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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, a ventisei posti, per
l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova,
nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze
da assegnare al Dipartimento della Ragionera Generale dello Stato,
per gli uffici centrali ubicati in Roma (Ispettorati denerali ed
Uffici centrali del bilancio).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.49 del 22/6/2007
Ente:MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Località:Nazionale
Codice atto:07E04024
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:23/7/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni, ed in
particolare l'art. 28 concernente l'accesso alla qualifica di
dirigente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi, e successive modificazioni;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, contenente disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, recante regolamento di disciplina in materia di accesso
alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 2004,
recante equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio
ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, modifiche al regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il codice in materia di
protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995 e successive modificazioni, concernente la
determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di
tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
la riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare,
l'articolo 55 che prevede l'istituzione del Ministero dell'economia e
delle finanze e la contestuale soppressione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente
la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e
delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002,
n. 137.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 febbraio 2006 concernente la rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali,
alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero
dell'economia e delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)», ed in particolare l'art. 1, comma 481, che
prevede, per le finalita' di potenziamento delle attivita' e degli
strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza
pubblica, a decorrere dall'anno 2007, un'autorizzazione di spesa di 5
milioni di euro annui di cui una quota parte non inferiore a 3
milioni di euro da destinare al Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, per un programma straordinario di reclutamento
di personale con elevata professionalita';
Visto il decreto 19 aprile 2007 del Ministro dell'economia e
delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 123 del 29 maggio 2007 con il quale, in attuazione del
citato art. 1, comma 481 della legge finanziaria per il 2007, e'
disposta l'indizione di una speciale procedura di selezione, da
svolgersi mediante valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e
delle attitudini professionali integrata da colloquio, rispondente a
specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse
allo svolgimento dell'attivita' di monitoraggio degli andamenti di
finanza pubblica, volta al reclutamento, con modalita' e tempi
celeri, di professionalita' altamente qualificate nelle materie di
competenza del Dipartimento, nonche' alla valorizzazione del
patrimonio di competenze e di professionalita' acquisito dai
funzionari dell'amministrazione nello svolgimento delle attivita'
istituzionali, cui e' riservata una quota fino al 50% dei posti messi
a concorso;
Ritenuto opportuno procedere all'indizione di un concorso
pubblico, per il reclutamento di un contingente di personale
dirigenziale di ventisei unita', per le esigenze del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti messi a concorso e relative riserve
 
1. E' indetto un concorso pubblico, da svolgersi mediante
valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini
professionali integrato da colloquio, a ventisei posti, per l'accesso
alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo
dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze da
assegnare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per
gli uffici centrali ubicati in Roma (Ispettorati generali ed uffici
centrali del bilancio).
2. Il 50% dei suddetti posti e' riservato ai funzionari di ruolo
del Ministero dell'economia e delle finanze, appartenenti alle
posizioni economiche C2 e C3, muniti di titoli di laurea
quadriennale, ovvero specialistica, indicati all'art. 2, che, alla
data di scadenza fissata per la presentazione della domanda,
risultino in servizio presso il medesimo Ministero ed abbiano
compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle
suddette posizioni economiche.
3. I posti riservati, ove non utilizzati, sono conferiti agli
idonei secondo l'ordine di graduatoria.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. La selezione e' aperta alla partecipazione di tutti i soggetti
che alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda,
siano muniti di laurea, ai sensi dell'ordinamento previgente al
decreto ministeriale 509/1999 (di seguito denominata diploma di
laurea), ovvero di laurea specialistica, o magistrale, nelle seguenti
materie e classi di corsi di studio:
A) diploma di laurea (DL) ai sensi dell'ordinamento previgente
al decreto ministeriale 509/1999 in: giurisprudenza, scienze
politiche, economia e commercio, economia delle istituzioni e dei
mercati finanziari, economia aziendale, economia politica, economia e
finanza, statistica, scienze statistiche ed attuariali, scienze
statistiche ed economiche o altro diploma di laurea equipollente per
legge conseguito presso un'Universita' statale della Repubblica
italiana o presso un'Universita' non statale abilitata a rilasciare
titoli accademici aventi valore legale, secondo l'ordinamento
didattico previgente al decreto ministeriale n. 509/1999;
B) laurea specialistica (LS), o laurea magistrale (LM),
conseguita presso un'Universita' statale della Repubblica italiana o
presso un'Universita' non statale abilitata a rilasciare titoli
accademici aventi valore legale, afferente ad una delle seguenti
classi di corsi di studio: giurisprudenza (22/S), scienze della
politica (70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S),
finanza (19/S), scienze dell'economia (64/S), scienze
economico-aziendali (84/S), statistica economica, finanziaria e
attuariale (91/S).
2. Fermo quanto stabilito dal comma 1 sono ammessi alla selezione
i soggetti muniti di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente al
decreto ministeriale n. 509/1999, ovvero di laurea specialistica, o
magistrale, con punteggio di 110/110 o votazione equivalente che
abbiano, altresi', conseguito un dottorato di ricerca in discipline
economico-finanziarie o statistiche, presso istituti italiani o
stranieri, ovvero abbiano maturato un'esperienza professionale,
successiva alla laurea, di almeno cinque anni, presso soggetti
pubblici o privati e documentabile mediante contratto di lavoro, da
cui risulti il concreto affidamento di compiti di direzione e
gestione nel settore della finanza pubblica. Sono, inoltre, ammessi,
fermo quanto stabilito dal comma 1, i dipendenti di ruolo del
Ministero dell'economia e delle finanze, che alla data di scadenza
fissata per la presentazione della domanda, abbiano maturato almeno
cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
3. Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio
all'estero e' richiesto il possesso di un titolo di studio
riconosciuto equipollente a quelli indicati, secondo la vigente
normativa; gli estremi del provvedimento di equipollenza dovranno
essere dichiarati dal candidato nell'istanza di partecipazione al
concorso, a pena di esclusione.
4. E' altresi', richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana;
godimento dei diritti politici;
idoneita' fisica all'impiego;
posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
elettorato politico attivo;
non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente
rendimento;
non essere stati dichiarati decaduti ovvero licenziati da un
impiego statale ai sensi della vigente normativa, per aver conseguito
l'impiego a seguito della presentazione di documenti falsi e,
comunque, con mezzi fraudolenti;
conoscenza della lingua inglese o della lingua francese;
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza fissata per la presentazione della domanda.

                               Art. 3.
 
Presentazione della domanda. Termini e modalita'
 
1. Il candidato deve produrre apposita domanda di ammissione al
concorso, redatta su carta semplice ed in originale, secondo lo
schema allegato al presente bando (Allegato A). La domanda,
indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio dipartimentale per
gli affari generali, il personale e la qualita' dei processi e
dell'organizzazione S.D.A.G. Ufficio I, via XX Settembre n. 97 -
00187 Roma deve essere presentata personalmente al predetto
dipartimento presso il Polo multifunzionale - Aula polivalente, via
XX Settembre n. 97 - scala B, piano terra dalle ore 9,30 alle ore
12,30 dal lunedi' al venerdi', ovvero spedita a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La data di presentazione delle domande e' comprovata:
in caso di presentazione diretta, dal timbro a data apposto
sulla domanda dal personale addetto al ricevimento della medesima;
in caso di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, dal timbro a data apposto dall'ufficio postale
accettante.
3. Ove il termine per la presentazione delle domande, cada in un
giorno festivo, lo stesso e' prorogato di diritto al giorno
successivo non festivo.
4. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita', quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono indicare il
cognome da nubile);
b) la data ed il luogo di nascita e la residenza;
c) il codice fiscale;
d) la cittadinanza italiana;
e) l'idoneita' fisica all'impiego;
f) la posizione nei confronti dell'obbligo di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
g) il godimento dei diritti politici ed il comune nelle cui
liste elettorali e' iscritto;
h) le eventuali condanne penali riportate in Italia od
all'estero; la dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
i) il titolo di laurea posseduto, con l'esatta indicazione
dell'Universita' che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato
conseguito e gli estremi del provvedimento di riconoscimento di
equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti, qualora il
titolo sia stato conseguito all'estero;
j) i requisiti ed i titoli posseduti tra quelli di cui all'art.
2, comma 2;
k) la conoscenza della lingua inglese o lingua francese;
l) la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche;
m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da
un impiego statale, ai sensi della vigente normativa, per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o,
comunque, con mezzi fraudolenti;
n) il candidato diversamente abile deve dichiarare di essere
portatore di handicap e, qualora lo ritenga opportuno, al fine di
avvalersi dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 e dell'art. 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n.
68, richiedere gli ausili e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari
per lo svolgimento della prova di cui all'art. 8; in tal caso, anche
successivamente all'invio della domanda, il medesimo deve trasmettere
idonea certificazione medica rilasciata da apposita struttura
sanitaria, che specifichi gli elementi essenziali dell'handicap e
giustifichi quanto richiesto nella domanda. Al fine di consentire
all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti
necessari, la certificazione medica deve pervenire entro un congruo
termine e comunque non oltre i trenta giorni successivi al termine di
scadenza previsto dell'art. 3, comma 1;
o) di aver diritto, ove ne sussistano le condizioni, a
beneficiare della riserva dei posti del 50%, prevista dall'art. 1,
comma 2;
p) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza da far valere,
a parita' di punteggio, nella formazione della graduatoria di merito,
cosi' come previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 1994, modificato ed integrato dall'art. 3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dall'art. 2, comma 9,
della legge 191 del 1998;
q) di essere consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, per le
ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci;
r) il domicilio, compreso il numero di codice di avviamento
postale, qualora diverso dalla residenza, presso il quale desidera
siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, con
l'impegno di farne conoscere le successive variazioni; un recapito
telefonico.
s) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali
per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. Alla domanda devono essere allegati:
a) un curriculum in duplice copia, datato e sottoscritto;
b) un elenco (Allegato B), in duplice copia, dettagliato e
sottoscritto in originale, dei titoli, dei documenti attestanti la
formazione professionale e di servizio e delle pubblicazioni di cui
all'art. 7, comma 2, lettera b), che il candidato ritiene utile
produrre ai fini della valutazione;
c) i titoli, i documenti e le pubblicazioni citati nell'elenco.
6. I titoli devono essere presentati in originale o anche in
fotocopia purche', in quest'ultimo caso, accompagnati da
dichiarazione di conformita' all'originale ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato C).
Il curriculum dovra' essere sottoscritto e dovra' riportare,
prima della firma, l'espressa annotazione circa la consapevolezza
delle sanzioni penali nelle quali l'aspirante incorre per
dichiarazioni mendaci, ai sensi del citato decreto. L'omissione della
firma comporta la mancata valutazione di quanto dichiarato nel
curriculum. Le pubblicazioni e i lavori, pertinenti alla materia del
concorso, devono essere prodotti in originale; se prodotti in
fotocopia, essi devono essere accompagnati da una nota con la quale
l'aspirante dichiara, sotto la propria responsabilita', la paternita'
dell'opera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
La sottoscrizione dell'autocertificazione dei titoli posseduti e
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', da allegare
alle fotocopie delle pubblicazioni e dei lavori, deve essere
accompagnata da copia fotostatica, fronte retro, di un documento di
identita' del sottoscrittore, rilasciato da una pubblica
amministrazione; in caso contrario la documentazione non potra'
essere valutata. Per le pubblicazioni e i lavori redatti in
collaborazione, ove non sia gia' indicata l'attribuzione ai singoli
autori, il candidato dovra' autodichiarare quali parti di esse siano
da riferire esclusivamente a lui.
7. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita': per la
dispersione o il ritardato recapito di comunicazioni dirette ai
candidati, dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del
proprio indirizzo da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del suo cambiamento rispetto a quanto indicato nella
domanda; per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento.

                               Art. 4.
 
Irricevibilita' delle domande e cause di esclusione dal concorso
 
1. Non si tiene conto delle domande presentate o spedite dopo la
scadenza del termine perentorio, stabilito dall'art. 3, comma 1, di
quelle non presentate o inviate secondo le modalita' prescritte dal
medesimo articolo e di quelle non firmate in maniera autografa,
incomplete o non in originale.
2. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione puo', con provvedimento motivato, disporre
l'esclusione dei candidati ove venga accertata la mancanza di uno o
piu' dei requisiti richiesti.

                               Art. 5.
 
Restituzione dei titoli
 
1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui all'art. 10,
comma 4, i candidati possono chiedere all'ufficio di cui all'art. 3,
comma 1, la restituzione, con spese di spedizione a loro carico, dei
documenti presentati.

                               Art. 6.
 
Commissione esaminatrice
 
1. Con successivo decreto dell'Organo di governo
dell'Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e
dal decreto 19 aprile 2007 del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' nominata la commissione esaminatrice, garantendo il
rispetto delle situazioni di incompatibilita' previste dalla
normativa vigente.
2. Alla commissione possono essere aggiunti membri per
l'accertamento del grado di conoscenza della lingua straniera
prescelta, tra inglese e francese, e delle apparecchiature ed
applicazioni informatiche.

                               Art. 7.
 
Valutazione dei titoli
 
1. La valutazione dei titoli avviene previa individuazione dei
criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice. Per la valutazione
la commissione esaminatrice dispone complessivamente di un punteggio
pari a 100.
2. La commissione esaminatrice individua il punteggio da
attribuire ai titoli nell'ambito delle sotto indicate categorie, nel
limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili:
a) titoli accademici e di studio compresi quelli previsti come
requisiti di accesso: fino a 10 punti;
b) titoli di servizio: incarichi di direzione e gestione di
uffici presso soggetti pubblici e privati: fino a 20 punti;
c) incarichi conferiti formalmente da amministrazioni
pubbliche: docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione,
incarichi in organi di amministrazione e controllo in societa' o enti
e altri incarichi assimilabili: fino a 12 punti;
d) pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti la
materia dell'analisi e del monitoraggio della spesa pubblica e, piu'
in generale, dei dati di finanza pubblica: fino a 15 punti;
e) partecipazione documentata a commissioni, gruppi di lavoro o
comitati presso amministrazioni pubbliche, attinenti la materia
dell'analisi e del monitoraggio della spesa pubblica e, piu' in
generale, dei dati di finanza pubblica: fino a 8 punti;
f) giudizio globale sul profilo culturale e professionale: fino
a 35 punti.

                               Art. 8.
 
Prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali
integrata da colloquio
 
1. Sono ammessi a sostenere la prova per la verifica dei
requisiti e delle attitudini professionali integrata dal colloquio i
candidati che hanno riportato nella valutazione dei titoli un
punteggio di almeno 70/100. L'ammissione alla prova, unitamente al
punteggio riportato nella valutazione dei titoli, e' comunicata ai
candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della
stessa.
2. Per la valutazione della prova di cui al comma 1 la
commissione esaminatrice dispone di un punteggio massimo pari a 100.
3. La prova e' articolata in due fasi. La prima fase consiste
nell'esposizione da parte del candidato del proprio percorso
formativo e professionale ed e' volta ad accertare, in particolare,
le competenze acquisite nell'analisi e nel monitoraggio della spesa
pubblica, e, piu' in generale dei dati di finanza pubblica, il
possesso delle capacita' manageriali, mediante valutazione
dell'attitudine allo svolgimento di compiti che richiedono il
raggiungimento di obiettivi e risultati, delle motivazioni
professionali e della capacita' di sviluppare competenze e livelli di
performance in linea con la missione istituzionale
dell'amministrazione. La seconda fase consiste in un colloquio che
potra' vertere sulle seguenti materie: contabilita' pubblica,
economia politica, politica economica e diritto amministrativo
nonche' sui seguenti argomenti: quadro normativo di riferimento in
materia di bilancio dello Stato, programmazione economica e
finanziaria, controlli nella pubblica amministrazione, principi e
regole del Patto di stabilita' dell'Unione europea, disciplina del
lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Nell'ambito della prova
orale, e' accertata la conoscenza della lingua inglese o francese e
della capacita' di utilizzo del personal computer e dei software
applicativi piu' diffusi, nonche' la conoscenza da parte del
candidato delle problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso
degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in
rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
4. La prova si intende superata se il candidato ottiene la
votazione di almeno 70/100.
5. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Detto elenco,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e'
reso pubblico nei locali dell'amministrazione secondo modalita'
comunicate ai candidati.
6. Il punteggio complessivo e' determinato sommando i voti
conseguiti nella valutazione dei titoli e nella prova orale.
7. Al fine di consentire ai soggetti disabili di concorrere in
effettive condizioni di parita' con gli altri candidati ammessi al
concorso, l'Amministrazione, preso atto delle domande di
partecipazione pervenute dai medesimi, predispone adeguate modalita'
di svolgimento della prova.

                               Art. 9.
 
Presentazione dei titoli di preferenza, a parita' di merito e di
riserva
 
1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con
esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di
preferenza, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ed
il titolo che da' diritto alla riserva di cui all'art. 1, comma 2,
avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al
concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata
postale con avviso di ricevimento, all'ufficio di cui all'art. 3,
comma 1, i relativi documenti in carta semplice oppure le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un valido
documento di riconoscimento. Da tali documenti in carta semplice o
dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli
suddetti alla data di scadenza fissata per la presentazione della
domanda.

                              Art. 10.
 
Formazione e approvazione della graduatoria di merito
 
1. La graduatoria di merito e dei vincitori sara' formata secondo
l'ordine decrescente della valutazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle
preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni; se a conclusione delle operazioni di valutazione dei
titoli preferenziali, indicati nella domanda e successivamente
documentati, due o piu' candidati permangono nella stessa posizione,
e' preferito quello piu' giovane di eta'.
2. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a
concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, tenuto conto della riserva di cui al precedente art. 1, comma
2, nonche' delle preferenze previste, a parita' di punteggio, ai
sensi del precedente comma 1.
3. La graduatoria finale di merito, e quella dei vincitori del
concorso elaborata tenuto conto della riserva di cui all'art. 1,
comma 2 e delle preferenze previste, a parita' di punteggio, ai sensi
del precedente comma 1, sono approvate con decreto del ragioniere
generale dello Stato.
4. La graduatoria finale di merito e quella dei vincitori saranno
pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'economia e
delle finanze, sul sito internet del Ministero dell'economia e delle
finanze: http://www.mef.gov.it/ nonche' sui siti Internet:
http://www.rgs. mef.gov.it ed intranet: http://rgsnetwork.tesoro.it/
del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
5. Della pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso
decorre, altresi', il termine per le eventuali impugnative.
6. Dalla citata data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del suddetto avviso decorrono, altresi' i ventiquattro mesi di
efficacia della graduatoria.

                              Art. 11.
 
Stipula del contratto individuale di lavoro da parte dei vincitori
 
1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso, per i quali
venga disposta l'assunzione in servizio, in relazione a quanto
previsto dal presente bando e che risultino in possesso dei
prescritti requisiti ed in regola con la documentazione richiesta,
prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di
lavoro con il competente ufficio, ai fini dell'assunzione, devono
presentare o far pervenire all'ufficio indicato all'art. 3, comma 1,
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di
ricevimento della comunicazione, un certificato medico, rilasciato
dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o da un
medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale deve
risultare che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego.
2. Per i candidati disabili il certificato medico deve contenere,
oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali, risultanti
da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che il medesimo non ha
perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per la natura ed il
grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di danno
alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro ed alla
sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e' compatibile con
le funzioni del posto cui aspira.
3. L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica
di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa
vigente.
4. La capacita' lavorativa del candidato disabile e' accertata
dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
5. L'Amministrazione ha la facolta' di effettuare idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni
rese nella domanda di ammissione al concorso.

                              Art. 12.
 
Assunzione in servizio
 
1. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso sono
subordinate ai vincoli di finanza pubblica.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso, che risultino
in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la
documentazione prescritta, devono stipulare apposito contratto
individuale di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa
contrattuale.
3. I vincitori, per i quali venga disposta l'assunzione, sono
assunti a tempo indeterminato ed inquadrati, in prova, nella
qualifica di dirigente nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia del
Ministero dell'economia e delle finanze e saranno tenuti a
frequentare un ciclo di attivita' formative, da concordare con la
Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004, per
rispondere alle esigenze del Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, in relazione agli incarichi di cui al presente bando di
concorso.
4. La partecipazione alle iniziative di formazione e' considerata
servizio utile a tutti gli effetti.
5. I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, sono
soggetti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, che non
puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza, con le modalita'
stabilite dalle vigenti norme contrattuali.

                              Art. 13.
 
Accesso agli atti del concorso
 
1. Per ragioni di celerita' e semplificazione nello svolgimento
della procedura concorsuale l'accesso alla documentazione, relativa
alla procedura concorsuale, e' escluso fino alla sua conclusione.

                              Art. 14.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - Servizio dipartimentale per gli
affari generali, il personale e la qualita' dei processi e
dell'organizzazione S.D.A.G., per le finalita' di gestione del
concorso e sono trattati, anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al
concorso, pena l'esclusione dallo stesso.
3. E' in facolta' dell'Amministrazione comunicare i dati
conferiti a soggetti terzi che prestano servizi elettronici e
documentali strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.

                              Art. 15.
 
Norme di salvaguardia
 
1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in
materia di svolgimento dei concorsi pubblici e di reclutamento di
personale.
2. Il presente decreto e' trasmesso al competente ufficio del
Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
3. Le informazioni sulla procedura di selezione e lo schema di
domanda sono reperibili sul sito internet del Ministero dell'economia
e delle finanze: http://www.tesoro.it/ nonche' sui siti internet:
http://www.rgs.mef.gov.it ed intranet: http://rgsnetwork.tesoro.it/
del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Roma, 13 giugno 2007
Il ragioniere generale dello Stato Canzio
Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso
straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro
centoventi giorni o giurisdizionale al competente tribunale
amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione.

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