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UNIVERSITA' "CA' FOSCARI" DI VENEZIA

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai dottorati di
ricerca in diritto europeo dei contratti civili e commerciali,
informatica e scienze ambientali - XVIII ciclo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.58 del 23/7/2002
Ente:UNIVERSITA' "CA' FOSCARI" DI VENEZIA
Località:Venezia  (VE)
Codice atto:02E05450
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/8/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998, riguardante norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto M.U.R.S.T. 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 162 del 13 luglio
1999, regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 768 del 25 agosto 2000, che approva
il regolamento dei dottorati di ricerca di "Ca' Foscari";
Vista la delibera del senato accademico del 26 marzo 2002,
che approva l'istituzione dei dottorati di ricerca per il
diciottesimo ciclo;
Visto il decreto rettorale n. 552 del 28 maggio 2002, che apporta
alcune modifiche al regolamento dei dottorati di ricerca di "Ca'
Foscari".
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Indizione
 
1. L'Universita' "Ca' Foscari" di Venezia, d'ora in poi
denominata "Ateneo", indice il concorso pubblico, per esami, per
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XVIII ciclo, qui di
seguito elencati:
1) diritto europeo dei contratti civili e commerciali;
2) informatica;
3) scienze ambientali.
2. Le tematiche di ricerca, i posti messi a concorso e le
modalita' di svolgimento delle prove sono indicate, per ciascun
dottorato, nelle allegate schede che costituiscono parte integrante
del presente bando.
3. I posti assegnati potranno essere aumentati con successivi
provvedimenti a seguito di finanziamenti ottenuti da enti pubblici di
ricerca o da qualificate strutture produttive private, fermi restando
comunque i termini di scadenza previsti per il seguente bando per la
presentazione della domanda di ammissione.
4. L'inizio dei corsi e' previsto per novembre 2002. La durata
dei corsi di dottorato e' di anni tre.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente
articolo, senza limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro i quali
siano in possesso di laurea dell'ordinamento previgente a quello
introdotto con il decreto ministeriale n. 509/1999 o di laurea
specialistica del nuovo ordinamento o di analogo titolo accademico
conseguito all'estero. Il titolo conseguito presso universita'
straniere dovra' essere dichiarato, ai soli fini dell'ammissione al
presente concorso, equipollente alla laurea dal consiglio di
dottorato.
2. Non saranno ammesse domande di partecipazione al concorso per
l'accesso ad un corso di dottorato di coloro che siano gia' iscritti
allo stesso corso di dottorato istituito a "Ca' Foscari".
3. I candidati dovranno possedere tutti i requisiti previsti dal
presente bando entro la data di scadenza del bando.

                               Art. 3.
 
Modalita' di ammissione
 
1. La domanda di ammissione, redatta secondo l'allegato schema
che costituisce parte integrante del presente bando (allegato A), va
indirizzata alla sezione diritto allo studio dell'Universita' "Ca'
Foscari" di Venezia e presentata, a pena di esclusione dal concorso,
entro il termine di scadenza previsto (v. scheda allegata).
2. La domanda puo' essere:
a) consegnata personalmente alla sezione diritto allo studio
dell'Universita' "Ca' Foscari" di Venezia, Dorsoduro 1453 - 30123
Venezia, nell'orario di apertura al pubblico (tutti i giorni dalle 9
alle 12 tranne il sabato; il mercoledi' anche dalle 14 alle 16);
b) spedita per posta a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, all'Universita' "Ca' Foscari" di Venezia, Dorsoduro 3246
- 30123 Venezia; sulla busta dovra' essere riportata in modo evidente
la dicitura "domanda per l'ammissione al diciottesimo ciclo del
Dottorato di ricerca in "specificare la titolazione del corso"; per
il rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro
dell'ufficio postale italiano accettante;
c) spedita con altri mezzi (corriere privato, posta celere,
etc.) purche' pervenga alla sezione diritto allo studio
dell'Universita' "Ca' Foscari" di Venezia, Dorsoduro 1453 - 30123
Venezia entro le ore 12 del termine di scadenza previsto (v. scheda
allegata); sulla busta dovra' essere riportata in modo evidente la
dicitura "domanda per l'ammissione al diciottesimo ciclo del
dottorato di ricerca in "specificare la titolazione del corso".
3. Per i casi di cui alle lettere b) e c) dovra' essere allegata
alla domanda copia del documento di identita'.
4. La sottoscrizione della domanda non va autenticata.
5. I titoli e le pubblicazioni vanno allegati alla domanda.
6. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge
n. 104/1992, devono avanzare esplicita richiesta, da formularsi in
carta semplice congiuntamente alla domanda di ammissione, in
relazione al proprio handicap riguardo l'ausilio necessario, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi, per l'espletamento delle
prove d'esame.
7. L'amministrazione universitaria non assume alcuna
responsabilita' per i casi di dispersione di comunicazioni,
dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dello stesso, ne' di eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
8. Alla domanda va allegata copia della ricevuta del versamento
di Euro 26 quale contributo per spese di pubblicita' del bando. Il
versamento dovra' essere effettuato sul conto corrente postale n.
270306 intestato all'Universita' "Ca' Foscari" di Venezia - Servizio
tesoreria, causale: iscrizione al concorso di dottorato di ricerca -
18o ciclo.

                               Art. 4.
 
Prove di ammissione
 
1. Le prove di ammissione ai corsi di dottorato consistono in una
prova scritta ed in una prova orale, tese ad accertare le capacita'
del candidato nell'esercitare attivita' di ricerca di alta
qualificazione.
2. I candidati dovranno presentarsi, nel giorno previsto e
all'ora indicata nella sede della prova senza preavviso alcuno.
3. Tutti i candidati sono ammessi con riserva previo accertamento
dei requisiti posseduti.
4. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e' pubblicato
nel sito web: http://helios.unive.it/!\simdirstud nonche' sull'albo
ufficiale dell'Universita'.
5. Per la valutazione di ciascun candidato, la commissione
dispone di cinquanta punti. Quaranta punti sono da ripartire fra
prova scritta e prova orale. Dieci punti sono attribuibili alle
pubblicazioni scientifiche e ai titoli.
6. Le prove si intendono in ogni caso superate se il candidato
ottiene un punteggio minimo complessivo di 28/40. Alla fine delle
sedute dedicate alla prova orale la commissione giudicatrice forma
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel
medesimo giorno nella sede presso cui si e' svolta la prova.
7. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
8. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.

                               Art. 5.
 
Commissione giudicatrice
 
1. La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca e' nominata dal rettore, su proposta
del consiglio di dottorato ed e' composta da tre membri, compreso il
presidente, scelti tra professori e ricercatori universitari di
ruolo. L'incarico di presidente della commissione e' affidato ad un
professore ordinario o straordinario, oppure, in assenza di
professori ordinari, da un professore associato.
2. La commissione puo' essere integrata da non piu' di due
esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle
strutture pubbliche e private di ricerca. La nomina di tali esperti
e' obbligatoria nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie
imprese.

                               Art. 6.
 
Graduatoria finale e assegnazione borse di studio
per la frequenza di cui al decreto ministeriale
30 aprile 1999, n. 224
 
1. I candidati idonei saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine
di graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In caso di parita' sara'
ammesso il candidato piu' giovane di eta'. In corrispondenza di
eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
2. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine di
graduatoria ai candidati, a prescindere dalla cittadinanza, che
abbiano riportato una votazione complessiva di almeno 35/50 punti. A
parita' di merito il criterio di preferenza e' costituito dalla
condizione economica del nucleo familiare del candidato, determinata
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 in materia di diritto allo studio.
3. Una volta assegnate le borse, gli stranieri idonei presenti in
graduatoria sono collocati in sovrannumero, sino al massimo previsto.
I posti rimanenti sono assegnati ai restanti candidati idonei fino ad
esaurimento.
4. L'importo della borsa di studio per la frequenza al corso di
dottorato di ricerca e' di Euro 10.561,54 annui e deve intendersi al
lordo degli oneri previdenziali a carico del borsista. La durata
dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso.
5. La borsa di studio e' corrisposta in sei rate bimestrali
posticipate.
6. I candidati in possesso di doppia cittadinanza, italiana e
straniera, possono essere ammessi anche in sovrannumero ai sensi del
precedente comma, solo se non residenti nello Stato italiano da
almeno 2 anni, a decorrere dal termine di scadenza del bando (v.
scheda allegata).
7. Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca che risultino,
alla data del 5 dicembre 2002, titolari di assegno di ricerca, di
durata almeno annuale (l'assegno di ricerca dovra' comunque avere
scadenza non anteriore al 1 novembre 2003), possono frequentare in
sovrannumero e senza diritto alla borsa di studio, i corsi di
dottorato.

                               Art. 7.
 
Borse di studio regionali per il diritto allo studio
 
1. Gli studenti ammessi ai corsi di dottorato che non beneficiano
della borsa di studio di frequenza di cui al precedente articolo e
che siano in possesso dei requisiti relativi alla condizione
economica determinata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri "Uniformita' del trattamento sul diritto
agli studi universitari", possono concorrere all'attribuzione di
borse di studio ai sensi delle disposizioni previste dal "Bando per
le borse di studio regionali 2002/2003", in corso di emanazione.
2. I candidati in possesso di cittadinanza diversa da quella
italiana ammessi in sovrannumero possono concorrere all'attribuzione
della borsa di studio di cui al comma precedente purche' rientrino,
per posizione di graduatoria, nel numero dei posti previsti per il
corso di dottorato.

                               Art. 8.
 
Limite al godimento delle borse di studio di cui all'art. 6
 
1. Ai fini del calcolo degli anni di erogazione della borsa di
studio che non puo' essere superiore alla durata del corso a cui il
dottorando e' iscritto, sono conteggiati anche gli anni in cui il
dottorando ha goduto della borsa di studio presso altri corsi di
dottorato sia di "Ca' Foscari" che di altre universita', senza
conseguimento del titolo.

                               Art. 9.
 
Iscrizione ai corsi
 
1. I candidati idonei per ordine di graduatoria all'ammissione al
corso di dottorato di ricerca dovranno comunicare alla sezione
diritto allo studio dell'Universita' "Ca' Foscari" di Venezia,
Dorsoduro 1453 - 30123 Venezia, tramite telegramma, pena l'esclusione
dal corso, la propria volonta' di iscriversi al corso entro cinque
giorni dalla data di affissione della graduatoria nella sede ove si
e' svolto il concorso, autocertificando l'avvenuto pagamento
dell'imposta di bollo di Euro 10,33, della tassa regionale per il
diritto allo studio pari a Euro 91,92 e della prima rata di Euro 6.00
da effettuare mediante apposito bollettino di conto corrente postale,
con causale: "iscrizione corso di dottorato - 18o ciclo A.A.
2002/2003".
2. Sono tenuti al solo pagamento dell'imposta di bollo in modo
virtuale e della tassa regionale per il diritto allo studio, per
l'importo previsto:
a) i dottorandi titolari di borse di studio;
b) i titolari di assegno di ricerca;
c) i dottorandi con invalidita' riconosciuta pari o superiore
al 66%.
3. In caso di rinuncia di uno dei candidati si procedera' secondo
l'ordine di graduatoria, sino ad esaurimento dei posti a
disposizione, tramite invio di telegramma agli interessati:
l'accettazione dovra' avvenire entro sette giorni dalla data del
ricevimento.
4. Entro il termine del 5 dicembre 2002, il dottorando dovra'
produrre tutta la documentazione necessaria a perfezionare la sua
pratica di iscrizione.
5. I contributi universitari per la frequenza dei corsi di
dottorato sono determinati per l'a.a. 2002/2003 per fasce di reddito
secondo la seguente tabella:
 
=====================================================================
|Reddito (ISEE) | | |
|in migliaia di | Importo "per | Importo tassa |Importo totale
Fasce| Euro | fascia | minima | per fascia
=====================================================================
| da 0 a 4 | | |
1 | mila Euro | Euro 200 | Euro 165 | Euro 365
---------------------------------------------------------------------
| fino 8 mila | | |
2 | Euro | Euro 400 | Euro 165 | Euro 565
---------------------------------------------------------------------
| fino 12 | | |
3 | mila Euro | Euro 600 | Euro 165 | Euro 765
---------------------------------------------------------------------
| fino 16 | | |
4 | mila Euro | Euro 800 | Euro 165 | Euro 965
---------------------------------------------------------------------
| fino 21 | | |
5 | mila Euro | Euro 1.000 | Euro 165 | Euro 1.165
---------------------------------------------------------------------
| fino 26 | | |
6 | mila Euro | Euro 1.200 | Euro 165 | Euro 1.365
---------------------------------------------------------------------
| fino 32 | | |
7 | mila Euro | Euro 1.400 | Euro 165 | Euro 1.565
---------------------------------------------------------------------
|Oltre/studente | | |
| che non | | |
| presenta | | |
| autocerti- | | |
8 |ficazione ISEE | Euro 1.600 | Euro165 | Euro 1.765
 
6. Per ciascuna fascia di reddito e' previsto oltre al pagamento
della tassa minima di iscrizione determinata per l'a.a. 2002/2003 in
Euro 165, anche il pagamento della tassa regionale per il diritto
allo studio pari a Euro 91,92.
7. Il pagamento e' previsto in due rate: la seconda rata, data
dalla differenza tra l'importo complessivo (calcolato sulla base
della condizione economica) e l'importo versato nella prima rata,
dovra' essere pagata entro il 30 aprile 2003.
8. La valutazione della condizione economica dello studente e'
determinata con riferimento al proprio nucleo familiare ai sensi
dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
"Uniformita' del trattamento sul diritto agli studi universitari"; a
tal fine e' calcolato l'indice I.S.E.E. (indicatore della situazione
economica equivalente), determinato dalla somma dei redditi + il
venti per cento del patrimonio, rapportato al parametro desunto dalla
scala di equivalenza relativo ai componenti il nucleo familiare.
9. La compilazione della dichiarazione sostitutiva unica relativa
all'ISEE sara' effettuata presso i Centri di assistenza fiscale (CAF)
del Triveneto convenzionati con l'Universita' "Ca' Foscari".
10. Nei casi in cui la prima rata sia superiore all'importo
complessivo, la differenza sara' rimborsata.
11. Il bollettino di conto corrente con l'importo della seconda
rata da pagare sara' inviato a domicilio entro il mese di marzo 2003.
12. Nel caso in cui si abbia diritto al rimborso, si ricevera'
sempre a domicilio, il relativo assegno nel periodo aprile-maggio.
13. Qualora il dottorando risultasse vincitore della borsa di
studio regionale di cui all'art. 7, avra' rimborsata anche la tassa
regionale per il diritto allo studio.
14. L'eventuale ritiro o decadenza o esclusione dal corso di
dottorato non comporta una riduzione dell'importo complessivo di
tasse; pertanto in questo caso il dottorando e' tenuto a pagare anche
la seconda rata.

                              Art. 10.
 
Norme finali
 
1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa
riferimento al vigente regolamento d'ateneo in materia di dottorato
di ricerca approvato dal senato accademico e a quanto approvato dal
consiglio di amministrazione nella seduta del 29 aprile 2002 in
merito a tasse di iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca, a.a.
2002/2003.

                              Art. 11.
 
Informazioni
 
Eventuali informazioni, con riferimento al presente bando possono
essere richieste alla sezione diritto allo studio dell'Universita'
"Ca' Foscari", al seguente numero telefonico 0412347962 e/o al
seguente indirizzo e-mail: dss-dirstud@unive.it
Ulteriori informazioni in merito a questo bando, al regolamento
di dottorato di ricerca, alla composizione delle commissioni
giudicatrici, all'ammissione degli idonei potranno essere reperiti al
seguente indirizzo web: http://helios.unive.it/!\simdirstud.> Venezia, 9 luglio 2002
Il rettore: Rispoli

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