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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di cinquantacinque
allievi ufficiali del «ruolo normale» al primo anno del 104° corso
dell'Accademia della Guardia di finanza per l'anno accademico
2004-2005.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.7 del 27/1/2004
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:04E00246
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:26/2/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL COMANDANTE GENERALE
 
Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto legge 4 ottobre 1935,
n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965, n.
1172, 27 febbraio 1974, n. 68, 5 agosto 1981, n. 440 e 5 luglio 1986,
n. 342, concernenti il trattamento economico spettante agli allievi
delle accademie militari;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa con varianti alla
Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo
stato dei sottufficiali e la legge 3 agosto 1961, n. 833, che regola
lo stato giuridico dei vicebrigadieri e militari di truppa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive aggiunte, concernente le disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modifiche, che detta norme di esecuzione del
T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello
Stato;
Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189 e successive modificazioni,
e 18 febbraio 1963, n. 87, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, contenente il T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente norme di
attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige
in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia
di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, concernente «Disciplina dell'imposta di bollo» e l'art. 19
della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Visti gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975, n.
151, sulla riforma del diritto di famiglia;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, che detta nuove norme sul servizio di leva;
Ritenuto di dover riservare quattro posti da mettere a concorso
ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, che detta norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n.
227;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, che detta norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, sull'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 27 dicembre 1990, n. 404, concernente nuove norme
in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni»;
Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1994, recante
«Disposizioni di servizio interno dell'Accademia della Guardia di
finanza»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante
«Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza» e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente «Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile»;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
«Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'art.
4, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia
di finanza e della Polizia di Stato»;
Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155,
concernente il «Regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza», con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione ai vari ruoli,
nei bandi di concorso possono essere richiesti specifici requisiti
psico-fisici;
Visto il decreto del comandante generale n. 416631, datato 15
dicembre 2003, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, concernente il «Regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il «T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» (testo A);
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni»;
Considerata l'opportunita' di prevedere che alle prove
concorsuali successive a quella preliminare venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a concorso;
Visto il decreto interministeriale 12 aprile 2001, recante
«Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della
sicurezza»;
Vista la convenzione tra l'Universita' degli studi di Bergamo,
l'Universita' degli studi di Milano, e dell'Universita' degli studi
di Roma «Tor Vergata» con l'Accademia della Guardia di finanza,
datata 20 dicembre 2001;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 445/2002, datata
24 ottobre 2002, con la quale sono stati dichiarati illegittimi i
requisiti di «celibato», «nubilato» e «vedovanza», previsti per
l'arruolamento nel Corpo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2003, che fissa - tra
l'altro - nel 20% l'aliquota massima di personale femminile da
arruolare nel ruolo normale degli ufficiali per l'anno 2004;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato»,
Decreta:
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
E' indetto per l'anno accademico 2004-2005 un pubblico concorso,
per esami, per l'ammissione di cinquantacinque allievi ufficiali del
«ruolo normale» al primo anno del 104° corso dell'Accademia della
Guardia di finanza.
Il reclutamento di personale femminile, effettuato mediante il
presente concorso, non potra' superare il 20% dei posti messi a
concorso, cioe' undici unita'. Pertanto, in nessun caso, concorrenti
di sesso femminile potranno essere ammessi al primo anno del 104°
corso in numero superiore a quello sopra indicato, anche se collocati
in posizione utile nella graduatoria di cui al successivo art. 24.
Quattro dei suddetti cinquantacinque posti sono riservati,
subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dal
successivo art. 2, a coloro che siano in possesso dell'attestato di
cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado o superiore.
Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico matematici e culturali);
b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
c) una prova scritta di cultura generale;
d) un tirocinio, della durata di trenta giorni, durante il
quale saranno effettuati:
1) la visita medica di controllo;
2) una prova di efficienza fisica;
3) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
4) tre prove orali;
5) una prova facoltativa di una lingua straniera;
6) una prova facoltativa di informatica.
Il corso di Accademia avra' inizio nella data che sara' stabilita
dal Comando generale della Guardia di finanza e avra' durata
triennale (da frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo
ufficiale e, per un anno, con il grado di sottotenente).
Alla fine del triennio, i sottotenenti saranno ammessi al corso
di applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).

                               Art. 2.
 
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
 
Possono partecipare al concorso:
a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che:
1) alla data del 1° gennaio 2004, non abbiano superato il
ventottesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data successiva al
1° gennaio 1976 (compreso);
2) non si trovino nella condizione di inidonei
all'avanzamento ovvero vi abbiano rinunciato, se personale militare
in servizio permanente;
b) i cittadini italiani, anche se non appartenenti al
territorio della Repubblica, o se gia' alle armi, che:
1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2004, compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiduesimo, cioe'
siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1982 ed il 1°
gennaio 1987, estremi inclusi;
2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la
potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella
Guardia di finanza;
3) siano in possesso dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
5) non siano ammessi a prestare il servizio civile nazionale
quali obiettori di coscienza;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
7) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per
delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di
prevenzione;
8) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
9) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano
stati riformati in quell'occasione o successivamente ad essa.
Tutti i candidati devono, inoltre, possedere un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a
corsi di laurea previsti dal decreto interministeriale 12 aprile
2001.
Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso
del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle
domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2003-2004.
I requisiti di cui ai punti 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9) devono
essere posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda e mantenuti fino all'incorporamento, pena
l'esclusione dal concorso.
Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione
 
La domanda di ammissione va presentata possibilmente a mano,
oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Comando provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di
provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
Analogamente, i militari alle armi e gli appartenenti al Corpo
devono presentare la domanda, entro lo stesso termine di cui al comma
1 e con le modalita' dinanzi indicate, al comando provinciale
competente per il luogo di residenza.
La domanda dovra' redigersi esclusivamente su apposito modello,
riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1 al
presente bando), e disponibile presso tutti i comandi del Corpo
nonche' sul sito internet www.gdf.it> Il concorrente, che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne, dovra' allegare alla
stessa, a pena di decadenza, l'atto di assenso, in carta semplice,
conforme all'allegato 6, che costituisce parte integrante del
presente decreto, redatto dal sindaco o suo delegato e sottoscritto
da entrambi i genitori o da uno solo, in caso di impedimento
dell'altro, o dal tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori.
Nel caso in cui l'atto sia firmato da uno solo dei genitori, dovranno
essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro
genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti, anche se minorenni, che
rivestano la qualifica di militare alle armi.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei
termini indicati, non dovessero pervenire entro la data di inizio
delle prove concorsuali, verranno archiviate.
Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini, ma
formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine
perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione
dell'istanza. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare
il predetto termine, comportera' l'archiviazione dell'istanza.
Le domande non sottoscritte saranno, invece, direttamente
archiviate.
I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente articolo, dovranno essere notificati agli interessati, che
potranno impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico al comandante interregionale della Guardia di
Finanza dal quale dipende il Comando provinciale che ha disposto
l'archiviazione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro
trenta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 e art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.

                               Art. 4.
 
Elementi da indicare nella domanda (veggasi modello in allegato 1)
 
Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita (i militari alle armi devono indicare anche il grado
rivestito nonche' il Comando cui sono in forza);
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a
carico;
d) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
e) di non essere imputato, condannato ovvero non aver ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per delitti
non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a misure di
prevenzione;
f) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2003/2004;
g) il distretto militare o la capitaneria di porto di
appartenenza;
h) la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari
del Corpo devono obbligatoriamente indicare la matricola
meccanografica, il grado, il reparto cui sono in forza);
i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
l) l'indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, ove
possibile, di un recapito telefonico;
m) recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
n) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al
successivo art. 6, comma 2;
o) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
I candidati, in sede di domanda di ammissione al concorso,
possono richiedere di essere sottoposti anche alle seguenti prove
facoltative:
a) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra le
seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
Gli aspiranti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui
all'art. 1, comma 3, del presente bando, devono compilare la domanda
di partecipazione precisando, in allegato alla stessa, gli estremi
del titolo in base al quale concorrono per tali posti ed indicando la
lingua (italiana o tedesca) nella quale vorranno sostenere le
previste prove scritta e orale.
I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di essere
a conoscenza che la prova preliminare si svolgera' secondo le
modalita' stabilite al successivo art. 11.
La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni, incorrera' nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio,
eventualmente, conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e
nel modo piu' celere al comando provinciale della Guardia di finanza
competente, il quale non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Lo stesso comando, inoltre, non assume alcuna responsabilita' in caso
di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di
convocazione, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non
imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere
tempestivamente notificata allo stesso Comando ogni variazione che
dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del candidato
ai fini del servizio militare.

                               Art. 5.
 
Istruttoria della domanda
 
Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al
corso di formazione.

                               Art. 6.
 
Documentazione
 
Nei confronti dei candidati che saranno risultati idonei alla
prova scritta di cui al successivo art. 15, il comando provinciale
della Guardia di finanza competente provvedera' a richiedere i
seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai
superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
d) nulla osta della competente autorita' militare per i
candidati in servizio militare o che abbiano gia' partecipato alla
visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli
articoli 13 e 14 della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano
concorso alla leva di mare.
I candidati risultati idonei alla prova scritta dovranno
presentare o far pervenire direttamente al comando provinciale della
Guardia di finanza competente, entro venti giorni dalla data di
comunicazione dell'idoneita' stessa, i certificati rilasciati dalle
competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni
sostitutive nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso
dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali
stabiliti dall'art. 38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n.
958, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487.
I candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui all'art.
24 dovranno presentare o far pervenire al comando provinciale della
Guardia di finanza competente, a pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla data di ammissione al corso di formazione:
a) se di sesso maschile, uno dei seguenti documenti:
1) foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato
dell'esito di leva rilasciato dal comune, per coloro che abbiano
soltanto concorso alla leva;
2) certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato
dal comune, per coloro che non abbiano ancora concorso alla leva. I
candidati appartenenti a classi per le quali non siano state ancora
compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del
sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste
della propria classe di leva;
b) copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di
congedo illimitato o del foglio matricolare, per coloro che abbiano
prestato o prestino servizio militare;
c) domanda diretta al Ministero della difesa con cui il
candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento, chiede
di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della
Guardia di finanza in qualita' di allievo.
I vincitori dei posti riservati di cui al precedente art. 1,
comma 3, dovranno, inoltre, far pervenire al comando provinciale
della Guardia di finanza competente, a pena di decadenza, entro
trenta giorni dalla data di ammissione al corso di formazione,
l'attestato di cui al predetto art. 1.
I vincitori del concorso dovranno consegnare, direttamente al
comando accademia, all'atto della presentazione per l'inizio del
corso di formazione, il diploma in originale ovvero la copia
autentica del certificato attestante il conseguimento del titolo di
studio, in conformita' dell'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il titolo originale di studio
dovra', comunque, essere presentato, direttamente, al comando
accademia entro il 31 marzo 2005. In caso di documentato impedimento,
il vincitore del concorso dovra' presentare, entro lo stesso termine,
un certificato sostitutivo ai sensi dell'art. 199, comma 6, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da
certificati di iscrizione ai corsi di laurea presso le Universita'.
Il documento di cui al precedente comma 3, lettera b), deve avere
data posteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine sopraindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dal momento della restituzione.
I comandi provinciali, esclusivamente per i vincitori del
concorso, ricevuti i suddetti documenti, li trasmetteranno entro
dieci giorni dalla ricezione, unitamente alla domanda di
partecipazione, al comando centro di reclutamento.
I candidati in servizio nella Guardia di finanza, nelle Forze
armate, nelle altre Forze di polizia e nella pubblica
amministrazione, devono produrre soltanto il titolo di studio,
nonche' l'attestato di cui al precedente art. 1, se vincitori dei
posti riservati.

                               Art. 7.
 
commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del comandante generale della Guardia di finanza,
sara' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e
ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sara'
presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a
colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti
prescritti, la valutazione dei titoli e la formazione della
graduatoria unica di merito, costituita da tre ufficiali della
Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica preliminare,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali
medici dell'esercito, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici dell'Esercito (di cui uno di grado superiore a quello dei
medici della precedente sottocommissione o a parita' di grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame,
costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due
professori in possesso dell'abilitazione all'insegnamento negli
istituti superiori di secondo grado nelle materie oggetto di esame,
membri;
e) sottocommissione per la valutazione della prova di
efficienza fisica e per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale
dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di
ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da sei ufficiali
della Guardia di finanza periti selettori e quattro ufficiali della
Guardia di finanza, istruttori presso l'Accademia, membri;
f) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta
da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico
dell'esercito, membri.
La sottocommissione esaminatrice delle prove facoltative di
lingua straniera e informatica e' quella indicata al comma 1, lettera
d), del presente articolo, integrata rispettivamente da ufficiali
della Guardia di finanza:
a) qualificati conoscitori della lingua stessa;
b) in forza al servizio informatica del comando generale.
Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio
e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di membri,
devono essere di grado non inferiore a capitano.
Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei
candidati che le sosterranno in lingua tedesca, la competente
sottocommissione sara' integrata da un ufficiale del Corpo
qualificato conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'Istituto
d'istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al precedente
comma 1, lettera e), potra' avvalersi, altresi', durante
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di
psicologi.
Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d), e)
ed f) del presente articolo, possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal comando centro di reclutamento ovvero, nel corso del tirocinio,
dal comando accademia.

                               Art. 8.
 
Adempimenti delle sottocommissioni
 
Le sottocommissioni previste dal precedente art. 7, comma 1,
lettere b), c) ed e) compileranno, per ogni candidato, un processo
verbale che sara' firmato da tutti i componenti.

                               Art. 9.
 
Esclusione dal concorso
 
Con decreto motivato dell'autorita' delegata dal comandante
generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della
commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a).
Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre
ricorso:
a) gerarchico al capo di Stato maggiore del comando generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 e art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.

                              Art. 10.
 
Documento di identificazione
 
Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati dovranno esibire la
carta di identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia
recente.

                              Art. 11.
 
Data della prova preliminare
 
I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande
dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e
sintattiche della lingua italiana, presso la Scuola ispettori e
sovrintendenti della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle, 3 de
L'Aquila (loc. Coppito), secondo il seguente calendario:
a) Lunedi' 22 marzo 2004, ore 9: per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «A» a «BO»;
b) Lunedi' 22 marzo 2004, ore 15: per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «BR» a «CK»;
c) Martedi' 23 marzo 2004, ore 9: per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «CL» a «DE»;
d) Martedi' 23 marzo 2004, ore 15: per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «DI» a «FO»;
e) Mercoledi' 24 marzo 2004, ore 9: per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «FR» a «K»;
f) Mercoledi' 24 marzo 2004, ore 15: per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «L» a «MA»;
g) Giovedi' 25 marzo 2004, ore 9: per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «ME» a «OZ»;
h) Giovedi' 25 marzo 2004, ore 15: per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «PA» a «PU»;
i) Venerdi' 26 marzo 2004, ore 9: per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «Q» a «SK»;
l) Venerdi' 26 marzo 2004, ore 15: per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «SL» a «Z».
I candidati, i cui cognomi non rientrino in nessuna delle tornate
di convocazione in cui al precedente comma, dovranno presentarsi per
sostenere la prova preliminare venerdi' 26 marzo 2004, ore 15.
Il suddetto calendario delle prove ha valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti dei candidati.
I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso,
di sostenere le previste prove scritta e orale in lingua tedesca,
potranno richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato
conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle
modalita' di esecuzione della prova preliminare.
Ciascun candidato dovra' presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di:
a) idoneo documento di riconoscimento;
b) una penna a biro a inchiostro nero.
Nella sede di esame non potranno essere introdotti i vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari o altre pubblicazioni e/o
apparecchi telefonici e ricetrasmittenti.
La banca dati da cui saranno tratti i questionari somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.it, nella
sezione «concorsi».
Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare da parte dei candidati:
a) sara' disponibile, sul sito internet www.gdf.it, una mappa
dell'itinerario;
b) sara' allestito un servizio di trasporto, con bus navetta,
da L'Aquila alla sede di esame e ritorno, in partenza dalla stazione
ferroviaria e dal terminal «Colle Maggio».
I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, saranno considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
Allo stesso modo, verranno esclusi i candidati che avendo chiesto
ed ottenuto il differimento della prova a norma dell'art. 23, del
presente bando di concorso, non si presenteranno nel giorno e
nell'ora stabiliti.
L'assegnazione e la revisione dei test saranno eseguite dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d).
Prima dello svolgimento dei test, la citata sottocommissione
fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
delle prove dei candidati.
Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui al successivo
art. 12, i candidati classificatisi nei primi 1000 posti della
graduatoria. Dei concorrenti, nel numero massimo sopra indicato,
quelli di sesso femminile non potranno superare la percentuale del
20% e, quindi, le 200 unita'. Saranno, inoltre, ammessi i concorrenti
che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente
classificatosi all'ultimo posto utile per entrambi i sessi.
Gli aspiranti che non riceveranno la convocazione per la visita
medica preliminare, entro il 24 maggio 2004, debbono considerarsi
esclusi dal concorso.
Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati potranno produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21 comma 1, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 e art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
b) straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni
dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                              Art. 12.
 
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
 
L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b),
mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami
specialistici, presso il Centro di reclutamento Guardia di finanza,
in Roma.
L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e',
immediatamente, comunicato all'interessato il quale puo',
contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di
revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo art.
13, punto 1. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione
deve essere presentata al presidente della sottocommissione, prevista
dall'art. 7, comma 1, lettera b), al momento della comunicazione di
non idoneita'. Eventuali istanze presentate successivamente saranno
ritenute nulle.
La visita medica di revisione sara' effettuata non prima del
quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di non idoneita'
alla visita medica preliminare.
Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause che
hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione
per la visita medica preliminare.
Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare e
di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che sara'
comunicato agli interessati, e' definitivo.
Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                              Art. 13.
 
Requisiti psico-fisici
 
Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica, dovranno presentare un certificato, con data non
anteriore a giorni sessanta, attestante l'effettuazione ed il
risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia
antigeni che anticorpali, rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.
La mancata presentazione di detto certificato determinera'
l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non verra' presentato
entro quaranta giorni dalla data di notifica dell'esito della visita
medica preliminare.
La positivita' al suddetto accertamento comportera' l'esclusione
dal concorso.
I candidati saranno sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
1. I candidati all'atto della visita medica devono, comunque,
avere:
statura non inferiore a m. 1,68 per gli uomini;
statura non inferiore a m. 1,64 per le donne;
acutezza visiva:
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio;
campo visivo e motilita' oculare normale;
visione binoculare;
senso cromatico normale alle matassine colorate.
I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita
medica, muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati verra'
effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
Saranno cause di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
Per quanto riguarda la funzione uditiva, saranno considerati
idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti
parametri:
monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
Saranno inoltre cause di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia) anche se in forma lieve e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione
masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
Non sono ammesse comunque protesi mobili.
2. Saranno, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
radiografia del torace;
dell'urina ed ematochimici;
elettrocardiografico e visita cardiologica;
test psico-clinici.
I candidati saranno, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico
dell'aspirante.
I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi, negli
accertamenti di cui al precedente punto 1, saranno subito dichiarati
non idonei dalla competente sottocommissione. Contro tale giudizio
non e' ammessa visita di revisione.
Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile dovranno produrre, in
sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza
di detto stato. In assenza del referto, il candidato sara', allo
scopo sopra indicato, sottoposto al test di gravidanza presso il
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risulteranno positive al test di gravidanza, sulla base dei
certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa
sede, la competente sottocommissione non potra' procedere agli
accertamenti previsti e dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio,
a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio
2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare. Tali candidati saranno, pertanto:
a) ammessi, con riserva, a sostenere le successive fasi
concorsuali;
b) comunque esclusi dal concorso ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 1° settembre 2004.

                              Art. 14.
 
Ammissione alla prova scritta
 
I candidati che conseguono l'idoneita' fisica alla visita medica
preliminare o alla visita medica di revisione saranno ammessi alla
prova scritta.

                              Art. 15.
 
Data della prova scritta
 
La prova scritta, della durata di sei ore, consistente nello
svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i
candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione
superiore di secondo grado, avra' luogo nel giorno, nell'ora e nella
sede comunicata agli stessi candidati dalle sottocommissioni di cui
all'art. 7, comma 1, lettere b) e c).

                              Art. 16.
 
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
 
Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame e
ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui
agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

                              Art. 17.
 
Revisione della prova scritta
 
La revisione dei lavori sara' eseguita dalla sottocommissione
indicata dall'art. 7, comma 1, lettera d).
La sottocommissione medesima assegnera' ad ogni elaborato scritto
un punto di merito da zero a trenta trentesimi.
Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i
punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per
il numero dei medesimi.
Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto trentesimi.
I candidati, che riportano l'idoneita' nella prova scritta,
riceveranno comunicazione del voto conseguito e, nel contempo,
convocazione per la frequenza del tirocinio di cui al successivo art.
18.
Gli aspiranti che, non riceveranno la convocazione per la
frequenza del tirocinio, entro il 31 agosto 2004, debbono
considerarsi non idonei ed esclusi dal concorso.
Avverso tale esclusione gli interessati potranno produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

                              Art. 18.
 
Tirocinio
 
I candidati che conseguono l'idoneita' alla prova scritta saranno
ammessi alla frequenza del tirocinio, che avra' la durata di trenta
giorni e si svolgera' presso il Centro addestrativo polifunzionale
della Guardia di finanza di Roma (Loc. Castelporziano), via Croviana
n. 120, a decorrere dalla data indicata all'atto della convocazione
di cui al precedente art. 17, comma 5.
Gli aspiranti, all'atto dell'ammissione al tirocinio, dovranno:
a) essere muniti di un certificato di idoneita' all'attivita'
sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita'
rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva
italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale che esercitano, in
tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport, da esibire secondo le modalita' di cui all'art. 20, comma 5;
b) produrre, se di sesso femminile, un test di gravidanza di
data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che
escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, il
candidato dovra', allo scopo sopra indicato, essere sottoposto al
test di gravidanza a cura dell'Amministrazione.
I candidati, ammessi al tirocinio, lo compiono:
a) in qualita' di allievo finanziere, contraendo, dalla data di
presentazione, per la frequenza dello stesso, una ferma volontaria
che avra' termine il 30 settembre 2004;
b) con il grado rivestito, se militari in servizio. Durante
tale periodo, essi saranno esonerati dalle funzioni del grado e
soggetti ai doveri degli aspiranti di cui alla precedente lettera a).
Nel caso in cui essi appartengano:
1) alla Guardia di finanza, saranno comandati in missione,
per tutta la durata del tirocinio;
2) alle altre Forze armate, saranno posti, a cura degli enti
di provenienza, nella posizione di comandati o aggregati e
continueranno a percepire dagli stessi gli assegni loro spettanti;
c) alle dipendenze del comando accademia della Guardia di
finanza, che si avvarra', per il loro inquadramento, degli ufficiali
istruttori componenti la sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1,
lettera e) ed, eventualmente, di altro personale all'uopo
individuato.
Durante il tirocinio, tutti i candidati:
a) usufruiranno di vitto e alloggio a spese
dell'Amministrazione;
b) riceveranno in uso un corredo ridotto, che sara' restituito
in caso di mancata ammissione al corso di formazione di cui al
successivo art. 25. In particolare, per esigenze connesse allo
svolgimento delle attivita' previste, tutti gli aspiranti
indosseranno i capi di vestiario e i distintivi previsti per
l'allievo finanziere;
c) provvederanno, in proprio, per gli indumenti ed i materiali
di cui all'allegato 5;
d) saranno tenuti ad osservare le norme disciplinari di vita
interna dell'Istituto, previste per gli allievi dell'Accademia;
e) svolgeranno le seguenti attivita':
1) esercitazioni di educazione fisica;
2) addestramento formale ed altre esercitazioni
tecnico-pratiche di carattere militare;
3) attivita' didattiche e conferenziali, allo scopo di
acquisire conoscenze di base sull'ordinamento ed i compiti
istituzionali della Guardia di finanza, sui diritti e i doveri del
militare, nonche' sul percorso di studi dell'allievo ufficiale del
Corpo;
4) studio obbligatorio per la preparazione alle prove orali e
facoltative del concorso;
f) saranno sottoposti a:
1) visita medica di controllo;
2) prova di efficienza fisica;
3) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
4) prova orale e prove facoltative di lingua straniera e di
informatica.
Gli aspiranti, in caso di mancato superamento di una delle fasi
selettive di cui al precedente comma 4, lettera f), saranno
dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso dalle competenti
sottocommissioni.
Sono parimenti esclusi dal concorso, con provvedimento della
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), i candidati
che:
a) omettano, qualora non siano gia' militari in servizio, di
sottoscrivere la ferma volontaria, in qualita' di allievo finanziere;
b) risultino positivi al test di gravidanza, di cui al
precedente comma 2, lettera b), sulla base dei certificati prodotti o
degli accertamenti svolti a cura dell'Amministrazione;
c) restino assenti dalle attivita' del tirocinio, per un
periodo complessivamente superiore a sette giorni, qualunque ne sia
la causa. Ai fini del computo dei giorni di assenza, saranno,
altresi', considerati quelli concessi in sede di differimento della
presentazione per la frequenza del tirocinio, a norma dell'art. 23,
comma 1, lettera c);
d) presentino al comando accademia, durante la frequenza del
tirocinio, apposita dichiarazione di rinuncia.
I candidati esclusi dal concorso saranno, immediatamente, messi
in liberta' a cura del comando accademia e, se rientranti tra quelli
di cui al comma 3:
a) lettera a), posti in licenza illimitata senza assegni, nelle
more della formalizzazione del provvedimento di proscioglimento di
cui al successivo comma 9;
b) lettera b), avviati ai reparti o agli enti di appartenenza.
I provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo,
notificati agli interessati, potranno essere impugnati secondo le
modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
A seguito del provvedimento di esclusione e con la medesima
decorrenza, i candidati di cui al comma 3, lettera a), saranno
prosciolti d'autorita' dalla ferma contratta, con provvedimento
dell'ispettore per gli istituti di istruzione.
Avverso il proscioglimento di cui al precedente comma, gli
interessati potranno produrre ricorso:
a) gerarchico al comandante generale della Guardia di finanza,
ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro trenta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 e art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.

                              Art. 19.
 
Visita medica di controllo
 
Tutti i candidati ammessi alla frequenza del tirocinio, dopo aver
sottoscritto, ove previsto, la ferma volontaria di cui all'art. 18,
comma 3, lettera a), saranno sottoposti alla visita medica di
controllo, da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera f).
Prima della visita medica di controllo, la citata
sottocommissione fissa, in apposito atto, con riferimento alle
modalita' di svolgimento degli accertamenti, i criteri cui attenersi.
La stessa potra', nell'espletamento dei propri lavori, disporre
l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti, eventualmente,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico
dell'aspirante, inviandoli, se del caso, presso il competente
ospedale militare.
I candidati risultati idonei alla visita medica di controllo
saranno ammessi a sostenere le successive prove concorsuali, mentre i
non idonei verranno esclusi dal concorso.
Avverso tale esclusione, gli interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

                              Art. 20.
 
Prova di efficienza fisica accertamento dell'idoneita' attitudinale
 
La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello di
preparazione atletica dei candidati, consiste in:
a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, corsa
piana m 100, getto del peso;
b) prova facoltativa di corsa piana m 1.000.
L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con il
superamento delle 4 prove obbligatorie con un punteggio complessivo
minimo di 8, come da tabella in allegato 4, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Il candidato che riportera' un punteggio tra 8,1 e 15
(comprensivo dell'esito della prova facoltativa) conseguira', nel
punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti
maggiorazioni:
a) da 8,1 a 9 punti 0,10/30;
b) da 9,1 a 10 punti 0,15/30;
c) da 10,1 a 11 punti 0,20/30;
d) da 11,1 a 12 punti 0,25/30;
e) da 12,1 a 13 punti 0,30/30;
f) da 13,1 a 14 punti 0,35/30;
g) da 14,1 a 15 punti 0,40/30.
Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incidera'
sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi
obbligatori.
All'atto del sostenimento della prova di efficienza fisica, i
candidati dovranno presentare alla sottocommissione di cui all'art.
7, comma 1, lettera e), un certificato di idoneita' all'attivita'
sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita',
rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportivo
italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale che esercitano, in
tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.
La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione del concorrente alla suddetta prova e, pertanto,
l'esclusione dal concorso.
Il presidente della competente sottocommissione, qualora il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti, ovvero uno stato di temporanea
indisposizione, sentito il medico presente, provvedera', con giudizio
motivato ed insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso ad
una data posteriore, a quella prevista dal calendario della prova di
efficienza fisica, compatibilmente con la disciplina delle assenze
dall'attivita', previste durante il tirocinio, di cui all'art. 18,
comma 6, lettera c). Se, per effetto della certificazione medica
presentata, il candidato superi il numero massimo consentito di
giorni di assenza dalle attivita' del tirocinio, lo stesso sara'
escluso, a norma del citato articolo, dal concorso.
I candidati, che avranno ottenuto il differimento di cui al
precedente comma, potranno, qualora la temporanea indisposizione lo
consenta, essere ammessi, con riserva, a sostenere l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale.
I candidati, risultati idonei alla prova di efficienza fisica
saranno ammessi all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, mentre
i non idonei saranno esclusi dal concorso.
L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare il
possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito.
Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) test di personalita' e questionario biografico, per
acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le
esperienze di vita passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce
delle risultanze dei predetti test;
d) valutazione dell'idoneita' dei candidati, a termine del
tirocinio, secondo le modalita' di cui all'art. 22.
I candidati risultati idonei alle fasi dell'accertamento
attitudinale di cui al precedente comma 11, lettere a), b) e c),
saranno ammessi a sostenere le prove orali, mentre i non idonei
saranno esclusi dal concorso.
Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica e
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la
sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera e),
fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione
degli stessi.

                              Art. 21.
 
Prove orali e prova facoltativa di lingua straniera e di informatica
 
Le prove orali avranno luogo davanti alla sottocommissione di cui
al precedente art. 7, comma 1, lettera d), e consisteranno in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima
15');
b) un esame di geografia (durata massima 15');
c) un esame di matematica (durata massima 15'), nei limiti del
programma allegato 2 al presente decreto.
I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi
e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.
Per ciascuna materia la sottocommissione attribuira' ad ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi.
Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i
punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato la
classificazione minima di 18 trentesimi in ciascuna materia.
Coloro che riporteranno una classificazione, in almeno una
materia, inferiore a 18 trentesimi saranno dichiarati non idonei ed
esclusi dal concorso.
Avverso tale esclusione, gli interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da
un membro, sara' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di
esame.
Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
ammissione ed abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali, sara'
sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera e di
informatica, con le modalita' indicate in allegato 3 al presente
bando.
L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo potra'
richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese,
francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso potra' essere
assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della
lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita'
di esecuzione della prova.
Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, il candidato
in possesso dell'attestato di bilinguismo potra' essere assistito,
nel corso della prova facoltativa di informatica, da personale
qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i
chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa.
Il giudizio sulle citate prove e' espresso dalla sottocommissione
esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d),
integrata a norma del comma 2, dello stesso articolo.
La sottocommissione assegnera', per ogni prova facoltativa, un
punto di merito espresso in trentesimi. Il candidato che riportera'
un punto compreso tra i 18 e 30 trentesimi conseguira', nel punteggio
della graduatoria finale di merito, le seguenti maggiorazioni:
a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22 trentesimi;
b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26 trentesimi;
c) 0,75 per i voti superiori a 26 trentesimi.
Prima dell'effettuazione della prova orale e delle prove
facoltative di lingua e di informatica, la sottocommissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera d), fissa in apposito atto i
criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.
Il presidente della competente sottocommissione, qualora il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante uno stato
di temporanea indisposizione, provvedera', con giudizio motivato ed
insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso ad una data
posteriore a quella prevista dal calendario delle prove orali e
facoltative, comunque non successiva al 30 settembre 2004 e
compatibile con la disciplina delle assenze dall'attivita', previste
durante il tirocinio, di cui all'art. 18, comma 6, lettera c).
Se, per effetto della certificazione medica presentata, il
candidato superi il numero massimo consentito di giorni di assenza
dalle attivita' del tirocinio ovvero rimanga indisponibile fino al
termine dello stesso, sara' escluso dal concorso a norma del citato
articolo.

                              Art. 22.
 
Valutazione al termine del tirocinio
 
Nei confronti dei candidati che hanno superato le prove orali, la
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), provvedera'
a compiere una valutazione finale di idoneita'.
A tal fine, la citata sottocommissione terra' conto del
rendimento globale durante l'intero periodo di frequenza del
tirocinio, con specifico riguardo alla capacita' e alla resistenza
fisica, al comportamento tenuto ed alla idoneita' ad affrontare
l'iter formativo quinquennale dell'Accademia.
I candidati nei cui confronti sara' espresso un giudizio di
idoneita', ai sensi del precedente comma, saranno iscritti nella
graduatoria unica di merito del concorso con le modalita' di cui
all'art. 24, mentre i non idonei saranno esclusi dal concorso.
Avverso tale esclusione, gli interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

                              Art. 23.
 
Mancata presentazione del candidato
 
Il candidato che, per cause non riconducibili all'amministrazione
che ha indetto il presente concorso, non si presentera' per:
a) sostenere la prova preliminare prevista dall'art. 11, sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento della prova, il
presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
d), ha facolta', su istanza motivata, di anticipare o posticipare la
convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di
svolgimento della stessa. L'istanza, inviata presso il comando centro
di reclutamento della Guardia di finanza - Ufficio concorsi - Sezione
AA.UU. - Via della Batteria di Porta Furba n. 34 - 00181 Roma/Appio,
dovra' essere anticipata via fax al n. 06/24290622 oppure
06/24290669;
b) sostenere la prova scritta prevista dall'art. 15, sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso;
c) la frequenza del tirocinio previsto dall'art. 18, sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali
ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore,
comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri 0354324250 ovvero
0354324215, sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile
del comandante dell'Accademia, che potra' differire la presentazione
del candidato, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente
entro tre giorni dall'inizio del tirocinio. I giorni di assenza
maturati saranno cumulati con quelli previsti dall'art. 18, comma 6,
lettera c), ai fini dell'esclusione dal concorso.
I presidenti delle competenti sottocommissioni hanno facolta' di
anticipare o posticipare la sottoposizione di singoli candidati alle
fasi selettive di cui all'art. 18, comma 4, lettera f), nel rispetto
del calendario delle stesse.

                              Art. 24.
 
Graduatoria
 
La graduatoria unica di merito sara' compilata dalla
sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a).
Saranno iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati
che abbiano conseguito, a norma dell'art. 22, il giudizio di
idoneita', al termine del tirocinio.
La graduatoria del concorso si ottiene incrementando il punto di
merito complessivo, dato dalla somma della media aritmetica dei punti
di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova
scritta, con le eventuali maggiorazioni ottenute nelle prove di
efficienza fisica, nelle prove facoltative di lingua straniera e di
informatica.
A parita' di merito, saranno osservate le norme di cui all'art.
38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e quelle di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191.
La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.

                              Art. 25.
 
Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso
 
Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere, da
parte dell'Autorita' di Governo, sono ammessi al corso di formazione,
in qualita' di allievi ufficiali, i candidati iscritti nella
graduatoria di cui al precedente art. 24, nei limiti dei posti messi
a concorso, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.
Il candidato che non si presentera' nel giorno e nell'ora
stabilito per l'inizio del corso sara' considerato rinunciatario e,
quindi, escluso dalla graduatoria unica di merito con provvedimento
dell'amministrazione.
Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri 0354324250
ovvero 0354324215, sono valutati a giudizio discrezionale ed
insindacabile del comandante dell'Accademia, che potra' differire la
presentazione del candidato, purche' il ritardo sia contenuto
improrogabilmente entro il decimo giorno dall'inizio del corso. I
giorni di assenza maturati saranno computati ai fini della proposta
di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le
decisioni saranno comunicate al candidato tramite il comando
provinciale competente per il luogo di residenza.
Qualora i posti riservati di cui al precedente art. 1, comma 3,
non possano essere ricoperti per mancanza di candidati riconosciuti
idonei, i posti stessi saranno conferiti agli altri candidati
iscritti nell'anzidetta graduatoria nell'ordine del punteggio di
merito conseguito.
Entro trenta giorni dall'inizio del corso, il comando generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente
dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti.
L'amministrazione ha la facolta' di colmare le vacanze organiche
che si dovessero verificare, entro la data di approvazione della
graduatoria, nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.
All'atto della loro ammissione all'Accademia gli ispettori, i
sovrintendenti ed i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado
rivestito per la durata del corso.
Gli allievi ufficiali, ammessi a frequentare il corso di
Accademia, devono sottoscrivere, prima dell'inizio del corso, una
dichiarazione scritta, con la quale affermano di voler assumere
l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di tre anni a
decorrere dalla data di inizio del corso di Accademia. All'atto della
nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di
dieci anni, che assorbe quella da espletare.

                              Art. 26.
 
Riduzioni per viaggi in ferrovia e concessione della licenza
straordinaria per esami
 
I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia, che sono tenuti a
compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del
concorso, nonche' per raggiungere la sede dell'Accademia, quando
siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al
beneficio della tariffa ridotta di cui alla convenzione stipulata in
data 6 novembre 2001 dalla Guardia di finanza con Trenitalia S.p.a.
ed approvata con decreto dirigenziale n. 384258, del 2 dicembre 2001.
Essi saranno provvisti di un'apposita credenziale, unitamente al
foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti
per territorio, per i viaggi dalla propria sede a quelle di
svolgimento delle prove concorsuali e per i viaggi di ritorno in
famiglia.
Le spese di vitto e alloggio, durante i periodi delle prove
selettive, sono a carico degli aspiranti, ad eccezione di quelle
previste all'art. 18 del presente bando.
Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma 4, lettere a), b) e c), ai candidati appartenenti al Corpo sono
concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i giorni
strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami,
fino alla concorrenza di giorni trenta, potra' essere concessa per la
preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il
giudizio di idoneita' alla prova scritta.
Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, potranno beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta.
Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso
delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede
dell'Accademia per la frequenza del corso, secondo le disposizioni
vigenti.

                              Art. 27.
 
Trattamento economico degli allievi ufficiali
 
Durante il corso, agli allievi ufficiali sara' corrisposta la
paga giornaliera di cui alle leggi 5 agosto 1981, n. 440, 5 luglio
1986, n. 342, e 24 dicembre 1986, n. 958.
Gli allievi godranno gratuitamente del vitto, dell'alloggio e
della prima vestizione, che sono a carico dell'Amministrazione.
Sono, invece, posti a carico degli allievi:
a) le spese per la manutenzione del vestiario;
b) le spese relative all'istruzione e, cioe', per l'acquisto di
libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla
quota da determinarsi con decreto dirigenziale;
c) le spese di carattere personale e straordinarie.
Gli allievi, inoltre, all'atto della loro ammissione al corso di
formazione dovranno essere provvisti di un corredo di cui
all'allegato 5.

                              Art. 28.
 
Trattamento economico degli allievi ufficiali provenienti dai
militari del Corpo
 
Al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dagli
ufficiali di complemento, dai ruoli ispettori, sovrintendenti,
appuntati e finanzieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi
in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova
posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa
differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali
conseguiti a progressione di carriera o a disposizioni normative a
carattere generale.

                              Art. 29.
 
Sito internet ed informazioni utili
 
Ulteriori informazioni sul concorso potranno essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.it> Parimenti, saranno pubblicati sul citato sito internet gli
elenchi dei candidati dichiarati idonei alla prova preliminare e alla
prova scritta nonche' la graduatoria unica di merito del concorso.

                              Art. 30.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il comando centro di reclutamento della Guardia di finanza,
per le finalita' concorsuali, e saranno trattati presso una banca
dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e gli stessi potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
comandante del Centro di reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il comandante
generale della Guardia di finanza.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.
Gen. C.A. Speciale
Registrato al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio
centrale del bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle
finanze - Div. IV - Sez. I al n. 94 del 23 gennaio 2004

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