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MINISTERO DELLA CULTURA

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di cinque allievi al
34° corso quinquennale della Scuola di alta formazione e di studio
dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, per l'anno accademico
2022-2023.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.38 del 13/5/2022
Ente:MINISTERO DELLA CULTURA
Località:Nazionale
Codice atto:22E05991
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:5
Scadenza:12/6/2022

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL SOPRINTENDENTE
dell'Opificio delle pietre dure

Visti:
Il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 «Approvazione del
testo unico delle leggi sull'istruzione superiore» e in particolare
l'art. 142 che vieta la contemporanea iscrizione ad un corso
universitario;
La legge 20 gennaio 1992, n. 57 «Istituzione della Scuola di
restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze»;
Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 e successive modificazioni ed integrazioni «Regolamento recante
norme per lo svolgimento di pubblici concorsi»;
La legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed
integrazioni «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate»;
Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modificazioni ed integrazioni «Istituzione del Ministero per i beni e
le attivita' culturali» e in particolare l'art. 9 che ribadisce
l'operativita' delle Scuole di alta formazione e di studio;
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 e successive modificazioni ed integrazioni «T.U. delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni «Codice in materia di protezione dei
dati personali»;
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni ed integrazioni «Codice dei beni culturali e del
paesaggio» e in particolare gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182;
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni ed integrazioni «Codice dell'amministrazione digitale»;
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni ed integrazioni «Tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro»;
Il decreto ministeriale 7 ottobre 2008, recante «Disposizioni
in materia di organizzazione dell'Opificio delle pietre dure di
Firenze» nelle more della pubblicazione del nuovo regolamento;
Il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86, attuativo
dell'art. 29, comma 7, del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
recante il «Regolamento concernente la definizione dei profili di
competenza dei restauratori (Omissis...)»;
Il D. Interm. 26 maggio 2009, n. 87, attuativo dell'art. 29,
commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, recante
il «Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di
qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro (Omissis...)»;
Il D. Interm. MiBAC-MIUR 30 dicembre 2010 n. 302, istitutivo
del corso di diploma accademico di secondo livello di durata
quinquennale abilitante alla professione di «restauratore di beni
culturali»;
Il D. Interm. 2 marzo 2011 «Definizione della classe di laurea
magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni
culturali - LMR/02»;
Il decreto soprintendentizio del 14 aprile 2011, n. 1355 e
successive modificazioni ed integrazioni recante il «Regolamento
della Scuola di alta formazione e di studio dell'Opificio delle
pietre dure di Firenze»;
Il Parere di conformita' espresso, dalla Commissione tecnica di
cui all'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2009, n.
87, ai fini dell'accreditamento dell'istituzione e dell'attivazione
dei corsi formativi dell'OPD di Firenze, in data 17 ottobre 2011;
Il D. Interm. 25 agosto 2014, che autorizza l'Opificio delle
pietre dure, all'istituzione e all'attivazione del corso di diploma
in Restauro di durata quinquennale, equiparato alla laurea, LMR/02,
in Conservazione e restauro dei beni culturali;
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
dicembre 2017, n. 238, Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171,
concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta
collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance, in attuazione dell'art. 22, comma
7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
dicembre 2019, n. 169, Regolamento di organizzazione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance;
Il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, Articolazione degli
uffici di livello non generale;
Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, art. 6, comma 1
«Ministero per i beni e le attivita' culturali ed il turismo e'
rinominato Ministero della cultura».
Il decreto-DG-ERIC del 6 ottobre 2021, n. 281, Regolamento
delle scuole di alta formazione e di Studio del Ministero della
cultura.

Decreta:


Art. 1

Posti a concorso


E' indetto, per l'A.A. 2022-2023, un concorso pubblico, per
esami, per l'ammissione di cinque allievi al 34° corso quinquennale
della Scuola di alta formazione e di studio dell'Opificio delle
Pietre Dure di Firenze, nel seguente percorso formativo
professionalizzante (da ora PFP):
PFP 4- Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici.
Materiali e manufatti in metallo e leghe (cinque posti).

                               Art. 2 

Contenuti formativi - titolo di studio - Oneri di frequenza


1) Il corso, quinquennale a ciclo unico, articolato in 300
crediti formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal
vigente regolamento universitario, si svolge in conformita' a quanto
previsto dal decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87 e dal
Regolamento delle scuole di alta formazione e di Studio del Ministero
della cultura, decreto-DG-ERIC del 6 ottobre 2021, n. 281.
2) A conclusione del corso in esito al superamento dell'esame
finale, avente valore di esame di stato abilitante alla professione
di restauratore di beni culturali, viene conferito il diploma
equiparato alla laurea magistrale in Conservazione e restauro di beni
culturali, Classe LMR/02, in attuazione dell'art. 1, comma 3 del DM
87/2009, coerentemente da quanto disposto dall'art. 29, comma 9 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio.
3) Per ogni anno di corso gli studenti saranno tenuti a versare
all'Opificio delle Pietre Dure una tassa di iscrizione e una quota
pro capite, a titolo di rimborso spese, comprensiva degli oneri
relativi alla stipula di una polizza assicurativa infortuni e per la
responsabilita' civile per gli studenti. Gli studenti sono altresi'
tenuti a versare la tassa regionale per il Diritto allo studio (DSU)
direttamente all'Azienda per il DSU della Regione Toscana. Gli
importi e le modalita' di pagamento di dette somme sono indicati sul
sito web dell'istituto (http://www.opificiodellepietredure.it) alla
voce Formazione.

                               Art. 3 

Requisiti per l'ammissione al concorso


Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) diploma di scuola secondaria di secondo grado. E' consentita
l'iscrizione con riserva per i candidati che conseguano il diploma
prima della data di inizio della prova finale;
b) cittadinanza italiana o comunitaria. Sono ammessi alle
stesse condizioni anche cittadini di Stati non facenti parte
dell'Unione europea purche' in possesso dei requisiti e del titolo di
studio equiparato a quello richiesto per i cittadini comunitari;
c) idoneita' fisica alle attivita' che il Percorso formativo
professionalizzante prescelto comporta, trattandosi di formazione per
la maggior parte di tipo laboratoriale, svolta sia presso i
laboratori interni all'istituto o di altre istituzioni, sia in
tirocini esterni e cantieri di lavoro a supporto di attivita' di
pronto intervento e di emergenza;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) per i cittadini stranieri, conoscenza della lingua italiana.
1) I requisiti soprindicati, ad eccezione di quello previsto
dalla lettera a), devono essere posseduti dal candidato alla data di
scadenza dei termini di presentazione della domanda di ammissione.
2) E' garantita la partecipazione alla selezione preliminare di
candidati disabili. Nella domanda di concorso il candidato dovra'
specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
3) Per difetto dei requisiti prescritti, l'Opificio delle Pietre
Dure puo' disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso, dandone
comunicazione, con provvedimento motivato, agli interessati.

                               Art. 4 

Presentazione delle domande - Contenuto, termini e modalita'


La presentazione della domanda dovra' avvenire entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
1) Le domande di ammissione, devono essere inviate secondo una
delle seguenti modalita', a scelta del candidato:
a) domanda redatta su carta libera secondo lo schema allegato
al presente bando sottoscritta con firma autografa e fatta pervenire
in plico chiuso a mezzo di raccomandata a/r alla Scuola di alta
formazione e di studio dell'Opificio delle Pietre Dure - via degli
Alfani, n. 78 - 50121 Firenze, sull'esterno del plico dovra' essere
presente la dicitura «Concorso ammissione SAFS 2022-2023»;
b) in alternativa alla spedizione su supporto cartaceo, la
domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema allegato al presente
bando, resa in formato PDF o PDF/A, puo' essere sottoscritta con una
firma elettronica qualificata, o firma digitale, e trasmessa
all'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale
dell'Opificio delle Pietre Dure (mbac-opd@mailcert.beniculturali.it).
Nell'oggetto del messaggio deve essere riportata la dicitura «Domanda
di iscrizione al concorso di ammissione SAFS 2022-2023»;
c) qualora il candidato non disponga di una firma elettronica
qualificata o digitale, la domanda di iscrizione, redatta secondo lo
schema allegato al presente bando, puo' essere sottoscritta con firma
autografa, scansionata, resa in formato PDF o PDF/A e trasmessa via
posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale
dell'Opificio delle Pietre Dure (mbac-opd@mailcert.beniculturali.it)
unitamente alla copia informatica di un documento d'identita' in
corso di validita'. Nell'oggetto del messaggio deve essere riportata
la dicitura «Domanda di iscrizione al concorso di ammissione SAFS
2022-2023».
2) Per la validita' delle domande, inviate a mezzo raccomandata
a/r, ai fini dei termini di scadenza, fara' fede la data di invio
attestata dal timbro dell'ufficio postale accettante.
Nel caso di trasmissione via PEC, fa fede come data di ricezione
la data della ricevuta di avvenuta consegna.
3) Per i candidati cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea, la domanda va tradotta in italiano e integrata secondo le
modalita' di cui al successivo art. 5.
4) Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilita', consapevoli delle conseguenze penali in caso di
dichiarazioni mendaci:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) luogo di residenza e di domicilio, completi di indirizzo e
codice di avviamento postale;
e) recapito telefonico, numero del telefono cellulare ed
indirizzo e-mail valido e funzionante;
f) il PFP per il quale concorrono;
g) di quale cittadinanza sono in possesso;
h) di godere dei diritti civili e politici;
i) di non avere riportato condanne penali e di non avere
carichi penali pendenti (in caso contrario specificare gli estremi
delle relative sentenze, nonche' i procedimenti penali eventualmente
pendenti);
j) il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore
quinquennale o quadriennale piu' anno integrativo o titolo
equipollente se conseguito all'estero. Per i candidati non ancora in
possesso del relativo titolo di studio e' fatto obbligo di
dichiarare, nella domanda di partecipazione, la frequenza dell'ultimo
anno di corso della scuola di istruzione secondaria superiore;
k) il possesso di eventuali titoli preferenziali per i quali si
veda il comma 6) del presente articolo;
l) il possesso dell'idoneita' fisica alle attivita' che il PFP
comporta;
m) l'indicazione, ai sensi dell'art. 20 della legge n.
104/1992, in relazione al proprio handicap, dell'ausilio occorrente,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi;
n) l'autorizzazione al trattamento dei dati forniti, ai sensi
del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
5) Eventuali variazioni di dichiarazioni gia' rilasciate
nell'istanza di partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse
entro il termine di scadenza del bando, ad eccezione delle
informazioni di cui ai punti d), e), g) del precedente comma 4),
informazioni il cui aggiornamento sara' sempre possibile fino alla
conclusione delle attivita' concorsuali.
6) Nella domanda di cui sopra dovra' essere autocertificato ai
sensi di legge il possesso di eventuali requisiti che conferiscano
diritti preferenziali, a parita' di merito, per l'ammissione al
corso. Tali diritti preferenziali derivano unicamente dal possesso
dell'idoneita' conseguita in precedenti concorsi banditi dalle Scuole
di restauro accreditate.
7) Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte
le condizioni del presente bando.
8) Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella
domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni
previste dal capo VI, art. 75 e art. 76 del citato decreto.
9) La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i
requisiti non sara' ritenuta valida e comportera' l'esclusione dalla
procedura.
10) La mancata apposizione della firma digitale, qualificata o
autografa in calce alla domanda comporta l'esclusione dal concorso.
Comporta altresi' esclusione dal concorso la mancanza della copia
informatica del documento d'identita' nel caso di domanda prodotta
secondo la modalita' prevista dall'art. 4, punto 1), lettera c.
11) L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art.
71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni.
12) Non saranno considerate valide le domande inviate oltre i
termini di scadenza e fatte pervenire in maniera difforme da quanto
stabilito al punto 1), art. 4; oppure incomplete di una qualunque fra
le dichiarazioni richieste al punto 4), art. 4.
13) Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, si dichiara che i dati forniti verranno utilizzati
esclusivamente ai fini concorsuali.
14) L'Opificio delle Pietre Dure non assume alcuna
responsabilita' per la dispersione di comunicazioni, dipendente da
inesatta o incompleta indicazione dei recapiti postale e telematico
forniti dai candidati o da mancata oppure tardiva informazione del
cambiamento di indirizzo menzionato nella domanda di ammissione e
neppure per eventuali disguidi postali non imputabili all'Opificio
delle Pietre Dure.
L'istituto non risponde inoltre di eventuali smarrimenti dei
plichi contenenti le domande di partecipazione al concorso ne' della
mancata consegna delle domande inviate per via telematica.

                               Art. 5 

Pratiche per l'ammissione al concorso dei candidati cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea


1) Per l'ammissione al concorso i cittadini non comunitari
dovranno inviare le domande entro i termini di scadenza indicati dal
bando, secondo quanto stabilito dall'art. 4.
2) Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno
sede nel paese di residenza del candidato dovranno:
a) tradurre il titolo di studio, di cui alla lettera a) del
comma 1 dell'art. 3, conseguito all'estero, legalizzarlo e
dichiararne il valore «in loco», indicando gli anni complessivi di
scolarita' necessari per il suo conseguimento;
b) provvedere, per i candidati privi di residenza anagrafica in
Italia, all'inoltro della documentazione di cui al punto a)
direttamente all'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, entro il
termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale o, per i candidati non ancora in possesso
del titolo di studio, alla data di scadenza dei termini della
presentazione della domanda di ammissione, entro l'inizio dei corsi.
Fara' fede la data di protocollo di partenza delle citate
rappresentanze diplomatiche.

                               Art. 6 

Prove d'esame - Oneri - Modalita'


1) L'esame di ammissione consta delle seguenti prove:
a) una prova preliminare in lingua italiana, riservato ai
candidati cittadini non italiani;
b) una prova grafica;
c) un test attitudinale pratico-percettivo;
d) una prova orale atta a dimostrare la conoscenza diretta
delle opere d'arte e la capacita' di mettere in relazione i dati
storico-artistici e quelli tecnici, nonche' una conoscenza di base
delle scienze della natura (chimica, biologia, scienze della terra,
fisica). La prova orale sara' sostenuta in lingua italiana anche dai
cittadini stranieri. I candidati dovranno altresi' dimostrare la
conoscenza della lingua inglese.
Per sostenere le prove di cui alle lettere b) e c), i candidati
saranno tenuti a versare all'Opificio delle Pietre Dure di Firenze
una quota pro capite di euro 70,00 a titolo di rimborso spese,
secondo le modalita' indicate nel sito web dell'istituto alla voce
Formazione (http://www.opificiodellepietredure.it).
La prova dell'avvenuto versamento dovra' essere allegata alla
domanda di partecipazione al concorso.
La suddetta quota non e' in nessun caso rimborsabile.
Prova preliminare
I candidati non in possesso della cittadinanza italiana devono
superare una prova preliminare volta ad accertare la conoscenza della
lingua italiana. La prova consiste nella lettura di un brano
tecnico-scientifico e nella valutazione della capacita' di
comprensione della lingua.
Prova grafica
La prova consiste nella trasposizione grafica di un manufatto
artistico o parte di esso, bidimensionale, condotta per mezzo di una
riproduzione fotografica. Il disegno dovra' essere eseguito con
matita in grafite nera, a tratto lineare, senza chiaroscuro, in una
riproduzione in scala 2:1 rispetto al formato della fotografia. Per
trasposizione grafica a tratto lineare si intende la sintesi critica
del manufatto per mezzo di un tratto essenziale nitido e
opportunamente modulato, teso a restituire la definizione
volumetrica, le proporzioni e la particolare tecnica esecutiva in
esame.
La prova ha durata di sei ore consecutive.
Per l'esecuzione della riproduzione in scala i candidati dovranno
portare soltanto il seguente materiale: matite in grafite, gomme,
temperamatite, righe, squadre e calcolatori portatili.
I fogli da disegno saranno forniti dall'Opificio delle Pietre
Dure.
E' vietato tassativamente l'utilizzo di qualsiasi altro materiale
da parte dei candidati.
I criteri di valutazione in base ai quali la commissione
giudichera' gli elaborati sono i seguenti:
completamento del lavoro;
rispondenza alla tecnica esecutiva richiesta;
correttezza delle proporzioni;
somiglianza all'originale;
nitore del tratto;
pulizia e integrita' del foglio.
Sono ammessi a sostenere la prova successiva soltanto coloro che
hanno riportato un punteggio non inferiore a 6/10 (sei decimi).
Test attitudinale pratico-percettivo
La prova consiste nell'integrazione o copia in plastilina, in
scala 1:1, di un manufatto a rilievo.
Il modello, in gesso, sara' fornito a ciascun candidato,
unitamente alla plastilina e agli strumenti necessari alla esecuzione
del lavoro. E' vietato tassativamente l'utilizzo di qualsiasi
strumento personale da parte dei candidati.
La prova ha durata di tre giorni (6 ore al giorno).
I criteri di valutazione in base ai quali la commissione
giudichera' gli elaborati sono i seguenti:
completamento del lavoro;
rispondenza alla tecnica esecutiva richiesta;
correttezza dell'elaborato;
pulizia e integrita' del campione.
Sono ammessi a sostenere la prova successiva solo coloro che
avranno riportato nella prova pratica la votazione di almeno 6/10
(sei decimi).
Prova orale
Nella prova orale i candidati devono dimostrare di possedere le
seguenti conoscenze di base:
a) gli aspetti fondamentali della Storia dell'arte e
dell'architettura antica, medievale, moderna e contemporanea,
attraverso la lettura delle opere;
b) i materiali e le tecniche della produzione artistica
relative al Percorso formativo professionalizzante n. 4, attraverso
la lettura delle opere;
c) le scienze della natura: chimica, scienze della terra,
fisica, biologia;
d) la lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di
un breve testo tecnico-scientifico.
La prova s'intende superata se il candidato raggiunge il
punteggio di almeno 6/10 (sei decimi).
I criteri di valutazione in base ai quali la commissione
giudichera' la prova orale sono i seguenti:
capacita' di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito;
sintesi, esaustivita' e aderenza all'oggetto del quesito;
organicita', chiarezza, correttezza logico-formale e
compiutezza nella trattazione.
3) Indicazioni piu' ampie e dettagliate sui temi e sugli
argomenti d'esame nonche' suggerimenti di orientamento bibliografico
saranno reperibili nel sito web dell'Opificio delle Pietre Dure, alla
voce Formazione, e presso la Segreteria della scuola, contattando
l'indirizzo e-mail opd.saf@beniculturali.it

                               Art. 7 

Date e sedi svolgimento prove - Comunicazioni


1) I candidati esclusi dal concorso riceveranno comunicazione
scritta da parte dell'Opificio delle Pietre Dure tramite posta
elettronica o pec se indicata nella domanda di partecipazione.
2) Le indicazioni delle date e delle sedi in cui avranno luogo le
prove d'esame, di cui al suddetto art. 6, e tutte le comunicazioni
relative agli esiti delle prove d'esame, saranno comunicate ai
candidati esclusivamente tramite avvisi pubblicati sul sito web
dell'istituto (http://www.opificiodellepietredure.it) alla voce
Formazione, sito che essi stessi sono espressamente tenuti a
consultare.
3) A partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del bando, sul sito istituzionale verranno pubblicate
la data, la sede e l'orario in cui si terra' la prova di
conversazione in lingua italiana, riservata ai soli candidati
cittadini non italiani; dal giorno successivo all'espletamento di
detta prova, verra' pubblicato l'elenco degli ammessi a sostenere la
prima prova (prova grafica).
4) Per le prove successive i candidati ammessi saranno convocati
esclusivamente tramite avvisi pubblicati sul sito web dell'Opificio
delle Pietre Dure (http://www.opificiodellepietredure.it) alla voce
Formazione e dovranno presentarsi nelle ore, nei giorni e nei luoghi
ivi indicati muniti di documento di riconoscimento valido.
5) I vincitori del concorso riceveranno comunicazione scritta, da
parte dell'istituto.

                               Art. 8 

Commissione giudicatrice


1) La commissione giudicatrice del presente concorso sara'
composta ai sensi dell'art. 8 del Regolamento delle scuole di alta
formazione e di Studio del Ministero della cultura, decreto-DG-ERIC
del 6 ottobre 2021, n. 281.

                               Art. 9 

Graduatoria


1) Espletata la prova orale del concorso, la commissione stila la
graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l'ordine decrescente
della votazione complessiva risultante dalla somma aritmetica dei
punteggi conseguiti nelle singole prove d'esame. A parita' di
punteggio precede nella graduatoria il candidato che abbia conseguito
l'idoneita' in precedenti concorsi banditi dalle Scuole di restauro
accreditate, come previsto dal decreto legislativo n. 42/2004, art.
29, commi 8 e 9. Permanendo la parita' precede in graduatoria il
candidato piu' giovane. Se uno o piu' candidati vincitori rinunciano
all'ammissione, questa puo' essere consentita agli idonei per
scorrimento secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento
della medesima.
2) Qualora non si raggiungesse il numero minimo di allievi (n. 3)
per l'attivazione di un PFP, l'istituto si riserva di non attivare il
corso stesso.
3) La graduatoria verra' pubblicata sul sito ufficiale
dell'istituto, affissa all'albo dell'OPD e trasmessa, per gli
adempimenti di competenza, alla Direzione generale educazione,
ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura.

                               Art. 10 

Ammissione ai corsi e documenti di rito


1) candidati che saranno dichiarati vincitori e avranno ottenuto
l'ammissione ai corsi dovranno, entro il termine di trenta giorni
dalla data di ricezione della comunicazione in tal senso, sotto pena
di decadenza, far pervenire all'Opificio delle Pietre Dure conferma
scritta di accettazione dell'ammissione al corso quinquennale
accompagnata dai seguenti documenti:
a) una fototessera nel formato 4x5 cm;
b) copia del documento di identita' indicante il cognome e il
nome, il luogo e la data di nascita e la residenza;
c) copia conforme all'originale del titolo di studio o
autocertificazione della copia dell'originale in proprio possesso ai
sensi di legge;
I concorrenti con cittadinanza extracomunitaria, dovranno
allegare alla lettera di accettazione, oltre la documentazione
summenzionata, anche i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il
possesso del permesso di soggiorno in corso di validita';
b) certificato di nascita;
c) certificato di cittadinanza;
d) documento che comprovi la buona condotta secondo le
disposizioni dei rispettivi Stati.
I documenti di cui alle lettere b), c) e d), conformemente alla
circolare congiunta Ministero interni - pubblica amministrazione, n.
3 del 2012, devono essere prodotti dai Paesi di provenienza,
legalizzati e tradotti all'estero nei termini di legge.
I documenti di cui alle lettere c) e d) devono essere stati
rilasciati in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di
comunicazione dell'ammissione.
Il possesso del permesso di soggiorno, rilasciato dagli organi
competenti, e' condizione indispensabile affinche' i candidati con
cittadinanza diversa da quella italiana o da quella degli altri Stati
dell'Unione europea possano essere ammessi a frequentare il corso.

                               Art. 11 

Disposizioni finali


1) Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere. Resta salvo quanto previsto relativamente alle
sanzioni, di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
2) Responsabile del procedimento per le procedure concorsuali e'
il Direttore della Scuola di alta formazione e di studio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Firenze, 3 maggio 2022

Il Soprintendente: Ciatti

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