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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso interno, per esame teorico-pratico, riservato al personale
con un'anzianita' di servizio non inferiore a quattro anni, per
complessivi 445 posti (350 uomini e 95 donne) per la nomina alla
qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia
penitenziaria.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.12 del 11/2/2000
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:000E1031
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:12/3/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
 
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1999, n. 82, recante il "Regolamento di servizio del Corpo di polizia
penitenziaria;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
Visto il decreto legge 3 febbraio 1993, n. 29;
Vista la legge 16 ottobre 1993, n. 321;
Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,
n. 395;
Visto il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 200;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto l'art. 16 del citato d.lgs. 443/1992, cosi' come modificato
dall'art. 3 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 200, che prevede al comma
1, lett. a) che la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei
sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, nel
limite del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno,
mediante concorso interno per esame teorico-pratico e superamento di
un successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata
non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente al
ruolo degli assistenti ed agenti che abbia compiuto almeno quattro
anni di effettivo servizio e non abbia riportato, nei due anni
precedenti, sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione;
Visto il regolamento n. 510 del 30 dicembre 1998, "recante norme
per l'espletamento del concorso e della selezione previste
dall'art. 16, lett. a) e lett. b), del d.lgs. 30 ottobre 1992,
n. 443, per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo
di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni
esaminatrici, le materie oggetto dell'esame nonche' le modalita' di
attuazione e i programmi del corso";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 251
del 22 ottobre 1999, concernente la programmazione trimestrale delle
assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, ed in particolare
l'art. 3 che ha autorizzato l'Amministrazione penitenziaria a bandire
procedure concorsuali, per la nomina alla qualifica iniziale del
ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, per
complessivi trecentosessantotto posti (275 uomini e 93 donne)
riservati al personale appartenente al ruolo degli assistenti ed
agenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio
ed in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art. 16, comma 1,
lett. a) del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443;
Visto l'art. 20, comma 1, lett. d) della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, in virtu' del quale non e' piu' previsto il ricorso alla
disciplina autorizzatoria per consentire l'avvio delle procedure
concorsuali interne riservate al personale gia' in servizio con
diversa qualifica o livello;
Considerato che alla data del presente decreto risultano vacanze
nel ruolo dei sovrintendenti per complessivi 1485 posti, da coprire,
ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, nel
limite del 30%, mediante il ricorso a procedure concorsuali interne,
e, per il restante 70%, mediante il ricorso a procedure selettive;
Ritenuto, per quanto sopra, di dover determinare il numero dei
posti da mettere a concorso a complessivi quattrocentoquarantacinque
posti (350 uomini e 95 donne);
 
Decreta:
 

Art. 1
 
1. E' indetto il concorso interno per esame teorico-pratico,
consistente in una prova scritta ed in un colloquio, per complessivi
445 posti (350 uomini e 95 donne) per la nomina alla qualifica
iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia
penitenziaria.

                               Art. 2.
1. Al concorso di cui sopra e' ammesso il personale del Corpo di
polizia penitenziaria in possesso dei seguenti requisiti:
a) un'anzianita' di servizio non inferiore a quattro anni;
b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, la sanzione della
deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave;
d) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio
complessivo non inferiore a "buono".
2. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione.
3. E' escluso dal concorso, a norma dell'art. 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale
sospeso cautelarmente dal servizio.

                               Art. 3.
1. Tutti i candidati si intendono ammessi alle prove con riserva
dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso.
2. L'Amministrazione ha facolta' di disporre, in ogni momento,
con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti dal bando.

                               Art. 4.
1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta
libera secondo il modello allegato - che fa parte integrante del
presente bando - e dirette al Dipartimento della amministrazione
penitenziaria - Ufficio centrale del personale Div. III - Sez. F,
devono essere presentate alla Direzione dell'Istituto di
appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni, che
decorre dal giorno successivo alla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4a serie speciale "Concorsi ed esami".

                               Art. 5.
1. Qualora il numero dei candidati superi le 1.500 unita',
l'ammissione alle prove d'esame puo' essere preceduta da una prova
preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta
multipla, vertenti sulle materie oggetto delle prove d'esame di cui
agli articoli 8 e 9 del presente decreto.
2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a
scelta multipla, l'Amministrazione puo' avvalersi della consulenza di
enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
3. La commissione stabilisce preventivamente il numero delle
domande da predisporre, la durata della prova, i criteri di
valutazione e di attribuzione dei punteggi.
4. La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche a
mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di
lettura ottica.
5. La prova si intende superata se il candidato riporta una
votazione non inferiore a sei decimi.

                               Art. 6.
1. La data, l'ora, nonche' la sede o le sedi in cui i candidati
dovranno presentarsi per sostenere l'eventuale prova preliminare e la
successiva prova scritta del concorso saranno comunicati in tempi
utili dall'Amministrazione.
2. Non saranno ammessi a sostenere le prove di cui al precedente
comma coloro i quali si presenteranno in giorno ed ora diversi da
quelli stabiliti.

                               Art. 7.
1. Per lo svolgimento delle prove d'esame si applicano, per
quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 87, 88, 89, 90, 91,
93 e 94 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
2. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento dell'eventuale
prova preliminare nonche' delle prove d'esame, e' composta da un
presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a
primo dirigente in servizio presso il Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria e da altri tre funzionari con
qualifica non inferiore all'ottava.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore
all'ottava in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria.
4. Qualora il numero dei candidati superi i mille, la
commissione, con successivo decreto, puo' essere suddivisa in una o
piu' sottocommissioni con l'integrazione, per ciascuna
sottocommissione, di un numero di componenti, unico restando il
presidente, pari a quello della commissione originaria e di un
segretario aggiunto con qualifica non inferiore all'ottava.
5. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di
uno dei componenti o del segretario della commissione e delle
sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu'
componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione
esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.

                               Art. 8.
1. Dopo aver superato l'eventuale prova preliminare, i candidati
devono sostenere la prova scritta ed un colloquio.
2. La prova scritta, concernente la trattazione di un argomento
attinente ai servizi penitenziari avente ad oggetto una parte
teorica, la redazione di un atto relativo alla futura attivita' del
sovrintendente, si intende superata solo se il candidato riporta una
votazione non inferiore a sei decimi.

                               Art. 9.
1. Il colloquio verte su elementi di diritto penale e procedura
penale, legislazione in materia penitenziaria ed ordinamento
dell'Amministrazione penitenziaria. Al candidato ammesso al colloquio
e' data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno, dell'ora
e del luogo in cui dovra' sostenere la prova d'esame.
2. Il colloquio si intende superato se il candidato ha riportato
una votazione non inferiore a sei decimi.

                              Art. 10.
1. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto
riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
2. Sulla base del punteggio finale la commissione forma la
graduatoria di merito con l'indicazione dei candidati che hanno
superato il concorso.
3. A parita' di punteggio ha la precedenza il concorrente con la
qualifica piu' elevata ed a parita' di qualifica il piu' anziano in
ruolo.
4. Riconosciuta la regolarita' dei procedimenti, con
provvedimento ministeriale, e' approvata la graduatoria dei vincitori
e degli idonei del concorso.
5. I posti rimasti scoperti sono portati in aumento all'aliquota
disponibile per il personale vincitore della procedura selettiva
indetta ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

                              Art. 11.
1. I vincitori del concorso sono avviati a frequentare il corso
di formazione tecnico - professionale della durata di cinque mesi,
comprensivi di un periodo di "formazione in sede di lavoro", previsto
dall'art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
2. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine assegnati per la frequenza del corso comporta
l'esclusione dal medesimo.
3. Al termine del corso i partecipanti sostengono un esame
finale. Il personale che ha superato gli esami di fine corso ottiene
la nomina nella qualifica iniziale nel ruolo dei sovrintendenti,
secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso.
4. I vice sovrintendenti cosi' nominati precedono nel ruolo
quelli nominati in attuazione dell'art. 16, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
5. Ottenuta la nomina, i vice sovrintendenti raggiungono la sede
di servizio a ciascuno di essi assegnata.
Il presente decreto sara' sottoposto al visto del competente
organo di controllo.
Roma, 18 gennaio 2000
p. Il direttore generale: Mancuso

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