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SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato
di ricerca internazionale in «Metodologie fisiche innovative per la
ricerca ecologica».

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.89 del 14/11/2003
Ente:SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
Località:-
Codice atto:03E06454
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:15/12/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il vigente Statuto della Seconda Universita' degli studi di
Napoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 recante norme in materia di
borse di studio e di dottorati di ricerca nelle Universita', cosi'
come integrata dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 recante norme in materia
di borse di studio universitarie;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4,
che demanda alle Universita' la possibilita' di redigere un proprio
regolamento che disciplini l'istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 recante disposizioni in
materia tributaria ed in particolare l'art. 19;
Visto il decreto MURST n. 224 del 30 aprile 1999, con il quale e'
stato emanato il «Regolamento recante norme in materia di dottorato
di ricerca»;
Visto il decreto rettorale n. 4255 del 18 ottobre 2001 con il
quale e' stato elevato, a decorrere dall'anno accademico 2001/2002 il
limite di reddito personale complessivo annuo lordo, ai fini
dell'erogazione della borsa di studio di dottorato di ricerca, da
Euro 7.746,85 ad Euro 12.911,42;
Visto il Regolamento di Ateneo di disciplina dei dottorati di
ricerca il cui testo coordinatore e' stato emanato con decreto
rettorale n. 1015 dell'1° marzo 2002;
Visto il decreto rettorale n. 3022 del 31 luglio 2003 della
ripartizione studenti con il quale e' stata ridefinita la materia
della contribuzione studentesca relativa all'anno accademico
2003/2004 ed in particolare l'art. 8 che ridetermina, per gli ammessi
ai corsi dottorato di ricerca, l'importo del contributo che gli
stessi sono tenuti a versare per l'accesso e la frequenza ai corsi di
dottorato di ricerca;
Visto l'art. 10 (Internazionalizzazione) del decreto ministeriale
8 maggio 2001, n. 115 relativo alla programmazione del sistema
universitario per il triennio 2001-2003;
Vista la relazione del nucleo di valutazione interna redatta in
data 13 febbraio 2002 e relativa all'esito positivo della verifica
della sussistenza del prescritti requisiti di idoneita', con
riferimento al corso di dottorato di ricerca internazionale proposto;
Visto l'accordo di cooperazione sottoscritto tra la Seconda
Universita' degli studi di Napoli e l'Universita' degli studi di
Udine, l'Universita' di York (UK), la Ruhr Universita' di Bochum (D)
avente ad oggetto l'istituzione del corso di dottorato di ricerca
internazionale in Metodologie fisiche innovative per la ricerca
ecologica;
Vista la nota protocollo n. 716 del 6 maggio 2003, con la quale
il M.I.U.R. ha comunicato l'ammissione al cofinanziamento del
progetto succitato.
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
E' istituito il secondo ciclo relativo al corso di dottorato di
ricerca internazionale in «Metodologie fisiche innovative per la
ricerca ecologica» con sede amministrativa presso la Seconda
Universita' degli studi di Napoli e con sedi consorziate presso
l'Universita' degli studi di Udine; l'Universita' di York (UK) e la
Ruhr Universita' di Bochum (D).
E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al
sottoindicato corso di dottorato di ricerca internazionale per il
quale vengono indicati i posti messi a concorso, il numero delle
borse di studio, la durata del corso e le eventuali sedi consorziate
in facolta' scienze ambientali, metodologie fisiche innovative per la
ricerca ecologica, settori scientifici-disciplinari BIO/07 - FIS/01 -
AGR/02
Totale posti: cinque, di cui borse tre.
Sedi consorziate: Universita' degli studi di Udine; Universita'
di York (UK); Ruhr universita' di Bochum (D); durata: tre anni.
I posti ricoperti da borse di studio potranno essere aumentati a
seguito di finanziamenti da parte di enti pubblici e/o privati,
purche' l'autorizzazione alla stipula della relativa convenzione
avvenga entro e non oltre il termine di scadenza di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso. Detti finanziamenti
aggiuntivi, pertanto, non incideranno sul numero complessivo dei
posti pianificati per il corso di dottorato di ricerca.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al corso di dottorato di ricerca, senza limiti di eta' e
di cittadinanza, coloro che siano in possesso, alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda, di uno dei
seguenti titoli:
laurea specialistica conseguita ai sensi dei decreto
ministeriale n. 509/1999;
diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti
ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno
quadriennale);
titolo accademico equipollente conseguito presso universita'
straniere.
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre la data
del 31 dicembre 2003. In tal caso, l'ammissione verra' disposta «con
riserva» ed il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di
decadenza, la dichiarazione sostitutiva di certificazione entro e non
oltre il successivo mese di gennaio 2004.
Coloro i quali fossero in possesso di titolo di studio che non
sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno,
unicamente ai fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca
per i quali intendono concorrere, farne espressa richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa
dei documenti utili a consentire al collegio dei docenti la
dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze italiane, secondo le norme vigenti in
materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea
delle universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizione di cui al comma
precedente.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione
 
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice in
conformita' allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1,
debitamente firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere
indirizzate al Rettore della Seconda Universita' degli studi di
Napoli - Piazza Luigi Miraglia, Palazzo Bideri - 80138 Napoli (sulla
busta deve essere chiaramente riportata la dicitura:» Domanda di
ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale») - ed
inviate esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine perentorio di trenta giorni, a pena
esclusione dal concorso, decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data
dell'Ufficio postale accettante la raccomandata. Qualora il termine
venga a scadere in un giorno festivo si intendera' protratto al primo
giorno non festivo immediatamente successivo.
Il presente bando e il regolamento di ateneo di disciplina dei
dottorati di ricerca saranno consultabili nel sito WEB della Seconda
Universita' degli studi di Napoli: www.unina2.it/.> Nella domanda, da redigersi in lingua italiana, i candidati
dovranno dichiarare con precisione e chiarezza sotto la propria
responsabilita':
a) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il
codice di avviamento postale e il numero telefonico). Possibilmente,
per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri, un recapito
italiano o l'indicazione della propria ambasciata in Italia, eletta
quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del corso di dottorato di ricerca
(con indicazione dell'eventuale indirizzo dello stesso) per il quale
presenta domanda di partecipazione al concorso;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, con la data del conseguimento e
l'Universita' presso cui e' stata conseguita, ovvero il titolo
equipollente conseguito presso una universita' straniera, con la data
del decreto rettorale che ha dichiarato l'equipollenza stessa, oppure
il conseguimento del diploma di laurea entro e non oltre la data del
31 dicembre 2003, impegnandosi a presentare la dichiarazione
sostitutiva di certificazione entro e non oltre il successivo mese
di gennaio 2004;
e) di essere disposto a sostenere parte del colloquio nella
lingua inglese;
f) di impegnarsi a frequentare con assiduita' il corso di
dottorato di ricerca secondo le modalita' che saranno fissate dal
collegio dei docenti;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione della propria residenza o del recapito eletto ai fini del
concorso.
Non saranno prese in considerazione e, pertanto, saranno escluse
dalla partecipazione al concorso di ammissione, le domande che non
contengano quanto segue:
la firma (di proprio pugno);
il cognome e il nome;
la denominazione del corso di dottorato di ricerca, nonche'
l'eventuale indirizzo del relativo corso di dottorato di ricerca cui
si intende partecipare;
la residenza o il recapito ove si intende ricevere le
comunicazioni relative al concorso;
il diploma di laurea posseduto con la data di conseguimento e
dell'Universita' che lo ha rilasciato ovvero la data del decreto
rettorale della dichiarazione di equipollenza.
Agli atti ed ai documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere
certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare, da un traduttore ufficiale o
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'.
La conformita' dei titoli stranieri potra' essere resa con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ex art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per
poter sostenere le prove concorsuali.

                               Art. 4.
 
Prove d'esame
 
L'esame di ammissione al corso di dottorato di ricerca consiste
in una prova scritta ed in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre
dimostrare la buona conoscenza della lingua inglese.
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
Gli argomenti oggetto delle prove sono relativi ai settori
scientifici-disciplinari di interesse del corso di dottorato di
ricerca.
Le prove di esame si svolgeranno presso il dipartimento di
scienze ambientali della Seconda Universita' degli studi di Napoli,
sito in via Vivaldi n. 43 - 81100 Caserta, secondo il seguente
calendario:
prova scritta: 8 gennaio 2004, ore 15,30;
affissione esito della prova scritta: 8 gennaio 2004, alle ore
15,00, presso l'Albo del predetto dipartimento di scienze ambientali
via Vivaldi, 43 - 81100 Caserta;
prova orale: 8 gennaio 2004, ore 15,30.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata
l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore
preavviso, nella sede d'esame, nel giorno e nell'ora stabilita,
muniti di un valido documento di riconoscimento.
La procedura concorsuale dovra' assicurare una idonea valutazione
comparativa dei candidati.
Lo svolgimento del colloquio e' pubblico.
I candidati sono ammessi, con riserva dell'accertamento dei
requisiti prescritti, al concorso di ammissione al corso di dottorato
di ricerca.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti.
Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno
dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
a) carta d'identita';
b) passaporto;
c) patente di guida;
d) patente nautica;
e) libretto di pensione;
f) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti
termici;
g) porto d'armi;
h) tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una
amministrazione dello Stato.

                               Art. 5.
 
Commissioni giudicatrici e loro adempimenti
 
La commissione giudicatrice del concorso di ammissione al corso
di dottorato di ricerca e' nominata con decreto rettorale ai sensi
dell'art. 12 del regolamento di ateneo recante norme in materia di
dottorato di ricerca di cui al decreto rettorale n. 1015
dell'1° marzo 2002 e sara' affissa all'albo di ateneo ubicato presso
le strutture indicate al successivo art. 6 del presente bando.
La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione giudicatrice, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo
della sede presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove concorsuali, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove e secondo l'ordine
decrescente del punteggio complessivo attribuito ad ognuno.

                               Art. 6.
 
Approvazione della graduatoria ed ammissione ai corsi
 
Con decreto rettorale si procedera' ad approvare la graduatoria
generale di merito che sara' formulata secondo l'ordine decrescente
del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato.
In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati avra'
precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane.
La suindicata graduatoria generale di merito sara' affissa il
10 febbraio 2004 all'albo dell'ateneo ubicato presso:
a) sede rettorato di Napoli - via S. Maria di Costantinopoli,
16;
b) sede rettorato di Caserta - Viale Beneduce, 10;
c) Palazzo Bideri - Piazza Luigi Miraglia Napoli;
d) ufficio relazioni con il pubblico - Piazza Luigi Miraglia -
Palazzo Bideri - Napoli. Tale affissione avra' valore di notifica
ufficiale agli interessati.
La suindicata graduatoria sara' consultabile nel sito WEB della
Seconda Universita' degli studi di Napoli: www.unina2.it/.> Dal 10 febbraio 2004 al 17 febbraio 2004, i candidati utilmente
collocati in una unica graduatoria dovranno rendere dichiarazione
pena decadenza, di accettazione dell'ammissione al relativo corso di
dottorato di ricerca presso l'Ufficio dottorato di ricerca della
Seconda Universita' degli studi di Napoli, sito in Caserta, viale
Beneduce, 10, nei giorni dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle 12
e nei giorni di lunedi' e mercoledi' anche dalle ore 14 alle ore 15.
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso. In caso di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio del corso, ossia entro il 1° marzo 2004, subentreranno
altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria, entro e non
oltre il termine di trenta giorni dall'inizio del corso stesso.
Nell'ipotesi di variazione della data di affissione all'albo di
ateneo della graduatoria generale di merito, si provvedera' a
notificare le variazioni stesse mediante affissione all'Albo di
Ateneo, nel giorno precedentemente fissato per detto adempimento.
Il pubblico dipendente ammesso ad un corso di dottorato di
ricerca, che ricopra un posto senza borsa di studio o che rinunci
alla borsa medesima, puo' chiedere l'aspettativa conservando il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, erogato
dall'amministrazione pubblica presso il quale e' instaurato il
rapporto di lavoro, oppure essere collocato, a domanda, fin
dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegno ed usufruire della borsa di studio
ove ne ricorrano le previste condizioni di reddito.

                               Art. 7.
 
Ammissioni in sovrannumero
 
I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove
concorsuali, ma che non siano risultati vincitori, sono ammessi,
senza borsa di studio, al corso di dottorato di ricerca in
sovrannumero nel limite della meta' dei posti istituti con
arrotondamento all'unita' per eccesso.
I titolari di assegni di ricerca che siano risultati idonei alle
prove di ammissione al corso di dottorato di ricerca possono essere
ammessi al corso anche in sovrannumero, ai sensi dell'art. 11 del
regolamento di ateneo recante norme in materia di dottorato di
ricerca, di cui al decreto rettorale n. 1015 dell'1° marzo 2002, nei
limiti del numero massimo delle unita' dei dottorandi che la
struttura e' in grado di formare.
La richiesta di ammissione in sovrannumero al corso di dottorato
di ricerca deve essere presentata entro la data di inizio del corso.
Le richieste saranno accolte secondo l'ordine di presentazione,
subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole del collegio
dei docenti del dottorato circa la compatibilita' nello svolgimento
delle due attivita'.

                               Art. 8.
 
Documentazione occorrente ai fini dell'ammissione
 
I vincitori del concorso dovranno presentare alla Seconda
Universita' degli studi di Napoli - Ufficio dottorato di ricerca -
Viale Beneduce, 10 - 81100 Caserta - entro il termine perentorio del
24 febbraio 2004 pena decadenza, i seguenti documenti e/o
autocertificazioni:
1) una fotocopia della carta d'identita', in carta semplice,
debitamente firmata;
2) dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante la cittadinanza, e il conseguimento del
diploma di laurea;
3) modello di iscrizione I.N.P.S. limitatamente ai vincitori
classificatisi su posto con borsa di studio;
4) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, relativa al reddito personale complessivo annuo lordo,
che, ai fini dell'erogazione della borsa di studio, non dovra'
superare Euro 12.911,42;
5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai
sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 - in ordine ai seguenti punti:
a) di non frequentare contemporaneamente al corso di
dottorato di ricerca, nessuna scuola di specializzazione, corso di
perfezionamento e master, di non essere iscritto a nessun corso di
laurea, ed in caso affermativo, l'impegno scritto a sospenderne la
frequenza;
b) che non puo' essere pubblico dipendente e pertanto in caso
affermativo si impegna a richiedere il collocamento in aspettativa
per motivi di studio o senza assegni per tutta la durata del corso,
usufruendo della borsa di studio, o se trattasi di posto senza borsa
o nel caso di rinuncia alla borsa, a conservare il trattamento
economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro;
c) di non godere o di aver goduto di altre borse di studio
erogate per seguire corsi di dottorato di ricerca, ad eccezione di
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei borsisti;
d) di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 6 del decreto
ministeriale n. 224/1999, nonche' di quanto previsto dall'art. 15,
commi 8 e 9, del regolamento di ateneo recanti norme in materia di
dottorato di ricerca di cui al decreto rettorale n. 1015
dell'1° marzo 2002, che il corso di dottorato di ricerca puo' essere
sospeso per un periodo di tempo non superiore ad un anno, con obbligo
di recupero del tempo perduto, per le ipotesi ivi previste e che la
sospensione superiore a 30 giorni comporta la cessazione
dell'erogazione della borsa di studio per lo stesso periodo;
6) copia della ricevuta del versamento del contributo per
l'accesso e la frequenza del corso di dottorato di ricerca.
I cittadini comunitari devono, altresi', produrre dichiarazioni
sostitutive di certificazioni relative al possesso dei seguenti
requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica italiana;
c) adeguata conoscenza della lingua italiana.
Nell'ipotesi di variazione del termine perentorio entro cui i
vincitori dovranno presentare la documentazione e/o
autocertificazione ai fini dell'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca, si provvedera' a notificare la variazione stessa mediante
affissione all'albo di ateneo.

                               Art. 9.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio di cui all'art. 1 saranno conferite secondo
l'ordine della graduatoria generale di merito e fino alla concorrenza
del numero di borse messe a concorso per il corso di dottorato di
ricerca. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati, ai
soli fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in
graduatoria sara' stabilita mediante la valutazione della situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per il pagamento delle tasse e contributi degli studenti di questo
Ateneo.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso .
L'importo annuo della borsa di studio, a decorrere dall'anno
accademico 2003/2004, e' pari a Euro 10.561,54. Detto importo e'
comprensivo dei contributi previdenziali a carico del dottorando
fissati dall'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge n. 335/95 e
successive modificazioni ed integrazioni ed e' assoggettato, in
materia fiscale, alle disposizioni di cui all'art. 4 della legge
n. 476/84 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate
bimestrali posticipate. Ai fini della fruizione della borsa il limite
reddituale personale complessivo annuo e' fissato in Euro 12.911,42.
Detto limite va riferito all'anno solare di erogazione della borsa
stessa.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei
borsisti.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
soggiorni all'estero nella misura del 50% in proporzione della durata
del soggiorno. Tali periodi non possono complessivamente superare la
meta' della durata del corso di dottorato.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato di ricerca, anche per un solo anno, non puo' chiedere di
fruirne una seconda volta.

                              Art. 10.
 
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
I concorrenti risultati beneficiari della borsa di studio, a
prescindere dalla natura del finanziamento della stessa, sono
esonerati per tutta la durata del corso dal versamento del contributo
per l'accesso e la frequenza.
Gli ammessi al corso di dottorato di ricerca, senza la fruizione
della borsa di studio, sono tenuti al pagamento annuale di un
contributo da versare per tutti gli anni di corso.
Il contributo per l'accesso e la frequenza al corso di dottorato
di ricerca internazionale, 2 ciclo, da versare in due rate, e'
fissato per l'anno accademico 2003/2004, come di seguito indicato, a
seconda della condizione economica del dottorando:
Condizione economica medio-bassa, contributo pari a
Euro 1.027,00 cosi' suddiviso:
Euro 500,00 (comprensivo del bollo virtuale) da versare
all'atto dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca;
Euro 527,00 da versare entro il 15 maggio 2004;
Condizione economica alta, contributo pari a Euro 1.159,00
cosi' suddiviso:
Euro 500,00 (comprensivo del bollo virtuale) da versare
all'atto dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca;
Euro 659,00 da versare entro il 15 maggio 2004;
La condizione economica, valutata sulla base del reddito di
riferimento, conseguito nell'anno 2002 e del numero dei componenti
del nucleo familiare deve essere calcolata sulla base delle seguenti
tabelle:
 
PROSPETTO PER L'INDIVIDUAZIONE
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
 
=====================================================================
| MEDIO-BASSA | |
|Indicatore della| ALTA Indicatore |
| situazione |della situazione |
| economica | economica |
| equivalente | equivalente | Scala di
|(I.S.E.E.) fino |(I.S.E.E.) uguale| Equivalenza
Numero comp. | ad | o superiore ad | Parametri
nucleo familiare| Euro 18.016,00 | Euro 18.017,00 | (P.S.E.)
=====================================================================
1 | | |1
---------------------------------------------------------------------
2 | | |1,57
---------------------------------------------------------------------
3 | | |2,04
---------------------------------------------------------------------
4 | | |2,46
---------------------------------------------------------------------
5 | | |2,85
 

Maggiorazioni da apportare ai soprariportati parametri cosi' come
integrate dalla Seconda Universita' degli studi di Napoli, in virtu'
dei principi di autonomia universitaria&ul1;
 
Per ogni ulteriore componente&ul1;0,35; Nel caso in cui nel
nucleo familiare manchino entrambi i genitori o uno di essi (vedova/o
celibe nubile)&ul1;0,50; Per ogni componente (escluso il
dottorando) con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3,
comma 3 della legge 104/92 o di invalidita' superiore al
66%&ul1;0,50; Per ogni componente (escluso il dottorando)
iscritto ad Universita' italiane per il conseguimento del primo
titolo accademico&ul1;0,50; Per nuclei familiari con figli
minori, in cui entrambi i genitori svolgono attivita' di lavoro e di
impresa&ul1;0,2. Per quanto non previsto nella succitata tabella,
l'Amministrazione procedera' in conformita' a quanto approvato dal
consiglio di amministrazione di questo Ateneo con delibera n. 2 del
30 luglio 2003.

                              Art. 11.
 
Obblighi e diritti dei dottorandi
 
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare con assiduita' le
attivita' per loro previste dal collegio dei docenti, di presentare
relazioni orali e scritte e quant'altro sia dal collegio richiesto e
di ottemperare a quanto dal collegio legittimamente deliberato, e di
redigere alla fine del corso, la tesi di dottorato con contributi
originali.
I dottorandi con borsa di studio devono acquisire ogni anno
almeno sessanta crediti, distribuiti in base al programma concordato
con il tutor e col collegio dei docenti.
L'attivita' dei dottorandi senza borsa e' disciplinata dal
collegio dei docenti, anche in deroga a quanto stabilito per i
dottorandi borsisti.
I dottorandi con borsa di studio, possono rinunziare al
proseguimento del godimento della borsa di studio e proseguire la
loro attivita' formativa secondo le modalita' di cui all'art. 15 del
Regolamento di Ateneo, di cui al decreto rettorale 1015 dell'1° marzo
2002.
Alla fine di ciascun anno di corso il collegio dei docenti, sulla
base di una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche
svolte da ciascun dottorando, delibera l'ammissione all'anno
successivo o propone al rettore l'esclusione dal proseguimento del
corso.
I dottorandi hanno il diritto di chiedere la sospensione del
corso per un periodo di tempo non superiore ad un anno, con obbligo
di recupero del tempo perduto. La sospensione superiore a trenta
giorni comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di studio,
per lo stesso periodo. Il collegio dei docenti, al termine
dell'ultimo anno di corso, stabilisce se i dottorandi, che hanno
usufruito di sospensione durante il corso degli studi, abbiano
recuperato il periodo di assenza o debbano obbligatoriamente
differire di un anno l'esame finale.
La proroga non da' comunque diritto alla borsa di studio.
Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita'
didattica sussidiaria o integrativa, nei corsi di laurea o di
diploma, che comunque non comprometta l'attivita' di formazione alla
ricerca. La collaborazione didattica e' resa volontariamente, senza
oneri per il bilancio della Seconda universita' degli studi di Napoli
e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle
Universita' italiane. Le attivita' didattiche assegnate a ciascun
dottorando non possono eccedere il tetto delle cinquanta ore per anno
accademico; il loro svolgimento e' attestato dal componente del
Collegio dei docenti a cui e' affidata la supervisione e puo'
costituire crediti.

                              Art. 12.
 
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca
 
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito, a conclusione del
corso di dottorato di ricerca, dal rettore e si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola
volta.
Il riconoscimento del titolo di dottore di ricerca sara'
effettuato secondo quanto disposto dall'art. 8 dell'accordo di
cooperazione.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati e quelli che saranno
raccolti in futuro durante il corso di dottorato di ricerca, saranno
oggetto di trattamento, nel rispetto della predetta normativa, al
fine di provvedere agli adempimenti connessi alla gestione del
rapporto stesso nonche' all'assolvimento delle funzioni istituzionali
della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
Il trattamento dei predetti dati avverra' mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, e con logiche strettamente
correlate alle finalita' stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

                              Art. 14.
 
R i n v i o
 
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al
Regolamento di Ateneo recante norme in materia di dottorato di
ricerca di cui al decreto rettorale n. 1015 dell'1° marzo 2002.
Caserta, 4 novembre 2003
Il rettore: Grella

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