Bando di concorso 375 amministrativi e 25 tecnici Ministero degli Esteri (MAECI) - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
trecentosettantacinque posti di collaboratore di amministrazione,
contabile e consolare, seconda area F2 e a venticinque posti di
collaboratore tecnico per i servizi di informatica,
telecomunicazioni e cifra, seconda area F2.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.16 del 26/2/2021
Ente:MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Località:Nazionale
Codice atto:21E01831
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:400
Scadenza:15/4/2021
Tags:Amministrativi Per diplomati Tecnici IN EVIDENZA

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IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche contenente disposizioni legislative
speciali riguardanti l'Ordinamento dell'Amministrazione degli affari
esteri;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale 20 dicembre 2019, n. 1202/2722 recante
«Modifica del decreto ministeriale n. 233 del 3 febbraio 2017 che
disciplina le articolazioni interne, distinte in unita' e uffici,
delle strutture di primo livello dell'Amministrazione centrale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, contenente disposizioni
relative al personale del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», in
particolare gli articoli 24, comma 1, e 62, comma 1-bis che
modificano l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del
sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni
in materia di mobilita' del personale delle pubbliche
amministrazioni, con Nota DFP-0002586-P del 15 gennaio 2021;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita', di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visti gli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, relativi alla riserva di posti per i volontari delle
Forze armate;
Visto il decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
aprile 2020, in materia di determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della
Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM);
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;
Visto ii decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», in particolare il comma 3, dell'art. 38;
Vista la legge n. 29 del 2006, recante «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005», in particolare
l'art. 12;
Visto il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative a scuole di ogni ordine e grado»,
in particolare gli articoli 381 e 387;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, e successive modificazioni, «Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286», in particolare l'art. 48;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 settembre
1994, n. 604, «Regolamento recante norme per la disciplina delle
categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti Amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come
modificato dal decreto-legge 25 maggio 2016, n. 97, in materia di
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice in materia di
protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2004, n. 225,
concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3,
dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del succitato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 in relazione alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di
sviluppo»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui sono tenuti il collaboratore di amministrazione,
contabile e consolare, seconda area F2, ed il collaboratore tecnico
per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, seconda area
F2, in quanto le mansioni proprie dei profili esigono il pieno
possesso del requisito della vista, in relazione sia al servizio da
svolgere presso la sede centrale che presso le rappresentanze
diplomatiche e consolari all'estero;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare
riguardo all'art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili» ed in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2,
concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle suddette
categorie protette;
Visto che la quota d'obbligo prevista per le categorie protette
e' tenuta nel rispetto della Convenzione stipulata in data 28
settembre 2016, n. 12815, tra il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e Citta' Metropolitana di Roma
Capitale - Servizio inserimento lavorativo disabili (SILD);
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/94, ai sensi del quale
non si puo' prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per
i posti nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della
Cooperazione internazionale, eccettuati i posti a cui si accede in
applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
agosto 2019, registrato alla Corte dei conti in data 18 settembre
2019, reg. 1859, con il quale e' stata rideterminata la dotazione
organica delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, come modificata dall'art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019,
registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 2019, n. 2430;
Considerata la disponibilita' dei posti in organico nella seconda
area;
Visti il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del Comparto «Ministeri» per il biennio economico
2008-2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009, e il Contratto collettivo
integrativo del personale del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, sottoscritto il 1° dicembre 2016;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018,
sottoscritto il 12 febbraio 2018;
Visto il Contratto collettivo integrativo del personale del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
sottoscritto il 6 febbraio 2020;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla
sequenza contrattuale ad integrazione del Contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali del
12 febbraio 2018, sottoscritto il 19 maggio 2020;
Visto l'art. 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre
2016, n. 232 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017;
Vista la Tabella 2 dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze allegato alla legge 27
dicembre 2017, n. 205;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze del 24 aprile 2018;
Visto l'art. 1, commi 298, 314 e 315 della legge 30 dicembre
2018, n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023»;
Visto il piano triennale dei fabbisogni di personale (PTF)
2020-2022 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale approvato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica con nota n. 68881 del 28
ottobre 2020 e dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del
lavoro pubblico con nota n. 244157 del 23 dicembre 2020;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione;
Visti gli articoli 247-249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34 recante «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77
come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il
reclutamento di complessive quattrocento unita' di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area
funzionale II, fascia retributiva F2, nei ruoli del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale secondo la seguente
ripartizione:
codice 01 - Profilo professionale di collaboratore di
amministrazione, contabile e consolare. Trecentosessantacinque unita'
di personale da inquadrare nel profilo professionale di collaboratore
di amministrazione, contabile e consolare, seconda area F2.
codice 02 - Profilo professionale di collaboratore tecnico per
i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra. Venticinque
unita' di personale da inquadrare nel profilo professionale di
collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni
e cifra, seconda area F2.
Il candidato, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al
successivo art. 2, puo' presentare domanda di partecipazione per
ciascuno dei profili professionali relativi ai codici di concorso di
cui al presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 167 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il dieci per cento dei posti messi
a concorso per ciascun codice di concorso e riservato agli impiegati
di nazionalita' italiana con contratto a tempo indeterminato presso
le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti
italiani di cultura all'estero, ove in possesso dei requisiti
previsti dal presente bando.
3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti messi a concorso per
ciascun codice di concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o
in ferma prefissata di durata di cinque anni delle Forze armate,
congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali
rafferme contratte nonche' agli ufficiali di complemento in ferma
biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti
previsti dal presente bando.
4. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, il dieci per cento dei posti messi a concorso per ciascun
codice di concorso e' riservato al personale di ruolo del MAECI in
possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
5. Con riferimento all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 si
tiene conto dello stato di attuazione della Convenzione richiamata
nelle premesse.
6. Coloro che intendono avvalersi di una delle suddette riserve
ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3.
7. Le riserve di legge e quelle facoltative sono valutate
esclusivamente all'atto della formazione, per ciascun codice di
concorso, della graduatoria finale di merito di cui al successivo
art. 11 e nel limite massimo del 50 per cento dei posti relativi a
ciascun profilo professionale di cui al comma 1. La predetta
percentuale e prioritariamente destinata alle quote di riserva
obbligatoria, in proporzione alle diverse percentuali previste dalla
legge, e in subordine alla quota di riserva facoltativa.
8. I posti riservati, se non utilizzati a favore delle
sopraindicate categorie di riservatari, sono conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria.

                               Art. 2 

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso e richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore agli anni diciotto;
c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o di un titolo di studio straniero equipollente o
equivalente.
I candidati in possesso di titolo conseguito all'estero sono
ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo:
sia stato riconosciuto equipollente a diploma di istruzione
secondaria di secondo grado. In questo caso e' cura del candidato
dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'esibizione del
provvedimento che la dichiara;
sia stato dichiarato equivalente a diploma di istruzione
secondaria di secondo grado con provvedimento della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Il provvedimento di equivalenza va acquisito ai
fini del presente concorso anche nel caso in cui esso sia gia' stato
ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la
documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono
reperibili al sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica
(www.funzionepubblica.gov.it). Il candidato e' ammesso con riserva
alle prove di concorso in attesa dell'emanazione del provvedimento di
equivalenza.
L'avvenuta attivazione della procedura di equivalenza deve
comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima
dell'espletamento delle prove orali;
d) idoneita' psico-fisica allo svolgimento delle mansioni
proprie del profilo professionale di collaboratore di
amministrazione, contabile e consolare e del profilo professionale di
collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni
e cifra sia presso l'Amministrazione centrale che nelle sedi estere,
ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio.
L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente.
e) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al
concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico
attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai
sensi delle corrispondenti disposizioni previste da norme di legge o
dei Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
dei vari comparti.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso, di cui all'art. 3, comma 1 del presente bando, nonche' al
momento dell'assunzione al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, ai sensi del successivo art. 14.

                               Art. 3 

Presentazione della domanda di ammissione al concorso - Termine e
modalita'

1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso
esclusivamente per via telematica, attraverso il portale concorsi del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al
link https://PortaleConcorsi.esteri.it/ - La domanda on-line deve
essere compilata ed inviata entro le ore 24,00 del quarantacinquesimo
giorno (festivi inclusi) successivo alla data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». La data di presentazione della domanda
di ammissione al concorso e' certificata dal sistema informatico.
Scaduto il termine, non sara' piu' possibile accedere e inviare il
modulo on-line.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e ai sensi delle norme in materia di
autocertificazione (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445):
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se
nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato
civile e' stato trascritto l'atto di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il codice fiscale;
d) il comune e l'indirizzo di residenza con l'esatta
indicazione del codice di avviamento postale nonche' il recapito
telefonico;
e) il godimento dei diritti politici;
f) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali
oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
g) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate
all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
h) il titolo di studio di accesso di cui e in possesso ai fini
della partecipazione alla presente selezione con esplicita
indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, della data del
conseguimento e del voto riportato;
i) di procedere, ove necessario, all'attivazione della
procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati
nell'art. 2, comma 1, punto c) del bando;
j) i servizi eventualmente prestati come dipendente di
pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione
di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali
procedimenti disciplinari subiti o in corso;
k) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione di
una delle riserve di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4 del presente
bando. Gli impiegati a contratto del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale devono inoltre specificare la sede
e il periodo di servizio;
l) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra francese,
spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese) in
cui intende sostenere il colloquio di cui al successivo art. 9, comma
1;
m) la lingua, o le lingue straniere, prescelte tra quelle
indicate nel successivo art. 10, comma 1, in cui intende sostenere
prove facoltative orali;
n) i titoli, previsti dalle vigenti disposizioni e di cui
all'allegato 1, dei quali e eventualmente in possesso, che danno
luogo, a parita' di punteggio, a preferenza;
o) per i candidati di sesso maschile, avere una posizione
regolare nei riguardi degli obblighi di leva se previsti;
p) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio
all'estero alle dipendenze del Ministero affari esteri e della
cooperazione internazionale e di essere disposto a trasferirsi in
qualsiasi sede all'estero ove l'Amministrazione lo destini a prestare
servizio.
3. L'eventuale dichiarazione mendace con riferimento a quanto
indicato alle lettere e) e g) del precedente comma 2 comporta
l'automatica esclusione dal concorso o la mancata assunzione del
candidato.
4. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti
al termine di scadenza per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso. L'Amministrazione si riserva di accertare la
sussistenza.
I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione
alle prove concorsuali non saranno presi in considerazione.
5. Il candidato deve specificare i recapiti - comprensivi di
codice di avviamento postale, di numero telefonico (preferibilmente
cellulare) e dell'indirizzo di posta elettronica - presso cui chiede
che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali,
con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali
successive variazioni.
6. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza
che l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' di collaboratore
di amministrazione, contabile e consolare, seconda area F2, e di
collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni
e cifra, seconda area F2, sia presso l'Amministrazione centrale che
in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio,
costituisce requisito per l'ammissione al concorso.
7. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure
concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nella domanda di
ammissione al concorso sono trattati esclusivamente per le finalita'
di cui al successivo art. 15.
8. Il candidato diversamente abile che si avvale di quanto
previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, indica nella domanda la
propria disabilita' e il relativo grado e specifica, nel caso ne
abbia l'esigenza, ai sensi dell'art. 20 della predetta legge,
l'eventuale ausilio necessario e/o l'eventuale necessita' di tempo
aggiuntivo per lo svolgimento delle prove. La concessione e
l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla base
della documentazione che sara' a tale fine successivamente richiesta
dall'Amministrazione, unitamente all'autorizzazione al Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale al
trattamento dei relativi dati personali.
Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80 % -
ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 -
non e' tenuto a sostenere la prova preselettiva (art. 6) ed e'
ammesso alla prova scritta (art. 8, comma 1), previa presentazione,
su specifica richiesta dell'Amministrazione, della documentazione
comprovante la patologia di cui e' affetto e del correlato grado di
invalidita' ed all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati
personali.
E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica
di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera d).

                               Art. 4 

Esclusione dal concorso

1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali.
2. L'Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.

                               Art. 5 

Commissione esaminatrice

1. L'Amministrazione nomina una commissione esaminatrice,
competente per entrambi i codici di concorso di cui all'art. 1, comma
1 del bando sulla base dei criteri previsti dall'art. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione
esaminatrice, competente per l'espletamento degli adempimenti
previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica, e
nominata con decreto del direttore generale per le risorse e
l'innovazione ed e' composta da un dirigente di prima fascia od
equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle
materie oggetto del concorso.
2. Alla commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti
per particolari materie.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
appartenente alla terza area funzionale.
4. La commissione esaminatrice puo' svolgere i propri lavori in
modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni.

                               Art. 6 

Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario, e'
facolta' dell'Amministrazione effettuare una prova preselettiva,
comune ai codici di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 del
presente bando, della durata di sessanta (60) minuti, consistente in
sessanta (60) quesiti a risposta multipla e a correzione
automatizzata, ai fini della verifica:
a) della conoscenza degli elementi di diritto pubblico con
particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego;
b) della buona conoscenza ed uso della lingua italiana;
c) della buona conoscenza ed uso della lingua inglese;
d) della conoscenza base degli strumenti di office automation;
e) della capacita' logico-deduttiva, di ragionamento
logico-matematico e critico-verbale.
2. Per l'espletamento della prova preselettiva l'Amministrazione
potra' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o
societa' specializzate in selezione del personale. La prova
preselettiva potra' svolgersi presso sedi decentrate ed eventualmente
in via informatica secondo le modalita' di cui al successivo art. 12.
3. A ciascuna risposta e' attribuito il punteggio che segue:
risposta esatta: +1 punto;
mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate
due o piü opzioni: 0 punti;
risposta errata: -0,33 punti.
4. Per ciascun codice di concorso e' ammesso alla prova d'esame
scritta il numero di candidati che segue:
a) codice 01 - Profilo professionale di collaboratore di
amministrazione, contabile e consolare I primi
milleottocentosettantacinque (1875) candidati classificatisi nella
prova preselettiva, purche' soddisfino i requisiti di ammissione
previsti dal precedente art. 2. I candidati eventualmente
classificatisi al milleottocentosettantacinquesimo posto con pari
punteggio sono tutti ammessi alle prove scritte.
b) codice 02 - Profilo professionale di collaboratore tecnico
per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra.
I primi duecento (200) candidati classificatisi nella prova
preselettiva, purche' soddisfino i requisiti di ammissione previsti
dal precedente art. 2. I candidati eventualmente classificatisi al
duecentesimo posto con pan i punteggio sono tutti ammessi alle prove
scritte.
5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione della votazione finale di merito.
6. Durante la prova preselettiva i candidati non possono
utilizzare nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni,
raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura.
Non possono utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi mobili
al fine di memorizzare o trasmettere dati, svolgere calcoli
matematici, comunicare con altri candidati o terzi. I candidati non
possono in alcun modo comunicare tra loro. In caso di violazione di
tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'immediata
esclusione dal concorso.

                               Art. 7 

Prove d'esame

1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte volte ad
accertare le conoscenze teorico-pratiche ed una prova orale, come da
allegato programma che fa parte integrante del presente bando
(allegato 2). Esse tendono ad accertare la preparazione culturale, le
competenze trasversali, tecniche e attitudinali, la maturita' del
candidato.
2. I punteggi sono espressi in centesimi.

                               Art. 8 

Prove scritte

1. Le prove scritte, gestite con procedura analoga a quella della
prova preselettiva, consistono in quesiti a risposta multipla, a
correzione automatizzata, e si articolano per ciascun codice di
concorso come segue:
codice 01 - Profilo professionale di collaboratore di
amministrazione, contabile e consolare
a) la prima prova consiste in quesiti a risposta multipla
volti a verificare le conoscenze teorico-pratiche del candidato nelle
materie che seguono:
elementi di diritto pubblico con particolare riferimento al
rapporto di pubblico impiego;
elementi di diritto consolare;
elementi di contabilita' di Stato;
b) la seconda prova consiste in quesiti a risposta multipla
volti a verificare la buona conoscenza e l'uso della lingua inglese
da parte del candidato.
codice 02 - Profilo professionale di collaboratore tecnico per
i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra
a) la prima prova consiste in quesiti a risposta multipla
volti a verificare le conoscenze teorico-pratiche del candidato in
materia di informatica, telecomunicazioni e cifra;
b) la seconda prova consiste in quesiti a risposta multipla
volti a verificare la buona conoscenza e l'uso della lingua inglese
da parte del candidato.
2. Per l'espletamento delle prove scritte di cui al precedente
comma 1, l'Amministrazione potra' avvalersi anche di procedure
automatizzate gestite da enti o societa' specializzate in selezione
del personale. Le prove scritte potranno svolgersi presso sedi
decentrate ed eventualmente in via informatica secondo le modalita'
di cui al successivo art. 12.
3. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale, per
ciascun codice di concorso, i candidati che riportano una votazione
complessiva di almeno sessanta centesimi (60/100) in ciascuna prova
scritta.
4. Durante le prove scritte i candidati non possono utilizzare
nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte
normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura. Non
possono utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi mobili al
fine di memorizzare o trasmettere dati, svolgere calcoli matematici,
comunicare con altri candidati o terzi. I candidati non possono in
alcun modo comunicare tra loro. In caso di violazione di tali
disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'immediata
esclusione dal concorso.

                               Art. 9 

Prova orale

1. La prova orale verte, per ciascun codice di concorso, sulle
materie oggetto delle prove scritte di cui al precedente articolo
nonche' su:
codice 01 - Profilo professionale di collaboratore di
amministrazione, contabile e consolare
a) ordinamento del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione intemazionale;
b) elementi di geografia;
c) altra lingua straniera veicolare da scegliersi tra
francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e
giapponese di cui al precedente art. 3, comma 2, lettera 1;
d) prova pratica di informatica per accertare la conoscenza e
la capacita di uso dei principali programmi di scrittura, calcolo,
comunicazione, presentazione.
codice 02 - Profilo professionale di collaboratore tecnico per
i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra
a) ordinamento del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
b) elementi di geografia;
c) elementi di diritto pubblico con particolare riferimento
al rapporto di pubblico impiego;
d) elementi di contabilita' di Stato;
e) altra lingua straniera veicolare da scegliersi tra
francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e
giapponese di cui al precedente art. 3, comma 2, lettera 1;
f) prova pratica di informatica per accertare la conoscenza e
la capacita' di uso dei principali programmi di scrittura, calcolo,
comunicazione, presentazione.
2. La prova orale e' oggetto di una valutazione unica. Per
superare la prova di esame orale e' necessario conseguire un
punteggio di almeno sessanta centesimi (60/100).
3. La prova orale puo' essere svolta in videoconferenza,
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la
pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche'
la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'.
4. Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno
riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e
affisso all'albo della sede d'esame.

                               Art. 10 

Prova facoltativa in lingua straniera

1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle
prove concorsuali di sostenere una prova facoltativa orale in una
lingua a scelta tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo,
portoghese, cinese e giapponese, ad esclusione della lingua prescelta
per la prova orale di cui al precedente art. 9, comma 1.
2. L'eventuale prova facoltativa orale in lingua straniera e'
sostenuta dai candidati al termine della prova orale.
3. Per tale prova il candidato puo' conseguire fino a 1,5
centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,8 centesimi.
4. Il punteggio attribuito per la prova facoltativa orale in
lingua straniera si aggiunge alla votazione complessiva riportata
nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato abbia superato la
prova orale secondo le modalita' di cui al precedente art. 9, comma
2.

                               Art. 11 

Voto finale delle prove d'esame e formazione
della graduatoria di merito per codice di concorso

1. La votazione complessiva e' determinata dalla somma della
media delle votazioni conseguite nelle prove scritte, di cui al
precedente art. 8, e della votazione ottenuta nella prova orale, di
cui al precedente art. 9. Al voto della prova orale sono aggiunti i
centesimi conseguiti nell'eventuale prova facoltativa orale in lingua
straniera, di cui al precedente art. 10.
2. Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva, di cui al
precedente art. 6, non ha valore ai fini della votazione complessiva.
3. La graduatoria finale di merito per ciascun codice di concorso
di cui all'art. 1 del presente bando e' formata dalla commissione
esaminatrice secondo l'ordine derivante dalla votazione complessiva
conseguita da ciascun candidato.

                               Art. 12 

Modalita' e calendario delle prove

1. La sede, il giorno, l'orario e le modalita' di svolgimento
della prova preselettiva di cui al precedente art. 6 sono resi noti
con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 4 maggio
2021 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale www.esteri.it - oltre che nella bacheca
dell'Ufficio V della Direzione generale per le risorse e
l'innovazione. Eventuali ulteriori informazioni relative allo
svolgimento della prova saranno rese note con successivo avviso
pubblicato sul sito esteri.it - Tali comunicazioni hanno valore di
notifica a tutti gli effetti. Coloro che non sono stati esclusi dalla
procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo
e nell'ora resi noti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 4 maggio
2021 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
2. La commissione esaminatrice stabilisce l'ordine delle
successive prove d'esame scritte sulla base del calendario fissato
dalla Direzione generale per le risorse e l'innovazione del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. La sede, il giorno, l'orario e le modalita' di svolgimento
delle prove d'esame scritte per ciascun codice di concorso sono resi
noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 dell'11
giugno 2021 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, oltre che nella bacheca
dell'Ufficio V della Direzione generale per le risorse e
l'innovazione. Con lo stesso avviso e' resa nota la data di
pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove
scritte per ciascun codice di concorso. La data di pubblicazione
dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte per
ciascun codice di concorso e' resa nota altresi' dalla commissione
esaminatrice prima dell'inizio della prova preselettiva di cui
all'art. 6. Eventuali ulteriori informazioni relative allo
svolgimento delle prove saranno rese note con successivo avviso
pubblicato sul sito esteri.it
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Pertanto coloro che sono stati ammessi alle prove scritte per ciascun
codice di concorso devono presentarsi nella sede, nel giorno e
nell'ora prestabiliti.
4. La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle
successive prove di esame orali.
5. L'avviso di presentazione alla prova stessa, con l'indicazione
del voto riportato nelle prove scritte per ciascun codice di
concorso, e' dato ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova
d'esame orale, individualmente per via telematica (email) almeno
venti giorni prima della data in cui essi devono sostenerla. Tale
comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e
imprevedibili, nonche' per causa di forza maggiore, dopo la
pubblicazione del calendario della prova preselettiva o della prova
scritta, si renda necessario rinviarne lo svolgimento, la notizia del
rinvio e il nuovo calendario saranno resi noti con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - sul sito internet del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale www.esteri.it oltre
che nella bacheca dell'Ufficio V della Direzione generale per le
risorse e l'innovazione.

                               Art. 13 

Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito per codice
di concorso

1. Il direttore generale per le risorse e l'innovazione,
riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva
con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per l'immissione nella seconda area, posizione economica F2, profilo
professionale di «collaboratore di amministrazione, contabile e
consolare» e l'immissione nella seconda area, posizione economica F2,
profilo professionale di «collaboratore tecnico per i servizi di
informatica, telecomunicazioni e cifra» degli Uffici centrali del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
delle Rappresentanze diplomatiche ed Uffici consolari, la graduatoria
di merito per ciascun codice di concorso dei candidati risultati
idonei nelle prove d'esame. Con il medesimo provvedimento il
direttore generale per le risorse e l'innovazione dichiara vincitori
del concorso i candidati utilmente collocati, per ciascun codice di
concorso, nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di
posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle
vigenti disposizioni.
2. La graduatoria di merito per ciascun codice di concorso
unitamente a quella dei vincitori per ciascun codice di concorso e'
pubblicata nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale. Di tale pubblicazione e'
data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

                               Art. 14 

Costituzione del rapporto di lavoro

1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso per il codice -
01 e' invitato ad assumere servizio in via provvisoria sotto riserva
di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la conferma
in servizio ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nell'area seconda, fascia
retributiva 2, nel profilo professionale di «collaboratore di
amministrazione, contabile e consolare» del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso per il codice -
02 e' invitato ad assumere servizio in via provvisoria sotto riserva
di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la conferma
in servizio ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nell'area seconda, fascia
retributiva 2, nel profilo professionale di «collaboratore tecnico
per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti, ii vincitore presenta al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, al momento dell'assunzione in via
provvisoria, una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che
gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica,
autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno
subito variazioni. A norma dell'art. 71 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'Amministrazione procede a
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese. Il vincitore
presenta, inoltre, una dichiarazione circa l'insussistenza di
situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e
integrazioni.
4. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica i
vincitori del concorso per accertarne l'idoneita' psico-fisica
all'impiego.
5. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione. In caso
di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione
di decadenza dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non
vincitori in ordine di graduatoria.

                               Art. 15 

Trattamento dei dati personali

Le modalita' del trattamento dei dati personali sono descritte,
per comodita' di consultazione, nell'informativa sul trattamento dei
dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679,
di cui all'allegato 3 del presente bando di cui costituisce parte
integrante.

                               Art. 16 

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto
applicabili le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e loro successive modifiche e integrazioni, nonche' le
disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell'art. 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 16 febbraio 2021

Il direttore generale: Varriale

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