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UNIVERSITA' DI CAMERINO

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di due posti di
professore universitario di ruolo di prima fascia presso la facolta'
di architettura e di scienze matematiche, fisiche e naturali.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.28 del 7/4/2000
Ente:UNIVERSITA' DI CAMERINO
Località:Camerino  (MC)
Codice atto:000E3229
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:2
Scadenza:8/5/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, concernente il riordino della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione
organizzativa e didattica;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
sull'accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 di riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 di istituzione del Comitato
nazionale di parita';
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
portatrici di handicap;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto lo statuto di questo ateneo pubblicato Gazzetta Ufficiale
n. 16 del 2 gennaio 1996;
Visto il decreto-legge 21 aprile l995, n. 120 convertito in legge
21 giugno 1995, n. 236 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 1997 e del
26 febbraio 1999 concernenti la rideterminazione dei settori
scientifico disciplinari e la definizione delle affinita' tra i
predetti settori scientifico disciplinari;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 in particolare l'art. 51;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto l'art. 1, primo comma della legge 3 luglio l998, n. 210 che
trasferisce alle Universita' le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di
tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli artt. 1, 2, e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in particolare
l'art. 29, comma 12;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, in particolare l'art. 19;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
Vista la richiesta di procedura di valutazione comparativa per la
copertura di posti di professori di ruolo di prima fascia, deliberate
dai Consigli di facolta';
Considerato che i posti richiesti a concorso dalle facolta'
trovano disponibilita' nei rispettivi organici e godono della
relativa copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di
cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la delibera del senato accademico n. 263 del 16 marzo 2000;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 419 del
9 marzo 2000;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di due posti di professore universitario di ruolo di prima
fascia presso le sottoindicate facolta' e per i seguenti settori
scientifico disciplinari:
Facolta' di architettura, sede di Ascoli Piceno:
H09C Disegno industriale, posti 1.
L'impegno scientifico richiesto ai candidati dovra' essere
testimoniato da una documentazione, sintetica e recente, che attesti
qualita'progettuali ove siano evidenti i caratteri di sperimentalita'
piu' che di professionalita', nonche' la capacita' di condurre la
ricerca fino al momento applicativo.
L'impegno didattico dovra' esprimere attitudini verificabili
attraverso la documentazione di risultati ottenuti.
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali:
K05B Informatica, posti 1.
Impegno scientifico: l'attivita' di ricerca dovra' includere temi
riferiti alle architetture dei sistemi di elaborazione e sistemi
operativi, ma anche settori particolarmente avanzati quali fondamenti
della programmazione di rete, tecniche di mobilita' e sicurezza,
applicazioni di rete.
Impegno didattico: riguardera' tutte le discipline del settore
Informatica (K05B - INF/01).

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
 
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1
e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduto dai candidati.
Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori universitari di ruolo di prima fascia
inquadrati nello stesso settore scientifico disciplinare relativo al
posto per il quale e' indetta la procedura o nei settori affini:
Facolta' di architettura:
Procedura di valutazione comparativa per il settore scientifico
disciplinare:
H09C Disegno industriale - settori scientifico disciplinari
affini: H09A.
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali:
K05B Informatica, posti 1 - settori scientifico disciplinari
affini: nessuno;
5) coloro che abbiano gia' presentato domanda ad un numero di
valutazioni comparative complessivamente intese (per la copertura di
posti di professore universitario di ruolo di prima, seconda fascia e
di ricercatore) superiore a cinque, compresa la presente, presso le
varie sedi universitarie, nell'arco di un anno, decorrente dalla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta.
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione dei candidati italiani
 
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato
compila il modulo della domanda (allegato A) disponibile anche per
via telematica (http:/// href="http://www.unicam.it/concorsi">www.unicam.it/concorsi) indicando
obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice
fiscale) e ne stampa una copia, in carta semplice, che, debitamente
firmata potra' consegnare a mano, unitamente alla fotocopia del
codice fiscale, a questa universita' - Ufficio personale docente -
via del Bastione, 1 - Camerino, dal lunedi' al venerdi' dalle ore
8,30 alle ore 13, entro il termine perentorio, a pena di esclusione,
del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine non fara' fede
la data di compilazione per via telematica.
La copia stampata della domanda, invece che consegnata, potra'
essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al
rettore di questo ateneo, (via del Bastione, 1 - 62032 Camerino
(Macerata), entro il termine indicato.
A tal fine fara' fede il timbro e la data dell'ufficio postale
accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione
dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad
individuare in modo univoco la facolta' ed il settore scientifico
disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso.
I candidati che intendano partecipare alla valutazione
comparativa per piu' settori scientifico disciplinari, devono
presentare distinte domande ed eventuali allegati per ogni settore.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale).
Le coniugate debbono indicare nell'ordine il cognome da nubile,
il nome ed il cognome acquisito con il matrimonio.
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta;
2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
3) di non essere professore universitario di ruolo di prima
fascia inquadrato nello stesso settore scientifico disciplinare per
il quale presenta la domanda o in uno di quelli ad esso affini
indicati all'art. 2;
4) di non aver gia' presentato domanda per un numero di
valutazioni comparative complessivamente intese (per la copertura di
posti di professore universitario di ruolo di prima, seconda fascia e
ricercatore) superiore a cinque, compresa la presente, presso le
varie sedi universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta. Il candidato
e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta, per la quale
abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno solare di
riferimento;
5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
6) di essere iscritto nelle liste elettorali precisandone il
comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.
La mancanza di dichiarazioni di cui ai punti 4), 5), 6) e 7)
comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso, il numero telefonico e l'eventuale
e-mail.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere
tempestivamente comunicata d'ufficio cui e' stata indirizzata
l'istanza di partecipazione.
I candidati portatori di handicap devono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda
L'Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna
responsabilita' per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle
comunicazioni relative al concorso, per cause non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa, ma a disguidi postali o telegrafici, a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli devono
inoltre allegare alla domanda:
1) curriculum in duplice copia della propria attivita'
scientifica e didattica;
2) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa
e relativo elenco in duplice copia;
3) elenco, firmato in duplice copia, delle pubblicazioni che
saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 5;
4) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla
domanda.
I titoli debbono essere prodotti in carta semplice.
I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli sopra
indicati mediante la forma di semplificazione delle certificazioni
amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998 compilando l'allegato C.
I titoli possono altresi' essere prodotti in originale, in copia
autentica ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', si sensi dell'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Non verranno prese in considerazione le domande che non
perverranno nel termine stabilito dal bando.
Al presente decreto e' allegato (prospetto A) lo schema di
domanda cui gli interessati potranno utilmente uniformarsi.

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione dei candidati stranieri
 
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato
compila il modulo della domanda (allegato B) fornito anche per via
telematica (http://www.unicam.it/concorsi) indicando
obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice
fiscale) e ne stampa una copia in carta semplice, che debitamente
firmata, potra' consegnare a mano, unitamente alla fotocopia del
codice fiscale, a questa universita' - Ufficio personale docente -
via del Bastione, 1 - Camerino, dal lunedi' al venerdi' dalle ore
8,30 alle ore 13, entro il termine perentorio, a pena di esclusione,
del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine non fara' fede
la data di compilazione per via telematica.
La copia stampata della domanda, invece che consegnata, potra'
essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al
rettore di questo ateneo, via del Bastione, 1 - 62032 Camerino
(Macerata), entro il termine indicato.
A tal fine fara' fede il timbro e la data dell'ufficio postale
accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione
dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad
individuare in modo univoco la facolta' ed il settore scientifico
disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso.
I candidati che intendano partecipare alla valutazione
comparativa per piu' settori scientifico disciplinari, devono
presentare distinte domande ed eventuali allegati per ogni settore.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale).
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta;
2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
3) di non essere professore universitario di ruolo di prima
fascia inquadrato nello stesso settore scientifico disciplinare per
il quale presenta la domanda o in uno di quelli ad esso affini
indicati all'art. 2;
4) di non aver gia' presentato domanda per un numero di
valutazioni comparative complessivamente intese (per la copertura di
posti di professore universitario di ruolo di prima, seconda fascia)
superiore a cinque, compresa la presente, presso le varie sedi
universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla
prima valutazione comparativa prescelta. Il candidato e' escluso
dalla procedura, successiva alla quinta, per la quale abbia
presentato domanda di partecipazione entro l'anno solare di
riferimento;
5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
6) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
7) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
La mancanza di dichiarazioni di cui ai punti 4), 5) e 7)
comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere
tempestivamente comunica d'ufficio cui e' stata indirizzata l'istanza
di partecipazione.
I candidati portatori di handicap devono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda
L'Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna
responsabilita' per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle
comunicazioni relative al concorso, per cause non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa, ma a disguidi postali o telegrafici, a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli devono
inoltre allegare alla domanda:
1) curriculum in duplice copia della propria attivita'
scientifica e didattica;
2) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa
e relativo elenco in duplice copia;
3) elenco, firmato in duplice copia, delle pubblicazioni che
saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 5;
4) elenco in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla
domanda.
I titoli debbono essere prodotti in carta semplice.
I cittadini dell'Unione europea possono:
a) dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la
forma di semplificazione delle certificazioni amministrative
consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, compilando l'allegato C;
oppure,
b) produrre i titoli in originale in copia autenticata ovvero
in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
I cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata
ovvero in copia dichiarata conforme all'originale.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino, debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Non verranno presi in considerazione le domande che non
perverranno nel termine stabilito dal bando.
Al presente decreto e' allegato (prospetto B) lo schema di
domanda che va presentata in lingua italiana cui gli interessati
possono utilmente uniformarsi.

                               Art. 5.
 
Spese di procedura
 
I candidati dovranno allegare alla domanda la ricevuta di un
versamento di L. 20.000 da effettuare sul c.c. postale n. 14566624
intestato all'Universita' degli studi di Camerino - Servizio
tesoreria, per le spese di procedura.

                               Art. 6.
 
Pubblicazioni
 
Le pubblicazioni, con un elenco delle stesse firmato ed identico
a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate con
apposito plico raccomandato o consegnate a mano all'Ufficio personale
docente - via del Bastione n. 3 - 62032 Camerino (Macerata) entro lo
stesso termine della presentazione delle domande.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato
o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo comma
non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni
giudicatrici.
E' facolta' del candidato inviare copia delle medesime
pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riporta la
dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per
posti di professore universitario di ruolo di prima fascia" e devono
essere indicati chiaramente la sigla e il titolo del settore
scientifico disciplinare e la facolta' per il quale l'interessato
intende partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo del
candidato.
Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale in copia
conforme oppure puo' rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che la copia delle
pubblicazioni e' conforme all'originale.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo di pubblicazione.
Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli
obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale
31 agosto 1945, n. 660, ai sensi del quale "ogni stampatore ha
l'obbligo di consegnare, per qualsivoglia stampato o pubblicazione,
quattro esemplari alla prefettura della provincia nella quale ha sede
l'officina grafia ed un esemplare alla locale procura della
Repubblica".
Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione
comparativa deve far pervenire nella sede sopra indicata, tante copie
di pubblicazioni, con annesso elenco, quanti sono le procedure di
valutazione comparativa a cui partecipa.
L'eventuale numero massimo delle pubblicazioni valutabili e'
indicato all'art. 1 del presente bando. Pertanto saranno prese in
considerazione solo le pubblicazioni indicate nell'elenco di cui agli
artt. 3 e 4 del presente bando secondo l'ordine di presentazione fino
al limite predetto.

                               Art. 7.
 
Esclusione dalla valutazione comparativa
 
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione
comparativa.
L'esclusione per difetto dei requisiti e' disposta con decreto
motivato del rettore.

                               Art. 8.
 
Costituzione delle commissioni giudicatrici
 
1. Le commissioni giudicatrici sono costituite con le modalita'
indicate negli articoli 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
2. Le commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti
elettivi, di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause
sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
nelle commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che
abbia riportato maggior numero di voti.
4. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello
stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.

                               Art. 9.
 
Ricusazione
 
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile,
devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della composizione delle commissioni.
Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

                              Art. 10.
 
Adempimenti delle commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati predeterminano i criteri di massima e li
consegnano senza indugio al responsabile del procedimento di cui
all'art. 15, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del
rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il bando, almeno sette
giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il
curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche presentati da
ciascun candidato.
Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli
e le pubblicazioni scientifiche dei candidati prendono in
considerazione i seguenti criteri:
a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato nei lavori in
collaborazione;
c) congruenza della complessiva attivita' del candidato con la
disciplina ricompresa nel settore scientifico disciplinare per il
quale e' bandita la procedura;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
disciplinare.
A tal fine faranno ricorso ove possibile a parametri riconosciuti
in ambito scientifico e internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente
nelle valutazioni comparative:
a) attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca
italiani e stranieri;
c) attivita' di ricerca, comunque svolta presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca, la fruizione di assegni o
contratti di ricerca;
e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche, i candidati che non rivestono la qualifica di
professore associato, sostengono una prova didattica (nell'ambito di
una disciplina del settore scientifico disciplinare connessa con i
titoli del candidato e da lui indicata) su tema da assegnarsi con 24
ore di anticipo. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra
i cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente
quello che formera' oggetto della lezione.
La prova didattica e' pubblica.
Il diario con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in
cui la prova avra' luogo e' notificato agli interessati tramite
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma, non meno
di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa.
Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti
esclusivamente di un documento di riconoscimento valido.
Non sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo
l'espletamento della prova didattica.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei
componenti dichiara i nominativi di non piu' di tre idonei, per
ciascun posto bandito.
Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle
singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi
individuali e collegiali e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Le commissioni, conclusi i lavori consegnano al responsabile
procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura. Al responsabile del procedimento dovra' essere consegnato
anche un floppy contenente tutti i verbali ed i giudizi individuali e
collegiali dei commissari.
Le Commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di
valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione
del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una
sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la
conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi
segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori
non siano conclusi entro la proroga, il rettore con provvedimento
motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui
siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.

                              Art. 11.
 
Accertamento della regolarita' degli atti
 
Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati e li trasmette ai competenti organi accademici per i
successivi adempimenti. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il
rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato
gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il
termine, dalla data di ricezione di detta comunicazione da parte dei
candidati, decorrono i termini per eventuali impugnazioni al TAR
delle Marche.
Il consiglio della facolta' che ha richiesto il bando, entro
sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della
regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla
commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze
didattico-scientifiche, puo' proporre con motivata delibera, la
nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere
a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla
chiamata specificando i motivi di difformita', in relazione alle
proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato
dalla commissione giudicatrice.
Alle deliberazioni di cui al presente comma e' assicurata idonea
pubblicita' anche per via telematica.
La nomina e' disposta con decreto rettorale a decorrere dal
1o novembre.
I candidati risultati idonei i quali non siano stati nominati
entro il termine di cui al comma precedente, possono essere nominati
in ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di
accertamento della regolarita' degli atti, a seguito di chiamate da
parte di altre universita' che non hanno emanato il bando per la
copertura del relativo posto.
Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa
che rinunciano alla nomina presso l'Universita' degli studi di
Camerino perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri
atenei.

                              Art. 12.
 
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
 
Decorso il termine utile previsto dalla legge (giorni sessanta)
per proporre eventuale impugnazione, i candidati hanno diritto,
previa richiesta scritta ed a proprie spese, alla restituzione da
parte dell'universita' delle pubblicazioni e dei documenti
presentati.
Alla domanda di richiesta dei documenti dovra' essere allegata la
ricevuta di un versamento di L. 30.000 da effettuarsi mediante
versamento sul c.c. postale n. 14566624 intestato all'Universita' di
Camerino (Macerata) - Servizio tesoreria.
Trascorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza dei termini
previsti dalla legge per le impugnazioni giurisdizionali
amministrative delle procedure di valutazione comparativa di cui al
presente decreto l'amministrazione non e' piu' responsabile della
conservazione e restituzione della documentazione.

                              Art. 13.
 
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
 
I candidati dichiarati idonei e chiamati dalle facolta' a coprire
i posti di cui alla presente procedura riceveranno comunicazione
diretta dal rettore, ai fini della nomina.
Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione gli
interessati, se cittadini italiani o di altro Stato della Comunita'
europea, pena la decadenza dal diritto alla nomina, devono far
pervenire la seguente documentazione:
1) certificato medico in bollo rilasciato da un medico
militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza
da cui risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per
il quale concorre ed e' esente da imperfezioni che possono comunque
influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione
che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in
pericolo la salute pubblica.
Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi
dalla data della comunicazione dell'esito del concorso;
2) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
e) l'inesistenza di condanne penali ed altri provvedimenti
giudiziari che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico
impiego;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle
provincie, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso
affermativo, l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8
della legge 18 marzo 1958, n. 311.
Le dichiarazioni relative al punto c) ed e) devono riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del
bando.
Il candidato chiamato che ricopre un posto di ruolo
nell'amministrazione dello Stato e' dispensato dal rendere le
dichiarazioni di cui de lettere b), c), d), ed e); e', invece, tenuto
a produrre un'attestazione rilasciata dall'amministrazione dalla
quale dipende, oppure una dichiarazione sottoscritta
dall'interessato, da cui risulti che si trova in attivita' di
servizio con l'indicazione della retribuzione annua lorda goduta alla
data di rilascio dell'attestazione o della dichiarazione.
Le certificazioni eventualmente prodotte sono esenti dall'imposta
sul bollo.
Il cittadino extracomunitario, vincitore della procedura di
valutazione comparativa, deve presentare nel termine di trenta giorni
sopracitato, pena la decadenza al diritto alla nomina i seguenti
documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello
Stato di cui il candidato straniero e' cittadino. Il candidato
straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto deve
autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi
pendenti a suo carico;
3) certificato medico rilasciato da un medico militare,
provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza, o
equipollente, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente
idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da difetti ed
imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del
servizio, con l'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art.
7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il
candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la
salute pubblica;
4) certificato attestante la cittadinanza;
5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di
data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito
del concorso.
Il certificato di cui al punto 5) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui il vincitore e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Le certificazioni eventualmente prodotte sono esenti dall'imposta
sul bollo.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.

                              Art. 14.
 
Nomina dei vincitori
 
La nomina in ruolo dei candidati chiamati e' disposta con decreto
rettorale a decorrere dal 1o novembre successivo.
Ad essi spetta il trattamento economico previsto dalle
disposizioni di legge in vigore.
Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sara'
sottoposto ad un giudizio di conferma ai sensi di legge.

                              Art. 15.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la Divisione del
personale dell'Universita' degli studi di Camerino e trattati per le
finalita' di gestione della procedura di valutazione comparativa e
dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

                              Art. 16.
 
Responsabile del procedimento
 
Responsabile amministrativo del procedimento di valutazione
comparativa del presente bando e' la dott.ssa Gianfranca Capradossi -
Divisione del personale (Telefono 0737/402018 - e-mail:
profordcamserv.unicam.it).

                              Art. 17.
 
Pubblicita'
 
Il presente bando e' pubblicato anche per via telematica al sito
http://www.unicam.it/concorsi>

                              Art. 18.
 
Disposizioni finali
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la vigente normativa
universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella
pubblica amministrazione.
Camerino, 20 marzo 2000
Il rettore: Buti

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