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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 12 allievi
ufficiali del «ruolo aeronavale» al primo anno del 4° corso
aeronavale dell'Accademia della Guardia di finanza - Anno accademico
2005-2006.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.12 del 11/2/2005
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:05E00763
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:14/3/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL COMANDANTE GENERALE
 
Visto l'art. 5, comma primo, del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965,
n. 1172, 27 febbraio 1974, n. 68, 5 agosto 1981, n. 440, e 5 luglio
1986, n. 342, concernenti il trattamento economico spettante agli
allievi delle accademie militari;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa con varianti alla
Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo
stato dei sottufficiali, e la legge 3 agosto 1961, n. 833, che regola
lo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive aggiunte, concernente le disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modificazioni, che detta norme di esecuzione del
testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili
dello Stato;
Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, e 18 febbraio 1963, n. 87, sull'ordinamento della
Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige, ed il
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali
siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, concernente «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19
della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Visti gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975,
n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, che detta nuove norme sul servizio di leva;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, che detta norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, che detta norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, sull'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 27 dicembre 1990, n. 404, concernente «Nuove norme
in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza», e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante
«Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,
n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza», e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente «Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile»;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
«Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma secondo, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare,
l'art. 4, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma
dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della
Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il «testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa» (Testo A);
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto interministeriale 12 aprile 2001, recante
«Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della
sicurezza»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, concernente la
individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori requisiti
richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;
Vista la convenzione tra l'Universita' degli studi di Bergamo,
l'Universita' degli studi di Milano e l'Universita' degli studi di
Roma Tor Vergata con l'Accademia della Guardia di finanza, datata
20 dicembre 2001;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 445/2002, datata
24 ottobre 2002, con la quale sono stati dichiarati illegittimi i
requisiti di «celibato», «nubilato» e «vedovanza», previsti per
l'arruolamento nel Corpo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003, recante «Elenco
delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita' ai
servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento
e la valutazione ai fini dell'inidoneita»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 387400, datata 20 novembre 2003, concernente
l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita'
gerarchiche del Corpo;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante
«Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di
formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente «Sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2004, che fissa, tra
l'altro, nel 50% l'aliquota massima di personale femminile da
arruolare nel ruolo normale degli ufficiali per l'anno 2005;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005)»;
Ritenuto di dover riservare un posto da mettere a concorso ai
candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Considerata l'opportunita' di prevedere che alle prove
concorsuali successive a quella preliminare venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a concorso;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
1. E' indetto per l'anno accademico 2005/2006 un pubblico
concorso, per esami, per l'ammissione di 12 allievi ufficiali del
«ruolo aeronavale» al primo anno del 4° corso aeronavale
dell'Accademia della Guardia di finanza.
2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti:
- specializzazione «pilota militare»: n. 8 posti;
- specializzazione «comandante di unita' navale»: n. 4 posti.
3. Il reclutamento di personale femminile, effettuato mediante il
presente concorso, non potra' superare il 50% dei posti messi a
concorso. Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile
potranno essere ammessi al 4° corso aeronavale in numero superiore a
6 unita', anche se collocati in posizione utile nella graduatoria di
cui al successivo art. 22, dei quali 4 riservati alle concorrenti per
la specializzazione «pilota militare» e 2 alle concorrenti per la
specializzazione «comandante di unita' navale».
4. Uno degli otto posti disponibili per la specializzazione
«pilota militare» e' riservato, subordinatamente al possesso degli
altri requisiti prescritti dal successivo art. 2, ai candidati in
possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al
diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o
superiore.
5. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
una sola delle predette specializzazioni.
6. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali);
b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
c) una prova scritta di cultura generale;
d) una prova di efficienza fisica;
e) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
f) tre prove orali;
g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
h) una prova facoltativa di informatica;
i) una visita medica di controllo.
7. Il corso di Accademia avra' inizio alla data che sara'
stabilita dal Comando Generale della Guardia di finanza e avra'
durata triennale (da frequentare, per due anni, nella qualita' di
allievo ufficiale e, per un anno, con il grado di sottotenente).
8. Alla fine del triennio, i sottotenenti saranno ammessi al
corso di applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un
anno, nel grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di
tenente).

                               Art. 2.
 
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
 
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che:
1) alla data del 1° gennaio 2005, non abbiano superato il
ventottesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data successiva al
1° gennaio 1977 (compreso);
2) non si trovino nella condizione di inidonei
all'avanzamento ovvero vi abbiano rinunciato, se in servizio
permanente;
b) i cittadini italiani, anche se non appartenenti al
territorio della Repubblica, o se gia' alle armi, che:
1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2005, compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiduesimo, cioe',
siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 ed il
1° gennaio 1988, estremi inclusi;
2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la
potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella
Guardia di finanza;
3) siano in possesso dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
7) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per
delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di
prevenzione;
8) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
9) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano
stati riformati in quell'occasione o successivamente ad essa.
2. Tutti i candidati devono, inoltre, possedere un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a
corsi di laurea previsti dal decreto interministeriale 12 aprile
2001.
3. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in
possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la
presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico
2004/2005.
4. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), punti 3), 4), 5),
6), 7), 8) e 9) devono essere posseduti alla scadenza del termine
ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino
all'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione va presentata possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Comando Provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di
provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
2. Per i residenti in Valle d'Aosta, la domanda dovra' essere
presentata, entro il termine e con le modalita' di cui al comma 1,
presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.
3. I militari alle armi e gli appartenenti al Corpo devono
presentare la domanda, entro il termine e con le modalita' di cui ai
commi 1 e 2, al Comando competente per il luogo di residenza.
4. I cittadini italiani residenti all'estero devono inviare la
domanda di partecipazione direttamente al Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34 -
00181 Roma/Appio.
5. La domanda dovra' redigersi esclusivamente su apposito
modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1
al presente bando), e disponibile presso tutti i Comandi del Corpo
nonche' sul sito internet www.gdf.it, nella sezione relativa ai
concorsi.
6. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso, sia minorenne dovra' allegare alla
stessa, a pena di decadenza, l'atto di assenso, in carta semplice,
conforme all'allegato 4, che costituisce parte integrante del
presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo,
in caso di impedimento dell'altro, o dal tutore, in caso di mancanza
di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato da uno
solo dei genitori, dovranno essere documentati i motivi per cui manca
l'assenso dell'altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti, anche
se minorenni, che rivestano la qualifica di militare alle armi.
7. Le domande di partecipazione al concorso si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
8. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate
nei termini indicati, non dovessero comunque pervenire entro sessanta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
verranno archiviate. Nelle more, i candidati saranno ammessi con
riserva.
9. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini,
ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine
perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione
dell'istanza. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare
il predetto termine, comportera' l'archiviazione dell'istanza.
10. Le domande non sottoscritte saranno, invece, direttamente
archiviate.
11. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente articolo, dovranno essere notificati agli interessati, che
potranno impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico al Comandante Interregionale della Guardia di
finanza dal quale dipende il Comando che ha disposto l'archiviazione,
ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro trenta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
5 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 4.
 
Elementi da indicare nella domanda (veggasi modello in allegato 1)
 
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita (i militari alle armi devono indicare anche il grado
rivestito nonche' il Comando cui sono in forza);
b) la specializzazione per cui intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a
carico;
e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
f) di non essere imputato, condannato ovvero aver ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per delitti
non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a misure di
prevenzione;
g) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2004/2005;
h) la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari
del Corpo devono obbligatoriamente indicare la matricola
meccanografica, il grado, il reparto cui sono in forza);
i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
l) l'indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, ove
possibile, di un recapito telefonico;
m) recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
n) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al
successivo art. 6, comma 2;
o) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. I candidati, in sede di domanda di partecipazione al concorso,
possono richiedere di essere sottoposti anche alle seguenti prove
facoltative:
a) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra le
seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
3. Gli aspiranti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui
all'art. 1, comma 4, del presente bando, devono compilare la domanda
di partecipazione precisando, in allegato alla stessa, gli estremi ed
il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti ed
indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale vorranno
sostenere le previste prove scritta e orale.
4. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di
essere a conoscenza che la prova preliminare si svolgera' secondo le
modalita' stabilite al successivo art. 11.
5. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorrera' nelle sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni
beneficio, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera fornita.
6. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata
direttamente e nel modo piu' celere al Comando Provinciale della
Guardia di finanza competente (ovvero al locale Comando Regionale
della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) il quale
non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti
da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o
da eventi di forza maggiore. Lo stesso Comando, inoltre, non assume
alcuna responsabilita' in caso di ritardata ricezione, da parte dei
candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi postali o ad
altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve, infine,
essere tempestivamente notificata allo stesso Comando ogni variazione
che dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del
candidato ai fini del servizio militare.

                               Art. 5.
 
Istruttoria della domanda
 
1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione
al corso di formazione.

                               Art. 6.
 
Documentazione
 
1. Nei confronti dei candidati che saranno risultati idonei alla
prova scritta di cui al successivo art. 16, il Comando Provinciale
della Guardia di finanza competente (ovvero il locale Comando
Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta)
provvedera' a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai
superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
d) nulla osta della competente autorita' militare per i
candidati in servizio militare o che abbiano gia' partecipato alla
visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli
articoli 13 e 14 della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano
concorso alla leva di mare.
2. I candidati risultati idonei alla prova scritta dovranno
presentare o far pervenire direttamente al Comando indicato al
precedente comma, entro venti giorni dalla data di comunicazione
dell'idoneita' stessa, i certificati rilasciati dalle competenti
autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei
casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che
conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti
dall'art. 38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui
all'art. 22 dovranno presentare o far pervenire al Comando di cui al
comma 1 del presente articolo, a pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla data di ammissione al corso di formazione:
a) se di sesso maschile, il foglio di congedo illimitato
provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune,
per coloro che abbiano soltanto concorso alla leva;
b) copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di
congedo illimitato o del foglio matricolare, per coloro che abbiano
prestato o prestino servizio militare;
c) domanda diretta al Ministero della difesa con cui il
candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento,
ufficiale in ferma prefissata e ufficiale delle forze di
completamento, chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione
all'Accademia della Guardia di finanza in qualita' di allievo
ufficiale.
4. Il vincitore del posto riservato di cui al precedente art. 1,
comma 4, dovra', inoltre, far pervenire al Comando Provinciale della
Guardia di finanza competente (ovvero al locale Comando Regionale
della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta), a pena
di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso
di formazione, l'attestato di cui al predetto art. 1.
5. I vincitori del concorso dovranno consegnare, direttamente al
Comando Accademia, all'atto della presentazione per l'inizio del
corso di formazione, il diploma in originale ovvero la copia
autentica del certificato attestante il conseguimento del titolo di
studio, in conformita' dell'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il titolo originale di studio
dovra', comunque, essere presentato, direttamente al Comando
Accademia entro il 31 marzo 2006. In caso di documentato impedimento,
il vincitore del concorso dovra' presentare, entro lo stesso termine,
un certificato sostitutivo ai sensi dell'art. 199, comma 6, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
6. I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da
certificati di iscrizione ai corsi di laurea presso le Universita'.
7. Il documento di cui al precedente comma 3, lettera b), deve
avere data posteriore a quella di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale.
8. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
9. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dal momento della restituzione.
10. I Comandi indicati al precedente comma 4, esclusivamente per
i vincitori del concorso, ricevuti i suddetti documenti, li
trasmetteranno entro dieci giorni dalla ricezione, unitamente alla
domanda di partecipazione, al Centro di Reclutamento.
11. I candidati in servizio nella Guardia di finanza, nelle Forze
armate, nelle altre Forze di polizia e nella pubblica
amministrazione, devono produrre soltanto il titolo di studio,
nonche' l'attestato di cui al precedente art. 1, comma 4, se
vincitore del posto riservato.

                               Art. 7.
 
Commissione giudicatrice
 
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza,
sara' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e
ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sara'
presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a
colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti
prescritti, la valutazione dei titoli e la formazione della
graduatoria unica di merito, costituita da tre ufficiali della
Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica preliminare,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali
medici dell'Esercito, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici dell'Esercito (di cui uno di grado superiore a quello dei
medici della precedente sottocommissione o a parita' di grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame,
costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due
professori in possesso dell'abilitazione all'insegnamento negli
istituti superiori di secondo grado nelle materie oggetto di esame,
membri;
e) sottocommissione per la valutazione della prova di
efficienza fisica e per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale
dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di
ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da quattro
ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
f) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta
da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico
dell'Esercito, membri.
2. La sottocommissione esaminatrice delle prove facoltative di
lingua straniera e informatica e' quella indicata al comma 1,
lettera d), del presente articolo, integrata rispettivamente da
ufficiali della Guardia di finanza:
a) qualificati conoscitori della lingua stessa;
b) in forza al Servizio informatica del Comando Generale.
3. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.
4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei
candidati che le sosterranno in lingua tedesca, la competente
sottocommissione sara' integrata da un ufficiale del Corpo
qualificato conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso
dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istituto
d'istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al precedente
comma 1, lettera e), potra' avvalersi, altresi', durante
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di
psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d) ed
e), del presente articolo, possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Centro di Reclutamento.

                               Art. 8.
 
Adempimenti delle sottocommissioni
 
1. Le sottocommissioni previste dal precedente art. 7, comma 1,
lettere b), c) ed e), compileranno, per ogni candidato, un processo
verbale che sara' firmato da tutti i componenti.

                               Art. 9.
 
Esclusione dal concorso
 
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della
commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a).
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre
ricorso:
a) gerarchico al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, entro trenta giorni dalla data di notifica, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

                              Art. 10.
 
Documento di identificazione
 
1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati dovranno esibire
la carta di identita' oppure un documento di riconoscimento
rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di
fotografia recente.

                              Art. 11.
 
Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare
 
1. I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande
dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e
sintattiche della lingua italiana, presso la Scuola Ispettori e
Sovrintendenti della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle, n. 3 de
L'Aquila (loc. Coppito), secondo il seguente calendario:
a) 21 marzo 2005, ore 9: per i concorrenti il cui cognome inizi
con le lettere da A a D;
b) 21 marzo 2005, ore 15: per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da E a M;
c) 22 marzo 2005, ore 9: per i concorrenti il cui cognome inizi
con le lettere da N a R;
d) 22 marzo 2005, ore 15: per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da S a Z.
2. Il suddetto calendario delle prove ha valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
3. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso,
di sostenere le previste prove scritta e orale in lingua tedesca,
potranno richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato
conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle
modalita' di esecuzione della prova preliminare.
4. Ciascun candidato dovra' presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di:
a) idoneo documento di riconoscimento;
b) una penna biro ad inchiostro nero.
5. Nella sede di esame non potranno essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari o altre pubblicazioni e/o
apparecchi telefonici e ricetrasmittenti.
6. La banca dati da cui saranno tratti i questionari
somministrati ai candidati sara' pubblicata sul sito internet
www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
7. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare da parte dei candidati, sara':
a) disponibile, sul sito internet www.gdf.it, una mappa
dell'itinerario;
b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla
stazione ferroviaria e dal terminal «Colle Maggio» de L'Aquila alla
sede di esame e ritorno.
8. I concorrenti che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti, per sostenere la prova preliminare, saranno considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
9. Allo stesso modo, verranno esclusi i candidati che, avendo
chiesto ed ottenuto il differimento della prova a norma dell'art. 21,
del presente bando di concorso, non si presenteranno nel giorno e
nell'ora stabiliti.
10. La somministrazione e la revisione dei test saranno eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d).
11. Prima dello svolgimento dei test, la citata sottocommissione
fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
delle prove dei candidati.
12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui al successivo
art. 12, i candidati classificatisi, rispettivamente, nei primi 200
posti della graduatoria relativa alla specializzazione per la quale
concorrono. Dei concorrenti, nel numero massimo sopra indicato,
quelli di sesso femminile non potranno superare la percentuale del
50%, e, quindi, le 100 unita' per ciascuna specializzazione. Saranno,
inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso
punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle predette
graduatorie, all'ultimo posto utile per entrambi i sessi.
13. Gli aspiranti che non riceveranno la convocazione per la
visita medica preliminare, entro il 26 maggio 2005, debbono
considerarsi esclusi dal concorso.
14. Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre
ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione, se prevista,
o dalla data in cui la stessa esclusione si intendera' definita, ai
sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni
dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                              Art. 12.
 
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
 
1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b).
2. A tal fine, i candidati saranno:
a) avviati, se concorrenti per i posti riservati alla
specializzazione «pilota militare», a visita medica preliminare
presso il Centro Aeromedico per la selezione psicofisiologica
dell'Istituto Medico Legale di Roma, ubicato nell'aeroporto di
Guidonia (Roma), presso il quale sara' accertata l'idoneita' degli
stessi ai servizi di navigazione aerea quali «piloti militari», ai
sensi del decreto ministeriale 16 settembre 2003. La sottocommissione
di cui al comma 1, acquisito il giudizio medico-legale del Centro
Aeromedico, convochera' i soli candidati risultati idonei, al fine di
esprimere il giudizio di idoneita' al servizio nella Guardia di
finanza, disponendo - ove ritenuto necessario - l'effettuazione di
eventuali ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di
laboratorio per una migliore valutazione del quadro clinico
dell'aspirante (presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, sito in Roma, via della Batteria di Porta Furba, n. 34)
sulla base delle previsioni del decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, cosi' come richiamato dal successivo art. 13, comma 1,
lettera a).
I concorrenti, che durante la visita risulteranno non in possesso
anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi
di navigazione aerea quale «pilota militare», saranno a cura della
competente sottocommissione giudicati non idonei al servizio nella
Guardia di finanza quale ufficiale del «ruolo aeronavale», per la
specializzazione «pilota militare», ed esclusi dal concorso;
b) sottoposti, se concorrenti per i posti riservati alla
specializzazione «comandante di unita' navale», a visita medica
preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, sito in Roma, via della
Batteria di Porta Furba, n. 34.
3. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
4. I candidati che non conseguano l'idoneita' alla visita medica
preliminare possono richiedere:
a) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione
«pilota militare» e dichiarati non idonei ai servizi di navigazione
aerea quali «piloti militari», di essere sottoposti ad ulteriori
accertamenti tesi ad ottenere la revisione del giudizio di
inidoneita'. La relativa istanza deve essere redatta su modello
conforme all'allegato 6, che costituisce parte integrante del
presente decreto, ed inviata improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo a quello della - visita medica preliminare - a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, al presidente della
sottocommissione per la visita medica preliminare, di cui all'art. 7,
comma 1, lettera b), presso il Centro di Reclutamento della Guardia
finanza, sito in Roma, via della Batteria di Porta Furba, n. 34.
Detta istanza:
1) dovra' essere anticipata al Centro di Reclutamento, a mezzo
fax, ad uno dei seguenti numeri: 06/24290622 oppure 06/24290676;
2) dovra' essere corredata da apposita documentazione redatta
da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il
Servizio Sanitario Nazionale, relativamente alle cause che ne hanno
determinato l'esclusione;
3) non sara' presa in considerazione se priva della prevista
documentazione ovvero spedita oltre i termini perentori sopra
indicati;
4) verra', unitamente alla documentazione medica allegata,
valutata dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
b), la quale potra' disporre la convocazione del candidato per
ulteriori accertamenti sanitari, a cura della Commissione Sanitaria
di appello dell'Aeronautica Militare, che si esprimera',
esclusivamente, in ordine alle imperfezioni o infermita' che hanno
determinato il giudizio di non idoneita'.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti saranno
ammessi con riserva alle successive prove concorsuali; in caso
contrario, rimarra' confermato il giudizio di inidoneita' riportato
al termine degli accertamenti sanitari;
b) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione
«pilota militare» e giudicati non idonei a seguito delle ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio disposti
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), presso
il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, di essere ammessi
a visita medica di revisione, al momento della comunicazione del
giudizio di non idoneita'.
La citata visita medica di revisione, il cui giudizio sara'
espresso dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
c):
1) sara' effettuata non prima del 15° giorno successivo alla
comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare e,
comunque, dopo la prova scritta;
2) vertera' soltanto sulle cause che hanno dato luogo al
giudizio di inidoneita' espresso dalla sottocommissione per la visita
medica preliminare ed, in ogni caso, non potra' riguardare:
(a) i limiti d'altezza;
(b) l'acutezza visiva, il campo visivo, la motilita' oculare,
la visione binoculare e il senso cromatico;
(c) i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve, e l'uso di sostanze psico-attive e/o la
positivita' ai relativi test tossicologici;
(d) l'apparato masticatorio. A tal proposito, devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione
masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. Non sono
ammesse, comunque, protesi mobili.
I candidati che, non idonei alla visita medica preliminare,
abbiano richiesto di essere sottoposti a visita medica di revisione,
verranno ammessi con riserva alla prova scritta;
c) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione
«comandanti di unita' navale», al momento della comunicazione del
giudizio di non idoneita', di essere ammessi a visita medica di
revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo
art. 14, commi 6, 9 e 10. La richiesta di ammissione a visita medica
di revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione, prevista dall'art. 7, comma 1, lettera b).
La citata visita medica di revisione, il cui giudizio sara'
espresso dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
c):
1) sara' effettuata non prima del 15° giorno successivo alla
comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare;
2) vertera' soltanto sulle cause che hanno dato luogo al
giudizio di inidoneita' espresso dalla sottocommissione per la visita
medica preliminare.
5. I candidati, che conseguano l'idoneita' fisica alla visita
medica preliminare ovvero alla visita medica di revisione, saranno
ammessi alla prova scritta.
6. I candidati risultati assenti alla visita medica preliminare,
alla visita medica di revisione nonche' agli ulteriori accertamenti
sanitari presso la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica
Militare, ovvero giudicati non idonei, sono esclusi dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che
sara' comunicato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                              Art. 13.
 
Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per la
specializzazione «pilota militare»
 
1. Le sottocommissioni di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b) e c):
a) hanno il compito di selezionare aspiranti che siano idonei
al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi del decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e, comunque, in possesso dei
requisiti fisici previsti per l'idoneita' ai servizi di navigazione
aerea, quali «piloti militari», ai sensi del decreto ministeriale
16 settembre 2003;
b) prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
2. I concorrenti, convocati per l'accertamento dell'idoneita' ai
servizi di navigazione aerea presso il Centro Aeromedico per la
Selezione psicofisiologica dell'Istituto Medico Legale di Roma,
dovranno presentare:
a) un certificato, con data non anteriore a giorni sessanta,
attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C sia antigeni che anticorpali, rilasciato
da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.
La mancata presentazione di detto certificato determinera'
l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non verra' presentato
entro cinquanta giorni dalla data di notifica dell'esito della visita
medica preliminare.
La positivita' al suddetto accertamento comportera' l'esclusione
dal concorso;
b) un certificato di idoneita' all'attivita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato
da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana
ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il
Servizio sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport;
c) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata convenzionata con il Servizio Sanitario
Nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV, determinati con metodo ELISA;
d) referto ed esame ecocardiogramma color doppler, effettuato
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale entro i sei mesi
precedenti la data della visita medica;
e) esami radiografici del torace, dei seni paranasali e della
colonna in toto sotto carico con reticolo, colonna lombo-sacrale in
proiezione laterale e relativi referti. Tali esami strumentali devono
essere stati effettuati, entro i sei mesi precedenti la data della
visita medica, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari,
o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale;
f) tracciato elettroencefalografico e relativo referto eseguito
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale aventi le seguenti
caratteristiche:
1) velocita' di scorrimento 30 mm/sec;
2) costante di tempo 0,3 microvolts/sec;
3) filtro 70 Hertz piu' filtro di rete;
4) prove di attivazione complete (S.L.I.- IPERPNEA);
5) tracciato da effettuare sulle longitudinali
(esterne-interne), trasversali (anteriori-posteriori);
g) ecografia pelvica (solo se di sesso femminile), con referto
avente data non anteriore a novanta giorni, eseguita presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il
Servizio Sanitario Nazionale.
La mancata presentazione della documentazione medica indicata al
presente comma, lettere b), c), d), e), f) e g), determinera' la non
ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari e l'esclusione
dal concorso.
3. Per i candidati che risulteranno idonei ai servizi di
navigazione aerea, quali «piloti militari», gli esami radiografici ed
i referti saranno trattenuti presso il Centro Aeromedico.
4. Le concorrenti di sesso femminile, al solo fine
dell'effettuazione in piena sicurezza di eventuali esami
radiografici, dovranno produrre un test di gravidanza di data non
anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la
sussistenza di detto stato.
5. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risulteranno positive al test di gravidanza, sulla base dei
certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa
sede, la competente sottocommissione non potra' procedere agli
accertamenti previsti e dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio,
a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio
2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' del servizio
militare. Tali candidate saranno, pertanto:
a) ammesse, con riserva, a sostenere le successive fasi
concorsuali;
b) comunque escluse dal concorso ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 27 luglio 2005.
6. I concorrenti, presentatisi all'accertamento dell'idoneita' ai
servizi di navigazione aerea, saranno invitati a sottoscrivere
apposita dichiarazione, secondo il modello in allegato 7, che
costituisce parte integrante del presente decreto, di consenso
informato al protocollo diagnostico in uso presso il Centro
Aeromedico.
7. Nel predetto allegato 7, sono, altresi', riportati il
protocollo diagnostico che sara' praticato ad ogni concorrente
nonche', a puro titolo informativo, le cause che piu' frequentemente
danno luogo a giudizio di non idoneita'.
8. I candidati devono, comunque, essere in possesso dei requisiti
di statura rispettivamente previsti dall'art. 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 giugno 2000, n. 227, e dall'art. 2 del decreto ministeriale
16 settembre 2003.
9. Per effetto del combinato disposto delle norme di cui al
precedente comma, quindi, i candidati dovranno avere:
a) statura non inferiore a m 1,68 e non superiore a m 1,90 per
gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,90 per
le donne.
10. Per i candidati che non risulteranno in possesso del
requisito di cui al precedente comma, il Centro Aeromedico non
procedera' all'accertamento dell'idoneita' ai servizi di navigazione
aerea, quali «piloti militari».
11. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                              Art. 14.
 
Requisiti fisici per i candidati che concorrono per la
specializzazione «comandante di unita' navale»
 
1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
fisici dei candidati hanno il compito di selezionare elementi che
siano idonei al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi del
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e prima dello
svolgimento dei lavori di rispettiva competenza fissano, in apposito
atto, i criteri cui attenersi per la valutazione di candidati.
2. I concorrenti, convocati presso il Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza per sostenere gli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica, dovranno presentare un certificato, con
data non anteriore a giorni sessanta, attestante l'effettuazione ed
il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia
antigeni che anticorpali, rilasciato da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il Servizio
sanitario nazionale.
3. La mancata presentazione di detto certificato determinera'
l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non verra' presentato
entro cinquanta giorni dalla data di notifica dell'esito della visita
medica preliminare.
4. La positivita' al suddetto accertamento comportera'
l'esclusione dal concorso.
5. I candidati saranno sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
6. I candidati all'atto della visita medica devono, comunque,
avere:
a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne;
c) acutezza visiva:
- uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a
7/10 nell'occhio che vede meno senza correzione;
- campo visivo e motilita' oculare normale;
d) visione binoculare;
e) senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.
7. Saranno causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei
suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita'
visiva.
8. Per quanto riguarda la funzione uditiva, saranno considerati
idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti
parametri:
a) Monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
b) Bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
9. Saranno, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia) anche se in forma lieve e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
10. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione
masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. Non sono
ammesse, comunque, protesi mobili.
11. Saranno, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) radiografia del torace;
b) dell'urina ed ematochimici;
c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
d) test psico-clinici.
12. I candidati saranno eventualmente sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico
dell'aspirante.
13. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi
negli accertamenti di cui ai precedenti commi 6, 9 e 10 saranno
subito dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione.
Contro tale giudizio non e' ammessa visita di revisione.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
15. Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza di
eventuali esami radiografici, le concorrenti di sesso femminile
dovranno produrre, in sede di visite mediche, un test di gravidanza
di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione,
che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la
candidata dovra', allo scopo sopraindicato, essere sottoposta al test
di gravidanza presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza.
16. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risulteranno positive al test di gravidanza, sulla base dei
certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa
sede, la competente sottocommissione non potra' procedere agli
accertamenti previsti e dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio,
a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio
2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' del servizio
militare. Tali candidate saranno, pertanto:
a) ammesse, con riserva, a sostenere le successive fasi
concorsuali;
b) comunque escluse dal concorso ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 27 luglio 2005.

                              Art. 15.
 
Ammissione alla prova scritta
 
1. I candidati idonei all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica, di cui al precedente art. 12, e quelli ammessi con
riserva alle successive fasi concorsuali, di cui al comma 4 del
medesimo articolo, saranno ammessi a sostenere la prova scritta,
mentre i non idonei saranno esclusi dal concorso.

                              Art. 16.
 
Modalita' e data di svolgimento della prova scritta
 
1. La prova scritta, della durata di sei ore, consistente nello
svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i
candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione
superiore di secondo grado, avra' luogo nel giorno, nell'ora e nella
sede comunicata agli stessi candidati dalle sottocommissioni di cui
all'art. 7, comma 1, lettera b) e c).

                              Art. 17.
 
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
 
1. Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui
agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

                              Art. 18.
 
Revisione della prova scritta
 
1. La revisione degli elaborati scritti sara' eseguita dalla
sottocommissione indicata dall'art. 7, comma 1, lettera d).
2. La sottocommissione medesima assegnera' ad ogni tema un punto
di merito da zero a trenta trentesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto trentesimi.
5. I candidati che riportano l'idoneita' nella prova scritta
riceveranno comunicazione del voto conseguito e, nel contempo,
convocazione per le successive prove di concorso.
6. Gli aspiranti che non riceveranno la convocazione per le prove
di concorso, di cui al successivo art. 19, entro il 15 luglio 2005,
debbono considerarsi non idonei ed esclusi dal concorso.
7. I candidati ammessi con riserva alla prova scritta
riceveranno:
a) se idonei, comunicazione del voto conseguito e nel contempo
convocazione per le successive prove di concorso solo se risultati,
nel frattempo, idonei alla visita medica di revisione ovvero agli
ulteriori accertamenti sanitari svolti presso le strutture
dell'Aeronautica Militare;
b) se non idonei, comunicazione di esclusione dal concorso.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                              Art. 19.
 
Prove di efficienza fisica ed accertamento dell'idoneita'
attitudinale
 
1. I candidati che conseguono l'idoneita' alla prova scritta
saranno sottoposti alla prova di efficienza fisica, all'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, alle prove orali ed alle eventuali prove
facoltative presso il Centro Addestrativo Polifunzionale della
Guardia di finanza di Roma (Loc. Castelporziano), via Croviana,
n. 120, nella data indicata all'atto della convocazione di cui al
precedente art. 18, commi 5 e 7, lettera a), dove usufruiranno di
vitto e alloggio a spese dell'Amministrazione.
2. Gli aspiranti dovranno attenersi alle norme disciplinari di
vita interna dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia.
3. Le prove avranno il seguente svolgimento:
a) 1° giorno: prove di efficienza fisica;
b) 2° giorno: test e colloqui attitudinali;
c) 3° giorno: prove orali e prove facoltative di lingua
straniera e di informatica, di cui al successivo art. 20.
4. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello
di preparazione atletica dei candidati, consiste in:
a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto
del peso, corsa piana 1.000 m;
b) prova facoltativa di corsa piana 100 m.
5. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con il
superamento delle quattro prove obbligatorie con un punteggio
complessivo minimo di 8, come da tabella in allegato 5, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Il candidato che riportera' un punteggio tra 8,1 e 15
(comprensivo dell'esito della prova facoltativa) conseguira', nel
punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti
maggiorazioni:
a) da 8,1 a 9 punti 0,10/30;
b) da 9,1 a 10 punti 0,15/30;
c) da 10,1 a 11 punti 0,20/30;
d) da 11,1 a 12 punti 0,25/30;
e) da 12,1 a 13 punti 0,30/30;
f) da 13,1 a 14 punti 0,35/30;
g) da 14,1 a 15 punti 0,40/30.
7. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non
incidera' sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi
obbligatori.
8. All'atto della presentazione, i candidati dovranno presentare,
alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), un
certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana, ovvero a
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il Servizio
Sanitario Nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di
medici specializzati in medicina dello sport.
9. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la
non ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza
fisica e, pertanto, l'esclusione dal concorso.
10. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il
candidato:
a) presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea
indisposizione;
b) si infortuni prima ovvero durante l'espletamento di una
delle prove e lo faccia presente ad uno dei membri della
sottocommissione,
sentito il medico presente, provvedera', con giudizio motivato ed
insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso ad una data
posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza
fisica e, comunque, non oltre il 27 luglio 2005.
11. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della
prova di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile dovranno
produrre, in sede di convocazione alle anzidette prove, un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che esclude la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata dovra', allo scopo sopra indicato, essere
sottoposta al test di gravidanza a cura del Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza.
12. Per le concorrenti che risulteranno positive al test di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti
svolti, la competente sottocommissione non potra' procedere
all'effettuazione della prova di efficienza fisica e dovra' esimersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, indicato in premessa,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
13. Tali candidate saranno, pertanto:
a) ammesse, con riserva, a sostenere le successive fasi
concorsuali;
b) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma
3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 27 luglio 2005.
14. I candidati che avranno ottenuto il differimento, di cui al
comma 10, potranno, qualora la temporanea indisposizione lo consenta,
essere ammessi, con riserva, a sostenere l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale.
15. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica
saranno ammessi all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, mentre
i non idonei saranno esclusi dal concorso.
16. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare
il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo
ambito.
17. Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) test di personalita' e questionario biografico, per
acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le
esperienze di vita passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce
delle risultanze dei predetti test.
18. I candidati risultati idonei alle fasi dell'accertamento
attitudinale, di cui al precedente comma 17, saranno ammessi a
sostenere le prove orali, mentre i non idonei saranno esclusi dal
concorso.
19. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
20. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica e
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la
sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera e),
fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione
degli stessi.

                              Art. 20.
 
Prove orali e prova facoltativa di lingua straniera e di informatica
 
1. Le prove orali avranno luogo davanti alla sottocommissione di
cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d), e consisteranno in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima
15');
b) un esame di geografia (durata massima 15');
c) un esame di matematica (durata massima 15'),
nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.
3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuira' ad ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi.
4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i
punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato la
votazione minima di 18 trentesimi in ciascuna materia.
6. Coloro che riporteranno una votazione, in almeno una materia,
inferiore a 18 trentesimi, saranno dichiarati non idonei ed esclusi
dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
8. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da
un membro, sara' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di
esame.
9. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione ed abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali,
sara' sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera e di
informatica, con le modalita' indicate in allegato 3 al presente
bando.
10. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo potra'
richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese,
francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso potra' essere
assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della
lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita'
di esecuzione della prova.
11. Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, il
candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo potra' essere
assistito, nel corso della prova facoltativa di informatica, da
personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere
i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa.
12. Il giudizio sulle citate prove e' espresso dalla
sottocommissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera d), integrata a norma del comma 2, dello stesso articolo.
13. La sottocommissione assegnera', per ogni prova facoltativa,
un punto di merito espresso in trentesimi. Il candidato che
riportera' un punto compreso tra i 18 e 30 trentesimi conseguira',
nel punteggio della graduatoria finale di merito, le seguenti
maggiorazioni:
a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22 trentesimi;
b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26 trentesimi;
c) 0,75 per i voti superiori a 26 trentesimi.
14. Prima dell'effettuazione delle prove orali e delle prove
facoltative di lingua e di informatica, la sottocommissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera d), fissa in apposito atto i
criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.

                              Art. 21.
 
Mancata presentazione del candidato
 
1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presentera' per sostenere la prova scritta prevista all'art. 16,
sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. Relativamente alle altre fasi concorsuali, i Presidenti delle
Sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d) ed
e), hanno facolta', compatibilmente con i tempi tecnici di
espletamento delle prove e su istanza motivata, di anticipare o
posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del
calendario delle stesse. L'istanza, inviata presso il Comando Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione
AA.UU., via della Batteria di Porta Furba n. 34 - 00181 Roma/Appio,
dovra' essere anticipata via fax al numero 0624290622 oppure
0624290676.

                              Art. 22.
 
Graduatoria
 
1. La graduatoria unica di merito sara' compilata dalla
sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a).
2. Saranno iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati
che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 6, ad esclusione delle lettere
g), h) ed i), con l'indicazione a fianco di ciascuno della
specializzazione per la quale ha concorso.
3. La graduatoria del concorso si ottiene incrementando il punto
di merito complessivo, dato dalla somma della media aritmetica dei
punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella
prova scritta, con le eventuali maggiorazioni ottenute nelle prove di
efficienza fisica, nelle prove facoltative di lingua straniera e di
informatica.
4. A parita' di merito, saranno osservate le norme di cui
all'art. 38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, quelle di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191.
5. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.

                              Art. 23.
 
Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso
 
1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere,
da parte dell'Autorita' di Governo, sono ammessi al corso di
formazione, in qualita' di allievi ufficiali del «ruolo aeronavale»,
i candidati che, secondo l'ordine della graduatoria di cui al
precedente art. 22, sono compresi nel numero dei posti messi a
concorso per ciascuna specializzazione, tenendo conto della riserva
del posto di cui al precedente art. 1, comma 4, sempreche' abbiano
conseguito il giudizio di idoneita' alla visita medica di controllo,
alla quale saranno sottoposti prima della firma dell'atto di
arruolamento, da parte della sottocommissione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera f).
2. Prima della visita medica di controllo, la competente
sottocommissione fissa, in apposito atto, con riferimento alle
modalita' di svolgimento degli accertamenti, i criteri cui attenersi.
3. I candidati non idonei alla visita medica di controllo
verranno esclusi dalla graduatoria unica di merito con provvedimento
dell'Amministrazione e, nelle more, immediatamente rimessi in
liberta'.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
5. Il candidato che non si presentera', nel giorno e nell'ora
stabiliti per la visita medica di controllo, sara' considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dalla graduatoria unica di merito
con provvedimento dell'Amministrazione.
6. Eventuali ritardi nella presentazione alla visita medica di
controllo, dovuti a cause di forza maggiore, ovvero richieste di
differimento dovute a motivi eccezionali, comunicati via fax, entro
24 ore, ai numeri 035/4043215 ovvero 035/4043303, sono valutati a
giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante
dell'Accademia, che, sentito il presidente della sottocommissione
della visita medica di controllo, potra' differire la presentazione
del candidato, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente
entro il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza
maturati saranno computati ai fini della proposta di rinvio
d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni
saranno comunicate al candidato tramite il Comando Provinciale
(ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i
residenti in Valle d'Aosta) competente per il luogo di residenza.
7. Qualora il posto riservato di cui al precedente art. 1, comma
4, non possa essere ricoperto per mancanza di candidati riconosciuti
idonei, lo stesso sara' conferito ad altro candidato iscritto
nell'anzidetta graduatoria, per la specializzazione «pilota
militare», nell'ordine del punteggio di merito conseguito.
8. Entro trenta giorni dall'inizio del corso, il Comando Generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi, comunque, disponibili per ciascuna specializzazione tra i
candidati precedentemente dichiarati vincitori, con le modalita' di
cui al comma 1 del presente articolo.
9. All'atto della loro ammissione in Accademia gli ispettori, i
sovrintendenti ed i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado
rivestito per la durata del corso.
10. Gli allievi ufficiali, ammessi a frequentare il corso di
Accademia, devono sottoscrivere immediatamente dopo la visita di
controllo, o, comunque, prima dell'inizio del corso, una
dichiarazione, con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per
un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di
Accademia. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di
contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da
espletare.
11. I vincitori del concorso per la specializzazione «pilota
militare», convocati presso l'Accademia della Guardia di finanza ed
acquisita la qualifica di «allievi ufficiali», saranno sottoposti
all'accertamento dell'attitudine al volo per il conseguimento del
brevetto di pilota di aeroplano.
12. Detto accertamento sara' effettuato presso l'Accademia
Aeronautica e presso la Scuola di Volo dell'Aeronautica Militare
all'uopo designata, secondo i programmi di addestramento ivi in uso.
13. Coloro i quali fossero ritenuti non in possesso di
sufficiente attitudine al pilotaggio saranno rinviati dal corso di
Accademia della Guardia di finanza.
14. Gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, che
venissero rinviati dal 4° corso «aeronavale» dell'Accademia,
riassumeranno la precedente posizione di stato, salva l'adozione nei
loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il periodo
di durata del corso e', in tal caso, computato per intero ai fini
dell'anzianita' di servizio e di grado.

                              Art. 24.
 
Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza
straordinaria per esami
 
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti ad eccezione di quelle
previste agli articoli 19 e 20 del presente bando.
2. Per la partecipazione a tutte le fasi concorsuali di cui
all'art. 1, comma 6, ai candidati appartenenti al Corpo sono concesse
licenze straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente
necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla
concorrenza di giorni trenta, potra' essere concessa per la
preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il
giudizio di idoneita' alla prova scritta.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo potranno beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede
dell'Accademia per la frequenza del corso, secondo le vigenti
disposizioni.

                              Art. 25.
 
Trattamento economico degli allievi ufficiali
 
1. Durante il corso, agli allievi ufficiali sara' corrisposta la
paga giornaliera di cui alle leggi 5 agosto 1981, n. 440, 5 luglio
1986, n. 342, e 24 dicembre 1986, n. 958.
2. Gli allievi fruiranno gratuitamente del vitto, dell'alloggio e
della prima vestizione, le cui spese sono a carico
dell'Amministrazione.
3. Sono, invece, a carico degli allievi:
- le spese per la manutenzione del vestiario;
- le spese relative all'istruzione e, cioe', all'acquisto di
libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla
quota da determinarsi con decreto dirigenziale;
- le spese di carattere personale e straordinarie.
4. Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso in Accademia
dovranno essere provvisti del corredo di cui all'allegato 8.

                              Art. 26.
 
Trattamento economico degli allievi ufficiali provenienti dai
militari del Corpo
 
1. Al personale proveniente, senza soluzione di continuita',
dagli ufficiali di complemento, dai ruoli ispettori, sovrintendenti,
appuntati e finanzieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi
in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova
posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa
differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali
conseguiti a progressione di carriera o a disposizioni normative a
carattere generale.

                              Art. 27.
 
Sito internet ed informazioni utili
 
1. Ulteriori informazioni sul concorso potranno essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.it> 2. Parimenti, saranno pubblicati sul citato sito internet gli
elenchi dei candidati dichiarati idonei alla prova preliminare e alla
prova scritta nonche' la graduatoria unica di merito del concorso.

                              Art. 28.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, per le finalita' concorsuali, e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Comandante
Generale della Guardia di finanza.
5. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.
Roma, 7 febbraio 2005
Gen. C.A. Roberto Speciale

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