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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per la nomina di quindici tenenti di vascello
in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali della Marina, dei
quali undici nel Corpo di stato maggiore e quattro nel Corpo delle
capitanerie di porto, riservato ai tenenti di vascello, piloti di
complemento in ferma dodecennale dei rispettivi Corpi.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.25 del 29/3/2002
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:02E02571
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:29/4/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
di concerto con
IL COMANDANTE
del Corpo delle capitanerie di porto
 
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento
della Marina militare e successive modificazioni;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il
reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento
delle Forze Armate e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le Amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Vista la legge 7 giugno 1990, n. 144, concernente l'estensione
agli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto
della normativa in materia di reclutamento, stato ed avanzamento
degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore
della Marina militare;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per titoli, a tenente
di vascello in servizio permanente effettivo del ruolo speciale del
Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto per l'anno 2002 un concorso, per titoli, per la
nomina di quindici tenenti di vascello in servizio permanente
effettivo dei ruoli speciali della Marina, con la seguente
ripartizione di posti:
a) undici nel Corpo di stato maggiore;
b) quattro nel Corpo delle capitanerie di porto.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare,
per il Corpo di appartenenza, i tenenti di vascello di complemento
della Marina vincolati alla ferma di anni dodici che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel
successivo art. 3, abbiano compiuto undici anni di servizio,
decorrenti dalla data di inizio della ferma, ovvero abbiano
un'anzianita' nel grado non inferiore a due anni.
2. Gli ufficiali dovranno essere riconosciuti in possesso della
incondizionata idoneita' fisica al servizio in qualita' di ufficiale
in servizio permanente effettivo del ruolo speciale.
3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'immissione nel servizio
permanente effettivo e' subordinata all'accertamento, anche postumo,
del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per
l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le
modalita' previste dalla vigente normativa.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione - Doveri di reparti/enti
 
1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice ed in conformita' all'allegato "A", che costituisce parte
integrante del presente decreto, devono essere presentate al
reparto/ente di appartenenza, a pena di decadenza, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. A tal fine fa fede il timbro a data del
reparto/ente accettante.
2. I reparti/enti che riceveranno le domande di partecipazione
dovranno:
a) indicare sulle stesse la data di presentazione con
dichiarazione in calce o mediante bollo d'Ufficio e trasmetterle,
entro il terzo giorno dalla presentazione, al Ministero della difesa
- Direzione generale per il personale militare - I reparto - Prima
divisione reclutamento ufficiali - Seconda sezione - casella postale
353 - 00187 Roma centro;
b) trasmettere al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - I reparto - Prima divisione reclutamento
ufficiali - Seconda sezione - via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma,
al piu' tardi entro il quinto giorno successivo a quello di scadenza
del termine per la presentazione delle domande, una dettagliata nota
informativa sul concorrente, utilizzando una "Scheda Valutativa" Mod.
"B" senza numero, compilata in ogni sua parte, anche se non sono
trascorsi i termini minimi per la compilazione previsti per tale
scheda, senza qualifica finale e senza Mod. "D", redatta alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, per
"Partecipazione al concorso per la nomina a Tenente di Vascello in
spe del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore/del Corpo delle
capitanerie di porto - anno 2002";
c) disporre che gli interessati siano sottoposti a visita
medica per l'accertamento dell'idoneita' fisica di cui al precedente
articolo 2, comma 2, e comunicarne telegraficamente l'esito al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I reparto - Prima divisione reclutamento ufficiali - Seconda
sezione - via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, entro il 31 maggio
2002.
3. Il mancato inoltro della domande e della documentazione nei
termini indicati al precedente, comma 2, potra' determinare
l'esclusione dal concorso.
4. Gli ufficiali, inoltre, consapevoli delle conseguenze penali e
civili che ai sensi dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da
dichiarazioni mendaci, possono dichiarare nella domanda di ammissione
al concorso, allegandone, ove lo gradiscano, la relativa
documentazione;
a) ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo
art. 6, l'eventuale possesso di benemerenze non riportate
nell'estratto matricolare ovvero di ogni altro titolo che ritengano
utile a tali fini;
b) ai fini della formazione della graduatoria di cui al
successivo art. 7, comma 2, l'eventuale possesso di titoli di
preferenza tra quelli compresi nell'allegato "B", che costituisce
parte integrante del presente decreto.

                               Art. 4.
 
Svolgimento del concorso
 
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) accertamenti sanitari;
b) valutazione dei titoli.

                               Art. 5.
 
Commissione valutatrice
 
1. La Commissione valutatrice, nominata con successivo decreto
dirigenziale, sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio, in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a capitano di fregata, in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, del Corpo di
stato maggiore, per la valutazione dei titoli e per la formazione
della graduatoria del concorso per i posti per il Corpo di
stato maggiore, membri;
due ufficiali di grado non inferiore a capitano di fregata, in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, del Corpo delle
capitanerie di porto, per la valutazione dei titoli e per la
formazione della graduatoria del concorso per i posti per il Corpo
delle capitanerie di porto, membri;
un dipendente civile dell'amministrazione della difesa
appartenente all'area funzionale "C", segretario senza diritto di
voto.

                               Art. 6.
 
Valutazione dei titoli
 
1. La Commissione di cui al precedente art. 5 dovra' valutare:
a) i titoli relativi alle qualita' militari e professionali
desunte dai documenti caratteristici contenuti nella pratica
personale degli interessati e dalla nota informativa di cui al
precedente articolo 3;
b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultante
dall'estratto matricolare, dalla pratica personale, dalle
dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione al concorso,
ovvero dai documenti eventualmente presentati dagli ufficiali.
2. Per la valutazione dei titoli di cui al precedente, comma 1, -
che dovranno essere posseduti dagli ufficiali alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande - la commissione disporra'
di un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo:
a) 30 punti per i titoli di cui al precedente, comma 1, lettera
a);
b) 15 punti per i titoli di cui al precedente, comma 1, lettera
b).
3. Gli ufficiali che non abbiano riportato almeno 15 punti per i
titoli relativi alle qualita' militari e professionali di cui al
precedente, comma 1, lettera a), saranno dichiarati non idonei.
4. Ogni componente la commissione valutatrice disporra' per
ciascuno dei complessi di titoli di cui al precedente, comma 1,
lettere a) e b), soltanto di un terzo del punteggio massimo per i
medesimi stabiliti.
5. Il punteggio per ciascuno dei complessi di titoli valutati
sara' costituito dalla somma dei punteggi attribuiti da ciascun
componente la commissione.

                               Art. 7.
 
Graduatorie
 
1. Le graduatorie degli idonei, distinte per i Corpi di cui al
precedente art. 1, saranno formate dalla Commissione aggiungendo alla
somma dei punteggi ottenuti da ciascun ufficiale nella valutazione
dei titoli di cui al precedente art. 6, comma 5, un punto per ogni
anno di servizio prestato senza demerito in ferma dodecennale.
2. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale. A
parita' di merito, nel decreto di approvazione della graduatoria si
terra' conto dei titoli di preferenza tra quelli indicati
nell'allegato "B" al presente decreto di cui i concorrenti avessero
dichiarato il possesso nella domanda di partecipazione al concorso.
3. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei
posti disponibili secondo la ripartizione di cui al precedente
art. 1, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria verra' pubblicato
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Esso sara' inoltre pubblicato
nel Foglio d'Ordini della Marina e, a puro titolo informativo, nel
sito internet "www.persomil.difesa.it.".>

                               Art. 8.
 
Nomina in servizio permanente effettivo
 
1. Gli ufficiali idonei che nelle graduatorie di cui al
precedente art. 7 saranno compresi nel numero dei posti a concorso
saranno dichiarati vincitori e nominati tenenti di vascello in
servizio permanente effettivo del ruolo speciale rispettivamente del
Corpo di stato maggiore o del Corpo delle capitanerie di porto, con
anzianita' assoluta pari a quella posseduta nel grado, diminuita di
due anni e, a parita' di anzianita' assoluta, con anzianita' relativa
secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito, previo
accertamento, anche successivo alla nomina, dei requisiti di
partecipazione al concorso di cui al precedente art. 2 del presente
decreto.

                               Art. 9.
 
Riscatto dei servizi resi
 
1. I vincitori, nominati tenenti di vascello in servizio
permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore o
del Corpo delle capitanerie di porto, possono richiedere a domanda il
riscatto dei servizi precedentemente prestati ai fini della
liquidazione della indennita' di buonuscita I.N.P.D.A.P. e
dell'indennita' supplementare dalla cassa Ufficiali, a norma
dell'art. 20, comma 8, della legge 19 maggio 1986, n. 224, citata
nelle premesse.

                              Art. 10.
 
Esclusioni
 
1. La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i
concorrenti che non fossero ritenuti in possesso dei prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina ad
ufficiale in servizio permanente effettivo, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

                              Art. 11.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I reparto - Prima divisione reclutamento
ufficiali, per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Direttore della prima divisione reclutamento ufficiali della
direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2002
Il Ten. Gen.: Simeone
Amm. Isp. Capo (CP): Sicurezza

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