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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione con
contratto a tempo indeterminato di sedici unita' di personale con
profilo di primo ricercatore - secondo livello professionale. (Bando
n. 310.2.123/M).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.65 del 17/8/2004
Ente:CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Località:Nazionale
Codice atto:04E04084
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:16
Scadenza:16/9/2004
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme d'esecuzione del testo unico citato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, integrazione sociale e i diritti dei portatori di
handicap;
Vista la legge 12 ottobre 1993, n. 413 sulla obiezione di
coscienza alla sperimentazione animale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni; per le parti compatibili con
l'attuale regolamento del Consiglio nazionale delle ricerche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 entrata in vigore il 18
gennaio 2000 riguardante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
istituzione ed enti di ricerca e sperimentazione;
Visto il regolamento del CNR che disciplina le procedure di
selezione ai diversi livelli del personale, emanato con DPCNR in data
14 gennaio 2000 e successiva modificazione emanata con DPCNR in data
28 dicembre 2001;
Vista la delibera CIPE n. 35/1999 in data 19 febbraio 1999,
registrata alla Corte dei conti in data 5 maggio 1999, che dispone la
proroga dell'intesa di programma MURST/CNR per il potenziamento della
ricerca scientifica nel mezzogiorno;
Vista la delibera del MIUR n. 1097 in data 1° agosto 2002, che
dispone la proroga dell'intesa del programma MIUR/CNR per il
completamento delle assunzioni previste alla data del 31 dicembre
2004;
Viste le deliberazioni del Consiglio direttivo n. 414 in data
19 dicembre 2002, numeri 45, 46 e 59 rispettivamente data 20 marzo e
23 aprile 2003;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante
«Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 13 giugno 2003 recante la nomina del Commissario straordinario
del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi del decreto
legislativo n. 127/2003;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (Legge finanziaria
2004);
Vista la propria determinazione n. 5544 in data 18 marzo 2004 di
approvazione del «Piano preliminare delle attivita' del Consiglio
nazionale delle ricerche per il 2004, con indicazioni relative al
triennio 2004-2006»;
Vista la propria determinazione prot. n. 1954337 in data
11 giugno 2004;
Decreta:
Art. 1.
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per
la copertura di complessivi sedici posti di secondo livello
professionale, profilo di primo ricercatore, da assegnare ad istituti
di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche operanti nelle zone
del Mezzogiorno, secondo la ripartizione di cui all'allegato A che
costituisce parte integrante del bando.
2. A pena di esclusione, la partecipazione e' consentita per un
solo settore nell'ambito dello stesso istituto.

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. La partecipazione al concorso e' libera, senza limitazioni in
ordine alla cittadinanza.
2. Per l'ammissione al concorso sono richiesti:
a) il possesso dello specifico diploma di laurea conseguito
secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al
decreto ministeriale n. 509/1999 oppure della laurea specialistica,
come indicato nella ripartizione per settori di cui all'allegato A.
Sono altresi' ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una
universita' straniera una laurea dichiarata «equivalente» dalle
competenti universita' italiane o dal Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, comunque che abbiano
ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normativa in materia
(art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, art. 1 del decreto
legislativo n. 115/1992, art. 332 del regio decreto n. 1592/1933). E'
cura del candidato dimostrare «l'equivalenza» mediante la produzione
del provvedimento che la riconosca pena l'esclusione;
b) capacita' acquisita nel settore di cui all'allegato A,
maturata da almeno tre anni post laurea alla stessa data di scadenza
del termine di cui al successivo art. 4, comma 1, presso universita'
od enti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri; tale
capacita' dovra' essere comprovata da elementi oggettivi, nel
determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze
nel settore di cui all'allegato A;
c) la conoscenza della/e lingua/e straniera/e, come richiesta
nella ripartizione per settori di cui all'allegato A, da valutarsi ai
sensi dell'art. 7, comma 1;
d) la conoscenza della lingua italiana per i candidati di
cittadinanza straniera, da valutarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1;
e) la conoscenza di elementi di informatica di base da
valutarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda pena
l'esclusione dal concorso.

                               Art. 3.
Esclusione dal concorso
1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine
stabilito dal presente bando;
b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
c) la cui domanda non contenga i dati richiesti all'art. 4,
comma 2, in particolare le lettere f), m);
d) che non abbiano i requisiti di ammissione indicati
all'art. 2 del presente bando;
e) che abbiano presentato domanda di partecipazione a piu'
settori dello stesso istituto nell'ambito del presente bando;
f) che siano gia' dipendenti del Consiglio nazionale delle
ricerche con contratto a tempo indeterminato, inquadrati nel medesimo
livello di quello stabilito dal presente bando.
2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il dirigente
del Servizio II - Concorsi e borse di studio del D.S.T.S.-CNR puo'
disporre in qualunque momento l'esclusione dal concorso per
difettodei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano
l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso il
dirigente del Servizio II - Concorsi e borse di studio del
D.S.T.S.-CNR dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla
partecipazione al concorso stesso; sara' ugualmente disposta la
decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle
dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione al concorso o
delle dichiarazioni di autocertificazione.

                               Art. 4.
Domanda di ammissione
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta
semplice, devono essere inoltrate direttamente all'indirizzo
dell'istituto indicato nell'allegato A, entro il termine perentorio
di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a scadere il giorno
festivo, si intendera' protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente. Si considerano prodotte in tempo utile le
domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio
postale accettante. Non si terra' conto, comunque, delle domande che
perverranno in data successiva all'inizio dei lavori della
commissione giudicatrice, anche se inoltrate in tempo utile.
2. Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema
allegato al presente bando (allegato B), gli aspiranti dovranno
dichiarare sotto la propria personale responsabilita':
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) numero del bando ed esatto riferimento del codice del
settore scelto e dell'area disciplinare di cui all'allegato A ed
esatto indirizzo del relativo istituto;
e) la cittadinanza posseduta;
f) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti oppure i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime; se cittadini stranieri, di godere
dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
g) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti a proprio carico oppure indicare le
eventuali condanne penali riportate nonche' i procedimenti penali e
eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di
condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o
del perdono giudiziale e del titolo del reato. La dichiarazione va
resa in ogni caso anche se negativa;
h) di possedere il titolo di studio specifico richiesto
dall'art. 2, comma 2, lettera a) ed il requisito specifico richiesto
dal medesimo articolo, lettera b);
i) di conoscere la lingua straniera;
j) di sconoscere l'informatica di base;
k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per
gli uomini);
l) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente
rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, nonche' di non
essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza
passata in giudicato;
n) l'eventuale posizione di dipendente Consiglio nazionale
delle ricerche con contratto a tempo indeterminato con l'indicazione
del livello professionale, profilo di inquadramento e sede di lavoro;
o) di non avere presentato domanda di partecipazione,
nell'ambito del presente bando, ad altro settore presso il medesimo
istituto;
p) gli eventuali titoli di riserva ai sensi della legge n.
68/1999 e dei titoli di precedenza e preferenza posseduti, da far
valere a parita' di valutazione previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, per come modificato
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996,
dei predetti titoli deve essere fatta espressa menzione pena la non
valutazione dei medesimi;
q) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
r) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le
comunicazioni inerenti il concorso (in Italia per i cittadini
stranieri);
s) di conoscere ed accettare il vincolo, in caso di vincita del
concorso, a permanere almeno cinque anni presso la sede di
destinazione;
t) per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana.
3. La firma in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione.
4. Alla domanda devono essere allegati:
a) curriculum firmato in cinque copie nel quale il candidato
indichera' gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni
e/o rapporti tecnici e/o i brevetti, i servizi prestati, le funzioni
svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attivita' scientifica,
didattica eventualmente esercitata che il candidato ritiene utile
produrre ai fini della valutazione;
b) tra tutti quelli indicati nel curriculum e nel numero
massimo di dieci, le pubblicazioni e/o rapporti tecnici e/o i
brevetti, scelti dal candidato e da lui ritenuti i piu' significativi
ai fini della valutazione. Di tali dieci pubblicazioni e/o rapporti
tecnici e/o i brevetti dovra' essere allegata una copia originale o
una fotocopia autenticata ai sensi dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, ovvero una fotocopia unita
ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
con la quale il candidato attesti la conformita' della copia
all'originale, unitamente alla fotocopia del documento di identita'
del candidato sottoscrittore. Tale dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' puo' essere unica per tutte e dieci le
pubblicazioni e/o rapporti tecnici e/o brevetti;
c) tutti i documenti e titoli di cui al curriculum, escluse le
pubblicazioni che il candidato ritiene utile produrre ai fini della
valutazione, devono essere presentati in originale, o in copia
autenticata, ai sensi del predetto art. 18, ovvero in copia
dichiarata conforme all'originale mediante la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (vedi schema
allegato), corredata di fotocopia di un documento di identita' in
corso di' validita' del candidato sottoscrittore. E' possibile
altresi' produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva
della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46 del citato
decreto o una dichiarazione sostitutiva dell'atto ai notorieta' ai
sensi dell'art. 47 dello stesso decreto, da rendersi secondo lo
schema allegato. Le dichiarazioni sopraindicate, dovranno essere
redatte in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le
rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinche' la
commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali
si riferiscono. Le autocertificazioni previste per i cittadini
italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea. I cittadini
extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di
comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Il
Consiglio nazionale delle ricerche potra' procedere in qualunque
momento ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive;
d) elenco dettagliato in cinque copie di tutti i documenti e
titoli di cui al precedente punto c);
e) elenco in cinque copie delle pubblicazioni, dei rapporti
tecnici e dei brevetti di cui al precedente punto b).
5. Ai documenti, titoli ed alle pubblicazioni, se redatti in
lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al
testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
6. Non e' consentito il riferimento a titoli, documenti o
pubblicazioni presentati presso il Consiglio nazionale delle ricerche
o altre amministrazioni o a documentazione allegata ad altre
procedure concorsuali.
7. Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle
comunicazioni concernenti il concorso deve essere tempestivamente
segnalata dal candidato. Il Consiglio nazionale delle ricerche non
assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
8. I portatori di handicap devono, altresi', specificare nella
domanda di ammissione la natura della menomazione fisica, psichica o
sensoriale, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per lo svolgimento
della prova concorsuale.

                               Art. 5.
Commissioni di concorso
1. Nell'ambito del presente bando le commissioni giudicatrici
sono nominate, per ogni settore di cui all'allegato A), con decreto
del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e sono
costituite da cinque membri effettivi e due supplenti; ai sensi
dell'art. 9 del «Regolamento di disciplina delle procedure di
selezione ai diversi livelli del personale del CNR»; le composizioni
delle commissioni sono pubblicate sulla pagina del sito Internet del
CNR: www.urp. cnr.it (vedere sezione lavoro). Di tale pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
2. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un
obbligo inderogabile per i commissari. Le commissioni nella prima
riunione scelgono al proprio interno il presidente.
3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita'
per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente,
nell'ordine indicato nel decreto di nomina delle commissione. Alla
sua sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso
del presidente la commissione procedera' alla suddetta nomina nel suo
interno.
4. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello
stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualita' di commissario.
5. Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti
della commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora
ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura
civile, devono essere proposte al presidente del Consiglio nazionale
delle ricerche nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dell'avviso di cui al precedente comma 1. Decorso tale
termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il
rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come
causa di successiva ricusazione.
6. Ciascuna commissione conclude la procedura concorsuale entro
novanta giorni dalla data della prima riunione di cui al successivo
art. 6, comma 1. Con proprio decreto il dirigente del Servizio II -
Concorsi e borse di studio del D.S.T.S.-CNR puo' prorogare il
predetto termine per una sola volta e per non piu' di trenta giorni;
decorso inutilmente quest'ultimo termine, il presidente del Consiglio
nazionale delle ricerche procede allo scioglimento della commissione
ed alla sua ricostituzione.

                               Art. 6.
Valutazione dei titoli
1. Dopo il trentesimo ed entro il quarantacinquesimo giorno dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dell'avviso di cui all'art. 5, ciascuna commissione tiene la
sua prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i
criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati.
2. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone
complessivamente di 60 punti. I titoli valutabili ed i relativi
punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
a) il curriculum, di cui all'art. 4 comma 4, lettera a),massimo
punti 30. Nell'ambito del curriculum, costituiscono titoli da
valutare specificamente l'attivita' di ricerca, di cui all'art. 2,
comma 2, lettera b), le pubblicazioni, i rapporti tecnici, i brevetti
non compresi nella successiva lettera b);
b) le pubblicazioni, i rapporti tecnici e i brevetti di cui
all'art. 4, comma 4, lettera b), massimo punti 30 con un massimo di
punti 3 per ciascuna pubblicazione, o rapporto tecnico, o brevetto.

                               Art. 7.
Colloquio
1. Il colloquio consiste nella discussione su aspetti scientifici
del settore di cui all'allegato A) prescelto dal candidato, nonche'
sul curriculum e sulle pubblicazioni scientifiche e/o rapporti
tecnici e/o brevetti. Il colloquio e' diretto anche ad accertare la
conoscenza della/e lingua/e straniera/e e dell'informatica, e la
conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.
2. La commissione dispone, per la valutazione del colloquio, di
40 punti.
3. Il giorno ed il luogo del colloquio sara' comunicato ai
candidati mediante lettera raccomandata con almeno venti giorni di
preavviso rispetto alla data in cui devono sostenere la predetta
prova.
4. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 42/60 nell'esame dei titoli.
5. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio e' data
comunicazione del punteggio riportato nell'esame dei titoli.
6. Il colloquio s'intende superato dai candidati che abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 28/40 ed un giudizio almeno
sufficiente in ordine alla conoscenza della/e lingua/e straniera/e e
dell'informatica.
7. Al termine della seduta relativa al colloquio la Commissione
esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione
della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.
8. Per essere ammessi al colloquio i candidati devono presentare
un valido documento di identita' personale, i candidati che non si
presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno fissato, saranno
dichiarati decaduti dal concorso.
9. Il Consiglio nazionale delle ricerche non prevede il rimborso
di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione al
concorso.
10. La commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di
merito ed indica il/i vincitore/i, in numero pari a quello dei posti
messi a concorso, nella/e persona/e del/i candidato/i che ha/hanno
conseguito il piu' elevato punteggio finale dato dalla somma dei
punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio.

                               Art. 8.
Titoli di precedenza e preferenza
1. I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendono
far valere i titoli di precedenza e preferenza a parita' di merito,
devono far pervenire al responsabile del procedimento di cui
all'art. 13 del presente bando entro il termine perentorio di
quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto il suddetto colloquio, i documenti in carta semplice
attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza, a
parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali
risulti altresi' il possesso del requisito alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso. I documenti si considerano prodotti in tempo utile se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suddetto.
E' tuttavia, facolta' dell'interessato allegare alla domanda, in
luogo dei sopraelencati documenti un'autocertificazione ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

                               Art. 9.
Regolarita' degli atti e nomina dei vincitori
1. Il dirigente del Servizio II - Concorsi e borse di studio con
proprio provvedimento accerta, entro trenta giorni dalla consegna
degli atti da parte della commissione, la regolarita' formale degli
atti medesimi e nomina il/i vincitore/i secondo la vigente normativa.
Il/i nominativo/i del/i vincitore/i saranno pubblicati sul sito
Internet del CNR e di tale pubblicazione sara' data notizia, mediante
avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e da tale
data decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il responsabile del
procedimento, entro il predetto termine di trenta giorni, rinvia con
provvedimento motivato gli atti alla commissione per la
regolarizzazione, stabilendone un termine.
3. I vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato al secondo livello professionale - profilo di primo
ricercatore, con il trattamento economico iniziale previsto dal
vigente CCNL del Comparto istituzione ed enti di ricerca e
sperimentazione, previo superamento di un periodo di prova della
durata di sei mesi.
4. I vincitori dovranno rimanere in servizio presso l'istituto
per un periodo non inferiore a cinque anni.
5. I vincitori nominati che nel termine stabilito non avranno
preso servizio, senza giustificato motivo, saranno dichiarati
decaduti dall'impiego.
6. L'assunzione del vincitore e' comunque subordinata a quanto
stabilito dalla legge Finanziaria 2004 e successive disposizioni in
materia.

                              Art. 10.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
1. Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'avviso di cui all'art. 9, comma 1, i candidati possono chiedere
all'istituto presso il quale hanno inoltrato la domanda di
partecipazione al concorso la restituzione, con spese di spedizione a
loro carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La
restituzione e' effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta,
salvo eventuale contenzioso in atto.
2. Trascorso il suddetto termine il Consiglio nazionale delle
ricerche non e' piu' responsabile della conservazione e restituzione
della documentazione.

                              Art. 11.
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
1. Il/i vincitori/e, cittadini dell'Unione europea devono
presentare entro il primo mese di servizio, a pena di decadenza, la
seguente documentazione:
a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita,
cittadinanza, godimento dei diritti politici, posizione nei confronti
degli obblighi militari, titolo di studio (nel caso di titolo di
studio conseguito all'estero deve essere presentata copia della
dichiarazione di «equivalenza» rilasciata dalla competente autorita'
italiana);
b) certificato di idoneita' fisica all'impiego rilasciato
dall'Azienda sanitaria locale di appartenenza o da un medico militare
o da un ufficiale sanitario del comune di residenza;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', in carta
semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita'
richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero
espressa dichiarazione di opzione per il Consiglio nazionale delle
ricerche;
d) fotocopia del tesserino di codice fiscale.
2. I cittadini extracomunitari devono presentare, entro il
termine di cui al comma 1, i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato attestante la cittadinanza;
c) certificato il godimento dei diritti politici con
l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande;
d) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' nello
Stato di cui lo straniero e' cittadino; se residenti in Italia gli
interessati dovranno produrre inoltre autocerficazione attestante
l'assenza di condanne penali passate in giudicato che comportino
l'interdizione dei pubblici uffici e l'assenza di procedimenti penali
che comportino la restrizione della liberta' personale o di
provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti tali da comportare, se
accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento;
e) certificazione relativa alla idoneita' fisica all'impiego
come indicato nel punto 1, lettera b).

                              Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le
finalita' di gestione del presente bando e per la successiva
eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio al fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Consiglio nazionale delle ricerche.

                              Art. 13.
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento relativo al concorso di cui
al presente bando e' il dirigente del Servizio II - Concorsi e borse
di studio del Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto,
piazzale Aldo Moro n. 7 - 00185 Roma (tel. 06/49932172 - fax
06/49933852).

                              Art. 14.
Pubblicita'
1. Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Il presente bando e' altresi' pubblicato in via telematica sul
sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere sezione lavoro).

                              Art. 15.
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla
normativa citata nelle premesse del presente bando, nonche' le leggi
vigenti in materia.
Roma, 9 luglio 2004
Il commissario straordinario: De Maio

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