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UNIVERSITA' TELEMATICA "GUGLIELMO MARCONI" DI ROMA

Annullamento in autotutela degli atti della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di Professore
Universitario, fascia degli Associati, presso la Facolta' di
Scienze della Formazione, s.s.d. M-PED/01

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.52 del 2/7/2010
Ente:UNIVERSITA' TELEMATICA "GUGLIELMO MARCONI" DI ROMA
Località:-
Codice atto:0E005280
Sezione:Università
Tipologia:Avviso
Numero di posti:1
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n, 382 e successive modifiche;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, concernente le modalita'
di espletamento delle procedure di reclutamento dei Professori
Universitari di ruolo e dei Ricercatori;
Visto il Regolamento d'Ateneo in materia di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei Professori Universitari di ruolo e
dei Ricercatori, nonche' per i trasferimenti e la mobilita' interna,
emanato con Decreto Rettorale 23 giugno 2004, n. 39/04;
Visto il decreto rettorale 20 giugno 2008, n. 5, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 52
del 4 luglio 2008 con il quale e' stata indetta la procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un Professore
Universitario di ruolo, fascia degli Associati, per il settore
scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia Generale e Sociale -
presso la Facolta' di Scienze della Formazione;
Visto il decreto rettorale 12 agosto 2008, n. 1 con il quale la
Prof.ssa Bianca Spadolini, Ordinario nel s.s.d. M-PED/01 nella
Facolta' di scienze della formazione dell'Universita' degli Studi
«Roma Tre» di Roma, e' stato designato, ai sensi dell'art. 3 commi 1,
2 e 3 del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 quale componente della
Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa
in questione;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione con
modificazioni del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 recante
disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione
del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 27 marzo 2009 relativo alle modalita' di svolgimento
delle elezioni per la costituzione delle Commissioni giudicatrici di
valutazione comparativa per il reclutamento dei Professori e dei
Ricercatori universitari;
Vista la nota ministeriale del 14 settembre 2009, Prot. n. 3188
relativa alla indizione della I sessione 2008 ai sensi dell'art. 1,
del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con
modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e del decreto
ministeriale 27 marzo 2009, n. 139;
Visti i risultati degli scrutini delle operazioni di voto e dei
relativi sorteggi per la designazione degli altri componenti della
commissione;
Visto il decreto rettorale 5 gennaio 2010, n. 4 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 10 del 5 febbraio 2010
con il quale e' stata costituita la commissione giudicatrice;
Considerato che i lavori della commissione si sono conclusi il 28
maggio 2010 con la contestuale trasmissione dei relativi atti;
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento da cui si
evince che i lavori dalla commissione giudicatrice si sono
caratterizzati, sin dai primi atti ed a seguire, dal compimento di
gravi irregolarita' tali da non garantire il giusto funzionamento del
collegio;
Accertati i profili di illegittimita' conseguenti in particolare
alla violazione dell'art. 51 del c.p.c. relativamente all'inesistenza
di cause di incompatibilita' tra commissari e candidati;
Considerato il consolidato orientamento del Consiglio di Stato
che, relativamente alle ipotesi di astensione obbligatoria
conseguenti alle collaborazioni tra commissario e candidato, ravvisa
sicuri casi di incompatibilita' nelle collaborazioni stabili e
continuative con possibili risvolti anche sul piano economico;
Considerato altresi' che ad avviso del Consiglio di Stato, la
commissione esaminatrice deve essere caratterizzata, con riguardo a
ciascuno dei suoi membri, per una istituzionale ed al contempo
soggettiva posizione di neutralita', idonea a soddisfare l'esigenza
di terzieta' dei commissari nei confronti dei candidati;
Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106 "Norme relative al deposito
legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso
pubblico";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006,
n. 252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei
documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";
Accertati i profili di illegittimita' nei lavori della
commissione relativi all'assolvimento da parte dei candidati degli
obblighi di cui all'art. 4 del bando di concorso secondo il quale
"per i lavori stampati in Italia occorre l'attestazione dell'avvenuto
deposito legale nelle forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n.
106 e del relativo Regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n.
252", ed alla conseguente valutabilita' delle pubblicazioni
scientifiche presentate nel rispetto della normativa citata;
Accertati la violazione dell'art. 4, comma 4 D.P.R. n. 117/2000
relativamente agli adempimenti delle commissioni giudicatrici secondo
il quale "costituiscono titoli da valutare specificatamente nelle
valutazioni comparative: l'attivita' didattica svolta all'estero;
l'attivita' di ricerca svolta all'estero; servizi prestati in Atenei
e in enti di ricerca, italiani e stranieri; titoli di dottore di
ricerca; titoli di post-dottorato; titoli di ricercatore a contratto
presso Universita' e centri di ricerca all'estero; docenza a
contratto all'estero; conseguimento della libera docenza all'estero;
Considerato che i titoli sopra indicati, come risulta chiaramente
dal dettato normativo, si affiancano a quelli menzionati al comma
secondo e, per espressa volonta' del legislatore, ove fatti valere,
devono formare oggetto di autonoma valutazione, che non e'
suscettibile, quindi, di essere assorbita;
Verificate le irregolarita' nella compilazione dei verbali dei
lavori della commissione che non permettono di ricostruire con
sufficiente certezza lo svolgimento degli stessi;
Considerato che l'andamento dei lavori come sopra delineato
palesa l'insanabile pregiudizio del rispetto dei principi di
imparzialita' e corretto andamento nell'attivita' delle pubbliche
amministrazioni;
Considerata la necessita' di garantire, a tutela dei partecipanti
della procedura stessa, il corretto ed imparziale esercizio della
funzione valutativa della commissione giudicatrice;
Valutata la necessita' di procedere in via di autotutela
all'annullamento degli atti, a partire dalla nomina della commissione
giudicatrice, della procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di un Professore Universitario di ruolo, fascia degli
Associati, per il settore scientifico-disciplinare M-PED/01 -
Pedagogia Generale e Sociale - presso la Facolta' di Scienze della
Formazione indetta con decreto rettorale 20 giugno 2008, n. 5, il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - n. 52 del 4 luglio 2008;

Decreta:


Art. 1


Per i motivi indicati in premessa, sono annullati gli atti della
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un
Professore universitario di ruolo di II Fascia per il s.s.d.
M-PED/01 - Pedagogia generale e Sociale, presso la Facolta' di
Scienze della Formazione di cui alla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - n. 52 del 4 luglio 2008, a partire dalla nomina della
commissione avvenuta con decreto rettorale 5 gennaio 2010, n. 4
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 10 del 5
febbraio 2010, e ne e' consequenzialmente disposto il rinnovo.

                               Art. 2 


L'Ateneo provvede alla designazione del proprio componente onde
consentire l'avvio della procedura di costituzione della nuova
commissione giudicatrice.

                               Art. 3 


Il termine di sei mesi per la conclusione dei lavori decorre
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto di nomina della costituenda commissione.

                               Art. 4 


Il presente decreto viene inviato, per la pubblicazione, alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - e
trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca per il seguito di competenza.
Roma, 23 giugno 2010

Il rettore: Briganti

 

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