stessa:
a) nulla osta rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o
dal datore di lavoro allo svolgimento delle funzioni di magistrato
onorario, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente
pubblico o privato;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale,
tra l'altro, l'interessato dichiara l'insussistenza di cause di
incompatibilita' ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, utilizzando l'apposito modulo (Mod. NV.1) reperibile sul
sito internet del Consiglio superiore della magistratura;
c) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare
la professione forense nell'ambito del circondario del tribunale
presso il quale svolgera' le funzioni di vice procuratore onorario e
a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in
procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici nonche' a cessare
dalle funzioni di magistrato onorario o di componente laico di altri
organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
comunicazione del decreto ministeriale di nomina, utilizzando
l'apposito modulo (Mod. NV.2) reperibile sul sito internet del
Consiglio superiore della magistratura;
d) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare
l'attivita' di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nell'ambito del
circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le
funzioni di vice procuratore onorario o rispetto a vicende che
possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a
non assumere tale incarico nel corso del rapporto onorario,
utilizzando l'apposito modulo (Mod. NV.3) reperibile sul sito
internet del Consiglio superiore della magistratura;
2. Alla domanda trasmessa per posta deve essere allegata la
fotocopia di un documento di identita', ai sensi dell'art. 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 5 


Titoli di preferenza


1. Ai sensi dell'art. 42-ter del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12 (Ordinamento Giudiziario), costituisce titolo di preferenza per
la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio effettivo anche
pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
b) della professione di avvocato, anche nella qualita' di
iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma,
lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 (ora art. 15,
comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante
«Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»), o di
notaio;
c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita' o
negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e
segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica
corrispondente alla soppressa carriera direttiva;
e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica
corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle
amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
2. Costituisce, altresi', titolo di preferenza, in assenza di
quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di
specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari
titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c), d)
ed e) del comma 1 prevale la maggiore anzianita' di servizio;
b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) del
comma 1 prevale la maggiore anzianita' di iscrizione all'albo
professionale;
c) a residuale parita' prevale il miglior voto di laurea in
giurisprudenza.
4. Ove non risulti dirimente l'applicazione dei criteri
enunciati, e' preferito ai fini della nomina il piu' giovane di eta'.
5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti
dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione
delle domande non possono essere presi in considerazione ai fini
della formazione e definizione della graduatoria.

                               Art. 6 


Modalita' di presentazione della documentazione


1. La documentazione attestante il possesso dei titoli di
preferenza ai fini della formazione della graduatoria, con esclusione
delle funzioni ed incarichi conferiti dal Consiglio superiore della
magistratura, nonche' l'autocertificazione relativa al possesso del
requisito della residenza in un comune compreso nel distretto della
Corte di appello di Napoli in cui ha sede la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli Nord, per coloro che all'atto della
domanda abbiano dichiarato di avere richiesto il cambio di residenza,
deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione
all'aspirante della proposta di nomina prevista dal successivo art.
7, comma 7, direttamente al Consiglio superiore della magistratura
esclusivamente per via fax ai numeri 064453734 - 064452916 ovvero per
posta elettronica all'indirizzo "protocollo.csm@giustiziacert.it».
2. Ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' essere autocertificato il
possesso dei titoli di preferenza relativi all'appartenenza ad una
delle qualifiche o categorie riportate al comma 1 dell'art. 5 e alla
perdurante permanenza delle qualifiche stesse ovvero alla perdurante
iscrizione negli albi professionali nonche' al conseguimento del
diploma di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza
devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio
(presa di possesso, iscrizione all'albo, ecc.) e di cessazione
dell'esercizio delle relative attivita' e funzioni.
Per le attivita' e funzioni in corso deve essere indicata come
data finale quella di scadenza del termine di presentazione della
domanda di nomina prevista dal bando di concorso.
4. La mancanza, nel documento attestante il titolo di preferenza,
dell'indicazione della data iniziale e di quella finale, per le
attivita' e funzioni non in corso, costituisce causa di esclusione
dalla valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione
della graduatoria.
5. Entro sei mesi dalla delibera consiliare di nomina dei vice
procuratori onorari, gli interessati potranno richiedere, mediante
istanza proposta al Consiglio superiore della magistratura, la
restituzione della documentazione prodotta. Decorso il termine
suddetto, la documentazione non ritirata verra' stralciata e
distrutta.

                               Art. 7 


Procedimento per la nomina


1. Il Procuratore Generale della Repubblica trasmette le domande
di nomina pervenute secondo quanto previsto dall'art. 3 al Presidente
della Corte di Appello per la successiva istruzione.
Il Presidente della Corte di appello procede alla convocazione
del Consiglio giudiziario.
2. Il Consiglio giudiziario provvede ad acquisire d'ufficio:
a) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale dove e' compreso il comune di
residenza dell'aspirante;
b) il certificato penale;
c) il rapporto informativo del Prefetto;
d) il parere del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati
o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la
professione forense o la funzione di notaio.
3. Il Consiglio giudiziario, acquisiti i documenti ed i pareri di
cui al comma 2, provvede all'istruzione delle domande, valutando i
titoli ed i requisiti degli aspiranti, e formula una proposta
motivata di nomina.
4. La motivazione deve in particolare riguardare i seguenti
punti:
a) il possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo comma, del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario);
b) l'inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente
che non potranno essere proposte per la nomina persone che non
abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte
del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso
revocate;
c) l'inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto
dell'attivita' svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche
dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita'
nell'amministrazione della giustizia;
d) l'idoneita' degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da provate garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di
credibilita' ed indipendenza;
e) la valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali
a carico degli aspiranti.
5. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di
avvocato o di notaio, il Consiglio giudiziario, nella redazione delle
proposte, dovra' tenere conto dei pareri motivati espressi dai
Consigli degli Ordini di appartenenza.
6. Il Consiglio giudiziario invia la proposta con i relativi atti
entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3,
comma 1, al Consiglio superiore della magistratura che procede alla
designazione dei candidati in relazione ai posti da coprire.
7. La proposta di designazione formulata dalla competente
Commissione del Consiglio superiore della magistratura viene
comunicata all'aspirante a mezzo telefono, ai numeri telefonici
indicati nella domanda di nomina, ovvero per posta elettronica,
all'indirizzo e-mail indicato nella domanda stessa.
8. Il mancato o parziale deposito, nel termine previsto all'art.
6, comma 1, dei documenti attestanti il possesso dei titoli di
preferenza per la nomina costituisce causa di esclusione dalla
valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria e di
eventuale revoca della proposta di nomina da parte della competente
Commissione consiliare.
La mancata produzione nello stesso termine
dell'autocertificazione relativa al possesso del requisito della
residenza in un comune compreso nel distretto della Corte di appello
di Napoli in cui ha sede la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli Nord, per coloro che all'atto della domanda
abbiano dichiarato di avere richiesto il cambio di residenza,
costituisce causa di revoca della proposta di nomina da parte della
competente Commissione consiliare.
9. L'eventuale rinuncia alla proposta di nomina dovra' essere
comunicata al Consiglio superiore della magistratura, esclusivamente
per via fax ai numeri 064453734 - 064452916 ovvero per posta
elettronica all'indirizzo «protocollo.csm@giustiziacert.it», entro 3
(tre) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente
comma 7.
10. Coperti i posti vacanti, la graduatoria potra' essere
utilizzata a scorrimento dal Consiglio superiore della magistratura
per la copertura dei posti resisi successivamente vacanti fino alla
pubblicazione del successivo bando di concorso.
11. La nomina a vice procuratore onorario della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord disposta con
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura caduca
l'eventuale domanda presentata per la nomina a giudice onorario del
Tribunale di Napoli Nord.
12. In caso di esaurimento della graduatoria, il Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di appello puo' richiedere
al Consiglio superiore della magistratura l'attivazione della
procedura di nomina.
13. Ad avvenuta nomina, sara' cura del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale comunicare al Ministero della
giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura l'avvenuta
presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.
Dovra', altresi', essere comunicata dal Procuratore della
Repubblica la mancata presa di possesso nel termine stabilito ai fini
dell'adozione del provvedimento di decadenza dall'incarico.

                               Art. 8 


Informazioni disponibili sul sito internet del Consiglio superiore
della magistratura


1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di
selezione saranno disponibili all'indirizzo internet «www.csm.it»,
alla voce «Magistratura onoraria → Vice procuratore onorario Napoli
Nord». In particolare saranno disponibili il punteggio riportato, le
informazioni concernenti l'elenco dei candidati, la graduatoria
provvisoria e la graduatoria deliberata dal Consiglio superiore della
magistratura fino ai candidati sottoposti a valutazione per la
copertura dei posti vacanti.

                               Art. 9 


Tirocinio


1. Ai fini di consentire ai vice procuratori onorari di nuova
nomina una indispensabile formazione professionale, la struttura
territoriale della formazione decentrata, sentito il Procuratore
della Repubblica, curera' che i vice procuratori onorari, subito dopo
la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di tre
mesi prima dell'assunzione delle funzioni giudiziarie.
Il Consiglio giudiziario, d'intesa con la struttura di formazione
decentrata, individuera' un magistrato di riferimento.
2. Il tirocinio si svolgera' attraverso lo studio dei fascicoli,
svolto seguendo le indicazioni del pubblico ministero titolare, e con
la presenza ad udienze dibattimentali cui parteciperanno pubblici
ministeri professionali.
3. Il Consiglio giudiziario, d'intesa con la struttura di
formazione decentrata, provvede alla periodica organizzazione di
incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei vice procuratori
onorari, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di
rappresentanti dell'avvocatura.
4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento,
esprimono in una relazione una valutazione sulla qualita'
dell'impegno e sulla professionalita' del magistrato onorario
nell'esame e nello studio degli atti processuali, nonche' sulla
redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini
all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
5. Nell'ipotesi di esito negativo del tirocinio il Procuratore
della Repubblica valuta se rinnovare il periodo di tirocinio per
ulteriori due mesi.
6. Al termine del secondo periodo, ove l'esito del tirocinio sia
ancora negativo, il Procuratore della Repubblica redige apposita
relazione per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico di cui
all'art. 42-sexies, comma 2, lettera c), del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario), secondo quanto previsto
dall'art. 13 della circolare consiliare n. prot. P-10370/2003 del 26
maggio 2003, e successive modificazioni.

                               Art. 10 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e
trattati presso il Consiglio giudiziario competente e presso il
Consiglio superiore della magistratura e utilizzabili ai soli fini
della procedura di selezione.
2. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini
della partecipazione alla procedura di selezione.
3. I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento per la
nomina, indicati dall'art. 42-ter del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12 e dalla circolare del Consiglio superiore della magistratura n.
Prot. P-10370/2003 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti
complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
5. Il Consiglio superiore della magistratura ed il Consiglio
giudiziario territorialmente competente sono responsabili del
trattamento dei dati personali.

                               Art. 11 


Norma di rinvio


1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso
rinvio alla circolare del Consiglio superiore della magistratura
relativa ai criteri per la nomina e conferma dei vice procuratori
onorari n. prot. P-10370/2003 del 26 maggio 2003, e successive
modificazioni.

                               Art. 12 


Disposizioni finali


1. I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la spedizione delle domande di partecipazione salvo quanto previsto
all'art. 2, comma 1, lettere d) ed e).
L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni
documentali ne' consente regolarizzazioni o integrazioni documentali
oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda e dei
documenti relativi ai titoli di preferenza.
Roma, 7 aprile 2014

Il Ministro: Orlando

 

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