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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso straordinario per l'arruolamento, nell'anno 2000 di mille
volontari con ferma di tre anni nella Marina militare

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.90 del 17/11/2000
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:00E10799
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:17/12/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autentiche
delle firme e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della
guardia di finanza, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, indicante gli specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 27 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante
norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione pubblica, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante
disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della Difesa, e
successive modificazioni;
Visto l'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente incentivi per il reclutamento di volontari nelle Forze
armate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme
sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni, le modalita' di
svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante
norme sull'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di
reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non
dirigente delle Forze armate;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997 concernente
l'approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il
personale militare dell'amministrazione della Difesa;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,
n. 177;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente le misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
Vista la legge 28 aprile 1999, n. 188;
Vista la legge 18 giugno 1999, n. 186;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 16 marzo 2000 che ha modificato il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, nella parte relativa
all'indicazione dei limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi
per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, emanato in
attuazione dell'art. 1, comma 5, della citata legge n. 380/1999,
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare,
che prevede tra l'altro la possibilita' di indicare nei bandi di
concorso specifici requisiti psico-fisici, in relazione alle esigenze
di impiego;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare relativa all'applicazione dell'elenco
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al servizio militare, di cui al citato decreto ministeriale 4 aprile
2000;
Considerato che, presumibilmente, il numero dei volontari in
ferma breve reclutati ai sensi del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 332/1997 per l'anno 2000 risultera' insufficiente
a soddisfare le esigenze organiche della Forza armata Marina militare
e che, pertanto, secondo quanto previsto dalla disposizione di cui
all'art. 2, comma 3, lettera b) della citata legge n. 186/1999
occorre procedere ad un reclutamento straordinario di volontari, con
ferma di tre anni, ai sensi della legge n. 958/1986 citata in
premessa;
Visto il foglio n 10060842/A/2/1 in data 20 luglio 2000 con il
quale lo Stato maggiore della Marina stabilisce il numero complessivo
di volontari con ferma breve triennale da arruolare nella Marina
militare per l'anno 2000;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. Sono indetti due concorsi per l'arruolamento nell'anno 2000 di
mille volontari con ferma di tre anni nella Marina militare cosi'
ripartiti:
settecentocinquanta posti per le categorie specialita' indicate
nell'allegato A al presente bando, destinati agli arruolati della
leva di mare che, gia' precettati per la leva, devono assolvere i
relativi obblighi e presentarsi per l'incorporamento presso i centri
addestramento reclute Marina militare;
duecentocinquanta posti destinati al personale in servizio
nella Marina militare quali militari di leva e quali volontari in
ferma annuale. In quest'ultimo caso la categoria gia' posseduta
potra' essere eventualmente variata, nell'ambito delle categorie
indicate nell'allegato A, in relazione alle esigenze della Forza
armata.
2. I candidati possono indicare la categoria/specialita' in via
preferenziale. La scelta della categoria non e' tuttavia vincolante
per l'amministrazione.
3. Il numero dei posti messi a concorso per le categorie
suindicate potra' subire modificazioni fino alla data di approvazione
delle relative graduatorie di merito, qualora fosse necessario
soddisfare esigenze della Forza armata.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. I concorrenti debbono:
a) aver compiuto il diciassettesimo e non superato il
ventiduesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Per i
volontari in ferma annuale che abbiano gia' assolto gli obblighi di
leva, il limite massimo e' elevato al ventitreesimo anno di eta' alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso;
b) essere cittadini italiani di sesso maschile;
c) possedere il titolo di studio di scuola media inferiore o
titolo equipollente. L'ammissione al concorso dei concorrenti che
abbiano conseguito un titolo di istruzione all'estero e' subordinata
alla presentazione della dichiarazione di equipollenza, rilasciata da
un provveditorato agli studi di loro scelta. Il suddetto documento
potra' essere prodotto presso i Maricentro o i Comandi di
appartenenza successivamente al termine di scadenza della
presentazione della domanda;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) essere celibi o vedovi;
f) avere, se minorenni, il consenso di entrambi i genitori o
del genitore esercente la potesta' o del tutore a contrarre
l'arruolamento volontario;
g) non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa;
h) non avere riportato condanne per delitti non colposi, non
essere incorsi in provvedimenti di destituzione dai pubblici uffici o
di espulsione dalle Forze armate o Forze di polizia, non siano
sottoposti a misure di prevenzione;
i) avere la statura minima di m 1.65;
j) possedere un profilo/idoneita' fisio-psico-attitudinale
previsto per l'impiego nella Forza armata in qualita' di volontari in
servizio permanente;
k) non risultare positivi ai test sierologici per
l'accertamento della tossicodipendenza o tossicofilia effettuati in
occasione dell'accertamento fisio-psico-attitudinale di cui al
successivo art. 5 del bando;
l) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta
previste dall'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
m) non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
"ammessi a prestare servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230;
n) non essere incorsi nel proscioglimento d'autorita' o
d'ufficio da precedente arruolamento in qualsiasi Forza armata o
Forza di polizia ad ordinamento militare o civile o nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
o) per i soli aspiranti in servizio di leva obbligatorio non
aver superato all'atto della presentazione della domanda, l'ottavo
mese di servizio.
2. I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione
al concorso e mantenuti, ad eccezione del requisito di cui alla
lettera a), fino alla data di effettiva incorporazione. In ordine al
requisito di cui alla lettera c) lo stesso dovra' essere mantenuto
salvo il caso di congedo per fine ferma.
3. I candidati che risultassero ad una verifica anche successiva
in difetto di uno soltanto dei requisiti prescritti saranno esclusi
dall'arruolamento con provvedimento motivato della Direzione generale
per il personale militare; se gia' incorporati verra' disposta la
revoca della ferma.
Pertanto, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dall'arruolamento debbono ritenersi tutti ammessi con
riserva alle varie fasi dell'arruolamento stesso.

                               Art. 3.
 
Compilazione ed inoltro delle domande
 
1. La domanda dovra' essere:
a) redatta in carta semplice, secondo il modello riportato
nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente
decreto, osservando le istruzioni riportate in calce al modello
stesso;
b) firmata per esteso dall'aspirante (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
Il candidato che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione all'arruolamento sia minorenne dovra' allegare alla
stessa, a pena di decadenza, l'atto di assenso, in carta semplice,
conforme all'allegato C che costituisce parte integrante del presente
decreto, redatto dal sindaco o suo delegato e sottoscritto da
entrambi i genitori o da uno solo in caso di impedimento dell'altro o
dal tutore in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso che
l'assenso sia firmato da uno solo dei genitori dovranno essere
documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore;
c) presentata a pena di decadenza:
per gli aspiranti (AA.L.M.) di cui all'art. 1, lettera a)
presso i Maricentro cui sono stati chiamati per l'incorporazione
quali militari di leva entro il 30 novembre 2000 per coloro che
saranno avviati con il 10o contingente 2000, entro il 24 gennaio 2001
per coloro che saranno avviati con il 1o contingente 2001 ed entro il
15 febbraio 2001 per coloro che saranno avviati con il 2o contingente
2001. Le domande dovranno essere immediatamente trasmesse, a mezzo
corriere, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I reparto - 3a divisione - 3a sezione - Via XX
Settembre n. 123/A - C.a.p. 00187 Roma.
per gli aspiranti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b)
presso il Comando/Ente di appartenenza, per i VFA ed i giovani
avviati alle armi con il 4o e 5o contingente 2000 entro il termine di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, per i giovani avviati alle armi con il 6o e 7o
contingente 2000, entro il 24 gennaio 2001, per i giovani avviati
alle armi con il l'8o e 9o contingente 2000 entro il 15 febbraio
2001. La domanda dovra' essere immediatamente trasmessa, a mezzo fax
o corriere, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I reparto - 3a divisione - 3a sezione - Via XX
Settembre n. 123/A - C.a.p. 00187 Roma, completa della certificazione
del comandante di corpo redatta secondo il modello di cui
all'allegato D).
2. La inosservanza delle modalita' indicate nel comma precedente
ai punti b) e c) comportera' il non accoglimento della domanda
medesima e quindi la esclusione dalle procedure concorsuali.
3. Nella predetta domanda l'aspirante, consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il numero di codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il proprio stato civile;
d) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) la Capitaneria di porto di iscrizione;
f) di non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza"
ovvero ammesso a prestare "servizio civile";
g) per i soli volontari in ferma di leva annuale l'eventuale
assolvimento degli obblighi di leva;
h) per il militare in servizio la data di inizio del servizio,
il proprio grado ed il reparto/ente presso il quale presta servizio.
Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito
indicato nella domanda e non tramite il comando di appartenenza;
i) l'aspirante che all'atto della presentazione della domanda
abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentare
l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per la partecipazione
al concorso;
j) l'eventuale possesso di altri titoli di studio o brevetti o
corsi professionali, specialistici e di mestiere di ogni tipo,
valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al
successivo art. 5;
k) l'eventuale possesso di porto d'armi/licenze di fucili uso
caccia/tiro al volo e patenti nautiche per la navigazione da diporto
valutabile ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al
successivo art. 5;
l) la categoria prescelta. La scelta effettuata non e' tuttavia
vincolante per l'amministrazione;
m) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, non
essere incorsi in provvedimenti di destituzione dai pubblici uffici o
di espulsione dalle Forze armate e Forze di polizia, non essere
sottoposti a misure di prevenzione;
n) di non essere incorso nel proscioglimento d'autorita' o
d'ufficio da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza
armata o Forza di polizia;
o) l'eventuale possesso di titoli di riserva, preferenza o
precedenza di cui al successivo art. 11 del presente decreto;
p) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, del numero telefonico;
q) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
4. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante
l'espletamento del concorso dovra' essere segnalata, con
dichiarazione specifica, direttamente e nel modo piu' celere, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I reparto - 3a divisione - 3a sezione - Via XX Settembre n. 123/A -
C.a.p. 00187 Roma - Fax 06/47353345.
5. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6. Le domande di partecipazione prodotte nei termini, ma
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o incomplete di
talune delle prescritte dichiarazioni, ovvero non conformi al modello
di domanda di cui al citato allegato B al presente decreto, potranno
essere accettate a giudizio discrezionale ed insindacabile
dell'amministrazione per essere regolarizzate ed integrate delle
dichiarazioni mancanti. L'omissione o l'incompleta indicazione delle
generalita' (nome e cognome), la mancanza della firma del candidato e
la mancanza, nel caso di minorenni, dell'atto di assenso, costituira'
motivo di esclusione dall'ammissione all'arruolamento e
dall'incorporazione.

                               Art. 4.
 
Fasi dell'arruolamento
 
La procedura di arruolamento si articola secondo le seguenti
fasi:
a) accertamenti dell'idoneita' al servizio militare di cui al
successivo art. 5;
b) valutazione dei titoli di cui al successivo art. 8.

                               Art. 5.
 
Accertamenti dell'idoneita' al servizio militare
 
1. Per i candidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare di cui al
precedente art. 4, lettera a) sara' effettuato presso il Centro
nazionale di selezione di Ancona nei periodi che verranno
rispettivamente per ogni contingente (10o/2000, 1o e 2o/2001)
comunicati dal Maricentro presso cui e' avvenuto l'incorporamento
quale militare di leva.
2. Per i candidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare di cui al
precedente art. 4, lettera a), sara' effettuato presso il Centro
nazionale di selezione di Ancona secondo il calendario che verra'
diffuso per tempo con circolare della Direzione generale per il
personale militare.
I comandi di appartenenza dei militari che nel frattempo si
fossero congedati sono tenuti a notificare tempestivamente agli
stessi la data della suddetta convocazione e riferire a questa
Direzione generale dell'avvenuto adempimento.
3. Selezione medica:
a) i candidati dovranno presentarsi muniti di:
certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, non
anteriore a tre mesi, attestante l'esito degli accertamenti
sierologici per la LUE, in conformita' a quanto previsto dalla legge
25 luglio 1956, n. 837;
certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, non
anteriore a tre mesi, attestante l'esito dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C;
certificato rilasciato da struttura sanitaria civile o
militare (RX visita di leva o RX eseguito in stabilimento sanitario
militare) attestante l'esito di esame radiologico del torace, solo se
eseguito in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita;
b) la commissione medica, prima di eseguire la visita gene-rale
dispone l'esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e
strumentali:
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
neuropsichiatrico;
radiografia del torace in due proiezioni (solo nel caso non
sia stato prodotto il certificato);
analisi delle urine completo con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo);
c) saranno giudicati idonei i candidati che a seguito della
predetta visita abbiano avuto conferma del possesso del coefficiente
non minore di "2" nelle varie caratteristiche costituenti il profilo
psico-fisio e risultino in possesso degli ulteriori requisiti per
l'idoneita' fisica adeguata all'espletamento del servizio in qualita'
di volontario in servizio permanente prevista dal decreto
ministeriale 4 aprile 2000, relativo all'elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio
militare.
d) Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' relativo agli
accertamenti in parola sara' reso noto ai candidati seduta stante
sottoponendo alla firma degli stessi, a cura dell'organo preposto
all'accertamento, apposito foglio di notifica.
Saranno giudicati comunque non idonei i candidati affetti da:
imperfezioni e infermita' previste dalle vigenti normative in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezioni e infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente 3 nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario stabilito dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare di leva;
disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia -
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertamenti
presso un ospedale militare;
tutte le imperfezioni e infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con l'espletamento del
servizio quale volontario in ferma triennale.
Il giudizio riportato nei predetti accertamenti e' definitivo e
nel caso di non idoneita' comporta l'esclusione dall'arruolamento.
Accertamento fisio-psico-attitudinale:
a) I candidati risultati idonei alla procedente selezione
medica saranno sottoposti ad una serie di accertamenti
fisio-psico-attitudinali consistenti in prove tendenti ad accertare
il possesso di capacita' che assicurino lo svolgimento dei compiti
propri della Forza armata quale volontario in servizio permanente.
Per tale accertamento sara' espresso un giudizio di idoneita' ovvero
non idoneita' senza attribuzione di punteggio;
b) I risultati degli accertamenti saranno resi noti ai
candidati seduta stante mediante apposito foglio notifica.
5. La mancata presentazione, per qualsiasi motivo, alla selezione
medica o all'accertamento fisio-psico-attitudinale verra' considerata
rinuncia da parte del candidato.
6. Il giudizio riportato nei predetti accertamenti e' definitivo
e nel caso di non idoneita' comporta l'esclusione dall'arruolamento.
I provvedimenti di esclusione saranno adottati per delega dalla
Direzione generale per il personale militare dal centro di selezione
della Marina militare di Ancona.

                               Art. 6.
 
Valutazioni dei titoli
 
Per gli aspiranti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del
presente decreto, che abbiano conseguito l'idoneita' ai suddetti
accertamenti, la commissione di cui al successivo art. 7 provvedera'
alla valutazione dei sottoindicati titoli assegnando il relativo
punteggio, espresso in centesimi, per ciascuno degli aspiranti
stessi:
a) titolo di studio:
a) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente:
punti 11;
b) eventuali altri titoli di studio o brevetti o corsi
professionali, specialistici e di mestiere di ogni tipo: punti 3 (per
un massimo di tre quindi massimo 9 punti);
c) profilo sanitario:
a) per ogni coefficiente 2 posseduto: da 1 a 4 punti;
a) per ogni coefficiente 1 posseduto: da 5 a 8 punti;
d) possesso di porto d'armi / licenze di fucili uso caccia /
tiro a volo: punti 3;
e) patente nautica per la navigazione da diporto: punti 5.
Per gli aspiranti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del
presente decreto la commissione di cui al successivo art. 6
provvedera' alla valutazione dei sottoindicati titoli assegnando il
relativo punteggio, espresso in centesimi, per ciascuno degli
aspiranti stessi:
a) titolo di studio:
a) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente:
punti 11;
b) eventuali altri titoli di studio o brevetti o corsi
professionali, specialistici e di mestiere di ogni tipo: punti 3 (per
un massimo di tre quindi massimo 9 punti);
c) VFA: punti 30;
d) giudizio del Comandante:
a) ottimo da 25 a 50 punti;
a) buono fino ad un massimo di 24 punti;
a) sufficiente punti 0;
e) decremento per sanzioni disciplinari: 1 punto per ogni
giorno di consegna di rigore.

                               Art. 7.
 
Commissione giudicatrice
 
1. Con successivo decreto dirigenziale sara' nominata la
commissione giudicatrice che dovra' provvedere:
a) alla valutazione dei titoli di cui all'art. 6 del presente
decreto;
b) alla redazione delle graduatorie finali di merito di cui al
successivo art. 8;
c) alla attribuzione della categoria.
2. La citata commissione sara' composta da:
a) un dirigente ovvero ufficiale della Marina militare di grado
equiparato, presidente;
b) due ufficiali superiori della Marina militare, membri, di
cui uno appartenente al Corpo delle capitanerie di porto;
c) un funzionario civile appartenente ad una qualifica non
inferiore all'ottava ovvero un collaboratore amministrativo
appartenente ad una qualifica non inferiore alla settima, membro;
d) un ufficiale inferiore della Marina militare, segretario.

                               Art. 8.
 
Graduatorie
 
La commissione di cui al precedente art. 7 redigera':
a) la graduatoria finale di merito relativa ai candidati di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a) sulla base del punteggio riportato
dagli stessi nella valutazione dei titoli;
b) la graduatoria finale di merito relativa ai candidati di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b) sulla base del punteggio riportato
dagli stessi nella valutazione dei titoli.
2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati
in possesso dei titoli di preferenza indicati nell'art. 5, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni. In caso di ulteriore
parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane di eta',
ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della legge 5 maggio 1997, n. 127,
come sostituito dal comma 9 dell'art. 8 della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
3. Le suddette graduatorie saranno approvate con decreto
dirigenziale adottato dalla Direzione generale per il personale
militare.

                               Art. 9.
 
Motivi di esclusione dall'ammissione all'arruolamento e
dall'incorporazione
 
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dall'arruolamento o
dall'incorporazione qualsiasi aspirante che non venisse ritenuto in
possesso dei requisiti prescritti.
2. Nei confronti dei candidati che, a seguito di accertamenti
anche successivi, risultassero in difetto di uno o piu' dei requisiti
prescritti dal presente decreto sara' disposta, con provvedimento
motivato adottato dalla Direzione generale per il personale militare:
a) l'esclusione dall'arruolamento, se utilmente collocati in
graduatoria;
b) la revoca della ferma, se gia' arruolati.

                              Art. 10.
 
Attribuzione della categoria/specialita'
 
L'attribuzione della categoria avverra' a cura della commissione
di cui al precedente art. 6 dopo aver redatto le graduatorie di
merito di cui al precedente art. 7. La categoria gia' in possesso dei
militari in servizio potra' essere variata in relazione alle esigenze
della Forza armata.

                              Art. 11.
 
Ammissione alla ferma breve ed incorporazione
 
1. Saranno dichiarati vincitori ed ammessi alla ferma triennale i
concorrenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie di
merito.
2. Qualora il numero degli idonei appartenenti alla categoria di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto non fosse
sufficiente a ricoprire il rispettivo numero di posti si attingera',
secondo l'ordine di graduatoria, agli idonei appartenenti alla
categoria di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del presente
decreto, qualora esuberanti. Analogamente, qualora il numero degli
idonei appartenenti alla categoria di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b) del presente decreto non fosse sufficiente a ricoprire il
rispettivo numero di posti si attingera', secondo l'ordine di
graduatoria, agli idonei appartenenti alla categoria di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto, qualora
esuberanti.
3. L'ammissione alla ferma breve decorrera' quanto agli effetti
giuridici:
a) per il personale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del
presente decreto, dalla data di incorporazione quale militare di
leva;
b) per il personale militare in servizio di leva obbligatorio
di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), dalla data di incorporazione
quale militare di leva;
c) per il personale militare in ferma volontaria annuale, dalla
data di incorporazione quale volontario in ferma annuale.
Quanto agli effetti amministrativi, per tutte le suddette
categorie, dalla data di incorporazione presso gli enti di
destinazione.
4. L'incorporazione avverra' nei tempi stabiliti dalla Forza
armata.
5. All'atto dell'incorporazione:
a) il personale militare alle armi dovra' rinunciare al grado
eventualmente rivestito;
b) tutti i candidati ammessi all'arruolamento verranno
sottoposti, da parte del dirigente del servizio sanitario dell'ente,
ad una visita medica d'incorporazione per verificare il mantenimento
dei requisiti fisici. Qualora risultino "non idonei" per qualsiasi
causa gli stessi saranno immediatamente inviati alla commissione
medica ospedaliera dell'ospedale militare per l'accertamento
dell'idoneita' fisica al servizio militare quale volontario in ferma
breve. Nel caso di giudizio di non idoneita' o di temporanea non
idoneita' superiore a quindici giorni, gli aspiranti saranno
immediatamente esclusi dall'arruolamento con provvedimento della
Direzione generale per il personale militare. Tali provvedimenti di
esclusione sono definitivi.
6. I vincitori ammessi all'arruolamento che non si presenteranno
presso gli enti addestrativi nel termine fissato dalla Direzione
generale per il personale militare nella lettera di convocazione,
saranno considerati rinunciatari.
7. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di ricoprire i posti che dovessero rendersi disponibili in
seguito a rinuncia da parte dei vincitori o a decadenza o a
esclusione dal diritto di essere ammessi all'arruolamento, convocando
entro venti giorni dalla data prevista per l'incorporazione altri
concorrenti idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

                              Art. 12.
 
Documentazione amministrativa
 
1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria per
l'ammissione all'arruolamento nella ferma triennale saranno invitati
a presentare all'indirizzo e nel termine perentorio indicato
nell'invito stesso, i documenti attestanti il possesso di eventuali
titoli di riserva, preferenza o precedenza dichiarati nella domanda
di arruolamento.
2. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a far
pervenire agli enti di destinazione la documentazione, specificata
nell'invito stesso, comprovante il possesso dei requisiti prescritti
per l'arruolamento, entro il termine perentorio di un mese dalla data
di incorporazione. La mancata consegna della documentazione predetta
entro il termine suindicato o il mancato completamento o l'omessa
regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di
apposito invito comportera' la decadenza dall'arruolamento.
3. I candidati, in luogo dei documenti di cui ai precedenti
commi 1 e 2, possono presentare dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403.

                              Art. 13.
 
Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
 
L'amministrazione procedera' ai controlli anche a campione sul
contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, qualora dal controllo di cui sopra emerga la non
veridicita' della dichiarazione rilasciata, il dichiarante decade dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

                              Art. 14.
 
B e n e f i c i
 
1. Al termine della ferma volontaria contratta compete:
la corresponsione di un premio di congedamento nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni;
la costituzione, a cura e a spese dell'amministrazione, della
posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. (assicurazione obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti).
2. Ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, il personale
congedato senza demerito al termine delle ferme o rafferme potra'
essere assunto, sempreche' in possesso dei requisiti stabiliti dalla
legge 13 maggio 1975, n. 157:
nei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle
maestranze del Ministero della difesa (categoria degli operai
specializzati, qualificati o comuni), nel limite del 40% dei posti
annualmente disponibili (art. 28);
nei posti di impiego civile del Ministero della difesa
riservati ai sottufficiali ai sensi degli articoli 57 e 59 della
legge 31 luglio 1954, n. 599, e rimasti vacanti per mancanza di
aspiranti (art. 29).
3. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, modificato dall'art. 3, comma 65 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, il personale congedato senza demerito al termine della
ferma contratta puo' essere assunto nelle amministrazioni indicate
nello stesso articolo, nel limite del 20% delle assunzioni annuali
del personale civile, impiegatizio ed operaio, ferme restando le
aliquote dei posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione
obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive modificazioni.
La domanda di assunzione dovra' essere presentata entro dodici
mesi dal collocamento in congedo.
4. I brevetti di specializzazione sono validi sia agli effetti
dell'iscrizione nelle liste di collocamento sia ai fini della
eventuale emigrazione all'estero.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 novembre 2000
Il direttore generale: Simeone

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