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UNIVERSITA' DELL' AQUILA

Concorso riservato, per esami e titoli, ad un posto
di assistente tecnico presso il dipartimento di energetica

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.88 del 5/11/1999
Ente:UNIVERSITA' DELL' AQUILA
Località:-
Codice atto:099E8866
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:5/12/1999
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077;
Vista la legge 25 ottobre 1988, n. 808;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, che ha istituito, a partire
dal 1 novembre 1982, l'Universita' degli studi dell'Aquila;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, relativo alla
normativa concorsuale per il reclutamento del personale non docente
universitario;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534, recante
integrazioni e modificazioni a tale normativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693, recante modificazioni al predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n.
571;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987,
n. 567;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Visto l'art. 1 della legge 27 gennaio 1989, n. 25;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n.
319;
Visto il D.D.A. n. 1478 del 17 giugno 1999 con il quale, a seguito
dell'assunzione nel superiore profilo professionale di collaboratore
tecnico, a far data dal 2 dicembre 1996, di un dipendente gia' in
servizio presso questo Ateneo, si e' reso disponibile un posto di
sesto livello retributivo funzionale - area funzionale
tecnico-scientifica - per il profilo professionale di assistente
tecnico presso il dipartimento di energetica;
Visto il decreto rettorale n. 895 del 26 marzo 1999 con il quale e'
stato bandito il concorso pubblico, per esami, ad un posto di sesto
livello retributivo funzionale - area funzionale tecnico-scientifica
- per il profilo professionale di assistente tecnico presso il
dipartimento di energetica;
Considerato che il posto resosi disponibile con D.D.A. n. 1478 del
17 giugno 1999 deve essere coperto mediante concorso riservato ai
sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1987, n. 567;
Visto il decreto-legge n. 344 del 24 novembre 1990, convertito
nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, con particolare riferimento
all'art. 9;
Considerato che presso questo Ateneo non esistono graduatorie
valide di concorsi riservati per lo stesso profilo professionale di
assistente tecnico presso il dipartimento di energetica;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e controllo;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990,
n. 403, con il quale e' stato emanato il regolamento di attuazione
degli articoli 1, 2 e 3 della predetta legge n. 127/1997, in materia
di semplificazione delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, che ha
dettato ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei predetti
decreti legislativi numeri 29/1993 e 80/1998;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Universita', stipulato in data 21 maggio 1996;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in
materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria
e di revisione generale del catasto;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
E' indetto un concorso riservato, per esami e per titoli, ad un
posto di sesto livello retributivo funzionale - area funzionale
tecnicoscientifica - per il profilo professionale di assistente
tecnico presso il dipartimento di energetica dell'Universita' degli
studi dell'Aquila.

                               Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
A norma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1987, n. 567, possono partecipare al predetto concorso
soltanto coloro che sono in possesso della qualifica immediatamente
inferiore della stessa area funzionale con un'anzianita' di servizio
di almeno tre anni.
Gli aspiranti al concorso debbono essere in possesso, a norma
dell'art. 84, penultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312,
del titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso
alla qualifica immediatamente inferiore (diploma di istruzione
secondaria di secondo grado indicato nell'art. 1 della legge 11
dicembre 1969, n. 910, ovvero diploma di qualifica professionale o
attestato di qualifica rilasciata, ai sensi della legge n. 845/1978,
art. 14, inerente le mansioni specifiche del profilo professionale,
piu' diploma di istruzione secondaria di primo grado).
Devono inoltre possedere l'idoneita' fisica al servizio
continuativo ed incondizionato all'impiego per il quale si concorre.

                               Art. 3.
T i t o l i
A norma del punto 4 dell'art. 33 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 567/1987 sono valutabili i titoli di studio superiori a
quello richiesto per l'ammissione al predetto concorso nonche' le
anzianita' di servizio, con esclusione di quella di cui al primo
comma dell'art. 2 del presente bando, prestate presso le Universita'
e le pubbliche amministrazioni, gli incarichi svolti nell'ambito di
detti rapporti, le pubblicazioni scientifiche, gli attestati di
qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di
formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni.

                               Art. 4.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione, indirizzate al rettore dell'Universita'
degli studi dell'Aquila - Settore non docenti - Piazza Vincenzo
Rivera n. 1 - 67100 L'Aquila, redatte su carta semplice e firmate
dagli interessati, dovranno pervenire direttamente o a mezzo posta a
questa Universita', entro il termine perentorio di giorni trenta
decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal
primo comma del presente articolo, a tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, gli
aspiranti dovranno indicare:
a) cognome e nome scritti in stampatello se la domanda non sia
dattiloscritta;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno in cui
e' stato conseguito e dell'Istituto che lo ha rilasciato;
d) il profilo professionale e l'anzianita' di servizio;
e) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera vengano
trasmesse le eventuali comunicazioni;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;
g) i candidati portatori di handicap devono specificare l'ausilio
necessario in relazione al loro handicap nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
Alla domanda dovranno essere allegati, per la valutazione:
1) gli eventuali titoli di studio superiori a quello richiesto;
2) lo stato di servizio prestato presso le Universita' o le
pubbliche amministrazioni con l'indicazione degli incarichi svolti
nell'ambito di detti rapporti;
3) le eventuali pubblicazioni scientifiche edite a stampa;
4) gli attestati di qualificazione rilasciati a seguito di
frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle
pubbliche amministrazioni.
Tali titoli devono essere allegati in carta libera, in originale,
in copia autenticata o in fotocopia con unita autodichiarazione, in
forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', che attesti
che i titoli presentati sono conformi agli originali. La
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' non e' piu' soggetta
ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto,
ovvero sia presentata unitamente a fotocopia, non autenticata, di un
documento d'identita' del sottoscrittore.
E' possibile, comunque, produrre in luogo del titolo, una
dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi
dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 o
una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.
L'amministrazione procedera' ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Gli interessati devono redigere l'istanza di partecipazione secondo
il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e
con tutti gli elementi in esso richiesti.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa. Non si terra' conto delle domande
presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
oltre il termine stabilito dal presente articolo.

                               Art. 5.
Parita' e pari-opportunita'
L'amministrazione garantisce parita' e pari-opportunita' tra uomini
e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 6.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e' costituita a norma del decreto
ministeriale 20 maggio 1983 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, almeno un terzo dei posti di componente deve essere riservato
alle donne.
La commissione esaminatrice e' composta da tecnici esperti nelle
materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono
farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre
1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche
politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
Possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua
straniera e per materie speciali.
Ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, la
composizione della commissione giudicatrice verra' pubblicata
nell'albo ufficiale dell'ateneo.
L'eventuale istanza di ricusazione di uno o piu' componenti della
commissione esaminatrice da parte dei candidati al concorso deve
essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche'
anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine
decorre dalla sua insorgenza.
Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come
causa di successiva ricusazione.

                               Art. 7.
Trasparenza amministrativa
Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni:
la commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio
di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli
candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono
proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei
titoli deve essere reso noto agli interessati prima
dell'effettuazione della prova orale.
I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli
atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con
le modalita' ivi previste.

                               Art. 8.
Prove di esame
Le prove di esame per le quali la commissione ha a disposizione il
60% del punteggio consisteranno in due prove scritte, di cui una
pratica, ed una prova orale secondo l'allegato programma.
Ai titoli la commissione riservera' il 40% del totale dei punti a
disposizione.

                               Art. 9.
Svolgimento delle prove
Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le norme di
cui al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Questa Universita' dara' notizia, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno, del giorno, del luogo e dell'ora in cui si
terranno le prove di esame non meno di quindici giorni prima
dell'inizio delle prove medesime.

                              Art. 10.
Esito delle prove
Le prove scritte si intenderanno superate se i candidati
riporteranno, in ciascuna di esse, una votazione di almeno 14/20. La
prova orale, alla quale saranno ammessi i candidati che supereranno
le due prove scritte, si intendera' superata se i candidati
otterranno una votazione di almeno 14/20.

                              Art. 11.
Documenti di riconoscimento
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento valido
provvisto di fotografia.

                              Art. 12.
Riserva dei posti di preferenza a parita' di merito
I concorrenti che abbiano superato le prove dovranno far pervenire,
per loro diretta iniziativa, al rettore dell'Universita' degli studi
dell'Aquila - Settore non docenti, entro il termine perentorio di
quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto il colloquio, i documenti in originale o copia
autenticata ai sensi di legge, in carta semplice, attestanti il
possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parita' di
valutazione dai quali risulti altresi', il possesso del requisito
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.

                              Art. 13.
Formazione della graduatoria
Espletate le prove del concorso la commissione esaminatrice
formera' la graduatoria generale di merito secondo l'ordine
decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun
candidato, stabilita dalla somma della media dei voti conseguiti
nelle prove scritte, della votazione conseguita nella prova orale e
del punteggio attribuito ai titoli.
La graduatoria generale di merito, con l'osservanza, a parita' di
punti, delle preferenze previste dall'art. 12 del bando, verra'
approvata dal dirigente dell'ateneo con funzioni di direttore
amministrativo. Essa e' immediatamente efficace e sara' pubblicata
nell'albo ufficiale dell'Universita' degli studi dell'Aquila. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di tale
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Tale graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi
dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso e' stato bandito, e che successivamente
ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Sara' dichiarato vincitore del concorso il candidato che risultera'
utilmente inserito nella graduatoria. Non si da' luogo a
dichiarazioni di idoneita'.

                              Art. 14.
Presentazione dei documenti per l'assunzione
Il concorrente dichiarato vincitore dovra' presentare o far
pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
all'Universita' degli studi dell'Aquila - Settore non docenti -
Piazza Vincenzo Rivera n. 1 - 67100 L'Aquila, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita
comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti conformi
alle leggi sul bollo:
1) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso;
2) certificato medico;
3) copia integrale dello stato di servizio aggiornato;
4) dichiarazione di opzione per il nuovo impiego.

                              Art. 15.
Rinvio di norme
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e nelle successive norme di integrazione e
modificazione, nonche' le disposizioni contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto universita' stipulato in
data 21 maggio 1996.

                              Art. 16.
Assunzione
Il vincitore del concorso che risultera' in possesso di tutti i
requisiti prescritti sara' assunto con contratto di lavoro a tempo
indeterminato con patto di prova in qualita' di assistente tecnico
del sesto livello retributivo funzionale con il trattamento economico
iniziale di L. 15.483.000 annuo lordo piu' le altre indennita'
previste dalla normativa in vigore.
Il vincitore del concorso verra' sottoposto ad un periodo di prova
della durata di mesi tre. Decorso tale periodo senza che il rapporto
di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si
intende confermato in servizio. Il periodo di prova non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
Il vincitore gia' in servizio presso l'Universita' degli studi
dell'Aquila durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione
del posto ed in caso di mancato superamento della stessa, a domanda,
sara' restituito alla qualifica e profilo di provenienza.
L'Aquila, 30 settembre 1999
Il rettore
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