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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di trecentodieci
allievi marescialli del contigente ordinario all'80° corso presso
la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per
l'anno accademico 2008/2009

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.51 del 1/7/2008
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:08E05653
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:31/7/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL COMANDANTE GENERALE
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente «Stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», ed, in
particolare, l'articolo 70;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente «Stato
giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica», estesa, con varianti, alla Guardia di finanza con
legge 17 aprile 1957, n. 260;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;
Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833, concernente «Stato giuridico
dei vicebrigadieri e dei militari di truppa del Corpo della guardia
di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme per il servizio di leva»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme sul servizio militare
di leva e sulla ferma di leva prolungata»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza», nonche' la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127»;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Governo
per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante
«Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare l'art. 68
concernente la riduzione e rimodulazione degli organici;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto interministeriale 12 aprile 2001, recante
«Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della
sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3
maggio 2006, come modificato dal decreto ministeriale 15 settembre
2006, concernente l'incremento di 152 unita' dell'organico del ruolo
ispettori della Guardia di finanza;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2008)»;
Ritenuto di dover riservare ventiquattro dei posti messi a
concorso ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Considerata l'opportunita' di prevedere che, alle prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,
Determina:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto, per l'anno accademico 2008/2009, un pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione all'80° corso, presso
la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, di 310
allievi marescialli del contingente ordinario.
2. Ventiquattro dei suddetti 310 posti sono riservati,
subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti
dall'art. 2, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado o superiore.
3. Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, i posti non coperti sono devoluti in aumento a
quelli previsti per il concorso di cui al comma 1, lettera b), del
succitato articolo, secondo le percentuali e l'ordine in esso
stabilito.
4. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare, consistente in questionari a risposta
multipla;
b) una prova scritta di composizione italiana;
c) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
d) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
e) una prova orale di cultura generale;
f) un esame facoltativo in una o piu' lingue estere, consistente
in una prova scritta ed una prova orale per ciascuna lingua
prescelta;
g) una prova facoltativa di informatica.
5. Il corso di formazione ha inizio nella data stabilita dal
Comando Generale della Guardia di finanza e ha la durata di due anni
accademici, al termine dei quali gli allievi dichiarati idonei
conseguono la nomina a maresciallo.
6. Resta impregiudicata, per il Comandante Generale della Guardia
di finanza, la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero
dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei
vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente
autorizzate dall'Autorita' di Governo nonche' di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili.

                               Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati
e finanzieri, gli allievi finanzieri, i finanzieri ausiliari e gli
allievi finanzieri ausiliari nonche' gli ufficiali di complemento del
Corpo della guardia di finanza che:
1) non abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'articolo 3, superato il 35°
anno di eta';
2) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'articolo 3, di un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai
corsi di laurea previsti dal decreto interministeriale 12 aprile
2001. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in
possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno scolastico
2007/2008;
3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato. il
giudizio di merito viene emesso dal Comandante Regionale o
equiparato, sentito il parere formulato da almeno una delle autorita'
gerarchiche sottostanti da cui il personale interessato dipende,
sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, «non idonei»
all'avanzamento;
5) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso allievi
marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
b) i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio
della Repubblica o se gia' alle armi, che:
1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'articolo 3, eta' non inferiore
ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
2) godano dei diritti civili e politici;
3) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione;
4) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'articolo 15, comma 7-ter, della legge 8
luglio 1998, n. 230;
5) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati per delitti non colposi, ne' sottoposti a misura di
prevenzione;
6) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della guardia di finanza;
8) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso allievi
marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
9) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'articolo 3, di un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai
corsi di laurea previsti dal decreto interministeriale 12 aprile
2001. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in
possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno scolastico
2007/2008;
10) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano stati
riformati in quell'occasione o successivamente ad essa.
2. I requisiti sopra indicati, ad eccezione di quelli di cui alle
lettere a), punti 1) e 2), e b), punti 1), 5), 6) e 9), debbono
essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di cui all'articolo 3 e conservati fino
alla data di effettivo incorporamento.
3. Per la valutazione del requisito di cui al comma 1, lettera a),
punto 4), si fa riferimento alla data del provvedimento con il quale
e' stata determinata la non idoneita' all'avanzamento al grado
superiore.
4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici concorsi.

                               Art. 3.
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Comando Provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di
provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale.
2. Per i residenti in Valle d'Aosta, la domanda deve essere
presentata, entro il termine e con le modalita' di cui al comma 1,
presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.
3. I militari alle armi (esclusi gli appartenenti al Corpo della
guardia di finanza) devono presentare la domanda, entro il termine e
con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, al Comando competente per il
luogo di residenza.
4. I cittadini italiani residenti all'estero devono inviare la
domanda di partecipazione direttamente al Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34,
00181 Roma/Appio.
5. La domanda deve essere redatta esclusivamente su apposito
modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1)
e disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonche' sul sito
internet www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
6. Le domande di partecipazione al concorso si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine di cui al comma 1. A tal
fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le
domande spedite non a mezzo raccomandata sono accettate soltanto se
pervenute al competente reparto entro il suindicato termine.
7. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei
termini indicati, non pervengono entro sessanta giomi decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale, sono
archiviate. Nelle more, i candidati sono ammessi con riserva alla
procedura concorsuale.
8. Per i militari della Guardia di finanza, la domanda di
partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo il
modello di domanda (fac-simile in allegato 2 al presente bando), deve
essere indirizzata al Centro di Reclutamento e presentata al reparto
da cui il militare direttamente dipende per l'impiego (per i militari
in forza al Comando Generale, le domande devono essere presentate al
Quartier Generale), entro trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
9. Il reparto che riceve le domande di cui al comma 8 vi appone,
immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a
protocollo.
10. Le domande sono inviate, entro il giorno successivo a quello
di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle
stesse, al:
a) Comando Regionale (o equiparato), relativamente al personale
in forza ai reparti dipendenti nonche' al Comando Interregionale alla
sede;
b) Quartier Generale, relativamente al personale in forza al
Centro Logistico;
c) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli istituti di
Istruzione, relativamente al personale in forza all'Ispettorato per
gli Istituti di Istruzione ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
d) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali,
relativamente al personale in forza al Comando dei Reparti Speciali
ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
e) Comando Logistico Aeronavale, relativamente al personale in
forza al Comando Aeronavale Centrale ed ai reparti da quest'ultimo
dipendenti.
11. I reparti di cui al comma 10, attestata la regolarita' e la
completezza delle domande ricevute (incluse quelle prodotte dal
personale direttamente dipendente), le inviano, entro dieci giorni
dalla scadenza del termine previsto per la loro presentazione,
unitamente agli elenchi riepilogativi degli aspiranti, al Centro di
Reclutamento.
12. I predetti reparti devono, altresi', comunicare
tempestivamente al Centro di Reclutamento eventuali situazioni che
possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti da
parte dei partecipanti al concorso.
13. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini,
ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte all'articolo 4, sono restituite agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine
perentorio di 5 giorni dal momento della restituzione dell'istanza.
L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto
termine, comporta l'archiviazione dell'istanza.
14. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente
archiviate.
15. Alle incombenze di cui ai commi 13 e 14 provvedono:
a) per gli appartenenti al Corpo, i reparti di cui al comma 10;
b) per tutti gli altri candidati, il Comando Provinciale
competente (Comando Regionale, per i residenti in Valle d'Aosta),
ovvero il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i
residenti all'estero.
16. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente articolo, sono notificati agli interessati, che possono
impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Comandante Interregionale o equiparato della
Guardia di finanza dal quale dipende il reparto che ha disposto
l'archiviazione (se l'archiviazione e' stata disposta dal Quartier
Generale, il ricorso deve essere proposto al Capo di Stato Maggiore
del Comando Generale della Guardia di finanza), ex decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla data di
notifica, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R.., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
17. L'Amministrazione non si assume, inoltre, alcuna
responsabilita' per la mancata ricezione delle domande, dovuta a
disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa.

                               Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve indicare
nella domanda (modello in allegato 2):
a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola
meccanografica, data e luogo di nascita;
b) il reparto cui e' in forza;
c) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
d) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2007/2008;
e) di non essere stato giudicato, nell'ultimo biennio, «non
idoneo» all'avanzamento;
f) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi
di punteggio, tra quelli elencati nell'articolo 21;
g) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza
deve indicare nella domanda (modello in allegato 1):
a) cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita (i
militari devono indicare anche il grado rivestito nonche' il Comando
cui sono in forza);
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a
carico;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
residenza e di godere dei diritti civili;
e) di non essere imputato, e di non aver subito condanne per
delitti non colposi, ne' sottoposto a misura di prevenzione;
f) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
g) la posizione nei riguardi del servizio militare;
h) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a
tale status, ai sensi dell'articolo 15, comma 7-ter, della legge 8
luglio 1998, n. 230;
i) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2007/2008;
l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione;
m) l'indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria famiglia,
completo del codice di avviamento postale;
n) l'indirizzo presso il quale desidera ricevere eventuali
comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito telefonico;
o) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi
di punteggio, tra quelli elencati nell'articolo 21;
p) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
3. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, puo'
richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove
facoltative:
a) esame di conoscenza di una o piu' lingue estere, scelte tra le
seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
4. Gli aspiranti in possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui
all'articolo 1, comma 2, devono compilare la domanda di
partecipazione precisando, in allegato alla stessa, gli estremi ed il
livello del titolo in base al quale concorrono per i posti riservati,
indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono
sostenere le previste prove scritta e orale.
5. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di
essere a conoscenza che la prova preliminare si svolgera' secondo le
modalita' stabilite all'articolo 11.
6. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
7. I candidati di cui al comma 2 devono segnalare ogni variazione
di indirizzo direttamente, e nel modo piu' celere, al Comando
Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero al locale
Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle
d'Aosta) o al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i
residenti all'estero, i quali non assumono alcuna responsabilita'
circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Gli stessi reparti, inoltre, non assumono alcuna responsabilita' in
caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di
convocazione, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non
imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere
tempestivamente comunicata agli stessi reparti ogni variazione che
dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del candidato
ai fini del servizio militare.

                               Art. 5.
Istruttoria della domanda
1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
a), del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti
previsti.
2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al
corso di formazione.

                               Art. 6.
Documentazione
1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, i reparti
di cui all'articolo 3, comma 10, provvedono ad inviare al Centro di
Reclutamento, entro i termini stabiliti da quest'ultimo, copia
autenticata del foglio matricolare dei militari interessati
(aggiornato e parificato alla data di scadenza del termine di cui
all'articolo 3, comma 1) e il giudizio di merito di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), punto 3), riferito alla suddetta data di
scadenza.
2. La documentazione caratteristica dei militari del Corpo deve
essere chiusa alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione.
3. Nei confronti dei candidati che non prestano servizio nella
Guardia di finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui
all'articolo 12, il Comando Provinciale della Guardia di finanza
competente (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di
finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) o il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero,
provvedono a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o
della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
d) nulla osta della competente autorita' militare per i candidati
in servizio militare.
4. I candidati risultati idonei alla prova scritta devono
presentare direttamente o far pervenire, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli, via della
Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio, entro venti giorni
dalla data di comunicazione dell'idoneita' stessa, i certificati
rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice ovvero le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli
preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati
nell'articolo 21. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
5. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza,
utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui all'articolo 21,
devono presentare o far pervenire ai reparti di cui al comma 3, a
pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
dell'esito del concorso:
a) se di sesso maschile, il foglio di congedo illimitato
provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune,
per coloro che abbiano soltanto concorso alla leva;
b) copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di
congedo illimitato o del foglio matricolare, per coloro che abbiano
prestato o prestino servizio militare;
c) domanda diretta al Ministero della difesa, con cui il
candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento,
ufficiale in ferma prefissata, ufficiale delle forze di
completamento, sergente o maresciallo, chiede di rinunciarvi per
conseguire l'ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della
Guardia di finanza, in qualita' di allievo maresciallo.
6. I vincitori del concorso devono consegnare, direttamente alla
Scuola Ispettori e Sovrintendenti, all'atto della presentazione per
l'inizio del corso di formazione, il diploma in originale o copia
autentica ovvero la copia autentica del certificato attestante il
conseguimento del titolo di studio, in conformita' all'articolo 18
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Il titolo di studio prescritto non puo' essere sostituito da
certificato di iscrizione ai corsi di laurea presso le Universita'.
8. I vincitori del concorso per i posti riservati di cui
all'articolo 1, comma 2, devono, inoltre, far pervenire al Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta
Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio, a pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso,
l'attestato di cui al predetto art. 1.
9. I documenti di cui ai commi 3 e 5, lettera b), devono essere di
data posteriore a quella di pubblicazione della presente
determinazione nella Gazzetta Ufficiale.
10. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
11. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni decorrenti dalla data di restituzione.
12. Il Centro di Reclutamento impartira' disposizioni circa le
modalita' e i termini di invio, da parte dei reparti del Corpo
interessati, delle domande di partecipazione al concorso e della
documentazione di cui al presente articolo.

                               Art. 7.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o
dell'autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale
generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali
medici, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e
due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei
medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di
merito, composta da:
1) due ufficiali della Guardia di finanza;
2) due professori in possesso del prescritto titolo accademico
nelle materie oggetto di esame.
La sottocommissione e' integrata, per la prova scritta e per le
ulteriori fasi concorsuali, da un'altra sottocommissione, unico
restando il presidente. All'ulteriore sottocommissione, avente la
medesima composizione di quella originaria, non puo' essere
attribuito un numero di candidati inferiore a 500;
e) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei
candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza,
composta da otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. Le sottocommissioni esaminatrici per l'esame facoltativo di una
o piu' lingue estere e la prova facoltativa di conoscenza
dell'informatica sono quelle indicate al comma 1, lettera d),
integrate, rispettivamente, da:
a) docenti abilitati all'insegnamento delle lingue estere oggetto
dell'esame o, in mancanza, da un ufficiale o un ispettore in servizio
permanente della Guardia di finanza, qualificato conoscitore della
lingua stessa;
b) un ufficiale o un ispettore in servizio permanente della
Guardia di finanza, impiegato nel settore dell'informatica.
4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei
candidati che le sosterranno in lingua tedesca, le competenti
sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso dell'attestato
di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istituto d'istruzione
secondaria di secondo grado o superiore.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma l,
lettera e), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti
attitudinali dell'ausilio di psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d) ed
e), possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di
personale di sorveglianza, all'uopo individuato dal Centro di
Reclutamento.

                               Art. 8.
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b),
c) ed e), compilano, per ogni candidato, un processo verbale firmato
da tutti i componenti.

                               Art. 9.
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Comandante Generale della
Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, puo'
essere disposta, in ogni momento, ai sensi dell'articolo 36, comma 6,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei
concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della
commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla
sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera a).
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo
2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                              Art. 10.
Documento di identificazione
1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia
recente.

                              Art. 11.
Calendario e modalita' di svolgimento della prova preliminare
1. I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preliminare, consistente in domande dirette ad accertare le
abilita' linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche della lingua
italiana, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia
di finanza, via Fiamme Gialle, n. 3, L'Aquila (localita' Coppito),
secondo il seguente calendario:
a) lunedi' 8 settembre 2008, ore 9.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da A a AVO;
b) lunedi' 8 settembre 2008, ore 15.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da AVR a BORE;
c) martedi' 9 settembre 2008, ore 9.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da BORF a CAPPA;
d) martedi' 9 settembre 2008, ore 15.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da CAPPE a CESAQ;
e) mercoledi' 10 settembre 2008, ore 9.00, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere da CESAR a CORO;
f) mercoledi' 10 settembre 2008, ore 15.00, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere da CORP a DEBB;
g) giovedi' 11 settembre 2008, ore 9.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da DEBE a DICAO;
h) giovedi' 11 settembre 2008, ore 15.00, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere da DICAP a DOZ;
i) venerdi' 12 settembre 2008, ore 9.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da DRA a FIOREN;
j) venerdi' 12 settembre 2008, ore 15.00, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere da FIOREO a GHI;
k) lunedi' 15 settembre 2008, ore 9.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da GIA a IANNAQ;
l) lunedi' 15 settembre 2008, ore 15.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da IANNAR a LEOND;
m) martedi' 16 settembre 2008, ore 9.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da LEONE a MANCIM;
n) martedi' 16 settembre 2008, ore 15.00, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere da MANCIN a MATARB;
o) mercoledi' 17 settembre 2008, ore 9.00, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere da MATARC a MONTEF;
p) mercoledi' 17 settembre 2008, ore 15.00, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere da MONTEG a ORSI;
q) giovedi' 18 settembre 2008, ore 9.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da ORSO a PELLE;
r) giovedi' 18 settembre 2008, ore 15.00, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere da PELLI a POMPL;
s) venerdi' 19 settembre 2008, ore 9.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da POMPO a RIPP;
t) venerdi' 19 settembre 2008, ore 15.00, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere da RIPR a SAMA;
u) lunedi' 22 settembre 2008, ore 9.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da SAMB a SESTI;
v) lunedi' 22 settembre 2008, ore 15.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da SESTO a TARICA;
w) martedi' 23 settembre 2008, ore 9.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da TARICC a VANDI;
x) martedi' 23 settembre 2008, ore 15.00, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere da VANDO a Z.
2. I candidati, i cui cognomi non rientrino in nessuna delle
tornate di convocazione di cui al comma 1, devono presentarsi per
sostenere la prova preliminare martedi' 23 settembre 2008, ore 15,00.
3. Il calendario di cui al comma 1 ha valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti dei candidati.
4. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso,
di sostenere le previste prove scritta e orale in lingua tedesca,
possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato
conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle
modalita' di esecuzione della prova preliminare.
5. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di:
a) idoneo documento di riconoscimento;
b) una penna biro ad inchiostro nero.
6. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari o altre pubblicazioni. Eventuali
apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere
obbligatoriamente spenti.
7. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai
candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.it, nella
sezione relativa ai concorsi.
8. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare, da parte dei candidati, sara':
a) disponibile, sul sito Internet www.gdf.it, una mappa
dell'itinerario;
b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla
stazione ferroviaria e dal terminal «Colle Maggio» di L'Aquila alla
sede di esame e ritorno.
9. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
10. Allo stesso modo, sono esclusi i candidati che, avendo chiesto
ed ottenuto il differimento della prova, a norma dell'articolo 20,
non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti.
11. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d).
12. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui
al comma 11 fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione delle prove dei candidati.
13. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all'articolo 12, i candidati classificatisi nei
primi 1500 posti della graduatoria.
14. Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto
utile.
15. Gli aspiranti che non ricevono la convocazione per la prova
scritta, entro il 3 ottobre 2008, debbono considerarsi non idonei e,
quindi, esclusi dal concorso.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica del provvedimento di esclusione, se prevista, o
dalla data in cui la stessa esclusione si intende definita, ai sensi
dell'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
e dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
b) straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla
predetta data, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                              Art. 12.
Modalita' e data di svolgimento della prova scritta
1. La prova scritta, della durata di sei ore, consistente nello
svolgimento di una prova di composizione italiana unica per tutti i
candidati, ha luogo presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della
Guardia di finanza, via Fiamme Gialle, n. 3, di L'Aquila (localita'
Coppito), il giorno 7 ottobre 2008, alle ore 09,00.

                              Art. 13.
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
1. Alle sottocommissioni per la valutazione delle prove di esame,
la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di
merito e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni
di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

                              Art. 14.
Revisione della prova scritta
1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalle
sottocommissioni indicate all'articolo 7, comma 1, lettera d).
2. Le sottocommissioni assegnano ad ogni elaborato un punto di
merito da zero a venti ventesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di dieci ventesimi.
5. I candidati che riportano l'idoneita' nella prova scritta
ricevono comunicazione del voto conseguito e, nel contempo,
convocazione per le successive prove di concorso.
6. Gli aspiranti debbono considerarsi non idonei e, quindi,
esclusi dal concorso, se non ricevono:
a) qualora non appartenenti al Corpo della guardia di finanza, la
convocazione per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica entro il 12 novembre 2008;
b) qualora appartenenti al Corpo della guardia di finanza, la
convocazione per gli accertamenti attitudinali e la prova orale entro
il 19 dicembre 2008.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo
11.

                              Art. 15.
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b),
mediante visita medica di primo accertamento, comprensiva degli esami
specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, in Roma.
2. L'accertamento dell'idoneita' e' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento e', immediatamente, comunicato all'interessato, il
quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di
essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per i
requisiti di cui all'articolo 16, commi 6, 11 e 12. La richiesta di
ammissione alla visita medica di revisione deve essere presentata al
presidente della sottocommissione di cui al comma 1, al momento della
comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze presentate
successivamente sono ritenute nulle.
4. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del 15°
giorno successivo alla comunicazione di non idoneita' alla visita
medica di primo accertamento.
5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'articolo 7, comma I, lettera c), e verte soltanto sulle cause
che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della
sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.
6. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo
accertamento o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso
dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 11.

                              Art. 16.
Requisiti psico-fisici
1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria,
con data non anteriore a giorni 60, rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il
Servizio Sanitario Nazionale:
a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che
anticorpali;
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) certificazione che escluda la presenza di allergopatie, anche
in fase asintomatica, da accertare mediante:
dosaggio delle IgE totali;
visita allergologica generale. Il relativo certificato deve
riportare espressamente l'esito del dosaggio delle IgE totali
effettuato.
La positivita' ai suddetti accertamenti comporta l'esclusione dal
concorso.
3. In sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica, i
candidati devono, altresi', produrre un certificato (fac-simile in
allegato 3), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
a) lo stato di buona salute;
b) la presenza/assenza di deficit di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);
c) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche.
4. La mancata presentazione dei certificati di cui ai commi 2 e 3
comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati o fatti
pervenire al Centro di Reclutamento entro 30 giorni dalla data di
notifica dell'esito della visita medica di primo accertamento.
5. I candidati sono sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
6. I candidati, all'atto della visita medica di primo
accertamento, devono, comunque, avere:
a) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m. 1,61 per le donne;
c) acutezza visiva:
1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio;
2) campo visivo e motilita' oculare normali;
3) visione binoculare;
4) senso cromatico normale alle matassine colorate.
7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
8. La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati e'
effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
9. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti
parametri:
a) monolaterale: 35 dB;
b) bilaterale: P.P.T. 20%.
11. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione
masticatoria. I denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi sufficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
13. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) radiografia del torace;
b) dell'urina ed ematochimici;
c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
d) test psico-clinici.
15. 1 concorrenti sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
16. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi,
negli accertamenti di cui ai commi 6, 11 e 12, sono immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione.
17. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso scondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 11.
18. Ai soli tini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede
di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza
di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo
sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
19. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale del 17 maggio
2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare. Tali candidate sono, pertanto:
a) ammesse, con riserva, a sostenere le successive fasi
concorsuali;
b) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'articolo 3, comma
3, del predetto decreto ministeriale, laddova lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 16 febbraio 2009.
20. Il personale che, alla data del 10 novembre 2008, presta
servizio nel Corpo della guardia di finanza non e' sottoposto alla
visita medica.

                              Art. 17.
Accertamento attitudinale
1. I candidati appartenenti al Corpo idonei alla prova scritta e i
candidati non appartenenti al Corpo idonei all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica sono convocati per essere sottoposti
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio, quale
maresciallo della Guardia di finanza.
2. L'idoneita' attitudinale dei candidati e' accertata dalla
sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera e).
3. Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento;
b) test di personalita' e questionario biografico, per acquisire
elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita
passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test.
4. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la citata sottocommissione fissa, in
apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione degli
stessi.
5. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali di
cui al comma 3, sono ammessi a sostenere la prova orale, mentre i non
idonei sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
7. Avverso la suddetta esclusione gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo
11.

                              Art. 18.
Prova orale
1. La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate
all'articolo 7, comma 1 lettera d), e consiste in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15
minuti);
b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);
c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti), nei limiti
del programma riportato in allegato 4.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. Le sottocommissioni di cui al comma 1 assegnano a ciascun
concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero a venti
ventesimi.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai
singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei
medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano un punto di
merito non inferiore a 10 ventesimi.
6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a 10
ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo
11.
8. Al termine di ogni seduta, le competenti sottocommissioni
compilano l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del
punto di merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal
presidente e da un membro, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo
della sede di esame. L'esito della prova orale e', comunque,
notificato ad ogni candidato.
9. Prima dell'effettuazione della prova orale, le sottocommissioni
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), fissano in apposito atto
i criteri cui attenersi per la valutazione della stessa.

                              Art. 19.
Prove facoltative
1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'articolo 18, e' sottoposto all'esame facoltativo di una o piu'
lingue estere prescelte, con le modalita' indicate in allegato 5.
2. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo, che ha
chiesto di partecipare per i posti riservati di cui all'articolo 1,
comma 2, puo' richiedere di sostenere l'esame facoltativo di lingua
straniera in inglese, francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso
puo' essere assistito, sul posto, da personale qualificato
conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti
necessari sulle modalita' di esecuzione della prova.
3. Il giudizio sul citato esame e' espresso dalle sottocommissioni
esaminatrici di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), integrate a
norma del comma 3, lettera a), dello stesso articolo.
4. Le sottocommissioni assegnano, sia per la prova scritta che per
quella orale, un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che
nella media aritmetica dei due punti riporta un voto compreso tra i
10 e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di
merito la maggiorazione di cui all'articolo 21, comma 3, lettera a).
5. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'articolo 18, e' sottoposto alla prova facoltativa di conoscenza
dell'informatica, con le modalita' indicate in allegato 5.
6. Analogamente a quanto previsto al comma 2, il candidato in
possesso dell'attestato di bilinguismo, che ha chiesto di partecipare
per i posti riservati di cui all'articolo 1 comma 2, puo' essere
assistito, nel corso della prova facoltativa di conoscenza
dell'informatica, da personale qualificato conoscitore della lingua
tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di
esecuzione della stessa.
7. Il giudizio sul citato esame e' espresso dalle sottocommissioni
esaminatrici di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), integrate a
norma del comma 3, lettera b), dello stesso articolo.
8. Le sottocommissioni assegnano, per la prova di cui al comma 5,
un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che riporta un voto
compreso tra i 10 e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della
graduatoria finale di merito la maggiorazione di cui all'articolo 21,
comma 3, lettera b).
9. Prima dell'effettuazione delle prove facoltative di cui al
presente articolo, le competenti sottocommissioni fissano in apposito
atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.

                              Art. 20.
Mancata presentazione del candidato alle prove concorsuali
1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per:
a) sostenere la prova preliminare, l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica l'accertamento dell'idoneita' attitudinale e la prova
orale, previste, rispettivamente dagli articoli 11, 15, 17 e 18, e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate
fasi selettive nonche' delle prove facoltative di cui all'articolo
19, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma
1, lettere b), c), d), ed e), hanno facolta', su istanza motivata, di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse.
L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli, via della
Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio, deve essere
anticipata, via fax, al numero 0624290663 (linea esterna) oppure al
numero 8812663 (linea interpolizie);
b) sostenere la prova scritta, prevista dall'articolo 12, e'
considerato rinunciatario e quindi, escluso dal concorso.

                              Art. 21.
Graduatoria
1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d),
predispongono distinte graduatorie finali di merito per il
contingente ordinario e per i posti riservati di cui all'articolo 1,
comma 2.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che
abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'articolo 1, comma 4, ad esclusione delle
lettere f) e g).
3. Per la formazione delle graduatorie e' presa come base la somma
aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale
di cui agli articoli 12 e 18, cosi' maggiorata:
a) conoscenza di lingue estere, accertata in sede di esame di cui
all'articolo 19, per ogni lingua estera conosciuta:
1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso tra i 10 e i 12
ventesimi;
2) 1 ventesimo, per un voto compreso tra i 12,01 e i 15
ventesimi
3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore a 15 ventesimi;
b) conoscenza dell'informatica, accertata in sede di prova di cui
all'articolo 19:
1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso tra i 10 e i 12
ventesimi;
2) 1 ventesimo, per un voto compreso tra i 12,01 e i 15
ventesimi;
3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore ai 15 ventesimi;
c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di
servizio posseduti dall'aspirante:
1) 3 ventesimi, per ogni medaglia d'oro al valor militare o al
valor civile;
2) 2 ventesimi, per ogni medaglia d'argento al valor militare o
al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;
3) 1 ventesimo, per ogni medaglia di bronzo al valor militare o
al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o
promozione straordinaria per benemerenze di servizio;
4) 0,50 ventesimi, per ogni anno o frazione di anno superiore a
sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato
di benemerenza;
5) 1 ventesimo, per gli appartenenti al Corpo che siano
risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali
per l'accesso al ruolo ispettori di cui all'articolo 35, lettera a),
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
6) 1 ventesimo, al concorrente appartenente al ruolo
«sovrintendenti»
7) 0,75 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di appuntato
scelto o appuntato;
8) 2 ventesimi, per gli ufficiali ed i sottufficiali provenienti
dalle altre Forze armate in servizio o in congedo, e per i
sottufficiali, in congedo, della Guardia di finanza;
9) 0,50 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di finanziere
scelto o finanziere nonche' per i militari in ferma di leva
prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate
(esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti, magnetisti,
specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di
automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di
elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici
elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che
abbiano completato la predetta ferma senza demerito;
10) 1 ventesimo, per ogni anno o frazione di anno superiore a
sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino al
massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato, e'
considerato anche il tempo trascorso per infermita' riconosciuta
dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di
convalescenza o in aspettativa;
d) 2 ventesimi, per il diploma di laurea, ovvero laurea
specialistica, o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle
lauree c.d. «triennali» o di «I livello»).
4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli
orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di
marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in
servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di finanza, alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
5. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2 comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191.
6. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti validi se
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda e se la certificazione che ne attesta il possesso e'
stata inviata nei termini previsti dall'articolo 6, comma 4.
7. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, la citata
documentazione, qualora risultante dalla documentazione personale,
sara' acquisita d'ufficio.
8. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza o dall'autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso
i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel
numero dei posti messi a concorso.

                              Art. 22.
Ammissione alla Scuola ispettori e sovrintendenti dei vincitori del
concorso
1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere,
di cui all'articolo 1, comma 6, i concorrenti dichiarati vincitori
sono ammessi al corso di formazione in qualita' di allievi
marescialli, previo superamento (solo per i non appartenenti al
Corpo) della visita medica di incorporamento, alla quale sono
sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte del
Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola ispettori e
sovrintendenti, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita'
psico-fisica.
2. Qualora i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, non
possano essere ricoperti per mancanza di candidati riconosciuti
idonei, gli stessi sono conferiti agli altri candidati iscritti nella
graduatoria per il contingente ordinario, nell'ordine del punteggio
di merito conseguito.
3. Entro venti giorni dall'inizio del corso, con determinazione
del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal
medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori del concorso
altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per
ricoprire:
a) i posti resisi, comunque, disponibili tra i concorrenti
precedentemente dichiarati vincitori;
b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a
concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero
delle vacanze nel ruolo «ispettori» per l'anno in cui gli aspiranti
dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo.
4. Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della
Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre
Forze Armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia
ad ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione al corso di
formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
5. Ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma
non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e
successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.
6. Il Comando generale della Guardia di finanza puo' avviare i
candidati di cui al comma 5, nei limiti dei posti in programmazione,
al successivo corso di formazione.
7. Per i soli candidati non appartenenti al Corpo, l'ammissione al
corso di formazione di cui al comma 6 e' subordinata al superamento
della visita medica di incorporamento cui sono sottoposti, prima
della firma dell'atto di arruolamento, a cura del dirigente il
Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della
Guardia di finanza. Quest'ultimo, nello svolgimento dei propri
lavori, si avvarra' del supporto tecnico nonche' delle strutture del
Centro di Reclutamento - Ufficio Sanitario, reiterando, al fine di
verificare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica degli
aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'articolo 16.
8. I concorrenti, convocati dal Centro di Reclutamento per essere
sottoposti alla visita medica di cui al comma 7, devono presentare i
certificati ed il test (se di sesso femminile) previsti all'articolo
16, rispettivamente, ai commi 2, 3 e 18.
9. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario
della Scuola Ispettori e Sovrintendenti accerta, ai sensi del
presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono
essere notificati agli interessati, che possono impugnarli,
producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30
giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 2, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                              Art. 23.
Mancata presentazione al corso
1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la
frequenza del corso, e considerato rinunziatario al corso stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono
essere comunicati, a mezzo fax al numero 0862342215, al massimo entro
3 giorni dall'inizio del corso, al Comandante della Scuola Ispettori
e Sovrintendenti della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle, n. 3,
L'Aquila (localita' Coppito), che li valuta e, se indipendenti dalla
volonta' dell'interessato, provvede a stabilire un ulteriore termine
di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini
della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le
disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato
tramite il reparto di appartenenza, se militare della Guardia di
finanza, ovvero tramite il competente Comando Provinciale della
Guardia di finanza (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia
di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) o il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero, se
non appartenente al Corpo.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni
dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla frequenza del
corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.

                              Art. 24.
Spese per la partecipazione al concorso e concessione della licenza
straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la
partecipazione alle prove di concorso sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove di concorso, ai candidati appartenenti
al Corpo, sono concesse licenze straordinarie per esami militari per
i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria
per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo' essere concessa,
per la preparazione agli esami orali, solo a coloro che hanno
conseguito il giudizio di idoneita' alla prova scritta. Per i
militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione
della predetta licenza, sono computate ai fini del calcolo dei
periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e'
disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le
disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30. I militari, che
nello stesso anno avessero gia' beneficiato di altre tipologie di
licenza straordinaria concorrenti al computo del tetto massimo di 45
giorni annui (articolo 3, comma 37, legge 24 dicembre 1993, n. 537),
possono, invece, fruire della anzidetta licenza soltanto per la parte
residua fino alla concorrenza dei citati 45 giorni. Qualora il
concorrente non si presenti alla prova orale, per cause dipendenti
dalla propria volonta', la licenza straordinaria e' computata in
detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa e'
stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.
4. La partecipazione alle prove concorsuali deve essere comprovata
da apposito attestato rilasciato dalla competente sottocommissione o
dal visto sul foglio di licenza.
5. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede
della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza per
la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.

                              Art. 25.
Assegnazione al termine del corso
1. Al termine del corso di formazione, i marescialli sono
destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo
richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni
interne del Corpo.

                              Art. 26.
Sito internet ed informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.it.,
nella
sezione relativa ai concorsi.
2. Parimenti, sono pubblicati sul citato sito internet gli elenchi
dei candidati dichiarati idonei alla prova preliminare e alla prova
scritta nonche' le graduatorie finali di merito.

                              Art. 27.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
per le finalita' concorsuali e sono trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti
in sede concorsuale, possono essere utilizzati, a prescindere
dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del
rapporto di lavoro gia' instaurato.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Comandante
Generale della Guardia di finanza.
La presente determinazione sara' inviata agli organi di controllo.
Roma, 23 giugno 2008
Il Gen. C.A.: D'Arrigo

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