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UNIVERSITA' DI MACERATA

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XV ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.12 del 11/2/2000
Ente:UNIVERSITA' DI MACERATA
Località:Macerata  (MC)
Codice atto:000E1073
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:29/2/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visti gli articoli 68 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativi all'istituzione del
dottorato di ricerca;
Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il regolamento emanato con decreto del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 224 del
30 aprile 1999;
Visto il regolamento in materia di dottorati di ricerca
dell'Universita' di Macerata emanato con decreto rettorale n. 806 del
21 ottobre 1999;
Viste le delibere del Senato accademico del 7 dicembre 1999 e del
Consiglio di amministrazione del 26 novembre 1999 relative
all'approvazione delle proposte dei dottorati di ricerca per l'anno
accademico 1999/2000;
Visto il bando relativo al concorso per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca - XV ciclo - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4a serie speciale - del 7 gennaio 2000, n. 5;
Tenuto conto che nel testo dello stesso sono state rilevate
alcune imprecisioni;
Ritenuta l'opportunita' di provvedere,
 
Decreta:
 
Il bando relativo al concorso per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca - XV ciclo - e' sostituito dal seguente:
 
Art. 1.
 
E' indetta presso l'Universita' di Macerata una selezione
pubblica per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in:
=====================================================================
Corsi di dottorato |Borse
=====================================================================
Cultura dell'età romanobarbarica | 2
---------------------------------------------------------------------
Diritto internazionale e dell'Unione Europea | 2
---------------------------------------------------------------------
Diritto privato comparato e diritto privato dell'Unione Europea| 3
---------------------------------------------------------------------
Filologia classica, patristica e bizantina | 1
---------------------------------------------------------------------
Filosofia e teoria delle scienze umane | 2
---------------------------------------------------------------------
Lingua, letteratura e filologia italiana tra 700 e 800 | 2
---------------------------------------------------------------------
Medicina legale con particolare riferimento alla responsabilità|
professionale nelle discipline mediche specialistiche | 1
---------------------------------------------------------------------
Poesia e poetiche moderne e contemporanee | 2
---------------------------------------------------------------------
Politiche, formazione ed educazione linguistico culturali | 2
---------------------------------------------------------------------
Scienze dell'educazione e analisi del territorio | 2
---------------------------------------------------------------------
Scienze canonistiche ed ecclesiasticistiche | 2
---------------------------------------------------------------------
Sociologia delle istituzioni giuridiche e politiche | 3
---------------------------------------------------------------------
Storia antica e archeologia classica | 2
---------------------------------------------------------------------
Storia del diritto italiano con particolare riferimento alla |
storia del diritto moderno | 3
---------------------------------------------------------------------
Storia della filosofia | 2
---------------------------------------------------------------------
Storia e conservazione dei beni culturali | 3
---------------------------------------------------------------------
Storia e teoria delle costituzioni moderne e contemporanee | 2
---------------------------------------------------------------------
Storia linguistica dell'Eurasia | 2
---------------------------------------------------------------------
Teoria del diritto e della politica | 2
---------------------------------------------------------------------
Teoria dell'informazione e della comunicazione | 1
 
Art. 2.
 
Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca istituiti
dall'Universita' di Macerata, senza limitazione di eta' e
cittadinanza, coloro che siano in possesso di diploma di laurea o di
analogo titolo accademico conseguito in Italia o all'estero.
La domanda di ammissione alla prove concorsuali per l'iscrizione
ai corsi, redatta in carta semplice e indirizzata al Rettore
dell'Universita' degli Studi di Macerata, dovra' essere redatta
secondo lo schema riprodotto in calce al presente bando e dovra'
pervenire all'Ufficio ricerca - area affari generali, Universita'
degli Studi di Macerata, Piaggia dell'Universita' 2, 62100 Macerata,
entro il 29 febbraio 2000.
 
Art. 3.
 
L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta e una
orale, intese ad accertare le capacita' e le attitudini del candidato
alla ricerca scientifica. Dovra' altresi' essere verificata, con
l'ausilio di un esperto che redigera' apposito giudizio scritto, la
conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato. Per
sostenere le prove i candidati dovranno esibire idoneo documento di
riconoscimento.
In relazione alle qualita' accertate, la Commissione attribuisce
a ogni candidato fino a 60 punti, di cui fino a 30 punti per la prova
scritta e fino a 30 punti per la prova orale comprensiva della
verifica della conoscenza della lingua. Ai fini della determinazione
del punteggio ognuno dei commissari attribuisce al candidato fino a
10 punti per prova.
E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 20/30; lo stesso
punteggio viene richiesto per il superamento del colloquio.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di Macerata nel periodo compreso tra il 13 e il 25 marzo 2000.
Il diario delle prove con l'indicazione del giorno, del mese,
dell'ora e dei locali in cui le medesime avranno luogo, sara' inviato
direttamente agli interessati tramite raccomandata.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
 
Art. 4.
 
Il Rettore nomina con proprio decreto le commissioni incaricate
delle valutazioni comparative dei candidati ai fini dell'ammissione
ai corsi. Le Commissioni incaricate delle valutazioni comparative
sono composte da tre docenti o ricercatori di ruolo, piu' un
supplente, anche di altri Atenei.
 
Art. 5.
 
Al termine della prova d'esame la Commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati nelle singole prove. Ai primi classificati in possesso dei
requisiti previsti verra' assegnata - previa specifica domanda
scritta ed entro i limiti delle disponibilita' - una borsa di studio
dell'importo di lire 20.450.000 al lordo delle ritenute di legge.
L'assegnazione della borsa per la frequenza del corso di
dottorato di ricerca e' subordinata alla condizione che i soggetti
abbiano conseguito la prima laurea o titolo equipollente da non piu'
di tre anni e non abbiano avuto un reddito personale superiore al
minimo del reddito da lavoro dipendente sottoposto a IRPEF nei due
anni precedenti l'erogazione della borsa.
Le borse di studio saranno assegnate previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa
graduatoria.
La durata dell'erogazione delle borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso e viene automaticamente revocata in caso
di mancato superamento delle prove annuali di verifica del lavoro
svolto, effettuata dal Collegio dei docenti.
La cadenza del pagamento della borsa di studio sara' bimestrale
con rate posticipate.
L'importo della borsa di studio puo' essere aumentato per
l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, tenendo conto
dell'eventuale differenza del costo della vita.
La borsa di studio non e' cumulabile con altra borsa di qualsiasi
genere tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni a l'estero, l'attivita' di
formazione e di ricerca dei borsisti.
L'erogazione della borsa esclude nel modo piu' categorico
l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'Universita'.
Le tasse e i contributi per l'accesso e la frequenza al corso
sono fissati in L. 2.000.000 annui da versare in due rate da L.
1.000.000: la prima contestualmente all'iscrizione e la seconda entro
il 30 settembre 2000.
Gli assegnatari di borsa di studio saranno esenti dal pagamento
delle tasse e dei contributi.
I candidati ammessi ai corsi, che pur essendo nella condizione di
avere una borsa di studio non possano esserne assegnatari per
esaurimento delle stesse, saranno esentati dal pagamento delle tasse
e dei contributi.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare entro gli stessi termini opzione per un solo corso
di dottorato.
 
Art. 6.
 
I candidati risultati idonei dovranno presentare o far pervenire
all'ufficio ricerca - area affari generali - Universita' degli Studi
di Macerata, Piaggia dell'Universita' 2 - 62100 Macerata entro il
termine massimo di 20 giorni dall'inizio del corso domanda in carta
libera di iscrizione al primo anno di corso di dottorato corredata
dalla ricevuta del versamento della prima rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi.
I candidati idonei, che intendono chiedere l'assegnazione della
borsa di studio, debbono presentare entro il termine del 31 marzo
2000 richiesta scritta, dichiarando sotto la propria personale
responsabilita':
1) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5;
2) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
3) di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato.
I candidati idonei, che intendano chiedere l'esonero dal
pagamento delle tasse e dei contributi, debbono presentare entro lo
stesso termine del 31 marzo 2000 richiesta scritta, dichiarando di
non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio
(anche per un solo anno) per un corso di dottorato e allegando
autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo ai sensi
del precedente art. 5.
 
Art. 7.
 
I corsi di dottorato hanno di norma durata non inferiore ai tre
anni.
Il titolo di dottore si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Tale
possibilita' e' estesa agli iscritti ai precedenti corsi di
dottorato.
La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera,
previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
 
Art. 8.
 
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare le attivita'
programmate dal Collegio dei docenti, fatti salvi i casi di
maternita' o di grave e documentata malattia e di servizio militare.
Eventuali assenze per cause legittime e giustificate debbono essere
debitamente autorizzate dal Coordinatore del corso. In ogni caso il
Collegio dei docenti potra' procedere ad una proporzionale
decurtazione dell'importo annuale della borsa.
Il Coordinatore del corso, previa acquisizione del parere del
Collegio dei docenti e in accordo con il responsabile della struttura
didattica interessata, puo' affidare ai dottorandi una limitata
attivita' didattica integrativa, che non deve in ogni caso
comprometterne l'attivita' di formazione alla ricerca, bensi'
costituire un momento di verifica dell'attivita' di ricerca svolta.
La collaborazione didattica e' per il dottorando facoltativa e non
da' luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli
dell'Universita'.
 
Art. 9.
 
Al termine di ciascun anno di dottorato, i dottorandi sono tenuti
a sostenere delle prove che accertino la loro capacita' a
intraprendere l'attivita' di ricerca. Ai dottorandi puo' essere
attribuito, ove istituito dal Collegio dei docenti, il titolo
intermedio di "Master Scientifico Culturale" (MSC). Il conseguimento
di detto titolo di Master non implica necessariamente l'ammissione
alla prosecuzione del dottorato. Il Collegio dei docenti stabilisce
il punteggio minimo per conseguire il Master e il punteggio minimo
per l'ammissione all'anno successivo. Il MSC puo' essere conseguito
anche indipendentemente dal programma di dottorato. Qualora i
dottorandi abbiano sostenuto presso altre Universita', anche
straniere, esami equipollenti a quelli previsti nel primo anno di
dottorato, essi possono essere esentati da tutte o da alcune delle
prove da sostenere nel primo anno.
 
Art. 10.
 
Le Commissioni giudicatrici per l'esame finale necessario al
conseguimento del titolo di dottore di ricerca dei corsi con sede
amministrativa presso l'Universita' degli Studi di Macerata sono
nominate dal Rettore sentito il Collegio dei docenti, e sono composte
da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di
ruolo, specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle
aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno due membri
devono appartenere ad altre Universita', anche straniere, non
partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio
dei docenti. La commissione puo' essere integrata da non piu' di due
esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private,
anche straniere.
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi
internazionali, le Commissioni sono costituite secondo le modalita'
previste negli accordi stessi.
Le Commissioni giudicatrici sono convocate dal rettore non oltre
il sessantesimo giorno successivo alla conclusione del corso di
dottorato.
Una volta costituite entro i termini indicati, le Commissioni
giudicatrici sono tenute a concludere le loro valutazioni entro i
successivi due mesi.
 
Art. 11.
 
Di norma entro il 31 dicembre del terzo anno di corso i candidati
presentano, presso il competente ufficio dell'Universita', domanda di
ammissione all'esame finale, corredata dall'autorizzazione motivata
del Collegio dei docenti e da tre copie della tesi con la relativa
valutazione redatta dal Collegio stesso.
Entro lo stesso termine, il Collegio dei docenti puo' proporre,
in presenza di comprovati motivi che non consentano la presentazione
della tesi nel tempo previsto, o una sua positiva valutazione, la
concessione di una proroga.
I candidati, entro quindici giorni dalla data di convocazione del
colloquio, debbono provvedere ad inviare, a ciascun componente la
Commissione giudicatrice, una copia della loro tesi accompagnata
dalla valutazione del Collegio dei docenti.
Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice redige
un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi
circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei
colloqui.
L'Universita' cura l'inoltro delle copie della tesi finale alle
Biblioteche nazionali di Roma e Firenze dopo il conseguimento del
titolo da parte dei candidati, mentre la rimanente copia resta agli
atti dell'amministrazione.
Macerata, 28 gennaio 2000
Il rettore

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