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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO

Concorso interno, per esami, per l'ammissione di quaranta allievi al
primo anno del 187° corso dell'Accademia militare di Modena - Anno
accademico 2005-2006.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.104 del 31/12/2004
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Località:Nazionale
Codice atto:04E08891
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:31/1/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per
l'ammissione ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina ad
ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonche' tipologia e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame,
emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, concernente il regolamento
in materia di autonomia didattica degli atenei; al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
Generale della Sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva 19 aprile 2000 della Direzione Generale della
Sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare modificata con la direttiva in
data 10 aprile 2003;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, in particolare l'art. 20, comma
3, che prevede che ciascuna Forza armata possa indire concorsi per
l'ammissione alle Accademie riservati al proprio personale nella
misura massima del 30% dei posti disponibili;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 12 aprile 2001, concernente la
determinazione delle classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie nelle «Scienze della difesa e della
sicurezza»;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2001, concernente
approvazione del regolamento per l'Accademia militare e la Scuola di
applicazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Ravvisata l'opportunita' di indire, in applicazione del
sopracitato art. 20, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, due distinti concorsi per l'ammissione di complessivi 200
allievi al primo anno del 187° corso dell'Accademia militare di
Modena, uno per quaranta posti, d'ora in avanti identificato come
concorso «interno», riservato ai sergenti in servizio permanente,
agli allievi sergenti, ai volontari in servizio permanente ed a
quelli in ferma breve, questi ultimi con almeno dodici mesi di
servizio in tale posizione, uno per centosessanta posti, d'ora in
avanti identificato come concorso «pubblico», per concorrenti diversi
da quelli appartenenti alle precitate categorie, sempreche' in
possesso dei requisiti prescritti dal relativo bando di concorso;
Ravvisata comunque l'opportunita' di prevedere che i posti
eventualmente non ricoperti nel concorso «interno» indetto con il
presente decreto, possano essere portati in aumento a quelli
disponibili nel concorso «pubblico»;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2004, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che ha definito, tra l'altro, le Armi e i Corpi dei
ruoli normali dell'Esercito nei quali avverra' nell'anno 2005 il
reclutamento del personale femminile ed ha fissato al 100% l'aliquota
massima di detto personale che potra' accedere ai corsi regolari
dell'Accademia militare nell'anno accademico 2005/2006;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
Ritenuto opportuno prevedere che nel concorso «interno» alle
prove concorsuali successive a quella di selezione culturale vengano
ammessi concorrenti idonei in numero via via decrescente -
sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione
per la copertura dei posti messi a concorso;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso «interno», per esami, per l'ammissione
di 40 (quaranta) allievi al primo anno del 187° corso dell'Accademia
militare di Modena. I posti sono cosi' ripartiti:
27 (ventisette) per il corso delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
5 (cinque) per il corso dell'Arma dei trasporti e dei
materiali;
3 (tre) per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
2 (due) per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
3 (tre) per il corso del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito.
2. Il concorso di cui al precedente comma 1 e' riservato - per i
motivi indicati nelle premesse - al personale militare di sesso sia
maschile che femminile in servizio in qualita' di sergente, di
allievo sergente, di volontario in servizio permanente o di
volontario in ferma breve, quest'ultimo con servizio in detta ferma
di durata pari o superiore a dodici mesi alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4,
comma 1. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza
di espressa indicazione, devono intendersi riferite al predetto
personale di entrambi i sessi.
3. I militari cui e' riservato il concorso potranno indicare
nella domanda di partecipazione solo l'ordine di preferita
assegnazione ai citati corsi. In mancanza di indicazione, l'ordine di
preferenza verra' d'ufficio ritenuto coincidente con l'ordine di
indicazione dei cinque corsi di cui al precedente comma 1 del
presente articolo. Peraltro, l'assegnazione ai corsi e agli indirizzi
di studio, laddove previsti, sara' stabilita, come indicato nel
successivo art. 11, comma 6, all'atto del completamento delle
attivita' di ammissione alla frequenza del primo anno del 187° corso.
4. I corsi regolari avranno inizio dal giorno in cui saranno rese
pubbliche le graduatorie di ammissione. Al termine del secondo anno
accademico gli allievi giudicati idonei conseguiranno la nomina a
sottotenente in servizio permanente.
5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi gli allievi
saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie
esigenze della Forza armata nel seguente modo:
gli ammessi ai corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei
materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito seguiranno un corso di laurea triennale ed uno
successivo, biennale, di laurea specialistica in Scienze strategiche
- negli indirizzi:
politico-organizzativo;
dei sistemi infrastrutturali;
delle comunicazioni;
logistiche;
economico - amministrativo;
gli ammessi al corso per il Corpo degli ingegneri seguiranno un
corso di laurea triennale in Ingegneria ed uno successivo, biennale,
di laurea specialistica in Ingegneria, negli indirizzi stabiliti
dallo Stato Maggiore dell'Esercito;
gli ammessi al corso per il Corpo sanitario dell'Esercito
frequenteranno un corso di studi universitari di durata sessennale
finalizzato al conseguimento della laurea in Medicina e chirurgia.
L'Amministrazione della difesa si riserva di modificare
denominazione, durata e struttura dei corsi universitari sopra
indicati, qualora fosse necessario procedere ai relativi adeguamenti
a seguito di provvedimenti che in proposito dovessero essere adottati
di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca.
6. Per quanto indicato nel precedente comma 5:
i concorrenti gia' laureati in Ingegneria non potranno essere
ammessi al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
i concorrenti gia' laureati in Medicina e chirurgia non
potranno essere ammessi al corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
Inoltre:
i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia
avessero gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da
frequentare non potranno comunque farli valere.
7. Nel concorso di cui al precedente comma 1 il numero dei posti
potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione della
graduatoria di merito, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, nonche' di quelle della Forza armata
connesse alla consistenza del ruolo normale della rispettiva Arma o
Corpo.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. I concorrenti devono:
a) essere sergenti, allievi sergenti, volontari in servizio
permanente o volontari in ferma breve dell'Esercito, questi ultimi
con non meno di dodici mesi di servizio in tale posizione alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso di cui al successivo art. 3, comma 1, del
presente decreto;
b) non aver superato alla data del 31 ottobre 2005 il
ventiduesimo anno di eta', cioe' essere nati non prima del 31 ottobre
1983, sia se di sesso maschile che di sesso femminile.
Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari
all'effettivo servizio militare prestato fino alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, comunque non superiore a tre anni;
c) essere cittadini italiani;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati dimessi per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
f) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2004/2005 un titolo di studio avente durata
quinquennale che consenta l'iscrizione all'Universita', ovvero un
titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni.
La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano
conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati.
2. L'ammissione ai corsi e' subordinata al possesso della
idoneita' psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le modalita'
prescritte dal successivo art. 6.
3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi e' inoltre
subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo
all'ammissione in Accademia militare, del possesso dei requisiti di
moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente
normativa.
4. I requisiti di partecipazione, salvo quanto previsto per
quelli di cui al precedente comma 1, lettere b) e f), devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande indicato nel successivo art. 3 e mantenuti fino alla
ammissione in Accademia e per tutta la durata dell'iter formativo.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione al concorso
 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
redatta in carta semplice, secondo il modello riportato
nell'Allegato «A», che costituisce parte integrante del presente
decreto;
firmata per esteso dal militare. La mancanza di sottoscrizione
comportera' la non ammissione al concorso;
presentata, a pena di decadenza, entro il termine di trenta
giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, al Comando del Reparto/Ente di appartenenza. Questi,
raccolte le domande presentate, provvederanno a trasmettere al Centro
di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, viale Mezzetti
2, 06034 Foligno, a mezzo fax (n. 0740/342208) il giorno successivo a
quello di scadenza del termine di presentazione delle domande stesse
l'elenco nominativo dei concorrenti. Entro il quinto giorno
successivo, poi, provvederanno a trasmettere, possibilmente a mezzo
corriere, le domande di partecipazione al concorso, dopo avervi
apposto il visto di avvenuta presentazione, custodendone copia.
I militari impiegati all'estero, che abbiano titolo a partecipare
al concorso di cui al precedente art. 1 del presente decreto,
dovranno presentare, entro il termine sopra indicato, la domanda al
Comando di appartenenza, che provvedera' a trasmetterla
immediatamente al predetto Centro, dopo avervi apposto il visto di
avvenuta presentazione, custodendone una copia.
In tutti i casi per la data di presentazione fara' fede la data
di assunzione a protocollo della domanda da parte del Comando del
Reparto/Ente ricevente.
2. Nella domanda il militare, consapevole delle conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) l'ordine di preferita assegnazione ai cinque corsi di cui al
precedente art. 1 del presente decreto, contrassegnando con
numerazione da 1 a 5 le apposite caselle contenute nel modello di
domanda di cui al gia' citato Allegato «A». Il concorrente potra'
modificare detto ordine di preferita assegnazione esclusivamente
entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande
di partecipazione al concorso. Pertanto, istanze prodotte a tal fine
dal concorrente dopo tale data non saranno prese in considerazione;
c) la lingua straniera nella quale intenda sostenere la prova
orale facoltativa (una sola a scelta fra inglese, francese, tedesco e
spagnolo);
d) il recapito presso il quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e di numero telefonico, impegnandosi a comunicare
tempestivamente a mezzo telegramma ogni variazione dello stesso al
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di
Foligno.
L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilita'
per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ovvero per eventuali disguidi postali o telegrafici
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore;
e) la propria posizione militare, con data di inizio del
servizio, grado, denominazione ed indirizzo del Reparto/Ente presso
il quale presta servizio, nonche' i periodi di servizio militare
eventualmente svolti in precedenza. Le comunicazioni relative al
concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda di cui
alla precedente lettera d), che potrebbe non coincidere con quello
del Comando di appartenenza. In tal caso quest'ultimo dovra' esserne
comunque informato a cura del militare;
f) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2004/2005.
Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non
abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso
con riserva al concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne, a mezzo
telegramma, al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito di Foligno - l'avvenuto conseguimento con il relativo
voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinera'
l'esclusione dal concorso.
Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio
all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello prescritto per
la partecipazione al concorso;
g) il proprio stato civile nonche' l'eventuale prole a carico;
h) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
i) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di non aver in
corso procedimenti penali o amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali ascrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale.
La dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa. In caso
contrario, dovra' indicare le condanne, le applicazioni di pena, i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento
penale per aver assunto la qualifica di imputato.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Centro di Selezione
e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno qualsiasi
variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra.
La dichiarazione resa nella domanda dovra' comunque essere
reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere,
ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto dell'ammissione in
Accademia;
j) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati nell'Allegato «F», che costituisce parte integrante del
presente decreto;
k) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
l) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.

                               Art. 4.
 
Svolgimento del concorso
 
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di selezione culturale con quesiti a risposta multipla
(predeterminata o libera);
b) accertamento attitudinale;
c) prova orale di matematica;
d) prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione
dello Stato, in corso di validita'.
3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti all'atto della formazione delle
graduatorie di ammissione al corso di cui al successivo art. 14,
comma 1 (presumibilmente entro il 31 luglio 2005), dovranno essere
risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1.

                               Art. 5.
 
Prova di selezione culturale
 
1. La prova di selezione culturale avra' luogo, a cura della
Commissione di cui al successivo art. 10, comma 1, lettera a) presso
il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale
Mezzetti n. 2, Foligno, con inizio non prima delle ore 14,30
dell'orario ufficiale, secondo il seguente calendario:
3 marzo 2005: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera
compresa tra «A» e «I»;
4 marzo 2005: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera
compresa tra «J» e «Z».
I concorrenti nel cui cognome compaia l'apostrofo, per
individuare il gruppo di appartenenza, devono leggere il proprio
cognome senza l'apostrofo.
Il giorno 14 marzo 2005, alle ore 14,30, potra' aver luogo
un'eventuale sessione di recupero per quei concorrenti che non
avessero potuto presentarsi nel giorno previsto a causa di
impedimenti di carattere operativo/addestrativo tempestivamente
documentati dal Comandante di Corpo al Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno a mezzo fax
(n. 0742/342208).
2. Eventuali variazioni del succitato calendario o della sede di
svolgimento di detta prova saranno rese note mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del
18 febbraio 2005, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale del 18 febbraio 2005 tale pubblicazione potra' essere
rinviata ad una data successiva.
3. La prova, della durata di centoventi minuti, consistera' nella
somministrazione di almeno centoventi quesiti a risposta multipla,
predeterminata o libera, volti ad accertare il grado di conoscenza
della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico,
la conoscenza di argomenti di attualita', di educazione civica, di
storia, di geografia e di logica matematica. I quesiti riguarderanno,
inoltre, l'interpretazione, la rielaborazione di brani, il
completamento di frasi, sinonimi e contrari e deduzioni logiche. Dei
quesiti almeno dieci saranno diretti ad accertare la conoscenza di
una lingua straniera, a scelta del concorrente, tra l'inglese, il
francese, il tedesco e lo spagnolo ed almeno cinque la conoscenza di
elementi di informatica.
4. In ciascuno dei turni di prova di cui al precedente comma 1 i
concorrenti si dovranno presentare alle ore 13,30 dell'orario
ufficiale.
Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, ultimo
capoverso, i concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso.
5. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a
presentarsi nel giorno previsto per sostenere la prova di selezione
culturale, muniti di documento d'identita', rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. Alla eventuale
sessione di recupero, invece, la presentazione dei concorrenti e'
subordinata a specifica convocazione che sara' rilasciata solo nei
casi indicati nel precedente comma 1.
6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e quelle indicate nell'Allegato «G», che costituisce
parte integrante del presente decreto.
7. Il punteggio massimo acquisibile in detta prova da ciascun
concorrente e' pari a 30 (trenta) punti. Sulla base dei punteggi
conseguiti dai concorrenti la Commissione di cui al successivo
art. 10, comma 1, lettera a), provvedera' a formare la graduatoria
per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove
successive. Il punteggio conseguito in detta prova sara' inoltre
utile ai fini della formazione della graduatoria di cui ai successivi
articoli 7 e 11.
8. Notizie circa l'esito della prova di selezione culturale
potranno essere richieste, non prima del giorno 25 marzo 2005, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Ufficio relazioni con il pubblico (tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548
e 06/4986.4613). Ciascun concorrente, inoltre, potra' avere notizia
dell'esito della prova da lui sostenuta consultando, a partire dalla
data suindicata, il sito web «www.persomil.difesa.it».

                               Art. 6.
 
Accertamento attitudinale
 
1. Saranno ammessi all'accertamento attitudinale i primi 200
(duecento) concorrenti della graduatoria di cui al precedente art. 5,
comma 7, nonche' i concorrenti che abbiano lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi all'ultimo posto utile nella graduatoria
di merito.
2. Detto accertamento, che avra' luogo presso il Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, verra'
condotto, secondo le direttive tecniche emanate dall'Agenzia di
Selezione e Reclutamento dello Stato Maggiore dell'Esercito, dalla
Commissione indicata nel successivo art. 10, comma 1, lettera b).
La convocazione a detta prova sara' data a mezzo lettera
raccomandata o telegramma. Coloro che non ricevessero alcuna
comunicazione entro il 7 aprile 2005 dovranno ritenersi esclusi dal
concorso.
3. I concorrenti, all'atto della presentazione presso il Centro,
dovranno esibire:
una attestazione, rilasciata dal Comandante di Corpo, secondo
il modello in Allegato «B», che costituisce parte integrante del
presente decreto, concernente il superamento delle prove di
efficienza operativa previste dalla Circolare SME - Ufficio D.A.R.
n. 1700/162.200 ITER del 17 aprile 2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;
una certificazione medica, redatta dal dirigente del servizio
sanitario del Reparto/Ente di appartenenza e vistata dal Comandante
di Corpo, secondo il modello in Allegato «C», che costituisce parte
integrante del presente decreto, attestante il mantenimento
dell'idoneita' al servizio militare incondizionato.
La mancata presentazione anche di una sola delle predette
attestazioni/certificazioni determinera' l'esclusione del concorrente
dal concorso.
4. Al termine dell'accertamento attitudinale la Commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di
idoneita' o non idoneita', che e' definitivo e sara' comunicato
seduta stante. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei saranno
esclusi dal concorso.

                               Art. 7.
 
Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua
straniera
 
1. I concorrenti risultati idonei all'accertamento di cui al
precedente art. 6, saranno iscritti, a cura della Commissione di cui
al successivo art. 10, comma 1, lettera a), in una graduatoria
formata ai fini dell'ammissione alla prova orale del concorso.
2. Dei concorrenti idonei all'accertamento attitudinale iscritti
nella graduatoria di cui al precedente art. 5, comma 7, saranno
convocati alla prova orale, che avra' luogo, presumibilmente nella
seconda meta' del mese di luglio 2005, presso il Centro di Selezione
e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, i primi 120
(centoventi).
3. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, a
parita' di merito, saranno preferiti nella graduatoria i concorrenti
che abbiano dichiarato il possesso dei titoli di preferenza indicati
nel gia' citato Allegato «F» al presente decreto.
4. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui
al programma riportato nel gia' citato Allegato «G» al presente
decreto.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro
il giorno stesso della prova a mezzo fax al Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno (n. 0742/342208),
sara' valutato ai fini dell'eventuale riconvocazione.
6. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato
un punteggio non inferiore a 18/30i, utile ai fini della formazione
delle graduatorie di cui al successivo art. 11.
7. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i
concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di
partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato allegato «G» al presente decreto.
8. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa
sara' assegnata una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione delle
graduatorie di cui al successivo art. 11:
da 0/30i a 17,999/30i = 0
da 18/30i a 20,999/30i = 0,50;
da 21/30i a 23,999/30i = 1,00;
da 24/30i a 26,999/30i = 1,75;
da 27/30i a 30/30i = 2,00.

                               Art. 8.
 
Documenti
 
1. All'atto della presentazione presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno per essere sottoposti
all'accertamento attitudinale, i concorrenti dovranno esibire le
certificazioni indicate nel precedente art. 6, comma 3.
2. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi in Accademia
militare i vincitori del concorso dovranno consegnare i seguenti
documenti:
fotografia recente, formato tessera (4 x 5), con scritto in
basso a tergo, in calligrafia leggibile, cognome, nome e data di
nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;
scheda o libretto sanitario.
I medesimi dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi,
integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso circa la propria posizione giudiziaria.
Infine, a seconda del proprio stato, dovranno rilasciare, una
delle seguenti dichiarazioni:
se sergenti, o volontari in servizio permanente: dichiarazione
(modello in Allegato «D») di rinuncia al grado rivestito, necessaria
per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, rispettivamente, ai
sensi dell'art. 60, n. 3, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e
dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, ovvero
dell'art. 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
se volontari in ferma breve: dichiarazione (modello in
Allegato «E») di rinuncia al grado rivestito e contestuale richiesta
di proscioglimento dalla ferma volontaria contratta.
La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in
qualita' di allievo ai corsi regolari dell'Accademia militare. Gli
allievi, qualora non conseguano la nomina a Sottotenente in servizio
permanente, saranno reintegrati nel grado, riscritti nel ruolo di
provenienza ed il tempo trascorso in Accademia sara' computato
nell'anzianita' di grado.
3. Ai fini dell'iscrizione al corso di laurea che sono tenuti a
frequentare, gli allievi, a richiesta del Comando dell'Accademia
militare, dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado e la non iscrizione per l'anno
accademico 2005/2006 presso alcuna Universita'.

                               Art. 9.
 
Spese di viaggio - Licenza straordinaria per esami
 
1. I concorrenti fruiranno del certificato di viaggio
limitatamente al tempo strettamente necessario per il raggiungimento
della sede ove si svolgeranno le prove previste dal precedente art. 4
del presente decreto e per il rientro in sede.
2. I concorrenti potranno fruire, compatibilmente con le esigenze
di servizio, della licenza straordinaria per esami militari fino ad
un massimo di trenta giorni, computabile nel tetto massimo dei
quarantacinque giorni a tale titolo spettanti, nei quali non dovranno
essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste ne'
quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno
dette prove e per il rientro in sede. Qualora il concorrente non
sostenesse le prove d'esame per cause dipendenti dalla sua volonta',
la licenza straordinaria sara' computata in detrazione da quella
ordinaria dell'anno in corso.

                              Art. 10.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti saranno nominate:
a) la Commissione esaminatrice per la prova di selezione
culturale, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e
per l'assegnazione ai corsi;
b) la Commissione per l'accertamento attitudinale.
2. La Commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta da:
un ufficiale generale dell'Esercito, in servizio permanente o
in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente;
un ufficiale dell'Esercito, in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, membro;
un ufficiale dell'Esercito, in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, membro aggiunto per la prova di
selezione culturale;
un docente di materie letterarie, membro;
due docenti di matematica, membri;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
di selezione culturale e la prova orale facoltativa di lingua
straniera;
un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non
inferiore a capitano, ovvero, un dipendente civile
dell'Amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale
«C», posizione non inferiore a «C/2», segretario senza diritto a
voto.
3. La Commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio
permanente del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito;
due ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, laureati in
psicologia ed abilitati all'esercizio della professione;
un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, segretario
senza diritto di voto.
Le funzioni di Presidente saranno svolte dall'ufficiale piu'
elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
Detta Commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito
laureati in psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati
presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito
di Foligno.

                              Art. 11.
 
Graduatoria di merito ed assegnazione ai corsi
 
1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneita' al
termine della prova orale di cui al precedente art. 7 saranno
iscritti, a cura della Commissione di cui all'art. 10, comma 1,
lettera a), nella graduatoria generale di merito di ammissione al
187° corso.
2. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati nella prova di selezione
culturale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio
incrementale conseguito nella prova orale facoltativa di lingua
straniera.
3. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.
Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi 40 (quaranta)
concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di merito. A parita' di
merito, nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto
dei titoli di preferenza dichiarati dai concorrenti nella domanda di
partecipazione al concorso indicati nel gia' citato Allegato «F» al
presente decreto.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso sara' inoltre
pubblicato, a puro titolo informativo, nel sito web
«www.persomil.difesa.it».
5. I vincitori saranno ammessi alla frequenza del 187° corso
presso l'Accademia militare di Modena. Successivamente, potra'
conseguire l'ammissione al predetto corso, secondo l'ordine della
graduatoria un numero di concorrenti pari a quello degli assenti
all'appello del primo giorno - che saranno considerati rinunciatari
ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinuncianti nei primi sei
giorni di frequenza del corso.
6. Completata la fase di ammissione al corso, come precisato nel
precedente comma 5, non potendosi piu' procedere all'ammissione di
ulteriori concorrenti idonei, la Commissione esaminatrice provvedera'
ad assegnare gli allievi ai corsi di cui all'art. 1 del presente
decreto, sulla base della posizione occupata da ciascuno nella citata
graduatoria e dell'ordine di preferita assegnazione espresso nella
domanda di partecipazione al concorso. Detti allievi saranno cosi'
assegnati:
27 (ventisette) per il corso delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito;
5 (cinque) per il corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali
dell'Esercito;
3 (tre) per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
2 (due) per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
3 (tre) per il corso del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito.
Stante la definitivita' dell'ammissione ai corsi, non sara'
consentito il transito di un allievo a corso diverso da quello al
quale e' stato assegnato. Pertanto, il concorrente che non accetti la
suddetta assegnazione, tenuto conto della dichiarazione contenuta al
riguardo nella domanda di partecipazione al concorso, sara'
considerato rinunciatario all'ammissione al corso e rinviato
dall'Istituto.
7. Completata la fase di assegnazione ai corsi come indicato nel
precedente comma 6, i posti che in uno o piu' dei corsi dovessero
rimanere non ricoperti per qualsiasi motivo potranno essere portati
in aumento a quelli disponibili nel corrispondente corso del concorso
«pubblico».
8. L'assegnazione definitiva degli allievi ammessi alla frequenza
dei corsi di cui all'art. 1 del presente decreto sara' approvata con
decreto dirigenziale.
9. Gli allievi ammessi alla frequenza del corso per il Corpo
degli ingegneri dell'Esercito saranno ripartiti, a cura del Comando
dell'Accademia militare, in base alla graduatoria di merito del
concorso e delle preferenze espresse dagli interessati allo scopo
interpellati, negli indirizzi di studio stabiliti dallo Stato
Maggiore dell'Esercito secondo le esigenze della Forza armata.
L'allievo che non accetti la suddetta assegnazione sara' considerato
rinunciatario al corso e rinviato dall'Istituto.
10. Gli allievi ammessi alla frequenza del corso per il Corpo
sanitario dell'Esercito saranno iscritti, a cura del Comando
dell'Accademia militare, al corso di laurea in medicina e chirurgia.
11. Il decreto di assegnazione definitiva ai corsi sara'
pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso sara' inoltre
pubblicato, a puro titolo informativo, nel sito web
«www.persomil.difesa.it».

                              Art. 12.
 
Accertamento dei requisiti
 
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, il Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito provvedera' a richiedere alle amministrazioni
pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato
nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente rese dai concorrenti risultati vincitori
del concorso medesimo.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.
4. All'atto dell'ammissione in Accademia i vincitori del concorso
saranno sottoposti a visita di incorporamento al fine di verificarne
il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare. Gli allievi di
sesso femminile, ai fini della verifica dei requisiti previsti per
l'ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di
gravidanza (mediante analisi sulle urine).

                              Art. 13.
 
Esclusioni
 
1. L'Amministrazione della difesa puo', con provvedimento
motivato, escludere in ogni momento dal concorso il concorrente che
non fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere
ammesso all'Accademia militare, nonche' escludere il medesimo dalla
frequenza del corso regolare, qualora il difetto dei requisiti
venisse accertato durante il corso stesso.

                              Art. 14.
 
Vincoli di servizio - Disposizioni varie
 
1. Gli ammessi all'Accademia acquisiranno la qualifica di
allievi, dovranno contrarre una ferma volontaria di tre anni e
dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come
militari di truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma
saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati
dall'Istituto.
2. Tutti gli allievi, all'atto della ammissione ai corsi,
dovranno inoltre sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti
che sono edotti dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo
di dieci oppure undici anni che, ai sensi dell'art. 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dovranno assumere all'atto
della nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo, come
prescritto dal successivo art. 16.

                              Art. 15.
 
Trattamento economico degli allievi
 
1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche'
la successiva manutenzione del corredo sono a carico
dell'Amministrazione della difesa.
2. Agli allievi provenienti dal ruolo dei sergenti e dai
volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in
godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione,
compete un assegno personale pari alla relativa differenza,
riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a
progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a
carattere generale.

                              Art. 16.
 
Nomina a sottotenente
 
1. Gli allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni dei
corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo
di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, del Corpo
sanitario dell'Esercito e del Corpo degli ingegneri dell'Esercito
saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
normale, rispettivamente, dell'Arma o del Corpo di appartenenza,
sempreche' assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo
di dieci o undici anni, a seconda che siano tenuti a frequentare
corsi di studi universitari di durata quinquennale o sessennale.
2. Gli allievi nominati Sottotenenti in servizio permanente del
ruolo normale delle Armi saranno con successiva determinazione
assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni.

                              Art. 17.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso il Comando del Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno e successivamente
trasferiti al Comando dell'Accademia militare per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito di Foligno.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2004
Amm. Sq: Lucidi

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