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UNIVERSITA' DI URBINO "CARLO BO"

Istituzione del XXI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.70 del 2/9/2005
Ente:UNIVERSITA' DI URBINO "CARLO BO"
Località:Urbino  (PU)
Codice atto:05E04976
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:3/10/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino «Carlo
Bo», emanato con decreto rettorale n. 628\99 del 20 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1999, n. 180, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224,
«Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, articoli 6 e 7, norme in
materia di borse di studio universitarie;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 e successivo
decreto integrativo del 14 dicembre 1998;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi di Urbino «Carlo Bo», emanato con
decreto rettorale n. 1509/03 del 18 novembre 2003, e successivamente
riformulato;
Viste le delibere del Senato accademico n. 13 del 16 marzo 2005 e
del consiglio di amministrazione n. 14 del 18 marzo 2005 che
assegnavano alle facolta' le borse per l'istituzione del XXI ciclo
dei corsi di dottorato;
Vista la relazione del nucleo di valutazione interna del
16 giugno 2005;
Vista la delibera n. 194 in argomento adottata il 22 giugno 2005
dal Senato accademico;
Vista la delibera n. 262 del 24 giugno 2005 adottata dal
consiglio di amministrazione con cui si approva l'istituzione del XXI
ciclo dei dottorati di ricerca per l'anno accademico 2005\2006:
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' istituito il XXI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca
aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Urbino
«Carlo Bo».
E' indetto presso l'Universita' degli studi di Urbino «Carlo Bo»
un pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca di seguito elencati:
 
Scienze chimiche e scienze farmaceutiche
 
Posti: 4.
Borse di studio: 4.
Durata: 3 anni.
Metodologie biochimiche e farmacologiche
Posti: 6.
Borse di studio: 3.
Durata: 3 anni.
 
Meccanismi di regolazione cellulare: Aspetti morfo-funzionali ed
evolutivi
 
Posti: 6.
Borse di studio: 3.
Durata: 3 anni.
 
Studi interculturali europei
 
Posti: 4.
Borse di studio: 3.
Durata: 3 anni.
Scienze ambientali
Posti: 8.
Borse di studio: 5.
Durata: 3 anni.
Scienze della terra
Posti: 6.
Borse di studio: 3.
Durata: 3 anni.
 
Metodologie molecolari e morfo-funzionali applicate all'esercizio
fisico
 
Posti: 7.
Borse di studio: 4.
Durata: 3 anni.
Liberta' fondamentali e formazioni sociali
Posti: 8.
Borse di studio: 4.
Durata: 3 anni.
 
Storia dei partiti e dei movimenti politici
 
Posti: 6.
Borse di studio: 3.
Durata: 3 anni.
 
Filosofia «Dialettica e mondo umano»
 
Posti: 6.
Borse di studio: 3.
Durata: 3 anni.
 
Diritto civile «Persona e mercato»
 
Posti: 6.
Borse di studio: 3.
Durata: 3 anni.
 
Scienze umanistiche
 
1. Curriculum: letteratura e filologia greca.
2. Curriculum: italianistica - classicismo e anticlassicismo
nella letteratura italiana.
3. Curriculum: epistemologia, etica e teoria dei linguaggi.
Posti: 6, di cui 2 per ogni curriculum.
Borse di studio: 3, una per ogni curriculum.
Durata: 3 anni.

                               Art. 2.
 
Requisiti e domanda di ammissione alle prove
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente
articolo coloro che sono in possesso di diploma di laurea
specialistica, di laurea quadriennale/quinquennale (vecchio
ordinamento) o di equipollente titolo accademico conseguito presso
universita' straniere, previamente riconosciuto dal Collegio dei
docenti.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il titolo di studio richiesto entro la data di
svolgimento del concorso e comunque non oltre il 31 ottobre 2005. In
tal caso l'ammissione verra' disposta «con riserva» e il candidato
sara' tenuto a presentare alla commissione giudicatrice il giorno
della prova concorsuale la relativa autocertificazione della laurea
conseguita.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente a una laurea italiana, dovranno - unicamente ai fini
della ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda medesima dei documenti utili a consentire al
Collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane
secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti
stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane.
Gli interessati devono redigere le domanda in carta semplice
secondo lo schema allegato al presente bando.
Ai cittadini stranieri extracomunitari, che ne facciano esplicita
richiesta, e' consentito, in alternativa alle modalita' ordinarie di
partecipazione al concorso, l'accesso al corso di dottorato previa
valutazione del curriculum, da allegare alla domanda di ammissione,
da parte della commissione giudicatrice, senza borsa di studio e in
soprannumero, nel limite di un posto per dottorato.

                               Art. 3.
 
Prove di ammissione
 
Gli esami di ammissione al corso consistono in due prove, una
scritta ed una orale, intese ad accertare la preparazione, le
capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, nel
settore-scientifico o nei settori scientifici-disciplinari di
riferimento del dottorato.
La prova orale comprende anche la verifica della conoscenza di
una o piu' lingue straniere mediante apposito colloquio.

                               Art. 4.
 
Ammissione e iscrizione alle prove
 
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo il
modello allegato al presente bando con indicato il domicilio eletto
agli effetti del concorso, deve essere indirizzata al magnifico
rettore dell'Universita' degli studi di Urbino «Carlo Bo» e
presentata direttamente o spedita tramite raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al seguente
indirizzo:
Universita' degli studi di Urbino - Servizio front office -
Ufficio dottorati di ricerca, via Puccinotti n. 25 - 61029 Urbino
(Pesaro).
La domanda di ammissione deve pervenire entro il termine
perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Nella domanda, l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso.
Per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri, un
recapito italiano o l'indicazione della propria ambasciata in Italia,
eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, il voto riportato, nonche' la data e
l'Universita' presso cui e' stata conseguita, ovvero il titolo
equipollente conseguito presso una Universita' straniera, nonche' la
data del decreto rettorale con cui e' stata dichiarata l'equipollenza
stessa;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei
docenti;
f) Di indicare le lingue straniere conosciute;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' nel
caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione medesima.

                               Art. 5.
 
Modalita' di svolgimento delle prove
 
Le prove di esame si svolgeranno presso l'universita' degli studi
di Urbino «Carlo Bo» con le modalita' di cui ai commi successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata
quindici giorni prima della data fissata per la prova. La
convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo di
lettera raccomandata inviata almeno venti giorni prima della data
fissata per la prova, ovvero a mezzo di comunicazione in sede
concorsuale da parte della commissione esaminatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identita', passaporto,
patente di guida, tessera postale.

                               Art. 6.
 
Valutazione delle prove
 
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' alla normativa vigente.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 42\60.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 42\60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'Albo
dell'Universita'.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

                               Art. 7.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. I candidati ammessi al corso
decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro quindici
giorni.
Dalla comunicazione dell'esito del concorso. In corrispondenza di
eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I candidati ammessi, dovranno presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria entro il termine perentorio di
giorni quindici, a decorrere dal giorno successivo a quello
dell'esposizione della graduatoria all'albo dell'Universita', i
seguenti documenti:
a) una fotocopia del documento di identita', debitamente
firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria
superiore ovvero, per i cittadini comunitari ed extracomunitari, il
diploma che ha consentito la loro ammissione all'Universita',
debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze
italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri a corsi di laurea nelle Universita' italiane;
d) autocertificazione del diploma di laurea con la relativa
votazione;
e) in caso di eventuale iscrizione ad altri corsi di laurea, di
diploma o a scuole di specializzazione ovvero di perfezionamento, la
richiesta di sospensione;
f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
g) i cittadini comunitari ed extracomunitari devono essere in
possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
h) i dottorandi che intendono fruire della borsa di studio di
cui al successivo art. 9 devono produrre autocertificazione sul
reddito personale complessivo annuo. Potranno fruire della borsa
solamente i dottorandi con reddito personale annuo non superiore
all'importo stabilito per la borsa stessa.
Decorso il termine previsto coloro che non avranno fatto
pervenire la documentazione decadranno a tutti gli effetti.

                               Art. 8.
 
Ammissione di dipendenti pubblici
 
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
puo' essere collocato, ai sensi della legge 18 giugno 1984, n. 476, a
domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegno ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste, salvo quanto
disposto dall'art. 52, comma 57, legge n. 448 del 28 dicembre 2001.

                               Art. 9.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio il cui numero e' indicato al precedente
art. 1, vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito
e secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito
formulate dalle commissioni giudicatrici, per un importo pari a
quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della
legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e
integrazioni. A parita' di merito, prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il
passaggio all'anno successivo.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento
subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura
finanziaria. Tali periodi non possono complessivamente superare la
meta' della durata del corso, salvo i corsi soggetti a diversa
disciplina legale o convenzionale.
Per periodi di formazione di durata superiore a sei mesi e'
necessario il parere favorevole del Collegio docenti, per periodi di
durata inferiore il consenso del coordinatore.
Non e' ammessa la contemporanea fruizione di altre borse di
studio, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni italiane o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di formazione o di ricerca dei dottorandi.

                              Art. 10.
 
Contributi di iscrizione e frequenza
 
L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
relativa frequenza e' di euro 516,46.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite
dall'universita', su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono
esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza
dei corsi.

                              Art. 11.
 
Obblighi
 
I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduita' l'attivita' di
ricerca relativa al piano approvato dal collegio dei docenti ed a
presentare al collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione
sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche' alla fine del corso una
tesi di ricerca con contributi originali.
A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il Collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di
dottorato.

                              Art. 12.
 
Attivita' didattica
 
Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita'
didattica sussidiaria o integrativa, previo parere favorevole del
Collegio dei docenti. Tale attivita', che non deve in ogni caso
compromettere l'attivita' di ricerca, e' facoltativa e non comporta
oneri per il bilancio dell'Ateneo, non da' luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli delle Universita'.

                              Art. 13.
 
Sospensione
 
Il dottorando puo' chiedere la sospensione per motivi inerenti il
servizio militare, la maternita' o per grave e documentata malattia,
previa autorizzazione del Collegio dei docenti. in caso di
sospensione di durata superiore a trenta giorni, verra' sospesa
l'erogazione della borsa di studio.

                              Art. 14.
 
Prova finale e conseguimento titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del
ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che
e' subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi
di dottorato) che dia conto di una ricerca originale, condotta con
sicurezza di metodo e dalla quale emergano risultati di adeguata
rilevanza scientifica.

                              Art. 15.
 
Norme di riferimento
 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento
alle disposizioni legislative e regolamentari in materia (art. 4,
legge 210/1998; decreto ministeriale 30 aprile 1999, e regolamento
dottorati di ricerca emanato con decreto rettorale n. 1509/2003 del
18 novembre 2003 e successivamente riformulato).
Urbino, 30 luglio 2005
Il rettore: Bogliolo

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